36.2018.7
Ricorso per denegata giustizia accolto. L'assicuratore si è rifiutato di emettere una decisione formale malgrado la richiesta dell'assicurato in tal senso
10 aprile 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
36.2018.7
cs
Lugano
10 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto che
RI
1, affiliato presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, ha beneficiato di prestazioni complementari, compreso
il sussidio per il pagamento dei premi assicurativi (cfr. anche sentenza
36.2016.133 del 30 gennaio 2017),
in
seguito alla soppressione delle prestazioni complementari, RI 1 ha inoltrato all’amministrazione
una richiesta di condono sia per quanto concerne l’obbligo di restituire le
prestazioni complementari, sia per quanto concerne l’obbligo di restituire i sussidi
per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie,
in
data 23 agosto 2017 CO 1 ha avviato, nei confronti di RI 1, una procedura
d’incasso dei premi di cui è stato chiesto il condono ed ha fatto spiccare un
precetto esecutivo di fr. 29'397.60 per i premi dovuti da gennaio 2014 ad
aprile 2016 oltre interessi del 5% dal 7 maggio 2016, fr. 30 di spese
d’ingiunzione e fr. 95 di commissione d’incasso (PE n. __________),
il
28 agosto 2017 l’interessato si è rivolto all’assicuratore contestandone la
legittimazione attiva, chiedendo l’emanazione di una decisione ai sensi
dell’art. 49 LPGA, richiamando i tempi decisionali ed esplicitando la
comminatoria di azione per denegata giustizia in caso di perdurante silenzio
(doc. C),
il
29 agosto 2017, tramite opposizione al PE n. __________, l’assicurato ha
contestato presso l’Ufficio di esecuzione la legittimazione attiva
dell’assicuratore (doc. B),
CO
1 ha garantito la sospensione della procedura esecutiva fino a fine febbraio
2018 (doc. D),
con
ricorso del 23 febbraio 2018 per denegata giustizia al Tribunale cantonale
delle assicurazioni RI 1, rappresentato dallo StuRA 1, chiede la condanna
dell’assicuratore all’emanazione di una decisione formale relativa
all’accertamento della sua legittimazione attiva (doc. I),
con
risposta del 19 marzo 2018 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso
rilevando di aver restituito all’amministrazione cantonale competente i premi
versatigli a titolo di sussidio e di cui l’interessato ha chiesto il condono e
di aver a sua volta domandato al ricorrente il versamento dei premi in
arretrato non più coperti dal sussidio (doc. III). CO 1 evidenzia di aver
sollecitato l’insorgente, ai sensi dell’art. 64a LAMal, in data 6 dicembre
2016, rendendolo attento circa le conseguenze della mora e, dopo avergli
notificato un’ingiunzione il 2 giugno 2017, gli ha concesso un ultimo termine
scadente il 7 luglio 2017 per procedere con il pagamento. In data 23 agosto
2017 l’assicuratore ha dato avvio alla procedura esecutiva. CO 1 rileva di non
avere emesso alcuna decisione “perché è la legge a legittimare CO 1 nella
procedura d’incasso, e ogni decisione in tal senso sarebbe superflua. Infatti
l’art. 64a LAMal autorizza l’assicuratore malattia, dopo almeno un sollecito e
la diffida, a procedere con l’esecuzione. Nel caso che ci occupa, è
incontestato che CO 1 sia l’assicuratore LAMal del ricorrente, pertanto, CO 1
ritiene di essere legittimata a chiedere la procedura d’incasso nei confronti
del ricorrente senza che debba emanare una decisione a tal proposito”,
in
data 30 marzo 2018 l’assicurato ha ribadito la sua tesi (doc. V), contestata il
6 aprile 2018 da CO 1 (doc. VII),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
Considerandi
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti),
nei
casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato
l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di
prestazioni, crediti e ingiunzioni (art. 49 cpv. 1 LPGA),
per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate
entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma
dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un
termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi
giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle
contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata
giustizia che per denegata
giustizia,
per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. anche DTF
131.
V 409 consid. 1.1; DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati;
cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 21 ad art. 56, pag.
740). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in
cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma
ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve
procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in
fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la
difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;
VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la
procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4),
in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta
misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743),
il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con
propri atti di verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare
il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di
una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e,
laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande del ricorrente nelle
more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a
ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era
necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito,
in concreto l’insorgente fa
valere una denegata giustizia poiché l’assicuratore si rifiuta di emanare una
decisione in merito alla sua legittimazione attiva a chiedergli il pagamento
dei premi non più coperti dal sussidio (doc. I), mentre la convenuta sostiene
di non dover emettere alcuna decisione poiché il ricorrente non contesta di
essere affiliato per la LAMal presso CO 1, la quale è pertanto legittimata ad
avviare una procedura d’incasso per i premi non soluti (doc. III),
con sentenza 8C_453/2008 del
12.
dicembre 2008 pubblicata in SVR 2009, UV Nr. 24, al consid. 3.3 il TF ha
rammentato i principi alla base di un ricorso una denegata giustizia, rilevando
che l’interesse giuridico protetto consiste nel poter ottenere una decisione
impugnabile innanzi ad un’istanza giudiziaria (sentenza 8C_738/2007 del 26
marzo 2008, consid. 2 e DTF 131 V 407 consid. 1.1, pag. 410). Prima di
inoltrare un ricorso per denegata giustizia l’assicurato deve aver trasmesso
all’assicuratore una domanda di emissione di una decisione, rimasta senza
seguito,
nel caso concreto la
denegata giustizia è manifestamente data poiché il 28 agosto 2017 l’insorgente
ha chiesto all’assicuratore di emanare una decisione formale in merito alla sua
legittimazione attiva nella procedura d’incasso (doc. C), mentre l’assicuratore
si rifiuta esplicitamente di emanare una decisione, ritenendola superflua (doc.
III),
la circostanza che il medesimo
insorgente non contesta di essere affiliato presso CO 1, non è un motivo per
ritenere inutile l’emissione di una decisione formale,
infatti
l’assicuratore ha dato avvio nei confronti del ricorrente ad una procedura
esecutiva per un importo, ingente, di fr. 29'397.60 per i premi dovuti da
gennaio 2014 ad aprile 2016 oltre interessi del 5% dal 7 maggio 2016, fr. 30 di
spese d’ingiunzione e fr. 95 di commissione d’incasso (PE n. __________), cui
non ha fatto seguito decisione alcuna,
in
applicazione dell’art. 49 cpv. 1 LPGA l’interessato è pertanto legittimato a
chiedere all’assicuratore la continuazione della procedura, tramite l’emissione
di una decisione formale, per poter contestare la legittimazione del medesimo a
chiedere il citato importo,
del
resto il ricorrente, come emerge anche dalla sentenza 36.2016.133 del 30
gennaio 2017 di questo Tribunale, sembra contestare la legittimazione di CO 1 a
domandare l’importo non più coperto dai sussidi, sostenendo che spetterebbe
semmai all’autorità cantonale che ha versato i sussidi domandare all’assicurato
la restituzione di quanto percepito in troppo,
in
presenza di una richiesta di un pagamento di premi arretrati, che in concreto
assommano, secondo l’assicuratore, a fr. 29'397.60, oltre gli accessori, e
della contestazione da parte del ricorrente della legittimazione
dell’assicuratore medesimo a procedere in tal senso, non vi è alcun dubbio che
la convenuta deve emanare una decisione formale tramite la quale venga
precisato sulla base di quali norme sarebbe legittimata a chiedere tale
importo,
in
queste condizioni il ricorso per denegata giustizia deve essere accolto e
l’incarto rinviato alla convenuta per l’emissione di una decisione formale come
richiesto dall’insorgente,
all’assicurato,
rappresentato da una persona cognita in materia, vanno riconosciute le
ripetibili (art. 61 LPGA),
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
ricorso per denegata giustizia è accolto.
§ L’incarto
è rinviato a CO 1 per l’emissione di una decisione formale.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. CO 1 verserà al ricorrente fr. 800.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti