36.2019.113
Studente UE esonerato dall'obbligo assicurativo LAMal inizia un'attività lucrativa accessoria. Buona fede riconosciuta. Assenza di informazioni generali e concrete circa il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza da esercitare entro tre mesi da inizio attività
27 aprile 2020Italiano34 min
salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.113
cs
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 ottobre 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, cittadino italiano nato
nel __________, il 12 settembre 2018 ha inoltrato una richiesta di “non
assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure
medico-sanitarie Studenti/stagiaires (di provenienza da un Paese UE/AELS)”,
indicando di studiare presso la __________ dal settembre 2018 (doc. 1). Alla
domanda ha allegato il permesso B valido fino al 31 agosto 2019, dove figura
quale scopo del soggiorno: “formazione”, e la tessera sanitaria italiana
rilasciata dalla __________.
1.2. Il 20 settembre 2018 la Cassa
cantonale di compensazione ha scritto ad RI 1, affermando:
" (…) ci
riferiamo alla documentazione ricevuta in data gg mese 20aa, dalla quale si
evince che lei è studente presso la __________ di __________ ed è in possesso
della tessera europea di assicurazione malattia italiana.
Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto
2019, data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo
assicurativo contro le malattie in Svizzera.
La informiamo che alla data di cui sopra dovrà trasmetterci copia
del suo permesso di dimora rinnovato al fine di nuovamente accertare l’obbligo
assicurativo delle cure medico-sanitarie” (doc. 2)
1.3. Il 2 settembre 2019 la Cassa
cantonale di compensazione ha scritto ad RI 1, invitandolo a trasmettere copia
del suo permesso di dimora, in difetto di che sarebbe stato decretato l’obbligo
d’assicurazione in Svizzera dal 1° settembre 2019 (doc. 3).
1.4. Il 4 settembre 2019
l’interessato ha trasmesso all’amministrazione il permesso B valido fino al 31
agosto 2020 e dove figura quale scopo del soggiorno “attività lucrativa
autorizzata (15 ore settimanali)” e “formazione” (allegato doc. 4).
Su richiesta della Cassa, il 6 settembre 2019 RI 1 ha trasmesso copia del
contratto di lavoro da cui emerge che l’attività ha avuto inizio il 1° gennaio
2019 (allegato doc. 6).
1.5. Con decisione del 10
settembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione, preso atto dell’inizio
dell’attività lucrativa, in base al principio dell’affiliazione nel luogo del
lavoro (“lex loci laboris”), ha fissato l’obbligo d’assicurazione ai
sensi del diritto cantonale e federale, per RI 1, al 1° gennaio 2019, ed ha
assegnato un termine di 30 giorni per comprovare l’avvenuta iscrizione presso
un assicuratore LAMal riconosciuto (doc. 7).
1.6. Con decisione su reclamo del
18 ottobre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato l’obbligo
assicurativo alla LAMal dal 1° gennaio 2019 (doc. 9).
1.7. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su reclamo, chiedendo in via principale di annullare e
dichiarare inefficace la decisione su reclamo impugnata e riconoscere il
diritto di beneficiare dell’esonero assicurativo esteso anche all’attività
accessoria così come previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone, così come dall’allegato XI del Regolamento (CE) n.
383/2004 (recte: 883/2004), alla sezione Svizzera, punto 3 lett. b.
Il ricorrente oltre ai
fatti già noti, rileva che in data 8 gennaio 2019 ha ottenuto l’iscrizione
presso l’istituzione comune LAMal, valida dal 1° agosto 2018 al 31 agosto 2019,
acquisendo il diritto di usufruire delle prestazioni in caso di malattia, in
conformità della LAMal.
L’insorgente sostiene che
l’aggiunta di un’attività accessoria di al massimo 15 ore settimanali non ha modificato
la ragione principale del soggiorno in Svizzera, che rimane quello a fini
formativi e di studio. Il ricorrente rileva che il rilascio del secondo
permesso di dimora di tipo “B” lo ha indotto a ritenere che le proprie
circostanze personali in tema di copertura assicurativa medico-sanitaria
fossero rimaste immutate e pertanto rientranti nella copertura assicurativa
della tessera europea di assicurazione malattia italiana sulla base
dell’esonero ottenuto il 20 settembre 2018.
L’accoglimento dell’istanza
con cui ha chiesto di aggiungere sul permesso di dimora la possibilità di
svolgere la predetta attività accessoria in modo occasionale è conforme
all’art. 38 OASA, disciplinante la formazione e la formazione continua con
attività accessoria, ed ha fatto sorgere la convinzione che l’aggiunta di tale
attività accessoria, essendo secondaria e marginale, e non avendo inciso sulla
modifica del tipo di permesso rilasciato, non comportasse una separata stipula
dell’assicurazione per le cure medico-sanitarie.
Il ricorrente evidenzia di
non aver mai voluto eludere la normativa e di aver subito chiesto l’esonero con
il rinnovo del permesso. La tempestività delle istanze di esonero, avvenute
entro i tre mesi previsti dalla legge, fanno sì che tale comportamento debba
ravvisarsi quale operatività del ricorrente e la sua intenzione di volersi
senza dubbio adeguare alla legge svizzera. L’istanza di esonero assicurativo
non richiesto anche per l’attività accessoria risiede in un mero errore di
valutazione delle circostanze che di fatto hanno indotto il ricorrente a
credere che nessun altro onere fosse a lui dovuto. Il ricorrente fa così valere
la propria buona fede. Egli evidenzia che, stante l’art. 2 cpv. 6 OAMal, citato
dalla Cassa, non avrebbe avuto alcun vantaggio ad omettere di presentare
un’istanza di esenzione anche con riguardo all’attività accessoria
summenzionata. Egli rileva che per l’art. 10 cpv. 1 OAMal i cantoni informano
la popolazione ed al Comune incombe l’obbligo di sorveglianza in virtù degli
art. 13 e 14 LCAMal Dal giorno in cui l’interessato ha comunicato agli organi
di competenza l’inizio dell’attività accessoria, non gli è pervenuta alcuna
comunicazione in merito alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Se
da una parte esiste il principio della solidarietà, dall’altro occorre tutelare
l’affidamento del ricorrente in base alla comunicazione della Cassa la quale ha
indicato che in quanto studente presso la __________ ed in possesso della
tessera europea di assicurazione malattia italiana non doveva sottostare
all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.
1.8. Con risposta del 9 dicembre
2019 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione
rileva che l’art. 2 cpv. 4 OAMal non trova applicazione poiché l’interessato
non dispone di un’assicurazione privata estera. In concreto va invece applicato
l’art. 2 cpv. 6 OAMal che rinvia alle norme europee. L’allegato II dell’ALC e
l’allegato XI del Regolamento (CE) n. 883/2004, nella sezione Svizzera, punto 3
lett. b prevedono che su richiesta è possibile chiedere l’esonero alle
condizioni ivi poste, tra cui quella che la domanda deve essere depositata
entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in
Svizzera (punto aa). Il ricorrente ha iniziato l’attività lucrativa il 1°
gennaio 2019, ma solo nel corso del mese di settembre 2019 la Cassa ne è venuta
a conoscenza. Per cui la richiesta di esenzione è stata inoltrata ben oltre il
termine di tre mesi previsto dalle norme europee ed è dunque tardiva. A questo
proposito l’amministrazione cita la circolare del 16 dicembre 2016 dell’UFSP ed
il sito dell’UFSP, secondo cui occorre esaminare la legislazione applicabile
laddove gli studenti di uno stato UE/AELS che soggiornano in Svizzera
nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento iniziano a svolgere
un’attività lavorativa. Il fatto di svolgere un’attività lucrativa è un
cambiamento importante per quanto concerne l’obbligo d’assicurazione contro le
malattie. La Cassa respinge pure la contestazione relativa all’applicazione
dell’art. 10 cpv. 1 OAMal, poiché tutte le informazioni circa l’adempimento
assicurativo si trovano annualmente sul sito internet del Cantone. Le
informazioni periodiche valide dal 1° gennaio 2019 precisano che non sono
soggetti all’obbligo di assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato
UE/AELS soggiornanti in Svizzera “unicamente” a scopo di formazione e
che sono in possesso della tessera europea di assicurazione malattie del loro
Stato di residenza. Tali informazioni sono inoltre reperibili sul sito
dell’UFSP. La Cassa ha inoltre provveduto ad intimare a tutti gli Istituti
scolastici superiori del Cantone, tra cui la __________, una circolare
informativa riguardante l’obbligo assicurativo invitando le scuole e fornire le
informazioni agli studenti interessati. Il 7 dicembre 2017 ha notificato
un’ulteriore circolare ai medesimi istituti scolastici con informazioni più
dettagliate. Ciò è stato fatto poiché è noto che tutte le segreterie di tali
istituti provvedono a fornire a tutti gli studenti stranieri le informazioni
necessarie circa l’adempimento dell’obbligo d’assicurazione. Secondo la cassa
se il ricorrente avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe potuto
legittimare la sua situazione assicurativa a tempo debito. La cassa nega la
possibilità di riconoscere la buona fede dell’assicurato poiché non ha fornito
informazioni errate e i motivi addotti dal ricorrente non rientrano nei casi
giustificati di cui all’art. 3 lett. b) punto aa) della Sezione Svizzera
dell’Allegato XI del Regolamento (CE) n. 883/2004. Non siamo in presenza né di
una grave malattia improvvisa che avrebbe impedito l’assicurato di agire
tempestivamente o l’impossibilità, per altri motivi (per esempio un incidente),
di compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere
l’opzione.
1.9. In data 20 dicembre 2019
l’insorgente si è nuovamente espresso (doc. V). Egli rileva di non parlare il
francese, lingua citata dalla Cassa nella risposta con riferimento alla
circolare dell’UFSP, né il tedesco, e con riferimento al sito della __________
ed alla segreteria del medesimo istituto, rileva che le informazioni fornite
non dicono nulla in merito al suo caso specifico di studente con attività
accessoria. Neppure nel sito dell’UFSP, per quanto concerne l’art. 2 cpv. 4
OAMal, viene fatto cenno alla casistica dei permessi B per studio con attività
accessoria. Non ha ritenuto di informare la Cassa poiché le modifiche
effettuate sul permesso e notificate all’Ufficio della migrazione non hanno cambiato
la tipologia del permesso e non erano disponibili informazioni specifiche per i
casi di permessi di formazione con attività accessoria. A questo proposito cita
pure le informazioni fornite sul sito del consolato italiano in Svizzera e
ribadisce di essersi tempestivamente iscritto presso l’istituto LAMal di
Soletta, come richiesto. Il ricorrente sottolinea che la cassa riporta
informazioni non reperibili online. Il citato diritto di opzione nel sito
dell’UFSP e relativo allegato è indicato solo per i frontalieri. Tale
possibilità non era conosciuta fino a quando la Cassa non lo ha comunicato
nella decisione. Non vi sono vantaggi nel non aver avviato una tale procedura.
Inoltre non essendo chiaramente disponibili le informazioni in merito alla
possibilità di inoltrare richiesta di esenzione per i lavoratori italiani
domiciliati in Svizzera, questo lascia spazio ad un’interpretazione opposta che
andrebbe approfondita.
1.10. Il 27 gennaio 2020 la Cassa ha
nuovamente preso posizione (doc. VII). L’amministrazione ribadisce che in virtù
dell’art. 11 cpv. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004 il ricorrente è
soggetto all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera, in quanto
vi esercita un’attività subordinata e che l’art. 2 cpv. 4 OAMal non è
applicabile. La Cassa rammenta nuovamente di aver provveduto a rispettare il
suo obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 OAMal, pubblicando nel
sito internet del Cantone le informazioni necessarie all’adempimento
dell’obbligo d’assicurazione. Essa rileva che sul sito dell’UFSP è riportato
chiaramente che gli studenti dell’UE/AELS “se invece esercitano un’attività
lucrativa sono tenuti ad assicurarsi in Svizzera (principio dell’assicurazione
nel luogo di lavoro)”. Oltre a ciò l’amministrazione per poter fornire
maggiori informazioni specifiche direttamente agli studenti soggiornanti in
Svizzera per motivi di formazione di formazione con attività lavorativa, ha
inviato agli Istituti scolastici, tra cui la __________ di __________, due
circolari, la prima datata 16 dicembre 2016 e la seconda 7 dicembre 2017. Il
punto 5 della risposta di causa, riprende in particolare un estratto della
circolare del 7 dicembre 2017, riguardante le informazioni fornite relative
alla problematica in rassegna. L’amministrazione sostiene di aver fatto tutto
il necessario per fornire quell’informazione generale ed astratta sancita
dall’art. 27 cpv. 1 LPGA. Spettava al ricorrente, sopraggiungendo un
cambiamento della situazione scolastico/lavorativa, chiedere chiarimenti alla
Cassa.
1.11. In data 31 gennaio 2020 il
ricorrente rileva che le informazioni fornite agli istituti scolastici non sono
poi state rese disponibili pubblicamente agli studenti. L’interessato sostiene
di non poter essere stato al corrente di questioni tecniche specifiche
riguardanti i permessi di formazione con annessa attività accessoria. Egli
rileva inoltre che i permessi B di formazione restano tali, rendendo il
titolare del permesso in formazione sempre e comunque e per questo si
distinguono dai permessi B ordinari e prevedono un iter di ottenimento
totalmente differente. I permessi di formazione B per studio prevedono già
normativamente la possibilità di ottenere ore extra di attività accessoria
senza che vi sia una loro modifica; come riportato sul sito del Cantone è
sufficiente presentare un nullaosta da parte __________. Di conseguenza se la
tipologia del permesso resta invariata e non vi è un nuovo iter di ottenimento,
non vi sono evidenti ragioni per ritenere il permesso o lo scopo del soggiorno
cambiati ed infatti, ad oggi, essi non lo sono. A riprova di ciò il monte ore
lavorabile è fortemente limitato. L’insorgente afferma di aver provveduto ad
osservare e rispettare tutto quanto richiesto normativamente dal Cantone per
essere in regola con la sua posizione. Il ricorrente sottolinea nuovamente che
quanto affermato dalla Cassa riguardante la possibilità di ottenere il diritto
di opzione per i cittadini italiani soggiornanti in Svizzera è ad oggi
incongruente con quanto riportato sul sito del cantone. Da documentazione
presente sul sito questa opzione pare essere valida solo in caso di permesso G.
1.12. Lo scritto è stato trasmesso
alla Cassa per conoscenza in data 3 febbraio 2020 (doc. X).
1.13. Il 17 febbraio 2020 il TCA ha
interpellato l’amministrazione, chiedendo:
" (…)
1. Nella risposta
di causa, al punto 5, figura che tutte le informazioni necessarie
all’adempimento dell’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie vengono
fornite annualmente sul sito internet del Cantone e che per quanto concerne
l’obbligo assicurativo degli studenti, nelle informazioni periodiche in vigore
dal 1° gennaio 2019, al punto 3 lett. g viene precisato che non sono soggetti
all’obbligo d’assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS
soggiornanti in Svizzera unicamente a scopo di formazione e che sono in
possesso della tessera europea di assicurazione malattie del loro Stato di residenza.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di
voler indicare fino a quando l’informazione, relativa al 2019, era
visibile sul vostro sito internet e di trasmetterne copia a questo Tribunale.
Vi chiediamo inoltre di precisare se viene spiegato, nella vostra informativa,
cosa deve fare uno studente quando intraprende un’attività lucrativa.
2. Nella risposta
di causa affermate che l’insorgente, con l’inizio dell’attività lucrativa,
avrebbe potuto far valere il diritto di opzione in favore del suo Paese di
residenza entro tre mesi. Vi chiediamo di voler precisare se tale indicazione è
presente nelle informazioni periodiche pubblicate nel vostro sito internet.
Vi chiediamo pure di voler precisare
se nella richiesta del permesso “B” per formazione con attività lucrativa
accessoria, come per i lavoratori frontalieri al beneficio del permesso “G”, è
stato integrato il modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il
diritto d’opzione. In caso di risposta negativa, vi chiediamo di voler
precisare per quale motivo ciò non avviene.” (doc. XI)
1.14. Lo stesso giorno il TCA ha
chiesto all’insorgente di precisare quando (data esatta) ha inoltrato
all’Ufficio della migrazione la notifica dell’inizio del rapporto di impiego
per i titolari di un permesso di formazione/studio e se in seguito a tale
notifica è stato emesso un nuovo permesso di dimora, domandando, in tal caso,
di trasmettere al Tribunale una copia di tutte le pagine. Il TCA ha pure
chiesto la produzione di una copia di tutte le pagine del permesso di dimora
valido fino al 31 agosto 2020 (doc. XII).
1.15. Con risposta del 21 febbraio
2020, la Cassa ha affermato:
" (…)
Precisiamo che le informazioni periodiche riguardanti l’obbligo
assicurativo delle cure medico-sanitarie relative all’anno 2019 sono rimaste pubblicate
sul nostro sito internet fino al 30 dicembre 2019; in quanto a decorrere dal 31
dicembre 2019 sono state sostituite da quelle relative all’anno 2020. Come
richiesto alleghiamo la versione in vigore per l’anno 2019.
Nelle informazioni periodiche la Cassa conferma innanzitutto “l’obbligo
assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio
nazionale, e quindi per tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino”
(cfr. punto 1); specificando nelle “Eccezioni dall’obbligo d’assicurazione”
citate al punto 3, che “Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:
g) gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti
in Svizzera unicamente a scopo di formazione e che sono in possesso della
tessera europea di assicurazione malattie del loro Stato di residenza”.
Nella tabella riportata a pagina 8 concernente l’”Elenco delle
categorie di cittadini soggetti rispettivamente non soggetti all’obbligo
assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal” si può
inoltre appurare che i “cittadini svizzeri e stranieri con permessi C, B
UE/AELS” “Non sono soggetti se si trovano in Svizzera unicamente per
motivi di studio (permesso per formazione) e sono in possesso della tessera
europea di assicurazione malattie del loro Paese di residenza”.
Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal
momento che uno studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più
unicamente di un permesso per sola formazione, di principio sottostà
all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera ed è pertanto tenuto
ad affiliarsi all’assicurazione di base (LAMal). Come già citato da codesto
lodevole Tribunale in varie sentenze “Spettava semmai all’assicurato, sulla
base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio Ufficiale o tramite il sito
internet, rivolgersi alla Cassa per ottenere maggiori ragguagli circa il suo
obbligo assicurativo, rispettivamente circa l’esonero dall’affiliazione in
Svizzera alla LAMal” (cfr. STCA 36.2017.14 del 5 aprile 2017, paragrafo
2.8).
La Cassa nelle informazioni periodiche ritiene dunque di aver
fornito quell’informazione generale e astratta, come sancito dall’art. 27 cpv.
1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA).
Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da
uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di
opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i
differenti obblighi d’assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di
esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente
sollecitati da parte degli studenti stessi per l’ottenimento di tutte le
informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il
soggiorno in Svizzera.
In merito all’integrazione nella richiesta di rilascio del
permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria di un modulo
ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione, la Cassa
non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale
opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della
popolazione” (doc. XIII)
1.16. Il 25 febbraio 2020
l’insorgente ha dichiarato che la notifica di inizio rapporto di impiego è
pervenuta all’Ufficio della migrazione il 1° ottobre 2018 e a seguito di tale
notifica “e come sottolineato dall’Ufficio della migrazione, non risulta
emesso nessun nuovo permesso di dimora ma risulta una modifica del mio allora
attuale permesso di formazione con l’aggiunta della dicitura “attività
autorizzata (15 ore settimanali)” (doc. XIV).
1.17. Le rispettive risposte sono
state trasmesse alle parti con la facoltà di presentare eventuali ulteriori
osservazioni entro il 6 marzo 2020 (doc. XV e XVI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’insorgente, in seguito all’inizio dell’attività
lucrativa accessoria dal 1° gennaio 2019, va affiliato in Svizzera per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In caso di risposta
positiva, occorre stabilire se ha esercitato tempestivamente il suo diritto
d’opzione.
2.2. Secondo
l'art. 3 LAMal:
"
1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo
d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,
immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22
giugno 2007 sullo Stato ospite.
3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il
domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in
Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano all'estero per conto
di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di
60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione
militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Per
l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi
conformemente all’articolo 3 della legge.
In
concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere
transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di
diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme
dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la
Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr.
anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).
A
questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti
applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del
Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS
0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle
Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement
aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12
agosto 2015 consid. 3.1).
In
concreto l’inizio dell’obbligo assicurativo in Svizzera è stato fissato al 1°
gennaio 2019. Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE)
n. 883/2004 nella versione aggiornata.
Per
l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si
applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato
membro.
Ai
sensi dell’art. 11 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 “ai fini
dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione
in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività
lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò
non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né
alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle
prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata”
(cfr. RS 0.831.109.268.1).
Secondo
l’art. 11 n. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004:
"
Fatti salvi gli articoli 12–16:
a) una persona che esercita un’attività
subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale
Stato membro;
b) un pubblico dipendente è soggetto
alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da
cui egli dipende;
c) una persona che riceva indennità di
disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato
membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o richiamata
alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione
di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che non
rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni
del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in
virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.”
(cfr.
RS 0.831.109.268.1)
2.3. Come
stabilito con sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016, un assicurato,
cittadino di uno Stato membro dell’UE, in soggiorno di formazione in Svizzera,
senza attività lucrativa alcuna, detentore della tessera europea di
assicurazione malattia e che giunge nel nostro Paese da solo, va, di regola,
esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera fintanto che studia e non
svolge alcuna attività lucrativa.
In
quell’occasione il TCA aveva interpellato l’UFSP, che aveva affermato (cfr.
consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016):
"
(…)
Innanzitutto La informiamo che gli studenti
provenienti da uno dei 28 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein o
Norvegia e che sono in possesso di una tessera europea di assicurazione
malattia non sottostanno all’obbligo assicurativo in Svizzera. L’articolo 2
capoverso 4 OAMal non viene applicato in questo caso. Non è quindi necessario
esaminare se l’assicurazione di questi paesi è equivalente. La presentazione
della tessera comprova automaticamente l’equivalenza con l’assicurazione per le
cure medico-sanitarie svizzere. (…)”
Nell’allegata
(dall’UFSP) risposta del 16 maggio 2007 del Consiglio federale ad
un’interpellanza 07.3167 del 22 marzo 2007 della Consigliera agli Stati
socialista Gisèle Ory figurava:
"
(…) Di regola gli studenti
provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS possono rimanere assicurati
presso l’assicurazione sociale del loro Paese d’origine e durante il loro
soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di
prestazioni e alle cure mediche ai sensi della legge svizzera
sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
Gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o
dell’AELS, che non hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di
prestazioni, e gli studenti provenienti da Stati terzi hanno l’obbligo di
assicurarsi in Svizzera contro le malattie se il loro permesso di dimora è
valevole almeno tre mesi (art. 1 cpv. 2 lett. e ed f dell’ordinanza
sull’assicurazione malattie; RS 832.102). Se sono affiliati a un’assicurazione
privata possono essere esentati dall’obbligo d’assicurazione, purché durante
l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). (…)
1. In genere gli studenti provenienti dallo spazio
europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di
regola possono rimanere assicurati presso l’assicurazione malattia sociale del
loro Paese d’origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia
necessità d’intervenire in questo ambito.” (consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70
del 14 novembre 2016)
Anche
l’Istituzione comune LAMal, sempre nell’ambito della sentenza
36.2016.70
del 14 novembre 2016 (consid. 1.13),
aveva affermato che:
"
(…) Partiamo dal presupposto che
la studentessa in questione risiede in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per
studenti con permesso di soggiorno temporaneo per la Svizzera non si pone la
domanda dell’equivalenza della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 2 cpv.
4 OAMal. Questi studenti sono soggetti all’assicurazione nello stato di dimora
(EU/AELS). Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono coperti dalla
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure
medico-sanitarie in Svizzera, alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.
L’equivalenza sarebbe solamente da esaminare se la
persona ha un’assicurazione privata o è assicurata in uno stato non EU/EFTA.”
Va
ancora evidenziato che nella lettera circolare del 16 dicembre 2016
all’attenzione degli assicuratori LAMal, dei loro riassicuratori e
dell’istituzione LAMal, in francese, a pag. 7, figura:
"
(…)
6.3 étudiants issus d’un état de l’UE/AELE
Les étudiants qui sont issus d’un état de l’UE/AELE ne
transfèrent pas leur domicile en Suisse et sont assurés dans leur pays
d’origine via le régime légal d’assurance-maladie. Ils ne sont pas soumis à
l’obligation de s’assurer en Suisse, mais doivent simplement posséder une carte
européenne d’assurance-maladie en cours de validité pour être couverts pour les
soins qu’ils y reçoivent. Dès qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse
à côté de leurs études, il y a lieu de déterminer la législation à laquelle ils
sont soumis, conformément aux règles applicables aux personnes exerçant une
activité salariée (art. 11 ss du règlement (CE) 883/2004). Ils sont tenus de
souscrire une assurance-maladie lorsqu’ils exercent leur activité en Suisse
uniquement”
2.4. In
concreto, l’insorgente, cittadino italiano, al beneficio di un permesso “B”
di formazione, valido dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, ha chiesto ed
ottenuto l’esonero dall’obbligo assicurativo fino al 31 agosto 2019 (doc. 1 e
2).
Ciò
è conforme a quanto già stabilito dal TCA in altri casi analoghi ed alle
direttive dell’UFSP (cfr. sentenza 36.2016.110 del 3 ottobre 2017 e 36.2016.70
del 14 novembre 2016).
Con
il 1° gennaio 2019 l’insorgente, oltre a continuare la sua formazione presso la
__________, ha iniziato un’attività lucrativa in Svizzera. Egli ha sottoscritto
un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale ausiliario e autista
dell’esercizio pubblico __________ con un salario orario di fr. 22 all’ora,
compresi i festivi e la tredicesima (allegato doc. 6). Nel nuovo permesso “B”
valido fino al 31 agosto 2020 figura ora: “Attività autorizzata (15 ore
settimanali)” e “formazione” (allegato doc. 8).
Egli,
di principio, con l’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, anche se
accessoria, va affiliato nel nostro Paese contro le malattie (principio della “lex
loci laboris”).
Infatti
l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio
dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste
dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni
di un solo Stato membro.
Fatti
Fatti
salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività
subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale
Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192,
consid. 3.1).
Lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n.
883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1
pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).
2.5. Sono però possibili eccezioni a
questo principio.
In
effetti, l’allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione
obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di
esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra
cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo
Considerandi
II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione
obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi
beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia,
Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e,
per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta
dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi
all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi
giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende
effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a
tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
Tale
facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed
era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag.
344).
In
virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari
senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale
italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve
però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità
cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre
mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori
frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro
(sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
Sul
tema cfr. anche la sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.6.1 dove
applicabile era ancora il Regolamento (CEE) n. 1408/71.
2.6
In
concreto l’insorgente ha iniziato la sua attivit lucrativa accessoria di al
massimo 15 ore settimanali il 1° gennaio 2019. Questa circostanza è stata notificata
all’Ufficio della migrazione (doc. C4), che dal 1° ottobre 2018 ha modificato il
permesso B con l’aggiunta: “attività autorizzata (15 ore settimanali)”
(doc. C6). Egli evidenzia di non essere stato informato circa la facoltà di
esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese
di residenza.
A
questo proposito l’amministrazione sostiene che l’insorgente avrebbe dovuto far
valere il suo diritto di opzione entro tre mesi dall’inizio dell’attività
lucrativa e che l’assicurato doveva essere al corrente di questa circostanza
poiché nelle informazioni generali pubblicate in internet figura che non sono
soggetti all’obbligo di assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato
UE/AELS soggiornanti in Svizzera “unicamente” a scopo di formazione.
Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal momento che uno
studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più unicamente di un
permesso per sola formazione, di principio sottostà all’obbligo d’assicurazione
contro le malattie in Svizzera ed è pertanto tenuto ad affiliarsi
all’assicurazione di base (LAMal, doc. XIII).
Inoltre
la Cassa afferma di aver ragguagliato tutti gli istituti scolastici ticinesi
circa l’esercizio del diritto di opzione in caso di avvio di un’attività
lucrativa accessoria. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire la corretta
informazione all’assicurato che non può di conseguenza far valere la propria
buona fede.
2.7
Nel preciso caso di specie la
tesi del ricorrente va accolta (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio
2020.
consid. 6.2).
È
“vero che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro tre
mesi dall’inizio dell’attività lavorativa e che non può essere fatto valere per
atti concludenti” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2 e
sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3). “Tuttavia, la
giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l’assicurato sia stato
impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di
informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la
possibilità di esercitare il diritto di opzione” (sentenza 9C_531/2019 del
17.
febbraio 2020 consid. 6.2).
In
concreto il 20 settembre 2018 la Cassa cantonale ha informato l’insorgente che
dalla documentazione prodotta “si evince che lei è studente presso la __________
di __________ ed è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia
italiana. Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data
di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo
contro le malattie in Svizzera” (doc. 2).
Nello
scritto non figura che in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria
allo studio, l’interessato avrebbe di principio dovuto affiliarsi in Svizzera con
la facoltà, tuttavia, di far valere, entro tre mesi, il suo diritto di opzione
in favore del sistema sanitario del Paese di residenza.
La
stessa Cassa ammette inoltre che il diritto di opzione, a determinate
condizioni e provenienti da Paesi ben determinati, per gli studenti al
beneficio di un permesso B per formazione con attività autorizzata (15 ore
settimanali) non figura neppure nell’informativa annua pubblicata in internet (doc.
XIII: “Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da
uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di
opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i
differenti obblighi d’assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di
esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente
sollecitati da parte degli studenti stessi per l’ottenimento di tutte le
informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il loro
soggiorno in Svizzera”) e, a differenza di quanto avviene con il permesso G,
tale possibilità non è neppure prevista nei formulari per l’ottenimento del
permesso B (doc. XIII: “In merito all’integrazione nella richiesta di
rilascio del permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria di
un modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione,
la Cassa non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale
opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della popolazione”).
L’amministrazione
si limita a sostenere di aver informato gli istituti scolastici di tale
facoltà, senza tuttavia comprovare in alcun modo, secondo il principio della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l’insorgente,
il quale contesta di aver mai ottenuto indicazioni al proposito dalla __________,
allegando la documentazione ricevuta dall’istituto (cfr. doc. V/B), fosse poi stato
concretamente messo al corrente di questo suo diritto. Del resto, come fa
giustamente osservare l’assicurato, se lo avesse saputo, non avrebbe avuto
alcun motivo per non optare immediatamente in favore del sistema sanitario del
suo Paese di residenza, ritenuto che aveva subito inoltrato la “richiesta di
non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure
medico-sanitarie”.
Sulla
base dello scritto del 20 settembre 2018 della Cassa (“Visto quanto precede,
confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di
dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera”),
della notifica tempestiva dell’inizio dell’attività lucrativa accessoria all’Ufficio
della migrazione (doc. C4) e dell’assenza di qualsiasi indicazione circa la
possibilità per gli studenti in possesso di un permesso B per formazione, a
determinate condizioni, di poter optare in favore del sistema sanitario
italiano entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa accessoria, il
ricorrente poteva ritenere di non dover nuovamente chiedere l’esonero dall’obbligo
assicurativo con l’inizio di un’attività accessoria alla formazione, avendo già
inoltrato specifica domanda e, pur non trattandosi del medesimo istituto
giuridico, avendo ottenuto l’esonero quale studente in formazione. Ciò vale a
maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale l’applicazione del
diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente,
cittadino comune, a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali,
che ha chiesto ed ottenuto l’esonero in quanto studente, andava infatti
informato adeguatamente che in caso di inizio di attività accessoria accanto
alla sua formazione, avrebbe potuto optare per il sistema sanitario del suo
Paese di residenza entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa ed avrebbe
così dovuto inoltrare un’ulteriore richiesta (cfr., circa la complessità del
diritto internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie
anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova
della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale]
dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di
sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in
favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva
validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di
assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza
9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un
assicurato per delle cure dentarie effettuate all’estero).
In
concreto non è stata data alcuna spiegazione in merito alla natura e alle
modalità del diritto di opzione (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17
febbraio 2020, consid. 6.2) e già con la richiesta di non assoggettamento /
esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie del 12
settembre 2018 era chiaro che il ricorrente non intendeva essere affiliato
all’assicurazione svizzera (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio
2020, consid. 6.2). Egli del resto era stato esonerato fino al 31 agosto 2019
senza alcuna condizione (cfr. doc. 2).
Occorre
pertanto ritenere che l’insorgente non è stato sufficientemente informato né
sul suo obbligo di affiliazione in Svizzera in caso di inizio di un’attività
lucrativa accessoria nel nostro Paese (anche se di soli 15 ore a settimana)
accanto alla sua formazione, né, soprattutto, sul suo diritto di opzione in
favore del sistema sanitario nazionale del suo Paese di residenza.
All’assicurato
dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di esercitare il suo diritto
di opzione. Tuttavia vista la sua chiara volontà di optare in favore del
sistema sanitario italiano, volontà suffragata dalla produzione della tessera
sanitaria italiana, si può rinunciare a rinviare la causa per consentirgli di
esercitare il suo diritto (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020,
consid. 6.3).
Ne
segue che in riforma della decisione su reclamo impugnata al ricorrente “va
riconosciuta l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera”
a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020,
consid. 6.3) e fino al 31 agosto 2020 (data di scadenza del permesso B per
formazione e attività autorizzata [15 ore settimanali]), riservate eventuali
modifiche del suo statuto precedenti la data di scadenza del permesso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
reclamo impugnata è modificata nel senso che il ricorrente è esente
dall’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera nel senso dei considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti