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Decisione

36.2019.111

RIPAM 2018. Richiesta in corso d'anno. Domanda retroattiva inammissibile. Buona fede. Obblighi dell'assicuratore e diligenza dell'assicurato

20 gennaio 2020Italiano41 min

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2019.111-112

IR/sc

Lugano

20

gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 18

novembre 2019 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 24

ottobre 2019 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto, in

fatto

A. RI

1, celibe, cittadino svizzero, nato il __________ 1992, domiciliato a __________,

assicurato presso __________, ha chiesto, mediante formulario datato 30

novembre 2018, la riduzione del premio dell’assicurazione delle cure medico

sanitarie per il 2018. Nella sua richiesta l’assicurato ha indicato la volontà

di postulare la riduzione del premio anche per i mesi di “agosto, settembre,

ottobre e novembre 2018 poiché non sapevo di poter chiedere da subito (la

funzionaria non mi ha avvisato)”.

Ricevuta

la domanda l’amministrazione ha avuto un contatto telefonico con il signor RI 1

in data 20 marzo 2019 (doc. 1/1) da cui emerge come l’assicurato “a fine

agosto ha chiesto telefonicamente il formulario RIPAM e la funzionaria gli ha

confermato che provvedeva a trasmetterglielo … ricevuto il formulario di

richiesta 2019 pensava fosse dal momento della richiesta fino al 2019. Si è

informato e ha capito di dovere presentare una richiesta anche per l’anno 2018

quando ha ricevuto la decisione RIPAM 2019”, l’amministrazione ha quindi

informato il signor RI 1 che non erano dati gli estremi per ottenere la

riduzione del premio retroattiva.

Lo

stesso giorno (20 marzo 2019, doc. 1/2) l’assicurato ha scritto un messaggio di

posta elettronica alla Cassa cantonale di compensazione puntualizzando le

risposte telefoniche del medesimo giorno. In tale messaggio l’assicurato ha

precisato che avrebbe, se del caso, indicato il nome della funzionaria con cui

ad agosto 2018 ha avuto contatto e ha specificato di avere ricontattato il

servizio a novembre “contestualmente alla ricezione della decisione positiva

di sussidio per l’anno 2019, anche per la riduzione del 2018 … dal momento che

la mia richiesta per l’anno 2018 era rimasta ignorata … ho aspettato una

decisione formale per poter comprendere la situazione e agire di conseguenza …

ero in buona fede convinto, avendo ricevuto solo un modulo che la decisione

sarebbe arrivata anche per il 2018 dato che ho fatto richiesta per il sussidio

tout court in agosto, ben 5 mesi prima della fine dell’anno”. L’assicurato

ha negato di avere indugiato chiedendo una rivalutazione del caso. Il

precedente 22 febbraio 2019 (doc. 1/3) RI 1 aveva inoltrato alla Cassa

cantonale di compensazione un’istanza di riduzione retroattiva del premio. In

tale allegato l’esponente indica di avere doppia cittadinanza, svizzera e

italiana, e di essere entrato in Svizzera per intraprendere la carriera

forense, con effetto al 1° agosto 2018, reperendo un’attività lavorativa con

remunerazione contenuta. Dopo avere esposto le sue precarie condizioni

economiche il signor RI 1 ha precisato di essersi diligentemente informato

presso l’Ufficio comunale di __________ in merito alla riduzione del premio con

invito a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione __________, di avere

telefonato (il 17 agosto 2018) all’amministrazione interessata e di avere

ricevuto 2 giorni dopo il modulo per domandare la RIPAM 2019, compilato e

inoltrato. L’assicurato indica di essere rimasto “in attesa del modulo per

il 2018” affidandosi alle indicazioni della funzionaria “sono stato

portato a ritenere che, anche alla luce della documentazione 2018 poi inviata,

il modulo ricevuto fosse quello corretto e che le mie richieste fossero state

comprese dall’amministrazione, valendo la domanda fatta in agosto … anche per i

mesi dello stesso anno”. RI 1 ha poi saputo che la sua “richiesta a

partire dal mio arrivo nel 2018 non era stata pervenuta” siccome formulata

unicamente la richiesta (su modulo indicante l’anno 2019) per il 2019 appunto.

L’esponente

precisa, nella sua istanza in discussione, di avere contattato

l’amministrazione precisando che:

" (…)

Non

avrei in nessun modo potuto prevedere che l'Autorità mi avrebbe inviato il

modulo solo per il 2019, essendo ancora in attesa di quello per il 2018, visto

che da agosto, quando ho telefonato per la prima volta, alla fine dell'anno

mancavano ben 5 mesi.

(…)

… la

collaboratrice asseriva che in quel caso, ovvero dal momento stesso del mio

arrivo in Ticino, avrei dovuto inviare immediatamente la richiesta specificando

che essa sarebbe potuta essere accolta con effetto immediato. Di tale

disposizione peraltro non è dato trovare traccia in alcuna delle norme in

materia (LAMal, LCAMal, RLCAMal) e non si comprende da dove la funzionaria

abbia rinvenuto tali informazioni. Anzi, in questo modo sono stato portato a

confusione alla luce della contraddittorietà e parzialità delle informazioni

ricevute.

… alla

luce delle regole dell'evidenza e del buon senso, ha poca ragion d'essere

inviare il modulo per la riduzione per il solo anno 2019 in agosto 2018, avendo

il sottoscritto potuto benissimo beneficiare, vista la precaria situazione

economica, al limite del minimo vitale, della riduzione del premio di cassa

malati da subito.

(…)

… ho

nuovamente telefonato all'Autorità richiedendo ancora una volta il modulo per

la riduzione del premio di cassa malati per il 2018. La diversa collaboratrice

che ha risposto alla telefonata, su esplicita richiesta del sottoscritto

acconsentiva all'invio del modulo richiesto, come di diritto per coloro che ne

facciano domanda ….

(…)

Ricevuto

il 30 novembre 2018, il modulo debitamente compilato riferentesi alla richiesta

di riduzione del premio di cassa malati per il 2018 è stato tempestivamente

inviato il medesimo giorno con i documenti richiesti.

(…)

Non

avrei oggettivamente e ragionevolmente potuto immaginare, se non in seguito

alla ricezione della decisione concernente la riduzione del premio di cassa

malati per il 2019, dopo essermi già informato presso l'Autorità competente e

avendo richiesto la riduzione del premio da subito, che avrei dovuto inviare un

modulo diverso e ulteriore, avendo riposto il mio legittimo affidamento su quanto

comunicato direttamente dalla stessa su esplicita richiesta e in seguito a

chiara descrizione della mia situazione personale. (…)”

L’istanza

è stata accompagnata da una serie di documenti sui quali, laddove necessario,

si tornerà in corso di motivazione.

B. Ricevuta

la domanda di riduzione del premio per l’anno 2018, a fine novembre,

l’amministrazione ha accertato i redditi conseguiti dall’assicurato (scritto 13

dicembre 2018) e, mediante decisione formale del 30 aprile 2019, l’ha accolta

unicamente a contare dal mese successivo il giorno della presentazione (ossia

il mese di dicembre 2018) riconoscendo una riduzione di CHF 256,10. In seguito

alla decisione vi è stato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il

signor __________ della Cassa e l’assicurato (doc. 5) e sono incorse delle

telefonate (doc. 6). Il 27 giugno 2019 (doc. 7) l’assicurato ha contestato la

decisione formale della Cassa nella misura in cui il provvedimento ha

riconosciuto la riduzione solo per il mese di dicembre 2018 e non anche per i

mesi da agosto a novembre compreso.

Dopo

avere svolto una verifica (doc. 8 e 10) relativa agli importi ammessi con la

decisione e dopo avere trasmesso all’assicurato uno scritto interlocutorio

(doc. 9), l’amministrazione ha intimato la decisione 24 ottobre 2019 emessa su

reclamo con cui, per le ragioni che saranno evocate in corso di motivazione

laddove necessario, ha confermato il provvedimento contestato.

C. RI

1 ha impugnato il 18 novembre 2019 la decisione emanata su reclamo al Tribunale

cantonale delle assicurazioni con un lungo atto in cui lamenta una denegata

giustizia (“in ordine all’istanza di riduzione retroattiva del 22 febbraio

2019”) e con il quale contesta la decisione 24 ottobre 2019 “inerente la

richiesta di riduzione dei premi dell’assicurazione malattie RIPAM per l’anno

2018”. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha registrato due

distinti incarti, uno riferito alla pretesa denegata giustizia (36.2019.112),

il secondo per la contestazione della decisione su reclamo 24 ottobre 2019

(36.2019.111).

Dopo

avere fatto riferimento ad un “sistema giuridico normale, che possa

definirsi sano ed efficiente” (ritenendo implicitamente non tale quello qui

applicato) il signor RI 1 considera anomalo contestare un provvedimento che

accoglie solo parzialmente le sue richieste (RIPAM dicembre 2018) e non evade

formalmente un’istanza di RIPAM retroattiva. Da ciò egli deduce, per quanto si

possa comprendere, la necessità dell’inoltro di un ricorso per denegata e

ritardata giustizia.

RI

1, dopo avere ripercorso i fatti pedissequamente, ribadisce le sue motivazioni,

e conclude la sua esposizione chiedendo al Tribunale, in via principale, di

accogliere l’istanza (in realtà egli ha formulato due ricorsi con un unico

atto) e di concedere la RIPAM 2018 retroattivamente dall’agosto 2018. In via

subordinata egli chiede “il diritto alla riduzione del premio … con effetto

retroattivo per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018” (omettendo il

mese di agosto). Non sono invece prese conclusioni specifiche relativamente

alla pretesa denegata giustizia (doc. I, pag. 1 in fine).

L’assicurato

indica il nome della funzionaria con cui ha avuto contatto il 17 agosto 2018,

signora __________, e precisa di essere stato indotto a ritenere che “per

alcuni mesi il modulo ricevuto per il 2019 fosse l’unico corretto e ammissibile

per le domande inoltrate in corso dell’anno”. La signora __________ avrebbe

fornito all’assicurato “informazioni errate” ed il ricorrente ritiene

che essa abbia commesso una violazione dell’art. 27 LPGA per non averlo

compiutamente informato. Egli avrebbe infatti domandato informazioni “tout

court” in merito alla RIPAM ricevendo solo il formulario per la riduzione

2019, osservando come fosse implicito “qualora si faccia richiesta per la

riduzione del premio … senza ulteriore specificazione, essa si riferisca al

momento più prossimo a quello in cui si può potenzialmente beneficiare del

sussidio e che … abbia ben poco senso richiederla esclusivamente per l’anno

seguente” in un contesto quale il suo. Egli ritiene che la sua richiesta si

riferisse implicitamente alla RIPAM 2018. Da rilevare sin d’ora come colpisca

il fatto che il ricorrente, giurista di formazione, potesse ritenere un formulario

riferito all’anno 2019 avente validità anche per l’anno precedente e non abbia

comunque chiesto immediatamente, rilevando (a suo parere) l’omissione della

signora __________, l’invio del modulo 2018 per chiedere l’aiuto sociale anche

per tale anno. Domandato e ottenuto il sussidio per l’anno 2019 (su formulario

indicante tale anno [pagina 1 in alto a sinistra]) e non avendo ricevuto una

decisione in merito alla RIPAM 2018 (siccome non postulata secondo

l’amministrazione), l’assicurato si è attivato in novembre 2018 inoltrando il

necessario formulario e conseguendo l’aiuto sociale per il mese di dicembre

2018. RI 1 rileva che, essendo giunto per la prima volta in Svizzera in agosto

2018, ha ritenuto l’inoltro di un formulario indicante nel 2019 l’anno da

sussidiare, quale richiesta che andava bene “tout court, visto che alla fine

dell’anno mancavano ben 5 mesi” anche per il 2018.

L’esponente

lamenta il fatto che la decisione emanata su reclamo non si esprima sulla sua

domanda di RIPAM retroattiva e ritiene comunque di essere stato in buona fede

in occasione del suo contatto con l’amministrazione dell’agosto 2018, per tale

ragione il reclamo contro la decisione 30 aprile 2019 sarebbe stato “ingiustamente

respinto” (doc. I pag. 9 in medio).

Nelle

sue considerazioni di diritto il signor RI 1 pone l’accento sulla “riduzione

retroattiva del premio” che ritiene l’oggetto più rilevante sottoposto a

giudizio. Il mancato giudizio dell’amministrazione su tale aspetto

costituirebbe una violazione delle garanzie procedurali generali riconosciute

ai cittadini (parità ed equità di trattamento e diritto a essere giudicato

entro un termine ragionevole rispettivamente diritto di essere sentito) nonché

della protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede sanciti dagli art. 29

e 9 Cost. fed. che egli invoca invero senza ulteriore specifica. Per il

ricorrente l’amministrazione sarebbe poi incorsa in un “formalismo eccessivo”.

Egli ritiene dati gli estremi per conseguire la RIPAM retroattiva da agosto, rispettivamente

settembre 2018, per tale motivo domanda, implicitamente, l’annullamento del

provvedimento impugnato.

D. Nella

sua risposta di causa l’amministrazione considera la richiesta di RIPAM 2018

come presentata nell’anno medesimo e non soggetta all’applicazione degli art.

46 a 48 LCAMal relativi all’istanza di sussidio retroattivo. La Cassa ritiene

poi che il proprio agire “non sia stato discriminatorio o arbitrario, oppure

in contrasto con normative del diritto federale preminente, né tantomeno … vi

sia stata violazione del principio della buona fede …non risulta fornita una

informazione erronea o promessa in relazione alla RIPAM 2018. Al contrario, il

ricorrente avrebbe potuto invece accorgersi del fatto che stava inoltrando una

richiesta RIPAM unicamente per il 2019”.

E. Le

parti sono state convocate ad un’udienza di discussione il’8 gennaio 2020, nel

corso della quale si sono così espresse:

" Il giudice evidenzia come siano stati registrati, a seguito del ricorso

18.11.19, due incarti uno relativo alla decisione su reclamo del 24.10.19

dell’amministrazione e concernente la RIPAM 2018 e il secondo relativo alla

pretesa denegata giustizia per avere l’amministrazione omesso di decidere

formalmente l’istanza tesa all’ottenimento di una RIPAM 2019 retroattiva. Il gd

spiega che la Cassa ha preso posizione sostanziale sull’istanza di sussidio

retroattivo con la risposta di causa spiegando le ragioni per le quali una tale

richiesta è inammissibile facendo in particolare riferimento alla STCA

36.15.2011 consid. 2.11 dove il Tribunale, nella sua composizione completa, ha

escluso la possibilità di domandare una retroattiva in caso sia stata formulata

comunque tempestivamente l’istanza di RIPAM ordinaria.

La

decisione su reclamo non fa riferimento alla questione siccome, se è accolto un

ricorso avverso la stessa, un’eventuale istanza di RIPAM retroattiva sarebbe

stata priva d’oggetto. Solo in caso di conferma della decisione su reclamo dopo

un ricorso sarebbe stata eventualmente da decidere l’istanza di concessione di

sussidio retroattivo.

Il gd

consegna una copia della STCA 36.15.2011 al ricorrente.

Il

giudice ritiene evaso comunque il ricorso per denegata giustizia.

Per

quel che concerne il merito della questione il ricorrente ribadisce che la

funzionaria interpellata sig.ra __________ è stata informata da lui che aveva

la doppia nazionalità e che era un praticante legale e che i suoi introiti

erano limitati. Il ricorrente precisa che in precedenza aveva ottenuto al __________

di __________ un biglietto sul quale è stampato il nome dell’autorità cui

doveva rivolgersi per ottenere la riduzione del premio, più precisamente

all’Ufficio cittadino aveva informato il ricorrente della necessità di riempire

un modulo per ottenere la riduzione del premio e che il modulo era ottenibile

presso l’IAS al numero di telefono che gli era stato fornito. In occasione

della telefonata, come detto, il ricorrente ha indicato il suo arrivo in Ticino

ad agosto, la sua situazione personale di cittadino svizzero e italiano che svolgeva

la pratica legale e ha chiesto come dovesse procedere, la funzionaria gli ha

indicato la necessità di produrre le tassazioni che il ricorrente ha indicato

di non avere. Il ricorrente precisa che, oltre a questo, gli hanno chiesto la

produzione di giustificativi relativi altre spese. Il ricorrente ha spiegato di

non disporre delle tassazioni ed è stato informato della necessità di produrre

Fatti

i documenti relativi ai redditi percepiti. La sig.ra disse che avrebbe

trasmesso il formulario.

A

domanda il ricorrente precisa di non avere specificato che si trattava della

riduzione del premio per l’anno 2019 e neppure per l’anno 2018, ma ribadisce

ancora di avere chiesto relativi alla riduzione del premio quale neo arrivato

in condizioni economiche difficili e con il passaporto svizzero.

Il

ricorrente ha ricevuto il formulario 2019 ossia il formulario di richiesta

RIPAM 2019 a seguito della telefonata del 17 agosto. La telefonata del 29

agosto è avvenuta per avere dei chiarimenti relativi ad un scritto della Cassa

con cui erano domandate informazioni relative alla sostanza.

Il gd

domanda alla Cassa la produzione dell’incarto di richiesta RIPAM 2019 completo

per permettere di ricostruire con maggiore dettaglio l’evoluzione dei fatti.

Il

ricorrente dà atto che a seguito della telefonata 17 agosto la Cassa gli ha

trasmesso il formulario di richiesta di riduzione del premio relativo al 2019.

Il

ricorrente non ha neppure specificatamente domandato quel formulario (2019)

rispettivamente quello dell’anno in corso (2018) ma la sua richiesta era

generica riferita alla riduzione con le indicazioni fattuali appena indicate.

Il

ricorrente dà atto che il formulario ricevuto era solo riferito all’anno 2019

come all’indicazione in alto a sinistra sul modulo alla pag. 1 e dà atto di

avere ricevuto la comunicazione 5.9.2018 (doc. 7) della Cassa con cui era

attestato il deposito della richiesta riferito a quell’anno.

Egli,

come indicato nel ricorso, ha ritenuto comunque che quel formulario ritenesse

tutto il periodo a partire dall’agosto 2018.

I

rappr. della Cassa danno atto di avere interpellato la funzionaria __________

per conoscere la sua versione dei fatti in vista di una possibile sua audizione

davanti al TCA. La signora non ha smentito il dire del ricorrente ma ha

specificato di non ricordare quella tra le tante telefonate ricevute.

La

Cassa dà atto dell’esistenza delle 2 telefonate come da tabulati, e rileva che

la prima sia di una durata compatibile con il colloquio di spiegazione mentre

la seconda è durata solo un minuto.

Il

ricorrente precisa che la seconda telefonata era riferita all’entità della

sostanza ed è stata quindi di breve durata, siccome il tema circoscritto.

Il

ricorrente precisa ulteriormente che il contatto del mese di novembre 2018 è

avvenuto perché nulla era giunto dalla Cassa e perché approfondendo il tema si

era accorto la necessità di inoltrare anche il formulario relativo al 2018

ossia della periodicità della richiesta.

Il gd

chiede se il motivo per cui è stata contattata la Cassa a fine novembre 2018

sia la ricezione della decisione 19.11.18 relativo alla RIPAM 2019 dove è

spiegato che il sussidio è concesso per quell’anno specifico. Il ricorrente non

sa quando ha ricevuto quella decisione e se il suo contatto con la Cassa a fine

novembre sia stata derivata dalla ricezione di quella decisione.

Il

ricorrente ribadisce quanto detto nel suo ricorso. Non sono richieste ulteriori

prove se non l’acquisizione del fascicolo relativo alla richiesta di RIPAM 2019

del ricorrente che la Cassa trasmetterà appena possibile nei prossimi giorni.”

(doc. VI)

Non

sono state acquisite ulteriori prove oltre al fascicolo RIPAM 2019, trasmesso

dalla Cassa il 10 gennaio 2019 in forma elettronica (doc. VII) e messo a

disposizione dell’assicurato nella medesima forma (doc. VIII) con termine

scadente il 20 gennaio 2020 per formulare osservazioni. Il ricorrente si è

espresso in merito il 13 gennaio 2020 (doc. IX) confermando le sue tesi e

ribadendo il diritto alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia

anche per il 2018 da settembre. Alla luce di quanto emerso in corso di udienza

8 gennaio 2020 il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha proceduto

all’audizione della funzionaria che ha avuto contatto con il ricorrente nel

corso del mese d’agosto 2018 (e meglio il 17 agosto 2018), scelta

sostanzialmente condivisa dal ricorrente nella sua ultima presa di posizione

(doc. IX).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e

segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una

fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle

prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti

esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in

particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è

ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza

quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ivano Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag.

328 seg.). Nel caso in esame i temi in discussione e al giudizio di questa Corte

(tempestività della richiesta di sussidio 2018, dies a quo del riconoscimento

del diritto del ricorrente, protezione della buona fede dell’assicurato e

pretesa di un ingiustificato ritardo nell’evasione della decisione di RIPAM

retroattiva) non sono nuovi e sono stati oggetto di una copiosa casistica

analizzata da questo Tribunale delle Assicurazioni, come evoca la stessa

amministrazione nella sua risposta di causa. Non solo la giurisprudenza ma la

dottrina (citata più oltre) si è ampiamente chinata sugli aspetti giuridici

toccati dal ricorso riprendendo la prassi del TCA in tema. Come indicato quindi

il presente giudizio può essere emanato monocraticamente, nel pieno rispetto

della volontà, autonoma, del legislatore cantonale manifestata all’art. 49 LOG.

Considerandi

2.

Va

ancora ricordato norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di

applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni

dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile

il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di

30.

giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al

Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da

parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione

dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza

cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la

dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione

malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess

Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve

essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo

dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa

dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo

dell’assicurato.

nel

merito

3.

Nel

caso in esame la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta del

qui ricorrente, inoltrata nel novembre 2018, relativa alla riduzione dei premi

del medesimo anno da parte dell’assicurato, limitando il sussidio al solo mese

di dicembre 2018.

L’assicurato

contesta questa decisione e ritiene che la Cassa abbia commesso una denegata

giustizia non esprimendosi in merito alla sua domanda di riduzione del premio

retroattiva, da un lato, e considera erronea la decisione dell’amministrazione

che fissa al solo mese di dicembre 2108 il sussidio mentre, in applicazione

degli art. 9 e 29 Cost. fed. nonché 27 LPGA, la sua buona fede dovrebbe essere

protetta e dovrebbe essergli riconosciuto il diritto alla riduzione dei premi

anche per i mesi da agosto (eventualmente settembre) 2018 sino a fine del

medesimo anno.

4.

Va

anzitutto precisato, come questa Corte ha fatto nella recente STCA 36.2019.63

del 13 settembre 2019, con richiamo alla dottrina, che: “Per attribuire la

RIPAM sono concepibili due diversi sistemi: la riduzione può essere

riconosciuta in maniera automatica sulla scorta di dati fiscali verificati

d’ufficio dall’autorità cantonale preposta; oppure può essere condizionata alla

presentazione di un’istanza da parte dell’assicurato. Quest’ultimo sistema pone

a carico dell’istante la responsabilità dell’avvio della procedura e,

conseguentemente, il rischio del ritardo o del mancato inoltro della domanda.

Per mitigare questi effetti, diversi cantoni prevedono l’obbligo di

un’informazione accresciuta ai potenziali beneficiari, mediante una personale

(e non solo generale) comunicazione agli assicurati ad opera dell’amministrazione

cantonale incaricata” (Ivano Ranzanici, op. cit., capitolo. 13.3.4.1.

p. 344).

Il

Ticino ha scelto quest’ultima modalità. La riduzione dei premi è concessa

all’assicurato a fronte della presentazione di una istanza scritta accompagnata

dalla documentazione necessaria e richiesta dalle norme applicabili. In base

alle regole in vigore dal 2012 la volontà del legislatore ha ribadito la

necessità di un’istanza per il conseguimento della RIPAM, come ricorda la

dottrina (Ranzanici op. cit. pag.,

cap. 14.11.1. pag. 460): “Anche con le nuove norme la RIPAM continua ad

essere concessa soltanto a seguito della presentazione di una domanda

dell’assicurato e ciò ad esclusione (ancora) delle persone poste al beneficio

di prestazioni complementari in base alla LPC, cui sono stati affiancati (ed è

una novità) i beneficiari di prestazioni armonizzate a norma della Laps (art.

42.

cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal e 9 RLCAMal) cui la RIPAM massima viene accordata

d’ufficio.

Il legislatore non ha voluto modificare il sistema e

concedere d’ufficio la riduzione del premio a coloro che rientrano nei

parametri, visto il numero elevato delle richieste e le possibili incertezze

sui dati fiscali rilevabili. La scelta va senz’altro condivisa alla luce

comunque della buona prova data dal sistema e visto che l’esigenza della

domanda scritta è accompagnata da una informazione sia personale che generale”.

Le norme impongono l’uso di modulo particolare per la domanda di riduzione del

premio. La dottrina citata ricorda infatti che: “La richiesta di riduzione

del premio deve essere inoltrata all’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale

AVS, mediante l’utilizzo di appositi moduli e corredata da precisa

documentazione. Nel formulario vanno specificati, oltre ai dati personali dei

componenti l’UR, l’esistenza di sostanza nonché la cessione o l’aggravio,

mediante usufrutto, della stessa. Vanno inoltre prodotti la polizza

assicurativa e la decisione di tassazione relativa all’IC dell’anno di

riferimento. Deve essere inoltrata un’unica domanda per tutti i membri

dell’unità di riferimento ed il richiedente deve esserne un membro maggiorenne

(art. 8 cpv. 1 RLCAMal)”. L’amministrazione recapita i formulari per la

necessaria richiesta quando sia stata emanata una decisione (anche negativa)

relativa alla RIPAM dell’anno precedente. Il recapito dei formulari concretizza

l’obbligo informativo dell’amministrazione: “L’invio automatico dei

formulari contribuisce a concretizzare l’obbligo di informare periodicamente

(ed individualmente) gli assicurati circa i loro diritti in materia di

riduzione del premio, ribadito all’art. 44 LCAMal. L’amministrazione

concretizza inoltre questo dovere attraverso campagne informative, conferenze

stampa e con la pubblicazione del decreto esecutivo annualmente promulgato dal

Consiglio di Stato sul Foglio Ufficiale cantonale”. (Ranzanici op. cit., pag. 462 nota 1412).

La dottrina rammenta che se i potenziali beneficiari della RIPAM non ricevono i

formulari spediti dall’amministrazione per i motivi più diversi (carenza nel

rilevamento dei dati, modifica della situazione economica, assenza dei dati per

il trasferimento nel cantone o altro), i moduli possono essere richiesti alla

Cassa cantonale (art. 8 cpv. 2 RLCAMal), non più invece presso le cancellerie

comunali come in precedenza. Il legislatore ha infatti ritenuto che un contatto

con l’amministrazione preposta alla decisione consenta l’ottenimento di

sufficienti e concludenti informazioni ciò che permette anche di filtrare le

richieste ed evitare l’inoltro di istanze cautelative poi ritirate (in questo

senso anche il Messaggio 6264 di accompagnamento alla novella legislativa, p.

42.

e 43.).

In

merito a questi aspetti occorre evidenziare qui, con riferimento alle

contestazioni del ricorrente, come, per il chiaro tenore dell’art. 1 cpv. 2

lett. c) LAMal le disposizioni della LPGA, ossia della legge federale sulla

parte generale delle assicurazioni sociali non sono applicabili alle “riduzioni

di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a” LAMal. La scelta

del legislatore è chiara, non soggetta a interpretazione, motivata dal fatto

che la riduzione dei premi è materia retrocessa dalla Confederazione ai cantoni

e non è praticata da un assicuratore sociale ma da un’amministrazione

cantonale. Sin d’ora dunque tutte le considerazioni del ricorrente in materia

di applicazione dell’art. 27 LPGA al suo caso, con attribuzione di specifici

obblighi informativi in capo alla funzionaria che con lui aveva avuto contatto

alla fine di agosto 2018, decadono e non meritano di essere esaminati

ulteriormente.

5.

Affinché

la riduzione del premio sia concessa per tutto l’anno civile da sussidiare, la

domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine dell’anno che precede

quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda che “questo termine

è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al fine di emanare per

tempo le decisioni e comunicare l’importo riconosciuto” specificando poi

che (pag. 466): “Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le

conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dell’anno che

precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine

2011.

prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dall’aiuto

sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel

suo rigore, alla luce della natura dell’aiuto sociale”. La medesima

dottrina precisa poi che “Con le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il

legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della

domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dell’anno che precede

quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i

presupposti) solo a partire dall’inizio del mese seguente quello della

presentazione della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la

RIPAM sia, al più tardi, postulata nel corso del novembre dell’anno da

sussidiare (con possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa

soluzione è decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze

per gli assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sull’attività

giudiziaria del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su

contestazioni relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla

sufficienza della giustificazione invocata dall’assicurato instaurando una

prassi decisamente rigorosa”.

6.

Va

ancora rammentato che, se l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine

dell’anno in cui dovrebbe essere servito ci si trova confrontati con un caso di

sussidio retroattivo. La dottrina, a tal proposito, precisa che: “La

modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha

toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti

a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli

art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento

a loro precisazione. (…) L’art. 46 LCAMal regola in maniera più precisa

il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi

retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione

dell’istanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio

possono essere formulate anche nel corso dell’anno di competenza (art.

25.

cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies a quo per la decorrenza del

termine di perenzione doveva essere adattato.” (Ranzanici op. cit. pag. 468). Anche per le richieste

retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei

componenti l’UR interessata fatta salva l’eccezione della revoca delle

prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede

d’ufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici,

op. cit. pag. 469): “Come per il previgente ordinamento l’istanza di

riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve

contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno

impedito l’assicurato, o l’UR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte

di “motivi fondati” l’istanza può essere accolta” (STCA 36.2007.89, in re

L., del 10 ottobre 2007, consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa

esplicitamente la negligenza (l’avere dimenticato l’inoltro della richiesta

derivata da impegni di lavoro, studio, malattie di famigliari). “Per essere

riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni

oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi d’inoltro della richiesta.

Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente

diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in sé

semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un

onere amministrativo contenuto per gli assicurati” (Ranzanici, op. cit. pag. 469).

Con

riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012, riprese nella citata

STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha osservato come:

" Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a

pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può

essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

Questo

TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un

ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere considerato

fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002

in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il

ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non

sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato

questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento

giustificante il ritardo.

Nella

sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre

2005.

in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha

ammesso il ritardo derivante dall’ignoranza della legge e dalla convinzione

errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un

periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la

determinazione del sussidio. (…)”

In

questa sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ritenuto, a

proposito del mancato invio dei formulari a un potenziale beneficiario del

sussidio, quanto segue:

" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della

domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il

ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge

già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio

ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche

trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione

della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio

dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente

la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di

ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come

anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22

settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio.”

Sempre

in merito alla domanda di sussidio retroattiva questa Corte, nella sua

composizione completa, si è espressa in data 6 agosto 2015 nella STCA

36.2015.11

citata dalle parti, in cui, al considerando 2.11., ha ritenuto

esplicitamente quanto, per completezza, occorre riportare qui di seguito:

" … l'art. 46 LCAMal regola il tema, …, della riduzione dei premi nella

forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni precedenti quello

di competenza" (così la marginale).

In

tale costellazione il diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire

dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato non è riconosciuta la

situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza

formale, che la legge impone salvo che si tratti dell'ipotesi di soppressione

di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.

Nel

caso in esame la domanda di riduzione del premio è stata presentata nell'anno

stesso di competenza e non si tratta dunque di un'istanza di sussidio

retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.

Ne

deriva che l'istanza retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di

competenza che l’amministrazione non può riconoscere siccome la domanda di

riduzione inoltrata in corso dell'anno. In concreto le norme della Sezione II

del Capitolo IV della LCAMal non trovano applicazione diretta regolando, per

volontà esplicita del legislatore, una fattispecie particolare e precisamente

contestualizzata, diversa da quelle in discussione.”

In

sostanza l’interpretazione delle norme eseguita da questa Corte esclude la

possibilità di inoltrare una domanda di sussidio retroattivo se non riferita ad

anni precedenti quello di competenza. La presentazione della domanda nell’anno

stesso di competenza, come nel caso del signor RI 1, non è ricevibile.

Unicamente può, nella costellazione qui all’esame, essere contestata la

decisione relativa al sussidio 2018, come rettamente ha fatto il ricorrente. In

questo contesto questa Corte è chiamata a verificare se, correttamente o meno,

la Cassa ha attribuito il sussidio solo per il mese di dicembre o se doveva, in

base alle norme della buona fede invocate dal ricorrente (e non invece

dell’applicazione dell’art. 27 LPGA indicato da RI 1), riconoscere la RIPAM già

da agosto o settembre 2018.

Da

quanto precede discende che la richiesta formulata da RI 1 il 22 febbraio 2019

(allegata al documento 1) non era ricevibile come tale. La Cassa, su questo

specifico aspetto, nella decisione emanata su reclamo e qui impugnata, non ha

fatto riferimento all’istanza 22 febbraio 2019 dell’assicurato, non ha preso

posizione puntuale nel dispositivo ma si è limitata, nelle considerazioni

particolari, a indicare (dopo avere ricordato i termini dell’art. 25 cpv. 2 e 3

LCAMal) che nel caso specifico del ricorrente “dopo le verifiche da noi

effettuate, è risultato che il suo formulario per l’anno 2018 ci è pervenuto in

data 30.11.2018. Ritenuto quanto precede, il nostro Servizio ha concesso la

riduzione del premio per il mese di dicembre 2018 …”.

La

Cassa, solo dopo essere stata confrontata con il ricorso del signor RI 1, ha –

nella risposta di causa – spiegato il perché non ha potuto decidere il merito

dell’istanza di riduzione del premio retroattiva facendo riferimento alla STCA

36.2015.11

riportata più sopra. Tale motivazione va qui pienamente condivisa e

questa Corte la fa propria non avendo ragione per distanziarsi dalla sua

recente prassi fondata sull’interpretazione del testo legale e in particolare

della marginale del capitolo formato dagli art. 46 a 48 LCAMal.

La

Cassa avrebbe dovuto e certamente avrebbe potuto esprimersi in merito alla

richiesta di RI 1 del 22 febbraio 2019 e implicitamente ribadita nel corso

dell’intera procedura amministrativa dall’assicurato, ma non lo ha fatto o

perlomeno non lo ha fatto chiaramente ed esplicitamente. Al signor RI 1 si

doveva indicare, nella decisione su reclamo, che la richiesta di RIPAM

retroattiva relativa all’anno 2018 oggetto del giudizio non era ammissibile

alla luce della giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni. La

Cassa non poteva limitarsi a richiamare la data della domanda di riduzione

pervenuta alla Cassa e citare l’art. 25 cpv. 3 LCAMal. Ciò ha imposto

all’assicurato di adire il TCA invocando anche una denegata giustizia (sul tema

della denegata giustizia si veda la STCA 36.2019.13 del 18 marzo 2019 e

riferimenti ivi citati).

Il

ricorso (che forma l’incarto 36.2019.112) diviene, però, privo d’oggetto

siccome l’amministrazione si è espressa in merito (nella risposta di causa) e

l’assicurato ha avuto modo di potersi esprimere ampiamente in merito sia a

seguito dell’intimazione della risposta di causa (doc. IV) sia in sede di

udienza (doc. VI).

7.

Per

giustificare il diritto alla concessione del sussidio a contare dal mese di

agosto (rispettivamente dal mese di settembre 2018) e non per il solo mese di

dicembre 2018, l’assicurato invoca la violazione della sua buona fede. In base

a costante prassi del TF (per tutte si faccia riferimento alla STF 9C_287/2017

del 27 agosto 2017 con i riferimenti in essa citati):

"

… un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il

ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par

analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être

formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du

contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il

n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5

p. 480).”

8.

Nel

caso concreto il ricorrente si è rivolto alla Cassa telefonicamente, segnalando

di essere giunto in Svizzera da poco, di essere un praticante legale, di

conseguire guadagni limitati e di volere domandare il sussidio per la riduzione

del premio dell’assicurazione contro le malattie. Lo stesso ricorrente ha

indicato di non avere specificato l’anno per il quale la RIPAM era richieste, e

una domanda in tal senso non gli è stata formulata dalla funzionaria che gli ha

risposto. RI 1 ha inoltre precisato che la collaboratrice dell’amministrazione

non gli ha dato alcuna garanzia e non ha formulato nessuna promessa

relativamente al sussidio 2018 rispettivamente al sussidio 2019.

Il

ricorrente ravvede, nella mancanza dell’accertamento relativa all’anno da

sussidiare da parte della funzionaria con cui ha avuto contatto telefonico, un’omissione

che lederebbe la buona fede. Come indicato in precedenza, per volontà del

legislatore federale, all’ambito dei sussidi fondati sull’art. 65 LAMal non è

applicabile la LPGA. Il ricorrente non può dedurre dall’art. 27 LPGA diritti in

suo favore. Come indicato nel considerando precedente il ricorrente sembra

invece fondare le sue pretese sulla protezione della sua buona fede siccome la

Cassa avrebbe dovuto, per il tramite della funzionaria che gli ha risposto al

telefono, informarlo dell’annualità della richiesta di sussidio, del fatto che

a partire dal periodo a cui risale la telefonata sono distribuiti i formulari

relativi al sussidio dell’anno successivo (in casu 2019) siccome le domande

devono pervenire – per le ragioni spiegate in precedenza – entro la fine anno

(e l’amministrazione è confrontata con decine di migliaia di richieste) per

essere pienamente ammesse. In sostanza RI 1 rimprovera alla Cassa un’omissione

che deve condurre a proteggere il suo diritto a ottenere il sussidio per i mesi

da agosto (rispettivamente settembre) 2018 sino a fine anno e non solo per

dicembre 2018.

La tesi non

può essere seguita. Il ricorrente, che è un giurista e che è venuto nella sua

terra d’origine (la Svizzera) per svolgere la pratica legale e avviare l’attività

forense, non poteva non sapere, per le informazioni facilmente e banalmente

reperibili tramite uno dei tanti motori di ricerca sul sito dell’IAS (https://www4.ti.ch/dss/-ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/)

che la RIPAM è annuale, che va domandata tramite un formulario, che deve essere

introdotta entro la fine dell’anno precedente per potere essere conseguito l’aiuto

sociale per tutto l’anno. Il giurista RI 1 non ha inoltre precisato alla

collaboratrice dell’IAS che la sua richiesta era riferita all’anno in corso

(2018) ma egli ha formulato una domanda “tout court” ciò che non può porre, in

capo alla collaboratrice dell’amministrazione, una responsabilità.

L’omissione

della funzionaria ritenuta dal ricorrente non può, d’altra parte, essere

considerata nell’ambito della pretesa protezione della buona fede

dell’assicurato per il semplice fatto che il modulo trasmesso a RI 1, come

rettamente ha rilevato l’amministrazione, reca chiaramente e in bella evidenza

che la domanda è riferita all’anno 2019 e non invece all’anno 2018. Dal

fascicolo RIPAM 2019 trasmesso dalla Cassa emerge in maniera palese che il

formulario è relativo alla “Richiesta di riduzione del premio… per l’anno

2019”, e non per l’anno 2018. Nessuna indicazione permetteva di ritenere che i

mesi da settembre a dicembre 2018 fossero compresi dal formulario. Il modulo è

stato ricevuto da RI 1 ancora nel mese d’agosto (un paio di giorni dopo la

telefonata del 17 agosto 2018, v. doc. 1), è stato compilato in data 29 agosto

2019, trasmesso e ricevuto ancora nel corso del medesimo mese all’amministrazione

(che lo ha ricevuto il 30 agosto 2018). Dagli atti del fascicolo RIPAM 2019

emerge che non solo il ricorrente ha ricevuto un’indicazione (formulario)

chiarissima sul fatto che la RIPAM che chiedeva era riferita all’anno

successivo, ma vi sono stati atti e scambi di corrispondenze che hanno sempre e

solo fatto riferimento al sussidio per l’anno 2019 e mai vi è stata, a questo

proposito, un’ambiguità.

Sostanzialmente,

anche se si volesse ammettere che la funzionaria che ha parlato con

l’assicurato il 17 agosto 2018, ha omesso di informarlo sul fatto che la RIPAM

è annuale e che se egli desiderava la riduzione anche per il 2018 doveva

domandarla tramite apposito formulario appena possibile, il ricorrente ha avuto

tutti gli elementi – e in tempo utile – per rendersi conto dell’eventuale

inadempienza della collaboratrice IAS e porvi rimedio.

L’invio del

formulario RIPAM 2019, e il contenuto di questo modulo, doveva permettere a RI

1.

di rendersi conto dell’eventuale omissione dell’informazione. Si ribadisce

che, in particolare per un giurista, la precisa e specifica indicazione

dell’anno 2019 cui si riferiva la riduzione del premio oggetto del formulario,

non poteva lasciare dubbio alcuno quo all’annualità della prestazione (la legge

e il relativo regolamento, oltre alle informazioni reperibili sul sito dell’IAS

citato e la giurisprudenza di questa Corte reperibile sull’apposito sito

sentenze.ti.ch) avrebbe potuto comunque immediatamente permettere al ricorrente

di sapere che la RIPAM è versata agli aventi diritto solo se richiesta

annualmente, tramite specifico formulario accompagnato da precisa

documentazione.

Da ultimo la

lettura delle avvertenze del formulario 2019 (in specie il punto 8) pervenuto

nel corso di agosto 2018 al ricorrente (che riprendono il contenuto dell’art.

25.

cpv. 3 LCAMal) avrebbero permesso al signor di comprendere il funzionamento

della RIPAM in Ticino e reperire (per tempo) la necessità di inoltrare una

domanda per i restanti mesi del 2018, ciò che invece è avvenuto solo a fine

novembre.

9.

Alla

luce di quanto precede il ricorso è respinto sia per quanto attiene la pretesa

denegata giustizia, osservato come in ogni modo l’amministrazione abbia evaso

la richiesta di riduzione del premio 2018 e solo successivamente alla crescita

in giudicato della decisione su reclamo avrebbe potuto emanare una decisione

formale concernente la domanda di RIPAM 2018 retroattiva (tema ormai divenuto

privo d’oggetto come riconosciuto in sede d’udienza), sia per quanto attiene la

decisione emanata su reclamo e tendente al riconoscimento della riduzione del

premio 2018 anche per i mesi da agosto (o settembre 2018) a fine del medesimo

anno. La decisione della Cassa è corretta. Non si percepiscono tasse e spese e

non sono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 18 novembre 2019 con cui RI 1 lamenta una denegata giustizia, nella

misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Il

ricorso 18 novembre 2019 contro la decisione su reclamo del 24 ottobre 2019

della Cassa cantonale di compensazione in tema di RIPAM 2018 è respinto.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non sono attribuite ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti