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36.2019.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2019Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti dall’anno 2011 (compreso) in poi, di voler indicare con precisione

con quali modalità è stata notificata la disdetta dal contratto assicurativo

alla Cassa cantonale di compensazione nel corso del mese di aprile 2011, di

produrre copia della comunicazione inviata all’amministrazione, di voler

precisare per quale motivo è stato disdetto il contratto assicurativo e perché

sono stati restituiti i premi del 2011 già pagati (doc. XVI).

1.9. In data 16 maggio 2019

l’assicuratore ha prodotto l’intero incarto ed ha affermato:

" (…)

2. La disdetta del contratto

assicurativo alla Cassa cantonale di compensazione nel corso del mese di aprile

2011 è stata notificata con le modalità seguenti:

. In data 3 marzo 2011,

l’assicurata a richiesto il suo certificato del 2011, la sua tessera

d’assicurata con il nome corretto e ha inoltre domandato l’invio del formulario

per frontalieri E 106.

. In data 15 marzo 2011,

abbiamo ricevuto l’attestato del comune di __________, il quale attesta la

partenza dal territorio Svizzero per il 31 dicembre 2010.

. In data 16 marzo 2011,

abbiamo mandato la lettera riguardo il cambiamento di domicilio all’assicurata,

chiedendole di compilare il formulario allegato e di inviarci gli eventuali

documenti necessari.

. In data 29 marzo 2011,

abbiamo ricevuto il formulario compilato, nel quale l’assicurata esprime il

desiderio di volere disdire il suo contratto. In allegato, ci ha anche

trasmesso l’attestato del controllo degli abitanti di __________ e il

certificato di residenza del comune di __________ che conferma la residenza dal

11 gennaio 2011.

. In data 4 aprile 2011,

abbiamo inviato all’istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona la

notifica della disdetta.

. In data 8 aprile 2011,

abbiamo inviato all’assicurata la conferma della disdetta.

3. Il contratto assicurativo

con RI 1 è stato disdetto per il motivo che:

. In data 29 marzo 2011,

abbiamo ricevuto il formulario compilato dall’assicurata nel quale esprime il

desiderio di disdire il suo contratto e di assicurarsi nel suo nuovo paese di

domicilio.

I premi dell’anno 2011 già

pagati sono stati restituiti per i motivi che:

. Le fatture per l’anno 2011

sono state inviate in data 19 novembre 2010 per i mesi di gennaio, febbraio e

marzo 2011. Quest’ultime sono state pagate in data 27 dicembre 2010, 3 febbraio

2011 e 7 marzo 2011.

Visto che il contratto

dell’assicurata è stato disdetto in data 4 aprile 2011 per la fine dell’anno

2010, i premi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 sono stati

rimborsati __________ dell’assicurata in data 27 aprile 2011.” (doc. XVII)

1.10. Le parti si sono espresse il

29 maggio 2019 (doc. XIX e XXI). Le rispettive prese di posizione sono state

trasmesse per conoscenza (doc. XX e XXII).

in

diritto

2.1. Oggetto del contendere

è la questione di sapere se l’interessata ha validamente fatto valere

l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo

Paese di residenza e se può far valere la sua buona fede nei confronti della

Cassa cantonale di compensazione.

A questo proposito,

relativamente a due fattispecie in cui la persona assicurata non era

stata informata circa la procedura da seguire, vanno segnalate le sentenze 36.2018.16+53

del 19 novembre 2018 e 36.2018.73 del 28 gennaio 2019, cresciute incontestate

in giudicato.

2.2. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1

LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare

dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione

del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Secondo l’art. 3 cpv. 2

LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo

d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,

immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22

giugno 2007 sullo Stato ospite.

Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal

può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in

Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in

Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b)

lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

L’art. 1 cpv. 1 OAMal

prevede che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26

del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente

all’articolo 3 della legge.

Ai sensi dell’art. 1 cpv.

2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro

dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi

dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e

la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera

circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e

del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.

L’art. 7 cpv. 8 OAMal

prevede che le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso

2 lettere d ed e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo

d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine,

l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si

assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.

L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un

assoggettamento all’assicurazione conformemente all’Accordo sulla libera

circolazione delle persone e al relativo allegato II o all’Accordo AELS, al

relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.

L’art. 95a lett. a LAMal

prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che

sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale

della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o

agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea,

nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle

prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si

applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera

dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla

libera circolazione delle persone): regolamento (CE) n. 883/2004 (in

precedenza, fino al 31 marzo 2012: regolamento (CE) 1408/71).

In concreto l’insorgente

sostiene di aver esercitato il diritto di opzione con la sottoscrizione del “tagliando

di risposta” dell’assicuratore in data 28 marzo 2011 (cfr. doc. XVII/3) e

di non essere stata sufficientemente informata in quel periodo circa ulteriori

passi da intraprendere.

Ratione temporis sono

applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71, quest’ultimo

applicabile per la Svizzera fino al 31 marzo 2012 (sentenza

9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Infatti,

una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha

attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile

2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V

98).

Tuttavia

il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), che peraltro per quanto

concerne l’oggetto del contendere (esercizio del diritto di opzione entro tre

mesi dallo spostamento del domicilio dalla Svizzera all’Italia) non ha portato

sostanziali cambiamenti, non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono poi stati a loro volta modificati dal Regolamento (UE) n.

465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149

dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU

2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’ALC ed il regolamento

(CEE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. Di cittadinanza svizzera e

residente in Italia, la ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata

soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 1 cpv. 2 Allegato II

ALC).

La presente vertenza

ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1408/71 (cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag.

204 seg.).

Quest’ultimo si applica

infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale

riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni

d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di

guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)

le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli

assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni

familiari (art. 4 n. 1).

Pure dato è il

necessario nesso transfrontaliero giacché l’interessata, residente in Italia,

lavorava in Svizzera.

Trattandosi

di una fattispecie internazionale, occorre inoltre stabilire il diritto

applicabile.

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis)

contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13

n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in

funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando

determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il

lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di

occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro

o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il

proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex

loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il

lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio,

alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr.

anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; DTF 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143

con riferimenti; DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio

2007, C 124/ 06, consid. 5).

Ciò vale anche

vigente il regolamento 883/2004. Il titolo II del regolamento (art. 11 a 16)

contiene infatti alcune regole per la risoluzione della questione. L’art. 11 n.

1 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione

delle regole previste dagli art. 11 n. 2

a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato

membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n.

883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).

Tuttavia,

nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige

il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione

europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione del loro

luogo di residenza.

L'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che "le

modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri

sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di

aggiungere nell'allegato VI diverse disposizioni, fra cui un testo relativo

all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera

e possibilità di esenzione.

I lavoratori frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia

possono dunque optare per il regime assicurativo dello Stato di residenza. In

virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere

esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il

sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.

Questa facoltà è accordata in particolare ai residenti in Francia,

Germania, Austria ed Italia.

La decisione di aderire

alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere

formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30,

si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière

d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des

personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in

Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.). La

domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato di residenza

esplica effetti anche per familiari residenti in quello stesso Stato.

Tale facoltà è comunemente

detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2; DTF 135 V consid. 4.32

pag. 344).

In virtù di questo diritto

di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono

scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in

Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in

Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione

dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una

domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di

assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi

all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto

termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009

del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

La dottrina rammenta che

le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio

dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in

Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato

dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante

un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).

Il diritto di opzione non

può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (sentenza 9C_801/2014

del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).

2.3. Per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i

Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art.

6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente (cfr. DTF 129 V 159, consid. 3).

Ai sensi dell’art. 6a cpv.

1 LAMal i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione (lett. a) le persone

che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata

in Svizzera, (lett. b) le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione

europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché

percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la

disoccupazione, (lett. c) le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.

L’art. 6a cpv. 3 LAMal

prevede che l’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le

persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.

Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. È

fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.

Per l’art. 7b OAMal gli

assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a

capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione.

Questo disposto è stato adottato sulla base dell’art. 16 LAMal (cfr. la lettera

informativa dell’UFAS ai Cantoni del febbraio 2002, intitolata: “Accordo con

la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni

sull’assicurazione malattie”, punto 7.3), in vigore fino al 31 dicembre

2002, poi abrogato in seguito all’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003, per il quale gli assicuratori devono informare gli interessati sui loro

diritti e obblighi e prestare loro consulenza.

Secondo l’art. 10 cpv. 1

OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo

d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

Ai sensi dell’art. 6a cpv.

4 LAMal gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati

necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.

Non va poi dimenticato che

se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio

o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento

del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro

(art. 7 cpv. 3 LAMal). Inoltre il rapporto d’assicurazione termina solo se il

nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato

senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma,

deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza

di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona

interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso

di lui (art. 7 cpv. 5 LAMal).

2.4. Per quanto concerne il

diritto cantonale, l’art. 13 cpv. 1 LCAMal prevede che il Comune è responsabile

del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione. Secondo l’art. 13

cpv. 2 LCAMal esso segnala immediatamente in forma scritta all’istanza

designata dal Consiglio di Stato le persone che non hanno costituito il

rapporto assicurativo ai sensi di legge o che lo hanno fatto tardivamente. In

caso di mancata segnalazione immediata all’autorità cantonale competente, il

Comune è solidalmente responsabile, con la persona interessata, delle spese medico-sanitarie

per quanto riguarda i cittadini sottoposti all’obbligo d’assicurazione che vi

hanno eletto la loro residenza dopo l’entrata in vigore della LAMal, per il

periodo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso un assicuratore

riconosciuto.

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LCAMal l’assicuratore affilia le persone sottoposte all’obbligatorietà

assicurativa delle cure medico-sanitarie indipendentemente dall’età o dallo

stato di salute. Per l’art. 15 cpv. 2 LCAMal il disposto di cui al cpv. 1 si

applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma

obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi

all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell’art. 12

lett. e), f). L’assicuratore notifica immediatamente in forma scritta

all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’iscrizione, la dimissione o la

cessazione di appartenenza di ogni persona soggetta all’obbligo assicurativo

secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 3 LCAMal).

Gli assicuratori comunicano annualmente all’istanza designata dal Consiglio di

Stato l’elenco nominativo degli assicurati a loro affiliati (art. 15 cpv. 4

LCAMal).

Il datore di lavoro

fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo d’assicurazione le

informazioni necessarie relative all’adempimento di questo obbligo (art. 16

cpv. 1 LCAMal). L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori

dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio

l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti

categorie: (lett. a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata

inferiore ad un anno, (lett. b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora

annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari.

Il datore di lavoro segnala immediatamente in forma scritta al Comune di

residenza il nominativo del lavoratore non assicurato di cui all’art. 16 cpv. 2

lett. a) e b) (art. 17 cpv. 1 LCAMal). In caso di mancata segnalazione

immediata, il datore di lavoro è solidalmente responsabile, con il proprio

dipendente, delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest’ultimo non

risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto.

Per l’art. 5 del regolamento

LCAMal gli assicuratori notificano immediatamente in forma scritta alla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’avvenuta iscrizione di ogni persona

soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. a), le avvenute dimissioni di ogni

persona soggetta all’obbligo d’assicurazione (lett. b). Secondo l’art. 5 cpv. 2

RLCAMal le notifiche di cui alle lett. a) e b) del capoverso 1 avvengono

tramite il modulo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

2.5. Nel caso di specie è pacifico

che l’insorgente, cittadina svizzera, all’epoca attiva nel nostro Paese, dal 1°

gennaio 2011 si è trasferita in Italia ed il rapporto assicurativo con __________

è stato disdetto con effetto alla medesima data (cfr. doc. XVII con allegati).

Le parti sono pure

concordi nel ritenere che l’interessata, di principio, avrebbe dovuto

continuare ad essere affiliata in Svizzera (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal) e

che in virtù del trasferimento del domicilio all’estero ella avrebbe potuto,

entro tre mesi, far valere il proprio diritto di opzione in favore

dell’assicurazione del nuovo Paese di domicilio, ossia l’Italia (cfr. anche

Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad

art. 3, pag. 74).

Controversa è la questione

di sapere se l’insorgente ha correttamente esercitato tale diritto di opzione e

se può far valere la propria buona fede nei confronti della Cassa cantonale di

compensazione.

Dagli atti richiamati da

questo Tribunale presso l’assicuratore __________ emerge che l’insorgente il 3

marzo 2011 ha chiesto all’assicuratore di poter ottenere il certificato

d’assicurazione del 2011, la tessera con il suo nome corretto ed il formulario

E 106 (doc. XVIII/1).

Il 15 marzo 2011 l’Ufficio

controllo abitanti di __________ ha trasmesso all’assicuratore i dati

dell’interessata, tra cui figura la partenza per __________ (Italia) dal 31

dicembre 2010 (doc. XVII/2).

Il 16 marzo 2011 __________

ha scritto all’insorgente, evidenziando che in seguito alla partenza dal

territorio svizzero avrebbe dovuto compilare il “tagliando di risposta”

allegato, accompagnato dagli eventuali documenti richiesti (doc. XVII/3).

Il “tagliando di

risposta”, composto di 2 pagine e di 6 domande, dopo i dati personali,

chiede di precisare lo statuto della persona assicurata.

La ricorrente ha indicato

di essere frontaliera dal 1° gennaio 2011 e di lavorare presso la __________ di

__________.

Ella ha inoltre posto la

crocetta vicino alla frase “desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi

nel mio nuovo paese di domicilio” (doc. XVII/3), cui, nel formulario, fanno

seguito le due seguenti richieste: “accludere attestato di partenza del suo

comune di domicilio in Svizzera” e “rivolgersi all’autorità competente

del suo cantone di domicilio per esercitare il suo diritto d’opzione (soltanto

per le partenze in Austria, Germania, Francia e Italia)”.

Il modulo, datato 28 marzo

2011, sottoscritto dalla ricorrente, la quale ha allegato il certificato di

domicilio del Comune di __________ del 17 febbraio 2011, attestante la partenza

dal 31 dicembre 2010 (doc. XVII/4) e il certificato di residenza del Comune di __________

del 2 marzo 2011 (doc. XVII/5) è pervenuto all’assicuratore il 29 marzo 2011

(doc. allegato doc. XVII/3).

Il 4 aprile 2011 __________

ha scritto alla Cassa cantonale di compensazione una “notifica di nuova

dimissione”, indicando, circa il “motivo delle dimissioni”: “Estero”

(doc. XVII/6).

Alla comunicazione non

risulta essere stato allegato alcunché (cfr. doc. XVII/6).

L’8 aprile 2011

l’assicuratore ha scritto all’insorgente, confermando la disdetta della

copertura LAMal e delle assicurazioni complementari (doc. XVII/7).

Dalle “schermate”

del computer prodotte dalla Cassa cantonale di compensazione, la quale afferma

di non dover conservare la documentazione più di cinque anni, figura la

registrazione della dimissione “per partenza dal cantone Ticino” (doc.

XII/A), con conseguente fine dell’obbligo assicurativo. Quale data della

richiesta è stato indicato il 4 aprile 2011 (doc. XII/C), ossia il giorno della

data della “notifica di nuova dimissione” dell’assicuratore (doc.

XVII/6). La pratica è stata chiusa il 28 aprile 2011 (doc. XII/B).

2.6. L’insorgente sostiene in

primo luogo che con l’invio del “tagliando di risposta” all’assicuratore,

il quale lo ha ricevuto il 29 marzo 2011, ha validamente esercitato il diritto

d’opzione, poiché lo ha fatto valere entro il termine di tre mesi previsto dal

regolamento 1408/71. Sarebbe spettato all’assicuratore, in applicazione

dell’art. 30 LPGA, trasmettere lo scritto all’autorità competente, ossia la

Cassa cantonale di compensazione.

Ai sensi dell’art. 30 LPGA

tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l’obbligo di

accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per

errore. Essi registrano la data d’inoltro e trasmettono i relativi

documenti al competente servizio.

La dottrina (Kieser,

ATSG-Kommentar 2015, n. 18 e seguenti ad art. 30, pag. 470 e seguenti) rammenta

che l’invio all’autorità incompetente deve essere avvenuto per errore. La

trasmissione all’autorità competente va esclusa quando la persona assicurata ha

trasmesso volontariamente e coscientemente l’atto in discussione

all’assicuratore sociale incompetente (cfr. anche DTF 135 V 106, consid. 6.2.1:

“Die Weiterleitungspflicht

gemäss Art. 30 ATSG begründet keine Pflicht

des empfangenden Trägers, auf ein Leistungsgesuch einzutreten. Ihr Zweck

besteht darin, zu verhindern, dass ein Gesuch nur deshalb materiell unbehandelt

bleibt, weil es bei einer unzuständigen Behörde eingereicht wurde. Im Fall der

Vorleistung liegt keine derartige Konstellation vor, denn der vorleistende

Versicherungsträger ist zur Leistungserbringung an die versicherte Person

zuständig”).

In

concreto l’interessata ha compilato il formulario “tagliando di risposta”,

ponendo la crocetta vicino alla frase “desidero disdire il mio

contratto ed assicurarmi nel mio nuovo paese di domicilio” (allegato doc.

XVII/3) e lo ha ritornato all’assicuratore.

Ella non lo ha trasmesso

per errore ad __________, ma volontariamente e coscientemente.

Nel formulario, subito

dopo la locuzione “desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi

nel mio nuovo paese di domicilio” figura inoltre esplicitamente

l’indicazione di: “rivolgersi all’autorità competente del suo cantone di

domicilio per esercitare il suo diritto d’opzione (soltanto per le partenze in

Austria, Germania, Francia e Italia)”.

Era pertanto evidente che il

solo inoltro del “tagliando di risposta” all’assicuratore non era sufficiente

per esercitare il diritto di opzione ma che spettava alla ricorrente rivolgersi

all’autorità preposta. Ad __________ non incombeva pertanto alcun obbligo di

trasmettere il “tagliando di risposta” alla Cassa cantonale di

compensazione non trattandosi di un invio erroneo ai sensi dell’art. 30 LPGA.

2.7. Va ancora evidenziato che

dagli atti prodotti dall’assicuratore (allegati al doc. XVII) non emerge che

alla notifica di dimissione del 4 aprile 2011 trasmessa dall’assicuratore alla

Cassa per segnalare la partenza per l’estero dell’insorgente, sia stato

allegato il “tagliando di risposta” (cfr. doc. XVII/6; domanda 2 del TCA

all’assicuratore [doc. XVI] e risposta 2 dell’assicuratore [doc. XVII]). Per

cui non può neppure essere concluso che la Cassa cantonale di compensazione

fosse al corrente del desiderio dell’assicurata formulato il 28 marzo 2011

nello scritto trasmesso ad __________.

Quanto alla circostanza

che la Cassa ha distrutto la documentazione relativa al 2011, sostenendo di non

essere tenuta a conservare gli atti più di 5 anni, senza peraltro indicare

alcuna base legale che le permetterebbe di agire in tal senso, non può essere

d’aiuto alla ricorrente, cui incombe l’obbligo di provare le sue allegazioni (cfr. DTF 145 V 90, consid. 3.2).

Infatti, pur

essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (DTF 145 V 90, consid.

3.2; art. 43 LPGA), va comunque rammentato che questo principio non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 145 V 90, consid. 3.2).

L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,

ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In concreto, dalla

documentazione prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione e da quella

acquisita presso l’assicuratore dal TCA, non risulta alcuna comunicazione alla

Cassa circa il desiderio dell’assicurata di affiliarsi contro le malattie nel

suo Paese di residenza. Alla notifica di nuova dimissione trasmesso alla Cassa

non risulta essere stato allegato il “tagliando di risposta” e quale

motivo delle dimissioni figura unicamente “Estero”. Non è stato indicato

né che l’interessata si è recata in Italia, né che continuava a lavorare in

Svizzera (doc. XVII/6).

Per cui non è

comprovato, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante

valido nell’ambito delle assicurazioni sociali, il tempestivo esercizio del

diritto di opzione presso l’autorità competente.

2.8. La ricorrente contesta di

essere stata sufficientemente informata circa le modalità per poter optare in

favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza e fa valere la sua

buona fede.

A questo proposito, l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”,

ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3.

Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

La norma

sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA

C 192/04 del 14 settembre

2005.

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV

Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E.

Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé

par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

Il capoverso 1 dell’art.

27.

LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei

confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a

cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,

direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9

maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;

DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007

pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da

non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

L’assenza di informazioni

in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla

legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto

un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione

erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità a consentire ad una

persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù

del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472

consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione

erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un

vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una

situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha

agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito

entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.9

La Cassa cantonale di

compensazione tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità

competente a decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, di principio

fornisce quell’informazione generale ed astratta, esatta dall’art. 27 cpv. 1

LPGA, tramite la pubblicazione delle norme nel Foglio Ufficiale fino al 2009

(FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio

2004.

pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21

febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU

23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009

pag. 2359) e tramite internet dal 2010.

Questo TCA ha già

stabilito che, di norma, tali informazioni sono sufficienti (cfr., tra le

tante, sentenza 36.2017.13 del 5 aprile 2017, consid. 2.8), ma che, come stabilito

nella sentenza 36.2018.16+53 del 19 novembre 2018 relativamente all’anno 2014 e

nella sentenza 36.2018.73 del 28 gennaio 2019 per il 2013, l’informazione

generale ed astratta contenuta nel sito internet dell’IAS per quegli anni, per

quanto concerne la continuazione dell’affiliazione alla LAMal e la modalità e

l’esercizio del diritto di opzione per i cittadini svizzeri già assicurati per

le cure medico-sanitarie che prendono domicilio in Italia e continuano a

lavorare nel nostro Paese non solo era lacunosa, ma non figurava neppure

correttamente e poteva indurre a ritenere che la necessità di far valere il

diritto di opzione presso la Cassa cantonale di compensazione concernesse solo

i frontalieri al beneficio del permesso “G UE/AELS” (per le motivazioni

cfr. consid. 2.9 della sentenza 36.2018.73 del 28 gennaio 2019).

Nel caso di specie non è

necessario esaminare se nel 2010 le informazioni fornite dalla Cassa erano

lacunose. Infatti, a differenza di quanto accaduto nelle citate fattispecie

giudicate da questo Tribunale, l’assenza di informazione generale ed astratta in

concreto è in ogni caso stata sanata dall’assicuratore malattie al quale

incombe, in virtù dell’art. 7b OAMal, di informare per iscritto circa il

prolungamento dell’obbligo d’assicurazione, gli assicurati di cui all’articolo

6a capoverso 1 della legge, la cui lett. a annovera le persone che risiedono in

uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono

tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera,

ossia il caso della qui ricorrente.

Infatti, nel modulo

intitolato “tagliando di risposta”, compilato dall’insorgente, dopo la

frase “desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi nel mio nuovo paese

di domicilio”, a cui l’interessata ha posto la crocetta, figura, quale

seconda condizione: “rivolgersi all’autorità competente del suo cantone di

domicilio per esercitare il suo diritto d’opzione (soltanto per le partenze in

Austria, Germania, Francia e Italia)” (Allegato doc. XVII/3).

La ricorrente ha pertanto

ricevuto, seppure non dalla Cassa di compensazione, quell’informazione generale

ed astratta richiesta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, relativa alla necessità di

esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale del

Paese di residenza se desiderava continuare ad essere assicurata nel suo nuovo

paese di domicilio. Pur non essendo precisa, l’informazione è comunque stata

fornita e spettava all’insorgente farsi parte attiva per ottenere ulteriori

informazioni concrete, ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, circa i termini e l’autorità

competente presso la quale esercitare il suo diritto.

Accertato che

l’informazione generale ed astratta è stata fornita, non vi è spazio, nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, autorità competente in Ticino

per decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera (cfr.

consid. 2.3 e 2.4), per far valere la propria buona fede.

Essa potrà semmai ancora essere

sollevata (e poi esaminata) nei confronti dell’assicuratore, il quale ha disdetto

contratto (doc. XVII/7) senza attendere l’eventuale conferma da parte della

Cassa dell’esercizio del diritto di opzione della ricorrente, se quest’ultimo

dovesse chiedere all’interessata il pagamento di premi, non perenti (cfr. art.

24.

LPGA; cfr. sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003, consid. 5), in arretrato.

Infine, per quanto

concerne la circostanza secondo cui l’insorgente il 23 gennaio 2019 è stata

licenziata con effetto al 30 aprile 2019 (doc. O), va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 20 dicembre 2018),

ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi

di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal

profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1

consid. 1.2 cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid.

4.2

).

Ne segue che le

conseguenze del licenziamento sull’obbligo assicurativo dovranno semmai essere

oggetto di una nuova procedura.

2.10

L’insorgente, con il ricorso,

ha richiamato l’incarto dall’istituto delle assicurazioni sociali e

dall’assicuratore malattie e l’ispezione della banca dati del Cantone

MovPop.ti.ch (doc. I).

La Cassa cantonale di

compensazione, la quale ha pure trasmesso l’estratto del MOVPOP relativo alla

ricorrente (doc. XII), ha prodotto il suo incarto con la risposta di causa,

mentre il TCA ha acquisito dall’assicuratore l’intera documentazione necessaria

al fine dell’evasione della presente vertenza (doc. XVI).

Le parti hanno potuto

ampiamente esprimersi in merito.

La documentazione agli

atti è pertanto completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr.

anche la sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va

qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.11

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione della Cassa cantonale di

compensazione di riattivare d’ufficio il rapporto assicurativo tra la

ricorrente ed __________, non essendo né arbitraria, né eccessivamente

formalista in quanto conforme alla legge ed alla giurisprudenza, va confermato,

mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti