36.2019.1
Richiesta di cancellazione di precetti esecutivi, contestazione della procedura di pignoramento e di incanto e domanda di risarcimento. Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile e p
3 gennaio 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
36.2019.1
cs
Lugano
3 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2019 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
che
con
sentenza 36.2016.15+16/24+25 del 18 maggio 2016, cresciuta incontestata in
giudicato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, in accoglimento del
ricorso di RI 1 e di suo figlio __________, ha stabilito che l’affiliazione
presso CO 1 è terminata con effetto al 31 gennaio 2014 e che l’interessata e
suo figlio dal 1° febbraio 2014 sono affiliati presso __________ e per il
periodo successivo a quest’ultima data non devono di conseguenza più pagare
premi, partecipazione ai costi, interessi e spese ad CO 1, con riserva dei
debiti sorti per il periodo precedente alla disdetta,
con
scritto datato 2 gennaio 2019 RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni e, con riferimento alla sopra citata sentenza, dopo aver
riassunto la fattispecie e quanto accaduto dall’emanazione della pronunzia
cantonale, ha affermato che “il 14 gennaio 2019 CO 1 potrà chiedere la
vendita del mio appartamento e garage” ed ha chiesto che questo Tribunale
imponga la cancellazione dei due precetti esecutivi (PE) all’origine del
pignoramento (doc. I),
l’interessata
asserisce di aver spiegato più volte all’Ufficio d’esecuzione (UE) competente
le ragioni della necessità della cancellazione dei PE, ma di non aver ottenuto
quanto auspicato, dovendo al contrario subire un pignoramento di fr. 2'667.40
(punto 4, doc. I),
essa
rileva poi di essersi rivolta al Tribunale d’Appello, il quale avrebbe
trasmesso l’incarto all’ombudsman che tuttavia non è entrato nel merito delle
domande poiché l’assicurata era rappresentata da un legale (punto 5, doc. I),
in
seguito l’UE le avrebbe consigliato di avviare un’azione di disconoscimento in
Pretura, la quale tuttavia le avrebbe indicato di rivolgersi al Giudice di Pace
alla luce del valore di causa (punto 5, doc. I),
quest’ultimo
non avrebbe saputo come agire e le avrebbe indicato di rivolgersi ad un
avvocato (punto 5, doc. I),
nel
merito l’interessata sostiene di non dovere alcunché all’assicuratore, avendo
già soluto tutto all’UE nel novembre 2013 e nel settembre 2014 (punto 5, doc.
I), afferma di non essere mai stata avvisata del giorno del pignoramento,
altrimenti avrebbe chiesto di pignorare il salario e non la casa ed il garage
(punto 5, doc. I) e chiede un risarcimento per i “gravi danni che mi hanno
causato e il pagamento della differenza di 1400 Fr. della fattura dell’avvocato
__________”,
l’interessata
chiede che il TCA imponga la cancellazione dei due precetti all’origine del
pignoramento e di tutti quelli che “hanno comunque lasciato in essere” e
in seguito ai quali il “14 gennaio potranno mettere all’asta la mia casa e
il mio garage”, rileva di aver sempre inoltrato opposizione alle decisioni
dell’assicuratore e conclude riaffermando che “penso che l’unico Tribunale
che possa ordinare la cancellazione dei precetti e del pignoramento con
conseguente vendita all’asta DELLA MIA CASA E GARAGE (…) sia questo Lodevole
Tribunale”,
allo
scritto del 2 gennaio 2019 RI 1 ha allegato la citata sentenza cantonale del 18
maggio 2016 (doc. A4), un avviso di partecipazione al pignoramento datato 21
luglio 2015 e relativo all’esecuzione n. __________ (doc. A1), una domanda di
proseguire l’esecuzione n. __________ del 15 luglio 2015 relativo al precetto
esecutivo notificato il 13 agosto 2014 (doc. A2), una copia di una pagina 2/3
intitolata “Esecuzioni partecipanti” (doc. A3) che la ricorrente
sostiene essere la “copia avviso d’incanto dove è evidenziata la scritta
“disdetta non valida dell’escussa nei confronti della cassa malati precedente CO
1”,
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti),
per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso,
giusta l'art. 56 cpv. 2
LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione.
secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V
147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati),
il ritardo ingiustificato a
statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati),
il principio secondo cui la
procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole
ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se
determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale),
nell’ambito di una procedura
Considerandi
ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione
approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in
relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.
STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in
RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1),
nel caso di specie
l’interessata non fa valere una denegata o ritardata giustizia
dell’assicuratore, rilevando al contrario che dopo aver interposto opposizione
alle decisioni dell’assicuratore, il medesimo spedisce “le solite lettere
standard dove respingono le opposizioni senza neanche rispondere alle domande
specifiche che vengono fatte per ogni caso (…)”,
neppure vi è traccia di una
decisione impugnabile, presupposto per inoltrare ricorso al TCA (cfr. art. 56
cpv. 1 LPGA), l’insorgente limitandosi a chiedere un risarcimento danni
all’assicuratore, rispettivamente a domandare la cancellazione dei precetti
esecutivi e del pignoramento all’origine dell’incanto che l’assicurata sostiene
essere previsto per il 14 gennaio 2019,
per quanto concerne la
richiesta di un risarcimento danni, l’incarto deve essere trasmesso
all’assicuratore per l’emanazione di una decisione conformemente agli art. 78a
LAMal e 78 LPGA,
circa la richiesta di
cancellazione dei precetti esecutivi, come stabilito dalla recente sentenza
30.2018.31
del 20 dicembre 2018, per i motivi che seguono questo TCA non è
competente per imporre la loro cancellazione all’UE,
per
l’art. 8a cpv. 3 LEF gli Uffici non possono dar notizia a terzi circa
procedimenti esecutivi (lett. a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o
a decisione giudiziale, (lett. b) per i quali il debitore ha esercitato con
successo l’azione di ripetizione dell’indebito, (lett. c) per i quali il
creditore ha ritirato l’esecuzione, (lett. d in vigore dal 1° gennaio 2019)
per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre
mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine
di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la
prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione
(art. 79-84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è
proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.
L’art.
8a cpv. 4 LEF prevede che per i terzi, il diritto di consultazione si estingue
cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono
rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti
pendenti presso di loro,
con
sentenza 14.2016.137 del 24 novembre 2016, parzialmente pubblicata in RtiD II-2017
n. 36c, pag. 864 e seguenti, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello ha stabilito:
"
(…)
2.
A dispetto del rinvio dell’istante
(no. 10 dell’istanza) e del Pretore all’art. 85 LEF, la causa in esame in
realtà non tende all’annullamento dell’esecuzione – che risultava estinta per
pagamento già prima del suo avvio (…) – e neppure all’accertamento
dell’inesistenza del credito posto in esecuzione – come detto pacificamente
estinto – bensì esclusivamente alla cancellazione dell’esecuzione dal relativo
registro, unica domanda figurante nell’istanza (oltre alla rifusione della
tassa per l’estratto).
2.1
Orbene, la gestione del registro
delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni a terzi
secondo l’art. 8a LEF, rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio
d’esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure
se egli è adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza di un credito
posto in esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid.
4.
, SZZP/RSPC 2015, 179 segg.). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione
– o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a
cpv. 3 LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale
valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla domanda,
segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una
decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo
indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di
disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era
ingiustificata sin dall’inizio (sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2
e 2.1). La decisione dell’ufficio può essere impugnata con ricorso (giusta gli
art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art.
13.
LEF) e non al giudice civile.
2.2
In riforma della sentenza
impugnata l’istanza va pertanto dichiarata inammissibile per carenza di
competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC).
3.
A scanso di equivoci va precisato
che le esecuzioni estinte per pagamento, come quella in rassegna, continuano a
essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art
8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3
lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per
precisa volontà del legislatore (FF 1991 III 23, DTF 128 III 336; sentenza del
Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BISchK 2000, pag. 89,
citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n.
32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti
degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta
Vigilanza in materia di esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle
esecuzioni 2016] ad n. 7).
Le sentenze citate dal primo giudice
(DTF 141 III 68 segg.; 140 III 41 segg.) non giustificano una conclusione
diversa. La prima precisa che una decisione giudiziale impedisce la
comunicazione a terzi solo se accerta il carattere ingiustificato
dell’esecuzione sin dall’inizio (DTF 141 III 75 consid. 2.6.1.1), ovvero
se essa verte su un credito inesistente o estinto (anche per pagamento) già al
momento del suo avvio; la seconda menziona incidentalmente il fatto che la
decisione fondata sull’art. 85 LEF può giustificare la cessazione della
comunicazione dell’esecuzione a terzi a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF
(DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però precisarne le condizioni, che per
invalsa giurisprudenza comprendono l’esigenza per cui l’esecuzione sia stata
ingiustificata al momento della sua introduzione (DTF 125 III 336 consid. 3 con
rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre parole che sia <<avvenuta
indebitamente>> (v. FF 1991 III 23 […]). Un pagamento effettuato in corso
di procedura conferma invece che l’esecuzione non era indebita (fatta salva una
successiva azione di ripetizione dell’indebito esercitata con successo, che
nella misura in cui accerta l’inesistenza o l’inesigibilità del credito posto
in esecuzione legittima una limitazione dell’informazione in virtù dell’art. 8a
cpv. 3 lett. b LEF). Oltre che irricevibile l’istanza si rivela dunque anche
infondata nel merito. (…)” (sottolineatura del redattore),
lo
stesso concetto è stato espresso nella recente sentenza 11.2016.36 del 28
febbraio 2018 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che al consid.
8.
ha affermato:
"
(…)
Sia come sia, la gestione del registro
delle esecuzioni, inclusa la comunicazione di informazioni a terzi giusta
l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva competenza dell'Ufficio di
esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure ove
questi sia adito con un'azione di inesistenza del credito posto in esecuzione
(sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, in: RSPC 2015 pag.
179). La richiesta di cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di
comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta
perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono date le condizioni
per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o
annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF)
oppure se essa risulta ingiustificata sin dall'inizio in modo indiscutibile da
una decisione giudiziale (per esempio di disconoscimento o di inesistenza di
debito). La decisione dell'Ufficio potrà poi essere impugnata con ricorso
all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18
LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 864; II CCA, sentenza
inc. 12.2015.208 del 7 febbraio 2017 consid. 11)”,
alla stessa conclusione è
giunto, in ambito amministrativo, il Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo, in una sentenza VB.2016.00387 del 6 dicembre 2016, al consid. 1.2,
di
conseguenza questo Tribunale non è competente per ordinare all’Ufficiale
dell’UE di __________ di procedere alla cancellazione immediata dei precetti in
esame (cfr. anche sentenza dell’8 novembre 2006, pubblicata in BISchK 2008, a
pag. 16, citata da Eric Muster, in BISchK 2014, pag. 161-178, “Les
renseignements (articles 8a LP)”; Elisabeth Escher e Marco Levante, in:
BISchK 2016, pag. 136-145: “Aus der bundesrechtlicher Rechtsprechung zum
Einsichtsrecht nach Art. 8a SchKG”),
questo
Tribunale non è neppure competente per decidere in merito alla correttezza dell’asserita
procedura di pignoramento, rispettivamente d’incanto previsto, secondo la
ricorrente, il prossimo 14 gennaio 2019,
infatti
per l’art. 17 cpv. 1 LEF salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la
via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni
provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per
violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ricorso
dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe
notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). È ammesso in ogni tempo il
ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF),
l’autorità
di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF, nel Canton Ticino, è la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 10 cpv. 4 LALEF), a cui
va trasmesso il presente atto per competenza conformemente all’art. 4 cpv. 1
della Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)
secondo cui l’Autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio gli atti a
quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente,
in
conclusione il “ricorso” del 2 gennaio 2019 si rivela irricevibile in
assenza di una decisione impugnabile, rispettivamente in seguito ad
incompetenza per materia di questo Tribunale,
copia
degli atti vanno trasmessi all’assicuratore per l’emanazione di una decisione
formale in merito alla richiesta di risarcimento danni conformemente agli art.
78a LAMal e 78 LPGA, mentre gli atti in originale sono trasmessi alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per competenza in merito alla
contestazione della procedura di pignoramento e d’incanto,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Copia
degli atti sono trasmessi a CO 1 per i suoi incombenti, mentre gli atti in originale
sono trasmessi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello,
6900 Lugano, per competenza.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti