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Decisione

36.2018.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 aprile 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nella

sua risposta del 14 dicembre 2018 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il

ricorso dopo avere riproposto le motivazioni addotte nella decisione su

opposizione e ha dunque confermato la correttezza della pretesa creditoria di

Fr. 54.-, rimasti scoperti a seguito del pagamento, da parte del ricorrente,

della somma di Fr. 474,40 contro i Fr. 528,40 chiesti più volte.

L. Le

parti hanno avuto modo di discutere ulteriormente della questione in occasione

di un’udienza, che ha avuto luogo il 21 marzo 2019 (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione

giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le

ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003).

nel merito

Considerandi

2.

Per

l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni,

l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

A norma dell’art. 64a

cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Per l’art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per

cento all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

3.

Per

quanto concerne i beneficiari di prestazioni complementari all’AVS/AI, il

legislatore ticinese ha previsto all’art. 29 cpv. 2 LALPC (Legge di applicazione

della LPC, RL 851.200) che il loro premio lordo

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è pagato direttamente

dal Cantone agli assicuratori.

Inoltre, l’art. 3 cpv. 1 LALPC

dispone che se il premio effettivamente dovuto

dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore

malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del

Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è

riconosciuto il premio effettivamente dovuto.

Per l’art. 3 cpv. 2 LALPC, se il premio

effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI

al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto

dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di

riferimento, è riconosciuto il premio forfettario.

Infine, il premio di cui ai cpv. 1 e 2

è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie (art. 3 cpv. 3

LALPC).

4.

Il

23.

settembre 2017 il ricorrente ha comunicato a CO 1 il suo nuovo indirizzo di

corrispondenza, informando altresì la Cassa malati che si era separato dalla

moglie e dal figlio, perciò i nuovi conteggi dovevano essergli trasmessi solo

per se stesso.

A seguito di questa comunicazione, la

Cassa malati l’ha ritenuto domiciliato nel Cantone Ticino soltanto dal 1°

ottobre 2017, ma in realtà egli è domiciliato nel nostro Cantone dal 1°

settembre 2017 e la Cassa malati avrebbe potuto e dovuto verificare facilmente

questa circostanza.

La domiciliazione nel nostro Cantone dal

1° settembre 2017 ha fatto sì che da quella data (doc. A6) il ricorrente è al

beneficio delle prestazioni complementari riconosciute dal Cantone Ticino,

mentre fino al 31 agosto 2017 era il Canton __________, suo Cantone di

domicilio, a versargliele.

Dagli atti emerge inoltre che da

gennaio 2017 il premio LAMal mensile ammontava a Fr. 377,10 (- Fr. 5,65 di

tassa ambientale = Fr. 371,45) e che la riduzione di premio a cui l’assicurato

aveva diritto essendo al beneficio delle prestazioni complementari era di Fr.

417.

-.

Il premio LAMal dell’interessato era

dunque coperto integralmente dalle prestazioni complementari.

Trasferitosi nel nostro Cantone, il

premio LAMal dell’assicurato ammontava da settembre a dicembre 2017 a Fr. 431,10

al mese (- Fr. 5,65 di tassa ambientale = Fr. 425,45) e beneficiando del

sussidio di Cassa malati per il tramite delle prestazioni complementari, che

però, in virtù dell’art. 3 cpv. 1 LALPC, riconoscono soltanto il pagamento del

premio LAMal effettivo, la Cassa cantonale di compensazione ha versato a CO 1

l’importo effettivo di Fr. 431,10 e non il forfait di Fr. 452.- figurante sulla

decisione 15 febbraio 2018 (doc. A6), che costituisce l’ammontare massimo

riconosciuto dal Cantone Ticino.

Da quanto precede discende dunque che il

ricorrente, per tutto l’anno 2017, era coperto per il pagamento dei premi LAMal

dapprima dalle PC ricevute dal Canton __________ (dal 1° gennaio al 31 agosto

2017) e poi dalle PC riconosciutegli dal Cantone Ticino (dal 1° settembre 2017

al 31 dicembre 2017).

Di conseguenza, l’assicurato non può

essere debitore di alcun premio LAMal.

La circostanza che il Cantone Ticino

limiti il riconoscimento del sussidio di Cassa malati al premio effettivo LAMal

degli assicurati nulla muta alla situazione di RI 1 visto che il suo premio,

pari a Fr. 431,10, era comunque inferiore all’ammontare massimo di Fr. 452.-

mensili stabiliti per il 2017.

Va qui ricordato alla Cassa malati resistente

che se in un primo momento ha considerato l’assicurato come domiciliato nel

nostro Cantone a decorrere dal 1° ottobre 2017 e ha quindi conteggiato per

settembre 2017 il premio LAMal di Fr. 377,10 pagato nel Canton __________ sostenendo

che la Cassa cantonale di compensazione ticinese abbia plafonato il suo

versamento a tale importo, quando poi però è risultato che il ricorrente si è

separato dalla moglie e si è domiciliato in Ticino dal 1° settembre 2017

percependo di fatto, retroattivamente a quel giorno, le prestazioni

complementari e quindi anche il sussidio per il premio LAMal, ecco che è

insorto il diritto al pagamento dell’intero premio di Fr. 431,10 e non più di

soli Fr. 377,10.

La circostanza che nel Cantone Ticino

il pagamento dei premi LAMal sia limitato al premio massimo forfettario, come

visto, non ha alcuna rilevanza nel caso del ricorrente.

Di conseguenza, l’affermazione

dell’assicuratore malattia secondo cui “In

merito va detto che corrisponde al vero che per il mese di settembre 2017 gli è

stata riconosciuta la RIP da parte del Cantone Ticino; tuttavia, dal momento

che il premio assicurativo di settembre 2017 ammontava a CHF 371.45 (CHF 377.10

premio dedotta la tassa ambientale di CHF 5.65), e che il cantone Ticino ha

limitato (plafonato) l’importo RIP, il bonifico a suo favore per il mese di

settembre è di CHF 377.10 (pari all’importo premi), cfr. doc. 4.”,

non è affatto corretta.

L’assunto secondo cui la Cassa di

compensazione ticinese abbia effettivamente versato alla Cassa malati un

sussidio di Fr. 377,10 per il mese di settembre 2017 in luogo dei Fr. 431,10 corrispondenti

al premio LAMal effettivo dell’assicurato e che una compensazione in tal senso

non sia già avvenuta non è corroborata dall’assicuratore, ed è anzi smentita

dal doc. 6. Spetterà quindi alla Cassa malati contattare semmai la Cassa

cantonale e richiedere specifiche in merito (per un preteso pagamento diretto

non completo).

RI 1 percepisce dal Ticino, con le PC,

la riduzione del premio direttamente versata all’assicuratore malattie, RIPAM

che copre il premio. Egli nulla deve a CO 1.

Il ricorrente ha già correttamente

restituito alla sua Cassa malati l’importo di Fr. 377,10 che la stessa, per

errore, gli aveva versato nell’aprile 2018 quale sussidio per il premio LAMal

di settembre 2017.

5.

Accertato

quindi che il credito è inesistente, alla stessa stregua vanno annullate le

spese di diffida che sono state ingiustamente addebitate a un assicurato

beneficiario di prestazioni complementari per l’intero anno 2017 e che dunque,

di principio, non poteva avere dei premi LAMal scoperti, fatta salva

l’evenienza, qui però non realizzata, in cui il premio effettivo fosse

superiore al forfait riconosciuto dai Cantoni.

Le spese di diffida ammontanti a Fr.

130.

- vanno dunque senza alcun dubbio annullate, siccome prive di alcun

fondamento.

Medesima sorte riguarda le spese

esecutive, anticipate dalla Cassa malati creditrice, non avendo ragione

d’essere.

Vanno pure annullati gli interessi di

ritardo fatti decorrere dalla Cassa malati nei confronti dell’assicurato che,

come visto, non poteva essere debitore di alcunché nei suoi confronti e quindi

non poteva essere messo in mora.

In virtù di quanto precede, vista

l’inesistenza del credito, l’esecuzione n. __________ del 15 maggio 2018

dell’Ufficio di esecuzione di __________ si avvera ingiustificata e

l’opposizione dell’assicurato al PE va quindi confermata.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve quindi essere accolto e a RI

1, che per oltre un anno ha fatto valere autonomamente le proprie ragioni fino

a dovere adire il TCA, vanno riconosciute delle indennità per le spese

sopportate valutate equamente in CHF 200.-- (comprensive della trasferta a

Lugano per l’udienza del 21 marzo 2019).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1. La decisione impugnata è

annullata.

1.2. RI

1 non deve versare a CO 1 l’importo di Fr. 54.- per quanto concerne il premio

LAMal di settembre 2017.

1.3. L’opposizione

al PE n. __________ fatto spiccare il 15 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione

di __________ è confermata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

CO 1 verserà a RI 1 l’importo di Fr.

200.- a titolo di rimborso di spese.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti