Lexipedia

Decisione

36.2019.104

Mancato pagamento di premi LAMal e partecipazioni ai costi.Denegata giustizia da parte della Cassa malati che non ha risposto per 1 anno alle richieste dell'ass.Dovrà esprimersi subito con decisione.Premi dovuti con gli interessi di mora.Spese di diffida dovute,ma ridotte.Spese esecutive al debitore

27 aprile 2020Italiano29 min

canto suo il ricorrente si è espresso il 2 gennaio 2020 (doc. IX), mentre la Cassa

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2019.104

36.2019.105

TB

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2019 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 6 settembre 2019 emanate

da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. RI

1, 1959, nel 2018 era affiliato presso CO 1 (CO 1 qui di seguito) per l'assicurazione

malattia obbligatoria con il sistema __________ per un premio netto di CHF

247,30 mensili.

B. I

premi di agosto e settembre 2018 (doc. 4 dell'inc. 36.2019.104) sono stati

oggetto dapprima di una diffida il 18 agosto 2018 rispettivamente il 15

settembre 2018 (doc. 7), poi di un sollecito di pagamento il 15 settembre 2018

rispettivamente il 13 ottobre 2018, che hanno comportato, ciascuno, il carico

di spese di diffida di CHF 20 (doc. 6). La Cassa ha quindi escusso l’assicurato

il 29 gennaio 2019 (doc. 8) per un importo di CHF 494,60 oltre interessi del 5%

e spese (CHF 180), oltre al pagamento di prestazioni, beneficiate

dall’assicurato dal 6 al 20 luglio 2018, riconosciute in suo favore ma

rientranti nella franchigia (CHF 996,60 + CHF 302,30 + CHF 436,35), importi che

il debitore non ha saldato nemmeno dopo le diffide e i richiami di pagamento

fatturati CHF 20 l'uno.

C. RI

1 si è opposto al __________ staccato dall’UE di __________, e tale opposizione

è stata tolta dall’assicuratore con decisione del 14 maggio 2019 (doc. 9), che

ha confermato il debito, aggiornato a quel giorno, cifrato in CHF 2'428,50 (CHF

494,60 + CHF 1'735,25 + CHF 180 + CHF 18,65) cui si sono aggiunti CHF 110,30

per le spese esecutive.

D. Con

decisione su opposizione del 6 settembre 2019 (doc. A1 dell'inc. n. 36.2019.105)

CO 1ha confermato la propria pretesa di pagamento delle prestazioni per CHF 2'229,85,

oltre accessori, e il rigetto dell'opposizione al PE n. __________.

E. Medesima

sorte è toccata ai premi LAMal dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018

(doc. 4, 6 e 7 dell'inc. n. 36.2019.104) e alle franchigie e alle partecipazioni

ai costi (doc. 5 e 6) per prestazioni ricevute nei mesi di aprile (CHF 899,10),

luglio (CHF 569,30 + CHF 15,55) e settembre 2018 (CHF 181,40), che sono stati

oggetto di diffide e richiami di pagamento, fatturati CHF 20 ciascuno. Il 28

marzo 2019 (doc. 8) l'Ufficio di esecuzione di __________ spiccato, su

richiesta del creditore, il PE n. __________ per detti premi per un importo di CHF

741,90 oltre interessi del 5% nonché per prestazioni LAMal, dal 10 agosto al 12

ottobre 2018 (CHF 1'665,35), a cui sono stati aggiunti CHF 180 di spese e CHF

14,75 di interessi fino a quel momento.

F. L’assicurato

si è opposto anche a tale atto esecutivo, l’opposizione è stata però rigettata da

CO 1 con decisione del 14 maggio 2019 (doc. 9) che ha confermato il debito,

aggiornato con gli interessi, di CHF 2'607,40, a cui si sono aggiunti CHF

110,30 di spese esecutive. Con decisione su opposizione del 6 settembre 2019

(doc. A1 dell'inc. n. 36.2019.104) CO 1ha confermato la sua pretesa di

pagamento delle tre mensilità di premi LAMal (CHF 741,90) e dei conteggi delle

prestazioni del 10 agosto 2018 (CHF 899,10), del 17 agosto 2018 (CHF 15,55),

del 10 settembre 2018 (CHF 569,30) e del 12 ottobre 2018 (CHF 181,40), per un

totale di CHF 2'407,25. La Cassa malati ha ritenuto conforme all'art. 105b cpv.

2 OAMal la sua pretesa di pagamento delle spese di diffida di CHF 180 e, in

base all'art. 26 LPGA, la pretesa degli interessi di mora del 5% e ha perciò

rigettato l'opposizione al PE n. __________.

G. Con

un unico ricorso il 16 ottobre 2019 (doc. I degli inc. 36.2019.104 e 105) RI 1

ha chiesto al Tribunale che le decisioni su opposizione fossero " … messe da parte per il momento e l'CO 1 dovrebbe

essere obbligato a concordare o non essere d'accordo con l'assicurato in merito

alla clausola __________ (regolamento sulla telemedicina) per il momento.".

Il ricorrente ha fatto presente che la

Cassa malati non ha risposto alle sue richieste del 14 gennaio 2019 (doc. A5) e

del 13 giugno 2019 (doc. A6 e A8) di non applicare la clausola __________,

visto che nello scritto del 24 luglio 2019 (doc. A11) l'assicuratore malattia

ha preteso comunque il pagamento di CHF 5'256,50 (CHF 494,60 [premi] + CHF 1'735,25

[prestazioni] + CHF 180 [spese] + CHF 18,65 [interessi] + CHF 110,30 [spese

esecutive] + CHF 741,90 [premi] + CHF 1'665,35 [prestazioni] + CHF 180 [spese]

+ CHF 20,15 [interessi] + CHF 110,30 [spese esecutive]).

H. Nelle

due risposte di causa formulate il 12 novembre 2019 (doc. III degli inc. n.

36.2019.104 e 105) CO 1ha proposto di respingere il ricorso confermando le due

decisioni su opposizione. Ricordato l'obbligo dell'assicurato di pagare

anticipatamente i premi LAMal (art. 61 LAMal e art. 90 OAMal) e le

partecipazioni ai costi (art. 64 LAMal), la Cassa malati ha esposto nel

dettaglio gli importi dovuti dal ricorrente (CHF 2'407,25 inc. n. 36.2019.104 +

CHF 2'229,85 inc. n. 36.2019.105) rimasti insoluti nonostante debita sollecitazione

e diffida, perciò ha avviato le procedure esecutive. La Cassa malati ha

osservato che, anche se si applicasse la nuova giurisprudenza (STF 9C_716/2018

del 14 maggio 2019) in merito al calcolo della partecipazione a carico degli

assicurati per quanto concerne il contributo ospedaliero che rimane a loro

carico, la situazione non muterebbe, non essendo intaccata l'aliquota del 10%.

Per quanto concerne le richieste del ricorrente

del 14 gennaio 2019 e del 13 giugno 2019 di annullare i conteggi delle

prestazioni che non avrebbero ricevuto alcun riscontro da parte sua, la Cassa

malati ha osservato che lo scritto del 14 gennaio 2019 non le è pervenuto. Ad

ogni modo, tale questione non è pertinente con l'oggetto delle decisioni su

opposizione riguardanti altri conteggi. CO 1 ha confermato la correttezza e la

validità della sua pretesa secondo le norme legali per quanto attiene sia ai

premi LAMal sia alle partecipazioni ai costi di cura, come pure per quanto è

relativo alle spese amministrative imposte e gli interessi pretesi. CO 1 ha

rammentato che le spese delle due esecuzioni rimangono a carico del debitore.

Fatti

I. Il

29 novembre 2011 (doc. V) il ricorrente ha prodotto diversa documentazione

medica concernente le sue degenze (doc. B1-11), sulle quali la Cassa malati si

è pronunciata il 13 dicembre 2019 (doc. VII) affermando che la stessa è

ininfluente, poiché oggetto del contendere non è la necessità medica delle cure

effettuate. L'assicuratore malattia, dopo avere ricordato la composizione delle

sue pretese creditorie ha prodotto al TCA tutte le fatture oggetto dei conteggi

di prestazioni in discussione (doc. 12-17), confermando la correttezza del suo

agire.

Dal

canto suo il ricorrente si è espresso il 2 gennaio 2020 (doc. IX), mentre la Cassa

malati, il 21 gennaio 2020 (doc. XI), ha ulteriormente preso posizione producendo

diversa documentazione, ammettendo in particolare di avere ricevuto uno scritto

del 14 gennaio 2019 (doc. IX/1) dell’assicurato con cui lo stesso ha segnalato

il perdurare di sua malattia dal 1 aprile 2018 con inabilità lavorativa al 100%,

con complicanze, che lo hanno indotto a domandare all’assicuratore “dass

Ihre Klauseln in Sachen __________ nicht angewendet werden können” (lo

scritto è stato trasmesso per raccomandata a __________ il 14 gennaio 2019).

L’assicuratore indica di avere commesso un errore a proposito di tale scritto,

di averlo cioè inserito nel dossier ma, per un errore tecnico, di non avere

risposto allo stesso.

L'assicuratore ha, in particolare,

spiegato perché ha ritenuto, nel conteggio delle cure per CHF 1'557,25, la

sanzione di CHF 500 applicata per non avere preso contatto con __________,

sanzione che non ha fatto comunque oggetto di una decisione formale da parte

dell’assicuratore (nonostante la richiesta del qui ricorrente doc. IX/1) e,

comunque il tema non sarebbe oggetto del ricorso.

La Cassa malati ha, al riguardo, affermato

che "Se l'assicurato intende contestare

tale partecipazione a suo carico, in merito va detto che CO 1 prenderà

posizione con decisione (ai sensi dell'art. 49 LPGA) separata, la quale a sua

volta sarà impugnabile" (doc. IX pag. 1). CO 1 ha comunque

evidenziato come il ricorrente disponga della variante assicurativa __________,

di cui ha illustrato il funzionamento, evidenziando la possibilità di “stornare”

delle fatture se le prestazioni assicurative sono state erogate a torto in

violazione del Regolamento __________ e di applicare una sanzione.

D’avviso dell’assicuratore la richiesta

dell’assicurato (doc. IX/1, prodotta ulteriormente il 10 febbraio 2020 quale

annesso al doc. XIII) non è comunque atta ad inficiare la pretesa oggetto delle

procedure e si riferisce a conteggi e a conteggi corretti che hanno sanzionato

l'assicurato per non avere contattato __________. Per questi conteggi di

rettifica, che l'interessato non ha ancora pagato, la Cassa malati emanerà una

decisione formale e ha ricordato di avere comunque di volta in volta avvisato

per iscritto l'assicurato sul funzionamento della variante assicurativa scelta

e sulle sanzioni applicabili (doc. 19).

Dal

canto suo l'assicurato si è riconfermato nelle sue richieste (doc. XIII) mentre

l'assicuratore non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza

del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015

consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

In base all'art. 3 cpv. 1

LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare

dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad

assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono

di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie

conformemente alla LVAMal.

Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal

prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un

importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi

eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l'art.

64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore

deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore

comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'art. 90

OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

A norma dell'art.

105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.

26.

cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

3.

Il

ricorrente ha chiesto al Tribunale di aspettare a giudicare sulle due decisioni

su opposizione del 6 settembre 2019 e di obbligare preliminarmente CO 1 a

pronunciarsi sulla “questione __________” che egli ha sollevato con gli scritti

del 14 gennaio 2019 e del 13 giugno 2019, richiesta che CO 1 non ha evaso.

Compito di questo Tribunale è

verificare la correttezza delle decisioni su opposizione del 6 settembre 2019

emesse da CO 1 e concernenti il mancato pagamento, da parte dell'assicurato,

dei premi LAMal dei mesi da agosto a dicembre 2018 e di partecipazioni ai costi

per delle prestazioni di cura di cui ha beneficiato nel 2018. Per questi importi

il ricorrente è stato escusso con i precetti esecutivi n. __________

del 29 gennaio 2019 e n. __________ del 28 marzo 2019, per un totale dovuto di CHF

2'229,85 rispettivamente di CHF 2'407,25, a cui si aggiungono per ciascuna

procedura esecutiva le spese di diffida di CHF 180, gli interessi di mora e le

spese esecutive. Pertanto, oggetto del contendere è soltanto sapere se

l'assicurato è debitore dei summenzionati importi pretesi dalla Cassa malati per

i quali egli è stato escusso con i precetti esecutivi indicati.

Va infatti

ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.

2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Di conseguenza, il TCA non può

esaminare nel merito la questione riguardante la correttezza delle sanzioni

applicate dalla Cassa malati nei confronti dell'assicurato per non avere

contattato preventivamente la centrale di telemedicina __________ prima di

usufruire di alcune prestazioni mediche nel corso del 2018.

4.

Per

quanto concerne questo aspetto va evidenziato che l'assicurato ha scritto alla

sua Cassa malati il 14 gennaio 2019 (invio raccomandato) chiedendo di stornare una

serie di conteggi e di conteggi rettificati che egli ha dettagliatamente

indicato, a motivo che dal 1° aprile 2018 egli è stato inabile al lavoro al

100% per malattia in maniera continuativa, ed è stato inviato da un medico

all'altro sia per la malattia stessa sia per le complicazioni dei trattamenti

ricevuti.

L'assicurato non ha ottenuto una

risposta da parte del suo assicuratore, perciò, quando ha ricevuto le due

decisioni del 14 maggio 2019 con cui la Cassa malati ha tolto le opposizioni ai

due citati precetti esecutivi, il 13 giugno 2019 si è rivolto al suo

assicuratore facendo presente di avergli già chiesto il 14 gennaio 2019 di

stornare dei conteggi di premi e di prestazioni. Egli non ha ottenuto alcuna

risposta a questa richiesta, perciò si è opposto totalmente alle due

summenzionate decisioni della Cassa. Si era però detto disponibile a discutere

della richiesta di storno dei conteggi in questione.

Il 24 luglio 2019 la Cassa malati ha

scritto all'assicurato facendo riferimento alla lettera del 13 giugno 2019 e comunicandogli

che "Sie teilen uns mit, dass Sie am

14.01.2019

bei der CO 1 ein Stornierungsgesuch eingereicht hätten und von der CO

1.

diesbezüglich keine Rückmeldung erhalten haben." Senza tuttavia entrare nel merito della

richiesta del qui ricorrente.

5.

L'insorgente,

come visto, ha chiesto che venga fatto ordine alla Cassa convenuta di

pronunciarsi sulla sua richiesta di storno di alcuni conteggi di prestazioni

poiché, malgrado i suoi diversi solleciti in tal senso, CO 1 non vi ha mai dato

seguito. Egli lamenta, nel caso di specie, il sussistere di una denegata

rispettivamente ritardata giustizia.

6.

Giusta

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora

un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la

cui risoluzione essa è competente (v. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti

ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a statuire è

una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost

e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a

statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la

decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un

termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze

fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti

ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità

dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di

quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188

consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato

intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in

particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per

ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere

rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è

legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico

strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in

effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da

garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole

(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui la procedura

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e

spedita (v. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della

procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno

stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando

la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione

di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad

esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia

occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della

Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono

stati presi abusivamente (L. Meyer,

Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e

riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una procedura di ricorso

per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita

della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione

all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora

l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere

discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame

sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un

determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (STFA

U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI

1992.

U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

7.

In una sentenza I 841/02 del

25.

giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura

durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la

domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188, il TFA

ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un

assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza. Nella sentenza pubblicata in RAMI 1997 U 286,

p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di

un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di

una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi

(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In quella stessa

pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a

decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,

I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess

es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut

(unveröffentliches Urteil P. vom 10. März

1993, M 1/92).".

Più di recente, l’Alta Corte ha

riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per

contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli

allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata

giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale

ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009

del 28 settembre 2009).

Va infine rilevato che in caso di

accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale

ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a

edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non può sostituire l’indagine

che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e d’istruttoria e non

deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il

giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un

ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia

dato seguito alle domande del ricorrente nelle more della procedura, occorre

verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il

patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo

nella reazione della Cassa è sussistito.

8.

Nella concreta evenienza, il

TCA osserva che il 13 giugno 2019 l'assicurato ha fatto presente alla sua Cassa

malati di avergli inviato la richiesta di ristorno delle prestazioni e a

comprova di ciò gli avrebbe pure allegato copia della ricevuta postale

attestante tale spedizione (doc. A6 e A8). Con il ricorso RI 1 ha affermato che

il suo assicuratore non ha risposto né al suo scritto del 14 gennaio 2019 né a

quello del 13 giugno 2019.

Egli ha ribadito questo fatto pendente

causa il 2 gennaio 2020 ritrasmettendo la richiesta di storno del 14 gennaio

2019, corredandola della ricevuta postale dell'invio raccomandato (doc. IX/2). È

solo a questo momento che CO 1 ha riconosciuto di avere ricevuto questa

raccomandata e che "per un errore

tecnico interno, tale scritto non veniva evaso in precedenza".

Da quanto precede discende che, non

rispondendo per un anno alle richieste dell'assicurato formulate il 14 gennaio

2019.

di stornare dei conteggi di prestazioni che egli riteneva errati, la Cassa

malati ha commesso un diniego di giustizia. Del resto, con le osservazioni del

21.

gennaio 2020 (doc. XI) la convenuta ha concordato con la necessità di

emanare una decisione formale su questo tema, laddove ha affermato, a pagina 2,

che "In merito ai conteggi di rettifica

indicati dal ricorrente (19.09.2018, 12.10.2018, 16.11.2018, 21.12.2018) - qui

allegati, doc. 18 - CO 1 provvede a rilasciare una decisione formale, dal

momento che la questione è ancora litigiosa. (…)".

In queste condizioni, la Cassa malati

deve esprimersi immediatamente tramite una decisione formale soggetta ad

opposizione (cfr. anche DTF 133 V 190, consid. 3.1; Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 25 e seguenti

ad art. 49, pag. 465 e seguenti) sulla questione sollevata dall'assicurato

riguardante la centrale di telemedicina __________ e, conseguentemente, sul

richiesto storno dei conteggi di prestazioni indicati dall'assicurato nel suo

scritto del 14 gennaio 2019. Su questo punto il ricorso è perciò accolto.

9.

Per

quanto concerne le decisioni su opposizione del 6 settembre 2019 il TCA rileva

che l'assicurato non ha fatto fronte al pagamento né dei premi LAMal da agosto

a dicembre 2018, né delle partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati. Del

resto, questa circostanza non è nemmeno contestata dal ricorrente stesso, che

si è limitato a chiedere al TCA di attendere ad evadere le decisioni su

opposizione nell'attesa che l'assicuratore si pronunci sulla questione relativa

all'obbligo di contattare preventivamente la centrale di telemedicina __________,

che però è indipendente dall'obbligo di pagamento dei premi LAMal e delle

partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati e che sono dovuti in virtù

degli artt. 61 e 64 LAMal.

Non avendo dunque l'assicurato saldato

gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi,

poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento,

l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad

avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza. Gli

importi relativi ai premi ancora dovuti e alle partecipazioni ai costi (CHF 2'407,25

e CHF 2'229,85), chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a

questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del

22.

luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dall'assicuratore

e sono pertanto dovuti dal ricorrente.

10.

La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di

ritardo sui premi LAMal non pagati dall'assicurato. Gli interessi sono dovuti

quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio

vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può

prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui

premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno

(art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,

l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi LAMal da agosto a

dicembre 2018 fatturati mensilmente all'assicurato - e quindi non anche sulle

spese di diffida (RAMI 2006 KV 356 pag. 40) -, gli interessi del 5% sono dunque

dovuti dall'inizio della decorrenza di ogni premio, come correttamente preteso

dalla Cassa malati.

Il ricorrente va quindi condannato a

versare anche gli interessi del 5% su CHF 247,30 a contare dal 31 luglio 2018,

su CHF 247,30 dal 31 agosto 2018, su CHF 247,30 dal 30 settembre 2018, su CHF

247,30 dal 31 ottobre 2018 e su CHF 247,30 dal 30 novembre 2018.

11.

Con le decisioni impugnate e

con i due precetti esecutivi in esame, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurato,

per ciascuna procedura, un importo di CHF 180 a titolo di spese che il

ricorrente non ha contestato come tali.

Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari

cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2011.

(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal)

e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto il

Regolamento "__________", non prodotto dall'assicuratore, ma

reperibile nel sito internet del medesimo per quanto concerne l'edizione 01.2018,

all'art. 14.2 prevede che "spese dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni

sono a carico della persona assicurata".

Le spese di CHF

180.

per ogni procedura sono dovute per colpa

dell'assicurato medesimo che non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse

trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nel Regolamento,

perciò il loro addebito è giustificato, ma vanno ridotte a CHF 100

rispettivamente a CHF 140, e meglio negli importi che corrispondono alle

effettive spese (Mahngebühren")

fatturate dalla Cassa malati all'assicurato per ogni sollecito di pagamento

("Zahlungsaufforderung").

12.

Quanto

alle spese esecutive di CHF 110,30 inserite nei precetti esecutivi, va

segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha

affermato:

"

10.

All'assicurata, infine, sono

state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF

70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece

disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma

il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione,

l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per

legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui

l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e

giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004

in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03).”.

Le spese

esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,

36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.

568.

consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die

Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non

essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA

K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del

18.

giugno 2004).

Per cui

queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma

rimangono a carico del debitore escusso.

13.

Alla luce di

quanto esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere riformate e

il ricorso va parzialmente accolto.

L'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ del 29 gennaio 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione

di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di CHF 2'229,85,

oltre alle spese di diffida di CHF 100 e agli interessi di mora del 5% su CHF

247,30 dal 31 luglio 2018 e su CHF 247,30 dal 31 agosto 2018.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 28 marzo 2019 spiccato dall'Ufficio di esecuzione di __________

è rigettata in via definitiva per l'importo di CHF 2'407,25, oltre a CHF 140 di

spese di diffida e agli interessi di mora del 5% su CHF

247,30 dal 30 settembre 2018, su CHF 247,30 dal 31 ottobre 2018 e su CHF 247,30

dal 30 novembre 2018.

All'assicurato,

parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinato non vanno riconosciute

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

2. CO

1 deve emettere immediatamente una decisione formale sulle richieste

dell'assicurato del 14 gennaio 2019 riguardante il sistema di telemedicina __________

e lo storno di diversi conteggi di prestazioni.

3. Le

decisioni su opposizione sono riformate come segue:

3.1. CO

1 è creditore nei confronti di RI 1 dell'importo di CHF 2'229,85,

oltre alle spese di diffida di CHF 100 e agli interessi di mora del 5% su CHF

247,30 dal 31 luglio 2018 e su CHF 247,30 dal 31 agosto 2018.

3.2. L'opposizione al PE n. __________ del 29 gennaio 2019 emesso dall'UE di __________

è rigettata in via definitiva per gli importi di cui al punto 3.1.

3.3. CO

1 è creditore nei confronti di RI 1 dell'importo di CHF 2'407,25, oltre alle

spese di diffida di CHF 140 e agli interessi del 5% su CHF 247,30

dal 30 settembre 2018, su CHF 247,30 dal 31 ottobre 2018 e su CHF 247,30 dal 30

novembre 2018.

3.4. L'opposizione al PE n. __________ spiccato il 28 marzo 2019 dall'Ufficio

di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per gli importi di

cui al punto 3.3.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si riconoscono

ripetibili al ricorrente.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti