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Decisione

36.2018.80

Negata la legittimazione attiva ad un datore di lavoro che ha chiesto di condannare l'assicuratore a versare le indennità giornaliere in caso di malattia al proprio dipendente. Esame della giurisprude

14 gennaio 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I plantari con sostegno retrocapitale hanno portato grande

giovamento al paziente. (…)” (doc. 31)

Il medico fiduciario ne ha

concluso che una inabilità lavorativa, limitata al 60%, fosse da ritenere

giustificata sino al massimo al 31 dicembre 2014.

1.6. L’assicurato non ha condiviso

tale valutazione sulla scorta di certificati (datati 3 e 28 febbraio 2015) del

proprio curante (doc. 32 e 33) in cui si attesta il persistere di dolori

inabilitanti. L’inabilità è stata in seguito ancora certificata (senza altra

motivazione) dal curante il 9 aprile 2015 (doc. 36/1), il 4 maggio 2015 (doc.

40/1), l’8 giugno 2015 (doc. 43/1) e ulteriormente il 20 luglio e il 16

settembre 2015 (44/1 e 46/1).

1.7. Il 10 aprile 2015 il

patrocinatore della qui attrice si è rivolto all’assicuratore chiedendo il

versamento delle indennità contrattualmente pattuite nel termine di 15 giorni

(doc. 37), invito respinto da CV 1, da ultimo con comunicazione del 31 agosto

2015 con cui la convenuta ha ricordato alla qui attrice che il nuovo

assicuratore del rischio era __________ e che, in base “alla convenzione di

libero passaggio tra gli assicuratori d’indennità giornaliera ASA, l’eventuale

ulteriore inabilità lavorativa del signor __________ a partire dal 01.01.2015 è

di competenza del nuovo assicuratore”. In effetti la AT 1, alla luce della

disdetta del contratto da parte della CV 1, ha assicurato i suoi dipendenti,

con effetto da inizio 2015, presso __________ (__________ qui di seguito).

1.8. Mediante lettera 28 aprile

2016 (doc. 48) del proprio patrocinatore, la qui convenuta ha trasmesso al

patrocinatore dell’attrice la polizza allestita da __________ e uno scritto del

medesimo assicuratore dell’11 marzo 2016 con cui __________ attesta __________

non rientra tra gli assicurati siccome “siamo stati informati che il Sig. __________

sarebbe stato pensionato in precedenza a tale data” (doc. 49). Alla luce

delle pretese comunque fatte valere da __________ nei confronti di __________

quest’ultima ha postulato, il 14 gennaio 2017 da CV 1, la trasmissione del

dossier per una valutazione (doc. 50 e 50/1 procura di __________ in favore di __________).

Il successivo 16 maggio 2017 __________ ha ribadito, in uno scritto destinato

alla AT 1 nonché alla qui convenuta (doc. 51), che la copertura assicurativa

sottoscritta con la qui attrice non contemplava __________ siccome uscito dalla

cerchia delle persone da assicurare “anche perché presto pensionato”.

1.9. Dopo avere inoltrato il 31

maggio 2017 un’istanza di conciliazione dinanzi alla Pretura di __________

(inc. __________), e avere ottenuto l’autorizzazione ad agire in data 11

dicembre 2017 (doc. H), la AT 1 ha promosso un’azione ordinaria contro la CV 1

dinanzi alla Pretura di __________. L’azione è stata dichiarata irricevibile

dal giudice civile con sentenza dell’11 ottobre 2018 per incompetenza materiale

del giudice adito (doc. O).

Alla luce di ciò, con atto

del 9 novembre 2018 (doc. I), la AT 1 di __________ ha presentato la sua

petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni, indicando un valore di

causa di CHF 84'226 e specificando che il suo nuovo assicuratore __________ non

ha ricompreso __________ tra gli assicurati, precisando poi che il signor __________

è inabile al lavoro e lo è stato per tutta la durata dei 730 giorni pattuiti

con la convenuta. Nel suo petitum la AT 1 ha quindi postulato la condanna della

convenuta al pagamento di tutte le 730 indennità giornaliere.

Invitata a esprimersi in merito

il 12 novembre 2018 (doc. II) la convenuta ha chiesto la reiezione dell’azione

con atto del 4 dicembre 2018 (doc. III) con cui ha indicato una sua carenza di

legittimazione passiva e assenza di obbligo prestativo a contare dal 31

dicembre 2014 in assenza di una patologia inabilitante l’attività lavorativa.

Ove necessario, in corso di motivazione, saranno riprese le argomentazioni

dell’assicuratore.

1.10. Il 17 dicembre 2018 le parti

sono state sentite nel corso di un’udienza nel corso della quale è stato

verbalizzato quanto segue:

" Il Giudice

rileva che il petitum riferito a 730 indennità mentre dal doc. F ne risultano

già solute diverse in particolare dal 2 maggio al 31.12.2014. L’assicuratore

conferma che sono state versate indennità effettivamente dal 1° maggio a fine

anno 2014.

In predicato vi sono le indennità sino al 30.4.2016 che sono

quelle sostanzialmente postulate con l’azione.

Parte attrice rileva di avere inoltrato due distinte istanze di

tentativo di conciliazione in Pretura a __________ sempre a nome della datrice

di lavoro AT 1, una promossa il 31.5.2017 e una precedente il 21.1.2016.

Parte convenuta evidenzia che, come già nella risposta di causa la

situazione del sig. __________ era tale che non fosse obbligo prestativo dal

1.1.2015. In secondo luogo alla CV 1 è subentrata __________ che da avviso

della convenuta dovrebbe essere convenuta in caso in luogo di CV 1 siccome ha

ripreso i contratti.

__________ è attualmente al beneficio di una rendita AVS siccome nato

il 4.11.1951 egli è azionista della sua datrice di lavoro e si reca ancora

presso il __________ dove è attivo il figlio oltre ai collaboratori

dell’azienda.

Il Giudice osserva come attore in causa sia il datore di lavoro e

non il lavoratore stesso sulla base della dottrina il Tribunale federale ha già

ritenuto che il titolare del diritto alle IPG indennità è il lavoratore stesso

e non il datore di lavoro.

Il Giudice invita le parti a valutare questi aspetti e indica che

concede alle parti un termine scadente il 10 gennaio 2019 per

determinarsi specificatamente sugli aspetti della carenza di legittimazione

attiva che è aspetto in merito.

Le parti informano il giudice che i tentativi di conciliazione

instaurati in precedenza non hanno dato frutti per cui si palesa necessario un

giudizio di merito.

Il Giudice informa le parti che sarà dapprima analizzato e

verificato l’aspetto di carenza di legittimazione attiva e in tale ipotesi non

saranno eseguiti ulteriori accertamenti istruttori e dopo che le parti si

saranno potute esprimere su tale aspetto non saranno indette ulteriori udienze.

Se invece l’istruttoria dovesse esaminare anche il merito della

vertenza il Giudice accerterà con le modalità istruttorie più opportune la

situazione di salute di __________ per accertarne la capacità lavorativa.

Le parti convengono con quanto sopra.” (doc. VI)

Parte attrice si è

espressa con atto dell’8 gennaio 2019 (doc. VII) con cui ha contestato una

carenza di legittimazione attiva, precisando di avere sottoscritto il contratto

d’assicurazione, di avere incassato, nelle more della sussistenza del rapporto

di lavoro, le indennità riconosciute dall’assicuratore nel corso del periodo

dal 2 maggio al 31 dicembre 2014, ha richiamato il contenuto del doc. B cifra

10.7.1. in questo senso. Considerando che il dipendente non è contraente e non

è beneficiario delle prestazioni, ritenuto che lo stesso ha ricevuto il salario

a lui spettante, l’attrice ritiene data la sua legittimazione attiva.

Dal canto suo CV 1 (doc.

VIII) con scritto 9 gennaio 2019 ha sostenuto invece una carenza di

legittimazione attiva della AT 1.

Non sono state acquisite

altre prove e le parti non sono state convocate ad ulteriore udienza.

Considerandi

2.1

La procedura pone in primis

il tema della legittimazione attiva dell’attrice AT 1 di __________, già

datrice di lavoro del signor __________.

Come recentemente deciso

da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella STCA 36.2018.75 del 17

dicembre 2018, attraverso la legittimazione attiva o passiva è verificata

l'identità della persona dell'attore, con la persona cui la legge concede la

titolarità della pretesa di tutela giurisdizionale e, specularmente, con la

persona verso la quale detta pretesa va rivolta. Si tratta dunque di un presupposto

di merito e non di natura processuale, il cui difetto conduce alla reiezione

della causa nel merito e non alla sua inammissibilità (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale svizzero (CPC), 2a edizione, n. 21 ad art. 66).

2.2

Per quanto

concerne l’indennità per la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come

emerge da una sentenza del TF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua

colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il

datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa

un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto

di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle

condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu

Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversi-cherung: Arbeits- und

versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del

salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui

criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116

seg.).

Salvo pattuizione contraria,

l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del

rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller,

Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag.

20).

Queste norme configurano il

regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione

minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;

cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede

la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante

accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un

ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza

cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,

pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione

delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla

legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante

il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a

CO).

La deroga al regime di base

deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che

concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131.

III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.3

Nella pratica sono numerosi i

datori di lavoro che stipulano un contratto d’assicurazione d’indennità

giornaliera in caso di malattia sottoposto alla LCA. Il contratto stipulato dal

datore di lavoro con l’assicurazione è un contratto a favore di terzi (art. 112

CO; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il lavoratore

non è parte al contratto, anche se ne è il beneficiario (sentenza 4A_53/2007

del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Con la (valida) conclusione di un

contratto di assicurazione malattia collettiva il datore di lavoro si libera

dal suo obbligo di continuare a versare il salario (sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.1 con riferimento alla DTF 120 V 38 consid. 3) in

caso di malattia; gli subentra l’assicuratore, il quale non versa al

lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, bensì un’indennità giornaliera

(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il diritto alle

prestazioni assicurative spetta per legge direttamente

all’assicurato/lavoratore (art. 87 LCA; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre

2007, consid. 4.4.1; sentenza 4A_152/2008 dell’11 settembre 2008, consid. 3.2).

Il datore di lavoro che,

in violazione dell’obbligo contrattuale assunto in tale senso, ha omesso di

assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere in caso di malattia è

tenuto a rispondere di tale inadempienza giusta gli art. 97 segg. CO; egli deve

pagare al dipendente l’indennità di malattia che l’assicuratore avrebbe versato

se il rischio fosse stato assicurato (sentenza 4A_152/2008 dell’11 settembre

2008, consid. 3.3; DTF 131 III 623 consid. 2.5.2; 127 III 318).

Per l’art. 87 LCA, di

natura imperativa (cfr. art. 98 LCA; DTF 141 III 112 consid. 4.3),

l’assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al

beneficiario, tosto che l’infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta,

un diritto proprio verso l’assicuratore (cfr. Vincent

Brühlhart, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de

maladie, in: Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, pag. 103).

La volontà del legislatore è di proteggere l’assicurato contro i comportamenti

dello stipulante che sono suscettibili di mettere in pericolo la prestazione

dell’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla sentenza

5C.3/2003 del 31 marzo 2003, consid. 3.3).

Questo diritto proprio ha

per conseguenza che solo il beneficiario (assicurato) è titolare della

prestazione d’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla

DTF 87 II 376 consid. 2a e a Vincent

Brühlhart, op. cit, pag. 103). La natura stessa del contratto

d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera presuppone che la

prestazione sia versata nelle mani dell’assicurato in favore del quale è stato

concluso, poiché il pagamento interviene in luogo dell’obbligo del datore di

lavoro di versare il salario (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla

DTF 122 V 81, consid. 2a, che, come rilevato dal TF, concerne un caso di

assicurazione collettiva soggetta all’allora LAMI). Questo contratto (o più

correttamente, il suo modo di esecuzione) può essere paragonato a un contratto

a favore di terzi (cfr. DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento all’art.

112.

cpv. 2 CO e alla già citata sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003, consid.

3.

). L’assicurato non diventa tuttavia parte del contratto e, di conseguenza,

il datore di lavoro (stipulante) rimane debitore dei premi d’assicurazione (DTF

141.

III 112 consid. 4.3).

Il fatto che il datore di

lavoro (stipulante) e l’assicuratore possano convenire del versamento delle

indennità giornaliere al datore di lavoro non modifica le considerazioni che

precedono.

In concreto l’attrice

sostiene il suo ruolo di ricevente le indennità per conto del beneficiario

(riferendosi al doc. B cifra 10.7.1). La regola delle condizioni

d’assicurazione citata prevede però unicamente un ruolo di natura ausiliaria,

“amministrativa”, in favore del datore di lavoro che procede all’incasso e

retrocede le indennità al lavoratore quando questi sia ancora alle dipendenze

del datore di lavoro. Come indicato questo aspetto non è sufficiente per

ritenere data una legittimazione in suo favore a vantare un diritto proprio nei

confronti dell’assicuratore convenuto.

Questo tipo di clausole

contrattuali concerne infatti unicamente la modalità d’incasso dei premi e il

versamento delle indennità giornaliere. In entrambi i casi al datore di lavoro

è attribuito un compito amministrativo definito dal contratto d’assicurazione,

nel senso che gli appartiene, da una parte di versare i premi d’assicurazione

alla Cassa, ciò che non significa che spetta a lui pagarli effettivamente o

interamente, e d’altra parte d’incassare le indennità giornaliere, le quali

sono dovute all’assicurato e non a lui (DTF 141 III 112 consid. 4.4 con

riferimento alla DTF 122 V 81 ed alla dottrina; sentenza 8C_617/2016 del 26

ottobre 2017, consid. 4.5).

La dottrina, e meglio Häberli/Husmann, in: Krankentaggeld,

versicherungs– und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 605, pag. 191, rammenta

che la prestazione assicurativa è correttamente eseguita quando l’indennità giornaliera

perviene al beneficiario effettivo. Se l’indennità è versata al datore di

lavoro, l’assicuratore è liberato unicamente quando il datore di lavoro ha

eseguito i suoi obblighi ed ha versato la prestazione ricevuta al lavoratore.

In concreto la datrice di

lavoro ha incassato le indennità nel corso del 2014 quando __________ era

ancora alle sue dipendenze e non era pensionato, per poi riversarle in favore

dell’assicurato. Al giorno dell’azione __________, come indicato in udienza, era

pensionato (pur rimanendo azionista della SA), ed è stato sostituito dal figlio

alla direzione dell’azienda, per cui il ruolo amministrativo d’incasso da parte

del datore di lavoro neppure più si giustifica. Va poi evidenziato come il

versamento dello stipendio da parte dell’attrice in favore del suo direttore

nel periodo d’inabilità preteso è stato solo sostenuto ma non altrimenti

comprovato dall’attrice nonostante l’invito fatto in sede d’udienza da parte

del giudice delegato alla AT 1 in sede d’udienza.

Va qui rammentato che, se

il datore di lavoro non versa l’indennità ricevuta dall’assicuratore al proprio

dipendente, per esempio perché dopo il suo ricevimento fallisce, l’assicuratore

rischia di dover essere chiamato a versare nuovamente la prestazione, questa volta

all’assicurato (sentenza dell’”Obergericht des Kantons Zürich”

[NE00045/U] del 1° giugno 2001, citata in plädoyer 6/2001, pag. 68 e seguenti).

La medesima dottrina rammenta inoltre che in una decisione KK.2013.00013 del 5

settembre 2013 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo, con

riferimento anche a Christoph

Frey/Nathalie Lang, Basler Kommentar VVG Nachführungsband, Basilea 2012,

n. 18 e 23 ad art. 87 LCA, ha stabilito che il datore di lavoro non ha una

legittimazione attiva per chiedere la condanna dell’assicuratore al pagamento

delle indennità dovute al proprio dipendente.

Ribadito infine che per

l’art. 98 LCA, l’art. 87 LCA non può essere modificato a danno dello stipulante

o dell’avente diritto, va sottolineato come ciò non impedisca quest’ultimo di

cedere le sue pretese dopo l’insorgenza del danno allo stipulante o ad

un altro terzo (cfr. decisione KK.2013.00013 del 5 settembre 2013 del Tribunale

delle assicurazioni del Canton Zurigo con rinvio, e contrario, a Peter Stein, Basler Kommentar, 2001, n.

16.

ad art. 87 LCA).

2.4

In concreto è pacifico che le

parti hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva contro la perdita

di guadagno in caso di malattia ai sensi della LCA. Dalla polizza di

assicurazione (doc. A) emerge che l’assicurazione copre la perdita di guadagno

in caso malattia dei dipendenti aziendali nella misura dell’80%, per 730

giorni, dedotto un periodo di attesa di 14 giorni (doc. 1). Si tratta pertanto

di un contratto d’assicurazione collettiva ai sensi del citato art. 87 LCA.

Agli atti parte attrice, come indicato nel considerando che precede, ha

indicato di avere versato lo stipendio al sua direttore, senza comunque

minimamente comprovare la circostanza. A prescindere da ciò, anche nella

costellazione del pagamento dello stipendio, nulla cambierebbe circa la

titolarità del diritto da fare valere in via giudiziale nei confronti

dell’assicuratore, che permane nelle mani del dipendente assicurato e che non è

stato ceduto, conformemente alle regole del diritto delle obbligazioni, in

favore del datore di lavoro.

Va di conseguenza qui

ribadito che solo il beneficiario (assicurato) della prestazione è titolare del

diritto, solo il dipendente, in concreto __________, può chiedere la condanna

dell’assicuratore al pagamento delle indennità giornaliere o di altre

prestazioni, e non il suo datore di lavoro. Ne segue che l’attrice non ha

alcuna legittimazione attiva nel caso di specie e che la petizione va respinta

nel merito (cfr. consid. 2.1) senza che sia necessario esaminare le altre

contestazioni sollevate dall’assicuratore relative alla sua legittimazione

passiva e allo stato di salute di __________. Per CV 1 infatti il direttore,

dal 1° gennaio 2015, poteva svolgere la sua attività, come ritenuto in maniera

dettagliata e approfondita, e dopo esame personale e analisi della

documentazione medica, dal suo medico fiduciario.

Ciò

rende superflua l’assunzione delle prove chieste dalle parti.

A

questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio

convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa

ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale

convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013

del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del

28.

agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche

sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre

2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2;

sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.5

Non sono prelevate spese

processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate le ripetibili

protestate (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a

edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137.

III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche

sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018 e sentenza 36.2017.68 del 23 aprile

2018).

2.6

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione è respinta.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La AT 1, __________, verserà alla convenuta l’importo di CHF 1'000 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti