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Decisione

36.2018.71

Indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia. lacune istruttorie dell'assicuratore. Assegnazione di un termine per cambiare attività e adattarsi al nuovo stato di salute

20 febbraio 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])”)

si è invece limitata ad acquisire la perizia __________ del 13 febbraio

2017, che tuttavia si è chinata unicamente sulla capacità lavorativa

dell’assicurato nell’attività accessoria indipendente di allestimenti di

preventivi per ditte edili e non si è espressa circa la possibilità per il

ricorrente di svolgere un’attività leggera.

In

concreto, tuttavia, per i motivi che seguono, si può eccezionalmente

prescindere dal rinviare gli atti all’assicuratore malattie convenuto per

effettuare una perizia pluridisciplinare che si esprima su questi aspetti.

2.8. Nell’ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio

secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo

scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento

del verificarsi del danno alla salute (cfr. sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembe

2012, consid. 3; sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Eugster, Vergleich

der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007,

pag. 83 e seguenti). Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la

persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività

abituale (art. 6 LPGA), come nel caso di specie, in ossequio all'obbligo di

ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua

capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a

cambiare professione (DTF 114 V 283).

In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno interviene

laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un

rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione

"ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la

persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra

attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza

riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi

per adattarsi alla sua nuova attività (sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembe

2012, consid. 3; sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007; sentenza K 64/05 del 29

giugno 2006, consid. 4.1; sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004; DTF 114 V 289

consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a; RAMI 1987

pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

Il periodo

di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la

sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta

in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato

l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la

durata del periodo di adattamento [citata anche nella sentenza

9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3]), essere fissato

tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul

mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività

adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b;

cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale

esame non è per contro determinante la durata della precedente incapacità

lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di

vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere

l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento

dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro

(cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989

no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).

Al termine

del periodo di adattamento il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla

differenza tra il reddito che l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il

danno alla salute (malattia) e il reddito esigibile in un’attività adeguata

(cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281, cfr.

anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, N. 31 e seguenti ad art. 26

LPGA).

2.9. Nel caso di

specie l’assicuratore il 24 maggio 2017 (cfr. doc. L) ha scritto al datore di

lavoro, con copia all’insorgente, rilevando che l’interessato quale capocantiere

è abile al 50% mentre in attività adeguata (“attività alternative nel

movimento” e “attività fisica leggera”) è completamente abile ed ha

chiesto allo stesso datore di lavoro di “elargire” all’assicurato un’attività

appropriata. L’assicuratore ha affermato che a questo scopo avrebbe messo “a

disposizione un periodo di transizione”. Fino al 31 maggio 2017 avrebbe

versato indennità al 100%, in seguito fino al 31 agosto 2017 al 50% (cfr.

Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte,

2015, n. 541, pag. 172 che citano una sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Canton San Gallo che ha ritenuto insufficiente la

comunicazione del cambio di attività al solo datore di lavoro).

All’assicurato,

è stata inviata copia dello scritto indirizzato al datore di lavoro, gli è

stato fatto presente il suo obbligo di ridurre il danno e gli è stato chiesto

un impegno immediato a ridurre il proprio peso (cfr. lettera del 24 maggio 2017,

doc. I).

Successivamente

l’assicuratore, preso atto di un peggioramento dello stato di salute, ha

versato indennità giornaliere al 100% fino a fine giugno 2017 e poi al 50% fino

al 31 agosto 2017.

Come visto,

in considerazione della circostanza che l’insorgente è stato degente presso l’Ospedale

__________ di __________ dal 3 al 5 luglio 2017, e che di conseguenza anche nel

citato periodo l’insorgente, forzatamente, era completamente inabile al lavoro,

le indennità giornaliere al 100% devono essere versate perlomeno fino al 5

luglio 2017.

Accertato

che l’assicuratore ha ritenuto l’insorgente completamente inabile al lavoro

fino al 30 giugno 2017 (cfr. la decisione su opposizione impugnata dove a pag.

9 lo stesso assicuratore afferma: “ […] In considerazione di ciò e degli

ulteriori accertamenti eseguiti dal medico fiduciario e dall’amministrazione e

meglio così come anche nell’incarto, la CO 1 ha stabilito una completa

incapacità fino a giugno 2017; segnatamente, del 50% sino alla fine del

mese di agosto 2017”, sottolineatura del redattore), inabilità che va

prolungata fino al 5 luglio 2017, occorre concludere che fino a tale data il

ricorrente non avrebbe potuto iniziare a sfruttare la sua eventuale capacità

lavorativa residua (semmai ancora da accertare; cfr. consid. 2.7 in fine) e

pertanto il termine per cambiare attività ed iniziare il suo riadattamento, può

decorrere al più presto dal 6 luglio 2017.

Per

stabilire il lasso di tempo da assegnare al ricorrente per cambiare attività ed

adattarsi al suo nuovo stato di salute, occorre far capo a numerosi parametri

(cfr. consid. 2.8).

In concreto

l’insorgente è nato nel 1966 e nel 2017 aveva 51 anni. Egli, prima del danno

alla salute, svolgeva un’attività pesante nella misura del 90% ed è stato

vittima di un grave infortunio il 16 marzo 2015 che lo ha portato lontano dal

mondo del lavoro per un lungo lasso di tempo. Il ricorrente è completamente

inabile al lavoro in attività pesanti ed anche in un’attività amministrativa

come quella di allestimento di preventivi per ditte edili che comporta degli

spostamenti presenta un’incapacità lavorativa del 25% (riduzione del rendimento;

cfr. anche la decisione su opposizione impugnata dove a pag. 9 lo stesso

assicuratore afferma: “ […] In considerazione di ciò e degli ulteriori

accertamenti eseguiti dal medico fiduciario e dall’amministrazione e meglio

così come anche nell’incarto, la CO 1 ha stabilito una completa incapacità fino

a giugno 2017; segnatamente, del 50% sino alla fine del mese di agosto 2017”).

Dal referto

del dr. med. __________ emerge inoltre che la patologia di cui è affetto non

permette l’assunzione di posizioni statiche prolungate, lo limita nella

deambulazione prolungata, specialmente su terreno sconnesso e declivo. Inoltre

i dolori cronici parzialmente attribuibili alle alterazioni degenerative

plurisegmentali necessitano di un fabbisogno analgesico con oppiacei,

quotidiano e costante e portano ad un rallentamento negli spostamenti (perizia __________

del 13 febbraio 2017, pag. 19).

L’interessato,

alla luce delle importanti limitazioni funzionali e dell’assunzione quotidiana

degli oppiacei, risulta difficilmente collocabile in tempi brevi sul mercato

del lavoro. A questo proposito va rammentato che nell’ambito delle indennità

per perdita di guadagno in caso di malattia, per stabilire se la persona

assicurata è in grado di reintegrarsi nel mondo del lavoro va fatto riferimento

alla possibilità concreta di trovare una nuova attività (cfr. Häberli/Husmann,

Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 533,

pag. 169, con riferimento alla sentenza 4A_304/2012 del 14 novembre 2012,

consid. 2.4 in ambito di assicurazione malattia per la perdita di guadagno

retta dalla LCA).

Alla luce di

quanto sopra, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che all’insorgente,

dal 6 luglio 2017, deve essere assegnato un termine complessivo che,

eccezionalmente (cfr. anche la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid.

2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito

l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a

quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento [ancora citata nella sentenza

9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3]), viste le particolarità del caso

di specie, va fissato in 5 mesi e mezzo e giunge di conseguenza a termine il

20 dicembre 2017 con l’esaurimento delle prestazioni (cfr. anche la sentenza

4A_111/2010 del 12 luglio 2010 consid. 3.2 dove, in ambito di diritto privato

[LCA], il Tribunale federale ha stabilito che il Tribunale cantonale non aveva

abusato del suo potere di apprezzamento nell’assegnare ad un assicurato che

doveva trovare lavoro nella medesima attività [e dunque senza bisogno di

alcun adattamento] un termine di 5 mesi).

Rammentato,

come emerge dalla sentenza 9C_547/2007 del 28 agosto 2008 che “Dans l'hypothèse où un assuré, en vertu de son obligation de diminuer

le dommage, doit s'astreindre à changer de profession, la caisse doit l'avertir

à ce propos et lui accorder un délai adéquat - pendant

lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à présent est due - pour

s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un emploi […]”, (sottolineatura del redattore),

al ricorrente vanno assegnate indennità giornaliere al 100% (come fino al 5

luglio 2017), fino al 20 dicembre 2017.

In queste condizioni non occorre pertanto rinviare gli atti

all’assicuratore per l’allestimento del calcolo della capacità di guadagno che,

malgrado sia previsto, oltre che dalla pluridecennale giurisprudenza, anche dalle

medesime CGA (art. __________) non è stato effettuato. Parimenti diventa

superflua la richiesta dell’insorgente tendente all’allestimento di una perizia

“medica e socio professionale”.

2.10. Per quanto concerne infine la

richiesta di condannare l’assicuratore al versamento di interessi al 5%, va

rammentato quanto segue.

Per l’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della legge federale del

6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi dell’art. 26 LPGA, applicabile al caso di specie

trattandosi di una richiesta di versamento di una prestazione della LAMal (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione,

2015, n. 87 ad art. 26, pag. 421):

" (…)

1 I crediti di contributi dovuti o di contributi

indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o

rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Considerandi

2.

Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di

collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue

prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi

dopo che si è fatto valere il diritto.

3.

Se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti

interessi di mora.

4.

Non hanno diritto a interessi di mora:

a. la persona avente

diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate

retroattivamente a terzi;

b. i terzi che hanno versato

anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2

e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;

c. le altre assicurazioni

sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 70”

Con sentenza 9C_903/2013 del 30

gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv.

2.

LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di

collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue

prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi

dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in

cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser,

op. cit., n. 51-53 ad art. 26, pag. 414). A partire da questo momento

l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire.

Ciò significa che esso è tenuto

a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia

condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi

dalla sua rivendicazione (Kieser,

op. cit., n. 45 [pag. 413], n. 49 [pag. 413-414] ad art. 26 LPGA).

In concreto il diritto alle

indennità giornaliere per malattia spettanti (ulteriormente) al ricorrente è

sorto il 1° luglio 2017.

In queste circostanze, non

essendo ancora trascorso un periodo di 24 mesi dalla nascita del diritto, le

summenzionate condizioni dell’art. 26 LPGA non sono adempiute, perciò non si fa

luogo all’attribuzione di interessi sull’ammontare delle indennità giornaliere

che l’assicuratore deve ancora versare all’insorgente in virtù delle

considerazioni esposte.

2.11

In queste condizioni il

ricorso va parzialmente accolto e l’assicuratore va condannato a versare

all’insorgente indennità giornaliere al 100% dal 1° luglio 2017 al 20 dicembre

2017, dedotte le indennità al 50% già versate dal 1° luglio 2017 al 31 agosto

2017.

Al ricorrente,

rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ CO 1 è condannata a versare a

RI 1 indennità giornaliere al 100% dal 1° luglio 2017 al 20 dicembre 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà a RI 1

fr. 2'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti