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Decisione

36.2018.7

Ricorso per denegata giustizia accolto. L'assicuratore si è rifiutato di emettere una decisione formale malgrado la richiesta dell'assicurato in tal senso

10 aprile 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

36.2018.7

cs

Lugano

10 aprile 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2018 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto ed in diritto che

RI

1, affiliato presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie, ha beneficiato di prestazioni complementari, compreso

il sussidio per il pagamento dei premi assicurativi (cfr. anche sentenza

36.2016.133 del 30 gennaio 2017),

in

seguito alla soppressione delle prestazioni complementari, RI 1 ha inoltrato all’amministrazione

una richiesta di condono sia per quanto concerne l’obbligo di restituire le

prestazioni complementari, sia per quanto concerne l’obbligo di restituire i sussidi

per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie,

in

data 23 agosto 2017 CO 1 ha avviato, nei confronti di RI 1, una procedura

d’incasso dei premi di cui è stato chiesto il condono ed ha fatto spiccare un

precetto esecutivo di fr. 29'397.60 per i premi dovuti da gennaio 2014 ad

aprile 2016 oltre interessi del 5% dal 7 maggio 2016, fr. 30 di spese

d’ingiunzione e fr. 95 di commissione d’incasso (PE n. __________),

il

28 agosto 2017 l’interessato si è rivolto all’assicuratore contestandone la

legittimazione attiva, chiedendo l’emanazione di una decisione ai sensi

dell’art. 49 LPGA, richiamando i tempi decisionali ed esplicitando la

comminatoria di azione per denegata giustizia in caso di perdurante silenzio

(doc. C),

il

29 agosto 2017, tramite opposizione al PE n. __________, l’assicurato ha

contestato presso l’Ufficio di esecuzione la legittimazione attiva

dell’assicuratore (doc. B),

CO

1 ha garantito la sospensione della procedura esecutiva fino a fine febbraio

2018 (doc. D),

con

ricorso del 23 febbraio 2018 per denegata giustizia al Tribunale cantonale

delle assicurazioni RI 1, rappresentato dallo StuRA 1, chiede la condanna

dell’assicuratore all’emanazione di una decisione formale relativa

all’accertamento della sua legittimazione attiva (doc. I),

con

risposta del 19 marzo 2018 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso

rilevando di aver restituito all’amministrazione cantonale competente i premi

versatigli a titolo di sussidio e di cui l’interessato ha chiesto il condono e

di aver a sua volta domandato al ricorrente il versamento dei premi in

arretrato non più coperti dal sussidio (doc. III). CO 1 evidenzia di aver

sollecitato l’insorgente, ai sensi dell’art. 64a LAMal, in data 6 dicembre

2016, rendendolo attento circa le conseguenze della mora e, dopo avergli

notificato un’ingiunzione il 2 giugno 2017, gli ha concesso un ultimo termine

scadente il 7 luglio 2017 per procedere con il pagamento. In data 23 agosto

2017 l’assicuratore ha dato avvio alla procedura esecutiva. CO 1 rileva di non

avere emesso alcuna decisione “perché è la legge a legittimare CO 1 nella

procedura d’incasso, e ogni decisione in tal senso sarebbe superflua. Infatti

l’art. 64a LAMal autorizza l’assicuratore malattia, dopo almeno un sollecito e

la diffida, a procedere con l’esecuzione. Nel caso che ci occupa, è

incontestato che CO 1 sia l’assicuratore LAMal del ricorrente, pertanto, CO 1

ritiene di essere legittimata a chiedere la procedura d’incasso nei confronti

del ricorrente senza che debba emanare una decisione a tal proposito”,

in

data 30 marzo 2018 l’assicurato ha ribadito la sua tesi (doc. V), contestata il

6 aprile 2018 da CO 1 (doc. VII),

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

Considerandi

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti),

nei

casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di

prestazioni, crediti e ingiunzioni (art. 49 cpv. 1 LPGA),

per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate

entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma

dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un

termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi

giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle

contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata

giustizia che per denegata

giustizia,

per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. anche DTF

131.

V 409 consid. 1.1; DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati;

cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 21 ad art. 56, pag.

740). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in

cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma

ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia.

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia

agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20

consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata

giustizia, si deve

procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata

giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della

procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in

fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la

difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;

VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la

procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4),

in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata

giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta

misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743),

il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con

propri atti di verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare

il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di

una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e,

laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande del ricorrente nelle

more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a

ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era

necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito,

in concreto l’insorgente fa

valere una denegata giustizia poiché l’assicuratore si rifiuta di emanare una

decisione in merito alla sua legittimazione attiva a chiedergli il pagamento

dei premi non più coperti dal sussidio (doc. I), mentre la convenuta sostiene

di non dover emettere alcuna decisione poiché il ricorrente non contesta di

essere affiliato per la LAMal presso CO 1, la quale è pertanto legittimata ad

avviare una procedura d’incasso per i premi non soluti (doc. III),

con sentenza 8C_453/2008 del

12.

dicembre 2008 pubblicata in SVR 2009, UV Nr. 24, al consid. 3.3 il TF ha

rammentato i principi alla base di un ricorso una denegata giustizia, rilevando

che l’interesse giuridico protetto consiste nel poter ottenere una decisione

impugnabile innanzi ad un’istanza giudiziaria (sentenza 8C_738/2007 del 26

marzo 2008, consid. 2 e DTF 131 V 407 consid. 1.1, pag. 410). Prima di

inoltrare un ricorso per denegata giustizia l’assicurato deve aver trasmesso

all’assicuratore una domanda di emissione di una decisione, rimasta senza

seguito,

nel caso concreto la

denegata giustizia è manifestamente data poiché il 28 agosto 2017 l’insorgente

ha chiesto all’assicuratore di emanare una decisione formale in merito alla sua

legittimazione attiva nella procedura d’incasso (doc. C), mentre l’assicuratore

si rifiuta esplicitamente di emanare una decisione, ritenendola superflua (doc.

III),

la circostanza che il medesimo

insorgente non contesta di essere affiliato presso CO 1, non è un motivo per

ritenere inutile l’emissione di una decisione formale,

infatti

l’assicuratore ha dato avvio nei confronti del ricorrente ad una procedura

esecutiva per un importo, ingente, di fr. 29'397.60 per i premi dovuti da

gennaio 2014 ad aprile 2016 oltre interessi del 5% dal 7 maggio 2016, fr. 30 di

spese d’ingiunzione e fr. 95 di commissione d’incasso (PE n. __________), cui

non ha fatto seguito decisione alcuna,

in

applicazione dell’art. 49 cpv. 1 LPGA l’interessato è pertanto legittimato a

chiedere all’assicuratore la continuazione della procedura, tramite l’emissione

di una decisione formale, per poter contestare la legittimazione del medesimo a

chiedere il citato importo,

del

resto il ricorrente, come emerge anche dalla sentenza 36.2016.133 del 30

gennaio 2017 di questo Tribunale, sembra contestare la legittimazione di CO 1 a

domandare l’importo non più coperto dai sussidi, sostenendo che spetterebbe

semmai all’autorità cantonale che ha versato i sussidi domandare all’assicurato

la restituzione di quanto percepito in troppo,

in

presenza di una richiesta di un pagamento di premi arretrati, che in concreto

assommano, secondo l’assicuratore, a fr. 29'397.60, oltre gli accessori, e

della contestazione da parte del ricorrente della legittimazione

dell’assicuratore medesimo a procedere in tal senso, non vi è alcun dubbio che

la convenuta deve emanare una decisione formale tramite la quale venga

precisato sulla base di quali norme sarebbe legittimata a chiedere tale

importo,

in

queste condizioni il ricorso per denegata giustizia deve essere accolto e

l’incarto rinviato alla convenuta per l’emissione di una decisione formale come

richiesto dall’insorgente,

all’assicurato,

rappresentato da una persona cognita in materia, vanno riconosciute le

ripetibili (art. 61 LPGA),

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso per denegata giustizia è accolto.

§ L’incarto

è rinviato a CO 1 per l’emissione di una decisione formale.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà al ricorrente fr. 800.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti