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Decisione

36.2019.13

Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto

18 marzo 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI

succitata)

L’Alta Corte ha riconosciuto

l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale

che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati

e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale,

rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una

causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli

infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un

termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del

ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il

cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui

quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano

difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un

periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti

alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al

Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato,

tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di

numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

5. Nel caso di specie, per

quanto qui d’interesse, emerge che il 13 dicembre 2017 la figlia della

ricorrente si è rivolta all’assicuratore, chiedendo la restituzione immediata

di tutte le somme versate per i premi pagati da RI 1 dall’affiliazione,

avvenuta nel 2008 (cfr. doc. 3 e 4), con i relativi interessi, sostenendo che

sua madre, titolare della sola pensione italiana e senza reddito svizzero, non

avrebbe mai dovuto essere assoggettata in Svizzera per l’assicurazione delle

cure medico-sanitarie (doc. 8).

Il 12 gennaio 2018

l’assicuratore ha risposto, rilevando di aver contattato l’autorità cantonale

competente per decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, la quale

avrebbe accertato che l’interessata è soggetta all’obbligo assicurativo ma,

vista la situazione, può chiedere l’esenzione, inoltrando la documentazione

necessaria all’IAS (doc. 10).

Il 22 marzo 2018 la figlia

dell’insorgente si è nuovamente rivolta a CO 1 sostenendo che sarebbe spettato

all’assicuratore informare sua madre che non era tenuta ad assicurarsi in

Svizzera. Essa ha reiterato la richiesta di restituzione dei premi con relativi

interessi (doc. 14).

Il 4 aprile 2018

l’assicuratore ha risposto rilevando che l’IAS ha stabilito che l’interessata

va esonerata dall’assoggettamento alla LAMal in Svizzera dal 26 gennaio 2018 e

pertanto fino a tale data è tenuta a versare i premi (doc. 16).

In data 20 novembre 2018 RI

1, rappresentata dallo RA 1, si è nuovamente rivolta a CO 1, chiedendo la

restituzione dei premi, la sospensione della procedura esecutiva in corso,

l’emissione di una decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA ed in via

supercautelare il blocco del pignoramento previsto per il 28 novembre 2018

(doc. D). Quest’ultima richiesta è stata rinnovata il 22 novembre 2018 (doc.

G), mentre il 27 novembre 2018 l’assicurata ha informato CO 1 di aver

Considerandi

provveduto al pagamento dei premi oggetto dell’esecuzione, ciò che tuttavia non

equivale ad un riconoscimento di debito (doc. I). Essa ha pure nuovamente

sollecitato l’emissione di una decisione (doc. I).

Il 27 novembre 2018

l’assicuratore ha risposto che è già stato fatto un accertamento secondo cui

l’assoggettamento alla LAMal termina il 26 gennaio 2018 (doc. 19).

Il 29 gennaio 2019

l’assicurata ha inoltrato un ricorso per denegata/ritardata giustizia.

Tra

il momento in cui è stato presentato il primo esplicito sollecito di richiesta

di emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA (20 novembre 2018

[doc. D]) e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia (29 gennaio 2019 [doc.

I]), sono trascorsi poco più di due mesi.

Ciò

che, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali evocati in

precedenza, non costituisce, di per sé, una ritardata giustizia. L’assicuratore,

prima della richiesta esplicita di emanare una decisione formale, ha del resto

sempre risposto sollecitamente alle richieste dell’interessata (13 dicembre

2017/12 gennaio 2018 [doc. 8 e 10] e 22 marzo 2018/4 aprile 2018 [doc. 14 e 16]).

A

questo proposito va rammentato che con decreto 35.2018.8 del 12 aprile 2018 il

TCA non ha ritenuto esserci una denegata giustizia in un caso in cui tra il

momento in cui è stato chiesto (la prima volta) il rilascio di una decisione

formale e quello in cui è stato inoltrato il ricorso sub judice, è

trascorso poco più di un mese. La decisione è poi stata emessa il 9

aprile 2018.

Con

giudizio 35.2017.23 del 24 aprile 2017, questo Tribunale non ha ritenuto

costituire una denegata/ritardata giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA,

un lasso di tempo di 5 mesi e mezzo tra l’inoltro dell’opposizione (28

settembre 2016) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (14 marzo

2017; la decisione su opposizione è poi stata emessa il 5 aprile 2017), nel

corso del quale l’amministrazione ha ritenuto necessario interpellare il

proprio medico fiduciario affinché chiarisse taluni aspetti della fattispecie

medica.

Cfr.

anche decreto 35.2018.110 del 12 dicembre 2018 dove il TCA, constatato che tra

il momento in cui il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la fondatezza

della decisione de facto del 31 luglio 2018 (e quindi chiesto

l’emanazione di una decisione formale ex art. 49 LPGA; era il 7 agosto 2018) e

quello in cui è stato presentato il ricorso per denegata/ritardata giustizia

(il 6 novembre 2018 – doc. I; la decisione è poi stata emessa il 23 novembre

2018), erano trascorsi 3 mesi, “lasso di tempo tutto sommato breve”,

e considerato che nel frattempo l’istituto assicuratore resistente non era

rimasto immobile, non ha ritenuto adempiuti gli estremi per ammettere una

denegata/ritardata giustizia.

Nel

caso di specie visto il breve lasso di tempo trascorso tra la prima richiesta di

emanare la decisione formale (20 novembre 2018) ed il ricorso al TCA (29

gennaio 2019; poco più di due mesi), non vi è una ritardata giustizia. Né può

esservi una denegata giustizia, ritenuto come l’assicuratore, in sede di

risposta (doc. III), seppur con una motivazione arzigogolata, si è detto

disponibile ad emanare la decisione il più presto possibile.

All’assicurata

non può neppure essere d’aiuto l’invocato art. 127 OAMal. Infatti l’insorgente

chiede l’emissione di una decisione formale sulla base dell’art. 49 LPGA,

mentre l’art. 127 OAMal si applica alle richieste ai sensi dell’art. 51 cpv. 2

LPGA, ossia laddove la fattispecie non è contemplata nell’art. 49 cpv. 1 LPGA

(art. 51 cpv. 1 LPGA; procedura semplificata).

Tuttavia,

ritenuto il lasso di tempo ad oggi trascorso e la circostanza che nella

risposta del 20 febbraio 2019 (doc. III), l’assicuratore si è detto disponibile

ad emanare la decisione formale, che tuttavia non è ancora pervenuta, CO 1 è

invitata ad emettere in tempi brevissimi il chiesto

provvedimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti