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Decisione

36.2018.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 dicembre 2018Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i litigi menzionati nel medesimo disposto, oppure rinunciare a questa

giurisdizione speciale e confermare il regime ordinario con due istanze

cantonali:

“(…)

La formulation de l'art. 7 CPC correspond à celle

de l'art. 6 CPC, lequel permet aux cantons d'instituer un tribunal de commerce

statuant en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux. Le

Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un canton fait usage de la possibilité

d'instituer un tribunal de commerce, l'art. 6 CPC règle de manière exhaustive

la compétence matérielle pour les litiges répondant à la définition de l'art. 6

al. 2 CPC. (ATF 140 III 155 consid. 4.3 p. 157 s.).

Aucun motif ne justifie de retenir une solution

différente en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie

sociale. En particulier, le texte clair de l'art. 7 CPC ne prévoit aucune

possibilité d'un transfert partiel de compétences à l'instance unique désignée

par le droit cantonal. On ne discerne d'ailleurs pas l'intérêt qu'il y aurait à

instaurer deux régimes de compétence matérielle pour les litiges civils

relatifs aux assurances complémentaires, notamment selon que l'assureur est ou

n'est pas une caisse-maladie au sens de l'art. 12 al. 1 LAMal. L'art. 7 CPC

n'offre ainsi aux cantons qu'une alternative: soit instituer une autorité

judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges

mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à une telle juridiction

spéciale et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales.

Le canton du Valais a clairement opté pour une

juridiction statuant en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. a

LACPC/VS). Il en découle que, de par le droit fédéral, la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente

cause.”

In

seguito a questa sentenza, il 14 dicembre 2015, Gianrico Corti e cofirmatari

hanno inoltrato al Consiglio di Stato del Canton Ticino un’iniziativa

parlamentare nella forma generica intitolata “contenzioso in tema di

indennità per la perdita di guadagno: un’unica autorità giudiziaria competente

per l’intera materia” che chiedeva la modifica dell’art. 75 LCAMal.

Il Governo ha preso

posizione sull’iniziativa con Messaggio n. 7199 del 28 giugno 2016 ed ha

sviluppato le seguenti considerazioni a proposito delle cause pendenti prima

dell’entrata in vigore della modifica:

“(…)

Per quanto concerne le procedure attualmente pendenti presso i

giudici civili, conformemente al principio della “perpetuatio fori”, salvo

disposizioni contrarie, di norma la competenza si determina in funzione della

data di apertura della procedura14. Nel

caso di specie l’attribuzione di tutte le contestazioni degli assicuratori tra

loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione al

Tribunale cantonale delle assicurazioni è tuttavia dovuta all’interpretazione

che il Tribunale federale ha dato all’art. 7 CPC, in vigore dal 1° gennaio

2011. Pertanto occorre trasmettere al TCA tutte le citate procedure pendenti

presso i giudici civili e inoltrate dopo il 31 dicembre 2010. In questo senso è

qui proposta l’adozione di una norma transitoria (art. 83d LCAMal). Del resto,

da un accertamento effettuato presso il Tribunale delle assicurazioni del

Canton Vallese, è emerso che dopo la sentenza del Tribunale federale tutti gli

incarti ancora aperti presso i giudici civili sono stati trasmessi al TCA

vallesano e tutte le nuove cause sono ora trattate dal Tribunale delle

assicurazioni di quel Cantone. L’attribuzione di questa nuova competenza non

dovrebbe avere effetti negativi sulla normale attività del TCA. Dalle

risultanze dei rendiconti degli ultimi anni, si possono infatti trarre

valutazioni confortanti. Sebbene si trovi confrontato con un numero

considerevole di pratiche (638 nel 201515),

il TCA è riuscito nel corso degli anni a raggiungere e mantenere un costante

equilibrio fra entrate e uscite ed a garantire una durata media delle procedure

di circa sei mesi, pur dovendo anche accertare i fatti, ossia un lasso di tempo

più che ragionevole. Ciò è possibile grazie anche ad una suddivisione per

materia di incarti tra i giudici ed un regolare controllo dell’attività dei

vicecancellieri16, un esempio di

efficienza che, a mente del Consiglio di Stato, deve essere esteso a tutte le

autorità giudiziarie. Un potenziamento dell’organico del TCA non è quindi

richiesto e di conseguenza non è prevista alcuna ripercussione per quanto

attiene il personale dello Stato per l’amministrazione della giustizia.”

Al termine dell’iter

legislativo, il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica dell’art. 75

LCAMal e la norma transitoria, che hanno il seguente tenore (BU 54/2016):

“(…)

Art. 75 Le

contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi

concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le

malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

Art. 83d (nuovo) Le

procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d’ufficio

al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”

Va ancora evidenziato che

con sentenza 4A_12/2016 del 23 maggio 2017 al consid. 1.2 il TF ha affermato:

" Nella

fattispecie giova innanzi tutto rilevare che l'incontestato fatto che il

rapporto assicurativo sia retto dalla LCA e non dalla LAMal è del tutto

inidoneo per negargli la qualifica di assicurazione complementare all'assicurazione

sociale contro le malattie. Tutte le controversie di cui all'art. 7 CPC

concernono contratti sottoposti dalla LCA (cfr. fino al 31 dicembre 2015 l'art.

12 cpv. 3 LAMal e dal 1° gennaio 2016 l'art. 2 cpv. 2 della legge sulla

vigilanza sull'assicurazione malattie; LVAMal).

Nemmeno il fatto che la ricorrente non sia un

assicuratore sociale appare rilevante (DTF 141 III 479 consid. 2.1) o che

l'assicurazione non sia intesa a rimborsare ulteriori costi di cura: infatti

anche le assicurazioni d'indennità giornaliera, che coprono la perdita di

guadagno in caso di malattia e che per costante giurisprudenza rientrano fra le

assicurazioni complementari (sentenze 4A_304/2012 del 14 novembre 2012; DTF 138 III 558 consid. 2 e 3;

4A_595/2011 del 17 febbraio 2012 consid. 2.1), non rifondono spese di cura.

Determinante per la qualifica di assicurazione complementare nel senso

dell'art. 7 CPC appare in concreto invece, come ritenuto dall'autorità

inferiore, che il rischio assicurato è la degenza ospedaliera in caso di

malattia, infortunio o maternità. Questi tre casi costituiscono infatti quelli

in cui l'assicurazione sociale malattie accorda prestazioni (art. 1a cpv. 2

LAMal). La censura si rivela pertanto infondata.”

In concreto il TCA è di

conseguenza competente a decidere nel merito della vertenza in esame e deve

applicare la procedura semplificata (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC; cfr.

anche sentenza 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018, consid. 3).

nel merito

2.2. Per quanto

concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge

da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa

di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore

di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata

indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro

sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di

applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer

Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentag-geldversicherung:

Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

La durata

del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art.

324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi,

cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo

pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia

cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der

Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme

configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono

una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.

362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a

cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena

descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo

che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto

dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta,

di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore

di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa

riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore

di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire

romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al

regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi

di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve

menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la

percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni,

se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella

pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere

in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei

premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.3. Nella presente fattispecie

trovano applicazione le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per

l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________ secondo la LCA

(allegato doc. A; di seguito: CGA).

Ai sensi dell’art. __________

CGA sono considerate basi del contratto la polizza e le eventuali aggiunte, le

dichiarazioni riportate sulla proposta d’assicurazione e sulle eventuali

dichiarazioni sullo stato di salute da parte del contraente e della persona

assicurata, le CGA, le eventuali condizioni complementari d’assicurazione

(CSA), la LCA, gli accordi e le convenzioni speciali, purché siano stati

confermati dall’assicuratore nella polizza come Condizioni particolari

d’assicurazione (CPA).

Per l’art. __________ CGA

è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica

che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura

medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Secondo l’art. __________

CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’art. __________ CGA

prevede che l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità

lavorativa di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità lavorativa

stessa.

Ai sensi dell’art. __________

CGA la persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Se non può

dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste un diritto a prestazioni.

2.4. Va ancora

evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di

malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di

un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,

consid. 4.4.2).

L’assicurazione di somme

garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione

del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è

dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza

4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di

assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere

in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e

3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).

L’assicurazione contro i

danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la

misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico

effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2).

La questione di sapere se

si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa

mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni

generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali

dell’interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due

modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

In concreto non è

contestato che ci si trova in presenza di un’assicurazione contro i danni (cfr.

CGA, art. __________ CGA: “la persona assicurata deve dimostrare la perdita

di guadagno. Se non può dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste un

diritto a prestazioni”).

2.5. Nel caso di

specie dagli atti medici emerge quanto segue.

Il 1° aprile

2014 il medico curante, dr. med. __________, ha indicato che l’attore era

completamente inabile al lavoro dal 14 marzo 2014 a causa di uno “scompenso

ansioso-depressivo” (doc. XII/C). Il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, il 16 maggio 2014 ha confermato l’inabilità lavorativa totale

(doc. XII/D). Lo stesso medico ha in seguito attestato la continuazione

dell’incapacità lavorativa anche oltre il 31 maggio 2014 (doc. XII/E; doc.

XII/F).

Il 6 maggio

2014 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, incaricato dall’assicuratore

di esaminare l’attore nell’ambito della parallela procedura di richiesta di

prestazioni di indennità giornaliere per l’attività svolta al 50% per la __________,

dopo aver rilevato di aver già visitato l’attore il 22 giugno 2010, tra l’altro

a causa di un disturbo schizofreniforme, ha posto la diagnosi di disturbo di

personalità paranoide (F60.0) e sindrome ansiosa-depressiva (F41.2), ha

ritenuto l’interessato completamente inabile al lavoro, rilevando tuttavia che

“dovrebbe comunque essere ragionevolmente proponibile e esigibile, salvo

complicazioni, la ripresa completa dell’attività lavorativa precedentemente

svolta al più tardi a partire dal 01.07.2014” (cfr. plico doc. XIII).

Il 16 luglio

2014 il __________, su incarico dell’assicuratore convenuto, dopo aver visitato

l’attore il 22 e 24 maggio 2014 ed aver fatto capo alla consulente dr.ssa med. __________,

medico chirurgo specialista in psichiatria, ha allestito una perizia medica

nella quale, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale –

sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali e l’anamnesi

sistemica, non ha posto alcuna diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa, mentre ha posto la diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e note

fobico-ipocondriache (ICD-10 F40.8). La consulente ha rilevato che “allo

stato attuale il quadro psicopatologico è assolutamente poco rilevante e non

motiva percentuali di IL per motivi psichiatrici, abile al 100%”.

Il 7 agosto

2014 il dr. med. __________ ha preso posizione sulla citata perizia,

contestandola ed evidenziando che “purtroppo, ultimamente (dal mese di marzo

2014) si assiste ad un peggioramento del decorso per vari fattori di cui in

parte posso menzionare rimuginio angosciante dei processi giuridici tuttora non

terminati, difficile situazione famigliare che il paziente ha presentato come

funzionante ma non è vero; figlia tossicomane, la relazione con la moglie

tutt’altro che bella, ecc), natura paranoide e schizotipica del soggetto, lunga

storia (11 anni) di disagio psichico non affrontato seriamente che ha portato

il paziente ad auto medicazione (…). A mio modesto parere concordo con

l’osservazione del dr. __________ riguardo alla sua impressione diagnostica

(sospetta sindrome schizoaffettiva) e che solo dopo una attenta e lunga

osservazione si possa intravedere un nucleo patologico e invalidante in questa

persona apparentemente con “assenza di competenza psichiatrica” (…, doc.

XII/I). Successivamente lo specialista ha continuato ad attestare ulteriori

inabilità lavorative (doc. XII/L, M, N, O; da doc. XII/EE a doc. XII/MM; da

doc. XII/QQ a doc. XII/UU; da doc. XII/CCC a doc. XII/EEE; da doc. XII/GGG a

doc. XII/MMM).

L’11

settembre 2014 il __________ ha risposto alle critiche del dr. med. __________

(doc. XII/P).

Il 29

ottobre 2014 il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

redatto una perizia trasmessa al dr. med. __________ (doc. XII/S), ponendo la

diagnosi di disturbo di personalità misto, tratti schizotipico-paranoide

(ICD-10; F61.0) e concludendo che “tenuto conto di questi aspetti, ritengo

che l’incapacità lavorativa attestata dal curante sia accettabile e

condivisibile. Del resto reputo che il quadro psicopatologico già riproposto in

passato con alcune sfumature, almeno nell’attuale non sia tale da condizionare

un’incapacità lavorativa permanente (…)”, nonché “considerati i suoi

precedenti e il suo vissuto, dal punto di vista specialistico, ritengo indicato

per questione di opportunità accordare un ulteriore periodo di completa

incapacità lavorativa fino a metà novembre 2014, data entro cui il peritando

sarà ragionevolmente da ritenersi abile in misura completa nella sua

professione o in un’attività a lui confacente” (doc. XII/S).

Il 26 giugno

2015 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha allestito un

referto su richiesta del dr. med. __________ (doc. XII/VV). Lo specialista ha affermato

che “in conclusione dunque ritengo il paziente affetto da un disturbo dello

spettro bipolare, da approfondire nei dettagli, ma che comporta sicuramente

delle importanti limitazioni sul piano lavorativo, oggi quantificabili in una

inabilità almeno del 60-80%” (doc. XII/VV).

Il 6 luglio

2015 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ha

visitato l’attore e dopo aver posto la diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa di sindrome fobica di altro tipo; aspetti fobico-ipocondriaci

(F40.8), ha stabilito che l’interessato dal luglio 2014 è completamente abile

al lavoro (pag. 18-1 incarto AI; allegato doc. XIII). Lo specialista ha

evidenziato che:

" (…)

Durante la valutazione odierna spicca la

vaghezza dei sintomi riferiti dall’assicurato.

La preoccupazione per il proprio stato di

salute, gli aspetti di evitamento sociale e gli elementi fobici più specifici

(es. timore per cibi inquinati) configurano una sindrome con aspetti fobici ed

ipocondriaci commisti.

Per il resto, gli altri sintomi sono troppo

generici, incoerenti e non sono tali da configurare alcuna sindrome

psichiatrica specifica.

L’assicurato non sa dire perché non si

sente in grado di riprendere il lavoro, non sa dire neppure cosa gli renda

difficile il confronto con la realtà esterna.

Il fattore determinante è la completa

discrepanza tra le lamentele soggettive e l’oggettività dello status clinico,

che è praticamente nella norma.

Il soggetto è cordiale e collaborante; a

tratti si mostra ilare, spigliato ed ironico.

Buono il contatto con l’interlocutore.

L’amplificazione delle lamentele psichiche

e fisiche è fatta su base consapevole; l’assicurato osserva il perito con

attenzione, per cercare di fornire delle risposte che siano confacenti a quanto

il perito si aspetta.

Alla base di questo comportamento di

amplificazione dei sintomi e di disabilità inconsistente, vi sono importanti

vantaggi secondari.

(…).

In conclusione, siccome non vi sono sintomi

invalidanti consistenti e coerenti, in presenza di uno status oggettivo

migliore rispetto a quanto documentato dalla perizia __________, non ci sono

motivi per stabilire alcune IL per motivi psichiatrici.”

Il 21 aprile

2015 (recte: 2016) è stata redatta la perizia ad opera del __________ su

incarico dell’UAI. I periti, dopo aver rilevato che “si tratta di una

rivalutazione peritale di un caso complesso e controverso sia da un punto di

vista diagnostico che in termini di valutazione di abilità lavorativa”, ed

aver indicato di aver proceduto a tre colloqui, hanno descritto gli atti (pag.

1-11), l’anamnesi (pag. 11-15), l’esame clinico, gli esami testali ed hanno

posto la diagnosi di disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0) tratti

borderline/antisociali, concludendo che “l’assicurato è stato inabile in

ogni attività nella misura del 20% dal 14.03.2014 verosimilmente per aspetti

personologici strutturali peggiorati inspessitisi nel tempo. Al momento

dell’attuale perizia è inabile al lavoro in ogni attività nella misura non più

del 20% (rendimento)” (pag. 31 incarto AI). La dr.ssa med. __________ ha in

particolare evidenziato di aver effettuato diversi colloqui nell’arco di cinque

mesi che “mi hanno permesso di osservare marcata incoerenza tra il primo

colloquio e l’ultimo” e che “durante i colloqui peritali sono emerse discrepanze

tra i sintomi descritti e quelli oggettivati durante l’attuale perizia, come

pure sono emerse notevoli discrepanze negli atti in termini sia diagnostici che

di valutazione di abilità lavorativa. E’ emersa quindi inoltre la tendenza ad

una significativa amplificazione dei sintomi psichiatrici come oggettivato dai

test neuro cognitivi effettuati in corso di valutazione peritale” (pag. 19

incarto AI). Anche il dott. __________, neuropsicologo, che il 5 marzo 2016 ha

sottoposto l’attore ad alcuni esami su incarico della dr.ssa med. __________,

ha concluso affermando che “le prove per il controllo della simulazione e

l’analisi qualitativa dei risultati pongono dubbi sulla completa attendibilità

delle prestazioni fornite dal signor AT 1 all’esame neuropsicologico. Emergono

infatti alcuni valori alquanto inusuali, francamente al di sotto delle attese o

molto vicini al valore limite. Le prove per il controllo della simulazione sono

apparentemente complesse ma in realtà molto semplici e vengono risolte positivamente

anche da pazienti con disturbi cognitivi accertati e dovuti a patologie

neurologiche (es. trauma cranico o demenza). Il signor AT 1 ha mostrato in

questi test prestazioni inferiori a quelle di pazienti neurologici: questo dato

lascia pertanto emergere dei dubbi sulla reale presenza e sull’entità dei

disturbi cognitivi lamentati” (pag. 33 incarto AI).

Da rilevare

che in sede di rilevamento tempestivo una funzionaria dell’AI ha evidenziato

come “l’evoluzione del reddito presenta un’anomalia, confermata su esplicita

domanda posta all’assicurato, degna di nota: nel 2013 il signor AT 1 percepiva

uno stipendio di 5000.- lordi per 13 mensilità per un’occupazione al 100%

mentre dal 01.01.2014 lo stesso stipendio di 5000.- lordi è stato versato per

un impegno al 50% per la stessa società ma è versato anche un ulteriore

stipendio al 50% dalla __________ sempre pari a 5000.- mensili lordi per 13,

sempre da una società amministrata da (…)” (pag. 19 incarto AI).

Con progetto

di decisione del 12 agosto 2016 l’UAI ha negato il diritto a qualsiasi

prestazione (pag. 371 incarto AI), essendo il grado d’invalidità del 20%.

Il 20 giugno

2017 è giunta alla Pretura di __________ la perizia allestita il 2 giugno 2017

dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. X).

La perita,

che ha visitato l’attore in data 22 febbraio 2017 e 28 febbraio 2017 ed ha

discusso con il curante, dr. med. __________, il 28 febbraio 2017, dopo aver

descritto l’anamnesi famigliare, somatica e psichiatrica, i disturbi soggettivi

e l’esame clinico, ha esaminato nel dettaglio tutte le diagnosi poste dagli

specialisti che si sono succeduti nel tempo e che hanno visitato l’attore,

rilevando che “le diagnosi formulate dagli psichiatri curanti e dai diversi

periti o consulenti sono state diverse: disturbo di personalità misto

(paranoide-schizoide; borderline-antisociale), disturbo schizofrenosimile,

disturbo schizoaffettivo, disturbo bipolare misto, disturbo fobico non

specificato, sindrome ansioso depressiva. La diagnosi di disturbo bipolare,

disturbo schizofreniforme o schizoaffettivo, come spiegato, non sono

assolutamente giustificate non soddisfando secondo lo stato oggettivo (esame

clinico descritto agli atti) e l’anamnesi (storia clinica e di vita del

periziando) i criteri richiesti per formularle. I colleghi hanno verosimilmente

posto tali diagnosi basandosi solo sui comportamenti manifestati dal periziando

o sui sintomi da lui riferiti. Attualmente lo stato oggettivo è ascrivibile

unicamente alla diagnosi di disturbo di personalità misto con tratti borderline

ed antisociali associati a comportamenti istrionici classificabile secondo

l’ICD 10 al codice F 61.0 e ad una sindrome con aspetti fobici ed ipocondriaci

misti classificabile al codice F 40.8”. La perita, che ha rilevato una “notevole

discrepanza tra dati oggettivi e soggettivi. Lo status clinico è praticamente

nella norma”, “durante la valutazione spicca la vaghezza dei sintomi

riferiti”, “la preoccupazione per il proprio stato di salute, gli

aspetti di evitamento sociale, gli elementi fobici più specifici (…)

configurano una sindrome con aspetti fobici ed ipocondriaci misti. Gli altri

sintomi sono generici ed incoerenti”, ha concluso per una completa abilità

lavorativa dell’attore e ciò dal 24 maggio 2014 (doc. X).

2.6. Circa

l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11

settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha

stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi

dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)

devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di

parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti

dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior

parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali

(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte,

si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità

giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una

rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi

su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in

psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha

visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità

lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione,

ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere

apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su

mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare

e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti)

giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si

sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della

verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile

al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd,

secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il

valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi

inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando

che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma

di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto,

come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di

parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi

esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è

fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare sia un mezzo

di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue considerazioni,

l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il

Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che

la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a

domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore

probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per

contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di

parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140

III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168

cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali

figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione

sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso

che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne

unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina

considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale

come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg.

CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale,

considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il

legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai

sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel

i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.

168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza

resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351,

non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa

in materia di diritto privato che si applica, in virtù della quale la perizia

di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice

allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano

Considerandi

su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente

motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare

in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve

piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che

contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso,

insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv.

1.

CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal

senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece

in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata

dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia

di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha

ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio

cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che

la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la

capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è

quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima

istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti

a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

Va

ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al

consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico,

laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera

specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una

critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit

l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept

pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le

raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en

mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette

expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli

du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un

rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié

une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute

d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des

discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du

recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier

ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.

Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans

cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation

motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le

Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque

ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24

juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de

l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve

de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office

de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus

de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était

entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas

violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait

emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Inoltre,

per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, cfr. la sentenza

4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza 4A_42/2017 del 29

gennaio 2018 (parzialmente pubblicata in DTF 144 III 136), consid. 3.1 e

seguenti.

2.7

Affinché un rapporto medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve

essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

Va

ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

2.8

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125.

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione

di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio

l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare

le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si

scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito

è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze

specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa

oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In

tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure

scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del

referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

2.9

In concreto, questo Tribunale non

vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dalla

perita giudiziaria, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia. Il

referto, privo di contraddizioni, presenta tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico,

piena forza probante (cfr. DTF 125 V

351.

consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare la specialista ha

espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a

un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid.

10.

).

La dr.ssa med. __________,

esperta nell’ambito qui in discussione, ha in primo luogo descritto,

nell’allegato 1, di 42 pagine, tutti gli atti a sua disposizione, citandone gli

estratti maggiormente significativi.

La perita, nel referto,

composto di ulteriori 46 pagine, ha poi minuziosamente esaminato il caso di

specie, rispondendo a tutte le domande poste dalle parti, dopo aver visitato

l’attore in due occasioni (22 febbraio 2017 e 28 febbraio 2017) ed aver avuto

un colloquio telefonico con il medico curante, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia. Essa ha dapprima descritto l’anamnesi famigliare,

scolastica, lavorativa e sociale, somatica e psichiatrica, il trattamento

psichiatrico attuale, i disturbi soggettivi, il colloquio con il curante,

l’esame clinico secondo AMDP-System ed ha poi esaminato nel dettaglio le

diagnosi e le diagnosi differenziali poste da tutti i numerosi psichiatri che

nel corso degli anni hanno visitato l’assicurato, motivando le ragioni per le

quali ne condivide o non ne condivide le conclusioni.

La dr.ssa med. __________,

sulla base della valutazione psichiatrica esperita, dei dati anamnestici

forniti dall’attore e dei dati contenuti nell’incarto, ha posto la diagnosi di

disturbo di personalità misto con tratti borderline ed antisociali associati a

comportamenti istrionici classificabili secondo l’ICD 10 F 61.0, presente

dall’età adulta e la sindrome con aspetti fobici ed ipocondriaci misti F 40.8.

A questo proposito la perita

ha spiegato che l’attore presenta dall’età adulta un disturbo di personalità

cioè una condizione e modalità di comportamento duraturo e profondamente

radicato di significato clinico che tende ad essere persistente, che sembra

essere l’espressione di uno stile di vita e di un modo di porsi in relazione a

sé e agli altri caratteristico dell’individuo e che si manifesta come risposta

costante ad una vasta gamma di situazioni personali e sociali. Rappresenta una

deviazione estrema e significativa dal modo in cui l’individuo medio in una

data cultura percepisce, pensa, sente e in modo particolare si pone in

relazione con gli altri. Tali modalità comportamentali tendono ad estendersi a

molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico e sono

frequentemente, ma non sempre, associate con vari livelli di sofferenza

soggettiva e di compromissione del funzionamento sociale. La specialista ha

evidenziato come emergono quali tratti preminenti del disturbo di personalità

di cui è affetto l’assicurato: egocentrismo ed aumentata stima di sé, tendenza

a comportamenti teatrali e all’espressione esagerata delle emozioni, disturbi

ed incertezze relative agli scopi e alle preferenze interne, sentimenti

ricorrenti di noia, scarsa empatia, tendenza ad agire impulsivamente con

incapacità a controllare i comportamenti, bassa tolleranza alle frustrazioni,

tendenza alla negligenza di norme, incapacità a provare sentimenti di colpa.

La dr.ssa med. __________ ha

poi rilevato che sin dall’adolescenza secondo l’analisi della sua storia di

vita è rilevabile nell’assicurato un pattner comportamentale caratterizzato da

identità diffusa e camaleontica; considerazione di sé ipertrofica con tendenza

ad ipervalorizzarsi e ricerca di attività in cui può essere valorizzato davanti

agli altri, tendenza a cercare sempre nuovi stimoli e nuove sfide con cui

confrontarsi, ambivalenza affettiva con tendenza ad avere numerose

frequentazioni anche di grande intensità ma di breve durata con tendenza

all’idealizzazione e alla svalutazione del partner, impulsività soprattutto per

ciò che riguarda l’attività sessuale e l’uso di sostanze. Descritti frequenti

sentimenti di rabbia con tendenza all’agito ed in situazioni di stress tendenza

all’interpretatività. Riferita inclinazione a commettere piccoli atti vandalici

e comportamenti disonesti senza sensi di colpa, difficoltà nell’entrare in relazione

con figure autoritarie e a mantenere un’aderenza alle regole imposte da altri.

I comportamenti da lui definiti “ribelli” sono agiti con mancanza di rimorso,

con indifferenza e a tratti soddisfazione personale per il vissuto soggettivo

di non essersi sottomesso alla volontà degli altri. Questi aspetti

personologici si sono strutturati nell’età adulta in un disturbo di personalità

misto che ha solo in piccola misura determinato il disagio clinico nelle aree

del controllo degli impulsi, del funzionamento interpersonale e

dell’affettività dell’attore ad oggi.

La perita ha sottolineato che

il disturbo di personalità di cui è affetto può predisporre il soggetto

portatore a conflittualità interpersonale, tendenza alla litigiosità,

difficoltà al rispetto delle regole, sviluppo di sintomi ansiosi-depressivi

reattivi.

La dr.ssa med. __________

rileva poi che sul disturbo personologico si sono sviluppati nel periziando

durante l’età adulta in momenti in cui è stato confrontato con eventi

stressanti ricorrenti sintomi ansiosi e fobici. La preoccupazione per il

proprio stato di salute, gli aspetti di evitamento sociale, gli elementi fobici

più specifici (per esempio timore per l’acqua inquinata) configurano una

sindrome con aspetti fobici ed ipocondriaci misti (F40.8).

La specialista ha poi

esaminato le diagnosi poste dai suoi colleghi, spiegando i motivi per i quali

vi aderisce o vi si scosta (pag. 26 e seguenti della perizia).

Per quanto concerne più

specificatamente l’ultimo periodo, dal 2010, la perita ha evidenziato come non

sussistono, alla luce dell’attuale quadro clinico e dell’andamento nel tempo

dei disturbi manifestati dall’attore, i criteri per porre la diagnosi di

disturbo schizoaffettivo o disturbo schizofreniforme, diagnosi inizialmente posta

il 22 giugno 2010 dal dr. med. __________ e poi dallo stesso specialista

abbandonata. La specialista evidenzia infatti che non sono soddisfatti i

criteri generali G1 e G2 richiesti (eco del pensiero, deliri, allucinazioni,

neologismi, comportamento catatonico, sintomi negativi; esclusione di episodio

maniacale, depressivo, intossicazione, dipendenza o astinenza da sostanze) per

porre diagnosi di un disturbo schizofreniforme F20, né sono soddisfatti i

criteri per la diagnosi di disturbo schizoaffettivo (si tratta di condizioni

episodiche nelle quali sintomi affettivi e schizofrenici sono entrambi

preminenti ma non giustificano una diagnosi di schizofrenia o di episodio

maniacale o depressivo).

La perita ha poi esaminato i

referti del dr. med. __________ e del dr. med. __________ del 2014, aderendo

alla diagnosi di quest’ultimo di disturbo di personalità, ma non di tipo

paranoide, non presentando l’attore almeno 4 degli aspetti richiesti (descritti

nella perizia a pag. 28) per porre tale diagnosi, e confermando la diagnosi di

sindrome mista ansioso-depressiva (F41.2) presente all’epoca. La specialista

condivide pure le diagnosi poste dalla dr.ssa med. __________ nella perizia __________

del luglio 2014 (sindrome mista ansioso-depressiva F41.2, note fobiche

ipocondriache F40.8), la quale ha inoltre evidenziato la non coerenza del

disturbo con un quadro dello spettro schizofrenico per l’andamento nel tempo

del disturbo presentato.

La dr.ssa med. __________ ha

poi esaminato il referto del 29 ottobre 2014 del dr. med. __________ che ha

posto la diagnosi di disturbo di personalità misto a tratti schizotipico

paranoide (ICD 10 F 61.0), condividendone la diagnosi di disturbo di

personalità misto, ma non il tipo definito: identici i motivi di esclusione già

elencati per il disturbo di personalità paranoide; non vi sono criteri per

porre diagnosi di un disturbo di personalità schizotipico (non anomalie del

pensiero somiglianti a quelli osservati nella schizofrenia, non affettività

inappropriata, non idee paranoiche o francamente deliranti, non allucinazioni,

non distacco dai contatti sociali durante l’arco di vita). La specialista

aderisce pure alla valutazione del 6 luglio 2015 del dr. med. __________ di

sindrome fobica di altro tipo, aspetti fobico-ipocondriaci (F40.8).

La perita rileva poi che il

dr. med. __________ nel corso del mese di agosto 2015 ha posto la diagnosi di

disturbo bipolare tipo II con caratteristiche miste (ICD-10 F31.9), mentre il

curante dr. med. __________, nel mese di ottobre 2015, di disturbo bipolare di

tipo II con caratteristiche miste (ICD 10 F 31.9) disturbo di personalità misto

con tratti schizotipico/paranoide (ICD 10 F 61.0). La specialista non condivide

la diagnosi di disturbo bipolare misto e ne motiva approfonditamente le ragioni.

La perita evidenzia come fino

al 2003 l’attore non ha mai necessitato di trattamenti psichiatrici

ambulatoriali o stazionari. Non ha mai sviluppato in passato un chiaro episodio

affettivo ipomaniacale o depressivo: episodi che non sarebbero passati inosservati

a causa del disfunzionamento del soggetto affetto nei diversi ambiti di vita

nella fase acuta e che avrebbero necessitato di un trattamento psichiatrico ad

hoc secondo le linee guida. Un disturbo affettivo bipolare richiede, come

rileva la specialista, un trattamento farmacologico continuativo nel tempo con

uno stabilizzatore dell’umore (carbonato di Litio, carbamazepina, valproato,

neurolettico atipico). Fino al momento della valutazione non ha mai beneficiato

di trattamenti farmacologici coerenti con la gravità della diagnosi suggerita.

La perita evidenzia come la terapia con Dogmatil assunto al dosaggio da 200 a

300.

mg al giorno non è sufficiente a contenere i sintomi di un episodio

ipomaniacale, maniacale o depressivo maggiore. Tale farmaco non è uno

stabilizzatore dell’umore neppure secondo le linee guida, né un antidepressivo.

Non esistono agli atti certificazioni mediche riguardo allo sviluppo di

precedenti episodi ipomaniacali o depressivi da parte degli psichiatri che lo

hanno curato o valutato a scopi assicurativi dal 2003 al 2010 e fino alla

valutazione del dr. med. __________ non è mai stata posta da alcuno la diagnosi

categoriale di episodio depressivo (F32), episodio ipomaniacale (F 30.0) o

maniacale (F 30.1 – F 30.29), sindrome affettiva bipolare (F31). La dr.ssa med.

__________, evidenzia come il curante, dr. med. __________, non ha mai

descritto o codificato tali patologie con data di esordio, fase di stato elenco

dei criteri richiesti. La perita evidenzia come il disturbo bipolare o sindrome

affettiva bipolare è una patologia caratterizzata da momenti in cui si

alternano fasi di euforia ad altri di depressione. Sulla base del decorso delle

fasi di euforia o depressive intervallate da fasi asintomatiche è possibile

distinguere il disturbo bipolare in disturbo bipolare di tipo I in cui ad uno o

più episodi maniacali si alternano episodi depressivi maggiori e periodi

asintomatici, disturbo bipolare di tipo II in cui ad episodi depressivi minori

si alternano episodi ipomaniacali ed episodi asintomatici; la presenza di un

episodio maniacale o misto preclude la diagnosi di disturbo bipolare II;

disturbo bipolare di tipo misto in cui i vari episodi depressivi/maniacali si

manifestano insieme e senza alcun periodo asintomatico. La perita evidenzia che

in alcuni casi gli episodi ipomaniacali possono non causare grave

compromissione ma la compromissione derivata dagli episodi depressivi maggiori

o da un andamento cronico con episodi di alterazione dell’umore imprevedibili e

da un funzionamento interpersonale e lavorativo fluttuante e non affidabile è

certa. Inoltre il disturbo bipolare compare nell’adolescenza o all’inizio della

età adulta e da allora richiede un trattamento specialistico mirato. Gli

episodi indotti da sostanze o dovuti ad una condizione medica generale

escludono la diagnosi di disturbo bipolare. La perita rileva che la valutazione

del dr. med. __________ è puramente ipotetica a livello anamnestico e priva di

dati oggettivi che la giustifichino (“pag. 3: “ritengo più importante porre

l’attenzione sugli aspetti ipertimici della vita di quest’uomo, che soffre

probabilmente di un disturbo dello spettro bipolare”). La dr.ssa med. __________

evidenzia come “non è stato possibile riscontrare nella storia di vita e

clinica del periziando gli ipotetici dati anamnestici evocati dal collega. Non

si rileva dalla raccolta anamnestica neppure un disfunzionamento pre-morboso

quale quello atteso in un disturbo bipolare. Come criterio di esclusione vi è

inoltre da considerare l’utilizzo di sostanze stupefacenti multiple come

confermato dal periziando”.

Infine la specialista ha

esaminato la perizia del __________ del 21 aprile 2016, condividendone la

valutazione e le diagnosi poste (disturbo di personalità misto [ICD 10 F 61.0]

tratti borderline/antisociali) che trovano riscontro a livello anamnestico ed

oggettivo.

La dr.ssa med. __________ ha

poi affermato che “non si rilevano nell’attuale altre patologie

psichiatriche oltre alle 2 da me poste”.

Dopo aver evidenziato che “durante

i colloqui peritali sono emerse discrepanze tra i sintomi soggettivi riferiti

dal periziando e quelli oggettivabili durante la valutazione peritale”, già

rilevate anche dalla perita del __________, dr.ssa med. __________ e dal medico

SMR, dr. med. __________, e che “è emersa inoltre la tendenza ad una

significativa amplificazione dei sintomi psichici”, la specialista ha

esaminato la capacità lavorativa dell’attore sottolineando come dagli atti sono

emerse discrepanze anche in questo ambito. Riprese nel dettaglio tutte le

valutazioni poste dagli specialisti in psichiatria e psicoterapia dal mese di

marzo 2014, la perita oltre ad indicare che al momento l’attore non presenta

alcuna menomazione mentale o psichica che possa giustificare una inabilità

lavorativa, ha concluso che le certificazioni di una inabilità lavorativa alle

percentuali fissate dallo psichiatra curante, dr. med. __________, non sono

giustificate da alcun elemento oggettivo. In particolare non vi sono elementi

oggettivi per giustificare, dopo la valutazione effettuata dai medici del __________,

un’inabilità lavorativa. Ed ha confermato che dal 24 maggio 2014 l’interessato

è completamente abile al lavoro.

La perita ha poi risposto, nel

dettaglio, alle domande poste dalle parti.

2.10

Agli atti e

segnatamente dopo la consegna della perizia, non vi è documentazione medica

atta a sovvertire le conclusioni della dr.ssa med. __________. Le sue

valutazioni sono infatti compatibili con quanto già accertato da altri medici

che sono stati chiamati a stabilire la capacità lavorativa dell’attore in altri

momenti, segnatamente la dr.ssa med. __________ e la dr.ssa med. __________. A

questo proposito sia la perita giudiziaria che la perita amministrativa (in

ambito AI), ossia le due specialiste in ambito psichiatrico e psicoterapico che

sono state chiamate ad allestire un referto neutro per il Tribunale,

rispettivamente per l’AI, sono giunte a conclusioni simili per quanto concerne le

diagnosi (disturbo di personalità misto [ICD 10 F 61.0] tratti

borderline/antisociali per l’AI [pag. 24 incarto AI] e disturbo di personalità

misto con tratti borderline ed antisociali associati a comportamenti istrionici

classificabile secondo l’ICD 10 al codice F 61.0, presente dall’età adulta e

una sindrome con aspetti fobici ed ipocondriaci misti F 40.8 per la perita

giudiziaria [pag. 24 della perizia]). Vi è certo una divergenza per quanto

concerne la capacità lavorativa dell’attore, stabilita nel 100% dalla perita

giudiziaria e nell’80% dalla perita amministrativa, che tuttavia non ha alcun

influsso sull’esito del procedimento poiché, anche volendo ritenere la

soluzione più favorevole all’attore (80%), ciò non darebbe diritto ad alcuna

prestazione (l’art. __________ CGA prevede infatti che l’indennità

giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità lavorativa di almeno il

25%, in proporzione al grado dell’incapacità lavorativa stessa).

Anche le divergenti opinioni

del medico curante, dr. med. __________ e degli esperti cui ha affidato

ulteriori valutazioni non sono atte a sovvertire le conclusioni peritali.

Non va qui dimenticato che, in

ambito di assicurazioni sociali, il TF ha più volte avuto l’occasione di

ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende

in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi

assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27

gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza

citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il

proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi

un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui

esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43

consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’attore con l’istanza di complemento e delucidazione peritale

(doc. XXI), la perizia della dr.ssa med. __________ non presenta

contraddizioni, è dettagliata ed approfondita e rispecchia i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono.

La perita si è espressa su

tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta

la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità

lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso di lei.

Al referto va attribuita

piena forza probante.

Rammentato che con la sentenza

di rinvio 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018 il Tribunale federale ha

stabilito che “la Corte cantonale ha già evaso la domanda di

delucidazione/complemento della perizia”, compreso di conseguenza il punto

4.

relativo alla “diagnosi neuropsicologica”, ciò di cui l’attore dà atto

al punto 5 delle arringhe finali (doc. III/1), resta da esaminare se sulla base

di quanto emerso dall’esame in tale ambito effettuato il 25 febbraio 2015 presso

il __________ dell’Ospedale __________ di __________, l’attore può pretendere

ad indennità giornaliere nella misura del 50% (doc. III).

Preliminarmente

va evidenziato come l’interessato, rettamente, non chiede l’allestimento di una

perizia giudiziaria in tale ambito, ma si limita a sostenere che sulla base

della valutazione del 25 febbraio 2015 (referto del 5 marzo 2015) dei dr. med. __________,

Capoclinica e dr. psic. __________, neuropsicologo, attivi presso il __________,

interpellati dal medico curante, dr. med. __________, egli sarebbe da ritenere

incapace al lavoro nella misura del 50%, come da loro stabilito e come sarebbe

stato confermato dal dott. __________ il 30 marzo 2016. L’interessato sostiene

che “fanno stato le valutazioni contenute nell’incarto AI, e non contestate

dalla convenuta” (doc. III/1).

Il dr. med. __________

ed il dr. psic. __________, quale motivo della consultazione, hanno indicato la

riduzione delle capacità mnesiche in stato depressivo fluttuante e disturbo

misto della personalità con tratti schizotipico-paranoidi (pag. 114 incarto

AI).

Essi hanno

stabilito che l’indagine neuropsicologica è indicativa di molte fluttuazioni

attentive e soprattutto di un uso di strategie cognitive molto carente, in

compiti mnesici, esecutivi e prassico-costruttivi. Tali difficoltà appaiono

anche correlate a episodi di confusione e disattenzione con una probabile base

psicogena di tipo ansioso e possono influenzare la resa lavorativa (pag. 114

incarto AI). Essi hanno concluso che “emergono molte fluttuazioni attentive

e soprattutto un uso di strategie carente e solo parziale, in compiti mnesici,

esecutivi e che richiedono interpretazione di materiale complesso. La memoria a

breve e a lungo termine appaiono ridotte e risentono della deficitaria abilità

di strutturare il materiale da apprendere, che risulta perciò difficilmente

revocabile” (pag. 117 incarto AI) ed hanno stabilito che l’interessato è “abile

al 50% sul piano neuropsicologico”.

In primo

luogo va evidenziato come tale valutazione non è stata ignorata dalla perita,

dr.ssa med. __________, che l’ha citata a pag. 29 del referto. Essa non è

tuttavia stata ritenuta rilevante nel caso di specie sulla base delle altre

valutazioni mediche e delle risultanze oggettive agli atti.

In ogni

caso, nell’ambito della perizia amministrativa effettuata per l’AI,

l’interessato, proprio in seguito alle constatazioni effettuate dai due

specialisti del __________, è stato visitato in data 15 marzo 2016 dal dott. __________,

attivo presso l’Ambulatorio di Neuropsicologia presso l’Ospedale __________ di __________,

su incarico della dr.ssa med. __________, perita amministrativa. Egli ha

specificatamente esaminato l’ambito neuropsicologico.

Nel referto

redatto il 30 marzo 2016 lo specialista ha rilevato che motivo della richiesta

era quello di effettuare accertamenti neuropsicologici nell’ambito di una

perizia psichiatrica per un assicurato già sottoposto a valutazione cognitiva il

5.

marzo 2015 (recte: 25 febbraio 2015), quando sono stati riscontrati disturbi

dell’attenzione e carente uso di strategie in compiti mnesici, esecutivi e

prassico-costruttivi. Il dott. __________, dopo aver descritto gli elementi

anamnestici e la valutazione (osservazione ed esito dei test neuropsicologici),

ha affermato come “l’esame neuropsicologico mette in evidenza un profilo

sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’esame del 2015 presso il __________.

Tuttavia vi sono dubbi sull’attendibilità dei risultati, così come oggettivato

dalle prove per il controllo della simulazione. Al momento non è pertanto

possibile esprimersi sulla effettiva presenza di disturbi cognitivi né,

conseguentemente, sulla loro entità”. Il dott. __________ ha pure affermato

che “emergono infatti alcuni valori alquanto inusuali, francamente al di

sotto delle attese o molto vicini al valore limite. Le prove per il controllo

della simulazione sono apparentemente complesse ma in realtà molto semplici e

vengono risolte positivamente anche da pazienti con disturbi cognitivi

accertati e dovuti a patologie neurologiche (es. trauma cranico o demenza). Il

signor AT 1 ha mostrato in questi test prestazioni inferiori a quelle dei

pazienti neurologici: questo dato lascia pertanto emergere dei dubbi sulla

reale presenza e sull’entità dei disturbi cognitivi lamentati” (pag. 33 e

34.

incarto AI).

Ne segue che

le conclusioni dei dr. med. __________ e dr. psic. __________ non sono

concludenti e non sono atte a comprovare, neppure secondo il principio della

verosimiglianza preponderante un’incapacità lavorativa del 50%.

Tanto più

che anche nell’ambito dei colloqui effettuati dall’attore nel corso delle

visite per la perizia giudiziaria e per la perizia amministrativa erano emerse

numerose anomalie. Infatti, come già evidenziato, la dr.ssa med. __________ ha

rilevato che “durante i colloqui peritali sono emerse discrepanze tra i

sintomi soggettivi riferiti dal periziando e quelli oggettivabili durante la

valutazione peritale”, già messe in evidenza anche dalla perita del __________,

dr.ssa med. __________ e dal medico SMR, dr. med. __________, e che “è

emersa inoltre la tendenza ad una significativa amplificazione dei sintomi

psichici”. A questo proposito il dr. med. __________ (cfr. pag. 47 incarto

AI), FMH psichiatria e psicoterapia, medico SMR, dopo aver visitato l’attore in

data 6 luglio 2015, nel rapporto finale SMR con esame, aveva già evidenziato

come “spicca la vaghezza dei sintomi riferiti dall’assicurato”, che “il

fattore determinante è la completa discrepanza tra le lamentele soggettive e

l’oggettività dello status clinico, che è praticamente nella norma”, che “l’amplificazione

delle lamentele psichiche e fisiche è fatta su base consapevole; l’assicurato

osserva il perito con attenzione, per cercare di fornire delle risposte che

siano confacenti a quanto il perito si aspetta”.

Da parte sua

la dr.ssa med. __________ ha evidenziato che “i colloqui sono stati

caratterizzati da notevole discrepanza tra dati oggettivi e soggettivi, come pure

emergono incoerenze”.

Inoltre, a

proposito delle risultanze del test neuropsicologico effettuato dal dott. __________,

la dr.ssa med. __________ ha rilevato che “confrontato con la gravità

dell’esito dei test neurocognitivi che se veritieri sarebbero compatibili con

un quadro di demenza, mi impedisce approfondimenti clinici, rispondendo “non mi

ricordo e non so”, eccetto poi essere in grado in modo preciso di raccontarmi

come avrebbe rimediato alla dimenticanza del mattino (“avevo un appuntamento con

l’oculista alle ore 10.00 ed essendomi dimenticato ho chiamato il dottore

inventandomi che avevo rotto la macchina”), o come il suo malessere gli avesse

impedito di festeggiare il suo compleanno (“compio gli anni il 10 marzo e mio

figlio mi aveva regalato un biglietto aereo per la Sicilia per andare a

festeggiare, ma la mia agorafobia e ansia non mi ha permesso di prendere

l’aereo)” (pag. 15-16 perizia). Essa ha pure potuto constatare che “non

emergono deficit di concentrazione e attenzione: appare in grado di comprendere

le mie domande e rispondere in modo pertinente” (pag. 16 perizia) ed ha

affermato che è “emersa quindi inoltre la tendenza ad una significativa

amplificazione dei sintomi psichiatrici come oggettivato dai test neuro

cognitivi effettuati in corso di valutazione peritale”.

Ciò trova

conferma sin dal rapporto di rilevamento tempestivo del 18 settembre 2014,

redatto da una funzionaria dell’AI, la quale ha sottolineato come l’interessato

pur avendo affermato di evitare, a causa della sua patologia, la guida, si è

presentato guidando il furgone (pag. 20 incarto AI).

Alla luce di

quanto sopra, segnatamente quanto accertato dalla perita giudiziaria dr.ssa

med. __________, dalla perita amministrativa dr.ssa med. __________, dal medico

SMR dr. med. __________ e dal dott. __________, l’incapacità lavorativa al 50%

in ambito neuropsicologico non trova conferma e ciò neppure se, come sostiene

l’interessato con le arringhe finali, facessero unicamente “ stato le

valutazioni contenute nell’incarto AI, e non contestate dalla convenuta”

(doc. III/1).

Anzi, ci si

potrebbe chiedere se la richiesta dell’attore, alla luce delle chiare

risultanze documentali, non sia temeraria.

Ne segue che

l’attore non ha diritto ad alcuna ulteriore prestazione.

2.11

In queste condizioni, il

Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché gli atti prodotti

dalle parti, le testimonianze raccolte dal Pretore e la perizia giudiziaria

sono completi ed esaustivi e non necessitano di complementi (cfr. sentenza

9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad

assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di

altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che

la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento

anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid.

2.3

con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3

non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15

dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3;

sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del

4.

maggio 2015).

2.12

Alla luce di quanto sopra

esposto la petizione va respinta.

All’assicuratore,

rappresentato dal servizio giuridico interno alla cassa medesima, non vanno

assegnate ripetibili (cfr. sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4

e seguenti; sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non

pubblicato in DTF 137 III 47; sentenza 5C.244/2000 del 9 gennaio 2001, consid.

5).

2.13

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione è respinta.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti