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Decisione

36.2019.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i referti presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto a un apprezzamento medico piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con

riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in

particolare gli specialisti hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro

e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF

8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

Nello specifico, il dr. med. __________,

riassunti gli atti e descritta l’anamnesi personale, recente, sistematica e

sociale, nonché l’esame reumatologico, ha posto la diagnosi con conseguenze

sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale prevalentemente

lombospondilogena cronica bilaterale in alterazioni generative plurisegmentali

del rachide lombare (bulging discale L2/L3, osteocondrosi Modic I L3/L4 con

bulging discale asimmetrico in sede posterolaterale a destra con accentuazione

di ernia discale posteriore paramediana destra con impegno del recesso laterale

omolaterale, protrusione discale L4/L5 posteriore focale mediana,

pseudoprotrusione discale L5/S1 su spondilolistesi L5 su S1 di grado II secondo

Meyerding in lisi istmica bilaterale di L5 con stenosi dei forami di

coniugazione L5-S1 più a destra che a sinistra), spondilolistesi L5 su S1 di

grado II secondo Meyerding, su lisi istmica bilaterale di L5 e lieve coxartrosi

a sinistra (doc. XXIV). Egli ha inoltre posto le diagnosi reumatologiche senza

conseguenze sulla capacità lavorativa di disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della

colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare, minima scoliosi

sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare) e decondizionamento e sbilancio

muscolare.

Il perito ha affermato che

nella sua ultima attività lavorativa principale di montatore di rolladen e

tende, l’assicurato permane inabile al lavoro al 100% a partire dal 17 agosto

2017 a seguito dei limiti funzionali e di carico presenti e questo in via

definitiva (pag. 22 della perizia).

Il dr. med. __________ ha

inoltre stabilito che dal 18 settembre 2018 (data dell’ultima visita presso il

dr. med. __________) l’insorgente è in grado di svolgere un’attività leggera e

confacente al suo stato di salute, sull’arco di una giornata lavorativa normale

di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%; dal 18 settembre 2018 sono

applicabili i limiti funzionali e di carico accertati dallo specialista in

reumatologia dr. med. __________ al momento della valutazione fiduciaria di

medesima data.

A partire dal 18 dicembre 2018,

ossia dopo la visita di medesima data presso la dr.ssa med. __________,

viceprimario, specialista FMH in neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di

__________ (cfr. pag. 21 della perizia), vanno invece applicati i limiti

funzionali e di carico, più restrittivi, descritti nella valutazione peritale

del 28 giugno 2019 e che tengono conto anche dell’accertamento radiologico del

5 febbraio 2019 della specialista (pag. 22 della perizia).

Il dr. med. __________, alla

luce dell’esito della visita peritale, ha ritenuto necessario procedere con una

valutazione aggiuntiva presso uno specialista in neurologia.

Per questo motivo è stato

incaricato il dr. med. __________, FMH neurologia, il quale, nel suo referto, riassunti

gli atti e descritta l’anamnesi recente, sistemica e sociale e lo stato

neurologico, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con

radicolopatia deficitaria e algica L5 e S1 a destra con paresi dell’estensione

e flessione del piede destro (con chiari segni di denervazione all’esame

elettromiografico sui territori L5 e S1 a destra) e con anterolistesi di L5 su

S1 di grado II.

Lo specialista, che ha

contattato telefonicamente la dr.ssa med. __________ in data 4 ottobre 2019

(pag. 5 della perizia), la quale lo ha informato che non ha più rivisto

l’insorgente da parecchi mesi e che aveva constatato in febbraio 2019 una

situazione molto precaria a livello della colonna lombare con importanti alterazioni

degenerative e spondilolistesi di L5 su S1, ha rilevato che per quel che

riguarda l’evoluzione a partire dal 18 settembre 2018 si può affermare che lo

stato di salute dell’insorgente è peggiorato essendovi da allora anche

un’importante sintomatologia algica alla gamba destra con deficit

dell’estensione e flessione del piede destro e sulla base dell’esame

neurologico clinico ed elettromiografico “si può ora affermare che vi è ora

un sicuro deficit motorio alla gamba destra dovuto ad un danno radicolare sui

territori L5 ed S1” (pag. 9 della perizia).

Il neurologo ha confermato la

completa incapacità lavorativa nella precedente attività anche dal lato

neurologico ed ha poi affermato:

"

(…) Dopo il 18 settembre 2018 il

Signor RI 1 ha sviluppato una sintomatologia importante algica e deficitaria

anche alla gamba destra. È difficile definire in modo preciso quando questa è

divenuta chiaramente sintomatica. Sulla base dei documenti medici si direbbe

dopo il febbraio 2019, visto che ancora alla visita della Dr.ssa __________,

vice-primario di neurochirurgia presso __________ di __________ del 05.02.2019,

erano descritti disturbi principalmente a sinistra.

Da notare però che all’anamnesi fornita spontaneamente

al momento della mia valutazione il Signor RI 1 descriveva comunque disturbi

anche alla gamba destra già probabilmente dalla fine del 2018. In una

comunicazione interna dell’AI risulta che ancora il 15 ottobre 2018 il paziente

si diceva interessato a cercare un’attività adatta alternativa mentre due mesi

più tardi il 18 dicembre descriveva un peggioramento che non gli permetteva di

prendere in considerazione misure di reintegrazione professionale. Al più tardi

nella perizia in giugno 2019 il dott. __________ riscontrava difficoltà motorie

anche a destra.

In una situazione di questo tipo ritengo che anche una

attività leggera e ritenuta confacente al suo stato di salute come descritto

sulla base dei reperti di competenza reumatologica dal dott. __________, non

sia attualmente proponibile ed anche per un’attività simile vi sia

un’incapacità lavorativa del 100% dal punto di vista neurologico. Questa

situazione è venuta a crearsi verosimilmente in modo progressivo tra la fine

del 2018 e la prima metà del 2019, pur ritenendo verosimile che anche già in

precedenza vi fossero problemi alla gamba destra che non erano emersi in modo

netto, prevalendo allora i sintomi localizzati a sinistra.

(…).

Faccio notare che si tratta di una situazione ancora

in evoluzione. Secondo quanto mi ha riferito, il Signor RI 1 sarebbe ormai

convinto a sottoporsi all’intervento alla colonna lombare discusso con la

Dr.ssa __________. Quest’ultima però mi ha informato che un eventuale

intervento sarà da prendere in considerazione solo come ultima ratio e lei

stessa ha non pochi dubbi che possa portare ad un miglioramento significativo

dei sintomi.

Quindi al momento, anche alla luce di queste

informazioni, si deve ritenere che la situazione rimarrà invariata a medio e

probabilmente lungo termine. Il tutto sarà eventualmente da ridiscutere nel

caso di dovesse effettivamente arrivare ad un intervento alla colonna lombare,

cosa che al momento attuale non è comunque ancora definita.” (doc. XXXV)

2.7. Alla

luce di quanto sopra esposto, questo TCA deve in primo luogo concludere che l’insorgente

è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività dal 17 agosto

2017. Entrambi i periti sono infatti concordi su questo punto.

Circa

la capacità lavorativa in attività leggera e confacente al suo stato di salute,

il perito reumatologo, pur con numerose limitazioni, divenute più stringenti

dal 18 dicembre 2018, ha stabilito che l’interessato può svolgere un’attività

adatta al 100% dal 18 settembre 2018.

Dalla

perizia neurologica emerge invece che l’interessato anche in un’attività

leggera e confacente al suo stato di salute è completamente inabile al lavoro a

causa dell’importante sintomatologia algica e deficitaria alla gamba destra.

Il

perito, dr. med. __________, non è però stato in grado di stabilire con

precisione la data dell’inizio dell’incapacità lavorativa totale, pur

evidenziando che il peggioramento dello stato di salute è avvenuto tra fine

2018 e giugno 2019, quando è stato visitato dal dr. med. __________. Lo

specialista ritiene che sulla base dei documenti “si direbbe dopo il

febbraio 2019, visto che ancora alla visita della Dr.ssa __________,

vice-primario di neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________ del

05.02.2019, erano descritti disturbi principalmente a sinistra”, anche se il medesimo interessato nel corso

dell’anamnesi ha spontaneamente affermato che già dalla fine del 2018 vi erano

disturbi anche alla gamba destra. A questo proposito il perito evidenzia che “in

una comunicazione interna dell’AI risulta che ancora il 15 ottobre 2018 il

paziente si diceva interessato a cercare un’attività adatta alternativa mentre

due mesi più tardi il 18 dicembre descriveva un peggioramento che non gli

permetteva di prendere in considerazione misure di reintegrazione professionale.

Al più tardi nella perizia in giugno 2019 il dott. __________ riscontrava

difficoltà motorie anche a destra.”

Questo

TCA evidenzia che dal referto del dr. med. __________, redatto in seguito alla

visita del 28 giugno 2019, emerge: “l’assicurato spontaneamente dichiara

appena entrato in sala di consultazione, che da circa 2 settimane, quindi dal

14.6.2019, oltre ai dolori già presenti, sono insorti dolori perenni anche alla

gamba destra che continuano a peggiorare (…)” e “(…) l’assicurato inizia

a raccontare spontaneamente a partire da quale vertebra avverte dolori

osservando già nelle prime frasi che lo stato di salute è peggiorato in quanto

da 2 settimane risente anche dolori alla gamba destra (…)” e “al momento

dell’attuale rivalutazione peritale reumatologica, l’assicurato dichiara

spontaneamente che dal 14.6.2019 circa, oltre ai dolori già presenti, sono

insorti dolori anche alla gamba destra percepiti in aumento (…) il dolore nella

gamba destra viene recepito più intenso rispetto a quello della gamba sinistra,

con presentazione aspecifica, circolare nella coscia, coinvolgente la gamba,

sia la tibia ventrale, sia il polpaccio destro, il piede destro in toto con

dolori anche inguinali a destra, l’assicurato afferma di non poter più alzare

il piede destro (…)” (pag. 18 della perizia).

Considerandi

In

occasione della visita presso il dr. med. __________, l’insorgente ha precisato

che “nel corso dell’ultimo anno, dunque tra la fine del 2018 e i primi 9

mesi del 2019, ha progressivamente accusato maggiori disturbi alla gamba destra

ed ora è limitato principalmente da dolori intensi che si estendono

posteriormente alla gamba destra fino al piede, anche con formicolii: non è

stato possibile precisare con esattezza quando i dolori a destra sono divenuti

più limitanti e netti” (pag. 7 della perizia). Egli ha precisato che “l’esame

elettromiografico ci permette dunque di affermare che i deficit motori alla

gamba destra, con difficoltà a camminare sulla punta del piede e sul tallone,

non sono di origine unicamente antalgica o dovuti a mancanza di collaborazione

ma sono spiegati principalmente ad un danno organico neurologico” e che “fino

alla perizia reumatologica del Dr. __________ del settembre 2018 non erano

stati descritti deficit rilevanti alla gamba destra ma si era piuttosto parlato

di disturbi localizzati a sinistra. Si può dunque affermare che dal settembre

2018.

ad oggi si è verificato un peggioramento della situazione del paziente con

apparizione di nuovi sicuri deficit alla gamba destra su territori L5 e S1. Si

tratta di una situazione che risulta sicuramente limitante sia per la

componente paretica che per i dolori importanti.”

Negli

atti AI richiamati dal TCA non vi è, oltre a quella citata dal dr. med. __________,

altra documentazione medica successiva al mese di settembre 2018 relativa

all’insorgere della problematica alla gamba destra (cfr. plico doc. AI).

La

questione, per i motivi che seguono, secondo il Tribunale, non deve tuttavia

essere ulteriormente approfondita.

2.8

Nella

misura in cui la persona assicurata è completamente inabile al lavoro nella sua

precedente attività e la sua situazione valetudinaria è stabile, le incombe

l’obbligo di ridurre il danno e di mettere a frutto la sua capacità lavorativa

residua in un’attività adatta e confacente al suo stato di salute (cfr. anche

sentenza 9C_702/2018 dell’11 luglio 2019).

L’art.

6.

cpv. 2 seconda frase LPGA prevede infatti che in caso d’incapacità al lavoro

di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

Il

cambiamento d’attività deve essere esigibile (cfr. anche Kieser,

ATSG-Kommentar, 2015, n. 76 e seguenti ad art. 6) e l’assicuratore deve indicare

i profili professionali o le attività esigibili per l’assicurato (sentenza 9C_702/2018

dell’11 luglio 2019, consid. 3.3, con riferimenti alla sentenza 8C_714/2018,

consid. 4.4.4 e alla sentenza U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V

181.

consid. 1a).

Nella

valutazione dell’esigibilità del cambiamento della professione occorre in primo

luogo valutare se il cambiamento è oggettivamente (ossia

ragionevolmente: “vernünftigerweise”; cfr. Kieser, op. cit., n. 77 ad

art. 6) possibile. Ciò significa che dal punto di vista medico-teorico

l’attività indicata deve poter essere svolta, che questa attività nel mercato

di lavoro concreto deve essere offerta in maniera sufficiente (“ausreichend”)

e che tra l’obbligo di ridurre il danno dell’assicurato e il risparmio

conseguito dall’assicuratore sociale non via è una sproporzione (cfr. Kieser,

op. cit., n. 77 ad art. 6). Importante è soprattutto che l’attività possa

effettivamente essere esercitata nel luogo di lavoro della persona assicurata

(cfr. DTF 134 V 23); differentemente dall’assicurazione per l’invalidità non va

preso in considerazione il mercato di lavoro equilibrato teorico, poiché

l’esigibilità deve sempre tener conto del caso concreto (cfr. anche Kieser, op.

cit., n. 77 ad art. 6). Occorre infine esaminare se la nuova attività può

essere svolta senza misure di reintegrazione (cfr. sentenza 9C_141/2009,

consid. 2.1.1 in: SVR 2010 IV Nr. 9).

In

un secondo tempo occorre stabilire se il cambiamento è soggettivamente

possibile; in questo caso occorre esaminare la capacità di adattamento (“Vermittlungsfähigkeit”:

cfr. Kieser, op. cit., n. 78 ad art. 6) della persona assicurata.

Questo

Tribunale ritiene che nel preciso caso di specie l’assicuratore non poteva esigere

dal ricorrente un cambiamento di professione.

Al

momento dell’emissione della decisione su opposizione impugnata (7 gennaio

2019), che determina il limite temporale dell’esame da parte del giudice

chiamato ad esprimersi nel merito del provvedimento amministrativo (cfr., tra

le tante: sentenza 8C_714/2018 del 5 marzo 2019, consid. 4.3), la situazione

valetudinaria dell’assicurato, in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute, non si era infatti ancora stabilizzata, ma era in continua evoluzione.

Il

dr. med. __________, il 18 settembre 2018, ha accertato una capacità lavorativa

completa in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente, nel

limite di una ridotta capacità funzionale descritta nel referto di medesima

data (doc. 26).

Il

dr. med. __________, il 30 giugno 2019, nella perizia giudiziaria, ha

accertato, sulla base del referto della dr.ssa med. __________, del 20 dicembre

2018, facente seguito alla visita del 18 dicembre 2018, un primo peggioramento

dello stato di salute del ricorrente che, seppure senza incidenza sulla

capacità lavorativa in attività leggere in ambito reumatologico, ha comunque

indotto il perito a indicare limiti più restrittivi per lo svolgimento di

un’attività adatta. Lo specialista ha affermato che “tenendo conto dei dati

anamnestici, dell’esame clinico, ma anche di quanto risultato durante l’accertamento

radiologico del 5.2.2019, i limiti funzionali e di carico rispetto alla

valutazione peritale reumatologica antecedente del 18.9.2018, espletata dal Dr.

__________ di __________, risultano più restrittivi” e che questi limiti “vanno

applicati a decorrere dal 18.12.2018, allorché l’assicurato veniva rivalutato

in ambito neurochirurgico specialistico dalla Dr.ssa __________” (pag. 21

della perizia reumatologica), la quale, in quell’occasione, aveva diagnosticato

una sospetta coxartrosi a sinistra (doc. A12), non presente nella diagnosi

posta dal dr. med. __________ il 18 settembre 2018 (doc. 14), poi confermata il

5.

febbraio 2019 dalla radiografia all.nca sinistra (pag. 11 della perizia

reumatologica e doc. III/1).

Lo

stesso dr. med. __________ ha poi evidenziato come dal 14 giugno 2019 sono

insorti dolori anche alla gamba destra, percepiti in aumento (cfr. pag. 18

della perizia reumatologica).

A

questo proposito il perito neurologo, dr. med. __________, nel referto del 18

ottobre 2019 ha evidenziato la difficoltà nello stabilire con esattezza la data

a partire dalla quale l’interessato ha iniziato a presentare i deficit

neurologici e i dolori radicolari L5 ed S1 a destra che lo hanno portato ad

essere completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività. Lo specialista ha

tuttavia rilevato che dal settembre 2018, quando il dr. med. __________ non

aveva descritto deficit rilevanti alla gamba destra, essendo piuttosto evidenziati

i disturbi localizzati a sinistra, al mese di giugno 2019, quando il dr. med. __________

ne ha invece rilevato la presenza, si è verificato un peggioramento dello stato

di salute dell’insorgente con apparizione di nuovi deficit alla gamba destra

sui territori L5 ed S1.

Per

il neurologo il peggioramento è stato graduale, poiché anche in occasione della

visita presso la dr.ssa med. __________ del 5 febbraio 2019 erano descritti

disturbi principalmente a sinistra (pag. 9 della perizia neurologica).

La

situazione, come rileva il dr. med. __________, “è venuta a crearsi

verosimilmente in modo progressivo tra la fine del 2018 e la prima metà del

2019, pur ritenendo verosimile che anche già in precedenza vi fossero problemi

alla gamba destra che non erano emersi in modo netto, prevalendo allora i

sintomi localizzati a sinistra” (pag. 10 della perizia neurologica). In

effetti, dalla documentazione medica emergono costantemente le lagnanze del

ricorrente circa i dolori all’arto sinistro.

In

queste condizioni, in presenza di una patologia in continua evoluzione ed in costante

e repentino aggravamento, che ha portato l’insorgente, nel giro di pochi mesi, a

diventare completamente inabile al lavoro (cfr. perizia neurologica, doc. XXXV),

occorre concludere che per l’assicurato, nato nel 1963, da sempre attivo

dapprima nel settore edile e poi nella metalcostruzione nella produzione e posa

di installazioni di protezione solare (cfr. doc. 14), il cambiamento d’attività

non era ragionevolmente (“vernünftigerweise”) esigibile.

Senza

una situazione valetudinaria stabilizzata non era possibile chiedere all’insorgente

di adattarsi al nuovo stato di salute, in continua mutazione ed in fase di

peggioramento, e di mettere in atto le misure necessarie per esercitare una

nuova professione che del resto l’assicuratore si è limitato a citare, tra le

righe, all’interno del calcolo del discapito economico (decisione formale, doc.

27: “[…] lei è stato ritenuto abile in maniera del 100%, dal Servizio medico

fiduciario della scrivente nell’esercizio di un’attività lucrativa che tenga

conto dei limiti sopra indicati, all’interno di una fabbrica, lavori leggeri in

archivi di magazzino, commesso aiuto in un centro di bricolage […]”), senza

alcuna precisazione supplementare (cfr. a proposito dell’obbligo di motivazione

dell’assicuratore la sentenza 9C_702/2018 dell’11 luglio 2019; cfr. circa le

difficoltà per le persone anziane, segnatamente oltre i 60 anni, a trovare un

posto di lavoro, anche il Messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 2019 concernente

la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani).

All’assicurato

non poteva pertanto essere assegnato un termine di 3 mesi per cambiare

professione.

Quanto

alla circostanza, sollevata dall’assicuratore, secondo cui l’interessato

dovrebbe decidere se farsi operare alla colonna lombare, va rilevato che la

questione non è oggetto del contendere, poiché dagli atti non emerge che CO 1

abbia sollecitato per iscritto l’insorgente indicandogli le conseguenze giuridiche

di un eventuale rifiuto ed assegnandogli un adeguato termine di riflessione

conformemente a quanto prevede l’art. 21 cpv. 4 LPGA.

D’altra

parte il perito neurologo, dr. med. __________, ha evidenziato di avere

discusso di questa possibilità con la dr.ssa med. __________, viceprimario

presso il __________, la quale ha affermato che un “eventuale intervento

sarà da prendere in considerazione solo come ultima ratio e lei stessa

ha non pochi dubbi che possa portare ad un miglioramento significativo dei

sintomi” (pag. 10 della perizia neurologica).

Per

cui l’assicuratore non ha comprovato, secondo l’abituale principio della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che

l’intervento avrebbe portato un notevole miglioramento della capacità

lavorativa o una nuova capacità di guadagno (cfr. art. 21 cpv. 4 LPGA).

Ne

segue che il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione

impugnata modificata nel senso che CO 1 va condannata a versare indennità

giornaliere al 100% fino ad esaurimento delle prestazioni.

In

queste condizioni non occorre sentire quale teste la dr.ssa med. __________,

come richiesto dal ricorrente (doc. I).

A

questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti).

All’insorgente,

rappresentato da un avvocato e vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili

(cfr. art. 61 let. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è modificata nel senso che CO 1 è condannata a versare a RI 1

indennità giornaliere al 100% fino ad esaurimento del diritto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore

verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti