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Decisione

36.2019.100

Conferma dell'affiliazione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie retroattivamente dal primo giorno della presa di domicilio in Svizzera in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LAMal e 5 cpv. 1 LAMal. Buona fede esclusa

20 gennaio 2020Italiano12 min

una qualsiasi copertura durante il periodo dal 13 febbraio al 12 maggio 2019, evidenzia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2019.100+101

cs

Lugano

20 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di

1. RI

1

2. RI

2

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 20 settembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei

contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

Fatti

A. RI

1, nata nel 1965 e suo figlio, RI 2, nato nel 2006, cittadini svizzeri, si sono

domiciliati a __________ dal 21 febbraio 2019, provenienti dall’__________.

Essi si sono affiliati presso __________ per l’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie (LAMal) con effetto dal 13 maggio 2019, rilevando che per

il periodo precedente disponevano già di due assicurazioni private.

B. Con

decisione formale del 28 maggio 2019 (doc. A2), confermata dalla decisione su

reclamo del 20 settembre 2019 (doc. A1), la Cassa cantonale di compensazione,

in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LAMal, ha anticipato d’ufficio il rapporto

assicurativo al 21 febbraio 2019.

C. RI

1, a suo nome ed in rappresentanza di suo figlio RI 2, è insorta al TCA contro

la predetta decisione su reclamo, chiedendone l’annullamento (doc. I).

La

ricorrente evidenzia di essere cittadina svizzera e di essere tornata nel

nostro Paese dopo 23 anni di assenza, di aver avuto una copertura assicurativa

di livello “platino” presso una primaria compagnia assicurativa __________ e di

aver inoltre sottoscritto un’assicurazione “ponte” per il soggiorno in Svizzera

dal 13 febbraio 2019 al 12 maggio 2019. In caso di necessità non vi sarebbe

pertanto stato alcun aggravio per le casse svizzere. Ella evidenzia di aver

parlato con un impiegato del Comune di __________ ricevendo rassicurazioni

circa il suo operato. Dopo aver deciso definitivamente di stabilirsi in

Svizzera è stata presa la decisione di affiliarsi presso __________ dal 13

maggio 2019, alla scadenza dell’assicurazione “ponte”.

L’insorgente,

che rileva di non aver ricevuto alcuna prestazione o servizio che richiedesse

una qualsiasi copertura durante il periodo dal 13 febbraio al 12 maggio 2019, evidenzia

di aver trovato un lavoro solo al 50% con contratto a tempo determinato, per un

salario mensile di fr. 2'500 lordi, e di aver inoltrato una richiesta di

sussidio, riconosciuto solo dal mese di giugno 2019. Ella evidenzia che le

sarebbe stato comunicato che non è possibile ottenere il sussidio con effetto

retroattivo per far fronte ai premi dovuti dal mese di febbraio 2019. La

ricorrente afferma che il pagamento di premi retroattivi costituisce un impegno

finanziario enorme che necessita l’attivazione di altre forme di sussidio per

far fronte a tutte le spese.

D. Con

risposta del 30 ottobre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la

reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno

riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

Considerandi

in ordine

1.

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21.

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.

Ai sensi

dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

Per

il cpv. 2 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo

d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,

immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22

giugno 2007 sullo Stato ospite.

Secondo

l’art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente

tra gli assicuratori che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio

dell’assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.

L’art.

5.

cpv. 1 LAMal prevede che se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1),

l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in

Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle

persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

Per

l’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia

dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio

se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi

indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza

dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento

risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,

considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del

ritardo.

L’art.

5.

cpv. 3 LAMal prevede che l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa

di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo

d’assicurazione.

L’autorità

designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad

assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente (art. 6 cpv.

2.

LAMal).

Per

l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli

articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi

conformemente all’articolo 3 della legge.

Infine,

va rammentato che ai sensi dell’art. 2 cpv. 8 OAMal a domanda, sono esentate

dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento

all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione

assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del

loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare

equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La

domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero

competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può

revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare

3.

In concreto

l’insorgente non contesta di essersi domiciliata a __________, insieme a suo

figlio, con effetto dal 21 febbraio 2019 e di essersi affiliata

all’assicurazione per le cure medico-sanitarie con effetto dal 13 maggio 2019.

Come

rileva giustamente la Cassa cantonale di compensazione, in virtù dell’art. 3

cpv. 1 LAMal e 5 cpv. 1 LAMal, in caso di affiliazione alla LAMal entro tre

mesi dalla presa di domicilio in Svizzera, come in concreto, il rapporto

assicurativo ha inizio retroattivamente dal primo giorno.

La

copertura assicurativa della ricorrente e di suo figlio ha pertanto inizio dal

21.

febbraio 2019.

La

circostanza secondo la quale essi non hanno usufruito di alcuna prestazione e

di conseguenza pagherebbero inutilmente i premi assicurativi per il periodo

antecedente la loro richiesta di affiliazione, non è d’aiuto all’insorgente,

giacché l’affiliazione alla LAMal è obbligatoria ed indipendente dall’effettiva

fruizione di prestazioni. L’assicurazione malattie è retta dal principio di

solidarietà, ciò significa che ogni assicurato deve versare i premi

indipendentemente dal proprio stato di salute e dalla necessità concreta di

ottenere delle prestazioni.

Neppure

l’affiliazione presso un’assicurazione __________ permette agli interessati di

essere esonerati dall’obbligo assicurativo per i primi mesi di domicilio in

Svizzera.

La Convenzione

di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l’__________ entrata in

vigore il 1° gennaio 2008 (RS 0.831.109.158.1) non concerne infatti, di

principio, l’assicurazione contro le malattie (cfr. art. 2 della Convenzione)

ed essi non fanno valere alcuna norma che permetterebbe loro di ottenere l’esonero

dalla LAMal. Né d’altra parte appare applicabile l’art. 2 cpv. 8 OAMal, giacché

non hanno comprovato, neppure secondo l’abituale principio della

verosimiglianza preponderante, che l’assoggettamento alla LAMal avrebbe

provocato un netto peggioramento della protezione assicurativa o della

copertura dei costi e che a causa dell’età e/o del loro stato di salute non

avrebbero potuto stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o che

l’avrebbero potuto fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. Tant’è che

essi si sono poi affiliati alla LAMal senza chiedere l’esonero in virtù della

copertura __________.

Quanto

alle difficoltà finanziarie che impedirebbero il pagamento dei premi per il

periodo dal 21 febbraio 2019 al 12 maggio 2019 (oltre fr. 900 [cfr. doc. 14])

ed al rifiuto dei sussidi per quel periodo, va rilevato che la questione esula

dall’oggetto del contendere, giacché essa va semmai sollevata nell’ambito della

procedura inerente la richiesta dell’aiuto statale per il pagamento dei premi

assicurativi. Su questo punto il ricorso è irricevibile.

4.

L’interessata rileva

di aver parlato con un impiegato del Comune di __________ che le avrebbe

fornito rassicurazioni circa “la correttezza del suo operato” (doc. I).

Ella fa

implicitamente valere la propria buona fede.

Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria

competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano

per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo

tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto

conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Nel caso di specie, a

prescindere dalla questione di sapere se le informazioni fornite da funzionari

comunali in questo ambito vincolano la Cassa cantonale di compensazione e cosa

le sarebbe effettivamente stato detto, dagli atti non emerge che l’assicurata

avrebbe ottenuto informazioni errate in seguito alle quali avrebbe preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio.

In primo luogo la ricorrente

non sostiene che la copertura di livello “platino” e l’assicurazione

viaggi, quest’ultima emessa il 5 febbraio 2019 (doc. A6), siano state concluse

solo dopo che avrebbe ricevuto rassicurazioni dal funzionario comunale in

merito alla circostanza che sarebbero state sufficienti per garantire una

copertura conforme alla legge in caso di domicilio in Svizzera.

In secondo luogo dalle

tavole processuali emerge che l’insorgente, in seguito ad una richiesta del

Comune dell’11 marzo 2019, solo in data 22 marzo 2019, tramite e-mail, ha

trasmesso all’autorità comunale copia delle coperture assicurative __________ (cfr.

doc. 4), giustificando la loro sottoscrizione con la circostanza che, avendo un

figlio di 12 anni e non essendo sicura della sua integrazione, aveva pensato

che questa fosse “la soluzione ideale” (cfr. doc. 4).

Inoltre, in seguito alla

richiesta, questa volta della Cassa cantonale di compensazione, del 28 marzo

2019, di produrre gli attestati relativi all’affiliazione del figlio presso un

assicuratore riconosciuto (doc. 3) e della risposta dell’interessata, tramite

e-mail del 1° aprile 2019, di aver già trasmesso tutto al Comune, un

funzionario della Cassa, lo stesso giorno, l’ha subito informata che l’obbligo

di affiliazione è iniziato già il 21 febbraio 2019 con la presa di domicilio in

Svizzera (doc. 2).

Infine, circa le

rassicurazioni fornite dal Comune, in un’e-mail del 2 aprile 2019 alla Cassa di

compensazione, l’interessata ha affermato di aver parlato “ieri” (ossia

solo il 1° aprile 2019) con l’ufficio controllo abitanti che l’avrebbe

informata che “accettano la copertura esistente che abbiamo” (doc. 2).

Alla luce dello svolgersi

dei fatti, della chiara informazione della Cassa di compensazione del 1° aprile

2019.

(doc. 2) e del successivo scritto del 3 aprile 2019 della medesima Cassa

che ha invitato l’insorgente ad iscriversi presso un assicuratore riconosciuto

(doc. 5), la sola circostanza che il 1° aprile 2019 un funzionario comunale

avrebbe sostenuto che la copertura esistente sarebbe stata accettata, non

permette all’insorgente di far valere la propria buona fede. Non è infatti

adempiuta la condizione del pregiudizio irreparabile.

5.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su reclamo

impugnata, conforme al diritto federale, va pertanto confermata, mentre il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti