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Decisione

36.2019.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2020Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori frontalieri ed i loro

familiari residenti in Italia possono dunque optare per il regime assicurativo

dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi

membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria

svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o

assicurativo del loro Paese di residenza.

La

decisione di aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario

nazionale deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio

dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting out",

cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",

in RDAT I-2002, pag. 30). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema

sanitario dello Stato di residenza esplica effetti anche per familiari

residenti in quello stesso Stato.

Tale

facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2;

DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

In

virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che

lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari

senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione

malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale

italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve

però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità

cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre

mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori

frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro

(sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

La

dottrina rammenta che le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del

diritto di opzione: inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa

dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa

di domicilio in uno Stato dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di

statuto da esercitante un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3,

pag. 74).

Il

diritto di opzione non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti

(sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV

N. 20, pag. 80).

4. Nel caso di specie è pacifico

che l’insorgente, cittadina svizzera ed italiana, attiva nel nostro Paese, dal 31

luglio 2017 si è trasferita in Italia ed in virtù del cambiamento di domicilio

avrebbe potuto, entro tre mesi, far valere il proprio diritto di opzione in

favore del sistema sanitario italiano (consid. 3; cfr. anche Eugster, op. cit.,

n. 30 ad art. 3, pag. 74).

Ella

ha invece deciso di rimanere affiliata in Svizzera per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, indicando di essere assicurata presso

__________ (doc. 7; cfr. anche art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal). Suo marito ha dal

canto suo optato per il sistema sanitario del suo Paese di residenza, ossia

l’Italia (cfr. doc. 4).

La decisione della

ricorrente è stata consapevole e ponderata.

Ancora

in sede di reclamo l’interessata ha infatti affermato che “in Ticino mi

sapevo muovere, in Italia era tutto nuovo e non conoscevo nessuno. Io avevo

urgenza di essere curata perché il dolore ai piedi mi impediva di svolgere la

mia attività professionale (…) mantenere la cassa malati qua mi ha permesso di

organizzarmi nel giro di poco tempo e ridurre la malattia a 6 mesi nonostante

Considerandi

io mi sia sottoposta a due interventi di ricostruzione dei piedi a distanza di

3.

mesi l’uno dall’altro” (doc. 26). Pure con il ricorso l’insorgente ha evidenziato

che “optare per il sistema italiano rischiava di prolungare l’assenza per

malattia di parecchi mesi (ogni intervento ha necessitato di una convalescenza

di tre mesi) tra attese per le operazioni, intervento e convalescenze”

(doc. V).

Ella

è pure stata resa attenta dalla Cassa cantonale di compensazione che tale

decisione non avrebbe potuto essere modificata.

In

un’e-mail del 9 novembre 2017 all’assicurata, un funzionario dell’amministrazione

le ha infatti rammentato che “la scelta è definitiva e non potrà essere

cambiata” (doc. 5, cfr. anche doc. 11).

Di

principio l’affiliazione al sistema sanitario svizzero è di conseguenza corretta.

5.

Resta

da esaminare se l’insorgente può nuovamente far valere il suo diritto di

opzione.

La

risposta è negativa.

Infatti,

di principio, la scelta esplicita del sistema sanitario presso il quale ci si

intende assicurare è definitiva ed irrevocabile (cfr. sentenza 9C_561/2016 del

27.

marzo 2017, in particolare consid. 7; Ghislaine Riondel, La prise en charge

des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, 2016, n. 676,

pag. 344; Eugster, op. cit., n. 34 ad art. 3, pag. 76).

Sono

riservati, per quanto concerne l’Italia, la Germania e l’Austria, entro i tre

mesi dall’evento, in particolare, i casi di modifica dello statuto giuridico,

quali ad esempio il matrimonio o il divorzio, la nascita di un figlio o

la morte di un membro della famiglia (cfr. Eugster, op. cit., loc. cit.; cfr.

Riondel, op. cit., n. 677, pag. 344). Da rilevare che la Francia si è rilevata

più restrittiva, rispetto alla Svizzera, nell’accettare la riapertura del

diritto di opzione (cfr. Riondel, op. cit., n. 676 e seguenti, pag. 344 e

seguenti).

L’irrevocabilità

della scelta trova il suo fondamento nella sicurezza del diritto.

Un’interpretazione restrittiva contribuisce ad evitare una continua modifica

della legislazione applicabile e permette di prevenire eventuali lacune

assicurative.

Semplici

vantaggi od inconvenienti relativi al sistema sanitario per il quale si è

optato non possono costituire un motivo per derogare all’irrevocabilità di

principio della scelta iniziale del sistema sanitario.

Infine,

non può essere d’aiuto alla ricorrente neppure la modifica, avvenuta il 9

gennaio 2019, dell’affiliazione delle figlie dal sistema sanitario svizzero a

quello italiano (doc. 23).

A

prescindere dal fatto che il loro cambiamento non è oggetto di contestazione,

va rilevato che l’annullamento dell’affiliazione all’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie svizzera non è dovuta ad una modifica dello statuto

di un membro della famiglia, ma ad una svista della Cassa che le aveva

affiliate al sistema sanitario della ricorrente invece che al sistema sanitario

del marito, il quale aveva optato, correttamente, per l’assicurazione del nuovo

luogo di domicilio, ossia l’Italia (cfr. doc. 23).

A

proposito della circostanza che la famiglia dell’insorgente, a causa da una

parte dell’opzione del marito per il sistema sanitario italiano e dall’altra

alla scelta dell’assicurata per il sistema sanitario svizzero, è assoggettata a

due sistemi diversi, va evidenziato da una parte che la stessa ricorrente ne

era consapevole fin dall’inizio e lo ha voluto lei stessa (cfr. lo scambio di

e-mail con l’amministrazione [doc. 1 e seguenti]) e dall’altra che questo

sistema è stato stabilito dal legislatore, il quale prevede che ogni lavoratore

è, di principio, affiliato nel Paese in cui svolge la propria attività

lucrativa, riservato il diritto di opzione segnatamente per i cittadini europei

e svizzeri residenti in Italia (cfr. consid. 3).

La

ricorrente non fa inoltre valere un caso giustificato ai sensi dell’allegato XI

del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) aa), non potendo essere

considerata tale l’intenzione di farsi inizialmente curare in Svizzera in virtù

delle migliori conoscenze del sistema sanitario del precedente Paese di

domicilio (cfr. doc. V).

6.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su reclamo impugnata merita

conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti