36.2018.73
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28 gennaio 2019Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.73
cs
Lugano
28 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 16 agosto 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1984,
cittadina svizzera, il 30 novembre 2013 si è trasferita in Italia, continuando
a lavorare in Svizzera. L’interessata ha contestualmente disdetto
l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
presso __________ (cfr. allegato doc. 5).
1.2. Con decisione del 30 maggio
2018 (doc. 13), confermata dalla decisione su reclamo del 16 agosto 2018 (doc.
17), la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha riattivato
d’ufficio il rapporto assicurativo con __________ dal 1° dicembre 2013.
L’amministrazione ha rilevato che RI 1 è partita per l’Italia, continuando a
lavorare in Svizzera, senza esercitare il diritto di opzione in favore del
Paese di residenza (Italia) entro il termine di 3 mesi. Ella è di conseguenza
sempre stata affiliata in Svizzera. Del resto solo dal 18 aprile 2014 è in
possesso di una copertura assicurativa in Italia.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendone
l’annullamento e domandando il riconoscimento del tempestivo diritto di opzione
in favore del sistema sanitario italiano (doc. I). La ricorrente, che chiede di
essere interrogata e richiama numerosi incarti ed opuscoli, fa in primo luogo
valere una violazione del diritto di essere sentita poiché l’amministrazione
non si sarebbe espressa sulle censure sollevate con il reclamo.
Nel merito l’insorgente
sostiene che la pubblicazione in internet delle informazioni riguardanti
l’obbligo assicurativo non è sufficiente per adempiere al compito che incombe
ai Cantoni previsto dagli art. 6a LAMal, 5 LCAMal e 27 LPGA. Non solo non si
tratta di un organo ufficiale, ma neppure è accessibile a tutti i cittadini.
L’assicurata rileva
inoltre che, in ogni caso, le informazioni figuranti nell’edizione 2013
dell’opuscolo “obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie”, pubblicato
in internet, erano errate poiché non è stato fatto riferimento all’obbligo di
assoggettamento alla LAMal per le persone di nazionalità svizzera che, pur
trasferendosi all’estero, avrebbero continuato a lavorare in Svizzera. Solo i
frontalieri al beneficio del permesso G UE/AELS erano informati correttamente.
L’interessata fa valere la
propria buona fede e sostiene che l’errore è stato riconosciuto dalle medesime
autorità che in anni successivi hanno aggiunto un nuovo capitolo concernente i
cittadini svizzeri ed hanno modificato anche la tabella riassuntiva finale.
Ella evidenzia inoltre che
l’obbligo di informare non compete unicamente allo Stato, ma anche agli
assicuratori malattie, i quali dovrebbero avvertire i propri assicurati circa
le conseguenze di una partenza per l’estero. Ciò in concreto non è avvenuto,
malgrado nello scritto di disdetta fosse stata indicata la partenza per
l’Italia.
La ricorrente sostiene
inoltre che vi sarebbe una violazione della parità di trattamento poiché i
frontalieri che richiedono un permesso G UE/AELS ottengono sia un’informazione
generale ed astratta tramite il portale internet, sia un’informazione specifica
“ad personam” quando compilano il modulo per ottenere il permesso.
Infine, l’interessata
afferma che la misura adottata non persegue alcun interesse pubblico ed è
sproporzionata. Abbondanzialmente chiede, in caso di reiezione del ricorso, di
poter beneficiare del condono dell’importo dovuto dal 1° dicembre 2013 al 30 aprile
2018 (fr. 19'145.70), rispettivamente che siano dedotte le spese assunte dal
sistema sanitario italiano.
1.4. Con risposta del 9 ottobre
2018 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.5. Il 17 ottobre 2018
l’insorgente ha ulteriormente preso posizione (doc. V). La Cassa si è espressa
il 30 ottobre 2018 (doc. VII).
in
diritto
in
ordine
2.1. La ricorrente
fa in primo luogo valere una violazione del diritto di essere sentita,
sostenendo che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata e
meglio che l’amministrazione non avrebbe preso posizione sulle censure
sollevate relativamente all’obbligo di informare.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione
(sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.
3.2).
In
concreto l’amministrazione nella decisione su reclamo ha sufficientemente
spiegato i motivi alla base della reiezione delle censure sollevate
dall’insorgente, citando la giurisprudenza relativa all’art. 27 LPGA e
sostenendo che nel caso di specie, tramite la pubblicazione delle informazioni
in internet, ha adempiuto al suo obbligo informativo.
L’amministrazione
ha spiegato, approfonditamente, le ragioni della sua decisione.
La ricorrente ha potuto
comprendere la motivazione alla base della reiezione del reclamo, tant’è che
l’ha contestata in sede giudiziaria con un approfondito e motivato ricorso a
questo Tribunale.
In concreto non vi è
pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del resto, una violazione
del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto,
riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode
del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1
pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno
sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in
contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della
parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con
riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere
è la questione di sapere se l’interessata può far valere la propria buona fede
e meglio l’assenza di un’informazione circa il suo diritto di opzione in favore
del sistema sanitario di residenza in seguito al trasferimento del suo
domicilio all’estero.
La questione, per quanto
concerne le informazioni pubblicate in internet per l’anno 2014, è già stata
oggetto della sentenza 36.2018.16+53 del 19 novembre 2018, ampiamente ripresa
nelle motivazioni che seguono.
2.3. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1
LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare
dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Secondo l’art. 3 cpv. 2
LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione,
segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato
ospite.
Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal
può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in
Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b)
lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
L’art. 1 cpv. 1 OAMal
prevede che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26
del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente
all’articolo 3 della legge.
Ai sensi dell’art. 1 cpv.
2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e
del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.
L’art. 7 cpv. 8 OAMal
prevede che le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso
2 lettere d ed e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo
d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine,
l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si
assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.
L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un
assoggettamento all’assicurazione conformemente all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone e al relativo allegato II o all’Accordo AELS, al
relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.
L’art. 95a lett. a LAMal
prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che
sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale
della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o
agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea,
nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni
che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i
seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato
II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle
persone): regolamento (CE) n. 883/2004.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 è applicabile alla fattispecie in esame da un punto di vista personale
e materiale. Di cittadinanza svizzera e residente in Italia, la ricorrente è
infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più
Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 883/2004). Inoltre l’oggetto del
contendere riguarda l’applicazione di legislazioni relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 3 n. 1 del regolamento n. 883/2004 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia; cfr., per quanto
concerne il regolamento 1408/71 precedentemente applicabile: DTF 135 V 339
consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
Pure dato è il necessario
nesso transfrontaliero giacché l’interessata, residente in Italia, continua a
lavorare in Svizzera.
Trattandosi
di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto
applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L’art. 11 n. 1 enuncia il principio dell’unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11
n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo
Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n.
883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).
Il lavoratore frontaliere
è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato
in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo
Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V
192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137
consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).
Sono
però possibili eccezioni a questo principio.
In effetti, l’allegato XI,
per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria
nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione)
prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le
persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del
regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione
obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi
beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia,
Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e,
per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta
dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi all’insorgenza
dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta
è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio
dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che
risiedono nello stesso Stato.
Tale facoltà è comunemente
detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel
regolamento 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).
In virtù di questo diritto
di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono
scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in
Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione
dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto
termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009
del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
La dottrina rammenta che
le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio
dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in
Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato
dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante
un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).
Il diritto di opzione non
può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (sentenza 9C_801/2014
del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).
2.4. Va
ancora rammentato che per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono
all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LAMal
l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad
assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 6a cpv.
1 LAMal i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione (lett. a) le
persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in
Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa
esercitata in Svizzera, (lett. b) le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi
poiché percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la
disoccupazione, (lett. c) le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.
L’art. 6a cpv. 3 LAMal
prevede che l’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le
persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.
Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. È
fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.
Per l’art. 7b OAMal gli
assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a
capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione.
Questo disposto è stato adottato sulla base dell’art. 16 LAMal (cfr. la lettera
informativa dell’UFAS ai Cantoni del febbraio 2002, intitolata: “Accordo con
la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni
sull’assicurazione malattie”, punto 7.3), in vigore fino al 31 dicembre
2002, poi abrogato in seguito all’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003, per il quale gli assicuratori devono informare gli interessati sui loro
diritti e obblighi e prestare loro consulenza.
Secondo l’art. 10 cpv. 1
OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo
d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti
dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 6a cpv.
4 LAMal gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati
necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.
Non va poi dimenticato che
se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio
o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento
del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro
(art. 7 cpv. 3 LAMal). Inoltre il rapporto d’assicurazione termina solo se il
nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato
senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma,
deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza
di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona
interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso
di lui (art. 7 cpv. 5 LAMal).
2.5. Per quanto concerne il
diritto cantonale, l’art. 13 cpv. 1 LCAMal prevede che il Comune è responsabile
del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art. 13
cpv. 2 LCAMal esso segnala immediatamente in forma scritta all’istanza
designata dal Consiglio di Stato le persone che non hanno costituito il
rapporto assicurativo ai sensi di legge o che lo hanno fatto tardivamente. In
caso di mancata segnalazione immediata all’autorità cantonale competente, il
Comune è solidalmente responsabile, con la persona interessata, delle spese
medico-sanitarie per quanto riguarda i cittadini sottoposti all’obbligo
d’assicurazione che vi hanno eletto la loro residenza dopo l’entrata in vigore
della LAMal, per il periodo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso un
assicuratore riconosciuto.
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LCAMal l’assicuratore affilia le persone sottoposte all’obbligatorietà
assicurativa delle cure medico-sanitarie indipendentemente dall’età o dallo
stato di salute. Per l’art. 15 cpv. 2 LCAMal il disposto di cui al cpv. 1 si
applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma
obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi
all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell’art. 12
lett. e), f). L’assicuratore notifica immediatamente in forma scritta
all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’iscrizione, la dimissione o la
cessazione di appartenenza di ogni persona soggetta all’obbligo assicurativo
secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 3
LCAMal). Gli assicuratori comunicano annualmente all’istanza designata dal
Consiglio di Stato l’elenco nominativo degli assicurati a loro affiliati (art.
15 cpv. 4 LCAMal).
Il datore di lavoro
fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo d’assicurazione le
informazioni necessarie relative all’adempimento di questo obbligo (art. 16
cpv. 1 LCAMal). L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori
dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio
l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti
categorie: (lett. a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata
inferiore ad un anno, (lett. b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora
annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari.
Il datore di lavoro segnala immediatamente in forma scritta al Comune di
residenza il nominativo del lavoratore non assicurato di cui all’art. 16 cpv. 2
lett. a) e b) (art. 17 cpv. 1 LCAMal). In caso di mancata segnalazione
immediata, il datore di lavoro è solidalmente responsabile, con il proprio
dipendente, delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest’ultimo non
risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto.
Per l’art. 5 del
regolamento LCAMal gli assicuratori notificano immediatamente in forma scritta
alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’avvenuta iscrizione di ogni
persona soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. a), le avvenute dimissioni
di ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. b). Secondo l’art.
5 cpv. 2 RLCAMal le notifiche di cui alle lett. a) e b) del capoverso 1
avvengono tramite il modulo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG.
2.6. Nel caso di specie è pacifico
che l’insorgente, cittadina svizzera, attiva nel nostro Paese, il 30 novembre
2013 si è trasferita in Italia ed il rapporto assicurativo con __________ è
stato disdetto con effetto alla medesima data (cfr. anche allegato doc. 5).
Le parti sono pure
concordi nel ritenere che l’interessata, di principio, avrebbe dovuto
continuare ad essere affiliata in Svizzera (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal e
11 n. 1 e n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004) e che in virtù del
trasferimento del domicilio all’estero ella avrebbe potuto, entro tre mesi, far
valere il proprio diritto di opzione in favore dell’assicurazione del nuovo
Paese di domicilio, ossia l’Italia (cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).
Controversa è la questione
di sapere se l’insorgente è stata informata di questa possibilità e se può far
valere la propria buona fede, rispettivamente se vi è stata una discriminazione
nei suoi confronti rispetto ai frontalieri comunitari che richiedono il
permesso “G” e che vengono sistematicamente ed individualmente informati al
momento della domanda del permesso del loro diritto di opzione.
2.7. Circa la censura di
violazione del principio della buona fede e del principio dell’affidamento, va
rammentato che l'art. 27 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione
e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3 Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma
sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre
2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV
Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E.
Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé
par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
Il capoverso 1 dell’art.
27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei
confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire
unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a
cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,
direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9
maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;
DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche
da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
L’assenza di informazioni
in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla
legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto
l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale
non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante
dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza
un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare
l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla
legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria
competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.8. La Cassa cantonale di
compensazione tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità
competente a decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, di principio
fornisce quell’informazione generale ed astratta, esatta dall’art. 27 cpv. 1
LPGA, tramite la pubblicazione delle norme nel Foglio Ufficiale fino al 2009
(FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio
2004 pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21
febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU
23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009
pag. 2359) e tramite internet dal 2010.
Questo TCA ha già
stabilito che, di norma, tali informazioni sono sufficienti (cfr., tra le
tante, sentenza 36.2017.13 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).
In concreto la situazione
è tuttavia diversa.
Per quanto concerne il 2013
(cfr. https://www3.ti.ch/DSS/ias/ Informazioni_periodiche_2013.htm), le
informazioni generali in ambito di assicurazione malattie pubblicate in
internet, per quanto qui d’interesse, a pag. 1/2, prevedevano:
" (…) Possono,
a domanda, ottenere un esonero dall’obbligatorietà assicurativa (…) d) le
persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano
esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle
persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di
malattia, sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro
Stato membro della Comunità europea o in Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]”
(…).
Le domande di esenzione devono essere indirizzate all’Istituto
delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, Settore obbligo
assicurativo, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, Autorità competente a
decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti nel Cantone Ticino”
Circa il diritto di
opzione, le informazioni, al punto 5, “diritto di opzione nel quadro dei
rapporti con l’UE e l’AELS”, prevedevano:
" 5.
Diritto di opzione nel quadro dei rapporti con l’UE e l’AELS
Si rimanda alle tabelle allegate.
Il diritto di opzione assicurativa, laddove previsto, deve essere
esercitato attraverso esplicita domanda delle persone interessate entro i
tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II
all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett.
o, cifra 3, lett. b/aa). In caso di mancato esercizio del diritto di opzione
entro il termine citato il lavoratore frontaliere è automaticamente
assoggettato all’obbligo assicurativo in Svizzera.
Onde permettere, ai lavoratori frontalieri ai quali è stato
concesso il diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa
entro i termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario
individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”.
Questa scelta rimarrà in vigore per tutto il periodo di
occupazione in Svizzera. Unicamente una persona che ha optato per
l’assicurazione malattie in Svizzera o è stata assoggettata all’obbligo
assicurativo contro le malattie in Svizzera in ragione del mancato esercizio
del diritto di opzione, ha la possibilità di richiedere l’esenzione
dall’obbligo assicurativo svizzero quando, a causa di matrimonio o nascita, un
membro della famiglia (senza attività lavorativa) ricade sotto l’obbligo
assicurativo svizzero. La domanda di esenzione dovrà essere inoltrata
all’Ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo, entro 3 mesi dal
cambiamento della situazione familiare.”
Il punto 8., “fine
dell’obbligo d’assicurazione e possibilità di continuazione della copertura
assicurativa”, prevedeva:
" L’obbligo
assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al momento in cui il cittadino
trasferisce il domicilio all’estero o al momento della scadenza del permesso
per risiedere nel Cantone Ticino, quando tuttavia disposizioni inerenti agli
Accordi bilaterali CH/UE non prevedono il contrario (cfr. tabella allegata).”
La tabella
allegata, cui rinvia il punto 5 dell’informativa, è intitolata “Elenco delle
categorie di cittadini soggetti rispettivamente non soggetti all’obbligo
assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal (…) Cittadini
svizzeri e persone provenienti da paesi UE/AELS”.
Circa le “persone
non residenti in Svizzera” per quanto concerne i “frontalieri”
figurano unicamente quelli con “permesso per lavoratori frontalieri G
UE/AELS” e i “familiari dei lavoratori frontalieri” e viene spiegato che “Sono soggette le
persone che risiedono in BE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS,
EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO (…) Hanno diritto di opzione le
persone che risiedono in AT, DE, FR, IT (…) Non sono soggette le persone che
risiedono nel LI”.
Dal
1° gennaio 2017
l’informazione è stata modificata nel senso che al punto 6 è stato
aggiunto quanto segue:
" 6.
Frontalieri di nazionalità Svizzera
Il diritto di opzione è previsto anche per i cittadini svizzeri
residenti in Italia, Francia, Germania o Austria che lavorano in Svizzera, con
le stesse regole citate al punto 5. Quali lavoratori frontalieri hanno la
possibilità di esercitare il loro diritto di opzione entro 3 mesi dalla data in
cui è iniziato il loro “status” di lavoratore frontaliere (ad esempio: entro 3
mesi a partire dalla data in cui hanno lasciato la Svizzera o, se già residenti
in Italia, Francia, Germania o Austria, dalla data di inizio attività
lavorativa). In caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il
termine citato l’obbligo d’assicurazione contro le malattie è fissato in
Svizzera.”
Nella tabella allegata vi
è inoltre ora l’indicazione secondo cui per quanto concerne i frontalieri che
hanno il “permesso per lavoratori frontalieri G UE/AELS oppure cittadini
svizzeri residenti in UE/AELS che lavorano in Svizzera” sono ”soggette le persone che risiedono in
BE, DK, ES, FI, UK, EL, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI,
CZ, HU, CY, BG, RO, HR (…) Hanno diritto di opzione le persone che risiedono
in AT, DE, FR, IT (…) Non sono soggette le persone che risiedono nel LI”.
Va ancora rammentato che
la, complessa e financo importante, problematica del mancato esercizio del
diritto di opzione da parte di numerosi frontalieri che affermavano di non
essere stati sufficientemente informati, concerneva la mancata conoscenza di un
termine per “sanare” la propria situazione deciso nel mese di giugno 2008
dall’allora Ufficio dell’assicurazione malattia, in accordo con le autorità
federali, e scadente il 30 settembre 2008, ma non figurante, in quanto tale,
nell’ALC e nei regolamenti europei, e che si fondava in sostanza sulla
possibilità, in determinati casi, di prevedere un’eccezione, in casi
giustificati, all’obbligo di esercitare il diritto nel termine di tre mesi dall’inizio
dell’attività lavorativa in Svizzera, previsto dall’allegato II, Sezione A cpv.
1 lett. o cifra 3 b aa e bb del regolamento n. 1408/71. La sanatoria è stata
oggetto di numerose procedure che hanno occupato in maniera importante sia il
Tribunale cantonale delle assicurazioni che il Tribunale federale, segnatamente
negli anni 2008-2010 (cfr. a questo proposito la sentenza pubblicata in DTF 136
V 295).
2.9. Come già stabilito nella
sentenza 36.2018.16+53 del 19 novembre 2018 relativamente all’anno 2014, questo
Tribunale ritiene che, alla luce della complessità della materia (cfr. DTF 136
V 295 e sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009), nel caso concreto l’informazione
generale ed astratta contenuta nel sito internet dell’IAS per il 2013, per
quanto concerne la continuazione dell’affiliazione alla LAMal e la modalità e
l’esercizio del diritto di opzione per i cittadini svizzeri già assicurati per
le cure medico-sanitarie che prendono domicilio in Italia e continuano a
lavorare nel nostro Paese non solo era lacunosa, ma non figurava neppure
correttamente e poteva indurre a ritenere che la necessità di far valere il
diritto di opzione presso la Cassa cantonale di compensazione concernesse solo
Fatti
i frontalieri al beneficio del permesso “G UE/AELS”.
Dalla lettura del punto 5,
che si riferisce specificatamente ed esplicitamente al “diritto di opzione
nel quadro dei rapporti con l’UE e l’AELS”, figurano riferimenti unicamente
per i frontalieri al beneficio di un permesso “G UE/AELS”. Viene
indicato che il diritto di opzione va fatto valere entro i tre mesi successivi
all’obbligo di “assicurarsi” in Svizzera, allorché l’assicurato svizzero
che, come in concreto, si trasferisce oltre confine, è già affiliato alla
LAMal.
Si precisa inoltre che “per
permettere ai lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il
diritto di opzione, di esercitare la propria scelta assicurativa entro i
termini stabiliti dal diritto europeo, è stato integrato al “formulario
individuale di domanda per frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”
(sottolineatura del redattore).
L’assicurato svizzero che
si reca in Italia e non deve chiedere alcun permesso per lavorare nel nostro
Paese, può concludere che il diritto di opzione non lo concerne.
Ciò viene confermato dalla
lettura dell’allegata tabella, cui rinviano il punto 5 ed il punto 8 per il
quale “l’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al
momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all’estero o al
momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino, quando
tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali CH/UE non prevedono il
contrario (cfr. tabella allegata)” (sottolineature del redattore).
Infatti, mentre per quanto
concerne le persone residenti in Svizzera, figura anche il caso dei cittadini
svizzeri, con l’indicazione che di principio essi sono affiliati alla LAMal,
per quanto concerne i frontalieri, coerentemente con quanto indicato in
precedenza al punto 5, viene indicato unicamente che quelli al beneficio del
permesso “G UE/AELS” residenti in Italia possono esercitare il diritto
di opzione.
Questi ultimi hanno
inoltre il vantaggio di essere esplicitamente interpellati al momento della
richiesta del permesso circa la loro scelta (“per permettere ai
lavoratori frontalieri ai quali è stato concesso il diritto di opzione, di
esercitare la propria scelta assicurativa entro i termini stabiliti dal diritto
europeo, è stato integrato al “formulario individuale di domanda per
frontaliere – G” il modulo ufficiale “Copertura assicurativa delle cure
medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”), mentre i
frontalieri svizzeri non godono di questa informazione supplementare.
Non solo il frontaliere
svizzero nel 2013 non era correttamente informato in maniera generale ed
astratta dall’autorità competente, ma neppure poteva fruire della possibilità
di essere personalmente informato circa il suo diritto di optare in favore del
sistema sanitario del Paese di domicilio.
È vero che
nell’informativa a pag. 1/2 figura che “Possono, a domanda, ottenere un
esonero dall’obbligatorietà assicurativa (…) le persone residenti in uno Stato
membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente
all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e
dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione
malattie (OAMal)]”, ciò
che avrebbe potuto far ritenere all’assicurata che recandosi in Italia avrebbe
continuato ad essere affiliata alla LAMal. Tuttavia, a prescindere che quanto
indicato è in sostanza la citazione dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, e che, come più
volte rilevato, la questione è complessa, non viene indicato alcun termine
entro il quale esercitare questo diritto (da rilevare che anche su questo punto
vi è stata una modifica, dal 1° gennaio 2018, dell’informazione, nel senso che
è stato precisato che le domande di esenzione devono essere “indirizzate
entro 3 mesi dall’inizio dell’obbligo assicurativo svizzero”), non viene
precisato se si tratta di un diritto di opzione e figura che la Cassa è
l’autorità “competente a decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti
nel Cantone Ticino” (sottolineatura del redattore).
Nell’informazione valida
per l’anno 2013 non vi è pertanto alcuna menzione concernente la continuazione
dell’affiliazione alla LAMal e l’esercizio del diritto d’opzione per i
cittadini svizzeri che si recano in Italia e continuano a lavorare nel nostro
Paese.
Essa è pertanto lacunosa
su questo punto, poiché omette di informare una parte importante di cittadini.
Non va infatti dimenticato che il Canton Ticino è un Cantone di frontiera e
sempre più spesso cittadini svizzeri, continuando a lavorare nel nostro Paese,
prendono residenza in Italia, dove il costo della vita è notoriamente più basso.
L’informazione porta a confusione, poiché precisa solo che i frontalieri al
beneficio del permesso G UE/AELS possono esercitare il diritto d’opzione. Ciò
che a contrario induce i frontalieri svizzeri a ritenere di non essere
soggetti a tale regime. In un ambito particolare e complesso quale
l’applicazione del diritto internazionale nelle assicurazioni sociali, il
cittadino a digiuno di conoscenze giuridiche deve essere informato
adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi (cfr., circa la
complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento
all’assicurazione malattie la più volte citata DTF 136 V 295, dove il TF ha
stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione
su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di
chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in
Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente
[frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento
della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]). In
concreto ciò non è stato il caso.
Del resto, la medesima
amministrazione, che meglio conosce il diritto applicabile, è dovuta
intervenire nel 2017, aggiungendo un paragrafo specifico per i frontalieri di
nazionalità svizzera e modificando di conseguenza la tabella allegata, e nel
2018, aggiungendo il termine di tre mesi per chiedere l’esenzione dall’obbligo
assicurativo per le persone elencate a pag. 1/2.
Omettendo d’informare i
frontalieri svizzeri sulla continuazione del loro obbligo assicurativo e sul
diritto di opzione, in un ambito complesso come quello in esame, la Cassa ha
violato il diritto d’informazione generale prescritto dall’art. 27 cpv. 1 LPGA
(cfr. anche una sentenza del 31 agosto 2017 della Corte di Giustizia di Ginevra
nell’ambito dell’assenza di una specifica informazione circa la mancata
assunzione dei costi dell’acquisto di occhiali all’estero nella brochure
informativa sui costi di malattia ed invalidità emanata dalla Cassa di
compensazione in ambito di prestazioni complementari).
Considerandi
A questo proposito, per
quanto concerne tuttavia l’art. 27 cpv. 2 LPGA, va qui pure rammentata la sentenza
9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, dove il TF ha ammesso la buona fede di un
assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore
circa cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che
dalla documentazione trasmessa dall’insorgente all’assicuratore, emergeva che
l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno
specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito
un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che
secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al
rimborso delle prestazioni e avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare
l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non
essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).
L’Alta Corte ha rammentato
che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA
dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella
situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero
imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non
si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si
può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione
rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato di informazioni che
non gli sono necessarie o che neppure pretende (“La reconnaissance d'un
devoir de conseils au sens de cette disposition dépend bien plutôt du point de
savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle
qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard
du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé. On
ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations
dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi
l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré
d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt
9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).”).
Il TF ha stabilito che la
presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione
relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31
LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia
eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di
conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo
stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era
probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni,
per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una situazione
giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio collaboratore (“En
l'occurrence, la prise en charge d'un traitement dentaire par
l'assurance-maladie obligatoire est une question de droit relativement
complexe, puisqu'elle dépend de différentes conditions (art. 31 LAMal) dont
l'appréciation n'est pas évidente à la seule lecture de la loi. Celle-ci n'est pas formulée de telle manière que le remboursement des
frais relatifs aux soins dentaires apparaisse exceptionnel, de sorte qu'on ne saurait
parler d'un "devoir" de l'intimé - lequel se savait atteint d'une
maladie dont le traitement médicamenteux entraînait des effets au niveau
dentaire - de connaître la situation légale. On ajoutera que les
"Conditions particulières de l'assurance des soins selon LAMal (catégorie
AH)" de la recourante renvoient aux art. 17 à 19a OPAS, ce qui ne permet
pas à l'assuré de se rendre compte d'emblée du caractère exceptionnel du
remboursement en question. Quant à l'allégation sur la notoriété du caractère
exceptionnel du remboursement des soins prodigués à l'étranger, elle apparaît
d'autant moins fondée que la recourante a justifié le délai avec lequel elle a
informé l'assuré par le fait que le gestionnaire du dossier ne s'était
probablement pas rendu compte qu'il y avait un obstacle juridique à la prise en
charge (procès-verbal de comparution des parties du 16 janvier 2008). On
comprend mal comment la recourante peut reprocher à son assuré d'ignorer une
situation juridique dont l'évidence avait apparemment échappé à son propre
collaborateur.”).
Per
un’ulteriore applicazione dell’art. 27 LPGA in ambito di cure all’estero cfr.
anche la sentenza 9C_35/2010 del 28 maggio 2010, consid. 6.2 e seguenti dove
l’Alta Corte ha riconosciuto, in parte, la buona fede dell’assicurato.
2.10
L’assenza di informazioni su
questo punto non risulta essere stata sanata dall’assicuratore malattie (cfr.
doc. I, pag. 9, punto 5; doc. V, pag. 3) al quale incombe, in virtù dell’art.
7b OAMal, di informare per iscritto, circa il prolungamento dell’obbligo
d’assicurazione, gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1 della legge,
la cui lett. a annovera le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi
in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera, ossia il caso della
qui ricorrente. Ciò, malgrado l’interessata, il 16 novembre 2013, avesse
scritto all’assicuratore per comunicare “la mia disdetta per rientro in
Italia, che sarà effettiva dal 1 dicembre 2013” (cfr. allegato doc. 5).
Cfr. anche la lettera
informativa dell’UFAS ai Cantoni, del febbraio 2002, intitolata “Accordo con
la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni
sull’assicurazione malattie”, dove al punto 7.3 figura che:
" (…) Ai sensi dell’articolo 16 LAMal (ndr: abrogato dal 1°
gennaio 2003) e dell’articolo 7b OAMal, gli assicuratori sono tenuti ad
informare in merito al prolungamento dell’obbligo assicurativo in Svizzera gli
assicurati che trasferiscono il domicilio in uno Stato della CE ed esercitano
un’attività lucrativa in Svizzera o beneficiano di una prestazione
dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione o di una rendita svizzera.
Sono inoltre tenuti ad informarli sull’obbligo assicurativo dei familiari senza
attività lucrativa, sulla possibilità di affiliarsi al sistema assicurativo
dello Stato di residenza e sugli assicuratori che eseguono l’assicurazione
malattie nello Stato della CE interessato.”
2.11
Ne segue che la ricorrente,
alla luce dell’assenza, nelle “informazioni valide dal 1° gennaio 2013”
emesse dalla Cassa di compensazione, di una specifica informazione generale ed
astratta relativa al suo caso, deve essere tutelata nella propria buona fede,
essendone adempiute le condizioni (cfr. consid. 2.7).
Infatti, l’amministrazione
ha emanato le informazioni valide per il 2013 relative all’obbligo assicurativo
nel proprio sito internet, intervenendo in una situazione concreta, nei limiti
della propria competenza, omettendo di fornire ragguagli circa l’obbligo
assicurativo e il diritto di opzione per i frontalieri di nazionalità svizzera
che prendono domicilio in Italia, pur continuando a lavorare in Svizzera e
formulando le informazioni in modo tale da far ritenere che quest’ultimi non
fossero toccati dalla problematica (cfr. consid. 2.9).
La ricorrente non ha avuto
conoscenza del contenuto dell’informazione omessa (continuazione
dell’affiliazione in Svizzera con facoltà di esercitare il diritto di opzione
in favore del sistema sanitario del nuovo Paese di residenza entro 3 mesi dalla
presa di domicilio in Italia); l’interessata non ha potuto esercitare il
diritto di opzione entro il termine di tre mesi e si è affiliata in Italia
contro le malattie; nel frattempo non vi è stata una modifica del quadro
legislativo applicabile.
In queste condizioni
occorre concludere che l’interessata è stata resa edotta circa il suo diritto
di esercitare l’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di
residenza solo il 14 settembre 2017, quando con lettera di medesima data
l’amministrazione l’ha informata della continuazione dell’obbligo assicurativo
in Svizzera, non avendo fatto valere tale diritto entro il termine di tre mesi
(doc. 4). Avendo contestato con scritto del 6 ottobre 2017 (doc. 5) la presa di
posizione dell’amministrazione, chiedendole di “voler considerare il mio
diritto d’opzione per la copertura assicurativa come avvenuta con la stipula
della Tessera sanitaria italiana”, va considerato che l’insorgente ha
esercitato tempestivamente il suo diritto.
Non occorre pertanto esaminare
le altre censure sollevate dall’insorgente, segnatamente la questione di sapere
se nel caso di specie c’è stata una violazione della parità di trattamento,
rispettivamente se la misura adottata non persegue alcun interesse pubblico ed
è sproporzionata. Parimenti, visto l’esito del ricorso, non va dato seguito
alla richiesta di assumere ulteriori prove formulata dalla medesima ricorrente.
La decisione su reclamo
impugnata va conseguentemente annullata e all’insorgente va riconosciuto di
aver esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario italiano a
far tempo dal 1° dicembre 2013.
Alla ricorrente, vincente
in causa e rappresentata da un avvocato, vanno riconosciute le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo
impugnata è annullata. RI 1 ha validamente esercitato il diritto d’opzione con
effetto dal 1° dicembre 2013.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale
di compensazione verserà fr. 2’000 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti