36.2018.81
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10 aprile 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2018.81
TB
Lugano
10 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 ottobre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Il
premio per l’assicurazione malattia obbligatoria di RI 1, 1944, beneficiario di
PC, ammontava nel 2017 nel Canton __________ a Fr. 377,10 al mese (doc. 3). Il
23 settembre 2017 (doc. 3) l’assicurato ha comunicato a CO 1 che il suo nuovo
indirizzo era a __________ e ha chiesto di inviargli i conteggi solo per sé essendosi
separato dalla moglie, mentre il figlio __________ continuava a vivere con la
mamma.
La Cassa malati l’ha informato il 10
novembre 2017 (doc. 3) che, fatto salvo l’invio della decisione di separazione
dal 1° settembre 2017, avrebbe considerato la separazione a decorrere dal 1° ottobre
2017. Il premio in Ticino ammontava a Fr. 431,10 al mese.
B. Con
conteggio n. __________ il 7 ottobre 2017 (doc. 6) la Cassa malati ha chiesto all’assicurato
il pagamento di Fr. 971,90 consistenti in Fr. 456,90 per le due mensilità di premio
LAMal di settembre e ottobre 2017 di RI 1, in Fr. 417.- per il premio LAMal di
settembre 2017 della moglie __________ e in Fr. 98.- per il premio LAMal di
settembre 2017 del figlio __________.
Il 17 dicembre 2017 (doc. 8) la Cassa
malati ha diffidato RI 1 a pagare Fr. 971,90 entro il 4 gennaio 2018 e il 13
gennaio 2018 (doc. 8) l’ha sollecitato a versare Fr. 991,90, di cui Fr. 20.- di
spese.
C. Con
decisione del 15 febbraio 2018 (doc. A6) la Cassa cantonale di compensazione ha
posto l’assicurato al beneficio delle prestazioni complementari all’AVS retroattivamente
dal 1° settembre 2017, riconoscendogli così il pagamento del premio forfettario
per l’assicurazione malattie.
D. Fra
le parti è intercorsa diversa corrispondenza sul presunto debito
dell’assicurato nei confronti del suo assicuratore, sulla somma del dovuto e
sul motivo stesso di tale scoperto visto che l’interessato ha fatto valere di
essere stato al beneficio delle prestazioni complementari dal Canton __________
dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e dal 1° settembre 2017 dal Canton Ticino.
E. Il
15 maggio 2018 (doc. 8) la Cassa malati ha fatto spiccare il precetto esecutivo
n. __________ nei confronti di RI 1 per il premio LAMal di settembre 2017 per Fr.
528,40, a cui si sono aggiunti Fr. 130.- di spese e Fr. 14,15 di interessi dal
13 maggio 2018.
L’opposizione dell’assicurato al PE è
stata tolta con la decisione formale del 12 giugno 2018 (doc. 9), in cui la
Cassa malati ha confermato interamente il suo credito.
F. Con
lo scritto del 14 agosto 2018 (doc. A5) l’assicuratore ha risposto all’opposizione
del 20 giugno 2018 (doc. 10) spiegando la natura del suo credito di Fr. 528,40:
Fr. 971,90 – Fr. 431,10 [riduzione del premio di ottobre 2017] – Fr. 11,30 [Fr.
5,65 x 2 per le tasse ambientali di novembre e dicembre 2017] – Fr. 1,10.
Qualora l’assicurato avesse versato
l’importo dovuto entro il 15 settembre 2018 il creditore avrebbe rinunciato
alle spese, agli interessi e alle spese esecutive e avrebbe ritirato
l’esecuzione.
Il 10 settembre 2018 (doc. 13)
l’assicurato ha proposto un’altra lettura della situazione e quel giorno ha pagato
Fr. 474,40.
Questa somma è composta dalla
restituzione del sussidio di Fr. 377,10 che la Cassa malati gli ha erroneamente
versato l’11 aprile 2018 per il premio del mese di settembre 2017 e di Fr.
97,30, importo risultante dalla differenza fra l’importo presumibilmente dovuto
di Fr. 971,90 e le riduzioni di premio LAMal versate dalle prestazioni
complementari del Cantone Ticino alla Cassa malati in ragione di Fr. 431,10 per
settembre e ottobre 2017, così come la tassa ambientale di Fr. 5,65 per questi
due mesi e l’importo di Fr. 1,10. Restava dunque scoperta la somma di Fr. 54.-,
corrispondente alla differenza fra il sussidio ticinese (Fr. 431,10) e il
premio LAMal __________ (Fr. 377,10).
G. Con
decisione su opposizione del 16 ottobre 2018 (doc. A7), redatta in lingua tedesca,
CO 1 ha respinto l’opposizione e confermato che l’importo dovuto
dall’assicurato ammontava a Fr. 528,40, a cui andava dedotto il pagamento di
Fr. 474,40, ma aggiunte le spese di diffida di Fr. 130.- e gli interessi di
mora dal 31 ottobre 2017 fino all’11 settembre su Fr. 528,40 e su Fr. 54.- dal
12 settembre 2018. La Cassa malati ha altresì rigettato l’opposizione del 17
maggio 2018 al PE n. __________ per l’importo di Fr. 528,40, fermo restando le
predette aggiunte e deduzioni.
L’assicuratore malattia ha evidenziato
che dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 l’assicurato era tenuto al pagamento
del premio LAMal di Fr. 371,45 e da ottobre 2017 di Fr. 425,45; fino ad agosto
2017 la Cassa malati ha ricevuto dal Canton __________ il versamento della
riduzione del premio di Fr. 417.-, mentre da settembre 2017 il Cantone Ticino
le ha versato questo sussidio nella misura del premio LAMal, siccome il
sussidio era plafonato all’importo del premio stesso. Per il mese di settembre
2017 la Cassa malati ha quindi ricevuto il versamento di Fr. 377,10 e da ottobre
2017 la riduzione mensile di Fr. 431,10.
Fino ad agosto 2017 l’assicurato era
responsabile del pagamento dei premi della moglie __________ e del figlio __________.
Da un controllo contabile è emerso uno
scoperto di Fr. 528,40 a carico dell’assicurato per il premio di settembre 2017
e, non ottenendone il pagamento, il 12 maggio 2018 la Cassa malati ha avviato
una procedura esecutiva.
L’importo dovuto di Fr. 528,40 deriva
dal calcolo seguente:
Pretesa
di restituzione del sussidio del premio di Fr. 834.-
settembre
e ottobre 2017 riconosciuto dal Canton __________
per
RI 1 (Fr. 417.- x 2)
Pretesa
di restituzione del sussidio di settembre 2017 Fr. 417.-
riconosciuto
dal Canton __________ per __________
Pretesa
di restituzione del sussidio di settembre 2017 Fr. 98.-
riconosciuto
dal Canton __________ per __________ _________
Fr. 1'349.-
Dedotto
il sussidio di settembre 2017 riconosciuto dal Fr. 377.10
Cantone
Ticino a RI 1 (plafonato)
Dedotto
il sussidio di ottobre 2017 riconosciuto dal
Cantone
Ticino a RI 1 Fr. 431.10
Dedotta
la differenza di novembre e dicembre 2017 Fr. 11.30
Dedotta
la compensazione Fr. 1.10
Totale
arretrato Fr. 528.40
La Cassa malati ha spiegato che il
premio LAMal di settembre 2017 ammontava a Fr. 371,45, ovvero a Fr. 377,10 meno
le tasse ambientali di Fr. 5,65 e che poiché il Canton Ticino plafona il
diritto alla riduzione del premio LAMal, l’accredito per settembre ammontava dunque
a Fr. 377,10 e non a Fr. 444,50 come ritenuto dall’assicurato, che si è basato
sulla decisione PC.
Con il pagamento di Fr. 474,40 da parte
dell’assicurato restano scoperti Fr. 54.-, somma derivante dalla differenza fra
il premio di settembre 2017 plafonato a Fr. 371,10 ricevuto dalla Cassa malati
dal Cantone Ticino e il sussidio, plafonato, di Fr. 431,10 versato dal Canton
Ticino dal mese di ottobre 2017.
L’assicuratore malattia ha inoltre
respinto la richiesta del ricorrente di riconoscere Fr. 100.- per il tempo
impiegato nella causa e ha confermato che poiché l’assicurato è stato oggetto
di diverse diffide, era giustificato addebitargli Fr. 130.- di spese di diffida
così come gli interessi di mora del 5% dal 31 ottobre 2017 all’11 settembre
2018 su Fr. 528,40 e dal 12 settembre 2018 su Fr. 54.-. Le condizioni per il
rigetto dell’opposizione al PE n. __________ erano pertanto date. I costi
esecutivi di Fr. 53,30 rimanevano infine a carico del debitore.
H. Il
21 novembre 2018 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni chiedendo di condannare CO 1 ad accreditare Fr. 54.- sulla
differenza del premio LAMal, a ritirare il PE in questione, ad annullare le
spese esecutive, le spese di diffida e gli interessi.
Il ricorrente ha evidenziato di essere
stato fino al 31 agosto 2017 al beneficio delle prestazioni complementari dal
Canton __________ e dal 1° settembre 2017 di essere beneficiario di PC dal
Canton Ticino, perciò egli non dovrebbe avere dei premi LAMal scoperti.
L’assicurato ha rilevato che in un
primo momento la sua Cassa malati gli ha fatto presente di avere uno scoperto
di Fr. 971,90, poi gli ha rimborsato Fr. 377,10 per il premio di settembre
2017.
In seguito ha ricevuto un precetto
esecutivo per Fr. 528,40, che l’assicurato ritiene essere abusivo alla luce
delle discrepanze fra quanto indicavano i conteggi online e quanto i conteggi
cartacei ricevuti, finché il 10 settembre 2018 egli ha pagato l’ammontare di
Fr. 474,90 costituito dall’importo di Fr. 377,10 erroneamente versatogli nell’aprile
2018 dalla Cassa malati e da Fr. 97,30 ancora scoperto secondo la tabella
esposta nel suo ricorso.
Ritenuto come l’Istituto delle
assicurazioni sociali abbia corrisposto alla Cassa malati gli importi mensili di
Fr. 431,10 da settembre a dicembre 2017 e di Fr. 444,60 da gennaio 2018 in poi
a titolo di riduzione del premio LAMal, il ricorrente ha dedotto dal suo
pagamento la differenza di Fr. 54.- (Fr. 431,10 – Fr. 377,10), sebbene la sua
Cassa malati insista nel sostenere di avere ricevuto soltanto l’ammontare di
Fr. 377,10 dal Cantone Ticino per il mese di settembre 2017.
Fatti
I. Nella
sua risposta del 14 dicembre 2018 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il
ricorso dopo avere riproposto le motivazioni addotte nella decisione su
opposizione e ha dunque confermato la correttezza della pretesa creditoria di
Fr. 54.-, rimasti scoperti a seguito del pagamento, da parte del ricorrente,
della somma di Fr. 474,40 contro i Fr. 528,40 chiesti più volte.
L. Le
parti hanno avuto modo di discutere ulteriormente della questione in occasione
di un’udienza, che ha avuto luogo il 21 marzo 2019 (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione
giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le
ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
nel merito
Considerandi
2.
Per
l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei
premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni,
l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.
A norma dell’art. 64a
cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Per l’art. 105a OAMal, il tasso degli
interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per
cento all'anno.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
3.
Per
quanto concerne i beneficiari di prestazioni complementari all’AVS/AI, il
legislatore ticinese ha previsto all’art. 29 cpv. 2 LALPC (Legge di applicazione
della LPC, RL 851.200) che il loro premio lordo
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è pagato direttamente
dal Cantone agli assicuratori.
Inoltre, l’art. 3 cpv. 1 LALPC
dispone che se il premio effettivamente dovuto
dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore
malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del
Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è
riconosciuto il premio effettivamente dovuto.
Per l’art. 3 cpv. 2 LALPC, se il premio
effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI
al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto
dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di
riferimento, è riconosciuto il premio forfettario.
Infine, il premio di cui ai cpv. 1 e 2
è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie (art. 3 cpv. 3
LALPC).
4.
Il
23.
settembre 2017 il ricorrente ha comunicato a CO 1 il suo nuovo indirizzo di
corrispondenza, informando altresì la Cassa malati che si era separato dalla
moglie e dal figlio, perciò i nuovi conteggi dovevano essergli trasmessi solo
per se stesso.
A seguito di questa comunicazione, la
Cassa malati l’ha ritenuto domiciliato nel Cantone Ticino soltanto dal 1°
ottobre 2017, ma in realtà egli è domiciliato nel nostro Cantone dal 1°
settembre 2017 e la Cassa malati avrebbe potuto e dovuto verificare facilmente
questa circostanza.
La domiciliazione nel nostro Cantone dal
1° settembre 2017 ha fatto sì che da quella data (doc. A6) il ricorrente è al
beneficio delle prestazioni complementari riconosciute dal Cantone Ticino,
mentre fino al 31 agosto 2017 era il Canton __________, suo Cantone di
domicilio, a versargliele.
Dagli atti emerge inoltre che da
gennaio 2017 il premio LAMal mensile ammontava a Fr. 377,10 (- Fr. 5,65 di
tassa ambientale = Fr. 371,45) e che la riduzione di premio a cui l’assicurato
aveva diritto essendo al beneficio delle prestazioni complementari era di Fr.
417.
-.
Il premio LAMal dell’interessato era
dunque coperto integralmente dalle prestazioni complementari.
Trasferitosi nel nostro Cantone, il
premio LAMal dell’assicurato ammontava da settembre a dicembre 2017 a Fr. 431,10
al mese (- Fr. 5,65 di tassa ambientale = Fr. 425,45) e beneficiando del
sussidio di Cassa malati per il tramite delle prestazioni complementari, che
però, in virtù dell’art. 3 cpv. 1 LALPC, riconoscono soltanto il pagamento del
premio LAMal effettivo, la Cassa cantonale di compensazione ha versato a CO 1
l’importo effettivo di Fr. 431,10 e non il forfait di Fr. 452.- figurante sulla
decisione 15 febbraio 2018 (doc. A6), che costituisce l’ammontare massimo
riconosciuto dal Cantone Ticino.
Da quanto precede discende dunque che il
ricorrente, per tutto l’anno 2017, era coperto per il pagamento dei premi LAMal
dapprima dalle PC ricevute dal Canton __________ (dal 1° gennaio al 31 agosto
2017) e poi dalle PC riconosciutegli dal Cantone Ticino (dal 1° settembre 2017
al 31 dicembre 2017).
Di conseguenza, l’assicurato non può
essere debitore di alcun premio LAMal.
La circostanza che il Cantone Ticino
limiti il riconoscimento del sussidio di Cassa malati al premio effettivo LAMal
degli assicurati nulla muta alla situazione di RI 1 visto che il suo premio,
pari a Fr. 431,10, era comunque inferiore all’ammontare massimo di Fr. 452.-
mensili stabiliti per il 2017.
Va qui ricordato alla Cassa malati resistente
che se in un primo momento ha considerato l’assicurato come domiciliato nel
nostro Cantone a decorrere dal 1° ottobre 2017 e ha quindi conteggiato per
settembre 2017 il premio LAMal di Fr. 377,10 pagato nel Canton __________ sostenendo
che la Cassa cantonale di compensazione ticinese abbia plafonato il suo
versamento a tale importo, quando poi però è risultato che il ricorrente si è
separato dalla moglie e si è domiciliato in Ticino dal 1° settembre 2017
percependo di fatto, retroattivamente a quel giorno, le prestazioni
complementari e quindi anche il sussidio per il premio LAMal, ecco che è
insorto il diritto al pagamento dell’intero premio di Fr. 431,10 e non più di
soli Fr. 377,10.
La circostanza che nel Cantone Ticino
il pagamento dei premi LAMal sia limitato al premio massimo forfettario, come
visto, non ha alcuna rilevanza nel caso del ricorrente.
Di conseguenza, l’affermazione
dell’assicuratore malattia secondo cui “In
merito va detto che corrisponde al vero che per il mese di settembre 2017 gli è
stata riconosciuta la RIP da parte del Cantone Ticino; tuttavia, dal momento
che il premio assicurativo di settembre 2017 ammontava a CHF 371.45 (CHF 377.10
premio dedotta la tassa ambientale di CHF 5.65), e che il cantone Ticino ha
limitato (plafonato) l’importo RIP, il bonifico a suo favore per il mese di
settembre è di CHF 377.10 (pari all’importo premi), cfr. doc. 4.”,
non è affatto corretta.
L’assunto secondo cui la Cassa di
compensazione ticinese abbia effettivamente versato alla Cassa malati un
sussidio di Fr. 377,10 per il mese di settembre 2017 in luogo dei Fr. 431,10 corrispondenti
al premio LAMal effettivo dell’assicurato e che una compensazione in tal senso
non sia già avvenuta non è corroborata dall’assicuratore, ed è anzi smentita
dal doc. 6. Spetterà quindi alla Cassa malati contattare semmai la Cassa
cantonale e richiedere specifiche in merito (per un preteso pagamento diretto
non completo).
RI 1 percepisce dal Ticino, con le PC,
la riduzione del premio direttamente versata all’assicuratore malattie, RIPAM
che copre il premio. Egli nulla deve a CO 1.
Il ricorrente ha già correttamente
restituito alla sua Cassa malati l’importo di Fr. 377,10 che la stessa, per
errore, gli aveva versato nell’aprile 2018 quale sussidio per il premio LAMal
di settembre 2017.
5.
Accertato
quindi che il credito è inesistente, alla stessa stregua vanno annullate le
spese di diffida che sono state ingiustamente addebitate a un assicurato
beneficiario di prestazioni complementari per l’intero anno 2017 e che dunque,
di principio, non poteva avere dei premi LAMal scoperti, fatta salva
l’evenienza, qui però non realizzata, in cui il premio effettivo fosse
superiore al forfait riconosciuto dai Cantoni.
Le spese di diffida ammontanti a Fr.
130.
- vanno dunque senza alcun dubbio annullate, siccome prive di alcun
fondamento.
Medesima sorte riguarda le spese
esecutive, anticipate dalla Cassa malati creditrice, non avendo ragione
d’essere.
Vanno pure annullati gli interessi di
ritardo fatti decorrere dalla Cassa malati nei confronti dell’assicurato che,
come visto, non poteva essere debitore di alcunché nei suoi confronti e quindi
non poteva essere messo in mora.
In virtù di quanto precede, vista
l’inesistenza del credito, l’esecuzione n. __________ del 15 maggio 2018
dell’Ufficio di esecuzione di __________ si avvera ingiustificata e
l’opposizione dell’assicurato al PE va quindi confermata.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve quindi essere accolto e a RI
1, che per oltre un anno ha fatto valere autonomamente le proprie ragioni fino
a dovere adire il TCA, vanno riconosciute delle indennità per le spese
sopportate valutate equamente in CHF 200.-- (comprensive della trasferta a
Lugano per l’udienza del 21 marzo 2019).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1. La decisione impugnata è
annullata.
1.2. RI
1 non deve versare a CO 1 l’importo di Fr. 54.- per quanto concerne il premio
LAMal di settembre 2017.
1.3. L’opposizione
al PE n. __________ fatto spiccare il 15 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione
di __________ è confermata.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
CO 1 verserà a RI 1 l’importo di Fr.
200.- a titolo di rimborso di spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti