Lexipedia

Decisione

36.2018.8

RIPAM. Convivenza che dura da anni. Anche se la coppia non condivide la cure dei figli di lei e suddivide le spese di locazione e alimentazione, requisiti di un'UR unica realizzati

22 maggio 2018Italiano84 min

Source ti.ch

Fatti

I funzionari hanno quindi invitato l’assicurata a prendere contatto con

l’amministrazione (lettera 7 giugno 2017, doc. G1). Nel corso del contatto

telefonico del 13 giugno 2017 l’interessata ha confermato la convivenza in

essere dal 2008 ed è stata messa al corrente del fatto che le procedure di

riduzione dei premi dal 2012 sarebbero state riesaminate.

1.2. Con sei distinte decisioni

formali del 30 giugno 2017 (doc. A5; B5; C6; D5; E5 e FF5) l’amministrazione ha

riesaminato le decisioni con cui ha concesso le riduzioni dei premi dal 2012 al

2017, respingendo le richieste in tutti i casi. Per la richiesta riferita

all’anno 2018, la Cassa ha invece emanato una decisione formale di reiezione

della domanda (doc. G2) il 17 novembre 2017. A fondamento del responso negativo

è stato posto il superamento del reddito massimo sussidiabile considerando

l’unità di riferimento composta anche dal convivente __________.

1.3. Con reclami, tutti datati 12

luglio 2017, la signora RI 1 ha contestato le decisioni rese il 30 giugno 2017

dall’amministrazione (per tutti doc. A6). Mediante reclamo 27 novembre 2017

(doc. G3) l’assicurata ha poi contestato la decisione del 17 novembre 2017 con

cui è stata respinta la sua domanda di riduzione del premio per l’anno 2018. A

fondamento delle sue lamentele la signora RI 1 evidenzia che la sua situazione

famigliare ed economica era nota alla Cassa. La dichiarazione fiscale relativa

alla tassazione del 2010 indicherebbe in maniera sufficientemente chiara, a

pagina 13, la convivenza tra la signora RI 1 e __________. L’assicurata osserva

poi di essere madre di due figli che sono a suo carico, di versare una quota

del canone locativo di CHF 1'200.--, una partecipazione alle spese di vitto di CHF

700.--, e di sostenere importanti spese per il sostentamento proprio e della

sua prole potendo contare su alimenti minimi per i figli versati dall’ex

marito. Indicando di avere sempre agito correttamente l’assicurata ha postulato

l’annullamento delle decisioni contestate e il riconoscimento del diritto

all’aiuto sociale (il reclamo contro la decisione del 17 novembre 2017 riferito

alla riduzione dei premi 2018 è di analogo tenore).

1.4. L’amministrazione, a fronte

della contestazione mossa, ha verificato puntualmente tutti i calcoli eseguiti

per tutti gli anni in discussione, sempre considerando l’unità di riferimento

composta dall’assicurata, dai suoi figli e dal convivente __________ (per tutte

le procedure si veda il doc. A7). Dopo uno scritto interlocutorio (unico per

tutti gli anni in contestazione, doc. A8), e in seguito al recapito alla Cassa

di copia della corrispondenza trasmessa dalla signora RI 1 all’assicuratore

malattie (doc. A9), l’amministrazione cantonale ha avvisato l’assicuratore

malattia di sospendere le procedure d’incasso dei premi stante le contestazioni

dell’assicurata (doc. A10), e ha avuto contatto telefonico con l’assicurata

(doc. A11, il 15 dicembre 2017) rispettivamente con il convivente (doc. A11, il

14 dicembre 2017). In occasione di due telefonate (del 14 e 15 dicembre 2017) è

sostanzialmente emerso che RI 1 e __________ si dividono le spese della

locazione (lei e i figli pagano CHF 1'200.-- mentre il convivente CHF 1'900.--),

all’interno dell’economia domestica vi è collaborazione (la signora si occupa

della cucina, ad esempio), e diverse attività vengono svolte assieme (mentre

altre solo dalla signora e dai figli). Successivamente ai colloqui la signora RI

1 ha indicato la volontà di mantenere i reclami (doc. A12). Dopo avere

ulteriormente verificato i dati fiscali del signor __________ (doc. A13 e doc.

A14) la Cassa ha emanato, tutte datate 29 gennaio 2018, 7 distinte decisioni su

reclamo (doc. A15, B15, C16, D15, E15, F15 e G15), con cui ha respinto le

lamentele dell’assicurata ribadendo la correttezza della sua determinazione

dell’unità di riferimento e i suoi calcoli.

1.5. Con il patrocinio dell’avv. RA

1, RI 1 ha impugnato, con un unico ricorso datato 28 febbraio 2018, tutte e

sette le decisioni rese dall’amministrazione postulando la congiunzione delle

procedure. Nel merito l’assicurata invoca sostanzialmente le medesime

argomentazioni contenute nei suoi reclami. In particolare RI 1 rileva quanto,

per completezza d’esposizione, viene riportato qui di seguito:

" (…) Nella

fattispecie è ampiamente provato che non vi è mai stata alcuna disponibilità

dei signori __________ e RI 1 a prestarsi assistenza e sostegno reciproco, ed

in particolare non c’è disponibilità del signor __________ a sostenere la

signora RI 1 nè, tantomeno, i di lei figli.

Questo principio è sin da subito stato posto a fondamento della

loro convivenza ed è stato sin dall’inizio, in tempi non sospetti, esplicitato

dalla ricorrente anche nelle proprie dichiarazioni d’imposta (…)

… i signori RI 1 e __________: dividono il pagamento del vitto e

dell’alloggio dal 2008, e il signor __________ paga le spese del __________

(lei lo ha acquistato con l’aiuto finanziario del padre e ne è la proprietaria,

mentre lui ne paga le spese. Proprio come fanno due semplici conoscenti). Non vi

è nessun aiuto reciproco di natura finanziaria.

Questo stato di cose è stato ratificato dall’autorità fiscale, e

dimostra in modo inequivocabile che tra i due soggetti non vi è alcuna

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente.

(…).

… la loro reciproca indipendenza è provata anche dal fatto che la

signora RI 1 non ha accesso ad alcun conto bancario del signor __________ ne è

informata sulla sua situazione finanziaria.

Il semplice fatto che abbiano una relazione e che dividano le

spese della pigione, del vitto e di un veicolo, non sta a significare che

possano essere considerati due conviventi appartenenti ad un’unica UR.

(…).

È la sola signora RI 1 a provvedere al 100% a se stessa e ai

propri figli.

Come già detto, questa impostazione è stata dettata dalle loro

rispettive esperienze di vita precedenti ed è data dal fatto che entrambi non

condividono un progetto futuro comune, vivendo la loro relazione sentimentale

nella consapevolezza che in ogni momento potrebbe avere immediatamente fine.

La signora RI 1 vive da 10 anni in modo assolutamente autonomo e

non saprebbe come fare se venisse obbligata a pagare alla propria Cassa malati

l’importo di complessivi CHF 14'664.90.

… nell’agire dell’Ufficio prestazioni è ravvisabile una violazione

del principio della buona fede da parte degli organi di Stato.

(…).

Sin dall’inizio la ricorrente ha sempre esplicitato, non solo

privatamente, ma anche al cospetto delle autorità, questo stato di cose, tanto

che le decisioni dell’Ufficio prestazioni a far tempo dal 2012 prendevano

sempre in considerazione le sue tassazioni di questi anni, dove veniva

specificata la convivenza con il signor __________.

È doveroso precisare che tutte le decisioni di revoca della RIPAM

si basano al 100% sullo stesso complesso di fatti di quelle che ne avevano

determinato la concessione!!! Non sono quindi intervenuti fatti nuovi che

possano giustificare una revoca.

(…).

La signora RI 1 non poteva evidentemente rendersi conto del fatto

che l’Ufficio prestazioni sarebbe arrivato un giorno a dirle – inspiegabilmente

– che le informazioni datele a suo tempo (ovverossia le decisioni in materia di

RIPAM a far tempo dal 2012) sarebbero state un giorno dichiarate inesatte (…)

… la signora RI 1 aveva ed ha assoluta necessità di beneficiare di

queste riduzioni dei premi, e che la loro revoca comporterebbe per lei un grave

pregiudizio, visto che sarebbe tenuta a pagare alla propria Cassa malati CHF

14'664.90; (…)” (Doc. I)

1.6. La Cassa, invitata a

esprimersi sull’impugnativa dell’assicurata, ne ha proposto la reiezione

richiamando la prassi del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in materia e

rilevando come, con l’inclusione del dott. __________ nell’unità di riferimento,

il reddito disponibile superi il limite massimo che consente l’attribuzione

dell’aiuto sociale.

1.7. All’assicurata ricorrente è

stata offerta la possibilità di esprimersi in merito alla risposta di causa

dell’amministrazione (doc. IV del 23 marzo 2018) e le parti sono state sentite

nel corso dell’udienza di discussione fissata il 9 aprile 2018 nel corso della

quale è stato verbalizzato quanto segue:

" In questa

sede la sig.ra RI 1 conferma il suo esposto di ricorso, precisa che per quanto

concerne l’educazione dei suoi figli, il convivente non si occupa assolutamente

degli aspetti educativi, non si occupa di aspetti finanziari riferiti ai figli

ed è completamente estraneo al loro mantenimento in generale. Il figlio

maggiore è apprendista giardiniere ma il termine della sua formazione potrà

avvenire fra 3 anni mentre la ragazza è quindicenne ed in formazione alla fine

delle medie e comincerà il liceo nel prossimo mese di settembre.

Le condizioni di salute dei figli impongono e meglio hanno imposto

soprattutto fino a 2 anni fa delle terapie che non potevano essere svolte a __________

e quindi la ricorrente ha dovuto sobbarcarsi oneri di trasporto che hanno

inciso sia sul tempo ma anche sui costi riducendo la sua disponibilità

economica. Precisa la ricorrente che per un problema agli occhi ha dovuto fare

capo ad uno specialista di __________ (optometrista) che ha comportato oneri

economici a suo carico oltre alle spese di trasferta.

Di tutte queste tematiche il dott. __________ non si è mai

occupato e tutti questi oneri sono sempre stati a carico della ricorrente.

Per quanto attiene le spese di locazione è giusto dire che per fr.

1'200.-- sono prese a carico della ricorrente mentre per il resto, fr.

1'900.--, sono pagate dal convivente (il termine convivenza e convivente qui di

seguito sarà utilizzato nel senso di una convivenza di fatto e non avente una

portata giuridica ai sensi dell’LCAMal). Questa scelta è stata dettata dalla

volontà del dott. __________ di vivere a __________ per essere prossimo ai suoi

genitori e dalle necessità specifiche di un appartamento che avesse determinate

caratteristiche e purtroppo un costo maggiore ad altro reperibile sul mercato.

Per questa ragione la presa a carico maggiore dell’onere da parte del dott. __________.

La sig.ra RI 1 ha voluto mantenere l’onere locativo precedente che era quello

pagato a Locarno dove viveva prima di trasferirsi a __________.

Al figlio apprendista non viene sostanzialmente chiesta nessuna

partecipazione alle spese generali di “famiglia”.

Per il mantenimento delle 4 persone che compongono UR ritenuta

dalla Cassa la sig.ra RI 1 partecipa con un importo di fr. 700.-- mentre il

resto è pagato dal dott. __________ che immette fr. 900.-- e se a fine mese

manca qualcosa la sig.ra RI 1 provvede attingendo dal suo conto personale.

La Cassa precisa che i dati fiscali cui ha accesso sono dati

fiscali riassuntivi relativi a reddito e sostanza sono accessibili inoltre i

dati relativi a quei campi che la legge ammette in deduzione dal reddito lordo

per determinare il reddito disponibile. Altri aspetti dei dati fiscali non sono

accessibili quali ad es. le spese di manutenzione di un immobile.

La verifica puntuale della possibilità di esistenza di una

convivenza avviene o a fronte di una segnalazione, sia ufficiale che anonima,

capita però anche e sempre più spesso (anche alla luce della diminuzione delle

richieste di riduzione premi voluta dal legislatore) che la Cassa proceda con

verifiche a “tappeto” per accettare la possibilità dell’esistenza di una

convivenza.

È stato in occasione di una di queste verifiche che è emersa la

situazione della sig.ra RI 1.

Il Giudice pone anche il tema della perenzione del diritto della

Cassa a percepire la restituzione delle RIPAM versate dallo Stato siccome si

applica l’art. 25 LPGA che prevede un termine massimo di perenzione di 5 anni.

La Cassa rileva che nel caso in esame i termini sono rispettati, osserva che in

futuro questo aspetto dovrà essere approfondito nelle varie situazioni anche

considerando l’aspetto della perenzione e con riferimento alla sanzione penale

possibile e quindi a un termine più lungo.” (doc. VI)

Il 18 aprile 2018 la

ricorrente ha prodotto una replica ribadendo ulteriormente la sua posizione e

negando il sussistere di una volontà dei conviventi di prestarsi reciproca

assistenza (doc. VII). Alla Cassa è stata concessa facoltà di ulteriormente

esprimersi in merito doc. VIII).

Non sono state acquisite

ulteriori prove.

in

diritto

In

ordine

2.1. A

norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in

applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha

pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle

assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità

amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi

competente a esaminare i ricorsi in materia.

2.2. In concreto i ricorsi

formulati da RI 1 contro le decisioni emanate a fronte dei suoi reclami in tema

di riduzione dei premi per gli anni 2012 a 2018 sono ricevibili in ordine

siccome tempestivi e inoltrati contro provvedimenti impugnabili a questa Corte.

A fondamento dei provvedimenti amministrativi è, per tutti, il fatto che la

convivenza della signora RI 1 con il dott. __________ debba comportare

l’inserimento di quest’ultimo nell’unità di riferimento della prima per la

determinazione del diritto alla riduzione dei premi. Come già avvenuto nel

recente passato (per tutte si veda la STCA 36.2017.49-54 in re BF e SH del 19

dicembre 2017) l’identità di motivazione ha condotto l’assicurata a formulare

un unico ricorso contro tutte le decisioni rese su reclamo e porta alla

congiunzione delle procedure in discussione. Nonostante i diversi anni di

sussidio oggetto delle decisioni si giustifica la congiunzione delle procedure,

poiché, malgrado le specificità delle norme applicabili a quegli anni di RIPAM

(su aspetti comunque, per queste procedure, non fondamentali), le motivazioni

alla base dei gravami sono qui prevalenti. Le contestazioni sono identiche per

tutte le riduzioni dei premi qui in discussione, così come le unità di

riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti alla determinazione dei

redditi. Questi aspetti prevalgono e si giustifica, di conseguenza come

indicato, la congiunzione delle procedure che sono evase con il presente

giudizio.

Nel merito

2.3. In

concreto le decisioni contestate hanno tutte, tranne la decisione relativa alla

riduzione del premio dell’anno 2018, per oggetto il riesame, da parte della

Cassa cantonale di compensazione, delle decisioni con cui, come descritto nelle

considerazioni di fatto, in favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi

fondati sull’art. 65 LAMal. Alla luce delle specifiche contestazioni

dell’assicurata ricorrente, va preliminarmente esaminato (come questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha fatto con le decisioni STCA 36.2014.78 del 2

febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime rispettivamente

STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016; 36.2016.122 del 21 febbraio 2017;

36.2016.130 - 131 del 15 marzo 2017; 36.2017.3 del 26 aprile 2017 ed ancora

36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017 da ultimo) se l’amministrazione poteva

procedere al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e

eventualmente se tale riesame sia avvenuto tempestivamente.

2.4.

2.4.1.

Come evidenziato nei giudizi citati (si vedano in particolare le STCA

36.2016.3 del 26 aprile 2017 e STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016

consid. 2.6.), in base all’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel testo vigente dal 1°

gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere

restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato,

oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti

all’assicurato, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal

(il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza),

prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è

applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

2.4.2. Per

l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

In

virtù dell’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

decisivo. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti

dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la

sua validità (DTF 130 V 318).

La

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V

110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009

del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25

giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione

non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando

l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid.

2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF

U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

L’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U

409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle

prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10

maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

Con

le STCA 36.2013.21 del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come

pure nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015

e negli altri giudizi citati sub. 2.3, questo Tribunale ha, in presenza di un

fatto nuovo non segnalato dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di

prestazioni, e meglio nel primo caso una donazione avvenuta pochi mesi prima

della domanda di RIPAM, nel secondo la caducità di prestazioni PC, mentre negli

altri la sussistenza di una convivenza duratura non comunicata

all’amministrazione, proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed

informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha

riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle

cure medico-sanitarie ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente

percepiti. In quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di

un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA).

2.4.3. Nelle

sue argomentazioni RI 1 contesta la possibilità della Cassa di riesaminare le

decisioni formali emanate con le quali le è stato riconosciuto il diritto alla

riduzione del premio per gli anni dal 2012 al 2017, questo procedere violerebbe

il diritto alla protezione della buona fede della signora RI 1 e dei suoi

figli. Le decisioni sarebbero state emanate sotto l’egida di norme non cambiate

nel frattempo, l’autorità avrebbe agito in un quadro di sua competenza, la

signora RI 1 non si sarebbe potuta rendere conto dell’erroneità delle decisioni

emanate ed avrebbe preso “disposizioni modificabili soltanto subendo un

pregiudizio” (doc. I pag. 7).

2.4.4. In

concreto la Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in

particolare, indicano di non essere stati a conoscenza della convivenza fra RI

1 e __________, convivenza che l’amministrazione ritiene stabile e tale da

adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp, circostanza che l’assicurata

non contesta come tale in questa sede ma di cui contesta la portata stante le

vite economicamente separate scelte dai conviventi. Ciò ha condotto

l’amministrazione a erogare, in maniera che essa ha poi ritenuto errata, la

riduzione del premio dell’assicurazione malattia per gli anni 2012 al 2017

rispettivamente a rifiutare la riduzione del premio per l’anno 2018.

La

Cassa sostiene di avere avuto notizia della convivenza solo a seguito degli

accertamenti conseguenti alla formulazione della richiesta di riduzione dei

premi 2018 pervenuta all’amministrazione il 1° giugno 2017 (doc. G1),

accertando (come esposto nelle considerazioni di fatto e come emerge dai

documenti, per tutti si veda il doc. F4) che la convivenza sussiste dal 2008 e

quindi, al momento dell’inoltro della domanda di riduzione dei premi 2012, era

già in essere da anni (su questi aspetti si veda la STCA 36.2016.130 – 131 del

15 marzo 2017). Dagli atti nulla emerge circa una precedente conoscenza, da parte

dell’amministrazione, di tale convivenza come si vedrà meglio nelle motivazioni

che seguono. Come ritenuto nella STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016 e

ribadito anche nella STCA 36.2016.130 – 131 del 15 marzo 2017, alla Cassa qui

resistente non può essere rimproverato, in un’amministrazione di massa quale la

RIPAM (su questi aspetti: Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016, n. 683 p. 360), di non essere stata a conoscenza di una convivenza in

essere da anni.

La

ricorrente non ha indicato, come evidenziato nelle considerazioni di fatto, in

nessuno dei formulari allestiti per la richiesta della riduzione dei premi

degli anni qui in esame, l’esistenza di una convivenza con il dott. __________,

nonostante la domanda fosse specificatamente e chiaramente posta.

La

signora RI 1 ritiene che la convivenza fosse nota all’amministrazione siccome

oggetto di indicazione all’autorità fiscale. L’argomento non è di pregio. La

prassi di questa Corte ha negato consapevolezza della convivenza da parte della

Cassa cantonale di compensazione in caso d’indicazione, nell’indirizzo

dell’assicurata postulante la riduzione dei premi, del recapito presso il convivente

espresso come segue: “Pr. X” (STCA 36.2016.102-105 citata). Come

evidenziato dalla prassi di questo Tribunale l’amministrazione accede a cifre

fiscali e alla loro natura, ma non alle causali di versamenti ed introiti o

alle osservazioni o note trasmesse al fisco. In ogni caso l'emergenza della

convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa e specifica comunicazione

alla Cassa cantonale di compensazione. Proprio per tale motivo i formulari di

richiesta della riduzione dei premi, chiedono esplicitamente di indicare i "Dati

personali dell'unità di riferimento" specificando anche se si tratti

di "Persone sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli

minorenni conviventi". La ricorrente, per le riduzioni dei premi di

tutti gli anni qui considerati mai ha specificato il fatto che convivesse, e

con chi.

La

pretesa buona fede dell’assicurata qui ricorrente non può essere manifestamente

protetta. Essa non ha ricevuto dall’amministrazione una precisa promessa in una

situazione concreta, ma la Cassa ha emanato – sulla scorta in informazioni

incomplete e senza che l’assicurata rispondesse conformemente al vero alla

specifica domanda posta dal formulario – delle decisioni che, solo dopo la

scoperta della convivenza taciuta, si sono rivelate non corrette e meritevoli

di essere rettificate.

2.4.5. Le

decisioni formali di riesame dei provvedimenti di RIPAM degli anni in

discussione (2012 – 2017) sono state emanate tutte tempestivamente il 30 giugno

2017, e ciò dopo puntuali verifiche avviate in tempi brevi dai funzionari. Il

termine annuale dell’art. 25 cpv. 2 LPGA applicabile per analogia in concreto,

è certamente rispettato. La Cassa, va ancora ribadito, ritiene di avere

erroneamente erogato le riduzioni dei premi, per un importo complessivo di

oltre CHF 14'600.--, per tutti gli anni in questione, quando la signora RI 1

non ne avrebbe avuto diritto. Gli importi (evidenziati nel dettaglio nelle

considerazioni di fatto), di cui la Cassa cantonale pretende la restituzione

attraverso l’assicuratore malattie, sono indubbiamente rilevanti, ciò che

giustifica l’agire dell’amministrazione cantonale.

Non

occorre qui verificare se il diritto dell’assicuratore malattia di ottenere la

restituzione degli importi erroneamente riconosciuti a titolo di riduzione dei

premi (art. 49 cpv. 1 LCAMal), sia, o meno, perento siccome trascorsi 5 anni

tra il versamento della prestazione e la decisione di restituzione per tutti

gli anni in causa (in particolare per la riduzione dei premi del 2012). Di

conseguenza non è necessario analizzare se, quanto ritenuto dall’allora

Tribunale federale delle Assicurazioni (dal 1.1.2007 TF) nella STFA K 114/03

del 22 luglio 2005, in merito alla perenzione annuale dei premi, debba trovare

applicazione anche nel caso di specie, rispettivamente ancora come debba essere

computato il termine. Il tema non è oggetto del giudizio, non è stato

analizzato dalla Cassa nelle decisioni impugnate (l’amministrazione non ha

quantificato neppure l’importo delle riduzioni complessive a suo dire erroneamente

riconosciute alla ricorrente), e non è come tale oggetto di specifica

contestazione da parte del patrocinatore della signora RI 1. Lo stesso sarà,

semmai, oggetto di decisione dell’assicuratore malattia (competente in materia

per quanto prevede l’art. 49 cpv. 1 LCAMal) se confermato qui che nessuna

riduzione di premi era dovuta, per gli anni in questione, da parte della Cassa cantonale

di compensazione alla signora RI 1, ai suoi figli oltre al suo convivente.

Ne

segue che la procedura adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva

e, dall'altro, sorretta da sufficiente motivazione la cui fondatezza va verificata

in uno (semmai) con la correttezza della nuova determinazione del diritto alla

RIPAM per i medesimi anni in discussione.

2.5. Dal

2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di

seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori

preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una

modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a

seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale

2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei

sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di

rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato

talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale

cantonale valuti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del

Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a

pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina

1, per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici,

op.cit., capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con

il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto

rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi

distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione

del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,

maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto

l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il

contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione

riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,

si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel

nuovo art. 26 LCAMal.

Le

nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di

concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare

maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i

premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende

però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche

a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …

nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di

riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata

precedentemente ritenuta.

Il

Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la

LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.

[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed

è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo

cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i

premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo

d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione

dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti,

ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi

definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è

un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante

giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non

solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire

alla riduzione dei premi.

2.6. Con

le recenti norme uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire

“una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei

premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie,

in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di

eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i

cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente

alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio

medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del

sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che

dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

Importante

è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,

l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte

la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale

per certe fasce di assicurati.

2.7. Il

Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di

un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25

LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di

prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42

e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere

di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale

il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti

l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza

delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se

la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che

precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in

via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della

presentazione della richiesta.

Per

la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo

della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.

L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a

livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli

minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,

se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR

qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone

maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale

dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti

del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

Il

premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla

RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena

descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo

assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2

LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di

rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla

base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di

riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di

tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato

(art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione

dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori

od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente

al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal

Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va

reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata

nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare

riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la

donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge

(RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la

cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo

del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti

la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o

della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi

e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art.

31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma

di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un

quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,

contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.

Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

Il

sistema da ultimo in vigore prevede invece la determinazione di limiti di

reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della

prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce

l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione

di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi

componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476

e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole

tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Secondo

le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che

supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione

sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a

contribuzione del pagamento dei premi (Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.9.4. ,p. 442 e ss.),. In questa costellazione

(superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della

prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e

proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri

termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito

aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali

di riduzione che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.

L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),

13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone

coniugate con figli.

Con

le modifiche a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo

concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici,

op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale

norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito

disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di

calcolo (ermetica) seguente:

RDM

= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione

Se

dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x

50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le

due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento

ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono

due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori preparatori

(Messaggio 6982 del 10 settembre

2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal

del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite

esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo

parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del

numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi

di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo

che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per

queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare

un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere

maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti

d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare

maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e

biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio

citato, p. 13).

Da

queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo

diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della

presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le

persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza

di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato

che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della

Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per

le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per

la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14

e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato

come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è

il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di

conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”.

La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per

tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi

accettata il 3 novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione

dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In

sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è

abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c

LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha

considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al

di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se

inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che

vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

2.8. Come

anticipato per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della

RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera

semplificata partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito

lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del

periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota

parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in

deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da

qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati

fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che

sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

Il

RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in

ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che

riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una

semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei

beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce

dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale

capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni

reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata

dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza

(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia

alcuna).

L’amministrazione

è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente

accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della

sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo

proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di

decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro

simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta

inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private

(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,

ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra

fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione

del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,

redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:

assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande

invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta

infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente

prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla

riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che

non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione

della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie (Messaggio, op. cit.,

pag. 16 in initio).

Dai

lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS

(si veda Ranzanici, op. cit., n.

826, p. 433, capitolo 14.8.6). Va sin d’ora osservato che, come rammentato

nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015;

36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del

16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre

2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e

36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza

di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà.

L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.

E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se

la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato

deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi

eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal

del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13

novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che

il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

2.9. Dall’importo

del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli

importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione

della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il

Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il

premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per

interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo

massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e

p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per

doppia economia non possono essere considerate.

Secondo

le nuove norme la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se

effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF

3'000.00. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per

l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti

ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire

una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di

penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”

(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da

ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli

inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai

sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18

ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre

– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri

ipotecari (si veda anche: Ranzanici,

op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

La

deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai

debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà

amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati

(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente

aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in

deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a

livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai

dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a

LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto

di approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze

nel suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di

rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il

riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su quest’aspetto

la volontà del legislatore appare chiara.

2.10. Come

in parte già indicato nelle considerazioni del punto 2.8. (in medio), per le

norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito all’UR istante, e

quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute,

l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo

dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della

dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà

dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come

rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa

del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei

premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il

reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il

limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione

massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base

alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.

Il

valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno

determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di

detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità

a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in

assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal

cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato

finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su

questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il

limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio

2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei

premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della

pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni

riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile

2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché

36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.

No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo

la soglia di intervento:

a) per il titolare

del diritto:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr. 8’270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr. 8’680.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr. 5’787.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr. 2’893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti

dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Il

legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a

quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza

dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione

del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente

beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di

ottenimento della riduzione). Su questi aspetti si faccia riferimento a Ranzanici, op. cit. n. 847 e 848, p. 442

e 443.

Dall’anno

2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre

il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il

pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche

citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art.

10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri

termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono

iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come

vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui

calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il

manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il

versamento di un sussidio.

Con

le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate

in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015

(oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante

una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a

LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).

2.11. Per completezza va

rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da

riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65

cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato

per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il

coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve

finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,

basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o

dell’UR interessata.

Il

coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1

gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile

per “le unità di riferimento con un reddito disponibile

inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della

pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre

un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

A contare dal 2015 il

legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare

un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di

finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

La

somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di

partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce

della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce

l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente

agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del

sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

2.12. Vanno

ora indicati i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei

premi negli anni qui in esame.

Con

il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011),

le stesse sono state definite come segue:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta

cantonale per l’anno 2009.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF

4850.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4421.--

- minorenni: CHF

1146.--

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del

20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012."

Per

l’anno 2013, sono così state fissate:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’908.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’526.--

- minorenni: CHF 1’141.--

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal."

Con riferimento all’anno 2014

il Consiglio di Stato ha fissato,

mediante Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore

retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal, i seguenti parametri:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale

per l’anno 2011.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’965.00

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’594.00

- minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali relative alla parte

di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art.

36 LCAMal.”

Per l'anno 2015,

l'esecutivo cantonale ha fissato i seguenti parametri della riduzione nel

decreto esecutivo dell'11 febbraio 2015:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta

cantonale per l’anno 2012.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’875.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’504.--

- minorenni: CHF 1’066.--

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

- unità di riferimento senza figli: 3.4

- unità di riferimento con figli: 3.9”

Per

quanto riguarda invece la riduzione dei premi relativa al 2016 il

Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal, del 18 novembre 2015, stabilisce che il periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è dato dalle

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2013, il premio medio di riferimento

assomma a CHF 4’981.-- per gli adulti e la costante per il calcolo del reddito

disponibile massimo per l’unità di riferimento senza figli: 3.4., mentre per le

UR con figli è di 3.9.

Per

l'anno 2017 l'esecutivo cantonale ha determinato i parametri della RIPAM

con DE 15 novembre 2016 nel seguente modo:

a) periodo fiscale per l’accertamento

del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale

per l’anno 2014.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 5’261.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’826.--

- minorenni: CHF 1’134.--

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

- unità di riferimento senza figli: 3.4

- unità di riferimento con figli: 3.9

d) per i proprietari o usufruttuari di

sostanza immobiliare, ai fini del calcolo del reddito disponibile di

riferimento ai sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della sostanza immobiliare

registrato nella tassazione di riferimento di ciascun membro dell’unità di

riferimento è maggiorato con la percentuale di adeguamento prevista

dall’Ufficio cantonale di stima.

Infine, per l’anno 2018,

l’esecutivo cantonale ha così fissato le basi di calcolo come segue nel decreto

esecutivo del 15 novembre 2017:

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2015.

b) premio medio di riferimento

per gli adulti: CHF 5’577.--, per i giovani adulti CHF 5’119.-- e per i minorenni

CHF 1’284.--.

La costante per il calcolo del

reddito disponibile massimo è stata determinata, per l’unità di riferimento

senza figli in 3.2 e per l’unità di riferimento con figli in 4.5.

Il decreto rammenta poi che per

i proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai fini del calcolo del

reddito disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore

della sostanza immobiliare registrato nella tassazione di riferimento di

ciascun membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la percentuale di

adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di stima.

2.13. Questo Tribunale cantonale

delle assicurazioni deve in primis verificare la correttezza del presupposto

dal quale la Cassa è partita, contestato dalla ricorrente in sede di ricorso,

secondo cui i suoi redditi vanno accumulati a quelli del convivente (in merito

si veda: Ranzanici, op. cit., n.

719 e ss., p. 379 e ss.). Occorre, in altri termini, stabilire se correttamente

o meno la Cassa ha ritenuto il sussistere di una convivenza stabile tra RI 1 e __________.

2.14. Come

ricordato dalla prassi di questa Corte (si vedano le STCA 36.2014.78 del 2

febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015, tra le prime, e da ultimo le

STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016, 36.2016. 130 - 131 del 15 marzo 2017

e 36.2016.140 del 23 maggio 2017; 36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017 nonché la

dottrina: Ranzanici, op. cit.,

capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss. evocata dagli stessi ricorrenti nel loro

ricorso), l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di

convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la possibilità

stessa, conferita al legislatore. Su quest’aspetto con la STCA 36.2015.29 del

13 agosto 2015 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che

l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al

principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare

il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed

in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,

l’art. 8 Cost. fed.

Da

notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e

della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi

dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26

cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,

in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel Canton Vaud, di un

caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva

chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie

invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio

pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

"

L'art. 18 al. 1 du

règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin

1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et

les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux

couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou

plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument

l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à

l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est

requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou

des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général

très strictes (ATF 133

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133 V 402 consid.

3.2 p. 404 s.; ATF

132 I 117 consid.

4.2 p. 121; ATF

132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p.

67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des

prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et

son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations

sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le

respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et

l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au

risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi

les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle

des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de

son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent

figurer dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p.

61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/BERNHARD HOTTELIER, Droit constitutionnel

suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634

n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.

321; cf. également ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 7.4 p.

385). Il n'existe entre

les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1

consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile,

la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a

considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une

communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les

cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés

des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas … arbitraire

de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins

d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque

d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de

tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement

assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid.

2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;

2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS

GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im

Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht,

in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e

éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern,

in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les

partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est

bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non

bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent

qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux

ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme

CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé,

s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale

selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en

compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux

concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la

prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare,

in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per

valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente

ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale cumulo di

redditi in contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.15

Come

rammentato da ultimo nelle STCA 36.2016.140 del 23 maggio 2017 e 36.2017.49-54

del 19 dicembre 2017, in Ticino i concubini costituiscono un'unità di

riferimento se la convivenza è ritenuta stabile (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.). La

definizione di convivenza stabile di partners data dalla legislazione cantonale

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la

legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su quest’aspetto come lo è la LCAMal

al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è spiegato dal regolamento di

applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la

convivenza è ritenuta stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza

è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste

condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

Con pubblicazione sul

Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore

retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal

prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei concetti già

contenuti nel RLaps. Sul tema questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si

è espresso più volte anche in ambiti diversi rispetto alla riduzione dei premi

LAMal e quindi dell’applicazione della LCAMal, si faccia riferimento qui alle

STCA 42.2012.2 del 24 marzo 2013 (pubblicata in RtiD 2013 II n. 13 pag. 66 e

ss.), che richiama in particolare il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio

n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze riferito alla modifica

della Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), STCA 42.2014.13 del 21 maggio

2015.

(pubblicata in RtiD 2016 I n. 5 pag. 39 ss.) in materia di assistenza

sociale, rispettivamente STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di

assegni famigliari, nonché alla giurisprudenza federale in materia (si vedano

in particolare le DTF 1P.184/2003, DTF 129 I 1,2P.218/2003, DTF 134 V 369

consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.;

STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2) oltre che alla dottrina (Ranzanici, op.cit., capitolo 14.6.2.4.

p. 378 e ss.).

2.16

In

concreto la ricorrente non nega il sussistere di una convivenza che dura da

anni con __________, essi convivono a __________ con i figli della signora RI 1,

nell’appartamento da essi locato. Il canone di locazione è pagato da entrambe

ma in parti decisamente diseguali siccome il carico maggiore (CHF 1'700.--)

essendo posto sulle spalle del convivente mentre la convivente e i suoi figli

partecipano con una quota inferiore (CHF 1'200.--). La ricorrente, nel suo

ricorso (ma soprattutto nel suo reclamo), ha evidenziato di versare per il

vitto (suo e dei due figli) la somma di CHF 700.--, importo indubbiamente

contenuto per tre persone anche se due sono bambini, e ha precisato di prendere

a suo carico le spese dei figli (in parte con l’aiuto dei suoi genitori).

Certamente,

per la sua durata e la sua intensità, la convivenza va considerata stabile. La

stessa è nata, come indicato nelle considerazioni di fatto ( per quanto accertato

dall’amministrazione direttamente presso l’assicurata e il suo convivente e per

quanto emerso in corso d’udienza), nel 2008, e quindi esisteva in precedenza al

primo anno per il quale la riduzione dei premi è stata domandata (RIPAM 2012;

su questi aspetti si veda la STCA 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017).

Non

solo la convivenza è caratterizzata dalla durata, che la fa ritenere stabile,

ma è anche fondata da un sentimento che lega i conviventi, e connotata da una

partecipazione comune alle spese, e quindi con riverberi economici,

parificandola a un matrimonio per i suoi effetti e vantaggi.

Va

rammentato che la relazione di convivenza stabile è tale da fare nascere tra i

conviventi una solidarietà ed è atta ad adempiere i requisiti dell’art. 26 cpv.

4.

LCAMal e dell’art. 10a lett. c) RLCAMal. In concreto dunque la convivenza

duratura, intensa, fondata sull’affetto e con implicazioni di solidarietà

economica esistente tra RI 1 e __________ è da considerare stabile.

2.17

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013 (pubblicata in RtiD 2013 II n. 13 pag.

66.

ss.), emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni,

a questo proposito, ha osservato come:

"

… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner

convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in

comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.

c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze che ritiene quanto segue:

"

Con l’adozione della revisione,

l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal

suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con

le ulteriori seguenti osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi

rilievi sono già stati ripresi da questo TCA nell’ambito della riduzione dei

premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,

consid. 2.20, e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente

ribaditi. I concetti della Laps vanno infatti applicati per il rinvio dell’art.

26.

LCAMal, per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per

l'art. 2a Laps) e per lo scopo stesso che si prefigge la legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe

scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione

malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.

Va ancora osservato come,

in una sentenza del 27 giugno 2016 (STCA 42.2016.1) questa Corte ha ricordato,

in ambito di prestazioni assistenziali, come:

" (…)

Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza

sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non

arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del

richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché

non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A

tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a

sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid.

2.2

).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della

determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica

comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante

che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad

esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito

che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento

(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della

previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid.

5.5

= RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011

consid. 2.2.).

(…)

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF

141.

I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione,

ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei

redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”),

ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato

un figlio - stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal

profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito

differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è sapere se il convivente si è espressamente

dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno

dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per

approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura

minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento

dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo

nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini

avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi

figli nati da precedenti relazioni. (…)”

ed ancora

" (…)

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid

I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente,

già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio

2014.

era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento,

nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile

2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della

socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito

che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps

sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel

periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione

assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi

nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata

solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di

convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non

erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza

stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano

sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza

con vantaggi analoghi al matrimonio. (…)”

Si rileva inoltre come,

sempre nella STCA 42.2016.1 il TCA ha richiamato le:

" (…)

Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate

nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate

sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare") sottolineano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di

abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere

considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito

e gestito un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di

prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse

determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le

spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della

comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e

B.3).

Sul piano del diritto, le persone che

vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a

provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi

degli uni e degli altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non

assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può

essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai

costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare,

dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente

nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra

partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due

anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS,

cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag.

114-115 relativamente al principio di sussidiarietà. (…)”

Condividere la propria

esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella

coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di

considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto

la ricorrente e __________ non negano di condividere la loro esistenza da anni,

di condividere le spese con maggior onere per __________, e quindi di

sostenersi e di collaborare tra loro (che sono anche datore di lavoro e

collaboratrice nello studio del dott. __________) ancorché non

incondizionatamente. Questa convivenza, duratura ed intensa, profonda e

radicata, adempie pienamente i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art.

10a lett. c) RLCAMal.

La

condizione legale della convivenza è comprovata ed è conforme alla

giurisprudenza federale.

2.18

Per

completezza è utile evidenziare la prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni

a fronte di contestazioni specifiche fatte valere, in casi analoghi, da altri

assicurati, anche se in concreto non sollevate dalla ricorrente. In alcune

fattispecie sottoposte al giudizio di questo Tribunale alcuni assicurati

conviventi hanno indicato come gli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RegLCAMal

creassero una disparità di trattamento e fossero discriminatori trattando in

maniera uguale situazioni che andrebbero trattate diversamente (concubinato e

matrimonio essendo diversamente trattati dal legislatore).

Nelle

STCA 36.2015.29 e STCA 36.2014.78, in particolare (i cui passaggi sono stati

poi ripresi in altri giudizi tra cui la STCA 36.2016.54 e, da ultimo, la STCA

36.2016.130

– 131 del 15 marzo 2017), questo Tribunale ha esaminato il tema

della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto

a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del

diritto fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi della coppia

coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente

rilevava che i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale

ciò non avviene, ma non sono ritenute specifiche deduzioni per determinare

l'imponibile e non è applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA

36.2014.78

del 2 febbraio 2015 consid. 2.21, quest’obiezione non può essere

ritenuta (argomento ripreso nella STCA 36.2015.29 consid. 2.24.). Il Tribunale

cantonale delle assicurazioni si è così espresso:

"

Va sottolineato come la

differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello

fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente

espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due

conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte

condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita fiscale

distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale.

Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di

RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in

generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito

le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli

ambiti specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono

diversi e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò

permette al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti,

la convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di

trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal Mahon, Droit

constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e Faculté

de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg.

Ne discende che, per la determinazione del diritto

alla RIPAM della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi

conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati

appartenenti ad un’unica UR.”

2.19

Va ulteriormente illustrata la

prassi di questo Tribunale per inquadrare compiutamente l’interpretazione data

alla convivenza stabile. In un giudizio del 13 agosto 2015 in re D. (STCA

36.2015

-31) all’esame del Tribunale cantonale delle Assicurazioni è stato

posto un caso non dissimile da quello qui in discussione. L’assicurata, madre

di un figlio e divorziata, conviveva con un uomo che era a capo dell’azienda

che la occupava. In quella circostanza questa Corte aveva considerato quanto

segue:

" La

ricorrente, in diversi suoi atti ed in sede d'udienza, ha osservato come,

considerando un’unica UR composta da lei stessa, da suo figlio e dal suo

convivente, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG nega il sussidio non

solo a lei ma anche a suo figlio, di cui però il signor X. non è il padre e nei

cui confronti non ha obblighi alimentari. In altre parole D lamenta il fatto

che le norme applicate dalla Cassa cantonale impongono al signor X.

implicitamente di pagare il premio anche di F. (figlio) imponendogli così un

obbligo di mantenimento non previsto dal diritto civile.

L'argomento non è di pregio. Il mantenimento del figlio F.

incombe ai suoi genitori, ossia al padre ed alla madre e non certo al

convivente di quest'ultima. Le norme della LCAMal, in tema di RIPAM, e

specificatamente riferite all'UR non creano certamente obblighi di natura

alimentare civile al convivente riferiti al figlio della compagna. Queste

norme, considerando gli effetti della convivenza duratura e stabile con

condivisione di "tetto, letto e desco" (doc. VI) in cui riconoscono

l’esistenza della solidarietà tra i conviventi (stanti le condizioni legali

della convivenza stabile), tendono ad evitare che lo Stato debba erogare aiuti

sociali ad assicurati viventi in condizioni sostanzialmente agiate, pur con

mezzi propri limitati, grazie alla convivenza. Nell'ambito di una convivenza

stabile, quale quella in discussione, ai fini della RIPAM vanno quindi

computati i redditi di un convivente che decida di condividere la propria vita

con altra persona avente a carico un figlio. La solidarietà derivante dalla

convivenza stabile ha per oggetto il figlio di primo letto (che compone l’UR)

di uno dei due conviventi, ma solo all’interno della coppia stessa, con maggior

forza stante l’impegno alimentare del convivente genitore. Vero è che tale

sforzo si riverbera, almeno in parte, anche in favore del figlio di primo

letto.”

In

un recente giudizio del 19 dicembre 2017 (36.2017.49-54) i due ricorrenti indicavano

di condividere esclusivamente degli spazi locativi, come potrebbero fare degli

studenti, senza più avere relazione tra loro, i rapporti amorosi essendo stati

interrotti da tempo. Anche in quel caso il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni ha ritenuto il sussistere di una convivenza stabile considerando:

" La

signora F. condivide la casa del signor H. con cui, per ammissione stessa della

coppia, ha avuto una relazione amorosa assertivamente interrotta, pur con il

mantenimento della convivenza, ciò che appare assai poco verosimile. I

ricorrenti, non solo hanno condiviso i loro destini con una relazione amorosa

per anni e continuano a vivere uniti sotto il medesimo tetto, e ciò non certo

per un uso nel settore agricolo (…), ma si aiutano e sostengono reciprocamente

nella vita, suddividendo i compiti casalinghi come una qualsiasi coppia di

concubini.”

2.20

Alla luce della prassi

illustrata, che ha ammesso una convivenza stabile quando due persone convivano

in maniera duratura per anni, a maggior ragione se esse si prestano reciproco

aiuto e sostegno nelle faccende domestiche, per gli aspetti economici o

nell’assistenza dell’uno all’altro, poco importa se il mantenimento,

l’educazione e l’attenzione ai figli di uno dei conviventi tocchi unicamente al

genitore, in concreto va senz’altro riconosciuta un concubinato stabile. Questa

convivenza si riverbera sulla composizione dell’unità di riferimento che deve

coinvolgere anche il convivente della ricorrente, Dr. __________.

2.21

Per definire il diritto alla

riduzione dei premi della ricorrente occorre ora verificare i calcoli

dell’amministrazione, come tali comunque non posti in discussione da parte

della signora RI 1 nel suo ricorso. Per procedere a questa valutazione si deve

ricordare come il giudice delle assicurazioni sociali sia vincolato dagli

accertamenti svolti dalle autorità fiscali e non se ne scosta – siccome non è

autorità di tassazione – se non in casi estremi e limitati, precisamente

definiti dalla giurisprudenza. Come rileva la dottrina:

" Il giudice

apprezza liberamente gli elementi probatori raccolti, di qualsiasi provenienza

essi siano, senza essere vincolato da regole od obblighi formali connessi alla

valutazione delle prove. Egli deve apprezzare le prove nel loro insieme, nella

loro completezza ed in maniera rigorosa ed oggettiva per valutare se permettono

di condurre ad un risultato valido. (…)Tra i diversi mezzi di prova possibili

non esiste una gerarchia, non vi sono prove prioritarie rispetto ad altre.

Occorre fare una riserva per quanto imposto dalla giurisprudenza in materia di

accertamento fiscale, come abbiamo visto. Per costante prassi del TCA gli

accertamenti eseguiti dall’autorità fiscale sono sostanzialmente vincolanti per

il tribunale che non rimette in discussione le decisioni di tassazione se non

in casi particolari e ben circoscritti.” (Ranzanici,

op. cit., n. 982, p. 496 e 497).

Si veda anche quanto

sviluppato dal medesimo autore nel capitolo 14.8.6. e nella nota a piè di

pagina numero 1528, dove si evidenzia come nella:

" … STCA

36.2003

, in re S., del 29 marzo 2004 (…) il Tribunale ha indicato

applicabile la giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS

(Pratique VSI 1993, p. 242 ss.) secondo cui, per prassi, ogni tassazione è

presunta conforme a realtà e l’amministrazione ne è vincolata (cfr. anche STCA

36.1999.28

del 2 giugno 1999, in re M) e se ne scosta unicamente a fronte di

errore palese, manifesto e facilmente rilevabile ed emendabile (STCA 36.96.79

del 22 maggio 1997). Nella STCA 36.2003.91 il TCA si è scostato dalla decisione

di tassazione, così come nella successiva STCA 36.2014.6 in re N.A., del 15

maggio 2014.”

2.22

Per la RIPAM

2012, la Cassa ha stabilito un reddito della ricorrente di CHF 52'918.--

cui si aggiunge il reddito del convivente cifrato in CHF 146'913.--, la quota

della sostanza di ciascuno dei conviventi è pari a 0. In deduzione vanno

portate le spese professionali riconosciute a livello fiscale (CHF 4'000.--) e

i premi medi di riferimento (PMR) dei tre membri dell’UR (in totale CHF 11'992.--

come ritenuto dall’amministrazione), i contributi sociali obbligatori esposti e

ritenuti dall’autorità fiscale, nonché l’importo di CHF 51'500.-- versati a

titolo di contributo alimentare da parte del convivente. Il RD assomma quindi a

CHF 124'151.--. Il limite di reddito per la RIPAM massima assommava a CHF 22'138.--

la quota di partecipazione fissata al 13% e il coefficiente cantonale al 73,5%.

Il calcolo della RIPAM era così determinato sino alle modifiche in vigore dal

2012:

{PMR-

[(RD – 50% limite RD per il sussidio massimo)* quota % di

partecipazione]}*coefficiente di finanziamento cantonale

In concreto

il calcolo da quindi un risultato negativo:

{11'992

– [(124’151 – 22’138) * 13%]} * 73,5% = - 993,20

Per

l’anno successivo (2013) il reddito disponibile, calcolato in base agli

elementi che scaturiscono dalle tassazioni è di CHF 167’440.--. Questo valore

inserito nel calcolo espresso sopra, pur ritenendo l’aumento dei premi medi di

riferimento da considerare fissati in CHF 12'098.--, conduce a un risultato

ancora più negativo:

{12'098

– [(167’440 – 22’138) * 13%]} * 70% = - 4'753,90

Con riferimento all’anno 2014

si ha un reddito disponibile di CHF 175'549.-- e il seguente calcolo:

{12’242

– [(175’549 – 22’138) * 13%]} * 70% = - 5'391.--

2.23

Come

precisato nelle considerazioni che precedono con il 2015 il sistema di

calcolo è stato cambiato dal legislatore che ha inserito il concetto nelle

norme il concetto di reddito disponibile massimo. Per art. 32a cpv. 3 LCAMal: “Per

le unità di riferimento con figli, il reddito disponibile massimo è definito

come segue:

RDM = [ costante del 3.9 + (1 - (n. figli) / 10) ] x

50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)”.

In

concreto il reddito disponibile è stato accertato, in maniera non contestata da

parte dell’assicurata ricorrente, in CHF 178'734.--. Si ha così il seguente

calcolo:

{3.9

+ [1 – (2/10)]} x 50% (44’276) = 104'048,60

Importo

che non consente l’attribuzione del sussidio siccome inferiore al reddito

disponibile di oltre CHF 178'000.

L’importo

del reddito massimo per l’anno 2016 è leggermente diverso da quello

appena esposto siccome il limite Laps definito in base all’unità di riferimento

è di poco aumentato quell’anno, per cui si ha il seguente calcolo:

{3.9

+ [1 – (1/10)]} x 50% (44’461) = 104'483,35

Anche

questo importo che è nettamente superato dal reddito disponibile, fissato dalla

Cassa nella sua decisione su reclamo qui impugnata e non contestato dalla

ricorrente, determinato in CHF 174'036.--.

Per

quanto attiene il calcolo per l’anno 2017 il reddito massimo non è

mutato, e va quindi ritenuto l’importo di CHF 104'483,35. Il reddito

disponibile dell’unità di riferimento conseguito nell’anno di computo assomma a

CHF 210'908.--, importo più che doppio rispetto all’importo massimo

sussidiabile. Anche in questo caso, come per tutti gli anni qui in discussione,

la Cassa ha operato correttamente le sue determinazioni che vanno

conseguentemente confermate.

2.24

Va da ultimo verificata la

decisione su reclamo relativa al 2018. In questo caso il reddito

disponibile complessivo dell’unità di riferimento assomma a CHF 217'651.--.

Applicando i parametri ritenuti nel decreto esecutivo riportato nei paragrafi

che precedono, si ha questa formula per accertare l’importo del reddito

sussidiabile massimo:

{4.5 + [1

– (n. die figli/10)]} x 50% limite Laps dipendente dalla dimensione dell’UR

Il RDM è fissato in:

{4.5

+ [1 – (2/10)]} x 50% (37’330) = 98'924,50

Anche

in questo caso il reddito disponibile è superiore al limite di reddito massimo

che consente il versamento di un sussidio.

2.25

Da quanto precede emerge che

la Cassa ha agito correttamente e che le decisioni emanate su reclamo devono

essere confermate in questa sede, con la reiezione del ricorso, ciò senza

carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 28 febbraio 2018

formulato da RI 1, __________, contro le decisioni emanate su reclamo dalla

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio prestazioni, Bellinzona, relative

alle riduzioni dei premi degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 è

respinto.

2. Non si prelevano tasse e

spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti