36.2019.14
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 giugno 2019Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.14
cs
Lugano
24 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1981, cittadina
svizzera domiciliata a __________, dipendente della __________ a __________,
dal 1° gennaio 2011 si è trasferita in Italia, continuando a lavorare in
Svizzera.
L’interessata ha informato
il suo assicuratore malattie, __________, della sua partenza per l’estero e del
suo nuovo statuto di frontaliera (doc. XVII/3). L’assicuratore ha notificato la
dimissione dalla LAMal all’istituto delle assicurazioni sociali (doc. XVII/6).
1.2. Con decisione del 12 luglio
2018 (doc. L), confermata dalla decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 (doc.
B), la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, in seguito
alla richiesta del marito di poter nuovamente esercitare il suo diritto
d’opzione (doc. 6), accertato che RI 1 non ha mai optato in favore del sistema
assicurativo del suo Paese di residenza (Italia), ha riattivato d’ufficio, dal
1° gennaio 2011, il rapporto assicurativo tra l’interessata e __________ con i
premi stabiliti per lo Stato in cui risiede.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendone
l’annullamento (doc. I). La ricorrente, richiamati gli incarti personali
dall’Istituto delle assicurazioni sociali e dall’assicuratore malattie, nonché
chiesta l’ispezione della banca dati del Cantone (MOVPOP), rammenta di essersi trasferita
in Italia a fine 2010, mantenendo l’impiego presso il medesimo datore di lavoro
in Ticino. Ella rileva di aver fatto valere il proprio diritto di opzione in
favore del sistema sanitario italiano presso l’assicuratore malattie. Ha infatti
contattato __________ che le ha trasmesso l’usuale formulario, compilato e
ritornato all’assicuratore nel corso del mese di marzo 2011. Quest’ultimo ha
disdetto il contratto e le ha restituito i premi pagati nel 2011, per un
ammontare di fr. 1'100.20. La ricorrente evidenzia che secondo la Cassa
cantonale di compensazione l’interessata non avrebbe esercitato correttamente
il suo diritto di opzione poiché il “tagliando di risposta” è stato trasmesso
all’assicuratore e non configura un valido esercizio del diritto, considerato
che sul medesimo vi è l’indicazione “rivolgersi all’autorità competente del
suo cantone di domicilio per esercitare il suo diritto di opzione”.
La ricorrente contesta di
essere stata sufficientemente informata delle modalità per poter optare in
favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza. Nessuno le avrebbe
spiegato cosa comportasse il “tagliando di risposta” e non vi erano
allegate istruzioni che la informassero adeguatamente e nel dettaglio. Non vi è
alcuna indicazione circa l’autorità competente, né vi figura un indirizzo. Per
poter comprendere la portata dell’indicazione è necessario effettuare una
ricerca che richiede un minimo di conoscenza della materia. L’insufficiente
indicazione figurante nel “tagliando di risposta” deve essere
interpretato a suo favore.
Secondo l’insorgente
occorre poi stabilire se l’invio formale della dichiarazione d’esercizio del
diritto di opzione all’autorità cantonale è formatore oppure no. Se lo è,
occorre stabilire se l’assicuratore lo ha trasmesso all’autorità cantonale. Se
non lo è la decisione va comunque annullata perché l’insorgente ha
correttamente esercitato il suo diritto.
La ricorrente sostiene
inoltre che in applicazione dell’art. 30 LPGA l’assicuratore avrebbe dovuto,
quale autorità incompetente, trasmettere l’esercizio del diritto di opzione
alla Cassa cantonale di compensazione. Inoltre ella ha ricevuto conferma della
disdetta della polizza ed ha ricevuto il rimborso dei premi pagati nel 2011.
Per cui poteva ritenere in buona fede che la sua richiesta fosse andata a buon
fine. Inoltre, la decisione della cassa, adottata sette anni dopo, ha gravi
conseguenze finanziarie per l’interessata. L’ammontare dei premi scoperti dal
1° gennaio 2011 raggiunge almeno fr. 30’000/35'000 che equivale ad un anno di
stipendio per la ricorrente che nel frattempo è pure stata licenziata.
L’interesse pubblico ad avere una copertura retroattiva al 2011 è inoltre
infinitamente inferiore all’interesse privato della ricorrente ad evitare di
ritrovarsi indebitata. Ella è inoltre stata assicurata in Italia.
1.4. Con risposta del 27 febbraio
2019, cui ha allegato il suo incarto, la Cassa ha chiesto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.5. Dopo aver visionato
l’incarto, l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, rilevando che agli
atti mancano i documenti anteriori al 25 aprile 2018, segnatamente una
comunicazione del 4 aprile 2011, ed ha chiesto la produzione dell’intero
incarto dalla Cassa (doc. X).
1.6. Interpellata in merito dal
TCA, il 5 aprile 2019 la Cassa ha affermato:
" (…)
Contrariamente da quanto
sostenuto dall’avv. RA 1, la Cassa conferma di aver presentato tutto l’incarto
inerente alla signora RI 1 e di aver agito correttamente.
Per quanto concerne la
dimissione pervenuta in data 4 aprile 2011, la Cassa rileva al proposito che
tali documenti sono stati distrutti, in quanto non è tenuta a conservare i
documenti oltre i 5 anni. Essendo trascorsi 8 anni, la Cassa non dispone più
degli incarti cartacei e per questo motivo non sono stati potuti produrre a
codesto lodevole TCA.
Al proposito la Cassa allega
comunque alla presente le stampe dell’applicativo informatico nel quale è stata
effettuata la registrazione della dimissione (doc. A, B, C), nonché la stampa,
eseguita in data 3 aprile 2019, dal programma informatico “MOVPOP –
Movimento della popolazione” dal quale si evince la partenza per l’Italia a
decorrere dal 31 dicembre 2010 (doc. D).
Come si può desumere dai
documenti A) e B) la registrazione nell’applicativo è stata effettuata in data
28 aprile 2011, mentre dal documento C) è possibile appurare che la notifica di
dimissione trasmessaci dall’assicurazione malattie __________ è stata ricevuta
da parte della Cassa in data 4 aprile 2011.
Per quanto concerne le
insinuazioni mosse dall’avv. RA 1 nel suo scritto del 26 marzo 2019, secondo le
quali “non si comprende come sia possibile che la Cassa riceva in tale data
una comunicazione di uscita dall’assicurazione di base e non abbia reagito fino
al 2018, soprattutto se con sostiene la Cassa non risultava l’esercizio del
diritto di opzione”, la Cassa, avendo già ampiamente argomentato tale
aspetto, rimanda semplicemente al punto 3.1 della risposta di causa del 27
febbraio 2019” (doc. XII)
1.7. In data 29 aprile 2019
l’insorgente si è nuovamente espressa in merito (doc. XIV).
1.8. Il 3 maggio 2019 il TCA ha
interpellato __________, chiedendo la trasmissione dell’incarto completo
dell’insorgente relativamente alla disdetta del contratto ed in ogni caso tutti
Fatti
i documenti dall’anno 2011 (compreso) in poi, di voler indicare con precisione
con quali modalità è stata notificata la disdetta dal contratto assicurativo
alla Cassa cantonale di compensazione nel corso del mese di aprile 2011, di
produrre copia della comunicazione inviata all’amministrazione, di voler
precisare per quale motivo è stato disdetto il contratto assicurativo e perché
sono stati restituiti i premi del 2011 già pagati (doc. XVI).
1.9. In data 16 maggio 2019
l’assicuratore ha prodotto l’intero incarto ed ha affermato:
" (…)
2. La disdetta del contratto
assicurativo alla Cassa cantonale di compensazione nel corso del mese di aprile
2011 è stata notificata con le modalità seguenti:
. In data 3 marzo 2011,
l’assicurata a richiesto il suo certificato del 2011, la sua tessera
d’assicurata con il nome corretto e ha inoltre domandato l’invio del formulario
per frontalieri E 106.
. In data 15 marzo 2011,
abbiamo ricevuto l’attestato del comune di __________, il quale attesta la
partenza dal territorio Svizzero per il 31 dicembre 2010.
. In data 16 marzo 2011,
abbiamo mandato la lettera riguardo il cambiamento di domicilio all’assicurata,
chiedendole di compilare il formulario allegato e di inviarci gli eventuali
documenti necessari.
. In data 29 marzo 2011,
abbiamo ricevuto il formulario compilato, nel quale l’assicurata esprime il
desiderio di volere disdire il suo contratto. In allegato, ci ha anche
trasmesso l’attestato del controllo degli abitanti di __________ e il
certificato di residenza del comune di __________ che conferma la residenza dal
11 gennaio 2011.
. In data 4 aprile 2011,
abbiamo inviato all’istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona la
notifica della disdetta.
. In data 8 aprile 2011,
abbiamo inviato all’assicurata la conferma della disdetta.
3. Il contratto assicurativo
con RI 1 è stato disdetto per il motivo che:
. In data 29 marzo 2011,
abbiamo ricevuto il formulario compilato dall’assicurata nel quale esprime il
desiderio di disdire il suo contratto e di assicurarsi nel suo nuovo paese di
domicilio.
I premi dell’anno 2011 già
pagati sono stati restituiti per i motivi che:
. Le fatture per l’anno 2011
sono state inviate in data 19 novembre 2010 per i mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2011. Quest’ultime sono state pagate in data 27 dicembre 2010, 3 febbraio
2011 e 7 marzo 2011.
Visto che il contratto
dell’assicurata è stato disdetto in data 4 aprile 2011 per la fine dell’anno
2010, i premi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 sono stati
rimborsati __________ dell’assicurata in data 27 aprile 2011.” (doc. XVII)
1.10. Le parti si sono espresse il
29 maggio 2019 (doc. XIX e XXI). Le rispettive prese di posizione sono state
trasmesse per conoscenza (doc. XX e XXII).
in
diritto
2.1. Oggetto del contendere
è la questione di sapere se l’interessata ha validamente fatto valere
l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo
Paese di residenza e se può far valere la sua buona fede nei confronti della
Cassa cantonale di compensazione.
A questo proposito,
relativamente a due fattispecie in cui la persona assicurata non era
stata informata circa la procedura da seguire, vanno segnalate le sentenze 36.2018.16+53
del 19 novembre 2018 e 36.2018.73 del 28 gennaio 2019, cresciute incontestate
in giudicato.
2.2. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1
LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare
dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione
del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Secondo l’art. 3 cpv. 2
LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo
d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,
immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22
giugno 2007 sullo Stato ospite.
Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal
può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in
Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b)
lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
L’art. 1 cpv. 1 OAMal
prevede che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26
del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente
all’articolo 3 della legge.
Ai sensi dell’art. 1 cpv.
2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e
del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.
L’art. 7 cpv. 8 OAMal
prevede che le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso
2 lettere d ed e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo
d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine,
l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si
assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.
L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un
assoggettamento all’assicurazione conformemente all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone e al relativo allegato II o all’Accordo AELS, al
relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.
L’art. 95a lett. a LAMal
prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che
sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale
della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o
agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea,
nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle
prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si
applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera
dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla
libera circolazione delle persone): regolamento (CE) n. 883/2004 (in
precedenza, fino al 31 marzo 2012: regolamento (CE) 1408/71).
In concreto l’insorgente
sostiene di aver esercitato il diritto di opzione con la sottoscrizione del “tagliando
di risposta” dell’assicuratore in data 28 marzo 2011 (cfr. doc. XVII/3) e
di non essere stata sufficientemente informata in quel periodo circa ulteriori
passi da intraprendere.
Ratione temporis sono
applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71, quest’ultimo
applicabile per la Svizzera fino al 31 marzo 2012 (sentenza
9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Infatti,
una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha
attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile
2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V
98).
Tuttavia
il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), che peraltro per quanto
concerne l’oggetto del contendere (esercizio del diritto di opzione entro tre
mesi dallo spostamento del domicilio dalla Svizzera all’Italia) non ha portato
sostanziali cambiamenti, non permette di far valere alcun diritto per il periodo
anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono poi stati a loro volta modificati dal Regolamento (UE) n.
465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149
dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU
2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,
la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’ALC ed il regolamento
(CEE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. Di cittadinanza svizzera e
residente in Italia, la ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata
soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 1 cpv. 2 Allegato II
ALC).
La presente vertenza
ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 (cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag.
204 seg.).
Quest’ultimo si applica
infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni
d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di
guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli
assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni
familiari (art. 4 n. 1).
Pure dato è il
necessario nesso transfrontaliero giacché l’interessata, residente in Italia,
lavorava in Svizzera.
Trattandosi
di una fattispecie internazionale, occorre inoltre stabilire il diritto
applicabile.
Il titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis)
contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13
n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in
funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando
determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il
lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di
occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro
o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il
proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex
loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il
lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio,
alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr.
anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; DTF 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti; DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio
2007, C 124/ 06, consid. 5).
Ciò vale anche
vigente il regolamento 883/2004. Il titolo II del regolamento (art. 11 a 16)
contiene infatti alcune regole per la risoluzione della questione. L’art. 11 n.
1 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione
delle regole previste dagli art. 11 n. 2
a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato
membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n.
883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).
Tuttavia,
nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige
il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione
europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione del loro
luogo di residenza.
L'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che "le
modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri
sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di
aggiungere nell'allegato VI diverse disposizioni, fra cui un testo relativo
all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera
e possibilità di esenzione.
I lavoratori frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia
possono dunque optare per il regime assicurativo dello Stato di residenza. In
virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere
esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il
sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.
Questa facoltà è accordata in particolare ai residenti in Francia,
Germania, Austria ed Italia.
La decisione di aderire
alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere
formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto
svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo
sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30,
si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière
d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des
personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.). La
domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato di residenza
esplica effetti anche per familiari residenti in quello stesso Stato.
Tale facoltà è comunemente
detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2; DTF 135 V consid. 4.32
pag. 344).
In virtù di questo diritto
di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono
scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in
Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione
dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto
termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009
del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
La dottrina rammenta che
le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio
dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in
Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato
dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante
un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).
Il diritto di opzione non
può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (sentenza 9C_801/2014
del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).
2.3. Per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i
Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art.
6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le
persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo
tempestivamente (cfr. DTF 129 V 159, consid. 3).
Ai sensi dell’art. 6a cpv.
1 LAMal i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione (lett. a) le persone
che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia
e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata
in Svizzera, (lett. b) le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione
europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché
percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la
disoccupazione, (lett. c) le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.
L’art. 6a cpv. 3 LAMal
prevede che l’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le
persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.
Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. È
fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.
Per l’art. 7b OAMal gli
assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a
capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione.
Questo disposto è stato adottato sulla base dell’art. 16 LAMal (cfr. la lettera
informativa dell’UFAS ai Cantoni del febbraio 2002, intitolata: “Accordo con
la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni
sull’assicurazione malattie”, punto 7.3), in vigore fino al 31 dicembre
2002, poi abrogato in seguito all’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003, per il quale gli assicuratori devono informare gli interessati sui loro
diritti e obblighi e prestare loro consulenza.
Secondo l’art. 10 cpv. 1
OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo
d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti
dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 6a cpv.
4 LAMal gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati
necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.
Non va poi dimenticato che
se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio
o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento
del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro
(art. 7 cpv. 3 LAMal). Inoltre il rapporto d’assicurazione termina solo se il
nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato
senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma,
deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza
di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona
interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso
di lui (art. 7 cpv. 5 LAMal).
2.4. Per quanto concerne il
diritto cantonale, l’art. 13 cpv. 1 LCAMal prevede che il Comune è responsabile
del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art. 13
cpv. 2 LCAMal esso segnala immediatamente in forma scritta all’istanza
designata dal Consiglio di Stato le persone che non hanno costituito il
rapporto assicurativo ai sensi di legge o che lo hanno fatto tardivamente. In
caso di mancata segnalazione immediata all’autorità cantonale competente, il
Comune è solidalmente responsabile, con la persona interessata, delle spese medico-sanitarie
per quanto riguarda i cittadini sottoposti all’obbligo d’assicurazione che vi
hanno eletto la loro residenza dopo l’entrata in vigore della LAMal, per il
periodo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso un assicuratore
riconosciuto.
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LCAMal l’assicuratore affilia le persone sottoposte all’obbligatorietà
assicurativa delle cure medico-sanitarie indipendentemente dall’età o dallo
stato di salute. Per l’art. 15 cpv. 2 LCAMal il disposto di cui al cpv. 1 si
applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma
obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi
all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell’art. 12
lett. e), f). L’assicuratore notifica immediatamente in forma scritta
all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’iscrizione, la dimissione o la
cessazione di appartenenza di ogni persona soggetta all’obbligo assicurativo
secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 3 LCAMal).
Gli assicuratori comunicano annualmente all’istanza designata dal Consiglio di
Stato l’elenco nominativo degli assicurati a loro affiliati (art. 15 cpv. 4
LCAMal).
Il datore di lavoro
fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo d’assicurazione le
informazioni necessarie relative all’adempimento di questo obbligo (art. 16
cpv. 1 LCAMal). L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori
dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio
l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti
categorie: (lett. a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata
inferiore ad un anno, (lett. b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora
annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari.
Il datore di lavoro segnala immediatamente in forma scritta al Comune di
residenza il nominativo del lavoratore non assicurato di cui all’art. 16 cpv. 2
lett. a) e b) (art. 17 cpv. 1 LCAMal). In caso di mancata segnalazione
immediata, il datore di lavoro è solidalmente responsabile, con il proprio
dipendente, delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest’ultimo non
risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto.
Per l’art. 5 del regolamento
LCAMal gli assicuratori notificano immediatamente in forma scritta alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’avvenuta iscrizione di ogni persona
soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. a), le avvenute dimissioni di ogni
persona soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. b). Secondo l’art. 5 cpv. 2
RLCAMal le notifiche di cui alle lett. a) e b) del capoverso 1 avvengono
tramite il modulo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
2.5. Nel caso di specie è pacifico
che l’insorgente, cittadina svizzera, all’epoca attiva nel nostro Paese, dal 1°
gennaio 2011 si è trasferita in Italia ed il rapporto assicurativo con __________
è stato disdetto con effetto alla medesima data (cfr. doc. XVII con allegati).
Le parti sono pure
concordi nel ritenere che l’interessata, di principio, avrebbe dovuto
continuare ad essere affiliata in Svizzera (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal) e
che in virtù del trasferimento del domicilio all’estero ella avrebbe potuto,
entro tre mesi, far valere il proprio diritto di opzione in favore
dell’assicurazione del nuovo Paese di domicilio, ossia l’Italia (cfr. anche
Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad
art. 3, pag. 74).
Controversa è la questione
di sapere se l’insorgente ha correttamente esercitato tale diritto di opzione e
se può far valere la propria buona fede nei confronti della Cassa cantonale di
compensazione.
Dagli atti richiamati da
questo Tribunale presso l’assicuratore __________ emerge che l’insorgente il 3
marzo 2011 ha chiesto all’assicuratore di poter ottenere il certificato
d’assicurazione del 2011, la tessera con il suo nome corretto ed il formulario
E 106 (doc. XVIII/1).
Il 15 marzo 2011 l’Ufficio
controllo abitanti di __________ ha trasmesso all’assicuratore i dati
dell’interessata, tra cui figura la partenza per __________ (Italia) dal 31
dicembre 2010 (doc. XVII/2).
Il 16 marzo 2011 __________
ha scritto all’insorgente, evidenziando che in seguito alla partenza dal
territorio svizzero avrebbe dovuto compilare il “tagliando di risposta”
allegato, accompagnato dagli eventuali documenti richiesti (doc. XVII/3).
Il “tagliando di
risposta”, composto di 2 pagine e di 6 domande, dopo i dati personali,
chiede di precisare lo statuto della persona assicurata.
La ricorrente ha indicato
di essere frontaliera dal 1° gennaio 2011 e di lavorare presso la __________ di
__________.
Ella ha inoltre posto la
crocetta vicino alla frase “desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi
nel mio nuovo paese di domicilio” (doc. XVII/3), cui, nel formulario, fanno
seguito le due seguenti richieste: “accludere attestato di partenza del suo
comune di domicilio in Svizzera” e “rivolgersi all’autorità competente
del suo cantone di domicilio per esercitare il suo diritto d’opzione (soltanto
per le partenze in Austria, Germania, Francia e Italia)”.
Il modulo, datato 28 marzo
2011, sottoscritto dalla ricorrente, la quale ha allegato il certificato di
domicilio del Comune di __________ del 17 febbraio 2011, attestante la partenza
dal 31 dicembre 2010 (doc. XVII/4) e il certificato di residenza del Comune di __________
del 2 marzo 2011 (doc. XVII/5) è pervenuto all’assicuratore il 29 marzo 2011
(doc. allegato doc. XVII/3).
Il 4 aprile 2011 __________
ha scritto alla Cassa cantonale di compensazione una “notifica di nuova
dimissione”, indicando, circa il “motivo delle dimissioni”: “Estero”
(doc. XVII/6).
Alla comunicazione non
risulta essere stato allegato alcunché (cfr. doc. XVII/6).
L’8 aprile 2011
l’assicuratore ha scritto all’insorgente, confermando la disdetta della
copertura LAMal e delle assicurazioni complementari (doc. XVII/7).
Dalle “schermate”
del computer prodotte dalla Cassa cantonale di compensazione, la quale afferma
di non dover conservare la documentazione più di cinque anni, figura la
registrazione della dimissione “per partenza dal cantone Ticino” (doc.
XII/A), con conseguente fine dell’obbligo assicurativo. Quale data della
richiesta è stato indicato il 4 aprile 2011 (doc. XII/C), ossia il giorno della
data della “notifica di nuova dimissione” dell’assicuratore (doc.
XVII/6). La pratica è stata chiusa il 28 aprile 2011 (doc. XII/B).
2.6. L’insorgente sostiene in
primo luogo che con l’invio del “tagliando di risposta” all’assicuratore,
il quale lo ha ricevuto il 29 marzo 2011, ha validamente esercitato il diritto
d’opzione, poiché lo ha fatto valere entro il termine di tre mesi previsto dal
regolamento 1408/71. Sarebbe spettato all’assicuratore, in applicazione
dell’art. 30 LPGA, trasmettere lo scritto all’autorità competente, ossia la
Cassa cantonale di compensazione.
Ai sensi dell’art. 30 LPGA
tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l’obbligo di
accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per
errore. Essi registrano la data d’inoltro e trasmettono i relativi
documenti al competente servizio.
La dottrina (Kieser,
ATSG-Kommentar 2015, n. 18 e seguenti ad art. 30, pag. 470 e seguenti) rammenta
che l’invio all’autorità incompetente deve essere avvenuto per errore. La
trasmissione all’autorità competente va esclusa quando la persona assicurata ha
trasmesso volontariamente e coscientemente l’atto in discussione
all’assicuratore sociale incompetente (cfr. anche DTF 135 V 106, consid. 6.2.1:
“Die Weiterleitungspflicht
gemäss Art. 30 ATSG begründet keine Pflicht
des empfangenden Trägers, auf ein Leistungsgesuch einzutreten. Ihr Zweck
besteht darin, zu verhindern, dass ein Gesuch nur deshalb materiell unbehandelt
bleibt, weil es bei einer unzuständigen Behörde eingereicht wurde. Im Fall der
Vorleistung liegt keine derartige Konstellation vor, denn der vorleistende
Versicherungsträger ist zur Leistungserbringung an die versicherte Person
zuständig”).
In
concreto l’interessata ha compilato il formulario “tagliando di risposta”,
ponendo la crocetta vicino alla frase “desidero disdire il mio
contratto ed assicurarmi nel mio nuovo paese di domicilio” (allegato doc.
XVII/3) e lo ha ritornato all’assicuratore.
Ella non lo ha trasmesso
per errore ad __________, ma volontariamente e coscientemente.
Nel formulario, subito
dopo la locuzione “desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi
nel mio nuovo paese di domicilio” figura inoltre esplicitamente
l’indicazione di: “rivolgersi all’autorità competente del suo cantone di
domicilio per esercitare il suo diritto d’opzione (soltanto per le partenze in
Austria, Germania, Francia e Italia)”.
Era pertanto evidente che il
solo inoltro del “tagliando di risposta” all’assicuratore non era sufficiente
per esercitare il diritto di opzione ma che spettava alla ricorrente rivolgersi
all’autorità preposta. Ad __________ non incombeva pertanto alcun obbligo di
trasmettere il “tagliando di risposta” alla Cassa cantonale di
compensazione non trattandosi di un invio erroneo ai sensi dell’art. 30 LPGA.
2.7. Va ancora evidenziato che
dagli atti prodotti dall’assicuratore (allegati al doc. XVII) non emerge che
alla notifica di dimissione del 4 aprile 2011 trasmessa dall’assicuratore alla
Cassa per segnalare la partenza per l’estero dell’insorgente, sia stato
allegato il “tagliando di risposta” (cfr. doc. XVII/6; domanda 2 del TCA
all’assicuratore [doc. XVI] e risposta 2 dell’assicuratore [doc. XVII]). Per
cui non può neppure essere concluso che la Cassa cantonale di compensazione
fosse al corrente del desiderio dell’assicurata formulato il 28 marzo 2011
nello scritto trasmesso ad __________.
Quanto alla circostanza
che la Cassa ha distrutto la documentazione relativa al 2011, sostenendo di non
essere tenuta a conservare gli atti più di 5 anni, senza peraltro indicare
alcuna base legale che le permetterebbe di agire in tal senso, non può essere
d’aiuto alla ricorrente, cui incombe l’obbligo di provare le sue allegazioni (cfr. DTF 145 V 90, consid. 3.2).
Infatti, pur
essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (DTF 145 V 90, consid.
3.2; art. 43 LPGA), va comunque rammentato che questo principio non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 145 V 90, consid. 3.2).
L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,
ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
In concreto, dalla
documentazione prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione e da quella
acquisita presso l’assicuratore dal TCA, non risulta alcuna comunicazione alla
Cassa circa il desiderio dell’assicurata di affiliarsi contro le malattie nel
suo Paese di residenza. Alla notifica di nuova dimissione trasmesso alla Cassa
non risulta essere stato allegato il “tagliando di risposta” e quale
motivo delle dimissioni figura unicamente “Estero”. Non è stato indicato
né che l’interessata si è recata in Italia, né che continuava a lavorare in
Svizzera (doc. XVII/6).
Per cui non è
comprovato, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante
valido nell’ambito delle assicurazioni sociali, il tempestivo esercizio del
diritto di opzione presso l’autorità competente.
2.8. La ricorrente contesta di
essere stata sufficientemente informata circa le modalità per poter optare in
favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza e fa valere la sua
buona fede.
A questo proposito, l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”,
ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
Considerandi
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3.
Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma
sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre
2005.
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV
Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E.
Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé
par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
Il capoverso 1 dell’art.
27.
LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei
confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire
unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a
cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,
direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9
maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;
DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da
non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
L’assenza di informazioni
in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla
legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità a consentire ad una
persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù
del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472
consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione
erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un
vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha
agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito
entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.9
La Cassa cantonale di
compensazione tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità
competente a decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, di principio
fornisce quell’informazione generale ed astratta, esatta dall’art. 27 cpv. 1
LPGA, tramite la pubblicazione delle norme nel Foglio Ufficiale fino al 2009
(FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio
2004.
pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21
febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU
23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009
pag. 2359) e tramite internet dal 2010.
Questo TCA ha già
stabilito che, di norma, tali informazioni sono sufficienti (cfr., tra le
tante, sentenza 36.2017.13 del 5 aprile 2017, consid. 2.8), ma che, come stabilito
nella sentenza 36.2018.16+53 del 19 novembre 2018 relativamente all’anno 2014 e
nella sentenza 36.2018.73 del 28 gennaio 2019 per il 2013, l’informazione
generale ed astratta contenuta nel sito internet dell’IAS per quegli anni, per
quanto concerne la continuazione dell’affiliazione alla LAMal e la modalità e
l’esercizio del diritto di opzione per i cittadini svizzeri già assicurati per
le cure medico-sanitarie che prendono domicilio in Italia e continuano a
lavorare nel nostro Paese non solo era lacunosa, ma non figurava neppure
correttamente e poteva indurre a ritenere che la necessità di far valere il
diritto di opzione presso la Cassa cantonale di compensazione concernesse solo
i frontalieri al beneficio del permesso “G UE/AELS” (per le motivazioni
cfr. consid. 2.9 della sentenza 36.2018.73 del 28 gennaio 2019).
Nel caso di specie non è
necessario esaminare se nel 2010 le informazioni fornite dalla Cassa erano
lacunose. Infatti, a differenza di quanto accaduto nelle citate fattispecie
giudicate da questo Tribunale, l’assenza di informazione generale ed astratta in
concreto è in ogni caso stata sanata dall’assicuratore malattie al quale
incombe, in virtù dell’art. 7b OAMal, di informare per iscritto circa il
prolungamento dell’obbligo d’assicurazione, gli assicurati di cui all’articolo
6a capoverso 1 della legge, la cui lett. a annovera le persone che risiedono in
uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono
tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera,
ossia il caso della qui ricorrente.
Infatti, nel modulo
intitolato “tagliando di risposta”, compilato dall’insorgente, dopo la
frase “desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi nel mio nuovo paese
di domicilio”, a cui l’interessata ha posto la crocetta, figura, quale
seconda condizione: “rivolgersi all’autorità competente del suo cantone di
domicilio per esercitare il suo diritto d’opzione (soltanto per le partenze in
Austria, Germania, Francia e Italia)” (Allegato doc. XVII/3).
La ricorrente ha pertanto
ricevuto, seppure non dalla Cassa di compensazione, quell’informazione generale
ed astratta richiesta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, relativa alla necessità di
esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale del
Paese di residenza se desiderava continuare ad essere assicurata nel suo nuovo
paese di domicilio. Pur non essendo precisa, l’informazione è comunque stata
fornita e spettava all’insorgente farsi parte attiva per ottenere ulteriori
informazioni concrete, ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, circa i termini e l’autorità
competente presso la quale esercitare il suo diritto.
Accertato che
l’informazione generale ed astratta è stata fornita, non vi è spazio, nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione, autorità competente in Ticino
per decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera (cfr.
consid. 2.3 e 2.4), per far valere la propria buona fede.
Essa potrà semmai ancora essere
sollevata (e poi esaminata) nei confronti dell’assicuratore, il quale ha disdetto
contratto (doc. XVII/7) senza attendere l’eventuale conferma da parte della
Cassa dell’esercizio del diritto di opzione della ricorrente, se quest’ultimo
dovesse chiedere all’interessata il pagamento di premi, non perenti (cfr. art.
24.
LPGA; cfr. sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003, consid. 5), in arretrato.
Infine, per quanto
concerne la circostanza secondo cui l’insorgente il 23 gennaio 2019 è stata
licenziata con effetto al 30 aprile 2019 (doc. O), va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 20 dicembre 2018),
ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi
di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.
I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal
profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2 cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid.
4.2
).
Ne segue che le
conseguenze del licenziamento sull’obbligo assicurativo dovranno semmai essere
oggetto di una nuova procedura.
2.10
L’insorgente, con il ricorso,
ha richiamato l’incarto dall’istituto delle assicurazioni sociali e
dall’assicuratore malattie e l’ispezione della banca dati del Cantone
MovPop.ti.ch (doc. I).
La Cassa cantonale di
compensazione, la quale ha pure trasmesso l’estratto del MOVPOP relativo alla
ricorrente (doc. XII), ha prodotto il suo incarto con la risposta di causa,
mentre il TCA ha acquisito dall’assicuratore l’intera documentazione necessaria
al fine dell’evasione della presente vertenza (doc. XVI).
Le parti hanno potuto
ampiamente esprimersi in merito.
La documentazione agli
atti è pertanto completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr.
anche la sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va
qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.11
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione della Cassa cantonale di
compensazione di riattivare d’ufficio il rapporto assicurativo tra la
ricorrente ed __________, non essendo né arbitraria, né eccessivamente
formalista in quanto conforme alla legge ed alla giurisprudenza, va confermato,
mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti