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Decisione

36.2018.65

Richiesta di condono della restituzione dei sussidi per il pagamento dei premi LAMal versati negli anni 2012-2015 in seguito all'omissione dell'indicazione della presenza di una convivente. Domanda re

11 gennaio 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi dati. Non vi è alcuna ambiguità circa i termini utilizzati.

Certo. Le

istruzioni non precisavano in cosa consiste una convivenza “stabile”.

Tuttavia, non spettava all’assicurato interpretare lo scopo o l’importanza

delle informazioni espressamente richieste. La formulazione della domanda,

esplicita circa la presenza di una convivente, avrebbe semmai dovuto far

ritenere all’insorgente che tale aspetto aveva un’incidenza sul diritto alla

riduzione del premio e che andava segnalato.

In caso di dubbio e se

avesse ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni, il ricorrente

avrebbe potuto contattare la Cassa, come indicato in fondo alle istruzioni,

alfine di accertare se il suo caso rientrava in quelli previsti dalla modifica

di legge. Tanto più che l’amministrazione ha espressamente reso attenti tutti

gli assicurati della modifica delle norme aggiungendo, nelle istruzioni, che “è

quindi possibile che nel suo caso specifico, rispetto agli anni scorsi, vi

siano delle importanti modifiche con riferimento sia al diritto che all’importo

della riduzione di premio LAMal” (grassetto in originale; cfr. anche

sentenza 36.2018.60 del 24 settembre 2018, sentenza 36.2017.83-86 del 4

dicembre 2017 e sentenza 36.2018.21 dell’11 giugno 2018). Non va poi

dimenticato che con sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il TCA, in un

caso in cui l’assicurato sosteneva di non essere al corrente delle norme

entrate in vigore nel 2012, ha già rilevato che “la pubblicazione sul BU

delle modifiche legislative è circostanza che non può essere sfuggita al

ricorrente. Le modifiche (e l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo

censetur ignorare legis) – non debbono fare oggetto di informazione individuale

al cittadino, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).

Non va poi

dimenticato che l’interessato aveva inoltrato reclamo contro l’importo

riconosciutogli per l’anno 2012.

La decisione

su reclamo, datata 6 aprile 2012 (cfr. allegato doc. 3a), a pag. 4, indica tra

l’altro che i “partners conviventi (cioè non sposati), vengono considerati

come una sola unità di riferimento” e che nel caso specifico l’unità di

riferimento figurante nella decisione è composta dal solo ricorrente.

Ora, alla

luce di quanto ribadito nella decisione su reclamo del 6 aprile 2012,

l’interessato non poteva, in buona fede, percepire i sussidi sulla sola base

dei suoi dati senza essersi mai informato presso l’amministrazione per sapere

se era stata presa in considerazione anche la convivente (cfr. sentenza

9C_413/2016 del 26 settembre 2016 e la citata sentenza 9C_951/2011 del 26

Considerandi

aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46).

All’assicurato

non potevano pertanto sfuggire le importanti modifiche valide dal 1° gennaio

2012.

L’insorgente invece non ha informato la Cassa di compensazione neppure

negli anni seguenti, 2013-2015, allorché, visto il tempo trascorso, la

stabilità della convivenza doveva apparire in maniera ancora più evidente.

La

circostanza che nell’attuale Cantone di domicilio l’interessato percepisce la

riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie non cambia l’esito della presente procedura, già solo per il

fatto che i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra per stabilire le

condizioni per il diritto al sussidio che di conseguenza possono cambiare a

dipendenza del domicilio della persona assicurata (cfr. Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195

e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) e art. 65 LAMal).

Infine,

non può neppure essere d’aiuto all’insorgente la circostanza, accennata nel

ricorso, secondo cui, a causa della scarsa padronanza dell’italiano, per la

corretta compilazione dei formulari di richiesta del sussidio avrebbe chiesto

aiuto ai funzionari del suo Comune di domicilio, i quali li avrebbero compilati

in sua presenza (cfr. anche la sentenza 33.2018.1 del 22 agosto 2018, in ambito

di prestazioni complementari, dove una funzionaria comunale aveva redatto la

lettera indirizzata alla Cassa di compensazione per segnalare l’inizio

dell’attività lucrativa della moglie di un beneficiario di prestazioni).

A

prescindere dalla circostanza che l’interessato non fornisce prove al riguardo,

va evidenziato come l’insorgente non fa valere che i funzionari gli avrebbero

dato informazioni errate, nel senso che un’eventuale convivente non avrebbe

dovuto essere indicata nel modulo. Né egli sostiene che i funzionari fossero al

corrente della convivenza stabile con l’interessato e malgrado ciò non abbiano

ritenuto necessario citarla. Egli non pretende neppure che i funzionari fossero

competenti per fornire informazioni in merito.

Del resto,

nel formulario relativo alla richiesta di sussidio per il 2012, alla domanda se

“ha effettuato una donazione o una cessione in usufrutto di sostanza

immobiliare in data successiva al 31.12.2004”, figura la risposta “keine

Schenkung” ed anche la data è in lingua tedesca (doc. 3a). Se fosse stata

compilata da un funzionario comunale l’indicazione sarebbe verosimilmente stata

scritta in italiano. I moduli concernenti gli anni 2013 (doc. 3b), 2014 (doc.

3c) e 2015 (doc. 3d) erano invece già precompilati e l’interessato si è

limitato a firmarli ed a porre la data, senza aggiungere alcunché.

In queste

circostanze, accertato che l’omissione nel segnalare la convivenza ha avuto

un’incidenza diretta sul calcolo della prestazione e che dunque il ricorrente

ha commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede ai sensi dell’art.

25.

cpv. 1 LPGA (e 4 OPGA) non può essere riconosciuta (cfr. sentenza 36.2018.60

del 24 settembre 2018; sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017).

Alla luce di

quanto sopra esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della

grave difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta.

Di

conseguenza la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti