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36.2018.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2019Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i frontalieri al beneficio del permesso “G UE/AELS”.

Dalla lettura del punto 5,

che si riferisce specificatamente ed esplicitamente al “diritto di opzione

nel quadro dei rapporti con l’UE e l’AELS”, figurano riferimenti unicamente

per i frontalieri al beneficio di un permesso “G UE/AELS”. Viene

indicato che il diritto di opzione va fatto valere entro i tre mesi successivi

all’obbligo di “assicurarsi” in Svizzera, allorché l’assicurato svizzero

che, come in concreto, si trasferisce oltre confine, è già affiliato alla

LAMal.

Si precisa inoltre che “per

permettere ai lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il

diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa entro i

termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario

individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura

assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”

(sottolineatura del redattore).

L’assicurato svizzero che

si reca in Italia e non deve chiedere alcun permesso per lavorare nel nostro

Paese, può concludere che il diritto di opzione non lo concerne.

Ciò viene confermato dalla

lettura dell’allegata tabella, cui rinviano il punto 5 ed il punto 8 per il

quale “l’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al

momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all’estero o al

momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino, quando

tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali CH/UE non prevedono il

contrario (cfr. tabella allegata)” (sottolineature del redattore).

Infatti, mentre per quanto

concerne le persone residenti in Svizzera, figura anche il caso dei cittadini

svizzeri, con l’indicazione che di principio essi sono affiliati alla LAMal,

per quanto concerne i frontalieri, coerentemente con quanto indicato in

precedenza al punto 5, viene indicato unicamente che quelli al beneficio del

permesso “G UE/AELS” residenti in Italia possono esercitare il diritto

di opzione.

Questi ultimi hanno

inoltre il vantaggio di essere esplicitamente interpellati al momento della

richiesta del permesso circa la loro scelta (“per permettere ai

lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il diritto di opzione, di

esercitare la propria scelta assicurativa entro i termini stabiliti dal diritto

europeo, è stato integrato al “formulario individuale di domanda per

frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura assicurativa delle cure

medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”), mentre i

frontalieri svizzeri non godono di questa informazione supplementare.

Non solo il frontaliere

svizzero nel 2013 non era correttamente informato in maniera generale ed

astratta dall’autorità competente, ma neppure poteva fruire della possibilità

di essere personalmente informato circa il suo diritto di optare in favore del

sistema sanitario del Paese di domicilio.

È vero che

nell’informativa a pag. 1/2 figura che “Possono, a domanda, ottenere un

esonero dall’obbligatorietà assicurativa (…) le persone residenti in uno Stato

membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente

all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e

dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia nello Stato di residenza

sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in

Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione

malattie (OAMal)]”, ciò

che avrebbe potuto far ritenere all’assicurata che recandosi in Italia avrebbe

continuato ad essere affiliata alla LAMal. Tuttavia, a prescindere che quanto

indicato è in sostanza la citazione dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, e che, come più

volte rilevato, la questione è complessa, non viene indicato alcun termine

entro il quale esercitare questo diritto (da rilevare che anche su questo punto

vi è stata una modifica, dal 1° gennaio 2018, dell’informazione, nel senso che

è stato precisato che le domande di esenzione devono essere “indirizzate

entro 3 mesi dall’inizio dell’obbligo assicurativo svizzero”), non viene

precisato se si tratta di un diritto di opzione e figura che la Cassa è

l’autorità “competente a decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti

nel Cantone Ticino” (sottolineatura del redattore).

Nell’informazione valida

per l’anno 2013 non vi è pertanto alcuna menzione concernente la continuazione

dell’affiliazione alla LAMal e l’esercizio del diritto d’opzione per i

cittadini svizzeri che si recano in Italia e continuano a lavorare nel nostro

Paese.

Essa è pertanto lacunosa

su questo punto, poiché omette di informare una parte importante di cittadini.

Non va infatti dimenticato che il Canton Ticino è un Cantone di frontiera e

sempre più spesso cittadini svizzeri, continuando a lavorare nel nostro Paese,

prendono residenza in Italia, dove il costo della vita è notoriamente più basso.

L’informazione porta a confusione, poiché precisa solo che i frontalieri al

beneficio del permesso G UE/AELS possono esercitare il diritto d’opzione. Ciò

che a contrario induce i frontalieri svizzeri a ritenere di non essere

soggetti a tale regime. In un ambito particolare e complesso quale

l’applicazione del diritto internazionale nelle assicurazioni sociali, il

cittadino a digiuno di conoscenze giuridiche deve essere informato

adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi (cfr., circa la

complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento

all’assicurazione malattie la più volte citata DTF 136 V 295, dove il TF ha

stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione

su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di

chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in

Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente

[frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento

della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]). In

concreto ciò non è stato il caso.

Del resto, la medesima

amministrazione, che meglio conosce il diritto applicabile, è dovuta

intervenire nel 2017, aggiungendo un paragrafo specifico per i frontalieri di

nazionalità svizzera e modificando di conseguenza la tabella allegata, e nel

2018, aggiungendo il termine di tre mesi per chiedere l’esenzione dall’obbligo

assicurativo per le persone elencate a pag. 1/2.

Omettendo d’informare i

frontalieri svizzeri sulla continuazione del loro obbligo assicurativo e sul

diritto di opzione, in un ambito complesso come quello in esame, la Cassa ha

violato il diritto d’informazione generale prescritto dall’art. 27 cpv. 1 LPGA

(cfr. anche una sentenza del 31 agosto 2017 della Corte di Giustizia di Ginevra

nell’ambito dell’assenza di una specifica informazione circa la mancata

assunzione dei costi dell’acquisto di occhiali all’estero nella brochure

informativa sui costi di malattia ed invalidità emanata dalla Cassa di

compensazione in ambito di prestazioni complementari).

Considerandi

A questo proposito, per

quanto concerne tuttavia l’art. 27 cpv. 2 LPGA, va qui pure rammentata la sentenza

9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, dove il TF ha ammesso la buona fede di un

assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore

circa cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che

dalla documentazione trasmessa dall’insorgente all’assicuratore, emergeva che

l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno

specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito

un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che

secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al

rimborso delle prestazioni e avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare

l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non

essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).

L’Alta Corte ha rammentato

che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA

dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella

situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero

imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non

si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si

può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione

rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato di informazioni che

non gli sono necessarie o che neppure pretende (“La reconnaissance d'un

devoir de conseils au sens de cette disposition dépend bien plutôt du point de

savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle

qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard

du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé. On

ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations

dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi

l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré

d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt

9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).”).

Il TF ha stabilito che la

presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione

relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31

LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia

eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di

conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo

stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era

probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni,

per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una situazione

giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio collaboratore (“En

l'occurrence, la prise en charge d'un traitement dentaire par

l'assurance-maladie obligatoire est une question de droit relativement

complexe, puisqu'elle dépend de différentes conditions (art. 31 LAMal) dont

l'appréciation n'est pas évidente à la seule lecture de la loi. Celle-ci n'est pas formulée de telle manière que le remboursement des

frais relatifs aux soins dentaires apparaisse exceptionnel, de sorte qu'on ne saurait

parler d'un "devoir" de l'intimé - lequel se savait atteint d'une

maladie dont le traitement médicamenteux entraînait des effets au niveau

dentaire - de connaître la situation légale. On ajoutera que les

"Conditions particulières de l'assurance des soins selon LAMal (catégorie

AH)" de la recourante renvoient aux art. 17 à 19a OPAS, ce qui ne permet

pas à l'assuré de se rendre compte d'emblée du caractère exceptionnel du

remboursement en question. Quant à l'allégation sur la notoriété du caractère

exceptionnel du remboursement des soins prodigués à l'étranger, elle apparaît

d'autant moins fondée que la recourante a justifié le délai avec lequel elle a

informé l'assuré par le fait que le gestionnaire du dossier ne s'était

probablement pas rendu compte qu'il y avait un obstacle juridique à la prise en

charge (procès-verbal de comparution des parties du 16 janvier 2008). On

comprend mal comment la recourante peut reprocher à son assuré d'ignorer une

situation juridique dont l'évidence avait apparemment échappé à son propre

collaborateur.”).

Per

un’ulteriore applicazione dell’art. 27 LPGA in ambito di cure all’estero cfr.

anche la sentenza 9C_35/2010 del 28 maggio 2010, consid. 6.2 e seguenti dove

l’Alta Corte ha riconosciuto, in parte, la buona fede dell’assicurato.

2.10

L’assenza di informazioni su

questo punto non risulta essere stata sanata dall’assicuratore malattie (cfr.

doc. I, pag. 9, punto 5; doc. V, pag. 3) al quale incombe, in virtù dell’art.

7b OAMal, di informare per iscritto, circa il prolungamento dell’obbligo

d’assicurazione, gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1 della legge,

la cui lett. a annovera le persone che risiedono in uno Stato membro

dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera, ossia il caso della

qui ricorrente. Ciò, malgrado l’interessata, il 16 novembre 2013, avesse

scritto all’assicuratore per comunicare “la mia disdetta per rientro in

Italia, che sarà effettiva dal 1 dicembre 2013” (cfr. allegato doc. 5).

Cfr. anche la lettera

informativa dell’UFAS ai Cantoni, del febbraio 2002, intitolata “Accordo con

la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni

sull’assicurazione malattie”, dove al punto 7.3 figura che:

" (…) Ai sensi dell’articolo 16 LAMal (ndr: abrogato dal 1°

gennaio 2003) e dell’articolo 7b OAMal, gli assicuratori sono tenuti ad

informare in merito al prolungamento dell’obbligo assicurativo in Svizzera gli

assicurati che trasferiscono il domicilio in uno Stato della CE ed esercitano

un’attività lucrativa in Svizzera o beneficiano di una prestazione

dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione o di una rendita svizzera.

Sono inoltre tenuti ad informarli sull’obbligo assicurativo dei familiari senza

attività lucrativa, sulla possibilità di affiliarsi al sistema assicurativo

dello Stato di residenza e sugli assicuratori che eseguono l’assicurazione

malattie nello Stato della CE interessato.”

2.11

Ne segue che la ricorrente,

alla luce dell’assenza, nelle “informazioni valide dal 1° gennaio 2013”

emesse dalla Cassa di compensazione, di una specifica informazione generale ed

astratta relativa al suo caso, deve essere tutelata nella propria buona fede,

essendone adempiute le condizioni (cfr. consid. 2.7).

Infatti, l’amministrazione

ha emanato le informazioni valide per il 2013 relative all’obbligo assicurativo

nel proprio sito internet, intervenendo in una situazione concreta, nei limiti

della propria competenza, omettendo di fornire ragguagli circa l’obbligo

assicurativo e il diritto di opzione per i frontalieri di nazionalità svizzera

che prendono domicilio in Italia, pur continuando a lavorare in Svizzera e

formulando le informazioni in modo tale da far ritenere che quest’ultimi non

fossero toccati dalla problematica (cfr. consid. 2.9).

La ricorrente non ha avuto

conoscenza del contenuto dell’informazione omessa (continuazione

dell’affiliazione in Svizzera con facoltà di esercitare il diritto di opzione

in favore del sistema sanitario del nuovo Paese di residenza entro 3 mesi dalla

presa di domicilio in Italia); l’interessata non ha potuto esercitare il

diritto di opzione entro il termine di tre mesi e si è affiliata in Italia

contro le malattie; nel frattempo non vi è stata una modifica del quadro

legislativo applicabile.

In queste condizioni

occorre concludere che l’interessata è stata resa edotta circa il suo diritto

di esercitare l’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di

residenza solo il 14 settembre 2017, quando con lettera di medesima data

l’amministrazione l’ha informata della continuazione dell’obbligo assicurativo

in Svizzera, non avendo fatto valere tale diritto entro il termine di tre mesi

(doc. 4). Avendo contestato con scritto del 6 ottobre 2017 (doc. 5) la presa di

posizione dell’amministrazione, chiedendole di “voler considerare il mio

diritto d’opzione per la copertura assicurativa come avvenuta con la stipula

della Tessera sanitaria italiana”, va considerato che l’insorgente ha

esercitato tempestivamente il suo diritto.

Non occorre pertanto esaminare

le altre censure sollevate dall’insorgente, segnatamente la questione di sapere

se nel caso di specie c’è stata una violazione della parità di trattamento,

rispettivamente se la misura adottata non persegue alcun interesse pubblico ed

è sproporzionata. Parimenti, visto l’esito del ricorso, non va dato seguito

alla richiesta di assumere ulteriori prove formulata dalla medesima ricorrente.

La decisione su reclamo

impugnata va conseguentemente annullata e all’insorgente va riconosciuto di

aver esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario italiano a

far tempo dal 1° dicembre 2013.

Alla ricorrente, vincente

in causa e rappresentata da un avvocato, vanno riconosciute le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La decisione su reclamo

impugnata è annullata. RI 1 ha validamente esercitato il diritto d’opzione con

effetto dal 1° dicembre 2013.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di compensazione verserà fr. 2’000 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti