36.2019.15
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16 dicembre 2019Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.15
cs
Lugano
16 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963,
montatore di rolladen e tende, è assicurato contro la perdita di guadagno in
caso di malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1), per il tramite del proprio
datore di lavoro, la ditta __________.
1.2. Il 26 luglio 2017 RI 1 è
stato licenziato con effetto al 30 settembre 2017 (doc. 2).
1.3. Il 29 agosto 2017 il datore
di lavoro ha notificato all’assicuratore un’incapacità lavorativa totale di RI
1 dal 17 agosto 2017 (doc. 3).
1.4. L’assicuratore, acquisita la
documentazione ritenuta necessaria e dopo aver sottoposto l’interessato in data
5 dicembre 2017 (doc. 14) e 18 settembre 2018 (doc. 26) ad accertamenti medici presso
il medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione, con decisione formale del 26 settembre 2018 (doc.
27), sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione del 7 gennaio
2019 (doc. 31), ha assegnato a RI 1 un termine di tre mesi, ossia fino al 25
dicembre 2018, per cercare una nuova attività, ritenuto che le indennità
giornaliere al 100% sarebbero state versate sino a tale data. In seguito, accertato
un grado d’inabilità lavorativa del 9%, non sarebbero state versate ulteriori prestazioni.
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e domandando il versamento delle indennità “oltre il 1.1.2018
e sino all’esaurimento del massimale previsto dalla polizza contratta”
(doc. I). L’insorgente richiama l’incarto dell’assicuratore, chiede l’audizione
della dr.ssa med. __________, viceprimario del __________ e l’allestimento di
una perizia medica volta ad accertare la sua situazione valetudinaria dal
settembre 2018.
1.6. L’11 febbraio 2019
l’insorgente ha prodotto un rapporto del 5 febbraio 2019 della dr.ssa med. __________
(doc. III/1).
1.7. Con risposta del 22 febbraio
2019, cui ha allegato l’intero incarto, l’assicuratore ha proposto la reiezione
del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso
di motivazione (doc. V).
1.8. In data 18 marzo 2019
l’insorgente si è ulteriormente espresso in merito (doc. IX). Il 14 maggio 2019
il TCA ha richiamato gli atti AI dell’insorgente (doc. XIII) ed il 21 maggio
2019 ha incaricato il dr. med. __________, FMH reumatologia, di allestire una
perizia giudiziaria.
1.9. Alla luce del contenuto della
perizia reumatologica del 30 giugno 2019, pervenuta il 1° luglio 2019 (doc.
XXIV), e meglio alla circostanza che il perito ha ritenuto necessario un
approfondimento neurologico, in data 2 luglio 2019 il TCA ha incaricato il dr.
med. __________, FMH neurologia, di allestire una perizia specialistica (doc.
XXVI).
1.10. Il referto peritale del dr.
med. __________, del 18 ottobre 2019 (doc. XXXV), è stato trasmesso alle parti,
le quali si sono espresse in data 22 ottobre 2019, quando il ricorrente ha
chiesto di condannare CO 1 al versamento delle indennità “a far tempo dal
1.1.2019, data a far tempo dalla quale l’assicurazione aveva sospeso il
pagamento” (doc. XXXVII) e 6 novembre 2019 (doc. XXXIX). L’insorgente ha
prodotto ulteriori osservazioni l’11 novembre 2019 (doc. XLI), l’assicuratore
in data 18 novembre 2019 (doc. XLIII). Il 2 dicembre 2019 l’insorgente ha
precisato che nel frattempo ha deciso di sottoporsi al prospettato intervento
chirurgico “non potendo ragionevolmente farne a meno. Non crediamo
comunque che egli abbia procrastinato senza motivo la propria decisione.
Avantutto si tratta di un intervento oltremodo rischioso; la sua situazione
medica è andata a peggiorare nel corso degli ultimi mesi e la valutazione anche
dal profilo medico non è sicuramente definitiva nel tempo: tutt’altro”
(doc. XLV). Lo scritto è stato trasmesso il 3 dicembre 2019 all’assicuratore
per conoscenza (doc. XLVI).
2.1. Per
l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,
mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda
un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi
dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione
ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di
un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa
non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.2. Per
quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67
LAMal prevede che:
"
1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione
d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione
collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i
propri dipendenti;
b. associazioni di datori di
lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei
loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,
gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata
d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura
alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal
prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità
lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2
LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità
lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per
quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello
dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere
differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede
che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno
720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non
è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,
qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta
l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da
incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I
termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati
in funzione della riduzione.
2.3. Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza
applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui
che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la
giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza
del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114 V 283 consid. 1c).
Il
grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
L'incapacità
di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità
di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno
sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.
2.4. In
relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato
che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio - già
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è
tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF
114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi,
se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori
lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Non
è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la persona interessata è in
grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22
consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
In caso d'incapacità lavorativa
durevole nell'ambito dell'attività abituale (art. 6 LPGA) in ossequio
all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la
sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è
tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).
In altre parole, l'indennità
per perdita di guadagno interviene laddove vi è un'incapacità di lavoro
temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non
è più possibile, questa funzione "ponte" della prestazione viene meno
e occorre esaminare se la persona assicurata possa esercitare, eventualmente in
quale misura, un'altra attività confacente al suo stato di salute. In tal caso,
la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un
termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 3; sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007; sentenza
K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004;
DTF 114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid.
3a; RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).
Il periodo di adattamento nel
singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto
1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45
pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente
istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di
adattamento [citata anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre
2012, consid. 3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze
concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato,
le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.
consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7
agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante
la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123
consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di
transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte
dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti
a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ
2000 II pag. 440).
Al termine del periodo di
adattamento il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla differenza tra il
reddito che l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute
(malattia) e il reddito esigibile in un’attività adeguata (cfr. sentenza 8C_889/2014
del 23 febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281, cfr. anche Kieser,
ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, N. 31 e seguenti ad art. 26 LPGA).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 135 V 465 consid.
4.4 e il riferimento).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato. Inoltre, laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari
suscettibili di mettere seriamente in dubbio la correttezza della valutazione
dell’esperto giudiziario, non si può escludere, a seconda dei casi,
un’interpretazione divergente delle conclusioni di quest’ultimo da parte del
giudice oppure, se necessario, un’istruttoria complementare nella forma di una
superperizia (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e riferimenti).
2.6. In
concreto questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie
le valutazioni espresse dai periti giudiziari, dr. med. __________, specialista
FMH reumatologia (doc. XXIV), e dr. med. __________, specialista FMH neurologia
(doc. XXXV).
Entrambi
Fatti
i referti presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuto a un apprezzamento medico piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con
riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in
particolare gli specialisti hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro
e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF
8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).
Nello specifico, il dr. med. __________,
riassunti gli atti e descritta l’anamnesi personale, recente, sistematica e
sociale, nonché l’esame reumatologico, ha posto la diagnosi con conseguenze
sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale prevalentemente
lombospondilogena cronica bilaterale in alterazioni generative plurisegmentali
del rachide lombare (bulging discale L2/L3, osteocondrosi Modic I L3/L4 con
bulging discale asimmetrico in sede posterolaterale a destra con accentuazione
di ernia discale posteriore paramediana destra con impegno del recesso laterale
omolaterale, protrusione discale L4/L5 posteriore focale mediana,
pseudoprotrusione discale L5/S1 su spondilolistesi L5 su S1 di grado II secondo
Meyerding in lisi istmica bilaterale di L5 con stenosi dei forami di
coniugazione L5-S1 più a destra che a sinistra), spondilolistesi L5 su S1 di
grado II secondo Meyerding, su lisi istmica bilaterale di L5 e lieve coxartrosi
a sinistra (doc. XXIV). Egli ha inoltre posto le diagnosi reumatologiche senza
conseguenze sulla capacità lavorativa di disturbi statici del rachide
(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della
colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare, minima scoliosi
sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare) e decondizionamento e sbilancio
muscolare.
Il perito ha affermato che
nella sua ultima attività lavorativa principale di montatore di rolladen e
tende, l’assicurato permane inabile al lavoro al 100% a partire dal 17 agosto
2017 a seguito dei limiti funzionali e di carico presenti e questo in via
definitiva (pag. 22 della perizia).
Il dr. med. __________ ha
inoltre stabilito che dal 18 settembre 2018 (data dell’ultima visita presso il
dr. med. __________) l’insorgente è in grado di svolgere un’attività leggera e
confacente al suo stato di salute, sull’arco di una giornata lavorativa normale
di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%; dal 18 settembre 2018 sono
applicabili i limiti funzionali e di carico accertati dallo specialista in
reumatologia dr. med. __________ al momento della valutazione fiduciaria di
medesima data.
A partire dal 18 dicembre 2018,
ossia dopo la visita di medesima data presso la dr.ssa med. __________,
viceprimario, specialista FMH in neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di
__________ (cfr. pag. 21 della perizia), vanno invece applicati i limiti
funzionali e di carico, più restrittivi, descritti nella valutazione peritale
del 28 giugno 2019 e che tengono conto anche dell’accertamento radiologico del
5 febbraio 2019 della specialista (pag. 22 della perizia).
Il dr. med. __________, alla
luce dell’esito della visita peritale, ha ritenuto necessario procedere con una
valutazione aggiuntiva presso uno specialista in neurologia.
Per questo motivo è stato
incaricato il dr. med. __________, FMH neurologia, il quale, nel suo referto, riassunti
gli atti e descritta l’anamnesi recente, sistemica e sociale e lo stato
neurologico, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con
radicolopatia deficitaria e algica L5 e S1 a destra con paresi dell’estensione
e flessione del piede destro (con chiari segni di denervazione all’esame
elettromiografico sui territori L5 e S1 a destra) e con anterolistesi di L5 su
S1 di grado II.
Lo specialista, che ha
contattato telefonicamente la dr.ssa med. __________ in data 4 ottobre 2019
(pag. 5 della perizia), la quale lo ha informato che non ha più rivisto
l’insorgente da parecchi mesi e che aveva constatato in febbraio 2019 una
situazione molto precaria a livello della colonna lombare con importanti alterazioni
degenerative e spondilolistesi di L5 su S1, ha rilevato che per quel che
riguarda l’evoluzione a partire dal 18 settembre 2018 si può affermare che lo
stato di salute dell’insorgente è peggiorato essendovi da allora anche
un’importante sintomatologia algica alla gamba destra con deficit
dell’estensione e flessione del piede destro e sulla base dell’esame
neurologico clinico ed elettromiografico “si può ora affermare che vi è ora
un sicuro deficit motorio alla gamba destra dovuto ad un danno radicolare sui
territori L5 ed S1” (pag. 9 della perizia).
Il neurologo ha confermato la
completa incapacità lavorativa nella precedente attività anche dal lato
neurologico ed ha poi affermato:
"
(…) Dopo il 18 settembre 2018 il
Signor RI 1 ha sviluppato una sintomatologia importante algica e deficitaria
anche alla gamba destra. È difficile definire in modo preciso quando questa è
divenuta chiaramente sintomatica. Sulla base dei documenti medici si direbbe
dopo il febbraio 2019, visto che ancora alla visita della Dr.ssa __________,
vice-primario di neurochirurgia presso __________ di __________ del 05.02.2019,
erano descritti disturbi principalmente a sinistra.
Da notare però che all’anamnesi fornita spontaneamente
al momento della mia valutazione il Signor RI 1 descriveva comunque disturbi
anche alla gamba destra già probabilmente dalla fine del 2018. In una
comunicazione interna dell’AI risulta che ancora il 15 ottobre 2018 il paziente
si diceva interessato a cercare un’attività adatta alternativa mentre due mesi
più tardi il 18 dicembre descriveva un peggioramento che non gli permetteva di
prendere in considerazione misure di reintegrazione professionale. Al più tardi
nella perizia in giugno 2019 il dott. __________ riscontrava difficoltà motorie
anche a destra.
In una situazione di questo tipo ritengo che anche una
attività leggera e ritenuta confacente al suo stato di salute come descritto
sulla base dei reperti di competenza reumatologica dal dott. __________, non
sia attualmente proponibile ed anche per un’attività simile vi sia
un’incapacità lavorativa del 100% dal punto di vista neurologico. Questa
situazione è venuta a crearsi verosimilmente in modo progressivo tra la fine
del 2018 e la prima metà del 2019, pur ritenendo verosimile che anche già in
precedenza vi fossero problemi alla gamba destra che non erano emersi in modo
netto, prevalendo allora i sintomi localizzati a sinistra.
(…).
Faccio notare che si tratta di una situazione ancora
in evoluzione. Secondo quanto mi ha riferito, il Signor RI 1 sarebbe ormai
convinto a sottoporsi all’intervento alla colonna lombare discusso con la
Dr.ssa __________. Quest’ultima però mi ha informato che un eventuale
intervento sarà da prendere in considerazione solo come ultima ratio e lei
stessa ha non pochi dubbi che possa portare ad un miglioramento significativo
dei sintomi.
Quindi al momento, anche alla luce di queste
informazioni, si deve ritenere che la situazione rimarrà invariata a medio e
probabilmente lungo termine. Il tutto sarà eventualmente da ridiscutere nel
caso di dovesse effettivamente arrivare ad un intervento alla colonna lombare,
cosa che al momento attuale non è comunque ancora definita.” (doc. XXXV)
2.7. Alla
luce di quanto sopra esposto, questo TCA deve in primo luogo concludere che l’insorgente
è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività dal 17 agosto
2017. Entrambi i periti sono infatti concordi su questo punto.
Circa
la capacità lavorativa in attività leggera e confacente al suo stato di salute,
il perito reumatologo, pur con numerose limitazioni, divenute più stringenti
dal 18 dicembre 2018, ha stabilito che l’interessato può svolgere un’attività
adatta al 100% dal 18 settembre 2018.
Dalla
perizia neurologica emerge invece che l’interessato anche in un’attività
leggera e confacente al suo stato di salute è completamente inabile al lavoro a
causa dell’importante sintomatologia algica e deficitaria alla gamba destra.
Il
perito, dr. med. __________, non è però stato in grado di stabilire con
precisione la data dell’inizio dell’incapacità lavorativa totale, pur
evidenziando che il peggioramento dello stato di salute è avvenuto tra fine
2018 e giugno 2019, quando è stato visitato dal dr. med. __________. Lo
specialista ritiene che sulla base dei documenti “si direbbe dopo il
febbraio 2019, visto che ancora alla visita della Dr.ssa __________,
vice-primario di neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________ del
05.02.2019, erano descritti disturbi principalmente a sinistra”, anche se il medesimo interessato nel corso
dell’anamnesi ha spontaneamente affermato che già dalla fine del 2018 vi erano
disturbi anche alla gamba destra. A questo proposito il perito evidenzia che “in
una comunicazione interna dell’AI risulta che ancora il 15 ottobre 2018 il
paziente si diceva interessato a cercare un’attività adatta alternativa mentre
due mesi più tardi il 18 dicembre descriveva un peggioramento che non gli
permetteva di prendere in considerazione misure di reintegrazione professionale.
Al più tardi nella perizia in giugno 2019 il dott. __________ riscontrava
difficoltà motorie anche a destra.”
Questo
TCA evidenzia che dal referto del dr. med. __________, redatto in seguito alla
visita del 28 giugno 2019, emerge: “l’assicurato spontaneamente dichiara
appena entrato in sala di consultazione, che da circa 2 settimane, quindi dal
14.6.2019, oltre ai dolori già presenti, sono insorti dolori perenni anche alla
gamba destra che continuano a peggiorare (…)” e “(…) l’assicurato inizia
a raccontare spontaneamente a partire da quale vertebra avverte dolori
osservando già nelle prime frasi che lo stato di salute è peggiorato in quanto
da 2 settimane risente anche dolori alla gamba destra (…)” e “al momento
dell’attuale rivalutazione peritale reumatologica, l’assicurato dichiara
spontaneamente che dal 14.6.2019 circa, oltre ai dolori già presenti, sono
insorti dolori anche alla gamba destra percepiti in aumento (…) il dolore nella
gamba destra viene recepito più intenso rispetto a quello della gamba sinistra,
con presentazione aspecifica, circolare nella coscia, coinvolgente la gamba,
sia la tibia ventrale, sia il polpaccio destro, il piede destro in toto con
dolori anche inguinali a destra, l’assicurato afferma di non poter più alzare
il piede destro (…)” (pag. 18 della perizia).
Considerandi
In
occasione della visita presso il dr. med. __________, l’insorgente ha precisato
che “nel corso dell’ultimo anno, dunque tra la fine del 2018 e i primi 9
mesi del 2019, ha progressivamente accusato maggiori disturbi alla gamba destra
ed ora è limitato principalmente da dolori intensi che si estendono
posteriormente alla gamba destra fino al piede, anche con formicolii: non è
stato possibile precisare con esattezza quando i dolori a destra sono divenuti
più limitanti e netti” (pag. 7 della perizia). Egli ha precisato che “l’esame
elettromiografico ci permette dunque di affermare che i deficit motori alla
gamba destra, con difficoltà a camminare sulla punta del piede e sul tallone,
non sono di origine unicamente antalgica o dovuti a mancanza di collaborazione
ma sono spiegati principalmente ad un danno organico neurologico” e che “fino
alla perizia reumatologica del Dr. __________ del settembre 2018 non erano
stati descritti deficit rilevanti alla gamba destra ma si era piuttosto parlato
di disturbi localizzati a sinistra. Si può dunque affermare che dal settembre
2018.
ad oggi si è verificato un peggioramento della situazione del paziente con
apparizione di nuovi sicuri deficit alla gamba destra su territori L5 e S1. Si
tratta di una situazione che risulta sicuramente limitante sia per la
componente paretica che per i dolori importanti.”
Negli
atti AI richiamati dal TCA non vi è, oltre a quella citata dal dr. med. __________,
altra documentazione medica successiva al mese di settembre 2018 relativa
all’insorgere della problematica alla gamba destra (cfr. plico doc. AI).
La
questione, per i motivi che seguono, secondo il Tribunale, non deve tuttavia
essere ulteriormente approfondita.
2.8
Nella
misura in cui la persona assicurata è completamente inabile al lavoro nella sua
precedente attività e la sua situazione valetudinaria è stabile, le incombe
l’obbligo di ridurre il danno e di mettere a frutto la sua capacità lavorativa
residua in un’attività adatta e confacente al suo stato di salute (cfr. anche
sentenza 9C_702/2018 dell’11 luglio 2019).
L’art.
6.
cpv. 2 seconda frase LPGA prevede infatti che in caso d’incapacità al lavoro
di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Il
cambiamento d’attività deve essere esigibile (cfr. anche Kieser,
ATSG-Kommentar, 2015, n. 76 e seguenti ad art. 6) e l’assicuratore deve indicare
i profili professionali o le attività esigibili per l’assicurato (sentenza 9C_702/2018
dell’11 luglio 2019, consid. 3.3, con riferimenti alla sentenza 8C_714/2018,
consid. 4.4.4 e alla sentenza U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V
181.
consid. 1a).
Nella
valutazione dell’esigibilità del cambiamento della professione occorre in primo
luogo valutare se il cambiamento è oggettivamente (ossia
ragionevolmente: “vernünftigerweise”; cfr. Kieser, op. cit., n. 77 ad
art. 6) possibile. Ciò significa che dal punto di vista medico-teorico
l’attività indicata deve poter essere svolta, che questa attività nel mercato
di lavoro concreto deve essere offerta in maniera sufficiente (“ausreichend”)
e che tra l’obbligo di ridurre il danno dell’assicurato e il risparmio
conseguito dall’assicuratore sociale non via è una sproporzione (cfr. Kieser,
op. cit., n. 77 ad art. 6). Importante è soprattutto che l’attività possa
effettivamente essere esercitata nel luogo di lavoro della persona assicurata
(cfr. DTF 134 V 23); differentemente dall’assicurazione per l’invalidità non va
preso in considerazione il mercato di lavoro equilibrato teorico, poiché
l’esigibilità deve sempre tener conto del caso concreto (cfr. anche Kieser, op.
cit., n. 77 ad art. 6). Occorre infine esaminare se la nuova attività può
essere svolta senza misure di reintegrazione (cfr. sentenza 9C_141/2009,
consid. 2.1.1 in: SVR 2010 IV Nr. 9).
In
un secondo tempo occorre stabilire se il cambiamento è soggettivamente
possibile; in questo caso occorre esaminare la capacità di adattamento (“Vermittlungsfähigkeit”:
cfr. Kieser, op. cit., n. 78 ad art. 6) della persona assicurata.
Questo
Tribunale ritiene che nel preciso caso di specie l’assicuratore non poteva esigere
dal ricorrente un cambiamento di professione.
Al
momento dell’emissione della decisione su opposizione impugnata (7 gennaio
2019), che determina il limite temporale dell’esame da parte del giudice
chiamato ad esprimersi nel merito del provvedimento amministrativo (cfr., tra
le tante: sentenza 8C_714/2018 del 5 marzo 2019, consid. 4.3), la situazione
valetudinaria dell’assicurato, in attività leggere e confacenti al suo stato di
salute, non si era infatti ancora stabilizzata, ma era in continua evoluzione.
Il
dr. med. __________, il 18 settembre 2018, ha accertato una capacità lavorativa
completa in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente, nel
limite di una ridotta capacità funzionale descritta nel referto di medesima
data (doc. 26).
Il
dr. med. __________, il 30 giugno 2019, nella perizia giudiziaria, ha
accertato, sulla base del referto della dr.ssa med. __________, del 20 dicembre
2018, facente seguito alla visita del 18 dicembre 2018, un primo peggioramento
dello stato di salute del ricorrente che, seppure senza incidenza sulla
capacità lavorativa in attività leggere in ambito reumatologico, ha comunque
indotto il perito a indicare limiti più restrittivi per lo svolgimento di
un’attività adatta. Lo specialista ha affermato che “tenendo conto dei dati
anamnestici, dell’esame clinico, ma anche di quanto risultato durante l’accertamento
radiologico del 5.2.2019, i limiti funzionali e di carico rispetto alla
valutazione peritale reumatologica antecedente del 18.9.2018, espletata dal Dr.
__________ di __________, risultano più restrittivi” e che questi limiti “vanno
applicati a decorrere dal 18.12.2018, allorché l’assicurato veniva rivalutato
in ambito neurochirurgico specialistico dalla Dr.ssa __________” (pag. 21
della perizia reumatologica), la quale, in quell’occasione, aveva diagnosticato
una sospetta coxartrosi a sinistra (doc. A12), non presente nella diagnosi
posta dal dr. med. __________ il 18 settembre 2018 (doc. 14), poi confermata il
5.
febbraio 2019 dalla radiografia all.nca sinistra (pag. 11 della perizia
reumatologica e doc. III/1).
Lo
stesso dr. med. __________ ha poi evidenziato come dal 14 giugno 2019 sono
insorti dolori anche alla gamba destra, percepiti in aumento (cfr. pag. 18
della perizia reumatologica).
A
questo proposito il perito neurologo, dr. med. __________, nel referto del 18
ottobre 2019 ha evidenziato la difficoltà nello stabilire con esattezza la data
a partire dalla quale l’interessato ha iniziato a presentare i deficit
neurologici e i dolori radicolari L5 ed S1 a destra che lo hanno portato ad
essere completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività. Lo specialista ha
tuttavia rilevato che dal settembre 2018, quando il dr. med. __________ non
aveva descritto deficit rilevanti alla gamba destra, essendo piuttosto evidenziati
i disturbi localizzati a sinistra, al mese di giugno 2019, quando il dr. med. __________
ne ha invece rilevato la presenza, si è verificato un peggioramento dello stato
di salute dell’insorgente con apparizione di nuovi deficit alla gamba destra
sui territori L5 ed S1.
Per
il neurologo il peggioramento è stato graduale, poiché anche in occasione della
visita presso la dr.ssa med. __________ del 5 febbraio 2019 erano descritti
disturbi principalmente a sinistra (pag. 9 della perizia neurologica).
La
situazione, come rileva il dr. med. __________, “è venuta a crearsi
verosimilmente in modo progressivo tra la fine del 2018 e la prima metà del
2019, pur ritenendo verosimile che anche già in precedenza vi fossero problemi
alla gamba destra che non erano emersi in modo netto, prevalendo allora i
sintomi localizzati a sinistra” (pag. 10 della perizia neurologica). In
effetti, dalla documentazione medica emergono costantemente le lagnanze del
ricorrente circa i dolori all’arto sinistro.
In
queste condizioni, in presenza di una patologia in continua evoluzione ed in costante
e repentino aggravamento, che ha portato l’insorgente, nel giro di pochi mesi, a
diventare completamente inabile al lavoro (cfr. perizia neurologica, doc. XXXV),
occorre concludere che per l’assicurato, nato nel 1963, da sempre attivo
dapprima nel settore edile e poi nella metalcostruzione nella produzione e posa
di installazioni di protezione solare (cfr. doc. 14), il cambiamento d’attività
non era ragionevolmente (“vernünftigerweise”) esigibile.
Senza
una situazione valetudinaria stabilizzata non era possibile chiedere all’insorgente
di adattarsi al nuovo stato di salute, in continua mutazione ed in fase di
peggioramento, e di mettere in atto le misure necessarie per esercitare una
nuova professione che del resto l’assicuratore si è limitato a citare, tra le
righe, all’interno del calcolo del discapito economico (decisione formale, doc.
27: “[…] lei è stato ritenuto abile in maniera del 100%, dal Servizio medico
fiduciario della scrivente nell’esercizio di un’attività lucrativa che tenga
conto dei limiti sopra indicati, all’interno di una fabbrica, lavori leggeri in
archivi di magazzino, commesso aiuto in un centro di bricolage […]”), senza
alcuna precisazione supplementare (cfr. a proposito dell’obbligo di motivazione
dell’assicuratore la sentenza 9C_702/2018 dell’11 luglio 2019; cfr. circa le
difficoltà per le persone anziane, segnatamente oltre i 60 anni, a trovare un
posto di lavoro, anche il Messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 2019 concernente
la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani).
All’assicurato
non poteva pertanto essere assegnato un termine di 3 mesi per cambiare
professione.
Quanto
alla circostanza, sollevata dall’assicuratore, secondo cui l’interessato
dovrebbe decidere se farsi operare alla colonna lombare, va rilevato che la
questione non è oggetto del contendere, poiché dagli atti non emerge che CO 1
abbia sollecitato per iscritto l’insorgente indicandogli le conseguenze giuridiche
di un eventuale rifiuto ed assegnandogli un adeguato termine di riflessione
conformemente a quanto prevede l’art. 21 cpv. 4 LPGA.
D’altra
parte il perito neurologo, dr. med. __________, ha evidenziato di avere
discusso di questa possibilità con la dr.ssa med. __________, viceprimario
presso il __________, la quale ha affermato che un “eventuale intervento
sarà da prendere in considerazione solo come ultima ratio e lei stessa
ha non pochi dubbi che possa portare ad un miglioramento significativo dei
sintomi” (pag. 10 della perizia neurologica).
Per
cui l’assicuratore non ha comprovato, secondo l’abituale principio della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che
l’intervento avrebbe portato un notevole miglioramento della capacità
lavorativa o una nuova capacità di guadagno (cfr. art. 21 cpv. 4 LPGA).
Ne
segue che il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione
impugnata modificata nel senso che CO 1 va condannata a versare indennità
giornaliere al 100% fino ad esaurimento delle prestazioni.
In
queste condizioni non occorre sentire quale teste la dr.ssa med. __________,
come richiesto dal ricorrente (doc. I).
A
questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti).
All’insorgente,
rappresentato da un avvocato e vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili
(cfr. art. 61 let. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è modificata nel senso che CO 1 è condannata a versare a RI 1
indennità giornaliere al 100% fino ad esaurimento del diritto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore
verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti