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Decisione

36.2019.1

Richiesta di cancellazione di precetti esecutivi, contestazione della procedura di pignoramento e di incanto e domanda di risarcimento. Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile e p

3 gennaio 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

36.2019.1

cs

Lugano

3 gennaio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2019 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto ed in diritto

che

con

sentenza 36.2016.15+16/24+25 del 18 maggio 2016, cresciuta incontestata in

giudicato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, in accoglimento del

ricorso di RI 1 e di suo figlio __________, ha stabilito che l’affiliazione

presso CO 1 è terminata con effetto al 31 gennaio 2014 e che l’interessata e

suo figlio dal 1° febbraio 2014 sono affiliati presso __________ e per il

periodo successivo a quest’ultima data non devono di conseguenza più pagare

premi, partecipazione ai costi, interessi e spese ad CO 1, con riserva dei

debiti sorti per il periodo precedente alla disdetta,

con

scritto datato 2 gennaio 2019 RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle

assicurazioni e, con riferimento alla sopra citata sentenza, dopo aver

riassunto la fattispecie e quanto accaduto dall’emanazione della pronunzia

cantonale, ha affermato che “il 14 gennaio 2019 CO 1 potrà chiedere la

vendita del mio appartamento e garage” ed ha chiesto che questo Tribunale

imponga la cancellazione dei due precetti esecutivi (PE) all’origine del

pignoramento (doc. I),

l’interessata

asserisce di aver spiegato più volte all’Ufficio d’esecuzione (UE) competente

le ragioni della necessità della cancellazione dei PE, ma di non aver ottenuto

quanto auspicato, dovendo al contrario subire un pignoramento di fr. 2'667.40

(punto 4, doc. I),

essa

rileva poi di essersi rivolta al Tribunale d’Appello, il quale avrebbe

trasmesso l’incarto all’ombudsman che tuttavia non è entrato nel merito delle

domande poiché l’assicurata era rappresentata da un legale (punto 5, doc. I),

in

seguito l’UE le avrebbe consigliato di avviare un’azione di disconoscimento in

Pretura, la quale tuttavia le avrebbe indicato di rivolgersi al Giudice di Pace

alla luce del valore di causa (punto 5, doc. I),

quest’ultimo

non avrebbe saputo come agire e le avrebbe indicato di rivolgersi ad un

avvocato (punto 5, doc. I),

nel

merito l’interessata sostiene di non dovere alcunché all’assicuratore, avendo

già soluto tutto all’UE nel novembre 2013 e nel settembre 2014 (punto 5, doc.

I), afferma di non essere mai stata avvisata del giorno del pignoramento,

altrimenti avrebbe chiesto di pignorare il salario e non la casa ed il garage

(punto 5, doc. I) e chiede un risarcimento per i “gravi danni che mi hanno

causato e il pagamento della differenza di 1400 Fr. della fattura dell’avvocato

__________”,

l’interessata

chiede che il TCA imponga la cancellazione dei due precetti all’origine del

pignoramento e di tutti quelli che “hanno comunque lasciato in essere” e

in seguito ai quali il “14 gennaio potranno mettere all’asta la mia casa e

il mio garage”, rileva di aver sempre inoltrato opposizione alle decisioni

dell’assicuratore e conclude riaffermando che “penso che l’unico Tribunale

che possa ordinare la cancellazione dei precetti e del pignoramento con

conseguente vendita all’asta DELLA MIA CASA E GARAGE (…) sia questo Lodevole

Tribunale”,

allo

scritto del 2 gennaio 2019 RI 1 ha allegato la citata sentenza cantonale del 18

maggio 2016 (doc. A4), un avviso di partecipazione al pignoramento datato 21

luglio 2015 e relativo all’esecuzione n. __________ (doc. A1), una domanda di

proseguire l’esecuzione n. __________ del 15 luglio 2015 relativo al precetto

esecutivo notificato il 13 agosto 2014 (doc. A2), una copia di una pagina 2/3

intitolata “Esecuzioni partecipanti” (doc. A3) che la ricorrente

sostiene essere la “copia avviso d’incanto dove è evidenziata la scritta

“disdetta non valida dell’escussa nei confronti della cassa malati precedente CO

1”,

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti),

per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso,

giusta l'art. 56 cpv. 2

LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la

domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione.

secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V

147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati),

il ritardo ingiustificato a

statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati),

il principio secondo cui la

procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),

dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole

ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se

determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale),

nell’ambito di una procedura

Considerandi

ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione

approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in

relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora

l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere

discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame

sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un

determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.

STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in

RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1),

nel caso di specie

l’interessata non fa valere una denegata o ritardata giustizia

dell’assicuratore, rilevando al contrario che dopo aver interposto opposizione

alle decisioni dell’assicuratore, il medesimo spedisce “le solite lettere

standard dove respingono le opposizioni senza neanche rispondere alle domande

specifiche che vengono fatte per ogni caso (…)”,

neppure vi è traccia di una

decisione impugnabile, presupposto per inoltrare ricorso al TCA (cfr. art. 56

cpv. 1 LPGA), l’insorgente limitandosi a chiedere un risarcimento danni

all’assicuratore, rispettivamente a domandare la cancellazione dei precetti

esecutivi e del pignoramento all’origine dell’incanto che l’assicurata sostiene

essere previsto per il 14 gennaio 2019,

per quanto concerne la

richiesta di un risarcimento danni, l’incarto deve essere trasmesso

all’assicuratore per l’emanazione di una decisione conformemente agli art. 78a

LAMal e 78 LPGA,

circa la richiesta di

cancellazione dei precetti esecutivi, come stabilito dalla recente sentenza

30.2018.31

del 20 dicembre 2018, per i motivi che seguono questo TCA non è

competente per imporre la loro cancellazione all’UE,

per

l’art. 8a cpv. 3 LEF gli Uffici non possono dar notizia a terzi circa

procedimenti esecutivi (lett. a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o

a decisione giudiziale, (lett. b) per i quali il debitore ha esercitato con

successo l’azione di ripetizione dell’indebito, (lett. c) per i quali il

creditore ha ritirato l’esecuzione, (lett. d in vigore dal 1° gennaio 2019)

per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre

mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine

di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la

prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione

(art. 79-84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è

proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.

L’art.

8a cpv. 4 LEF prevede che per i terzi, il diritto di consultazione si estingue

cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono

rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti

pendenti presso di loro,

con

sentenza 14.2016.137 del 24 novembre 2016, parzialmente pubblicata in RtiD II-2017

n. 36c, pag. 864 e seguenti, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello ha stabilito:

"

(…)

2.

A dispetto del rinvio dell’istante

(no. 10 dell’istanza) e del Pretore all’art. 85 LEF, la causa in esame in

realtà non tende all’annullamento dell’esecuzione – che risultava estinta per

pagamento già prima del suo avvio (…) – e neppure all’accertamento

dell’inesistenza del credito posto in esecuzione – come detto pacificamente

estinto – bensì esclusivamente alla cancellazione dell’esecuzione dal relativo

registro, unica domanda figurante nell’istanza (oltre alla rifusione della

tassa per l’estratto).

2.1

Orbene, la gestione del registro

delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni a terzi

secondo l’art. 8a LEF, rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio

d’esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure

se egli è adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza di un credito

posto in esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid.

4.

, SZZP/RSPC 2015, 179 segg.). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione

– o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a

cpv. 3 LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale

valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla domanda,

segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una

decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo

indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di

disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era

ingiustificata sin dall’inizio (sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2

e 2.1). La decisione dell’ufficio può essere impugnata con ricorso (giusta gli

art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art.

13.

LEF) e non al giudice civile.

2.2

In riforma della sentenza

impugnata l’istanza va pertanto dichiarata inammissibile per carenza di

competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC).

3.

A scanso di equivoci va precisato

che le esecuzioni estinte per pagamento, come quella in rassegna, continuano a

essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art

8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3

lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per

precisa volontà del legislatore (FF 1991 III 23, DTF 128 III 336; sentenza del

Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BISchK 2000, pag. 89,

citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n.

32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti

degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta

Vigilanza in materia di esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle

esecuzioni 2016] ad n. 7).

Le sentenze citate dal primo giudice

(DTF 141 III 68 segg.; 140 III 41 segg.) non giustificano una conclusione

diversa. La prima precisa che una decisione giudiziale impedisce la

comunicazione a terzi solo se accerta il carattere ingiustificato

dell’esecuzione sin dall’inizio (DTF 141 III 75 consid. 2.6.1.1), ovvero

se essa verte su un credito inesistente o estinto (anche per pagamento) già al

momento del suo avvio; la seconda menziona incidentalmente il fatto che la

decisione fondata sull’art. 85 LEF può giustificare la cessazione della

comunicazione dell’esecuzione a terzi a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF

(DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però precisarne le condizioni, che per

invalsa giurisprudenza comprendono l’esigenza per cui l’esecuzione sia stata

ingiustificata al momento della sua introduzione (DTF 125 III 336 consid. 3 con

rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre parole che sia <<avvenuta

indebitamente>> (v. FF 1991 III 23 […]). Un pagamento effettuato in corso

di procedura conferma invece che l’esecuzione non era indebita (fatta salva una

successiva azione di ripetizione dell’indebito esercitata con successo, che

nella misura in cui accerta l’inesistenza o l’inesigibilità del credito posto

in esecuzione legittima una limitazione dell’informazione in virtù dell’art. 8a

cpv. 3 lett. b LEF). Oltre che irricevibile l’istanza si rivela dunque anche

infondata nel merito. (…)” (sottolineatura del redattore),

lo

stesso concetto è stato espresso nella recente sentenza 11.2016.36 del 28

febbraio 2018 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che al consid.

8.

ha affermato:

"

(…)

Sia come sia, la gestione del registro

delle esecuzioni, inclusa la comunicazione di informazioni a terzi giusta

l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva competenza del­l'Ufficio di

esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure ove

questi sia adito con un'azione di inesistenza del credito posto in esecuzione

(sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, in: RSPC 2015 pag.

179). La richiesta di cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di

comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta

perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono date le condizioni

per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o

annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF)

oppure se essa risulta ingiustificata sin dall'inizio in modo indiscutibile da

una decisione giudiziale (per esempio di disconoscimento o di inesistenza di

debito). La decisione dell'Uffi­cio potrà poi essere impugnata con ricorso

all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18

LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 864; II CCA, sentenza

inc. 12.2015.208 del 7 feb­braio 2017 consid. 11)”,

alla stessa conclusione è

giunto, in ambito amministrativo, il Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo, in una sentenza VB.2016.00387 del 6 dicembre 2016, al consid. 1.2,

di

conseguenza questo Tribunale non è competente per ordinare all’Ufficiale

dell’UE di __________ di procedere alla cancellazione immediata dei precetti in

esame (cfr. anche sentenza dell’8 novembre 2006, pubblicata in BISchK 2008, a

pag. 16, citata da Eric Muster, in BISchK 2014, pag. 161-178, “Les

renseignements (articles 8a LP)”; Elisabeth Escher e Marco Levante, in:

BISchK 2016, pag. 136-145: “Aus der bundesrechtlicher Rechtsprechung zum

Einsichtsrecht nach Art. 8a SchKG”),

questo

Tribunale non è neppure competente per decidere in merito alla correttezza dell’asserita

procedura di pignoramento, rispettivamente d’incanto previsto, secondo la

ricorrente, il prossimo 14 gennaio 2019,

infatti

per l’art. 17 cpv. 1 LEF salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la

via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni

provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per

violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ricorso

dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe

notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). È ammesso in ogni tempo il

ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF),

l’autorità

di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF, nel Canton Ticino, è la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 10 cpv. 4 LALEF), a cui

va trasmesso il presente atto per competenza conformemente all’art. 4 cpv. 1

della Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)

secondo cui l’Autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio gli atti a

quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente,

in

conclusione il “ricorso” del 2 gennaio 2019 si rivela irricevibile in

assenza di una decisione impugnabile, rispettivamente in seguito ad

incompetenza per materia di questo Tribunale,

copia

degli atti vanno trasmessi all’assicuratore per l’emanazione di una decisione

formale in merito alla richiesta di risarcimento danni conformemente agli art.

78a LAMal e 78 LPGA, mentre gli atti in originale sono trasmessi alla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per competenza in merito alla

contestazione della procedura di pignoramento e d’incanto,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Copia

degli atti sono trasmessi a CO 1 per i suoi incombenti, mentre gli atti in originale

sono trasmessi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello,

6900 Lugano, per competenza.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti