36.2019.100
Conferma dell'affiliazione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie retroattivamente dal primo giorno della presa di domicilio in Svizzera in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LAMal e 5 cpv. 1 LAMal. Buona fede esclusa
20 gennaio 2020Italiano12 min
una qualsiasi copertura durante il periodo dal 13 febbraio al 12 maggio 2019, evidenzia
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.100+101
cs
Lugano
20 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di
1. RI
1
2. RI
2
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 settembre 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel 1965 e suo figlio, RI 2, nato nel 2006, cittadini svizzeri, si sono
domiciliati a __________ dal 21 febbraio 2019, provenienti dall’__________.
Essi si sono affiliati presso __________ per l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (LAMal) con effetto dal 13 maggio 2019, rilevando che per
il periodo precedente disponevano già di due assicurazioni private.
B. Con
decisione formale del 28 maggio 2019 (doc. A2), confermata dalla decisione su
reclamo del 20 settembre 2019 (doc. A1), la Cassa cantonale di compensazione,
in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LAMal, ha anticipato d’ufficio il rapporto
assicurativo al 21 febbraio 2019.
C. RI
1, a suo nome ed in rappresentanza di suo figlio RI 2, è insorta al TCA contro
la predetta decisione su reclamo, chiedendone l’annullamento (doc. I).
La
ricorrente evidenzia di essere cittadina svizzera e di essere tornata nel
nostro Paese dopo 23 anni di assenza, di aver avuto una copertura assicurativa
di livello “platino” presso una primaria compagnia assicurativa __________ e di
aver inoltre sottoscritto un’assicurazione “ponte” per il soggiorno in Svizzera
dal 13 febbraio 2019 al 12 maggio 2019. In caso di necessità non vi sarebbe
pertanto stato alcun aggravio per le casse svizzere. Ella evidenzia di aver
parlato con un impiegato del Comune di __________ ricevendo rassicurazioni
circa il suo operato. Dopo aver deciso definitivamente di stabilirsi in
Svizzera è stata presa la decisione di affiliarsi presso __________ dal 13
maggio 2019, alla scadenza dell’assicurazione “ponte”.
L’insorgente,
che rileva di non aver ricevuto alcuna prestazione o servizio che richiedesse
una qualsiasi copertura durante il periodo dal 13 febbraio al 12 maggio 2019, evidenzia
di aver trovato un lavoro solo al 50% con contratto a tempo determinato, per un
salario mensile di fr. 2'500 lordi, e di aver inoltrato una richiesta di
sussidio, riconosciuto solo dal mese di giugno 2019. Ella evidenzia che le
sarebbe stato comunicato che non è possibile ottenere il sussidio con effetto
retroattivo per far fronte ai premi dovuti dal mese di febbraio 2019. La
ricorrente afferma che il pagamento di premi retroattivi costituisce un impegno
finanziario enorme che necessita l’attivazione di altre forme di sussidio per
far fronte a tutte le spese.
D. Con
risposta del 30 ottobre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la
reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
Considerandi
in ordine
1.
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21.
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
nel merito
2.
Ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi
o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
Per
il cpv. 2 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo
d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,
immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22
giugno 2007 sullo Stato ospite.
Secondo
l’art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente
tra gli assicuratori che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio
dell’assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.
L’art.
5.
cpv. 1 LAMal prevede che se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1),
l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in
Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle
persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.
Per
l’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia
dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio
se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi
indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del
ritardo.
L’art.
5.
cpv. 3 LAMal prevede che l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa
di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo
d’assicurazione.
L’autorità
designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad
assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente (art. 6 cpv.
2.
LAMal).
Per
l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi
conformemente all’articolo 3 della legge.
Infine,
va rammentato che ai sensi dell’art. 2 cpv. 8 OAMal a domanda, sono esentate
dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento
all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del
loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare
equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La
domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può
revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare
3.
In concreto
l’insorgente non contesta di essersi domiciliata a __________, insieme a suo
figlio, con effetto dal 21 febbraio 2019 e di essersi affiliata
all’assicurazione per le cure medico-sanitarie con effetto dal 13 maggio 2019.
Come
rileva giustamente la Cassa cantonale di compensazione, in virtù dell’art. 3
cpv. 1 LAMal e 5 cpv. 1 LAMal, in caso di affiliazione alla LAMal entro tre
mesi dalla presa di domicilio in Svizzera, come in concreto, il rapporto
assicurativo ha inizio retroattivamente dal primo giorno.
La
copertura assicurativa della ricorrente e di suo figlio ha pertanto inizio dal
21.
febbraio 2019.
La
circostanza secondo la quale essi non hanno usufruito di alcuna prestazione e
di conseguenza pagherebbero inutilmente i premi assicurativi per il periodo
antecedente la loro richiesta di affiliazione, non è d’aiuto all’insorgente,
giacché l’affiliazione alla LAMal è obbligatoria ed indipendente dall’effettiva
fruizione di prestazioni. L’assicurazione malattie è retta dal principio di
solidarietà, ciò significa che ogni assicurato deve versare i premi
indipendentemente dal proprio stato di salute e dalla necessità concreta di
ottenere delle prestazioni.
Neppure
l’affiliazione presso un’assicurazione __________ permette agli interessati di
essere esonerati dall’obbligo assicurativo per i primi mesi di domicilio in
Svizzera.
La Convenzione
di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l’__________ entrata in
vigore il 1° gennaio 2008 (RS 0.831.109.158.1) non concerne infatti, di
principio, l’assicurazione contro le malattie (cfr. art. 2 della Convenzione)
ed essi non fanno valere alcuna norma che permetterebbe loro di ottenere l’esonero
dalla LAMal. Né d’altra parte appare applicabile l’art. 2 cpv. 8 OAMal, giacché
non hanno comprovato, neppure secondo l’abituale principio della
verosimiglianza preponderante, che l’assoggettamento alla LAMal avrebbe
provocato un netto peggioramento della protezione assicurativa o della
copertura dei costi e che a causa dell’età e/o del loro stato di salute non
avrebbero potuto stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o che
l’avrebbero potuto fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. Tant’è che
essi si sono poi affiliati alla LAMal senza chiedere l’esonero in virtù della
copertura __________.
Quanto
alle difficoltà finanziarie che impedirebbero il pagamento dei premi per il
periodo dal 21 febbraio 2019 al 12 maggio 2019 (oltre fr. 900 [cfr. doc. 14])
ed al rifiuto dei sussidi per quel periodo, va rilevato che la questione esula
dall’oggetto del contendere, giacché essa va semmai sollevata nell’ambito della
procedura inerente la richiesta dell’aiuto statale per il pagamento dei premi
assicurativi. Su questo punto il ricorso è irricevibile.
4.
L’interessata rileva
di aver parlato con un impiegato del Comune di __________ che le avrebbe
fornito rassicurazioni circa “la correttezza del suo operato” (doc. I).
Ella fa
implicitamente valere la propria buona fede.
Secondo la giurisprudenza
un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare
l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla
legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria
competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano
per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo
tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto
conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
Nel caso di specie, a
prescindere dalla questione di sapere se le informazioni fornite da funzionari
comunali in questo ambito vincolano la Cassa cantonale di compensazione e cosa
le sarebbe effettivamente stato detto, dagli atti non emerge che l’assicurata
avrebbe ottenuto informazioni errate in seguito alle quali avrebbe preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio.
In primo luogo la ricorrente
non sostiene che la copertura di livello “platino” e l’assicurazione
viaggi, quest’ultima emessa il 5 febbraio 2019 (doc. A6), siano state concluse
solo dopo che avrebbe ricevuto rassicurazioni dal funzionario comunale in
merito alla circostanza che sarebbero state sufficienti per garantire una
copertura conforme alla legge in caso di domicilio in Svizzera.
In secondo luogo dalle
tavole processuali emerge che l’insorgente, in seguito ad una richiesta del
Comune dell’11 marzo 2019, solo in data 22 marzo 2019, tramite e-mail, ha
trasmesso all’autorità comunale copia delle coperture assicurative __________ (cfr.
doc. 4), giustificando la loro sottoscrizione con la circostanza che, avendo un
figlio di 12 anni e non essendo sicura della sua integrazione, aveva pensato
che questa fosse “la soluzione ideale” (cfr. doc. 4).
Inoltre, in seguito alla
richiesta, questa volta della Cassa cantonale di compensazione, del 28 marzo
2019, di produrre gli attestati relativi all’affiliazione del figlio presso un
assicuratore riconosciuto (doc. 3) e della risposta dell’interessata, tramite
e-mail del 1° aprile 2019, di aver già trasmesso tutto al Comune, un
funzionario della Cassa, lo stesso giorno, l’ha subito informata che l’obbligo
di affiliazione è iniziato già il 21 febbraio 2019 con la presa di domicilio in
Svizzera (doc. 2).
Infine, circa le
rassicurazioni fornite dal Comune, in un’e-mail del 2 aprile 2019 alla Cassa di
compensazione, l’interessata ha affermato di aver parlato “ieri” (ossia
solo il 1° aprile 2019) con l’ufficio controllo abitanti che l’avrebbe
informata che “accettano la copertura esistente che abbiamo” (doc. 2).
Alla luce dello svolgersi
dei fatti, della chiara informazione della Cassa di compensazione del 1° aprile
2019.
(doc. 2) e del successivo scritto del 3 aprile 2019 della medesima Cassa
che ha invitato l’insorgente ad iscriversi presso un assicuratore riconosciuto
(doc. 5), la sola circostanza che il 1° aprile 2019 un funzionario comunale
avrebbe sostenuto che la copertura esistente sarebbe stata accettata, non
permette all’insorgente di far valere la propria buona fede. Non è infatti
adempiuta la condizione del pregiudizio irreparabile.
5.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su reclamo
impugnata, conforme al diritto federale, va pertanto confermata, mentre il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti