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Decisione

36.2019.103

Diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza. Conferma dell'irrevocabilità di principio della scelta iniziale. In concreto non è dato alcun motivo per poter ritornare sulla decisione di rimanere affiliato alla LAMal in Svizzera

5 febbraio 2020Italiano16 min

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2019.103

cs

Lugano

5 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 20 settembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei

contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI

1, cittadina svizzera e italiana nata nel 1972, infermiera __________ attiva

per l’__________, si è trasferita dalla Svizzera all’Italia il 31 luglio 2017.

Il

7 novembre 2017 l’interessata ha compilato il formulario “copertura

assicurativa contro le malattie del cittadino svizzero residente in uno Stato

UE, Norvegia o Islanda”, decidendo di rimanere affiliata presso

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 7).

B. Il

23 ottobre 2018 RI 1 ha chiesto di poter nuovamente esercitare il suo diritto

di opzione (doc. 22).

C. Con

decisione formale del 9 gennaio 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha

respinto la richiesta di RI 1, poiché quando si è trasferita in Italia ha

esplicitamente deciso di rimanere affiliata presso l’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (doc. 24).

Lo

stesso giorno l’amministrazione ha informato l’interessata che le sue figlie

devono invece essere affiliate in Italia poiché il marito che risiede con lei

in Italia lavora in Svizzera ed ha optato per il sistema sanitario italiano

(doc. 23). La Cassa ha di conseguenza intimato __________ di annullare

retroattivamente l’affiliazione.

D. In

data 23 gennaio 2019 RI 1 ha inoltrato reclamo contro la predetta decisione

formale, rammaricandosi che la legge non differenzia tra frontaliere svizzero e

straniero. Ella rileva di aver inizialmente deciso di mantenere l’assicurazione

in Svizzera poiché nel periodo del trasferimento in Italia doveva sottoporsi a

cure urgenti e le è così stato possibile subire due interventi di ricostruzione

dei piedi a distanza di 3 mesi l’uno dall’altro. L’assicurata ha chiesto di

poter essere esonerata dall’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2019, poiché

altrimenti, fino al pensionamento, sarebbe costretta a pagare almeno fr. 80'000

di assicurazione in Svizzera (doc. 26).

E. Con

decisione su reclamo del 20 settembre 2019, rammentate le norme applicabili, la

Cassa cantonale di compensazione ha confermato l’obbligo assicurativo in

Svizzera (doc. 29).

F. RI

1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo di poter

nuovamente esercitare il suo diritto di opzione e di essere assoggettata

esclusivamente al sistema sanitario italiano con effetto dal 1° gennaio 2019

(doc. I). Ella evidenzia che secondo la decisione impugnata solo modifiche

importanti del suo statuto giuridico potrebbero permetterle di optare in favore

del sistema sanitario del suo Paese di residenza. L’insorgente rileva che un

cambiamento importante è avvenuto quanto le due bimbe, inizialmente assicurate

in Svizzera, sono poi state assicurate al sistema sanitario italiano. Per la

ricorrente, “stando ai concetti prevalenti in tutti i Paesi civili, il

nucleo familiare è un’entità caratterizzata da una sua unità interna, un tutto

omogeneo, per cui sarebbe a dire poco sorprendente un quadro di previdenza disomogeneo,

con padre e figlie sull’Italia e madre sulla Svizzera”. L’insorgente

evidenzia a questo proposito gli aspetti pratici dei rapporti con medici,

farmacie ed enti assicurativi.

G. Con

risposta del 6 novembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di

respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione evidenzia che mentre

l’insorgente ha deciso di mantenere l’assicurazione in Svizzera, il coniuge ha

optato per il sistema sanitario del suo Paese di residenza, ossia l’Italia. La

Cassa ha poi evidenziato di aver imposto la chiusura del contratto

d’assicurazione ai sensi della LAMal in Svizzera per le figlie, poiché esse

devono essere assoggettate al sistema sanitario del genitore assicurato nel

proprio Paese di residenza, ossia l’Italia. L’amministrazione evidenzia inoltre

che la richiesta di opzione in favore del sistema sanitario italiano è stata

inoltrata un anno dopo la richiesta in senso inverso.

H. In

data 18 novembre 2019 la ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa,

ribadendo la sua posizione e rilevando di essere disposta a farsi carico delle

spese già rimborsate dall’assicuratore malattie (doc. V). L’amministrazione non

si è ulteriormente espressa (doc. VI).

in diritto

in ordine

1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

nel merito

2. Ai

sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve

assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

Secondo

l’art. 3 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo

d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,

immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22

giugno 2007 sullo Stato ospite.

Per

l’art. 3 cpv. 3 LAMal può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non

aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a)

esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art.

13 cpv. 2 LPGA), (lett. b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro

con sede in Svizzera.

Ai

sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono

in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione

svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera

circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’art.

95a lettera a della legge.

L’art.

95a lett. a LAMal prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia

di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione

europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato

membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste

persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione

della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione

vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone): regolamento (CE) n.

883/2004.

3. In

concreto l’insorgente chiede in sostanza di poter nuovamente esercitare il suo

diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza.

Ratione

temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1).

Infatti,

una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato

il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,

prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V

98).

Questi

regolamenti sono poi stati a loro volta modificati dal Regolamento (UE) n.

465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149

dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU

2015 e 345; RS 0.831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’ALC

ed il regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano pure ratione personae. Di

cittadinanza svizzera ed italiana e residente in Italia, la ricorrente è

infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più

Stati membri (art. 2 n. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).

La

presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del

regolamento (CE) n. 883/2004. Infatti l’art. 3 n. 1 lett. a prevede che il

regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociali riguardanti le prestazioni di malattia.

Pure

dato è il necessario nesso transfrontaliero giacché l’interessata, residente in

Italia, lavora in Svizzera.

Trattandosi

di una fattispecie internazionale, occorre inoltre stabilire il diritto

applicabile.

Il

titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene alcune

regole per la risoluzione della questione. L’art. 11 n. 1 enuncia il principio

dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste

dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona

che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento

(CE) n. 883/2004; principio della lex loci laboris; DTF 142 V 192,

consid. 3.1).

Il lavoratore frontaliero sarebbe

quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in

cui lavora (DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1

pag. 343; DTF 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti; DTF 132 V 57

consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5).

Tuttavia,

nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi

vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri

dell'Unione europea o svizzeri residenti in questi Paesi possono scegliere

l'assicurazione del loro luogo di residenza.

L’allegato

XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3, lett. a, punto i, prevede che

alle persone, non residenti in Svizzera, soggette alle disposizioni legali

svizzere in forza del titolo II del regolamento si applicano le disposizioni

giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria. Per

la lett. b le persone di cui alla lett. a possono, su richiesta, essere

esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono, tra l’altro, in Italia e

dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia. Detta richiesta

dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo

assicurativo in Svizzera; se in casi giustificati la richiesta è depositata

dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo

d’assicurazione (allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b)

aa)). Si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato (allegato

XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) bb)).

Fatti

I lavoratori frontalieri ed i loro

familiari residenti in Italia possono dunque optare per il regime assicurativo

dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi

membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria

svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o

assicurativo del loro Paese di residenza.

La

decisione di aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario

nazionale deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio

dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting out",

cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",

in RDAT I-2002, pag. 30). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema

sanitario dello Stato di residenza esplica effetti anche per familiari

residenti in quello stesso Stato.

Tale

facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2;

DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

In

virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che

lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari

senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione

malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale

italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve

però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità

cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre

mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori

frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro

(sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

La

dottrina rammenta che le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del

diritto di opzione: inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa

dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa

di domicilio in uno Stato dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di

statuto da esercitante un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3,

pag. 74).

Il

diritto di opzione non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti

(sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV

N. 20, pag. 80).

4. Nel caso di specie è pacifico

che l’insorgente, cittadina svizzera ed italiana, attiva nel nostro Paese, dal 31

luglio 2017 si è trasferita in Italia ed in virtù del cambiamento di domicilio

avrebbe potuto, entro tre mesi, far valere il proprio diritto di opzione in

favore del sistema sanitario italiano (consid. 3; cfr. anche Eugster, op. cit.,

n. 30 ad art. 3, pag. 74).

Ella

ha invece deciso di rimanere affiliata in Svizzera per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, indicando di essere assicurata presso

__________ (doc. 7; cfr. anche art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal). Suo marito ha dal

canto suo optato per il sistema sanitario del suo Paese di residenza, ossia

l’Italia (cfr. doc. 4).

La decisione della

ricorrente è stata consapevole e ponderata.

Ancora

in sede di reclamo l’interessata ha infatti affermato che “in Ticino mi

sapevo muovere, in Italia era tutto nuovo e non conoscevo nessuno. Io avevo

urgenza di essere curata perché il dolore ai piedi mi impediva di svolgere la

mia attività professionale (…) mantenere la cassa malati qua mi ha permesso di

organizzarmi nel giro di poco tempo e ridurre la malattia a 6 mesi nonostante

Considerandi

io mi sia sottoposta a due interventi di ricostruzione dei piedi a distanza di

3.

mesi l’uno dall’altro” (doc. 26). Pure con il ricorso l’insorgente ha evidenziato

che “optare per il sistema italiano rischiava di prolungare l’assenza per

malattia di parecchi mesi (ogni intervento ha necessitato di una convalescenza

di tre mesi) tra attese per le operazioni, intervento e convalescenze”

(doc. V).

Ella

è pure stata resa attenta dalla Cassa cantonale di compensazione che tale

decisione non avrebbe potuto essere modificata.

In

un’e-mail del 9 novembre 2017 all’assicurata, un funzionario dell’amministrazione

le ha infatti rammentato che “la scelta è definitiva e non potrà essere

cambiata” (doc. 5, cfr. anche doc. 11).

Di

principio l’affiliazione al sistema sanitario svizzero è di conseguenza corretta.

5.

Resta

da esaminare se l’insorgente può nuovamente far valere il suo diritto di

opzione.

La

risposta è negativa.

Infatti,

di principio, la scelta esplicita del sistema sanitario presso il quale ci si

intende assicurare è definitiva ed irrevocabile (cfr. sentenza 9C_561/2016 del

27.

marzo 2017, in particolare consid. 7; Ghislaine Riondel, La prise en charge

des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, 2016, n. 676,

pag. 344; Eugster, op. cit., n. 34 ad art. 3, pag. 76).

Sono

riservati, per quanto concerne l’Italia, la Germania e l’Austria, entro i tre

mesi dall’evento, in particolare, i casi di modifica dello statuto giuridico,

quali ad esempio il matrimonio o il divorzio, la nascita di un figlio o

la morte di un membro della famiglia (cfr. Eugster, op. cit., loc. cit.; cfr.

Riondel, op. cit., n. 677, pag. 344). Da rilevare che la Francia si è rilevata

più restrittiva, rispetto alla Svizzera, nell’accettare la riapertura del

diritto di opzione (cfr. Riondel, op. cit., n. 676 e seguenti, pag. 344 e

seguenti).

L’irrevocabilità

della scelta trova il suo fondamento nella sicurezza del diritto.

Un’interpretazione restrittiva contribuisce ad evitare una continua modifica

della legislazione applicabile e permette di prevenire eventuali lacune

assicurative.

Semplici

vantaggi od inconvenienti relativi al sistema sanitario per il quale si è

optato non possono costituire un motivo per derogare all’irrevocabilità di

principio della scelta iniziale del sistema sanitario.

Infine,

non può essere d’aiuto alla ricorrente neppure la modifica, avvenuta il 9

gennaio 2019, dell’affiliazione delle figlie dal sistema sanitario svizzero a

quello italiano (doc. 23).

A

prescindere dal fatto che il loro cambiamento non è oggetto di contestazione,

va rilevato che l’annullamento dell’affiliazione all’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie svizzera non è dovuta ad una modifica dello statuto

di un membro della famiglia, ma ad una svista della Cassa che le aveva

affiliate al sistema sanitario della ricorrente invece che al sistema sanitario

del marito, il quale aveva optato, correttamente, per l’assicurazione del nuovo

luogo di domicilio, ossia l’Italia (cfr. doc. 23).

A

proposito della circostanza che la famiglia dell’insorgente, a causa da una

parte dell’opzione del marito per il sistema sanitario italiano e dall’altra

alla scelta dell’assicurata per il sistema sanitario svizzero, è assoggettata a

due sistemi diversi, va evidenziato da una parte che la stessa ricorrente ne

era consapevole fin dall’inizio e lo ha voluto lei stessa (cfr. lo scambio di

e-mail con l’amministrazione [doc. 1 e seguenti]) e dall’altra che questo

sistema è stato stabilito dal legislatore, il quale prevede che ogni lavoratore

è, di principio, affiliato nel Paese in cui svolge la propria attività

lucrativa, riservato il diritto di opzione segnatamente per i cittadini europei

e svizzeri residenti in Italia (cfr. consid. 3).

La

ricorrente non fa inoltre valere un caso giustificato ai sensi dell’allegato XI

del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) aa), non potendo essere

considerata tale l’intenzione di farsi inizialmente curare in Svizzera in virtù

delle migliori conoscenze del sistema sanitario del precedente Paese di

domicilio (cfr. doc. V).

6.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su reclamo impugnata merita

conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti