36.2019.111
RIPAM 2018. Richiesta in corso d'anno. Domanda retroattiva inammissibile. Buona fede. Obblighi dell'assicuratore e diligenza dell'assicurato
20 gennaio 2020Italiano41 min
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.111-112
IR/sc
Lugano
20
gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18
novembre 2019 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24
ottobre 2019 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, celibe, cittadino svizzero, nato il __________ 1992, domiciliato a __________,
assicurato presso __________, ha chiesto, mediante formulario datato 30
novembre 2018, la riduzione del premio dell’assicurazione delle cure medico
sanitarie per il 2018. Nella sua richiesta l’assicurato ha indicato la volontà
di postulare la riduzione del premio anche per i mesi di “agosto, settembre,
ottobre e novembre 2018 poiché non sapevo di poter chiedere da subito (la
funzionaria non mi ha avvisato)”.
Ricevuta
la domanda l’amministrazione ha avuto un contatto telefonico con il signor RI 1
in data 20 marzo 2019 (doc. 1/1) da cui emerge come l’assicurato “a fine
agosto ha chiesto telefonicamente il formulario RIPAM e la funzionaria gli ha
confermato che provvedeva a trasmetterglielo … ricevuto il formulario di
richiesta 2019 pensava fosse dal momento della richiesta fino al 2019. Si è
informato e ha capito di dovere presentare una richiesta anche per l’anno 2018
quando ha ricevuto la decisione RIPAM 2019”, l’amministrazione ha quindi
informato il signor RI 1 che non erano dati gli estremi per ottenere la
riduzione del premio retroattiva.
Lo
stesso giorno (20 marzo 2019, doc. 1/2) l’assicurato ha scritto un messaggio di
posta elettronica alla Cassa cantonale di compensazione puntualizzando le
risposte telefoniche del medesimo giorno. In tale messaggio l’assicurato ha
precisato che avrebbe, se del caso, indicato il nome della funzionaria con cui
ad agosto 2018 ha avuto contatto e ha specificato di avere ricontattato il
servizio a novembre “contestualmente alla ricezione della decisione positiva
di sussidio per l’anno 2019, anche per la riduzione del 2018 … dal momento che
la mia richiesta per l’anno 2018 era rimasta ignorata … ho aspettato una
decisione formale per poter comprendere la situazione e agire di conseguenza …
ero in buona fede convinto, avendo ricevuto solo un modulo che la decisione
sarebbe arrivata anche per il 2018 dato che ho fatto richiesta per il sussidio
tout court in agosto, ben 5 mesi prima della fine dell’anno”. L’assicurato
ha negato di avere indugiato chiedendo una rivalutazione del caso. Il
precedente 22 febbraio 2019 (doc. 1/3) RI 1 aveva inoltrato alla Cassa
cantonale di compensazione un’istanza di riduzione retroattiva del premio. In
tale allegato l’esponente indica di avere doppia cittadinanza, svizzera e
italiana, e di essere entrato in Svizzera per intraprendere la carriera
forense, con effetto al 1° agosto 2018, reperendo un’attività lavorativa con
remunerazione contenuta. Dopo avere esposto le sue precarie condizioni
economiche il signor RI 1 ha precisato di essersi diligentemente informato
presso l’Ufficio comunale di __________ in merito alla riduzione del premio con
invito a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione __________, di avere
telefonato (il 17 agosto 2018) all’amministrazione interessata e di avere
ricevuto 2 giorni dopo il modulo per domandare la RIPAM 2019, compilato e
inoltrato. L’assicurato indica di essere rimasto “in attesa del modulo per
il 2018” affidandosi alle indicazioni della funzionaria “sono stato
portato a ritenere che, anche alla luce della documentazione 2018 poi inviata,
il modulo ricevuto fosse quello corretto e che le mie richieste fossero state
comprese dall’amministrazione, valendo la domanda fatta in agosto … anche per i
mesi dello stesso anno”. RI 1 ha poi saputo che la sua “richiesta a
partire dal mio arrivo nel 2018 non era stata pervenuta” siccome formulata
unicamente la richiesta (su modulo indicante l’anno 2019) per il 2019 appunto.
L’esponente
precisa, nella sua istanza in discussione, di avere contattato
l’amministrazione precisando che:
" (…)
Non
avrei in nessun modo potuto prevedere che l'Autorità mi avrebbe inviato il
modulo solo per il 2019, essendo ancora in attesa di quello per il 2018, visto
che da agosto, quando ho telefonato per la prima volta, alla fine dell'anno
mancavano ben 5 mesi.
(…)
… la
collaboratrice asseriva che in quel caso, ovvero dal momento stesso del mio
arrivo in Ticino, avrei dovuto inviare immediatamente la richiesta specificando
che essa sarebbe potuta essere accolta con effetto immediato. Di tale
disposizione peraltro non è dato trovare traccia in alcuna delle norme in
materia (LAMal, LCAMal, RLCAMal) e non si comprende da dove la funzionaria
abbia rinvenuto tali informazioni. Anzi, in questo modo sono stato portato a
confusione alla luce della contraddittorietà e parzialità delle informazioni
ricevute.
… alla
luce delle regole dell'evidenza e del buon senso, ha poca ragion d'essere
inviare il modulo per la riduzione per il solo anno 2019 in agosto 2018, avendo
il sottoscritto potuto benissimo beneficiare, vista la precaria situazione
economica, al limite del minimo vitale, della riduzione del premio di cassa
malati da subito.
(…)
… ho
nuovamente telefonato all'Autorità richiedendo ancora una volta il modulo per
la riduzione del premio di cassa malati per il 2018. La diversa collaboratrice
che ha risposto alla telefonata, su esplicita richiesta del sottoscritto
acconsentiva all'invio del modulo richiesto, come di diritto per coloro che ne
facciano domanda ….
(…)
Ricevuto
il 30 novembre 2018, il modulo debitamente compilato riferentesi alla richiesta
di riduzione del premio di cassa malati per il 2018 è stato tempestivamente
inviato il medesimo giorno con i documenti richiesti.
(…)
Non
avrei oggettivamente e ragionevolmente potuto immaginare, se non in seguito
alla ricezione della decisione concernente la riduzione del premio di cassa
malati per il 2019, dopo essermi già informato presso l'Autorità competente e
avendo richiesto la riduzione del premio da subito, che avrei dovuto inviare un
modulo diverso e ulteriore, avendo riposto il mio legittimo affidamento su quanto
comunicato direttamente dalla stessa su esplicita richiesta e in seguito a
chiara descrizione della mia situazione personale. (…)”
L’istanza
è stata accompagnata da una serie di documenti sui quali, laddove necessario,
si tornerà in corso di motivazione.
B. Ricevuta
la domanda di riduzione del premio per l’anno 2018, a fine novembre,
l’amministrazione ha accertato i redditi conseguiti dall’assicurato (scritto 13
dicembre 2018) e, mediante decisione formale del 30 aprile 2019, l’ha accolta
unicamente a contare dal mese successivo il giorno della presentazione (ossia
il mese di dicembre 2018) riconoscendo una riduzione di CHF 256,10. In seguito
alla decisione vi è stato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il
signor __________ della Cassa e l’assicurato (doc. 5) e sono incorse delle
telefonate (doc. 6). Il 27 giugno 2019 (doc. 7) l’assicurato ha contestato la
decisione formale della Cassa nella misura in cui il provvedimento ha
riconosciuto la riduzione solo per il mese di dicembre 2018 e non anche per i
mesi da agosto a novembre compreso.
Dopo
avere svolto una verifica (doc. 8 e 10) relativa agli importi ammessi con la
decisione e dopo avere trasmesso all’assicurato uno scritto interlocutorio
(doc. 9), l’amministrazione ha intimato la decisione 24 ottobre 2019 emessa su
reclamo con cui, per le ragioni che saranno evocate in corso di motivazione
laddove necessario, ha confermato il provvedimento contestato.
C. RI
1 ha impugnato il 18 novembre 2019 la decisione emanata su reclamo al Tribunale
cantonale delle assicurazioni con un lungo atto in cui lamenta una denegata
giustizia (“in ordine all’istanza di riduzione retroattiva del 22 febbraio
2019”) e con il quale contesta la decisione 24 ottobre 2019 “inerente la
richiesta di riduzione dei premi dell’assicurazione malattie RIPAM per l’anno
2018”. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha registrato due
distinti incarti, uno riferito alla pretesa denegata giustizia (36.2019.112),
il secondo per la contestazione della decisione su reclamo 24 ottobre 2019
(36.2019.111).
Dopo
avere fatto riferimento ad un “sistema giuridico normale, che possa
definirsi sano ed efficiente” (ritenendo implicitamente non tale quello qui
applicato) il signor RI 1 considera anomalo contestare un provvedimento che
accoglie solo parzialmente le sue richieste (RIPAM dicembre 2018) e non evade
formalmente un’istanza di RIPAM retroattiva. Da ciò egli deduce, per quanto si
possa comprendere, la necessità dell’inoltro di un ricorso per denegata e
ritardata giustizia.
RI
1, dopo avere ripercorso i fatti pedissequamente, ribadisce le sue motivazioni,
e conclude la sua esposizione chiedendo al Tribunale, in via principale, di
accogliere l’istanza (in realtà egli ha formulato due ricorsi con un unico
atto) e di concedere la RIPAM 2018 retroattivamente dall’agosto 2018. In via
subordinata egli chiede “il diritto alla riduzione del premio … con effetto
retroattivo per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018” (omettendo il
mese di agosto). Non sono invece prese conclusioni specifiche relativamente
alla pretesa denegata giustizia (doc. I, pag. 1 in fine).
L’assicurato
indica il nome della funzionaria con cui ha avuto contatto il 17 agosto 2018,
signora __________, e precisa di essere stato indotto a ritenere che “per
alcuni mesi il modulo ricevuto per il 2019 fosse l’unico corretto e ammissibile
per le domande inoltrate in corso dell’anno”. La signora __________ avrebbe
fornito all’assicurato “informazioni errate” ed il ricorrente ritiene
che essa abbia commesso una violazione dell’art. 27 LPGA per non averlo
compiutamente informato. Egli avrebbe infatti domandato informazioni “tout
court” in merito alla RIPAM ricevendo solo il formulario per la riduzione
2019, osservando come fosse implicito “qualora si faccia richiesta per la
riduzione del premio … senza ulteriore specificazione, essa si riferisca al
momento più prossimo a quello in cui si può potenzialmente beneficiare del
sussidio e che … abbia ben poco senso richiederla esclusivamente per l’anno
seguente” in un contesto quale il suo. Egli ritiene che la sua richiesta si
riferisse implicitamente alla RIPAM 2018. Da rilevare sin d’ora come colpisca
il fatto che il ricorrente, giurista di formazione, potesse ritenere un formulario
riferito all’anno 2019 avente validità anche per l’anno precedente e non abbia
comunque chiesto immediatamente, rilevando (a suo parere) l’omissione della
signora __________, l’invio del modulo 2018 per chiedere l’aiuto sociale anche
per tale anno. Domandato e ottenuto il sussidio per l’anno 2019 (su formulario
indicante tale anno [pagina 1 in alto a sinistra]) e non avendo ricevuto una
decisione in merito alla RIPAM 2018 (siccome non postulata secondo
l’amministrazione), l’assicurato si è attivato in novembre 2018 inoltrando il
necessario formulario e conseguendo l’aiuto sociale per il mese di dicembre
2018. RI 1 rileva che, essendo giunto per la prima volta in Svizzera in agosto
2018, ha ritenuto l’inoltro di un formulario indicante nel 2019 l’anno da
sussidiare, quale richiesta che andava bene “tout court, visto che alla fine
dell’anno mancavano ben 5 mesi” anche per il 2018.
L’esponente
lamenta il fatto che la decisione emanata su reclamo non si esprima sulla sua
domanda di RIPAM retroattiva e ritiene comunque di essere stato in buona fede
in occasione del suo contatto con l’amministrazione dell’agosto 2018, per tale
ragione il reclamo contro la decisione 30 aprile 2019 sarebbe stato “ingiustamente
respinto” (doc. I pag. 9 in medio).
Nelle
sue considerazioni di diritto il signor RI 1 pone l’accento sulla “riduzione
retroattiva del premio” che ritiene l’oggetto più rilevante sottoposto a
giudizio. Il mancato giudizio dell’amministrazione su tale aspetto
costituirebbe una violazione delle garanzie procedurali generali riconosciute
ai cittadini (parità ed equità di trattamento e diritto a essere giudicato
entro un termine ragionevole rispettivamente diritto di essere sentito) nonché
della protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede sanciti dagli art. 29
e 9 Cost. fed. che egli invoca invero senza ulteriore specifica. Per il
ricorrente l’amministrazione sarebbe poi incorsa in un “formalismo eccessivo”.
Egli ritiene dati gli estremi per conseguire la RIPAM retroattiva da agosto, rispettivamente
settembre 2018, per tale motivo domanda, implicitamente, l’annullamento del
provvedimento impugnato.
D. Nella
sua risposta di causa l’amministrazione considera la richiesta di RIPAM 2018
come presentata nell’anno medesimo e non soggetta all’applicazione degli art.
46 a 48 LCAMal relativi all’istanza di sussidio retroattivo. La Cassa ritiene
poi che il proprio agire “non sia stato discriminatorio o arbitrario, oppure
in contrasto con normative del diritto federale preminente, né tantomeno … vi
sia stata violazione del principio della buona fede …non risulta fornita una
informazione erronea o promessa in relazione alla RIPAM 2018. Al contrario, il
ricorrente avrebbe potuto invece accorgersi del fatto che stava inoltrando una
richiesta RIPAM unicamente per il 2019”.
E. Le
parti sono state convocate ad un’udienza di discussione il’8 gennaio 2020, nel
corso della quale si sono così espresse:
" Il giudice evidenzia come siano stati registrati, a seguito del ricorso
18.11.19, due incarti uno relativo alla decisione su reclamo del 24.10.19
dell’amministrazione e concernente la RIPAM 2018 e il secondo relativo alla
pretesa denegata giustizia per avere l’amministrazione omesso di decidere
formalmente l’istanza tesa all’ottenimento di una RIPAM 2019 retroattiva. Il gd
spiega che la Cassa ha preso posizione sostanziale sull’istanza di sussidio
retroattivo con la risposta di causa spiegando le ragioni per le quali una tale
richiesta è inammissibile facendo in particolare riferimento alla STCA
36.15.2011 consid. 2.11 dove il Tribunale, nella sua composizione completa, ha
escluso la possibilità di domandare una retroattiva in caso sia stata formulata
comunque tempestivamente l’istanza di RIPAM ordinaria.
La
decisione su reclamo non fa riferimento alla questione siccome, se è accolto un
ricorso avverso la stessa, un’eventuale istanza di RIPAM retroattiva sarebbe
stata priva d’oggetto. Solo in caso di conferma della decisione su reclamo dopo
un ricorso sarebbe stata eventualmente da decidere l’istanza di concessione di
sussidio retroattivo.
Il gd
consegna una copia della STCA 36.15.2011 al ricorrente.
Il
giudice ritiene evaso comunque il ricorso per denegata giustizia.
Per
quel che concerne il merito della questione il ricorrente ribadisce che la
funzionaria interpellata sig.ra __________ è stata informata da lui che aveva
la doppia nazionalità e che era un praticante legale e che i suoi introiti
erano limitati. Il ricorrente precisa che in precedenza aveva ottenuto al __________
di __________ un biglietto sul quale è stampato il nome dell’autorità cui
doveva rivolgersi per ottenere la riduzione del premio, più precisamente
all’Ufficio cittadino aveva informato il ricorrente della necessità di riempire
un modulo per ottenere la riduzione del premio e che il modulo era ottenibile
presso l’IAS al numero di telefono che gli era stato fornito. In occasione
della telefonata, come detto, il ricorrente ha indicato il suo arrivo in Ticino
ad agosto, la sua situazione personale di cittadino svizzero e italiano che svolgeva
la pratica legale e ha chiesto come dovesse procedere, la funzionaria gli ha
indicato la necessità di produrre le tassazioni che il ricorrente ha indicato
di non avere. Il ricorrente precisa che, oltre a questo, gli hanno chiesto la
produzione di giustificativi relativi altre spese. Il ricorrente ha spiegato di
non disporre delle tassazioni ed è stato informato della necessità di produrre
Fatti
i documenti relativi ai redditi percepiti. La sig.ra disse che avrebbe
trasmesso il formulario.
A
domanda il ricorrente precisa di non avere specificato che si trattava della
riduzione del premio per l’anno 2019 e neppure per l’anno 2018, ma ribadisce
ancora di avere chiesto relativi alla riduzione del premio quale neo arrivato
in condizioni economiche difficili e con il passaporto svizzero.
Il
ricorrente ha ricevuto il formulario 2019 ossia il formulario di richiesta
RIPAM 2019 a seguito della telefonata del 17 agosto. La telefonata del 29
agosto è avvenuta per avere dei chiarimenti relativi ad un scritto della Cassa
con cui erano domandate informazioni relative alla sostanza.
Il gd
domanda alla Cassa la produzione dell’incarto di richiesta RIPAM 2019 completo
per permettere di ricostruire con maggiore dettaglio l’evoluzione dei fatti.
Il
ricorrente dà atto che a seguito della telefonata 17 agosto la Cassa gli ha
trasmesso il formulario di richiesta di riduzione del premio relativo al 2019.
Il
ricorrente non ha neppure specificatamente domandato quel formulario (2019)
rispettivamente quello dell’anno in corso (2018) ma la sua richiesta era
generica riferita alla riduzione con le indicazioni fattuali appena indicate.
Il
ricorrente dà atto che il formulario ricevuto era solo riferito all’anno 2019
come all’indicazione in alto a sinistra sul modulo alla pag. 1 e dà atto di
avere ricevuto la comunicazione 5.9.2018 (doc. 7) della Cassa con cui era
attestato il deposito della richiesta riferito a quell’anno.
Egli,
come indicato nel ricorso, ha ritenuto comunque che quel formulario ritenesse
tutto il periodo a partire dall’agosto 2018.
I
rappr. della Cassa danno atto di avere interpellato la funzionaria __________
per conoscere la sua versione dei fatti in vista di una possibile sua audizione
davanti al TCA. La signora non ha smentito il dire del ricorrente ma ha
specificato di non ricordare quella tra le tante telefonate ricevute.
La
Cassa dà atto dell’esistenza delle 2 telefonate come da tabulati, e rileva che
la prima sia di una durata compatibile con il colloquio di spiegazione mentre
la seconda è durata solo un minuto.
Il
ricorrente precisa che la seconda telefonata era riferita all’entità della
sostanza ed è stata quindi di breve durata, siccome il tema circoscritto.
Il
ricorrente precisa ulteriormente che il contatto del mese di novembre 2018 è
avvenuto perché nulla era giunto dalla Cassa e perché approfondendo il tema si
era accorto la necessità di inoltrare anche il formulario relativo al 2018
ossia della periodicità della richiesta.
Il gd
chiede se il motivo per cui è stata contattata la Cassa a fine novembre 2018
sia la ricezione della decisione 19.11.18 relativo alla RIPAM 2019 dove è
spiegato che il sussidio è concesso per quell’anno specifico. Il ricorrente non
sa quando ha ricevuto quella decisione e se il suo contatto con la Cassa a fine
novembre sia stata derivata dalla ricezione di quella decisione.
Il
ricorrente ribadisce quanto detto nel suo ricorso. Non sono richieste ulteriori
prove se non l’acquisizione del fascicolo relativo alla richiesta di RIPAM 2019
del ricorrente che la Cassa trasmetterà appena possibile nei prossimi giorni.”
(doc. VI)
Non
sono state acquisite ulteriori prove oltre al fascicolo RIPAM 2019, trasmesso
dalla Cassa il 10 gennaio 2019 in forma elettronica (doc. VII) e messo a
disposizione dell’assicurato nella medesima forma (doc. VIII) con termine
scadente il 20 gennaio 2020 per formulare osservazioni. Il ricorrente si è
espresso in merito il 13 gennaio 2020 (doc. IX) confermando le sue tesi e
ribadendo il diritto alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia
anche per il 2018 da settembre. Alla luce di quanto emerso in corso di udienza
8 gennaio 2020 il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha proceduto
all’audizione della funzionaria che ha avuto contatto con il ricorrente nel
corso del mese d’agosto 2018 (e meglio il 17 agosto 2018), scelta
sostanzialmente condivisa dal ricorrente nella sua ultima presa di posizione
(doc. IX).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e
segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una
fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle
prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti
esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in
particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è
ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza
quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ivano Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag.
328 seg.). Nel caso in esame i temi in discussione e al giudizio di questa Corte
(tempestività della richiesta di sussidio 2018, dies a quo del riconoscimento
del diritto del ricorrente, protezione della buona fede dell’assicurato e
pretesa di un ingiustificato ritardo nell’evasione della decisione di RIPAM
retroattiva) non sono nuovi e sono stati oggetto di una copiosa casistica
analizzata da questo Tribunale delle Assicurazioni, come evoca la stessa
amministrazione nella sua risposta di causa. Non solo la giurisprudenza ma la
dottrina (citata più oltre) si è ampiamente chinata sugli aspetti giuridici
toccati dal ricorso riprendendo la prassi del TCA in tema. Come indicato quindi
il presente giudizio può essere emanato monocraticamente, nel pieno rispetto
della volontà, autonoma, del legislatore cantonale manifestata all’art. 49 LOG.
Considerandi
2.
Va
ancora ricordato norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni
dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile
il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di
30.
giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al
Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da
parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione
dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza
cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la
dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione
malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess
Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve
essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo
dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa
dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo
dell’assicurato.
nel
merito
3.
Nel
caso in esame la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta del
qui ricorrente, inoltrata nel novembre 2018, relativa alla riduzione dei premi
del medesimo anno da parte dell’assicurato, limitando il sussidio al solo mese
di dicembre 2018.
L’assicurato
contesta questa decisione e ritiene che la Cassa abbia commesso una denegata
giustizia non esprimendosi in merito alla sua domanda di riduzione del premio
retroattiva, da un lato, e considera erronea la decisione dell’amministrazione
che fissa al solo mese di dicembre 2108 il sussidio mentre, in applicazione
degli art. 9 e 29 Cost. fed. nonché 27 LPGA, la sua buona fede dovrebbe essere
protetta e dovrebbe essergli riconosciuto il diritto alla riduzione dei premi
anche per i mesi da agosto (eventualmente settembre) 2018 sino a fine del
medesimo anno.
4.
Va
anzitutto precisato, come questa Corte ha fatto nella recente STCA 36.2019.63
del 13 settembre 2019, con richiamo alla dottrina, che: “Per attribuire la
RIPAM sono concepibili due diversi sistemi: la riduzione può essere
riconosciuta in maniera automatica sulla scorta di dati fiscali verificati
d’ufficio dall’autorità cantonale preposta; oppure può essere condizionata alla
presentazione di un’istanza da parte dell’assicurato. Quest’ultimo sistema pone
a carico dell’istante la responsabilità dell’avvio della procedura e,
conseguentemente, il rischio del ritardo o del mancato inoltro della domanda.
Per mitigare questi effetti, diversi cantoni prevedono l’obbligo di
un’informazione accresciuta ai potenziali beneficiari, mediante una personale
(e non solo generale) comunicazione agli assicurati ad opera dell’amministrazione
cantonale incaricata” (Ivano Ranzanici, op. cit., capitolo. 13.3.4.1.
p. 344).
Il
Ticino ha scelto quest’ultima modalità. La riduzione dei premi è concessa
all’assicurato a fronte della presentazione di una istanza scritta accompagnata
dalla documentazione necessaria e richiesta dalle norme applicabili. In base
alle regole in vigore dal 2012 la volontà del legislatore ha ribadito la
necessità di un’istanza per il conseguimento della RIPAM, come ricorda la
dottrina (Ranzanici op. cit. pag.,
cap. 14.11.1. pag. 460): “Anche con le nuove norme la RIPAM continua ad
essere concessa soltanto a seguito della presentazione di una domanda
dell’assicurato e ciò ad esclusione (ancora) delle persone poste al beneficio
di prestazioni complementari in base alla LPC, cui sono stati affiancati (ed è
una novità) i beneficiari di prestazioni armonizzate a norma della Laps (art.
42.
cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal e 9 RLCAMal) cui la RIPAM massima viene accordata
d’ufficio.
Il legislatore non ha voluto modificare il sistema e
concedere d’ufficio la riduzione del premio a coloro che rientrano nei
parametri, visto il numero elevato delle richieste e le possibili incertezze
sui dati fiscali rilevabili. La scelta va senz’altro condivisa alla luce
comunque della buona prova data dal sistema e visto che l’esigenza della
domanda scritta è accompagnata da una informazione sia personale che generale”.
Le norme impongono l’uso di modulo particolare per la domanda di riduzione del
premio. La dottrina citata ricorda infatti che: “La richiesta di riduzione
del premio deve essere inoltrata all’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale
AVS, mediante l’utilizzo di appositi moduli e corredata da precisa
documentazione. Nel formulario vanno specificati, oltre ai dati personali dei
componenti l’UR, l’esistenza di sostanza nonché la cessione o l’aggravio,
mediante usufrutto, della stessa. Vanno inoltre prodotti la polizza
assicurativa e la decisione di tassazione relativa all’IC dell’anno di
riferimento. Deve essere inoltrata un’unica domanda per tutti i membri
dell’unità di riferimento ed il richiedente deve esserne un membro maggiorenne
(art. 8 cpv. 1 RLCAMal)”. L’amministrazione recapita i formulari per la
necessaria richiesta quando sia stata emanata una decisione (anche negativa)
relativa alla RIPAM dell’anno precedente. Il recapito dei formulari concretizza
l’obbligo informativo dell’amministrazione: “L’invio automatico dei
formulari contribuisce a concretizzare l’obbligo di informare periodicamente
(ed individualmente) gli assicurati circa i loro diritti in materia di
riduzione del premio, ribadito all’art. 44 LCAMal. L’amministrazione
concretizza inoltre questo dovere attraverso campagne informative, conferenze
stampa e con la pubblicazione del decreto esecutivo annualmente promulgato dal
Consiglio di Stato sul Foglio Ufficiale cantonale”. (Ranzanici op. cit., pag. 462 nota 1412).
La dottrina rammenta che se i potenziali beneficiari della RIPAM non ricevono i
formulari spediti dall’amministrazione per i motivi più diversi (carenza nel
rilevamento dei dati, modifica della situazione economica, assenza dei dati per
il trasferimento nel cantone o altro), i moduli possono essere richiesti alla
Cassa cantonale (art. 8 cpv. 2 RLCAMal), non più invece presso le cancellerie
comunali come in precedenza. Il legislatore ha infatti ritenuto che un contatto
con l’amministrazione preposta alla decisione consenta l’ottenimento di
sufficienti e concludenti informazioni ciò che permette anche di filtrare le
richieste ed evitare l’inoltro di istanze cautelative poi ritirate (in questo
senso anche il Messaggio 6264 di accompagnamento alla novella legislativa, p.
42.
e 43.).
In
merito a questi aspetti occorre evidenziare qui, con riferimento alle
contestazioni del ricorrente, come, per il chiaro tenore dell’art. 1 cpv. 2
lett. c) LAMal le disposizioni della LPGA, ossia della legge federale sulla
parte generale delle assicurazioni sociali non sono applicabili alle “riduzioni
di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a” LAMal. La scelta
del legislatore è chiara, non soggetta a interpretazione, motivata dal fatto
che la riduzione dei premi è materia retrocessa dalla Confederazione ai cantoni
e non è praticata da un assicuratore sociale ma da un’amministrazione
cantonale. Sin d’ora dunque tutte le considerazioni del ricorrente in materia
di applicazione dell’art. 27 LPGA al suo caso, con attribuzione di specifici
obblighi informativi in capo alla funzionaria che con lui aveva avuto contatto
alla fine di agosto 2018, decadono e non meritano di essere esaminati
ulteriormente.
5.
Affinché
la riduzione del premio sia concessa per tutto l’anno civile da sussidiare, la
domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine dell’anno che precede
quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda che “questo termine
è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al fine di emanare per
tempo le decisioni e comunicare l’importo riconosciuto” specificando poi
che (pag. 466): “Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le
conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dell’anno che
precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine
2011.
prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dall’aiuto
sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel
suo rigore, alla luce della natura dell’aiuto sociale”. La medesima
dottrina precisa poi che “Con le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il
legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della
domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dell’anno che precede
quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i
presupposti) solo a partire dall’inizio del mese seguente quello della
presentazione della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la
RIPAM sia, al più tardi, postulata nel corso del novembre dell’anno da
sussidiare (con possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa
soluzione è decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze
per gli assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sull’attività
giudiziaria del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su
contestazioni relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla
sufficienza della giustificazione invocata dall’assicurato instaurando una
prassi decisamente rigorosa”.
6.
Va
ancora rammentato che, se l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine
dell’anno in cui dovrebbe essere servito ci si trova confrontati con un caso di
sussidio retroattivo. La dottrina, a tal proposito, precisa che: “La
modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha
toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti
a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli
art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento
a loro precisazione. (…) L’art. 46 LCAMal regola in maniera più precisa
il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi
retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione
dell’istanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio
possono essere formulate anche nel corso dell’anno di competenza (art.
25.
cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies a quo per la decorrenza del
termine di perenzione doveva essere adattato.” (Ranzanici op. cit. pag. 468). Anche per le richieste
retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei
componenti l’UR interessata fatta salva l’eccezione della revoca delle
prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede
d’ufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici,
op. cit. pag. 469): “Come per il previgente ordinamento l’istanza di
riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve
contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno
impedito l’assicurato, o l’UR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte
di “motivi fondati” l’istanza può essere accolta” (STCA 36.2007.89, in re
L., del 10 ottobre 2007, consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa
esplicitamente la negligenza (l’avere dimenticato l’inoltro della richiesta
derivata da impegni di lavoro, studio, malattie di famigliari). “Per essere
riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni
oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi d’inoltro della richiesta.
Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente
diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in sé
semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un
onere amministrativo contenuto per gli assicurati” (Ranzanici, op. cit. pag. 469).
Con
riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012, riprese nella citata
STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha osservato come:
" Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a
pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Questo
TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un
ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere considerato
fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002
in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il
ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non
sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato
questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento
giustificante il ritardo.
Nella
sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre
2005.
in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha
ammesso il ritardo derivante dall’ignoranza della legge e dalla convinzione
errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un
periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la
determinazione del sussidio. (…)”
In
questa sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ritenuto, a
proposito del mancato invio dei formulari a un potenziale beneficiario del
sussidio, quanto segue:
" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della
domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il
ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge
già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio
ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche
trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione
della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio
dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente
la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di
ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come
anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22
settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del
modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio.”
Sempre
in merito alla domanda di sussidio retroattiva questa Corte, nella sua
composizione completa, si è espressa in data 6 agosto 2015 nella STCA
36.2015.11
citata dalle parti, in cui, al considerando 2.11., ha ritenuto
esplicitamente quanto, per completezza, occorre riportare qui di seguito:
" … l'art. 46 LCAMal regola il tema, …, della riduzione dei premi nella
forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni precedenti quello
di competenza" (così la marginale).
In
tale costellazione il diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire
dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato non è riconosciuta la
situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza
formale, che la legge impone salvo che si tratti dell'ipotesi di soppressione
di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.
Nel
caso in esame la domanda di riduzione del premio è stata presentata nell'anno
stesso di competenza e non si tratta dunque di un'istanza di sussidio
retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.
Ne
deriva che l'istanza retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di
competenza che l’amministrazione non può riconoscere siccome la domanda di
riduzione inoltrata in corso dell'anno. In concreto le norme della Sezione II
del Capitolo IV della LCAMal non trovano applicazione diretta regolando, per
volontà esplicita del legislatore, una fattispecie particolare e precisamente
contestualizzata, diversa da quelle in discussione.”
In
sostanza l’interpretazione delle norme eseguita da questa Corte esclude la
possibilità di inoltrare una domanda di sussidio retroattivo se non riferita ad
anni precedenti quello di competenza. La presentazione della domanda nell’anno
stesso di competenza, come nel caso del signor RI 1, non è ricevibile.
Unicamente può, nella costellazione qui all’esame, essere contestata la
decisione relativa al sussidio 2018, come rettamente ha fatto il ricorrente. In
questo contesto questa Corte è chiamata a verificare se, correttamente o meno,
la Cassa ha attribuito il sussidio solo per il mese di dicembre o se doveva, in
base alle norme della buona fede invocate dal ricorrente (e non invece
dell’applicazione dell’art. 27 LPGA indicato da RI 1), riconoscere la RIPAM già
da agosto o settembre 2018.
Da
quanto precede discende che la richiesta formulata da RI 1 il 22 febbraio 2019
(allegata al documento 1) non era ricevibile come tale. La Cassa, su questo
specifico aspetto, nella decisione emanata su reclamo e qui impugnata, non ha
fatto riferimento all’istanza 22 febbraio 2019 dell’assicurato, non ha preso
posizione puntuale nel dispositivo ma si è limitata, nelle considerazioni
particolari, a indicare (dopo avere ricordato i termini dell’art. 25 cpv. 2 e 3
LCAMal) che nel caso specifico del ricorrente “dopo le verifiche da noi
effettuate, è risultato che il suo formulario per l’anno 2018 ci è pervenuto in
data 30.11.2018. Ritenuto quanto precede, il nostro Servizio ha concesso la
riduzione del premio per il mese di dicembre 2018 …”.
La
Cassa, solo dopo essere stata confrontata con il ricorso del signor RI 1, ha –
nella risposta di causa – spiegato il perché non ha potuto decidere il merito
dell’istanza di riduzione del premio retroattiva facendo riferimento alla STCA
36.2015.11
riportata più sopra. Tale motivazione va qui pienamente condivisa e
questa Corte la fa propria non avendo ragione per distanziarsi dalla sua
recente prassi fondata sull’interpretazione del testo legale e in particolare
della marginale del capitolo formato dagli art. 46 a 48 LCAMal.
La
Cassa avrebbe dovuto e certamente avrebbe potuto esprimersi in merito alla
richiesta di RI 1 del 22 febbraio 2019 e implicitamente ribadita nel corso
dell’intera procedura amministrativa dall’assicurato, ma non lo ha fatto o
perlomeno non lo ha fatto chiaramente ed esplicitamente. Al signor RI 1 si
doveva indicare, nella decisione su reclamo, che la richiesta di RIPAM
retroattiva relativa all’anno 2018 oggetto del giudizio non era ammissibile
alla luce della giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni. La
Cassa non poteva limitarsi a richiamare la data della domanda di riduzione
pervenuta alla Cassa e citare l’art. 25 cpv. 3 LCAMal. Ciò ha imposto
all’assicurato di adire il TCA invocando anche una denegata giustizia (sul tema
della denegata giustizia si veda la STCA 36.2019.13 del 18 marzo 2019 e
riferimenti ivi citati).
Il
ricorso (che forma l’incarto 36.2019.112) diviene, però, privo d’oggetto
siccome l’amministrazione si è espressa in merito (nella risposta di causa) e
l’assicurato ha avuto modo di potersi esprimere ampiamente in merito sia a
seguito dell’intimazione della risposta di causa (doc. IV) sia in sede di
udienza (doc. VI).
7.
Per
giustificare il diritto alla concessione del sussidio a contare dal mese di
agosto (rispettivamente dal mese di settembre 2018) e non per il solo mese di
dicembre 2018, l’assicurato invoca la violazione della sua buona fede. In base
a costante prassi del TF (per tutte si faccia riferimento alla STF 9C_287/2017
del 27 agosto 2017 con i riferimenti in essa citati):
"
… un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il
ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par
analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être
formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du
contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5
p. 480).”
8.
Nel
caso concreto il ricorrente si è rivolto alla Cassa telefonicamente, segnalando
di essere giunto in Svizzera da poco, di essere un praticante legale, di
conseguire guadagni limitati e di volere domandare il sussidio per la riduzione
del premio dell’assicurazione contro le malattie. Lo stesso ricorrente ha
indicato di non avere specificato l’anno per il quale la RIPAM era richieste, e
una domanda in tal senso non gli è stata formulata dalla funzionaria che gli ha
risposto. RI 1 ha inoltre precisato che la collaboratrice dell’amministrazione
non gli ha dato alcuna garanzia e non ha formulato nessuna promessa
relativamente al sussidio 2018 rispettivamente al sussidio 2019.
Il
ricorrente ravvede, nella mancanza dell’accertamento relativa all’anno da
sussidiare da parte della funzionaria con cui ha avuto contatto telefonico, un’omissione
che lederebbe la buona fede. Come indicato in precedenza, per volontà del
legislatore federale, all’ambito dei sussidi fondati sull’art. 65 LAMal non è
applicabile la LPGA. Il ricorrente non può dedurre dall’art. 27 LPGA diritti in
suo favore. Come indicato nel considerando precedente il ricorrente sembra
invece fondare le sue pretese sulla protezione della sua buona fede siccome la
Cassa avrebbe dovuto, per il tramite della funzionaria che gli ha risposto al
telefono, informarlo dell’annualità della richiesta di sussidio, del fatto che
a partire dal periodo a cui risale la telefonata sono distribuiti i formulari
relativi al sussidio dell’anno successivo (in casu 2019) siccome le domande
devono pervenire – per le ragioni spiegate in precedenza – entro la fine anno
(e l’amministrazione è confrontata con decine di migliaia di richieste) per
essere pienamente ammesse. In sostanza RI 1 rimprovera alla Cassa un’omissione
che deve condurre a proteggere il suo diritto a ottenere il sussidio per i mesi
da agosto (rispettivamente settembre) 2018 sino a fine anno e non solo per
dicembre 2018.
La tesi non
può essere seguita. Il ricorrente, che è un giurista e che è venuto nella sua
terra d’origine (la Svizzera) per svolgere la pratica legale e avviare l’attività
forense, non poteva non sapere, per le informazioni facilmente e banalmente
reperibili tramite uno dei tanti motori di ricerca sul sito dell’IAS (https://www4.ti.ch/dss/-ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/)
che la RIPAM è annuale, che va domandata tramite un formulario, che deve essere
introdotta entro la fine dell’anno precedente per potere essere conseguito l’aiuto
sociale per tutto l’anno. Il giurista RI 1 non ha inoltre precisato alla
collaboratrice dell’IAS che la sua richiesta era riferita all’anno in corso
(2018) ma egli ha formulato una domanda “tout court” ciò che non può porre, in
capo alla collaboratrice dell’amministrazione, una responsabilità.
L’omissione
della funzionaria ritenuta dal ricorrente non può, d’altra parte, essere
considerata nell’ambito della pretesa protezione della buona fede
dell’assicurato per il semplice fatto che il modulo trasmesso a RI 1, come
rettamente ha rilevato l’amministrazione, reca chiaramente e in bella evidenza
che la domanda è riferita all’anno 2019 e non invece all’anno 2018. Dal
fascicolo RIPAM 2019 trasmesso dalla Cassa emerge in maniera palese che il
formulario è relativo alla “Richiesta di riduzione del premio… per l’anno
2019”, e non per l’anno 2018. Nessuna indicazione permetteva di ritenere che i
mesi da settembre a dicembre 2018 fossero compresi dal formulario. Il modulo è
stato ricevuto da RI 1 ancora nel mese d’agosto (un paio di giorni dopo la
telefonata del 17 agosto 2018, v. doc. 1), è stato compilato in data 29 agosto
2019, trasmesso e ricevuto ancora nel corso del medesimo mese all’amministrazione
(che lo ha ricevuto il 30 agosto 2018). Dagli atti del fascicolo RIPAM 2019
emerge che non solo il ricorrente ha ricevuto un’indicazione (formulario)
chiarissima sul fatto che la RIPAM che chiedeva era riferita all’anno
successivo, ma vi sono stati atti e scambi di corrispondenze che hanno sempre e
solo fatto riferimento al sussidio per l’anno 2019 e mai vi è stata, a questo
proposito, un’ambiguità.
Sostanzialmente,
anche se si volesse ammettere che la funzionaria che ha parlato con
l’assicurato il 17 agosto 2018, ha omesso di informarlo sul fatto che la RIPAM
è annuale e che se egli desiderava la riduzione anche per il 2018 doveva
domandarla tramite apposito formulario appena possibile, il ricorrente ha avuto
tutti gli elementi – e in tempo utile – per rendersi conto dell’eventuale
inadempienza della collaboratrice IAS e porvi rimedio.
L’invio del
formulario RIPAM 2019, e il contenuto di questo modulo, doveva permettere a RI
1.
di rendersi conto dell’eventuale omissione dell’informazione. Si ribadisce
che, in particolare per un giurista, la precisa e specifica indicazione
dell’anno 2019 cui si riferiva la riduzione del premio oggetto del formulario,
non poteva lasciare dubbio alcuno quo all’annualità della prestazione (la legge
e il relativo regolamento, oltre alle informazioni reperibili sul sito dell’IAS
citato e la giurisprudenza di questa Corte reperibile sull’apposito sito
sentenze.ti.ch) avrebbe potuto comunque immediatamente permettere al ricorrente
di sapere che la RIPAM è versata agli aventi diritto solo se richiesta
annualmente, tramite specifico formulario accompagnato da precisa
documentazione.
Da ultimo la
lettura delle avvertenze del formulario 2019 (in specie il punto 8) pervenuto
nel corso di agosto 2018 al ricorrente (che riprendono il contenuto dell’art.
25.
cpv. 3 LCAMal) avrebbero permesso al signor di comprendere il funzionamento
della RIPAM in Ticino e reperire (per tempo) la necessità di inoltrare una
domanda per i restanti mesi del 2018, ciò che invece è avvenuto solo a fine
novembre.
9.
Alla
luce di quanto precede il ricorso è respinto sia per quanto attiene la pretesa
denegata giustizia, osservato come in ogni modo l’amministrazione abbia evaso
la richiesta di riduzione del premio 2018 e solo successivamente alla crescita
in giudicato della decisione su reclamo avrebbe potuto emanare una decisione
formale concernente la domanda di RIPAM 2018 retroattiva (tema ormai divenuto
privo d’oggetto come riconosciuto in sede d’udienza), sia per quanto attiene la
decisione emanata su reclamo e tendente al riconoscimento della riduzione del
premio 2018 anche per i mesi da agosto (o settembre 2018) a fine del medesimo
anno. La decisione della Cassa è corretta. Non si percepiscono tasse e spese e
non sono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente in causa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 18 novembre 2019 con cui RI 1 lamenta una denegata giustizia, nella
misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Il
ricorso 18 novembre 2019 contro la decisione su reclamo del 24 ottobre 2019
della Cassa cantonale di compensazione in tema di RIPAM 2018 è respinto.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non sono attribuite ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti