36.2018.8
RIPAM. Convivenza che dura da anni. Anche se la coppia non condivide la cure dei figli di lei e suddivide le spese di locazione e alimentazione, requisiti di un'UR unica realizzati
22 maggio 2018Italiano84 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.8-14
IR/sc
Lugano
22 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2018 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 29 gennaio 2018 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata __________ 1974,
madre di __________ (2000) e di __________ (2003), divorziata, domiciliata a __________,
salariata e assicurata contro le malattie presso il __________ di __________, ha
chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione malattie negli anni 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ottenendo l’aiuto sociale postulato per
tutti gli anni tranne che per il 2018.
1.1.1. Più specificatamente, con
formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 9 agosto 2011, la
signora RI 1 – indicandosi quale persona sola, non convivente e con i due figli
a carico – ha chiesto la riduzione del premio per l’anno 2012 producendo la
decisione di tassazione relativa al 2009 da cui emerge un totale dei redditi di
CHF 52'918 e una sostanza netta di CHF 28'386. L’amministrazione ha
riconosciuto il diritto al sussidio per l’intero anno 2012 attribuendo
all’assicurata un importo di riduzione di CHF 2'523,60 e per i due figli di CHF
596,40 ciascuno (doc. A1 e A2).
1.1.2. La signora RI 1 ha rinnovato
la sua richiesta di riduzione dei premi l’anno successivo, inoltrando lo
specifico formulario (pervenuto l’11 giugno 2012 all’amministrazione), con cui
nuovamente l’assicurata indica la medesima composizione dell’unità di
riferimento e non segnala convivenza con terzi. L’amministrazione ha ammesso la
richiesta e riconosciuto una riduzione del premio per l’anno 2013 di CHF 2’070.--
per la signora RI 1 e CHF 570.-- per ognuno dei suoi figli (doc. B1 e B2).
1.1.3. La richiesta di sussidio è
stata ribadita l’anno successivo (2014) con l’inoltro alla Cassa del formulario
specificatamente previsto (pervenuto il 24 maggio 2013) con cui la signora RI 1
nuovamente ha indicato la composizione dell’unità di riferimento omettendo di
segnalare convivenza con terzi. La domanda, ancora una volta, è stata accolta e
l’amministrazione ha riconosciuto alla signora RI 1 una riduzione del premio di
CHF 1'905,60 e, per ciascuno dei suoi figli, l’importo di CHF 544,80 (doc. C1 e
C2).
1.1.4. Per l’anno 2015 il formulario,
che non indica una convivenza con terzi, è pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione
l’11 giugno 2014 e l’amministrazione ha riconosciuto una riduzione del premio
per la signora RI 1 di CHF 1'818.-- mentre per ciascuno dei suoi due figli di
CHF 532,80 (doc. D1 e D2).
1.1.5. Anche l’anno successivo (2016)
la domanda di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie è stata rinnovata (il formulario è pervenuto
all’amministrazione il 9 giugno 2015), con le medesime modalità (ossia senza
segnalare una convivenza della signora RI 1 con terzi), e la domanda è stata
accolta. Gli importi di riduzione riconosciuti sono assommati a CHF 1'890.-- per
la signora RI 1 e CHF 532,80 per ognuno dei figli (doc. E1 e E2).
1.1.6. Per l’anno 2017 il formulario
è pervenuto alla Cassa il 22 giugno 2016. Anche in questa occasione all’amministrazione
non è stata segnalata una convivenza della signora RI 1 con terzi. La domanda è
stata accolta e il premio assicurativo dell’assicurata è stato ridotto di CHF
2'022.-- mentre per i suoi figli di CHF 566,40 ciascuno (doc. F1 e F2)
1.1.7. La domanda di riduzione del
premio per l’anno 2018 è pervenuta alla Cassa cantonale di compensazione il 1°
giugno 2017 (doc. G1) e ancora una volta il formulario non indica una
convivenza dell’istante con terzi al di fuori dei figli. Nell’ambito
dell’istruzione di tale procedura i funzionari dell’amministrazione hanno
sentito telefonicamente l’assicurata il 7 giugno 2017 (doc. A4) emergendo in
quell’occasione una convivenza della stessa con il medico dentista dott. __________.
Fatti
I funzionari hanno quindi invitato l’assicurata a prendere contatto con
l’amministrazione (lettera 7 giugno 2017, doc. G1). Nel corso del contatto
telefonico del 13 giugno 2017 l’interessata ha confermato la convivenza in
essere dal 2008 ed è stata messa al corrente del fatto che le procedure di
riduzione dei premi dal 2012 sarebbero state riesaminate.
1.2. Con sei distinte decisioni
formali del 30 giugno 2017 (doc. A5; B5; C6; D5; E5 e FF5) l’amministrazione ha
riesaminato le decisioni con cui ha concesso le riduzioni dei premi dal 2012 al
2017, respingendo le richieste in tutti i casi. Per la richiesta riferita
all’anno 2018, la Cassa ha invece emanato una decisione formale di reiezione
della domanda (doc. G2) il 17 novembre 2017. A fondamento del responso negativo
è stato posto il superamento del reddito massimo sussidiabile considerando
l’unità di riferimento composta anche dal convivente __________.
1.3. Con reclami, tutti datati 12
luglio 2017, la signora RI 1 ha contestato le decisioni rese il 30 giugno 2017
dall’amministrazione (per tutti doc. A6). Mediante reclamo 27 novembre 2017
(doc. G3) l’assicurata ha poi contestato la decisione del 17 novembre 2017 con
cui è stata respinta la sua domanda di riduzione del premio per l’anno 2018. A
fondamento delle sue lamentele la signora RI 1 evidenzia che la sua situazione
famigliare ed economica era nota alla Cassa. La dichiarazione fiscale relativa
alla tassazione del 2010 indicherebbe in maniera sufficientemente chiara, a
pagina 13, la convivenza tra la signora RI 1 e __________. L’assicurata osserva
poi di essere madre di due figli che sono a suo carico, di versare una quota
del canone locativo di CHF 1'200.--, una partecipazione alle spese di vitto di CHF
700.--, e di sostenere importanti spese per il sostentamento proprio e della
sua prole potendo contare su alimenti minimi per i figli versati dall’ex
marito. Indicando di avere sempre agito correttamente l’assicurata ha postulato
l’annullamento delle decisioni contestate e il riconoscimento del diritto
all’aiuto sociale (il reclamo contro la decisione del 17 novembre 2017 riferito
alla riduzione dei premi 2018 è di analogo tenore).
1.4. L’amministrazione, a fronte
della contestazione mossa, ha verificato puntualmente tutti i calcoli eseguiti
per tutti gli anni in discussione, sempre considerando l’unità di riferimento
composta dall’assicurata, dai suoi figli e dal convivente __________ (per tutte
le procedure si veda il doc. A7). Dopo uno scritto interlocutorio (unico per
tutti gli anni in contestazione, doc. A8), e in seguito al recapito alla Cassa
di copia della corrispondenza trasmessa dalla signora RI 1 all’assicuratore
malattie (doc. A9), l’amministrazione cantonale ha avvisato l’assicuratore
malattia di sospendere le procedure d’incasso dei premi stante le contestazioni
dell’assicurata (doc. A10), e ha avuto contatto telefonico con l’assicurata
(doc. A11, il 15 dicembre 2017) rispettivamente con il convivente (doc. A11, il
14 dicembre 2017). In occasione di due telefonate (del 14 e 15 dicembre 2017) è
sostanzialmente emerso che RI 1 e __________ si dividono le spese della
locazione (lei e i figli pagano CHF 1'200.-- mentre il convivente CHF 1'900.--),
all’interno dell’economia domestica vi è collaborazione (la signora si occupa
della cucina, ad esempio), e diverse attività vengono svolte assieme (mentre
altre solo dalla signora e dai figli). Successivamente ai colloqui la signora RI
1 ha indicato la volontà di mantenere i reclami (doc. A12). Dopo avere
ulteriormente verificato i dati fiscali del signor __________ (doc. A13 e doc.
A14) la Cassa ha emanato, tutte datate 29 gennaio 2018, 7 distinte decisioni su
reclamo (doc. A15, B15, C16, D15, E15, F15 e G15), con cui ha respinto le
lamentele dell’assicurata ribadendo la correttezza della sua determinazione
dell’unità di riferimento e i suoi calcoli.
1.5. Con il patrocinio dell’avv. RA
1, RI 1 ha impugnato, con un unico ricorso datato 28 febbraio 2018, tutte e
sette le decisioni rese dall’amministrazione postulando la congiunzione delle
procedure. Nel merito l’assicurata invoca sostanzialmente le medesime
argomentazioni contenute nei suoi reclami. In particolare RI 1 rileva quanto,
per completezza d’esposizione, viene riportato qui di seguito:
" (…) Nella
fattispecie è ampiamente provato che non vi è mai stata alcuna disponibilità
dei signori __________ e RI 1 a prestarsi assistenza e sostegno reciproco, ed
in particolare non c’è disponibilità del signor __________ a sostenere la
signora RI 1 nè, tantomeno, i di lei figli.
Questo principio è sin da subito stato posto a fondamento della
loro convivenza ed è stato sin dall’inizio, in tempi non sospetti, esplicitato
dalla ricorrente anche nelle proprie dichiarazioni d’imposta (…)
… i signori RI 1 e __________: dividono il pagamento del vitto e
dell’alloggio dal 2008, e il signor __________ paga le spese del __________
(lei lo ha acquistato con l’aiuto finanziario del padre e ne è la proprietaria,
mentre lui ne paga le spese. Proprio come fanno due semplici conoscenti). Non vi
è nessun aiuto reciproco di natura finanziaria.
Questo stato di cose è stato ratificato dall’autorità fiscale, e
dimostra in modo inequivocabile che tra i due soggetti non vi è alcuna
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente.
(…).
… la loro reciproca indipendenza è provata anche dal fatto che la
signora RI 1 non ha accesso ad alcun conto bancario del signor __________ ne è
informata sulla sua situazione finanziaria.
Il semplice fatto che abbiano una relazione e che dividano le
spese della pigione, del vitto e di un veicolo, non sta a significare che
possano essere considerati due conviventi appartenenti ad un’unica UR.
(…).
È la sola signora RI 1 a provvedere al 100% a se stessa e ai
propri figli.
Come già detto, questa impostazione è stata dettata dalle loro
rispettive esperienze di vita precedenti ed è data dal fatto che entrambi non
condividono un progetto futuro comune, vivendo la loro relazione sentimentale
nella consapevolezza che in ogni momento potrebbe avere immediatamente fine.
La signora RI 1 vive da 10 anni in modo assolutamente autonomo e
non saprebbe come fare se venisse obbligata a pagare alla propria Cassa malati
l’importo di complessivi CHF 14'664.90.
… nell’agire dell’Ufficio prestazioni è ravvisabile una violazione
del principio della buona fede da parte degli organi di Stato.
(…).
Sin dall’inizio la ricorrente ha sempre esplicitato, non solo
privatamente, ma anche al cospetto delle autorità, questo stato di cose, tanto
che le decisioni dell’Ufficio prestazioni a far tempo dal 2012 prendevano
sempre in considerazione le sue tassazioni di questi anni, dove veniva
specificata la convivenza con il signor __________.
È doveroso precisare che tutte le decisioni di revoca della RIPAM
si basano al 100% sullo stesso complesso di fatti di quelle che ne avevano
determinato la concessione!!! Non sono quindi intervenuti fatti nuovi che
possano giustificare una revoca.
(…).
La signora RI 1 non poteva evidentemente rendersi conto del fatto
che l’Ufficio prestazioni sarebbe arrivato un giorno a dirle – inspiegabilmente
– che le informazioni datele a suo tempo (ovverossia le decisioni in materia di
RIPAM a far tempo dal 2012) sarebbero state un giorno dichiarate inesatte (…)
… la signora RI 1 aveva ed ha assoluta necessità di beneficiare di
queste riduzioni dei premi, e che la loro revoca comporterebbe per lei un grave
pregiudizio, visto che sarebbe tenuta a pagare alla propria Cassa malati CHF
14'664.90; (…)” (Doc. I)
1.6. La Cassa, invitata a
esprimersi sull’impugnativa dell’assicurata, ne ha proposto la reiezione
richiamando la prassi del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in materia e
rilevando come, con l’inclusione del dott. __________ nell’unità di riferimento,
il reddito disponibile superi il limite massimo che consente l’attribuzione
dell’aiuto sociale.
1.7. All’assicurata ricorrente è
stata offerta la possibilità di esprimersi in merito alla risposta di causa
dell’amministrazione (doc. IV del 23 marzo 2018) e le parti sono state sentite
nel corso dell’udienza di discussione fissata il 9 aprile 2018 nel corso della
quale è stato verbalizzato quanto segue:
" In questa
sede la sig.ra RI 1 conferma il suo esposto di ricorso, precisa che per quanto
concerne l’educazione dei suoi figli, il convivente non si occupa assolutamente
degli aspetti educativi, non si occupa di aspetti finanziari riferiti ai figli
ed è completamente estraneo al loro mantenimento in generale. Il figlio
maggiore è apprendista giardiniere ma il termine della sua formazione potrà
avvenire fra 3 anni mentre la ragazza è quindicenne ed in formazione alla fine
delle medie e comincerà il liceo nel prossimo mese di settembre.
Le condizioni di salute dei figli impongono e meglio hanno imposto
soprattutto fino a 2 anni fa delle terapie che non potevano essere svolte a __________
e quindi la ricorrente ha dovuto sobbarcarsi oneri di trasporto che hanno
inciso sia sul tempo ma anche sui costi riducendo la sua disponibilità
economica. Precisa la ricorrente che per un problema agli occhi ha dovuto fare
capo ad uno specialista di __________ (optometrista) che ha comportato oneri
economici a suo carico oltre alle spese di trasferta.
Di tutte queste tematiche il dott. __________ non si è mai
occupato e tutti questi oneri sono sempre stati a carico della ricorrente.
Per quanto attiene le spese di locazione è giusto dire che per fr.
1'200.-- sono prese a carico della ricorrente mentre per il resto, fr.
1'900.--, sono pagate dal convivente (il termine convivenza e convivente qui di
seguito sarà utilizzato nel senso di una convivenza di fatto e non avente una
portata giuridica ai sensi dell’LCAMal). Questa scelta è stata dettata dalla
volontà del dott. __________ di vivere a __________ per essere prossimo ai suoi
genitori e dalle necessità specifiche di un appartamento che avesse determinate
caratteristiche e purtroppo un costo maggiore ad altro reperibile sul mercato.
Per questa ragione la presa a carico maggiore dell’onere da parte del dott. __________.
La sig.ra RI 1 ha voluto mantenere l’onere locativo precedente che era quello
pagato a Locarno dove viveva prima di trasferirsi a __________.
Al figlio apprendista non viene sostanzialmente chiesta nessuna
partecipazione alle spese generali di “famiglia”.
Per il mantenimento delle 4 persone che compongono UR ritenuta
dalla Cassa la sig.ra RI 1 partecipa con un importo di fr. 700.-- mentre il
resto è pagato dal dott. __________ che immette fr. 900.-- e se a fine mese
manca qualcosa la sig.ra RI 1 provvede attingendo dal suo conto personale.
La Cassa precisa che i dati fiscali cui ha accesso sono dati
fiscali riassuntivi relativi a reddito e sostanza sono accessibili inoltre i
dati relativi a quei campi che la legge ammette in deduzione dal reddito lordo
per determinare il reddito disponibile. Altri aspetti dei dati fiscali non sono
accessibili quali ad es. le spese di manutenzione di un immobile.
La verifica puntuale della possibilità di esistenza di una
convivenza avviene o a fronte di una segnalazione, sia ufficiale che anonima,
capita però anche e sempre più spesso (anche alla luce della diminuzione delle
richieste di riduzione premi voluta dal legislatore) che la Cassa proceda con
verifiche a “tappeto” per accettare la possibilità dell’esistenza di una
convivenza.
È stato in occasione di una di queste verifiche che è emersa la
situazione della sig.ra RI 1.
Il Giudice pone anche il tema della perenzione del diritto della
Cassa a percepire la restituzione delle RIPAM versate dallo Stato siccome si
applica l’art. 25 LPGA che prevede un termine massimo di perenzione di 5 anni.
La Cassa rileva che nel caso in esame i termini sono rispettati, osserva che in
futuro questo aspetto dovrà essere approfondito nelle varie situazioni anche
considerando l’aspetto della perenzione e con riferimento alla sanzione penale
possibile e quindi a un termine più lungo.” (doc. VI)
Il 18 aprile 2018 la
ricorrente ha prodotto una replica ribadendo ulteriormente la sua posizione e
negando il sussistere di una volontà dei conviventi di prestarsi reciproca
assistenza (doc. VII). Alla Cassa è stata concessa facoltà di ulteriormente
esprimersi in merito doc. VIII).
Non sono state acquisite
ulteriori prove.
in
diritto
In
ordine
2.1. A
norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in
applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha
pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle
assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità
amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi
competente a esaminare i ricorsi in materia.
2.2. In concreto i ricorsi
formulati da RI 1 contro le decisioni emanate a fronte dei suoi reclami in tema
di riduzione dei premi per gli anni 2012 a 2018 sono ricevibili in ordine
siccome tempestivi e inoltrati contro provvedimenti impugnabili a questa Corte.
A fondamento dei provvedimenti amministrativi è, per tutti, il fatto che la
convivenza della signora RI 1 con il dott. __________ debba comportare
l’inserimento di quest’ultimo nell’unità di riferimento della prima per la
determinazione del diritto alla riduzione dei premi. Come già avvenuto nel
recente passato (per tutte si veda la STCA 36.2017.49-54 in re BF e SH del 19
dicembre 2017) l’identità di motivazione ha condotto l’assicurata a formulare
un unico ricorso contro tutte le decisioni rese su reclamo e porta alla
congiunzione delle procedure in discussione. Nonostante i diversi anni di
sussidio oggetto delle decisioni si giustifica la congiunzione delle procedure,
poiché, malgrado le specificità delle norme applicabili a quegli anni di RIPAM
(su aspetti comunque, per queste procedure, non fondamentali), le motivazioni
alla base dei gravami sono qui prevalenti. Le contestazioni sono identiche per
tutte le riduzioni dei premi qui in discussione, così come le unità di
riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti alla determinazione dei
redditi. Questi aspetti prevalgono e si giustifica, di conseguenza come
indicato, la congiunzione delle procedure che sono evase con il presente
giudizio.
Nel merito
2.3. In
concreto le decisioni contestate hanno tutte, tranne la decisione relativa alla
riduzione del premio dell’anno 2018, per oggetto il riesame, da parte della
Cassa cantonale di compensazione, delle decisioni con cui, come descritto nelle
considerazioni di fatto, in favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi
fondati sull’art. 65 LAMal. Alla luce delle specifiche contestazioni
dell’assicurata ricorrente, va preliminarmente esaminato (come questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha fatto con le decisioni STCA 36.2014.78 del 2
febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime rispettivamente
STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016; 36.2016.122 del 21 febbraio 2017;
36.2016.130 - 131 del 15 marzo 2017; 36.2017.3 del 26 aprile 2017 ed ancora
36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017 da ultimo) se l’amministrazione poteva
procedere al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e
eventualmente se tale riesame sia avvenuto tempestivamente.
2.4.
2.4.1.
Come evidenziato nei giudizi citati (si vedano in particolare le STCA
36.2016.3 del 26 aprile 2017 e STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016
consid. 2.6.), in base all’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel testo vigente dal 1°
gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere
restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato,
oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti
all’assicurato, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal
(il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza),
prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è
applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.4.2. Per
l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In
virtù dell’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
decisivo. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti
dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la
sua validità (DTF 130 V 318).
La
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V
110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009
del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25
giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione
non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando
l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid.
2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF
U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Con
le STCA 36.2013.21 del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come
pure nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015
e negli altri giudizi citati sub. 2.3, questo Tribunale ha, in presenza di un
fatto nuovo non segnalato dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di
prestazioni, e meglio nel primo caso una donazione avvenuta pochi mesi prima
della domanda di RIPAM, nel secondo la caducità di prestazioni PC, mentre negli
altri la sussistenza di una convivenza duratura non comunicata
all’amministrazione, proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed
informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha
riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente
percepiti. In quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di
un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.4.3. Nelle
sue argomentazioni RI 1 contesta la possibilità della Cassa di riesaminare le
decisioni formali emanate con le quali le è stato riconosciuto il diritto alla
riduzione del premio per gli anni dal 2012 al 2017, questo procedere violerebbe
il diritto alla protezione della buona fede della signora RI 1 e dei suoi
figli. Le decisioni sarebbero state emanate sotto l’egida di norme non cambiate
nel frattempo, l’autorità avrebbe agito in un quadro di sua competenza, la
signora RI 1 non si sarebbe potuta rendere conto dell’erroneità delle decisioni
emanate ed avrebbe preso “disposizioni modificabili soltanto subendo un
pregiudizio” (doc. I pag. 7).
2.4.4. In
concreto la Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in
particolare, indicano di non essere stati a conoscenza della convivenza fra RI
1 e __________, convivenza che l’amministrazione ritiene stabile e tale da
adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp, circostanza che l’assicurata
non contesta come tale in questa sede ma di cui contesta la portata stante le
vite economicamente separate scelte dai conviventi. Ciò ha condotto
l’amministrazione a erogare, in maniera che essa ha poi ritenuto errata, la
riduzione del premio dell’assicurazione malattia per gli anni 2012 al 2017
rispettivamente a rifiutare la riduzione del premio per l’anno 2018.
La
Cassa sostiene di avere avuto notizia della convivenza solo a seguito degli
accertamenti conseguenti alla formulazione della richiesta di riduzione dei
premi 2018 pervenuta all’amministrazione il 1° giugno 2017 (doc. G1),
accertando (come esposto nelle considerazioni di fatto e come emerge dai
documenti, per tutti si veda il doc. F4) che la convivenza sussiste dal 2008 e
quindi, al momento dell’inoltro della domanda di riduzione dei premi 2012, era
già in essere da anni (su questi aspetti si veda la STCA 36.2016.130 – 131 del
15 marzo 2017). Dagli atti nulla emerge circa una precedente conoscenza, da parte
dell’amministrazione, di tale convivenza come si vedrà meglio nelle motivazioni
che seguono. Come ritenuto nella STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016 e
ribadito anche nella STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017, alla Cassa qui
resistente non può essere rimproverato, in un’amministrazione di massa quale la
RIPAM (su questi aspetti: Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016, n. 683 p. 360), di non essere stata a conoscenza di una convivenza in
essere da anni.
La
ricorrente non ha indicato, come evidenziato nelle considerazioni di fatto, in
nessuno dei formulari allestiti per la richiesta della riduzione dei premi
degli anni qui in esame, l’esistenza di una convivenza con il dott. __________,
nonostante la domanda fosse specificatamente e chiaramente posta.
La
signora RI 1 ritiene che la convivenza fosse nota all’amministrazione siccome
oggetto di indicazione all’autorità fiscale. L’argomento non è di pregio. La
prassi di questa Corte ha negato consapevolezza della convivenza da parte della
Cassa cantonale di compensazione in caso d’indicazione, nell’indirizzo
dell’assicurata postulante la riduzione dei premi, del recapito presso il convivente
espresso come segue: “Pr. X” (STCA 36.2016.102-105 citata). Come
evidenziato dalla prassi di questo Tribunale l’amministrazione accede a cifre
fiscali e alla loro natura, ma non alle causali di versamenti ed introiti o
alle osservazioni o note trasmesse al fisco. In ogni caso l'emergenza della
convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa e specifica comunicazione
alla Cassa cantonale di compensazione. Proprio per tale motivo i formulari di
richiesta della riduzione dei premi, chiedono esplicitamente di indicare i "Dati
personali dell'unità di riferimento" specificando anche se si tratti
di "Persone sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli
minorenni conviventi". La ricorrente, per le riduzioni dei premi di
tutti gli anni qui considerati mai ha specificato il fatto che convivesse, e
con chi.
La
pretesa buona fede dell’assicurata qui ricorrente non può essere manifestamente
protetta. Essa non ha ricevuto dall’amministrazione una precisa promessa in una
situazione concreta, ma la Cassa ha emanato – sulla scorta in informazioni
incomplete e senza che l’assicurata rispondesse conformemente al vero alla
specifica domanda posta dal formulario – delle decisioni che, solo dopo la
scoperta della convivenza taciuta, si sono rivelate non corrette e meritevoli
di essere rettificate.
2.4.5. Le
decisioni formali di riesame dei provvedimenti di RIPAM degli anni in
discussione (2012 – 2017) sono state emanate tutte tempestivamente il 30 giugno
2017, e ciò dopo puntuali verifiche avviate in tempi brevi dai funzionari. Il
termine annuale dell’art. 25 cpv. 2 LPGA applicabile per analogia in concreto,
è certamente rispettato. La Cassa, va ancora ribadito, ritiene di avere
erroneamente erogato le riduzioni dei premi, per un importo complessivo di
oltre CHF 14'600.--, per tutti gli anni in questione, quando la signora RI 1
non ne avrebbe avuto diritto. Gli importi (evidenziati nel dettaglio nelle
considerazioni di fatto), di cui la Cassa cantonale pretende la restituzione
attraverso l’assicuratore malattie, sono indubbiamente rilevanti, ciò che
giustifica l’agire dell’amministrazione cantonale.
Non
occorre qui verificare se il diritto dell’assicuratore malattia di ottenere la
restituzione degli importi erroneamente riconosciuti a titolo di riduzione dei
premi (art. 49 cpv. 1 LCAMal), sia, o meno, perento siccome trascorsi 5 anni
tra il versamento della prestazione e la decisione di restituzione per tutti
gli anni in causa (in particolare per la riduzione dei premi del 2012). Di
conseguenza non è necessario analizzare se, quanto ritenuto dall’allora
Tribunale federale delle Assicurazioni (dal 1.1.2007 TF) nella STFA K 114/03
del 22 luglio 2005, in merito alla perenzione annuale dei premi, debba trovare
applicazione anche nel caso di specie, rispettivamente ancora come debba essere
computato il termine. Il tema non è oggetto del giudizio, non è stato
analizzato dalla Cassa nelle decisioni impugnate (l’amministrazione non ha
quantificato neppure l’importo delle riduzioni complessive a suo dire erroneamente
riconosciute alla ricorrente), e non è come tale oggetto di specifica
contestazione da parte del patrocinatore della signora RI 1. Lo stesso sarà,
semmai, oggetto di decisione dell’assicuratore malattia (competente in materia
per quanto prevede l’art. 49 cpv. 1 LCAMal) se confermato qui che nessuna
riduzione di premi era dovuta, per gli anni in questione, da parte della Cassa cantonale
di compensazione alla signora RI 1, ai suoi figli oltre al suo convivente.
Ne
segue che la procedura adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva
e, dall'altro, sorretta da sufficiente motivazione la cui fondatezza va verificata
in uno (semmai) con la correttezza della nuova determinazione del diritto alla
RIPAM per i medesimi anni in discussione.
2.5. Dal
2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori
preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una
modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a
seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale
2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei
sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di
rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato
talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale
cantonale valuti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del
Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a
pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina
1, per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici,
op.cit., capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con
il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto
rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi
distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione
del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,
maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto
l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il
contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione
riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,
si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel
nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed
è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo
cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i
premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo
d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione
dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti,
ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi
definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è
un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante
giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non
solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
2.6. Con
le recenti norme uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire
“una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei
premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie,
in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di
eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i
cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente
alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio
medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del
sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che
dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).
Importante
è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,
l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte
la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale
per certe fasce di assicurati.
2.7. Il
Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di
un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25
LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di
prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42
e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere
di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale
il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti
l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza
delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se
la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che
precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in
via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della
presentazione della richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il
premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla
RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena
descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2
LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di
rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla
base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di
riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di
tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato
(art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione
dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori
od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente
al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal
Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va
reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata
nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare
riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la
donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge
(RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la
cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo
del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti
la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o
della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi
e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma
di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il
sistema da ultimo in vigore prevede invece la determinazione di limiti di
reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della
prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce
l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione
di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi
componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476
e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole
tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Secondo
le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a
contribuzione del pagamento dei premi (Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.9.4. ,p. 442 e ss.),. In questa costellazione
(superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della
prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e
proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri
termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito
aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali
di riduzione che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.
L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),
13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone
coniugate con figli.
Con
le modifiche a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo
concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici,
op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale
norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di
calcolo (ermetica) seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione
Se
dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le
due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento
ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono
due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori preparatori
(Messaggio 6982 del 10 settembre
2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal
del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite
esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo
parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del
numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi
di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo
che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per
queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio
citato, p. 13).
Da
queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo
diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della
presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le
persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza
di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato
che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della
Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per
le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per
la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14
e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato
come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è
il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di
conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”.
La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per
tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi
accettata il 3 novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione
dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In
sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è
abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c
LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha
considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al
di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se
inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che
vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.8. Come
anticipato per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della
RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera
semplificata partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito
lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota
parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in
deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da
qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati
fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che
sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)
Il
RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza
(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia
alcuna).
L’amministrazione
è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente
accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della
sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo
proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di
decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro
simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta
inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private
(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,
ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra
fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione
del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta
infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente
prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla
riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che
non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione
della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (Messaggio, op. cit.,
pag. 16 in initio).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS
(si veda Ranzanici, op. cit., n.
826, p. 433, capitolo 14.8.6). Va sin d’ora osservato che, come rammentato
nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015;
36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del
16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre
2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e
36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza
di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà.
L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.
E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se
la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato
deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi
eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal
del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13
novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo
autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che
il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di
tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.9. Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e
completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli
importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione
della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il
Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato
quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il
premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito
si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per
interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo
massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e
p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia non possono essere considerate.
Secondo
le nuove norme la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se
effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF
3'000.00. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per
l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti
ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire
una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di
penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”
(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da
ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli
inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai
sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18
ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre
– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri
ipotecari (si veda anche: Ranzanici,
op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
La
deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai
debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà
amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati
(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente
aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in
deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a
livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai
dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a
LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto
di approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze
nel suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di
rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il
riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su quest’aspetto
la volontà del legislatore appare chiara.
2.10. Come
in parte già indicato nelle considerazioni del punto 2.8. (in medio), per le
norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito all’UR istante, e
quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute,
l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo
dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della
dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà
dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come
rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa
del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei
premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il
reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il
limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione
massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base
alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.
Il
valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno
determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di
detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità
a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in
assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal
cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato
finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su
questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il
limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio
2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei
premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della
pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile
2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché
36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.
No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo
la soglia di intervento:
a) per il titolare
del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti
dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il
legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a
quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza
dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente
beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di
ottenimento della riduzione). Su questi aspetti si faccia riferimento a Ranzanici, op. cit. n. 847 e 848, p. 442
e 443.
Dall’anno
2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre
il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il
pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche
citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art.
10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri
termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono
iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come
vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui
calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il
manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il
versamento di un sussidio.
Con
le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate
in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015
(oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante
una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a
LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).
2.11. Per completezza va
rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da
riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65
cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato
per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,
basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o
dell’UR interessata.
Il
coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1
gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile
per “le unità di riferimento con un reddito disponibile
inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della
pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre
un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
A contare dal 2015 il
legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare
un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di
finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
La
somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di
partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce
l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente
agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.12. Vanno
ora indicati i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei
premi negli anni qui in esame.
Con
il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011),
le stesse sono state definite come segue:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta
cantonale per l’anno 2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF
4850.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4421.--
- minorenni: CHF
1146.--
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del
20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012."
Per
l’anno 2013, sono così state fissate:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal."
Con riferimento all’anno 2014
il Consiglio di Stato ha fissato,
mediante Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore
retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal, i seguenti parametri:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale
per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte
di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art.
36 LCAMal.”
Per l'anno 2015,
l'esecutivo cantonale ha fissato i seguenti parametri della riduzione nel
decreto esecutivo dell'11 febbraio 2015:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta
cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’504.--
- minorenni: CHF 1’066.--
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9”
Per
quanto riguarda invece la riduzione dei premi relativa al 2016 il
Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal, del 18 novembre 2015, stabilisce che il periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è dato dalle
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2013, il premio medio di riferimento
assomma a CHF 4’981.-- per gli adulti e la costante per il calcolo del reddito
disponibile massimo per l’unità di riferimento senza figli: 3.4., mentre per le
UR con figli è di 3.9.
Per
l'anno 2017 l'esecutivo cantonale ha determinato i parametri della RIPAM
con DE 15 novembre 2016 nel seguente modo:
a) periodo fiscale per l’accertamento
del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale
per l’anno 2014.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 5’261.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’826.--
- minorenni: CHF 1’134.--
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9
d) per i proprietari o usufruttuari di
sostanza immobiliare, ai fini del calcolo del reddito disponibile di
riferimento ai sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della sostanza immobiliare
registrato nella tassazione di riferimento di ciascun membro dell’unità di
riferimento è maggiorato con la percentuale di adeguamento prevista
dall’Ufficio cantonale di stima.
Infine, per l’anno 2018,
l’esecutivo cantonale ha così fissato le basi di calcolo come segue nel decreto
esecutivo del 15 novembre 2017:
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2015.
b) premio medio di riferimento
per gli adulti: CHF 5’577.--, per i giovani adulti CHF 5’119.-- e per i minorenni
CHF 1’284.--.
La costante per il calcolo del
reddito disponibile massimo è stata determinata, per l’unità di riferimento
senza figli in 3.2 e per l’unità di riferimento con figli in 4.5.
Il decreto rammenta poi che per
i proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai fini del calcolo del
reddito disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore
della sostanza immobiliare registrato nella tassazione di riferimento di
ciascun membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la percentuale di
adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di stima.
2.13. Questo Tribunale cantonale
delle assicurazioni deve in primis verificare la correttezza del presupposto
dal quale la Cassa è partita, contestato dalla ricorrente in sede di ricorso,
secondo cui i suoi redditi vanno accumulati a quelli del convivente (in merito
si veda: Ranzanici, op. cit., n.
719 e ss., p. 379 e ss.). Occorre, in altri termini, stabilire se correttamente
o meno la Cassa ha ritenuto il sussistere di una convivenza stabile tra RI 1 e __________.
2.14. Come
ricordato dalla prassi di questa Corte (si vedano le STCA 36.2014.78 del 2
febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015, tra le prime, e da ultimo le
STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016, 36.2016. 130 - 131 del 15 marzo 2017
e 36.2016.140 del 23 maggio 2017; 36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017 nonché la
dottrina: Ranzanici, op. cit.,
capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss. evocata dagli stessi ricorrenti nel loro
ricorso), l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di
convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la possibilità
stessa, conferita al legislatore. Su quest’aspetto con la STCA 36.2015.29 del
13 agosto 2015 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che
l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al
principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare
il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed
in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,
l’art. 8 Cost. fed.
Da
notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e
della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi
dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26
cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,
in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel Canton Vaud, di un
caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie
invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio
pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
"
L'art. 18 al. 1 du
règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et
les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à
l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou
des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général
très strictes (ATF 133
I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF
133 V 402 consid.
3.2 p. 404 s.; ATF
132 I 117 consid.
4.2 p. 121; ATF
132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130
I 65 consid. 3.1 p.
67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des
prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et
son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations
sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le
respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et
l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au
risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi
les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle
des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de
son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent
figurer dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p.
61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/BERNHARD HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634
n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.
321; cf. également ATF 131
Considerandi
II 361 consid. 7.4 p.
385). Il n'existe entre
les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1
consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile,
la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a
considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une
communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p.
297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les
cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés
des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne
assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet
qu'il n'est pas … arbitraire
de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins
d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque
d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de
tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement
assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid.
2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;
2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS
GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im
Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht,
in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e
éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern,
in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les
partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est
bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non
bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent
qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux
ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme
CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé,
s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale
selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en
compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux
concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129
I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de
subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations
à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare,
in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per
valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente
ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale cumulo di
redditi in contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.
2.15
Come
rammentato da ultimo nelle STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017 e 36.2017.49-54
del 19 dicembre 2017, in Ticino i concubini costituiscono un'unità di
riferimento se la convivenza è ritenuta stabile (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.). La
definizione di convivenza stabile di partners data dalla legislazione cantonale
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la
legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su quest’aspetto come lo è la LCAMal
al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è spiegato dal regolamento di
applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la
convivenza è ritenuta stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza
è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste
condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con pubblicazione sul
Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore
retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal
prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei concetti già
contenuti nel RLaps. Sul tema questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si
è espresso più volte anche in ambiti diversi rispetto alla riduzione dei premi
LAMal e quindi dell’applicazione della LCAMal, si faccia riferimento qui alle
STCA 42.2012.2 del 24 marzo 2013 (pubblicata in RtiD 2013 II n. 13 pag. 66 e
ss.), che richiama in particolare il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio
n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze riferito alla modifica
della Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), STCA 42.2014.13 del 21 maggio
2015.
(pubblicata in RtiD 2016 I n. 5 pag. 39 ss.) in materia di assistenza
sociale, rispettivamente STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di
assegni famigliari, nonché alla giurisprudenza federale in materia (si vedano
in particolare le DTF 1P.184/2003, DTF 129 I 1,2P.218/2003, DTF 134 V 369
consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.;
STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2) oltre che alla dottrina (Ranzanici, op.cit., capitolo 14.6.2.4.
p. 378 e ss.).
2.16
In
concreto la ricorrente non nega il sussistere di una convivenza che dura da
anni con __________, essi convivono a __________ con i figli della signora RI 1,
nell’appartamento da essi locato. Il canone di locazione è pagato da entrambe
ma in parti decisamente diseguali siccome il carico maggiore (CHF 1'700.--)
essendo posto sulle spalle del convivente mentre la convivente e i suoi figli
partecipano con una quota inferiore (CHF 1'200.--). La ricorrente, nel suo
ricorso (ma soprattutto nel suo reclamo), ha evidenziato di versare per il
vitto (suo e dei due figli) la somma di CHF 700.--, importo indubbiamente
contenuto per tre persone anche se due sono bambini, e ha precisato di prendere
a suo carico le spese dei figli (in parte con l’aiuto dei suoi genitori).
Certamente,
per la sua durata e la sua intensità, la convivenza va considerata stabile. La
stessa è nata, come indicato nelle considerazioni di fatto ( per quanto accertato
dall’amministrazione direttamente presso l’assicurata e il suo convivente e per
quanto emerso in corso d’udienza), nel 2008, e quindi esisteva in precedenza al
primo anno per il quale la riduzione dei premi è stata domandata (RIPAM 2012;
su questi aspetti si veda la STCA 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017).
Non
solo la convivenza è caratterizzata dalla durata, che la fa ritenere stabile,
ma è anche fondata da un sentimento che lega i conviventi, e connotata da una
partecipazione comune alle spese, e quindi con riverberi economici,
parificandola a un matrimonio per i suoi effetti e vantaggi.
Va
rammentato che la relazione di convivenza stabile è tale da fare nascere tra i
conviventi una solidarietà ed è atta ad adempiere i requisiti dell’art. 26 cpv.
4.
LCAMal e dell’art. 10a lett. c) RLCAMal. In concreto dunque la convivenza
duratura, intensa, fondata sull’affetto e con implicazioni di solidarietà
economica esistente tra RI 1 e __________ è da considerare stabile.
2.17
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013 (pubblicata in RtiD 2013 II n. 13 pag.
66.
ss.), emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
a questo proposito, ha osservato come:
"
… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner
convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in
comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto
contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e
meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente
soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner
convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Ed
ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze che ritiene quanto segue:
"
Con l’adozione della revisione,
l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal
suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con
le ulteriori seguenti osservazioni:
"
È, altresì, utile sottolineare che
secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della
giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto
a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in
comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011.
consid. 2.2.)."
Questi
rilievi sono già stati ripresi da questo TCA nell’ambito della riduzione dei
premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,
consid. 2.20, e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente
ribaditi. I concetti della Laps vanno infatti applicati per il rinvio dell’art.
26.
LCAMal, per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per
l'art. 2a Laps) e per lo scopo stesso che si prefigge la legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe
scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione
malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.
Va ancora osservato come,
in una sentenza del 27 giugno 2016 (STCA 42.2016.1) questa Corte ha ricordato,
in ambito di prestazioni assistenziali, come:
" (…)
Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza
sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non
arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del
richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché
non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A
tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a
sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid.
2.2
).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della
determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica
comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante
che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad
esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito
che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento
(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della
previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid.
5.5
= RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011
consid. 2.2.).
(…)
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF
141.
I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione,
ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei
redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”),
ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato
un figlio - stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal
profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito
differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Inoltre, non è sapere se il convivente si è espressamente
dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno
dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per
approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura
minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento
dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo
nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini
avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi
figli nati da precedenti relazioni. (…)”
ed ancora
" (…)
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid
I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente,
già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio
2014.
era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento,
nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile
2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della
socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito
che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps
sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non
risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente
procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b
Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel
periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione
assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi
nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata
solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di
convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non
erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza
stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano
sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza
con vantaggi analoghi al matrimonio. (…)”
Si rileva inoltre come,
sempre nella STCA 42.2016.1 il TCA ha richiamato le:
" (…)
Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate
nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate
sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita
di tipo familiare") sottolineano che:
"
F.5 Comunità di abitazione e vita
di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone che vivono in comunità di
abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere
considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.
Per ogni beneficiario dev’essere allestito
e gestito un incarto individuale.
Le persone che non beneficiano di
prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse
determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le
spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della
comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e
B.3).
Sul piano del diritto, le persone che
vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a
provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.
Di conseguenza, i beni e i redditi
degli uni e degli altri non devono essere sommati.
Il contributo che una persona non
assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può
essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai
costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare,
dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente
nell’ambito di una relazione stabile.
Un concubinato (anche una relazione tra
partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due
anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS,
cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag.
114-115 relativamente al principio di sussidiarietà. (…)”
Condividere la propria
esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella
coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di
considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto
la ricorrente e __________ non negano di condividere la loro esistenza da anni,
di condividere le spese con maggior onere per __________, e quindi di
sostenersi e di collaborare tra loro (che sono anche datore di lavoro e
collaboratrice nello studio del dott. __________) ancorché non
incondizionatamente. Questa convivenza, duratura ed intensa, profonda e
radicata, adempie pienamente i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art.
10a lett. c) RLCAMal.
La
condizione legale della convivenza è comprovata ed è conforme alla
giurisprudenza federale.
2.18
Per
completezza è utile evidenziare la prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni
a fronte di contestazioni specifiche fatte valere, in casi analoghi, da altri
assicurati, anche se in concreto non sollevate dalla ricorrente. In alcune
fattispecie sottoposte al giudizio di questo Tribunale alcuni assicurati
conviventi hanno indicato come gli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RegLCAMal
creassero una disparità di trattamento e fossero discriminatori trattando in
maniera uguale situazioni che andrebbero trattate diversamente (concubinato e
matrimonio essendo diversamente trattati dal legislatore).
Nelle
STCA 36.2015.29 e STCA 36.2014.78, in particolare (i cui passaggi sono stati
poi ripresi in altri giudizi tra cui la STCA 36.2016.54 e, da ultimo, la STCA
36.2016.130
– 131 del 15 marzo 2017), questo Tribunale ha esaminato il tema
della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto
a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del
diritto fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi della coppia
coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente
rilevava che i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale
ciò non avviene, ma non sono ritenute specifiche deduzioni per determinare
l'imponibile e non è applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA
36.2014.78
del 2 febbraio 2015 consid. 2.21, quest’obiezione non può essere
ritenuta (argomento ripreso nella STCA 36.2015.29 consid. 2.24.). Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni si è così espresso:
"
Va sottolineato come la
differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello
fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente
espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due
conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte
condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita fiscale
distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale.
Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di
RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in
generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito
le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.
L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli
ambiti specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono
diversi e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò
permette al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti,
la convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di
trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal Mahon, Droit
constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e Faculté
de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg.
Ne discende che, per la determinazione del diritto
alla RIPAM della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi
conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati
appartenenti ad un’unica UR.”
2.19
Va ulteriormente illustrata la
prassi di questo Tribunale per inquadrare compiutamente l’interpretazione data
alla convivenza stabile. In un giudizio del 13 agosto 2015 in re D. (STCA
36.2015
-31) all’esame del Tribunale cantonale delle Assicurazioni è stato
posto un caso non dissimile da quello qui in discussione. L’assicurata, madre
di un figlio e divorziata, conviveva con un uomo che era a capo dell’azienda
che la occupava. In quella circostanza questa Corte aveva considerato quanto
segue:
" La
ricorrente, in diversi suoi atti ed in sede d'udienza, ha osservato come,
considerando un’unica UR composta da lei stessa, da suo figlio e dal suo
convivente, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG nega il sussidio non
solo a lei ma anche a suo figlio, di cui però il signor X. non è il padre e nei
cui confronti non ha obblighi alimentari. In altre parole D lamenta il fatto
che le norme applicate dalla Cassa cantonale impongono al signor X.
implicitamente di pagare il premio anche di F. (figlio) imponendogli così un
obbligo di mantenimento non previsto dal diritto civile.
L'argomento non è di pregio. Il mantenimento del figlio F.
incombe ai suoi genitori, ossia al padre ed alla madre e non certo al
convivente di quest'ultima. Le norme della LCAMal, in tema di RIPAM, e
specificatamente riferite all'UR non creano certamente obblighi di natura
alimentare civile al convivente riferiti al figlio della compagna. Queste
norme, considerando gli effetti della convivenza duratura e stabile con
condivisione di "tetto, letto e desco" (doc. VI) in cui riconoscono
l’esistenza della solidarietà tra i conviventi (stanti le condizioni legali
della convivenza stabile), tendono ad evitare che lo Stato debba erogare aiuti
sociali ad assicurati viventi in condizioni sostanzialmente agiate, pur con
mezzi propri limitati, grazie alla convivenza. Nell'ambito di una convivenza
stabile, quale quella in discussione, ai fini della RIPAM vanno quindi
computati i redditi di un convivente che decida di condividere la propria vita
con altra persona avente a carico un figlio. La solidarietà derivante dalla
convivenza stabile ha per oggetto il figlio di primo letto (che compone l’UR)
di uno dei due conviventi, ma solo all’interno della coppia stessa, con maggior
forza stante l’impegno alimentare del convivente genitore. Vero è che tale
sforzo si riverbera, almeno in parte, anche in favore del figlio di primo
letto.”
In
un recente giudizio del 19 dicembre 2017 (36.2017.49-54) i due ricorrenti indicavano
di condividere esclusivamente degli spazi locativi, come potrebbero fare degli
studenti, senza più avere relazione tra loro, i rapporti amorosi essendo stati
interrotti da tempo. Anche in quel caso il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni ha ritenuto il sussistere di una convivenza stabile considerando:
" La
signora F. condivide la casa del signor H. con cui, per ammissione stessa della
coppia, ha avuto una relazione amorosa assertivamente interrotta, pur con il
mantenimento della convivenza, ciò che appare assai poco verosimile. I
ricorrenti, non solo hanno condiviso i loro destini con una relazione amorosa
per anni e continuano a vivere uniti sotto il medesimo tetto, e ciò non certo
per un uso nel settore agricolo (…), ma si aiutano e sostengono reciprocamente
nella vita, suddividendo i compiti casalinghi come una qualsiasi coppia di
concubini.”
2.20
Alla luce della prassi
illustrata, che ha ammesso una convivenza stabile quando due persone convivano
in maniera duratura per anni, a maggior ragione se esse si prestano reciproco
aiuto e sostegno nelle faccende domestiche, per gli aspetti economici o
nell’assistenza dell’uno all’altro, poco importa se il mantenimento,
l’educazione e l’attenzione ai figli di uno dei conviventi tocchi unicamente al
genitore, in concreto va senz’altro riconosciuta un concubinato stabile. Questa
convivenza si riverbera sulla composizione dell’unità di riferimento che deve
coinvolgere anche il convivente della ricorrente, Dr. __________.
2.21
Per definire il diritto alla
riduzione dei premi della ricorrente occorre ora verificare i calcoli
dell’amministrazione, come tali comunque non posti in discussione da parte
della signora RI 1 nel suo ricorso. Per procedere a questa valutazione si deve
ricordare come il giudice delle assicurazioni sociali sia vincolato dagli
accertamenti svolti dalle autorità fiscali e non se ne scosta – siccome non è
autorità di tassazione – se non in casi estremi e limitati, precisamente
definiti dalla giurisprudenza. Come rileva la dottrina:
" Il giudice
apprezza liberamente gli elementi probatori raccolti, di qualsiasi provenienza
essi siano, senza essere vincolato da regole od obblighi formali connessi alla
valutazione delle prove. Egli deve apprezzare le prove nel loro insieme, nella
loro completezza ed in maniera rigorosa ed oggettiva per valutare se permettono
di condurre ad un risultato valido. (…)Tra i diversi mezzi di prova possibili
non esiste una gerarchia, non vi sono prove prioritarie rispetto ad altre.
Occorre fare una riserva per quanto imposto dalla giurisprudenza in materia di
accertamento fiscale, come abbiamo visto. Per costante prassi del TCA gli
accertamenti eseguiti dall’autorità fiscale sono sostanzialmente vincolanti per
il tribunale che non rimette in discussione le decisioni di tassazione se non
in casi particolari e ben circoscritti.” (Ranzanici,
op. cit., n. 982, p. 496 e 497).
Si veda anche quanto
sviluppato dal medesimo autore nel capitolo 14.8.6. e nella nota a piè di
pagina numero 1528, dove si evidenzia come nella:
" … STCA
36.2003
, in re S., del 29 marzo 2004 (…) il Tribunale ha indicato
applicabile la giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS
(Pratique VSI 1993, p. 242 ss.) secondo cui, per prassi, ogni tassazione è
presunta conforme a realtà e l’amministrazione ne è vincolata (cfr. anche STCA
36.1999.28
del 2 giugno 1999, in re M) e se ne scosta unicamente a fronte di
errore palese, manifesto e facilmente rilevabile ed emendabile (STCA 36.96.79
del 22 maggio 1997). Nella STCA 36.2003.91 il TCA si è scostato dalla decisione
di tassazione, così come nella successiva STCA 36.2014.6 in re N.A., del 15
maggio 2014.”
2.22
Per la RIPAM
2012, la Cassa ha stabilito un reddito della ricorrente di CHF 52'918.--
cui si aggiunge il reddito del convivente cifrato in CHF 146'913.--, la quota
della sostanza di ciascuno dei conviventi è pari a 0. In deduzione vanno
portate le spese professionali riconosciute a livello fiscale (CHF 4'000.--) e
i premi medi di riferimento (PMR) dei tre membri dell’UR (in totale CHF 11'992.--
come ritenuto dall’amministrazione), i contributi sociali obbligatori esposti e
ritenuti dall’autorità fiscale, nonché l’importo di CHF 51'500.-- versati a
titolo di contributo alimentare da parte del convivente. Il RD assomma quindi a
CHF 124'151.--. Il limite di reddito per la RIPAM massima assommava a CHF 22'138.--
la quota di partecipazione fissata al 13% e il coefficiente cantonale al 73,5%.
Il calcolo della RIPAM era così determinato sino alle modifiche in vigore dal
2012:
{PMR-
[(RD – 50% limite RD per il sussidio massimo)* quota % di
partecipazione]}*coefficiente di finanziamento cantonale
In concreto
il calcolo da quindi un risultato negativo:
{11'992
– [(124’151 – 22’138) * 13%]} * 73,5% = - 993,20
Per
l’anno successivo (2013) il reddito disponibile, calcolato in base agli
elementi che scaturiscono dalle tassazioni è di CHF 167’440.--. Questo valore
inserito nel calcolo espresso sopra, pur ritenendo l’aumento dei premi medi di
riferimento da considerare fissati in CHF 12'098.--, conduce a un risultato
ancora più negativo:
{12'098
– [(167’440 – 22’138) * 13%]} * 70% = - 4'753,90
Con riferimento all’anno 2014
si ha un reddito disponibile di CHF 175'549.-- e il seguente calcolo:
{12’242
– [(175’549 – 22’138) * 13%]} * 70% = - 5'391.--
2.23
Come
precisato nelle considerazioni che precedono con il 2015 il sistema di
calcolo è stato cambiato dal legislatore che ha inserito il concetto nelle
norme il concetto di reddito disponibile massimo. Per art. 32a cpv. 3 LCAMal: “Per
le unità di riferimento con figli, il reddito disponibile massimo è definito
come segue:
RDM = [ costante del 3.9 + (1 - (n. figli) / 10) ] x
50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)”.
In
concreto il reddito disponibile è stato accertato, in maniera non contestata da
parte dell’assicurata ricorrente, in CHF 178'734.--. Si ha così il seguente
calcolo:
{3.9
+ [1 – (2/10)]} x 50% (44’276) = 104'048,60
Importo
che non consente l’attribuzione del sussidio siccome inferiore al reddito
disponibile di oltre CHF 178'000.
L’importo
del reddito massimo per l’anno 2016 è leggermente diverso da quello
appena esposto siccome il limite Laps definito in base all’unità di riferimento
è di poco aumentato quell’anno, per cui si ha il seguente calcolo:
{3.9
+ [1 – (1/10)]} x 50% (44’461) = 104'483,35
Anche
questo importo che è nettamente superato dal reddito disponibile, fissato dalla
Cassa nella sua decisione su reclamo qui impugnata e non contestato dalla
ricorrente, determinato in CHF 174'036.--.
Per
quanto attiene il calcolo per l’anno 2017 il reddito massimo non è
mutato, e va quindi ritenuto l’importo di CHF 104'483,35. Il reddito
disponibile dell’unità di riferimento conseguito nell’anno di computo assomma a
CHF 210'908.--, importo più che doppio rispetto all’importo massimo
sussidiabile. Anche in questo caso, come per tutti gli anni qui in discussione,
la Cassa ha operato correttamente le sue determinazioni che vanno
conseguentemente confermate.
2.24
Va da ultimo verificata la
decisione su reclamo relativa al 2018. In questo caso il reddito
disponibile complessivo dell’unità di riferimento assomma a CHF 217'651.--.
Applicando i parametri ritenuti nel decreto esecutivo riportato nei paragrafi
che precedono, si ha questa formula per accertare l’importo del reddito
sussidiabile massimo:
{4.5 + [1
– (n. die figli/10)]} x 50% limite Laps dipendente dalla dimensione dell’UR
Il RDM è fissato in:
{4.5
+ [1 – (2/10)]} x 50% (37’330) = 98'924,50
Anche
in questo caso il reddito disponibile è superiore al limite di reddito massimo
che consente il versamento di un sussidio.
2.25
Da quanto precede emerge che
la Cassa ha agito correttamente e che le decisioni emanate su reclamo devono
essere confermate in questa sede, con la reiezione del ricorso, ciò senza
carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 28 febbraio 2018
formulato da RI 1, __________, contro le decisioni emanate su reclamo dalla
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio prestazioni, Bellinzona, relative
alle riduzioni dei premi degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 è
respinto.
2. Non si prelevano tasse e
spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti