36.2019.104
Mancato pagamento di premi LAMal e partecipazioni ai costi.Denegata giustizia da parte della Cassa malati che non ha risposto per 1 anno alle richieste dell'ass.Dovrà esprimersi subito con decisione.Premi dovuti con gli interessi di mora.Spese di diffida dovute,ma ridotte.Spese esecutive al debitore
27 aprile 2020Italiano29 min
canto suo il ricorrente si è espresso il 2 gennaio 2020 (doc. IX), mentre la Cassa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.104
36.2019.105
TB
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2019 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 6 settembre 2019 emanate
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
1, 1959, nel 2018 era affiliato presso CO 1 (CO 1 qui di seguito) per l'assicurazione
malattia obbligatoria con il sistema __________ per un premio netto di CHF
247,30 mensili.
B. I
premi di agosto e settembre 2018 (doc. 4 dell'inc. 36.2019.104) sono stati
oggetto dapprima di una diffida il 18 agosto 2018 rispettivamente il 15
settembre 2018 (doc. 7), poi di un sollecito di pagamento il 15 settembre 2018
rispettivamente il 13 ottobre 2018, che hanno comportato, ciascuno, il carico
di spese di diffida di CHF 20 (doc. 6). La Cassa ha quindi escusso l’assicurato
il 29 gennaio 2019 (doc. 8) per un importo di CHF 494,60 oltre interessi del 5%
e spese (CHF 180), oltre al pagamento di prestazioni, beneficiate
dall’assicurato dal 6 al 20 luglio 2018, riconosciute in suo favore ma
rientranti nella franchigia (CHF 996,60 + CHF 302,30 + CHF 436,35), importi che
il debitore non ha saldato nemmeno dopo le diffide e i richiami di pagamento
fatturati CHF 20 l'uno.
C. RI
1 si è opposto al __________ staccato dall’UE di __________, e tale opposizione
è stata tolta dall’assicuratore con decisione del 14 maggio 2019 (doc. 9), che
ha confermato il debito, aggiornato a quel giorno, cifrato in CHF 2'428,50 (CHF
494,60 + CHF 1'735,25 + CHF 180 + CHF 18,65) cui si sono aggiunti CHF 110,30
per le spese esecutive.
D. Con
decisione su opposizione del 6 settembre 2019 (doc. A1 dell'inc. n. 36.2019.105)
CO 1ha confermato la propria pretesa di pagamento delle prestazioni per CHF 2'229,85,
oltre accessori, e il rigetto dell'opposizione al PE n. __________.
E. Medesima
sorte è toccata ai premi LAMal dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018
(doc. 4, 6 e 7 dell'inc. n. 36.2019.104) e alle franchigie e alle partecipazioni
ai costi (doc. 5 e 6) per prestazioni ricevute nei mesi di aprile (CHF 899,10),
luglio (CHF 569,30 + CHF 15,55) e settembre 2018 (CHF 181,40), che sono stati
oggetto di diffide e richiami di pagamento, fatturati CHF 20 ciascuno. Il 28
marzo 2019 (doc. 8) l'Ufficio di esecuzione di __________ spiccato, su
richiesta del creditore, il PE n. __________ per detti premi per un importo di CHF
741,90 oltre interessi del 5% nonché per prestazioni LAMal, dal 10 agosto al 12
ottobre 2018 (CHF 1'665,35), a cui sono stati aggiunti CHF 180 di spese e CHF
14,75 di interessi fino a quel momento.
F. L’assicurato
si è opposto anche a tale atto esecutivo, l’opposizione è stata però rigettata da
CO 1 con decisione del 14 maggio 2019 (doc. 9) che ha confermato il debito,
aggiornato con gli interessi, di CHF 2'607,40, a cui si sono aggiunti CHF
110,30 di spese esecutive. Con decisione su opposizione del 6 settembre 2019
(doc. A1 dell'inc. n. 36.2019.104) CO 1ha confermato la sua pretesa di
pagamento delle tre mensilità di premi LAMal (CHF 741,90) e dei conteggi delle
prestazioni del 10 agosto 2018 (CHF 899,10), del 17 agosto 2018 (CHF 15,55),
del 10 settembre 2018 (CHF 569,30) e del 12 ottobre 2018 (CHF 181,40), per un
totale di CHF 2'407,25. La Cassa malati ha ritenuto conforme all'art. 105b cpv.
2 OAMal la sua pretesa di pagamento delle spese di diffida di CHF 180 e, in
base all'art. 26 LPGA, la pretesa degli interessi di mora del 5% e ha perciò
rigettato l'opposizione al PE n. __________.
G. Con
un unico ricorso il 16 ottobre 2019 (doc. I degli inc. 36.2019.104 e 105) RI 1
ha chiesto al Tribunale che le decisioni su opposizione fossero " … messe da parte per il momento e l'CO 1 dovrebbe
essere obbligato a concordare o non essere d'accordo con l'assicurato in merito
alla clausola __________ (regolamento sulla telemedicina) per il momento.".
Il ricorrente ha fatto presente che la
Cassa malati non ha risposto alle sue richieste del 14 gennaio 2019 (doc. A5) e
del 13 giugno 2019 (doc. A6 e A8) di non applicare la clausola __________,
visto che nello scritto del 24 luglio 2019 (doc. A11) l'assicuratore malattia
ha preteso comunque il pagamento di CHF 5'256,50 (CHF 494,60 [premi] + CHF 1'735,25
[prestazioni] + CHF 180 [spese] + CHF 18,65 [interessi] + CHF 110,30 [spese
esecutive] + CHF 741,90 [premi] + CHF 1'665,35 [prestazioni] + CHF 180 [spese]
+ CHF 20,15 [interessi] + CHF 110,30 [spese esecutive]).
H. Nelle
due risposte di causa formulate il 12 novembre 2019 (doc. III degli inc. n.
36.2019.104 e 105) CO 1ha proposto di respingere il ricorso confermando le due
decisioni su opposizione. Ricordato l'obbligo dell'assicurato di pagare
anticipatamente i premi LAMal (art. 61 LAMal e art. 90 OAMal) e le
partecipazioni ai costi (art. 64 LAMal), la Cassa malati ha esposto nel
dettaglio gli importi dovuti dal ricorrente (CHF 2'407,25 inc. n. 36.2019.104 +
CHF 2'229,85 inc. n. 36.2019.105) rimasti insoluti nonostante debita sollecitazione
e diffida, perciò ha avviato le procedure esecutive. La Cassa malati ha
osservato che, anche se si applicasse la nuova giurisprudenza (STF 9C_716/2018
del 14 maggio 2019) in merito al calcolo della partecipazione a carico degli
assicurati per quanto concerne il contributo ospedaliero che rimane a loro
carico, la situazione non muterebbe, non essendo intaccata l'aliquota del 10%.
Per quanto concerne le richieste del ricorrente
del 14 gennaio 2019 e del 13 giugno 2019 di annullare i conteggi delle
prestazioni che non avrebbero ricevuto alcun riscontro da parte sua, la Cassa
malati ha osservato che lo scritto del 14 gennaio 2019 non le è pervenuto. Ad
ogni modo, tale questione non è pertinente con l'oggetto delle decisioni su
opposizione riguardanti altri conteggi. CO 1 ha confermato la correttezza e la
validità della sua pretesa secondo le norme legali per quanto attiene sia ai
premi LAMal sia alle partecipazioni ai costi di cura, come pure per quanto è
relativo alle spese amministrative imposte e gli interessi pretesi. CO 1 ha
rammentato che le spese delle due esecuzioni rimangono a carico del debitore.
Fatti
I. Il
29 novembre 2011 (doc. V) il ricorrente ha prodotto diversa documentazione
medica concernente le sue degenze (doc. B1-11), sulle quali la Cassa malati si
è pronunciata il 13 dicembre 2019 (doc. VII) affermando che la stessa è
ininfluente, poiché oggetto del contendere non è la necessità medica delle cure
effettuate. L'assicuratore malattia, dopo avere ricordato la composizione delle
sue pretese creditorie ha prodotto al TCA tutte le fatture oggetto dei conteggi
di prestazioni in discussione (doc. 12-17), confermando la correttezza del suo
agire.
Dal
canto suo il ricorrente si è espresso il 2 gennaio 2020 (doc. IX), mentre la Cassa
malati, il 21 gennaio 2020 (doc. XI), ha ulteriormente preso posizione producendo
diversa documentazione, ammettendo in particolare di avere ricevuto uno scritto
del 14 gennaio 2019 (doc. IX/1) dell’assicurato con cui lo stesso ha segnalato
il perdurare di sua malattia dal 1 aprile 2018 con inabilità lavorativa al 100%,
con complicanze, che lo hanno indotto a domandare all’assicuratore “dass
Ihre Klauseln in Sachen __________ nicht angewendet werden können” (lo
scritto è stato trasmesso per raccomandata a __________ il 14 gennaio 2019).
L’assicuratore indica di avere commesso un errore a proposito di tale scritto,
di averlo cioè inserito nel dossier ma, per un errore tecnico, di non avere
risposto allo stesso.
L'assicuratore ha, in particolare,
spiegato perché ha ritenuto, nel conteggio delle cure per CHF 1'557,25, la
sanzione di CHF 500 applicata per non avere preso contatto con __________,
sanzione che non ha fatto comunque oggetto di una decisione formale da parte
dell’assicuratore (nonostante la richiesta del qui ricorrente doc. IX/1) e,
comunque il tema non sarebbe oggetto del ricorso.
La Cassa malati ha, al riguardo, affermato
che "Se l'assicurato intende contestare
tale partecipazione a suo carico, in merito va detto che CO 1 prenderà
posizione con decisione (ai sensi dell'art. 49 LPGA) separata, la quale a sua
volta sarà impugnabile" (doc. IX pag. 1). CO 1 ha comunque
evidenziato come il ricorrente disponga della variante assicurativa __________,
di cui ha illustrato il funzionamento, evidenziando la possibilità di “stornare”
delle fatture se le prestazioni assicurative sono state erogate a torto in
violazione del Regolamento __________ e di applicare una sanzione.
D’avviso dell’assicuratore la richiesta
dell’assicurato (doc. IX/1, prodotta ulteriormente il 10 febbraio 2020 quale
annesso al doc. XIII) non è comunque atta ad inficiare la pretesa oggetto delle
procedure e si riferisce a conteggi e a conteggi corretti che hanno sanzionato
l'assicurato per non avere contattato __________. Per questi conteggi di
rettifica, che l'interessato non ha ancora pagato, la Cassa malati emanerà una
decisione formale e ha ricordato di avere comunque di volta in volta avvisato
per iscritto l'assicurato sul funzionamento della variante assicurativa scelta
e sulle sanzioni applicabili (doc. 19).
Dal
canto suo l'assicurato si è riconfermato nelle sue richieste (doc. XIII) mentre
l'assicuratore non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza
del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015
consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel merito
Considerandi
2.
In base all'art. 3 cpv. 1
LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare
dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad
assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono
di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie
conformemente alla LVAMal.
Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali.
L'art. 64 cpv. 1 LAMal
prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un
importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi
eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l'art.
64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore
deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore
comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90
OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
A norma dell'art.
105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.
26.
cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b
cpv. 2 OAMal).
3.
Il
ricorrente ha chiesto al Tribunale di aspettare a giudicare sulle due decisioni
su opposizione del 6 settembre 2019 e di obbligare preliminarmente CO 1 a
pronunciarsi sulla “questione __________” che egli ha sollevato con gli scritti
del 14 gennaio 2019 e del 13 giugno 2019, richiesta che CO 1 non ha evaso.
Compito di questo Tribunale è
verificare la correttezza delle decisioni su opposizione del 6 settembre 2019
emesse da CO 1 e concernenti il mancato pagamento, da parte dell'assicurato,
dei premi LAMal dei mesi da agosto a dicembre 2018 e di partecipazioni ai costi
per delle prestazioni di cura di cui ha beneficiato nel 2018. Per questi importi
il ricorrente è stato escusso con i precetti esecutivi n. __________
del 29 gennaio 2019 e n. __________ del 28 marzo 2019, per un totale dovuto di CHF
2'229,85 rispettivamente di CHF 2'407,25, a cui si aggiungono per ciascuna
procedura esecutiva le spese di diffida di CHF 180, gli interessi di mora e le
spese esecutive. Pertanto, oggetto del contendere è soltanto sapere se
l'assicurato è debitore dei summenzionati importi pretesi dalla Cassa malati per
i quali egli è stato escusso con i precetti esecutivi indicati.
Va infatti
ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Di conseguenza, il TCA non può
esaminare nel merito la questione riguardante la correttezza delle sanzioni
applicate dalla Cassa malati nei confronti dell'assicurato per non avere
contattato preventivamente la centrale di telemedicina __________ prima di
usufruire di alcune prestazioni mediche nel corso del 2018.
4.
Per
quanto concerne questo aspetto va evidenziato che l'assicurato ha scritto alla
sua Cassa malati il 14 gennaio 2019 (invio raccomandato) chiedendo di stornare una
serie di conteggi e di conteggi rettificati che egli ha dettagliatamente
indicato, a motivo che dal 1° aprile 2018 egli è stato inabile al lavoro al
100% per malattia in maniera continuativa, ed è stato inviato da un medico
all'altro sia per la malattia stessa sia per le complicazioni dei trattamenti
ricevuti.
L'assicurato non ha ottenuto una
risposta da parte del suo assicuratore, perciò, quando ha ricevuto le due
decisioni del 14 maggio 2019 con cui la Cassa malati ha tolto le opposizioni ai
due citati precetti esecutivi, il 13 giugno 2019 si è rivolto al suo
assicuratore facendo presente di avergli già chiesto il 14 gennaio 2019 di
stornare dei conteggi di premi e di prestazioni. Egli non ha ottenuto alcuna
risposta a questa richiesta, perciò si è opposto totalmente alle due
summenzionate decisioni della Cassa. Si era però detto disponibile a discutere
della richiesta di storno dei conteggi in questione.
Il 24 luglio 2019 la Cassa malati ha
scritto all'assicurato facendo riferimento alla lettera del 13 giugno 2019 e comunicandogli
che "Sie teilen uns mit, dass Sie am
14.01.2019
bei der CO 1 ein Stornierungsgesuch eingereicht hätten und von der CO
1.
diesbezüglich keine Rückmeldung erhalten haben." Senza tuttavia entrare nel merito della
richiesta del qui ricorrente.
5.
L'insorgente,
come visto, ha chiesto che venga fatto ordine alla Cassa convenuta di
pronunciarsi sulla sua richiesta di storno di alcuni conteggi di prestazioni
poiché, malgrado i suoi diversi solleciti in tal senso, CO 1 non vi ha mai dato
seguito. Egli lamenta, nel caso di specie, il sussistere di una denegata
rispettivamente ritardata giustizia.
6.
Giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora
un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la
cui risoluzione essa è competente (v. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti
ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è
una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost
e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a
statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la
decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un
termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze
fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti
ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità
dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di
quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188
consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato
intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in
particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per
ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere
rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è
legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico
strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in
effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da
garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole
(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e
spedita (v. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della
procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno
stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando
la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione
di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad
esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia
occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della
Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono
stati presi abusivamente (L. Meyer,
Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e
riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura di ricorso
per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita
della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione
all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (STFA
U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI
1992.
U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
7.
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura
durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la
domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188, il TFA
ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un
assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza. Nella sentenza pubblicata in RAMI 1997 U 286,
p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di
un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di
una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi
(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In quella stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,
I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess
es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut
(unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92).".
Più di recente, l’Alta Corte ha
riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009
del 28 settembre 2009).
Va infine rilevato che in caso di
accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale
ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a
edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non può sostituire l’indagine
che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e d’istruttoria e non
deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il
giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un
ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia
dato seguito alle domande del ricorrente nelle more della procedura, occorre
verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il
patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo
nella reazione della Cassa è sussistito.
8.
Nella concreta evenienza, il
TCA osserva che il 13 giugno 2019 l'assicurato ha fatto presente alla sua Cassa
malati di avergli inviato la richiesta di ristorno delle prestazioni e a
comprova di ciò gli avrebbe pure allegato copia della ricevuta postale
attestante tale spedizione (doc. A6 e A8). Con il ricorso RI 1 ha affermato che
il suo assicuratore non ha risposto né al suo scritto del 14 gennaio 2019 né a
quello del 13 giugno 2019.
Egli ha ribadito questo fatto pendente
causa il 2 gennaio 2020 ritrasmettendo la richiesta di storno del 14 gennaio
2019, corredandola della ricevuta postale dell'invio raccomandato (doc. IX/2). È
solo a questo momento che CO 1 ha riconosciuto di avere ricevuto questa
raccomandata e che "per un errore
tecnico interno, tale scritto non veniva evaso in precedenza".
Da quanto precede discende che, non
rispondendo per un anno alle richieste dell'assicurato formulate il 14 gennaio
2019.
di stornare dei conteggi di prestazioni che egli riteneva errati, la Cassa
malati ha commesso un diniego di giustizia. Del resto, con le osservazioni del
21.
gennaio 2020 (doc. XI) la convenuta ha concordato con la necessità di
emanare una decisione formale su questo tema, laddove ha affermato, a pagina 2,
che "In merito ai conteggi di rettifica
indicati dal ricorrente (19.09.2018, 12.10.2018, 16.11.2018, 21.12.2018) - qui
allegati, doc. 18 - CO 1 provvede a rilasciare una decisione formale, dal
momento che la questione è ancora litigiosa. (…)".
In queste condizioni, la Cassa malati
deve esprimersi immediatamente tramite una decisione formale soggetta ad
opposizione (cfr. anche DTF 133 V 190, consid. 3.1; Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 25 e seguenti
ad art. 49, pag. 465 e seguenti) sulla questione sollevata dall'assicurato
riguardante la centrale di telemedicina __________ e, conseguentemente, sul
richiesto storno dei conteggi di prestazioni indicati dall'assicurato nel suo
scritto del 14 gennaio 2019. Su questo punto il ricorso è perciò accolto.
9.
Per
quanto concerne le decisioni su opposizione del 6 settembre 2019 il TCA rileva
che l'assicurato non ha fatto fronte al pagamento né dei premi LAMal da agosto
a dicembre 2018, né delle partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati. Del
resto, questa circostanza non è nemmeno contestata dal ricorrente stesso, che
si è limitato a chiedere al TCA di attendere ad evadere le decisioni su
opposizione nell'attesa che l'assicuratore si pronunci sulla questione relativa
all'obbligo di contattare preventivamente la centrale di telemedicina __________,
che però è indipendente dall'obbligo di pagamento dei premi LAMal e delle
partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati e che sono dovuti in virtù
degli artt. 61 e 64 LAMal.
Non avendo dunque l'assicurato saldato
gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi,
poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento,
l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad
avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza. Gli
importi relativi ai premi ancora dovuti e alle partecipazioni ai costi (CHF 2'407,25
e CHF 2'229,85), chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a
questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del
22.
luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dall'assicuratore
e sono pertanto dovuti dal ricorrente.
10.
La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di
ritardo sui premi LAMal non pagati dall'assicurato. Gli interessi sono dovuti
quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio
vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno
rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui
premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno
(art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,
l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al
beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo
giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in
cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sui premi LAMal da agosto a
dicembre 2018 fatturati mensilmente all'assicurato - e quindi non anche sulle
spese di diffida (RAMI 2006 KV 356 pag. 40) -, gli interessi del 5% sono dunque
dovuti dall'inizio della decorrenza di ogni premio, come correttamente preteso
dalla Cassa malati.
Il ricorrente va quindi condannato a
versare anche gli interessi del 5% su CHF 247,30 a contare dal 31 luglio 2018,
su CHF 247,30 dal 31 agosto 2018, su CHF 247,30 dal 30 settembre 2018, su CHF
247,30 dal 31 ottobre 2018 e su CHF 247,30 dal 30 novembre 2018.
11.
Con le decisioni impugnate e
con i due precetti esecutivi in esame, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurato,
per ciascuna procedura, un importo di CHF 180 a titolo di spese che il
ricorrente non ha contestato come tali.
Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2011.
(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal)
e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto il
Regolamento "__________", non prodotto dall'assicuratore, ma
reperibile nel sito internet del medesimo per quanto concerne l'edizione 01.2018,
all'art. 14.2 prevede che "spese dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni
sono a carico della persona assicurata".
Le spese di CHF
180.
per ogni procedura sono dovute per colpa
dell'assicurato medesimo che non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse
trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nel Regolamento,
perciò il loro addebito è giustificato, ma vanno ridotte a CHF 100
rispettivamente a CHF 140, e meglio negli importi che corrispondono alle
effettive spese (Mahngebühren")
fatturate dalla Cassa malati all'assicurato per ogni sollecito di pagamento
("Zahlungsaufforderung").
12.
Quanto
alle spese esecutive di CHF 110,30 inserite nei precetti esecutivi, va
segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha
affermato:
"
10.
All'assicurata, infine, sono
state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF
70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece
disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma
il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione,
l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per
legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui
l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e
giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004
in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03).”.
Le spese
esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di
rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,
36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.
568.
consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die
Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non
essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA
K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del
18.
giugno 2004).
Per cui
queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma
rimangono a carico del debitore escusso.
13.
Alla luce di
quanto esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere riformate e
il ricorso va parzialmente accolto.
L'opposizione al precetto
esecutivo n. __________ del 29 gennaio 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione
di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di CHF 2'229,85,
oltre alle spese di diffida di CHF 100 e agli interessi di mora del 5% su CHF
247,30 dal 31 luglio 2018 e su CHF 247,30 dal 31 agosto 2018.
L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 28 marzo 2019 spiccato dall'Ufficio di esecuzione di __________
è rigettata in via definitiva per l'importo di CHF 2'407,25, oltre a CHF 140 di
spese di diffida e agli interessi di mora del 5% su CHF
247,30 dal 30 settembre 2018, su CHF 247,30 dal 31 ottobre 2018 e su CHF 247,30
dal 30 novembre 2018.
All'assicurato,
parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinato non vanno riconosciute
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
2. CO
1 deve emettere immediatamente una decisione formale sulle richieste
dell'assicurato del 14 gennaio 2019 riguardante il sistema di telemedicina __________
e lo storno di diversi conteggi di prestazioni.
3. Le
decisioni su opposizione sono riformate come segue:
3.1. CO
1 è creditore nei confronti di RI 1 dell'importo di CHF 2'229,85,
oltre alle spese di diffida di CHF 100 e agli interessi di mora del 5% su CHF
247,30 dal 31 luglio 2018 e su CHF 247,30 dal 31 agosto 2018.
3.2. L'opposizione al PE n. __________ del 29 gennaio 2019 emesso dall'UE di __________
è rigettata in via definitiva per gli importi di cui al punto 3.1.
3.3. CO
1 è creditore nei confronti di RI 1 dell'importo di CHF 2'407,25, oltre alle
spese di diffida di CHF 140 e agli interessi del 5% su CHF 247,30
dal 30 settembre 2018, su CHF 247,30 dal 31 ottobre 2018 e su CHF 247,30 dal 30
novembre 2018.
3.4. L'opposizione al PE n. __________ spiccato il 28 marzo 2019 dall'Ufficio
di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per gli importi di
cui al punto 3.3.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si riconoscono
ripetibili al ricorrente.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti