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Decisione

36.2019.106

Obbligo di pagare i premi e le partecipazioni LAMal.La ricorrente ha ammesso di non avervi fatto fronte non avendo disponbilità economica causa soppressione delle PC.Obbligo di affiliazione alla LAMal per straniero senza permesso di dimora.Cassa malati è legittimata ad avviare procedura di incasso

8 maggio 2020Italiano34 min

La ricorrente ha evidenziato che dal mese di ottobre 2018 "non mi sono più garantite le stesse condizioni di vita

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2019.106-107

TB

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2019 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 26 settembre 2019 emanate

da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. Durante gli anni 2018 (doc.

1) e 2019 (doc. 2) RI 1 era affiliata per l'assicurazione malattia obbligatoria

presso CO 1 e con la franchigia minima il premio mensile era di Fr. 476,40

rispettivamente di Fr. 492,80.

Il 14 novembre 2018 (doc. 3) la Cassa malati ha fatturato

all'assicurata l'importo di Fr. 138,30 per il premio LAMal di luglio 2018

dedotto il sussidio cantonale e le mensilità da agosto a dicembre 2018 per un

premio pieno di Fr. 2'382.- (Fr. 476,40 x 5 mesi), per complessivi Fr.

2'520,30.

Non ottenendo il pagamento della somma richiesta, dapprima il 19

febbraio 2019 (doc. 4) la Cassa malati ha sollecitato l'assicurata

addebitandole l'importo di Fr. 10.- per spese di sollecito, poi il 15 marzo

2019 (doc. 5) l'ha diffidata dal versare l'ammontare di Fr. 2'550,30 di cui Fr.

30.- per spese di diffida.

Il conteggio delle partecipazioni 2018 trasmesso all'assicurata il

19 novembre 2018 (doc. 6) con cui l'assicuratore malattia le chiedeva il

pagamento di Fr. 47,90 quale partecipazione a diverse prestazioni di cui

l'interessata ha beneficiato è stato anch'esso oggetto sia di un sollecito il

19 febbraio 2019 (doc. 7) di Fr. 57,90 sia di una diffida di Fr. 77,90 il 15

marzo 2019 (doc. 8), comprensiva di Fr. 30.- di spese di diffida.

Medesima sorte è toccata al conteggio del 17 dicembre 2018 (doc.

9) di Fr. 50,30 e a quello del 27 dicembre 2018 (doc. 12) di Fr. 51,15, per i cui

pagamenti l'assicurata è stata sollecitata (docc. 10 e 13) e poi diffidata

(docc. 11 e 14) con l'aggiunta di spese.

La Cassa malati ha inoltre fatturato il 21 gennaio 2019 (doc. 15)

a RI 1 i premi trimestrali LAMal da gennaio a marzo 2019, per complessivi Fr.

1'459,20 ({Fr. 492,80 - Fr. 6,40 [tasse federali]} x 3), pagamento che è stato

sollecitato il 15 marzo 2019 (doc. 16) e in seguito diffidato il 16 aprile 2019

(doc. 17) con l'aggiunta di Fr. 50.- di spese, per un totale di Fr. 1'509,20.

1.2. Con precetto esecutivo n. __________

del 13 giugno 2019 (doc. 20) dell'Ufficio di esecuzione di __________, la Cassa

malati ha escusso la debitrice per i premi LAMal e le partecipazioni dal 1° luglio

al 31 dicembre 2018 (Fr. 2'520,30 + Fr. 149,35) e per i premi LAMal del primo

quadrimestre del 2019 (Fr. 1'459,20), a cui ha aggiunto gli interessi di mora

del 5% sui premi del 2019, le spese amministrative (Fr. 290.-) e gli interessi

maturati fino a quel momento (Fr. 20,60), oltre alle spese esecutive di Fr.

73,30.

L'opposizione formulata dall'assicurata al precetto esecutivo è

stata tolta dalla Cassa malati con decisione formale del 20 giugno 2019 (doc.

21), con cui l'assicuratore malattia ha confermato che i premi LAMal (Fr.

3'979,50) sono dovuti così come le partecipazioni ai costi (Fr. 149,35), oltre

alle spese accessorie e agli interessi di ritardo, per un importo complessivo

da pagare di Fr. 4'418,85.

1.3. Con decisione su opposizione

del 26 settembre 2019 (doc. A) CO 1 ha confermato la propria pretesa di

pagamento di Fr. 4'418,85, oltre accessori.

A ciò si aggiunge il rigetto dell'opposizione al PE n. __________.

La Cassa malati ha evidenziato che il ricorso pendente presso il

Tribunale cantonale delle assicurazioni formulato dall'assicurata contro

l'agire della Cassa cantonale di compensazione, che ha sospeso il versamento

delle prestazioni complementari e quindi anche dei premi LAMal, non ha effetto

sospensivo sulle procedure di incasso. Pertanto, non avendo l'assicurata pagato

Fatti

i premi e le partecipazioni dovute, circostanza d'altronde non contestata, la

Cassa malati ha diritto di pretendere il pagamento del suo credito.

1.4. Medesima sorte è toccata al

conteggio delle partecipazioni ai costi del 17 settembre 2018 (doc. 24) per

prestazioni ricevute tra maggio e agosto 2018 per un totale di Fr. 89,90, che è

stato oggetto in primis di un sollecito il 14 novembre 2018 (doc. 25) che ha

posto in detrazione il pagamento di Fr. 44,35 e che ha aggiunto Fr. 10.- di

spese, in seguito pure di una diffida per partecipazioni non pagate il 22

gennaio 2019 (doc. 26) fatturata Fr.30.-, per un totale dovuto di Fr. 75,55

(Fr. 89,90 - Fr. 44,35 + Fr. 30).

Il 26 marzo 2019 (doc. 28) l'Ufficio di esecuzione di __________

ha fatto spiccare il PE n. __________ per partecipazioni ai costi da giugno ad

agosto 2018 per Fr. 45,55, oltre a Fr. 60.- di spese amministrative e a Fr.

33,30 di spese esecutive.

L'opposizione al precetto esecutivo è stata tolta dalla Cassa

malati con la decisione del 3 aprile 2019 (doc. 29), che ha confermato il

debito di Fr. 105,55.

1.5. Con decisione su opposizione

del 26 settembre 2019 (doc. B) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata

del 2 maggio 2019 (doc. 30) e ha confermato la sua richiesta di pagamento delle

partecipazioni ai costi. L'assicuratore malattia ha infatti osservato che la

contestazione della debitrice riferita all'agire della Cassa cantonale di

compensazione che non si è fatta carico del pagamento delle prestazioni per il

quale essa è stata ora escussa, non ha effetto sospensivo sulle procedure di

incasso. Pertanto, determinante è che l'assicurata non ha fatto fronte alla

corresponsione delle partecipazioni dovute.

1.6. Con un unico ricorso il 22

ottobre 2019 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare le due

decisioni su opposizione e di sospendere le relative procedure esecutive

avviate nei suoi confronti "in attesa

che le Istituzioni assistenziali competenti intervengono per sopperire al

pagamento." (pag. 4).

La ricorrente ha evidenziato che dal mese di ottobre 2018 "non mi sono più garantite le stesse condizioni di vita

dei pensionati nazionali in quanto la Cassa cantonale di compensazione dell'AVS

del Canton Ticino mi ha soppresso le prestazioni complementari AVS e non mi

garantisce più la copertura delle spese di assicurazione malattia in netta

violazione al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 a

cui si riporta l'allegato II dell'ALC.". Dopo avere citato le

norme di questi Regolamenti, l'assicurata ha rilevato che nel suo caso v'era

"una violazione del divieto di

discriminazione dato che non mi viene applicata una parità di trattamento in

materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in conformità

all'art. 8 ALC e all'Allegato II ALC.". A questo proposito,

l'insorgente ha osservato di avere già sollevato tale questione presso il TCA

con vertenza che si è conclusa con STCA 33.2019.7, impugnata davanti al

Tribunale federale ed in attesa di giudizio.

L'assicurata ha evidenziato che dal mese di ottobre 2018, senza

l'aiuto delle prestazioni complementari, ha difficoltà ad arrivare a fine mese

visto che percepisce soltanto una rendita AVS di Fr. 1'185.- e una pensione

statale estera di € 613,77, soldi con i quali deve fare fronte a una pigione

mensile di Fr. 943.- e al pagamento del premio LAMal di Fr. 486,40, importo che

tuttavia le è impossibile pagare. Per questo motivo, l'interessata ha chiesto

l'intervento dell'assistenza sociale dapprima a livello cantonale, poi

comunale, ma senza successo malgrado le numerose richieste di aiuto inviate al

Comune di domicilio (docc. C, D ed E). Essa ha quindi evidenziato che "(…) Allo stato attuale, né la Cassa cantonale di

compensazione AVS, né l'USSI, mi stanno garantendo il pagamento dei premi LAMal

rimasti insoluti. (…) Alla luce di ciò, in ossequio al principio di

proporzionalità e di buona fede ex art. 9 Cost., si ritiene che anche le

procedure esecutive oggetto dell'odierna controversia devono essere sospese in

attesa che le Istituzioni di competenza (Cassa cantonale di compensazione AVS o

USSI) intervengano per porre rimedio al pagamento di tutti i premi LAMal

rimasti insoluti a partire dal mese di ottobre 2018 (…) ed in conformità ai

Regolamenti comunitari summenzionati." (pag. 3). Per questi

motivi, le decisioni impugnate non rispettano il principio di proporzionalità

e, pertanto, l'assicurata ha chiesto al TCA di annullarle o, subordinatamente,

di sospenderle in attesa che le citate autorità intervengano e paghino il suo

debito.

Infine, la ricorrente ha chiesto che le sia designato un avvocato

d'ufficio, che sia esonerata dal pagamento di spese e tasse di giustizia e che

le sia attribuita una congrua indennità.

1.7. Il 24 ottobre 2019 (doc. II)

il giudice delegato ha informato la ricorrente di acquisire la STF 2C_205/2017

del 12 giugno 2018.

Inoltre, le ha fatto presente che la richiesta di assistenza

giudiziaria sarebbe stata decisa con il giudizio di merito.

1.8. Con un'unica risposta del 14

novembre 2019 (doc. IV) CO 1 ha chiesto al Tribunale di confermare

integralmente le sue due decisioni su opposizione, non avendo la ricorrente

manifestamente corrisposto gli importi dei premi LAMal e delle partecipazioni

richiestile con i due precetti esecutivi n. __________ e n. __________ malgrado

gli obblighi imposti dalla legge. Pertanto, i suoi crediti sono legittimi e

l'assicurata non li ha neppure contestati.

In merito alla soppressione delle prestazioni complementari da

parte della Cassa cantonale di compensazione, l'assicuratore malattia ha

rilevato come non sia di sua competenza esprimersi su tale questione, anche

perché concerne un'altra procedura ed esula dall'oggetto del contendere. La

ricorrente rimane pertanto debitrice fino a completo rimborso del credito.

Di conseguenza, è a ragione che la Cassa malati ha rigettato le

opposizioni dell'assicurata ai due precetti esecutivi.

1.9. Il 27 novembre 2019 (doc. VI)

l'insorgente ha ribadito che dal mese di ottobre 2018 non le viene più

garantito il pagamento dei premi LAMal in violazione dei Regolamenti comunitari

a cui rinvia l'ALC malgrado essa non sia in grado economicamente di farvi

fronte. Pertanto, l'assicurata ha diritto al rimborso delle spese di malattia

da parte delle Istituzioni competenti e i premi LAMal oggetto del contendere

devono esserle garantiti dalla Cassa cantonale di compensazione e/o

dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

La ricorrente ha inoltre segnalato di avere interpellato la Cassa

svizzera di compensazione (doc. VI/1) e ha ribadito che i Regolamenti

comunitari non sono stati applicati correttamente nel suo caso.

Da ultimo, l'interessata ha osservato che il ricorso formulato al

Consiglio di Stato contro il rifiuto della concessione del permesso B, che ha

fatto seguito alla STF 2C_205/2017 richiamata dal TCA - sentenza che, peraltro,

a suo dire non ha applicato i predetti Regolamenti comunitari -, beneficia

dell'effetto sospensivo (doc. VI/2).

La Cassa malati si è confermata il 12 dicembre 2019 (doc. VIII)

nella sua risposta del 14 novembre 2019, mentre la ricorrente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Secondo

l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o

farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie

entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono

scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un'autorizzazione

all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.

Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore

stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente

legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati

premi uguali.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati

partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal

la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia)

e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale).

Secondo l'art.

64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi

entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto,

deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e

indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal

se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'art. 90 OAMal dispone che i

premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a OAMal,

il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1

LPGA è del 5% all'anno.

In caso di

mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore

invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi.

Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art.

105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato

causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un

pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

2.2. La ricorrente

ha chiesto al Tribunale di aspettare a giudicare sulle due decisioni su

opposizione del 26 settembre 2019 nell'attesa che le competenti autorità si

assumano il pagamento dei suoi debiti nei confronti della Cassa malati

resistente.

Tuttavia, compito di questo Tribunale è unicamente verificare la

correttezza delle decisioni su opposizione del 26 settembre 2019 emesse da CO 1

concernenti il mancato pagamento, da parte dell'assicurata, dei premi LAMal dei

mesi da luglio 2018 a marzo 2019 e di partecipazioni ai costi per delle

prestazioni di cura di cui ha beneficiato da giugno a dicembre 2018. Per questi

importi la ricorrente è stata escussa con i precetti esecutivi n.

__________ del 26 marzo 2019 e n. __________ del 13 giugno 2019, per un totale

dovuto di Fr. 45,55 rispettivamente di Fr. 4'128,85, a cui si aggiungono per

ciascuna procedura esecutiva le spese di diffida di Fr. 30.- e di Fr. 170.-,

oltre alle spese di apertura dell'incarto di Fr. 30.- rispettivamente di Fr.

120.-come pure gli interessi di mora e le spese esecutive.

Pertanto, oggetto del contendere è soltanto sapere

se l'assicurata è debitrice dei summenzionati ammontari pretesi dalla Cassa

malati per i quali ella è stata escussa con i precetti esecutivi indicati.

Va infatti ricordato che, per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV

Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.

2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Di conseguenza, il TCA non può esaminare nel merito la questione

riguardante il mancato intervento della Cassa cantonale di compensazione e/o

dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nel prendersi a carico i

debiti per i quali la ricorrente è stata escussa da CO 1 e che fanno ora

oggetto di disamina. Gli scritti che l'assicurata ha inviato al Municipio del

suo Comune di domicilio e all'USSI (docc. C-E) non le sono pertanto di alcun

aiuto.

Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e l'ALC invocati

dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.

2.3. Per quanto concerne

l'intervento delle autorità menzionate dalla ricorrente, va comunque osservato

che questo stesso Tribunale, come rilevato dall'assicurata medesima, si è già

pronunciato con STCA 33.2019.7 del 19 agosto 2019 sull'interruzione del diritto

alle prestazioni complementari - e quindi al pagamento dei premi LAMal - da

parte della Cassa cantonale di compensazione, sentenza che è stata oggetto di

ricorso al Tribunale federale e che, nelle more della presente causa, è

sfociato nel giudizio del 5 dicembre 2019 (9C_576/2019) con cui l'Alta Corte

l'ha dichiarato inammissibile per non avere operato l'anticipo spese.

Ad ogni buon conto, a ragione la Cassa malati resistente ha

osservato che l'esito del procedimento parallelo in ambito di prestazioni

complementari non ha alcuna incidenza sulla procedura di incasso che ha avviato

ed è ora qui sub judice.

2.4. Con STF 9C_291/2019 il 24

giugno 2019 la nostra Massima Istanza si è chinata sulla

legittimità di una Cassa malati a domandare all'assicurato l'importo dei premi

non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di compensazione

nell'ambito delle prestazioni complementari.

Il Tribunale federale ha confermato l'agire dell'assicuratore

malattia e si è così pronunciato al riguardo:

" (…)

5.2. In alcune vertenze che riguardavano la riduzione

dei premi da parte dei cantoni per gli assicurati di condizione economica

modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal), il Tribunale federale ha già avuto l'occasione

di osservare come, in caso di versamento del sussidio direttamente

all'assicuratore malattia, il cantone si sostituisce all'assicurato per quanto

riguarda il pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia più

della riduzione del premio, egli è tenuto a pagare direttamente

all'assicuratore malattia l'importo dei premi. Inversamente, l'assicuratore

malattia ha il diritto / dovere di riscuotere il pagamento dei premi (sentenza

9C_5/2008 del 13 febbraio 2008 consid. 1.4 con i riferimenti,

v. anche GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a ed.

2018, n. 5 ad art. 65 LAMal e SZS 2003 pag. 545).

5.3.

5.3.1. Nella fattispecie, anche se la riduzione,

rispettivamente la completa presa a carico, del premio è stata riconosciuta

nell'ambito del diritto alle prestazioni complementari (art. 10 cpv. 3 lett. d

LPC), la soluzione non può essere diversa. Il sussidio è stato versato

direttamente a Swica. Venendo a mancare il diritto alla riduzione del

premio, soppresso con effetto retroattivo, all'assicuratore malattia deve

essere di nuovo riconosciuta la legittimazione per richiedere il versamento del

premio. In altre parole si ristabilisce la situazione anteriore al

riconoscimento (poi revocato) del sussidio in base alle prestazioni

complementari. L'assicurato resta pertanto debitore del premio di cassa malati,

i cui importi sono da ricalcolare senza tenere conto della mancata riduzione.

5.3.2. (…) spetta alla Cassa cantonale decidere sulla presa

a carico dei premi di assicurazione malattia nell'ambito dell'art. 10 cpv. 3

lett. d LPC, quindi su un'eventuale restituzione, come anche sul loro condono.

L'obbligo di pagare i premi di cassa malati si fonda invece su un altro

rapporto giuridico che lega l'assicurato al proprio assicuratore malattia. In

applicazione dell'art. 61 LAMal incombe di regola all'assicurato pagare il

premio. Per quanto riguarda tale obbligo, il Cantone si sostituisce

all'assicurato solo nella misura in cui quest'ultimo ha diritto a una riduzione

del premio, ciò che è stato appunto negato nella fattispecie (sia pure con

effetto retroattivo).

5.3.3. L'esistenza di una procedura di condono pendente

davanti alla Cassa cantonale non è neppure di alcun pregio per l'assicurato.

Infatti, come già precisato nella sentenza 9C_5/2008 sopracitata consid. 2, non

vi è alcun obbligo per l'assicuratore malattia di sospendere la procedura di

incasso dei premi fino a quando la vertenza sul diritto alla riduzione dei

premi sarà conclusa. Non si vede quindi per quale ragione dovrebbe essere

adottata nel caso specifico una soluzione diversa. Inoltre, anche se la

procedura relativa alla restituzione delle riduzioni dei premi dovesse

concludersi positivamente per l'assicurato, egli rimarrebbe comunque debitore

dei premi di cassa malati nei confronti di Swica, avendo eventualmente diritto

al riconoscimento di un importo come previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC

da parte della Cassa cantonale.

5.4. Alla luce di quanto precede si deve concludere che

l'insorgente ha la legittimazione per chiedere il rimborso dei premi di cassa

malati per il periodo litigioso. Il giudizio cantonale va annullato con

conferma della decisione su opposizione dell'assicuratore malattia.".

Sulla scorta delle considerazioni giurisprudenziali esposte, la

richiesta dell'assicurata volta alla sospensione delle procedure esecutive n. __________

e n. __________ nell'attesa che "le

Istituzioni assistenziali competenti intervengono per sopperire al pagamento" non può avere seguito, non avendo, l'interruzione

del diritto alle prestazioni complementari, alcuna influenza sul diritto della

Cassa malati resistente di procedere all'incasso dei premi LAMal stante l'obbligo

dell'assicurata di pagare i suoi premi essendo obbligatoriamente assicurata

alla LAMal.

2.5. A quest’ultimo occorre

rilevare che il 9 aprile 2014 l'assicurata ha ottenuto dalle competenti

autorità ticinesi un permesso di dimora B UE/AELS senza l'esercizio di

un'attività lucrativa, ma con l'ottenimento delle prestazioni complementari dal

Considerandi

1° agosto 2014 essa ha disatteso una delle condizioni poste dalla decisione

dell'Ufficio della migrazione con il rilascio del permesso di dimora, permesso che

le è stato revocato non essendo più dato il presupposto dell'art. 24 cpv. 1

lett. a Allegato I ALC. Adito dall'assicurata, nel suo giudizio del 12 giugno

2018.

(STF 2C_205/2017) il Tribunale federale ha così verificato se,

conformemente ai combinati artt. 6 ALC, 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC e 16

OLCP, la ricorrente disponesse di mezzi finanziari sufficienti per non dovere

ricorrere all'assistenza sociale (cfr. consid. 6). Ritenuto che le prestazioni

complementari all'AVS devono essere fatte ricadere sotto la nozione di

assistenza sociale di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC, l'Alta

Corte ha concluso che l'interessata non adempiva le condizioni che le avrebbero

permesso di continuare a soggiornare nel nostro Paese senza esercitare

un'attività economica e ha dunque respinto il ricorso (cfr. consid. 6.4). La

revoca del permesso di dimora è stata dunque confermata.

Questo giudizio federale è stato oggetto di una domanda di

revisione da parte dell'interessata, che la nostra Massima Istanza ha respinto

il 10 agosto 2018 (STF 2F_12/2018).

Nella sentenza del 28 maggio 2019 (9C_287/2019) emanata in ambito

di prestazioni complementari dell'assicurata, l'Alta Corte ha affermato, al

considerando 3, che "la Corte cantonale

ha giustamente considerato che la ricorrente non è più titolare di un permesso

di dimora che l'autorizzi a restare in Svizzera come risulta dalle sentenze del

Tribunale federale del 12 giugno e 10 agosto 2018 che la riguardano (sentenze

2C_2015/2017 e 2F_12/2018). La sua situazione deve essere equiparata a quella

di chi risiede all'estero.".

2.6

Dal profilo

dell'assicurazione malattia obbligatoria, va tuttavia ricordato che nella DTF

129.

V 77 il Tribunale federale ha stabilito il principio dell'assoggettamento

all'obbligo assicurativo di cittadini stranieri senza permesso di dimora, poiché "Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in diesem Zusammenhang festgehalten,

dass die Ausnahmen vom Versicherungsobligatorium eng zu umschreiben seien;

gemäss Botschaft des Bundesrates zum KVG

sei das Versicherungs-obligatorium kein Selbstzweck, sondern

unverzichtbares Instrument zur Gewährleistung der Solidarität (RKUV 2000 Nr. KV

102.

S. 20 Erw. 4c)." (cfr. consid. 4.2).

Inoltre, come già l'UFAS aveva affermato nel 2001, ossia che

l'obbligo assicurativo per gli stranieri può fondarsi sul domicilio in Svizzera

(cfr. consid. 4.3: "In diesem Sinne hält das Bundesamt für Sozialversicherung

in seiner Vernehmlassung vom 23. November 2001 fest, dass die Begründung der

Versicherungspflicht von Ausländerinnen und Ausländern allein auf Grund des

schweizerischen Wohnsitzes möglich sei." (cfr.

consid. 4.3), l'Alta Corte ha dunque deciso che nell’ambito

dell’obbligo di assicurarsi contro le malattie è determinante la nozione di

diritto civile di domicilio secondo gli artt. 23 segg. CC

(cfr. consid. 5.2: "In

Zusammenhang mit dem Versicherungsobligatorium des KVG hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht in Übereinstimmung mit der zivilrechtlichen Rechtsprechung

festgehalten, dass für den Wohnsitz nach Art. 23 Abs. 1 ZGB nicht

massgebend sei, ob die Person eine fremdenpolizeiliche Niederlassungs- oder

Aufenthaltsbewilligung besitze (BGE 125 V 77 Erw.

2a mit Hinweisen). In Zusammenhang mit dem Versicherungs-obligatorium des KVG

hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in Übereinstimmung mit der

zivilrechtlichen Rechtsprechung festgehalten, dass für den Wohnsitz

nach Art. 23 Abs. 1 ZGB nicht massgebend sei, ob die Person eine

fremdenpolizeiliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung besitze (BGE 125 V 77 Erw.

2a mit Hinweisen). Das Abstellen auf den rein zivilrechtlichen Begriff des

Wohnsitzes stimmt denn auch nicht nur mit dem Wortlaut der Bestimmung überein,

sondern deckt sich zudem mit dem Zweck des Obligatoriums, gemäss welchem die

gesamte Wohnbevölkerung, d.h. alle in der Schweiz lebenden Personen, der

Versicherungspflicht unterstellt sein sollen (Erw. 4.1). Dies verstösst auch

nicht gegen den ordre public: Die dem Obligatorium unterworfenen Personen ohne

Aufenthaltsbewilligung, aber mit Wohnsitz in der Schweiz, bezahlen ebenso

Krankenkassenprämien, und ihr Einkommen unterliegt ebenfalls der Steuerpflicht,

sodass sie auch den staatlich subventionierten Teil der

Krankenpflegeversicherung nach Massgabe ihrer Einkommensverhältnisse

mitfinanzieren (…)", circostanza che spetta

all’amministrazione e ai giudici determinare d’ufficio secondo l’art. 61 lett.

d LPGA (STFA K 72/05 del 14 agosto 2006).

Nel caso esaminato, la nostra Massima Istanza ha dunque concluso

che, poiché l'assoggettamento all'obbligo sulla base del domicilio del diritto

civile corrisponde alla legge sia secondo una interpretazione letterale e

sistematica sia giusta il senso e lo scopo della disposizione, il richiedente

era tenuto ad assicurarsi se nel momento in questione aveva un domicilio

svizzero ai sensi degli articoli da 23 a 26 CC (cfr. consid. 5.2:

"Nachdem die

Unterstellung unter das Obligatorium auf Grund des zivilrechtlichen Wohnsitzes

sowohl vom Wortlaut als auch von der Systematik her sowie bezüglich Sinn und

Zweck der Bestimmung dem Gesetz entspricht, ist der Beschwerdeführer

versicherungspflichtig, wenn er zum massgeblichen Zeitpunkt schweizerischen

Wohnsitz nach Art. 23 bis 26 ZGB hatte.").

Per quanto concerne la determinazione del domicilio di una persona

secondo gli artt. 23-26 CC, la giurisprudenza (fra le ultime, STF 9C_675/2014 dell’11

agosto 2015, consid. 4.3 ; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009, consid. 6.1) ricorda come "L'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part

de la police des étrangers n'est pas un critère décisif pour déterminer si une

personne s'est valablement constitué un domicile au sens du droit civil. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu

que la condition relative à la volonté d'une personne de s'établir durablement

en un lieu n'était pas remplie lorsqu'il existait des empêchements de droit

public (…). Il a

toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste

de ces empêchements en admettant la constitution d'un domicile - et par

conséquent l'assujettissement à l'AVS - d'une personne sans activité lucrative

qui contestait son affiliation d'office au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun

permis de séjour.".

Il principio dell'obbligo assicurativo per tutte le persone che

vivono in Svizzera è stato ricordato nella DTF 134 V 34, in cui al considerando

5.5

il Tribunale federale ha affermato che "in considerazione dello scopo perseguito dalla legge, consistente

nell'attuazione della solidarietà, eccezioni al principio dell'assicurazione

obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva (…). L'obbligo

assicurativo non dev'essere infatti considerato quale fine a sé stesso, bensì

quale strumento insostituibile per garantire la necessaria solidarietà tra

persone sane e persone malate".

2.7

Nel caso che la scrivente

Corte deve ora esaminare, la ricorrente ha perso il permesso di soggiorno

perché le è stato revocato dalle preposte autorità cantonali e, come visto,

tale misura è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale il 12

giugno 2018.

Essendo la decisione di revoca del permesso B (UE/AELS) cresciuta in

giudicato, l'assicurata quindi assume lo statuto di sans-papiers (cfr.

Parere del 23 marzo 2011 richiesto dall'Ufficio federale della sanità pubblica

in risposta al Postulato Heim (09.3484), intitolato "Assicurazione

sanitaria e assistenza sanitaria sans-papiers", pubblicato il 28 novembre

2019.

sul sito UFSP https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/gesundheitsversorgung-der-sans-papiers.html,

in cui si afferma a pagina 14 che «Als Sans

Papiers gelten Menschen, die sich ohne gültige Aufenthaltspapiere in der

Schweiz aufhalten (…). Der

Begriff Sans Papiers bezieht sich nicht auf das Fehlen von Identitätspapieren –

die meisten Sans Papiers verfügen über solche –, sondern auf den fehlenden

ausländerrechtlich anerkannten Aufenthaltsstatus (…). Dabei handelt es sich um

Personen, die illegal in die Schweiz einreisten und deren Aufenthalt nie

legalisiert wurde, um Personen, die einmal im Besitz einer

Aufenthaltsbewilligung oder eines Visums für die Schweiz waren und nach deren

Nichtverlängerung oder Verlust (z.B. infolge eines Statuswechsels, Verlust

der Arbeitsbewilligung, Änderung des Zivilstands etc.) nicht ausreisten

(so genannte overstayers),

oder um ausreisepflichtige Personen des Asylbereichs ") (la sottolineatura è della redattrice).

In quanto sprovvista di un valido permesso di soggiorno, come

recita lo stesso UFSP sulla questione dell'assistenza sanitaria per i sans-papiers

(https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/

chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/gesundheitsversorgung-der-sans-papiers.html,

"Circa 90’000 sans-papiers, ossia

persone sprovviste di permesso di dimora, vivono in Svizzera, spesso in

condizioni precarie. Dal punto di vista giuridico i sans-papiers, come tutte le

altre persone residenti in Svizzera, hanno l’obbligo di stipulare

un’assicurazione malattie e beneficiano del diritto alla riduzione dei premi e

delle prestazioni di base dell’assistenza sanitaria svizzera.), la

ricorrente è assoggettata all'obbligo assicurativo finché risiede nel nostro

Paese (cfr. al riguardo, il citato parere del 2011, in cui a pagina 16 si

evidenzia che “Die Versicherungspflicht gilt

prinzipiell und mit spezifischen, vom Bundesrat in der KVV definierten Ausnahmen,

für alle Personen, die sich länger als drei Monate in der Schweiz aufhalten,

unbesehen ihrer Nationalität oder ihres rechtlichen Aufenthaltsstatus. Auch Personen ohne Aufenthaltsbewilligung

unterstehen, sofern sie die Wohnsitzdefinition gemäss Art. 23-26 ZGB erfüllen,

dem Versicherungsobligatorium und sind verpflichtet, eine Krankenversicherung

abzuschliessen. Das Versicherungsobligatorium umfasst somit auch Sans

Papiers, inkl. ausreisepflichtiger Personen des Asylbereichs, die der

Ausreisepflicht nicht nachkommen.") (l'evidenziatura

è della redattrice).

Nel caso concreto, RI 1 risiede in Ticino dal 2013, quando è

rientrata nel nostro Paese chiedendo il rilascio di un permesso di dimora

UE/AELS senza attività lucrativa in Svizzera, fino almeno a fine aprile 2019.

Infatti, nell'ambito di una nuova procedura di rilascio di un

permesso di dimora, il 29 aprile 2019 (doc. VI/2) l'Ufficio della migrazione ha

informato la Gendarmeria di __________, inviando tale scritto in copia

all'assicurata, ad altri uffici statali e all'Ufficio controllo abitanti del

Comune di __________, che al ricorso presentato dalla cittadina straniera al

Consiglio di Stato era stato concesso l'effetto sospensivo. Di conseguenza

secondo quell’autorità amministrativa, la ricorrente poteva rimanere provvisoriamente

in Svizzera ad attendere l'esito della vertenza.

D'avviso del TCA, nonostante da giugno 2018 l’assicurata non sia

più in possesso di un titolo di soggiorno e quindi è diventata una sans-papiers,

essa è assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

in virtù dell’art. 3 cpv. 1 LAMal in connessione con l’art. 1 cpv. 1 OAMal.

RI 1 è dunque validamente assicurata presso CO 1 e, come tale, è

tenuta a corrispondere i relativi premi LAMal (art. 61 LAMal) e a partecipare

ai costi (art. 64 LAMal: franchigia e aliquota percentuale).

2.8

Per quanto concerne dunque le

due distinte decisioni su opposizione del 26 settembre 2019, oggetto delle

contestazioni all’esame, il TCA rileva che, senza ombra di dubbio, l'interessata

non ha fatto fronte al pagamento né dei premi LAMal da luglio 2018 a marzo

2019, né delle partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati per il

periodo da giugno a dicembre 2018.

Del resto, questa circostanza non è nemmeno contestata dalla

ricorrente stessa, che si è limitata a chiedere al TCA di non evadere le

decisioni su opposizione finché la Cassa cantonale di compensazione o l'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento si pronunciano sulla questione relativa

al pagamento dei suoi debiti contratti nei confronti della Cassa malati,

circostanza che, però, come visto, è indipendente dall'obbligo di pagamento dei

premi LAMal e delle partecipazioni ai costi che sono dovuti in virtù dell'art.

61.

LAMal e dell'art. 64 LAMal e per recuperare i quali la Cassa resistente può

procedere con i relativi incassi.

Non avendo dunque l'assicurata saldato gli importi dovuti e

richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi, poi con dei solleciti e

in seguito con delle diffide di pagamento, l'assicuratore malattia era

legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare delle procedure esecutive

volte a recuperare quanto di sua spettanza.

Gli importi relativi ai premi e alle partecipazioni ai costi ancora

dovuti (Fr. 45,55 e Fr. 4'128,85), chiesti entro il termine di perenzione di 5

anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza

K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti

prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente dovuti dalla

ricorrente, che peraltro non li ha contestati come tali.

2.9

Con il PE n. __________

del 13 giugno 2019 la Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi

di ritardo sui premi LAMal da gennaio a marzo 2019 (Fr. 1'459,20) non pagati

dall'assicurata.

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il

pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola

mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di

contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di

mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi

esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi

dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7

cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è

calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine

del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è

insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di

pagamento.

In specie, sui premi LAMal da gennaio a marzo 2019 fatturati trimestralmente

all'assicurata il 21 gennaio 2019 (doc. 15) - ma non anche sulle spese di

diffida (RAMI 2006 KV 356 pag. 40) -, gli interessi del 5% sarebbero dunque

dovuti dall'inizio della decorrenza del trimestre.

Considerato però che la fattura è datata 21 gennaio 2019 e che il

termine di pagamento era del 28 febbraio 2019, semmai, quindi, gli interessi di

mora decorrerebbero dal 1° marzo 2019.

Ritenuto comunque che nel suo PE del 13 giugno 2019 la Cassa

malati ha preteso gli interessi dall'11 giugno 2019, va ritenuta tale data,

peraltro più favorevole all'assicurata.

La ricorrente va quindi condannata a versare anche gli interessi

del 5% su Fr. 1'459,20 a contare dall'11 giugno 2019.

2.10

Con

le decisioni impugnate e con i due precetti esecutivi, la Cassa malati ha inoltre

preteso dall'assicurata, per ciascuna procedura, un importo di Fr. 30.-

rispettivamente Fr. 170.- a titolo di spese di diffida, oltre a Fr. 30.- e a

Fr. 120.- di spese di apertura incarto.

La ricorrente non le ha contestate come tali, ma al riguardo va

osservato quanto segue.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le

malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida

così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento

del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b

cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza,

fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b

cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato.

In concreto le "__________",

nelle edizioni 01.04.2016 applicabile al 2018 (doc. 3) e 01.09.2018 valida per

l'anno 2019 (doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o le

aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che,

trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le

spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o

procedure d'esecuzione.

Le spese di diffida di Fr. 170.-

e di Fr. 30.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla Cassa

malati per ogni diffida di pagamento e sono dovute per

colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato.

Esse trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette

CGA, perciò il loro addebito è giustificato.

Queste norme valgono altresì

per giustificare le spese di apertura incarto generate dal comportamento

passivo della ricorrente.

2.11

Quanto alle spese esecutive di

Fr. 110,30 inserite nei precetti esecutivi, va segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

"

10.

All'assicurata, infine, sono state poste a

carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che

contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art.

68.

LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto

ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto

sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal

debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione

abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza

citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004

in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03).”.

Le spese esecutive vere e

proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono

le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV

251.

pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con

riferimenti; Panchaud/Caprez, La

mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die

Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non

essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA

K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del

18.

giugno 2004).

Per cui queste spese non fanno correttamente

parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice

escussa.

2.12

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere confermate e il

ricorso respinto.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del

26.

marzo 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in

via definitiva per l'importo di Fr. 45,55, oltre alle spese di diffida di Fr. 30.-

e a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 30.-.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del

13.

giugno 2019 spiccato dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in

via definitiva per l'importo di Fr. 4'128,85, oltre a Fr. 170.- di spese di

diffida e a Fr. 120.- di spese di apertura dell'incarto, come pure agli interessi di mora del 5% su Fr. 1'459,20 dall'11 giugno 2019.

2.13

Va infine evasa la richiesta

dell'assicurata di assegnarle un patrocinatore d'ufficio e, conseguentemente,

di beneficiare dell'assistenza giudiziaria con l'esenzione dalle tasse e spese

di giustizia.

A proposito della nomina di un avvocato d'ufficio, va rilevato che

nelle more della procedura il giudice delegato ha già negato la necessità, per

l'assicurata, di farsi patrocinare da un avvocato, visto che con le

argomentazioni che ha esposto nel suo ricorso essa ha dimostrato di essere particolarmente

cognita in materia, avendo saputo adeguatamente motivare e argomentare la

propria posizione nei confronti della Cassa malati resistente. Si ribadisce,

quindi, che non vi sono circostanze che giustificano il diritto al gratuito patrocinio

(art. 61 lett. f LPGA).

Di conseguenza, viene meno pure la domanda di assistenza

giudiziaria nel senso del gratuito patrocinio di un legale, non essendo

nominato un legale a tutela degli interessi dell'assicurata.

Per quanto concerne l'esenzione delle spese e tasse di giustizia,

va rammentato che la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è gratuita (art. 61 lett. a LPGA).

Pertanto, fatta salva la realizzazione di un comportamento

temerario o sconsiderato che può portare ad imporre alla parte la tassa di

giudizio e le spese di procedura, circostanza qui non realizzata, la ricorrente

non è astretta al versamento di alcunché.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti