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Decisione

36.2019.114

Richiesta di versamento di ulteriori indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia (LCA). Petizione accolta in seguito all'esito della perizia giudiziaria. In concreto non vi è pre

22 settembre 2020Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un

apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare la

specialista ha espresso la sua valutazione in modo chiaro e motivato, dopo aver

proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio

2009 consid. 10.2).

La dr.ssa med. __________,

esperta nell’ambito qui in discussione, ha minuziosamente

esaminato il caso di specie, rispondendo a tutte le domande poste dal Tribunale

e non contestate né completate dalle parti, dopo aver visitato l’attrice in tre

occasioni (il 18 maggio 2020, il 28 maggio 2020 ed il 12 giugno 2020) ed aver

preso in considerazione tutta la documentazione prodotta dalle parti ed

acquisita dal Tribunale.

La circostanza sollevata

dall’assicuratore secondo cui la stessa perita ha evidenziato le difficoltà

nell’esprimersi in merito ad uno stato psichico pregresso non è un motivo per

non attribuire alla perizia giudiziaria piena forza probatoria, giacché essa è

intrinseca nelle valutazioni peritali, segnatamente in ambito psichiatrico, che

devono prendere in considerazione stati di fatto ormai pregressi.

La specialista ha potuto accertare

lo stato di salute dell’attrice in occasione delle tre visite effettuate,

recentemente, tra maggio e giugno 2020, nel corso delle quali ha esaminato

personalmente lo stato psichico dell’attrice ed ha potuto stabilire il grado d’incapacità

lavorativa dell’assicurata anche alla luce del fatto che nel corso del tempo il

suo stato valetudinario non ha subito particolari mutazioni.

La perita non si è limitata a

prendere in considerazione solo gli elementi soggettivi descritti dall’attrice,

ma ha pure elencato una serie di elementi oggettivi che l’hanno indotta a

confermare le valutazioni dei curanti sulla base di una valutazione che necessariamente

è retrospettiva e può fondarsi unicamente sulla documentazione agli atti oltre

che su quanto affermato dall’assicurata stessa: la postura è rigida e la mimica

poco espressiva; leggero rallentamento a livello psicomotorio, apatia e

anedonia, ideazione depressiva, umore tendenzialmente depresso, affettività

apparentemente appiattita, stato d’ansia molto importante; attenzione e

concentrazione appaiono diminuite, emergono sentimenti di inutilità, autostima

scarsa, perdita del piacere e dell’interesse nelle cose in generale; reattività

nei confronti delle circostanze e degli eventi normalmente piacevoli appare

ridotta; ritmo del sonno è interrotto da risvegli notturni durante i quali

riferisce una marcata irrequietezza a causa delle preoccupazioni.

Agli atti non vi sono atti

medici precedenti o successivi al referto peritale che mettono in dubbio le

conclusioni della specialista.

Né si può concludere

differentemente sulla sola base del rapporto del 12 settembre 2018 del dr. med.

__________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 13).

Infatti, anche lo specialista

incaricato dall’assicuratore con l’accordo dell’attrice, al momento della

visita dell’11 settembre 2018 non ha messo in dubbio la completa incapacità

lavorativa dell’interessata derivante dalla sindrome da disadattamento con

reazione mista ansioso depressiva (ICD-10 F.43.22).

Il dr. med. __________ si è

infatti in sostanza limitato ad effettuare una previsione per il futuro, secondo

la quale “grazie ad una terapia farmacologica adeguata quale a quella ora

impostata dovrebbe portare un miglioramento notevole dello stato di

salute entro 6 settimane, dunque entro il 15 ottobre prossimo. Dal 15.10.2018

l’assicurata potrà dunque riprendere l’attività abituale di aiuto cucina” (doc.

13, sottolineatura del redattore; cfr. anche pag. 6: “Dal punto di vista

esclusivamente psichiatrico il miglioramento sarà possibile grazie alla nuova

presa medicamentosa adeguata”).

Lo specialista non ha tuttavia

più visitato l’attrice per accertare l’effettiva e concreta evoluzione del suo

stato di salute, né si è espresso sull’ulteriore documentazione medica prodotta

successivamente dall’interessata.

Ora, come emerge dai referti

dei medici curanti, segnatamente del dott. __________, psichiatra, MD PhD,

ricercatore di Psichiatria presso l’Università __________, nonché della perita,

malgrado la terapia messa in atto, non vi è stato un miglioramento tale da

modificare la capacità lavorativa dell’attrice (cfr. doc. Z, presa di posizione

del 22 giugno 2019). Anzi, a causa del licenziamento intervenuto proprio nel

mese di ottobre 2018 (cfr. doc. U e prese di posizione del dott. __________),

l’auspicata modifica delle condizioni di salute non è avvenuta. Del resto, la

perita ha evidenziato come un lavoro psicoterapico approfondito non sia stato e

non è tutt’ora possibile e come l’evoluzione sfavorevole del caso possa essere

giustificato dalle scarse capacità di mentalizzazione dell’interessata e dalla

sua struttura di personalità fragilizzata già a partire dall’infanzia.

La valutazione del dr. med. __________,

che non ha potuto constatare personalmente se quanto previsto è poi

effettivamente accaduto, non è di conseguenza atta a mettere in dubbio la

valutazione peritale. Inoltre, la sola circostanza che l’attrice ha

sottoscritto un documento nel quale viene indicato che le risultanze della

perizia (del dr. med. __________) “saranno considerate alla risoluzione del

caso” (doc. 12), non modifica l’esito della vertenza. Esse infatti sono

state prese in considerazione, ma non permettono di contraddire quanto

accertato dalla perita giudiziaria.

Quanto alla circostanza che

sarebbero stati i ritardi dell’attrice nel contestare la presa di posizione

dell’assicuratore ad impedire a quest’ultimo di effettuare ulteriori

accertamenti, va evidenziato come invece l’interessata sin da subito ha

prodotto le prese di posizione del 31 ottobre 2018 del dott. __________ (doc.

18) e del 4 dicembre 2018 del dott. __________ (doc. 23). La convenuta si è

invece limitata ad invitare l’attrice, in caso di disaccordo, ad adire il TCA,

senza più sottoporre i referti al dr. med. __________ (cfr. doc. 19).

Alla luce di quanto sopra

esposto non vi è documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni

peritali. Le valutazioni della dr.ssa med. __________, compatibili con quanto

accertato dal medico curante, dott. __________, MD PhD, ricercatore presso

l’Università __________ e che ha visto l’attrice nei momenti in cui la

patologia era maggiormente incisiva, sono motivate, prive di contraddizioni e rispecchiano

i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono.

La

perita si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha

valutato la capacità lavorativa dell’attrice sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso di lei.

Al

Considerandi

referto va attribuita piena forza probante.

In queste condizioni questo

TCA deve concludere che l’attrice è completamente inabile al lavoro anche dopo

il 23 ottobre 2018, ritenuto come la perita non abbia rilevato alcuna

interruzione, nel corso del tempo, dell’incapacità lavorativa.

2.12

Rammentato che l’incapacità

lavorativa dal 28 febbraio 2017 al 30 aprile 2017 non era dovuta alla medesima

patologia psichiatrica ma ad una tendinite (cfr. consid. 2.6.), e che di

conseguenza l’invocato (dalla convenuta) art. __________ CGA non trova

applicazione (cfr. consid. 2.2. e 2.6.), l’assicuratore va condannato a pagare

le indennità giornaliere non ancora versate.

Dagli atti emerge che CV 1 ha

versato complessivamente fr. 25'149.25 per il periodo d’inabilità lavorativa

dal 7 marzo 2018 al 22 ottobre 2018 (doc. 16), ossia per 230 giorni (25 + 30 +

31.

+ 30 + 31 + 31 + 30 + 22).

L’attrice

chiede il pagamento complessivo di 720 indennità giornaliere (cfr. anche doc.

VIII, punto 15).

Ne segue che restano da

versare 490 indennità giornaliere (720 – 230).

L’attrice

in sede di petizione (doc. I, pag. 16) e replica (doc. VIII, pag. 8), ha

sostenuto che l’indennità giornaliera ammontava a fr. 93.71. L’assicuratore non

ha contestato tale ammontare (cfr. risposta, doc. IV).

In

sede di conclusioni l’interessata ha aumentato l’importo a fr. 93.75 (doc.

XLII, pag. 10, punto 7), senza tuttavia spiegarne in maniera dettagliata il calcolo.

Ne

segue che la convenuta va condannata a versare all’attrice l’importo complessivo

di fr. 45'917.90 (490 x 93.71).

2.13

L’assicurata

chiede che vengano pagati gli interessi di mora al 5% dal 24 ottobre 2018

sull’intero importo dovuto.

Per quanto concerne gli

interessi va rilevato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF

ha rammentato:

" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi

di mora. Invano. II Tribunale

cantonale delle assicurazioni gli ha

accordato interessi di mora del 5 % sulla somma

residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29

febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO)

al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli

interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel

quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A

torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal

giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art.

102.

cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione

(JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della

prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha

applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che

parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al

momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv.

1.

LCA), è infondata.”

In concreto, il 15

novembre 2018 l’interessata, tramite l’avv. __________, ha scritto alla

convenuta informandola di non condividere la presa di posizione che rifiutava

il versamento di ulteriori prestazioni e di ritenere di aver ancora diritto

alle indennità giornaliere (doc. 20).

Tuttavia, a mente del TCA,

è solo con la petizione del 21 novembre 2019 che l’attrice ha messo in mora

l’assicuratore per l’ammontare di fr. 36'921.74 (doc. I). Con la replica del 17

dicembre 2019 è stato chiesto il pagamento di fr. 39'358.22 (doc. VIII) e con

le conclusioni del 14 settembre 2020 di fr. 46'031.25.

Ne segue che

l’assicuratore deve pagare gli interessi al 5% dal 21 novembre 2019 al 16

dicembre 2019 su fr. 36'921.74, dal 17 dicembre 2019 al 13 settembre 2020 su

fr. 39'358.22 e dal 14 settembre 2020 su fr. 45'917.90.

2.14

Infine,

questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché gli atti

prodotti dalle parti e la perizia giudiziaria sono completi ed esaustivi e non

necessitano di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016,

consid. 6.2).

In

particolare l’audizione dell’attrice, le testimonianze di suo marito, __________,

e dei dr. med. __________ (cfr. doc. IX), __________, __________ e __________, alla

luce della perizia medica diventano superflue, così come l’edizione della

polizza assicurativa relativa al contratto d’indennità giornaliera, giacché

agli atti sono state prodotte le CGA.

Non

è neppure necessario, alla luce dell’esito della petizione e di quanto indicato

al consid. 2.11, né richiamare dall’assicurazione l’intero incarto dal 2007 ad

oggi, né richiamare dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________, i loro

bilanci e conti economici dal 2009, compresi i dettagli della contabilità con i

conti di tutte le loro entrate, per dimostrare, secondo l’interessata, che essi

realizzano una quota ragguardevole delle loro entrate grazie alle perizie allestite

per le compagnie assicurative, l’AI, ecc. (doc. VIII, pag. 10).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.

-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.15

Alla luce di quanto sopra

esposto la petizione va accolta ai sensi dei considerandi e l’assicuratore

condannato al versamento all’attrice di fr. 45'917.90 oltre

interessi al 5% dal 21 novembre 2019 al 16 dicembre 2019 su fr.

36'921.74, dal 17 dicembre 2019 al 13 settembre 2020 su fr. 39'358.22 e dal 14

settembre 2020 su fr. 45'917.90.

2.16

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’attrice,

rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

2.17

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV 1 è

condannata a versare a AT 1 fr. 45'917.90 oltre interessi al

5% dal 21 novembre 2019 al 16 dicembre 2019 su fr. 36'921.74, dal 17 dicembre

2019 al 13 settembre 2020 su fr. 39'358.22 e dal 14 settembre 2020 su fr. 45'917.90.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà a AT 1 fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti