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36.2019.113

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27 aprile 2020Italiano34 min

salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività

Source ti.ch

Fatti

salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività

subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale

Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192,

consid. 3.1).

Lo

Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n.

883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1

pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).

2.5. Sono però possibili eccezioni a

questo principio.

In

effetti, l’allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione

obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di

esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra

cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo

Considerandi

II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione

obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi

beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia,

Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e,

per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta

dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi

all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi

giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende

effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a

tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

Tale

facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed

era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag.

344).

In

virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che

lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari

senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione

malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale

italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve

però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità

cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre

mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori

frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro

(sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

Sul

tema cfr. anche la sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.6.1 dove

applicabile era ancora il Regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.6

In

concreto l’insorgente ha iniziato la sua attivit lucrativa accessoria di al

massimo 15 ore settimanali il 1° gennaio 2019. Questa circostanza è stata notificata

all’Ufficio della migrazione (doc. C4), che dal 1° ottobre 2018 ha modificato il

permesso B con l’aggiunta: “attività autorizzata (15 ore settimanali)”

(doc. C6). Egli evidenzia di non essere stato informato circa la facoltà di

esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese

di residenza.

A

questo proposito l’amministrazione sostiene che l’insorgente avrebbe dovuto far

valere il suo diritto di opzione entro tre mesi dall’inizio dell’attività

lucrativa e che l’assicurato doveva essere al corrente di questa circostanza

poiché nelle informazioni generali pubblicate in internet figura che non sono

soggetti all’obbligo di assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato

UE/AELS soggiornanti in Svizzera “unicamente” a scopo di formazione.

Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal momento che uno

studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più unicamente di un

permesso per sola formazione, di principio sottostà all’obbligo d’assicurazione

contro le malattie in Svizzera ed è pertanto tenuto ad affiliarsi

all’assicurazione di base (LAMal, doc. XIII).

Inoltre

la Cassa afferma di aver ragguagliato tutti gli istituti scolastici ticinesi

circa l’esercizio del diritto di opzione in caso di avvio di un’attività

lucrativa accessoria. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire la corretta

informazione all’assicurato che non può di conseguenza far valere la propria

buona fede.

2.7

Nel preciso caso di specie la

tesi del ricorrente va accolta (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio

2020.

consid. 6.2).

È

“vero che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro tre

mesi dall’inizio dell’attività lavorativa e che non può essere fatto valere per

atti concludenti” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2 e

sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3). “Tuttavia, la

giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l’assicurato sia stato

impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di

informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la

possibilità di esercitare il diritto di opzione” (sentenza 9C_531/2019 del

17.

febbraio 2020 consid. 6.2).

In

concreto il 20 settembre 2018 la Cassa cantonale ha informato l’insorgente che

dalla documentazione prodotta “si evince che lei è studente presso la __________

di __________ ed è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia

italiana. Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data

di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo

contro le malattie in Svizzera” (doc. 2).

Nello

scritto non figura che in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria

allo studio, l’interessato avrebbe di principio dovuto affiliarsi in Svizzera con

la facoltà, tuttavia, di far valere, entro tre mesi, il suo diritto di opzione

in favore del sistema sanitario del Paese di residenza.

La

stessa Cassa ammette inoltre che il diritto di opzione, a determinate

condizioni e provenienti da Paesi ben determinati, per gli studenti al

beneficio di un permesso B per formazione con attività autorizzata (15 ore

settimanali) non figura neppure nell’informativa annua pubblicata in internet (doc.

XIII: “Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da

uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di

opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i

differenti obblighi d’assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di

esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente

sollecitati da parte degli studenti stessi per l’ottenimento di tutte le

informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il loro

soggiorno in Svizzera”) e, a differenza di quanto avviene con il permesso G,

tale possibilità non è neppure prevista nei formulari per l’ottenimento del

permesso B (doc. XIII: “In merito all’integrazione nella richiesta di

rilascio del permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria di

un modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione,

la Cassa non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale

opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della popolazione”).

L’amministrazione

si limita a sostenere di aver informato gli istituti scolastici di tale

facoltà, senza tuttavia comprovare in alcun modo, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l’insorgente,

il quale contesta di aver mai ottenuto indicazioni al proposito dalla __________,

allegando la documentazione ricevuta dall’istituto (cfr. doc. V/B), fosse poi stato

concretamente messo al corrente di questo suo diritto. Del resto, come fa

giustamente osservare l’assicurato, se lo avesse saputo, non avrebbe avuto

alcun motivo per non optare immediatamente in favore del sistema sanitario del

suo Paese di residenza, ritenuto che aveva subito inoltrato la “richiesta di

non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure

medico-sanitarie”.

Sulla

base dello scritto del 20 settembre 2018 della Cassa (“Visto quanto precede,

confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di

dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera”),

della notifica tempestiva dell’inizio dell’attività lucrativa accessoria all’Ufficio

della migrazione (doc. C4) e dell’assenza di qualsiasi indicazione circa la

possibilità per gli studenti in possesso di un permesso B per formazione, a

determinate condizioni, di poter optare in favore del sistema sanitario

italiano entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa accessoria, il

ricorrente poteva ritenere di non dover nuovamente chiedere l’esonero dall’obbligo

assicurativo con l’inizio di un’attività accessoria alla formazione, avendo già

inoltrato specifica domanda e, pur non trattandosi del medesimo istituto

giuridico, avendo ottenuto l’esonero quale studente in formazione. Ciò vale a

maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale l’applicazione del

diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente,

cittadino comune, a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali,

che ha chiesto ed ottenuto l’esonero in quanto studente, andava infatti

informato adeguatamente che in caso di inizio di attività accessoria accanto

alla sua formazione, avrebbe potuto optare per il sistema sanitario del suo

Paese di residenza entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa ed avrebbe

così dovuto inoltrare un’ulteriore richiesta (cfr., circa la complessità del

diritto internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie

anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova

della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale]

dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di

sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in

favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva

validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di

assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza

9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un

assicurato per delle cure dentarie effettuate all’estero).

In

concreto non è stata data alcuna spiegazione in merito alla natura e alle

modalità del diritto di opzione (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17

febbraio 2020, consid. 6.2) e già con la richiesta di non assoggettamento /

esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie del 12

settembre 2018 era chiaro che il ricorrente non intendeva essere affiliato

all’assicurazione svizzera (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio

2020, consid. 6.2). Egli del resto era stato esonerato fino al 31 agosto 2019

senza alcuna condizione (cfr. doc. 2).

Occorre

pertanto ritenere che l’insorgente non è stato sufficientemente informato né

sul suo obbligo di affiliazione in Svizzera in caso di inizio di un’attività

lucrativa accessoria nel nostro Paese (anche se di soli 15 ore a settimana)

accanto alla sua formazione, né, soprattutto, sul suo diritto di opzione in

favore del sistema sanitario nazionale del suo Paese di residenza.

All’assicurato

dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di esercitare il suo diritto

di opzione. Tuttavia vista la sua chiara volontà di optare in favore del

sistema sanitario italiano, volontà suffragata dalla produzione della tessera

sanitaria italiana, si può rinunciare a rinviare la causa per consentirgli di

esercitare il suo diritto (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020,

consid. 6.3).

Ne

segue che in riforma della decisione su reclamo impugnata al ricorrente “va

riconosciuta l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera”

a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020,

consid. 6.3) e fino al 31 agosto 2020 (data di scadenza del permesso B per

formazione e attività autorizzata [15 ore settimanali]), riservate eventuali

modifiche del suo statuto precedenti la data di scadenza del permesso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

reclamo impugnata è modificata nel senso che il ricorrente è esente

dall’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera nel senso dei considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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