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Decisione

36.2019.21

Assicurazione complementare di ospedalizzazione in reparto semiprivato. Degenza avvenuta in camera a 4 letti ma con prestazioni secondo copertura semiprivata. Calcolo della franchigia dovuta dall'attr

28 maggio 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori

avevano chiesto di ricoverarla in una camera semiprivata. In assenza di posti

liberi, ha tuttavia dovuto essere portata in un reparto con 4 letti (doc.

VII/1).

In seguito

ad un reclamo della mamma di AT 1 presso il nosocomio __________, il __________

ha ridotto l’importo della fattura, emessa inizialmente come se il ricovero

fosse stato effettuato esclusivamente in camera semiprivata.

Il forfait

giornaliero della camera semiprivata (fr. 283) è stato dedotto e la somma

totale dovuta è scesa da fr. 4'948.80 (doc. A2) a fr. 3'378.10 (doc. A4).

L’Ospedale

ha invece confermato la fatturazione degli onorari medici sulla base della

tariffa applicabile per le degenze in ambito semiprivato, poiché le prestazioni

mediche sono state effettuate in base a tale copertura (cfr. allegato doc. 5).

A questo

proposito il __________ ha precisato che “Die Behandlung erfolgte jedoch

weiterhin auf Halbprivat. Als Patientin bzw. gesetzlichen Vertreter wirkt es

natürlich auf dem ersten Blick so als wäre die Behandlungsklasse geändert

worden, was aber nicht stimmt, ausser das mit dem Zimmer. Ebenfalls

fallen Arbeiten im Hintergrund an, welche man nicht direkt sieht. Auch wenn der

Arzt nicht oder nur kurz persönlich beim Patienten war, bedeutet es nicht, das

der Arzt keine Leistungen erbracht hat” (doc. VII/1).

I genitori

dell’attrice non contestano che tali prestazioni (posizione 02.99.00 [“Arzthonorar

stationär] per importi di fr. 554, fr. 346, fr. 1'400, fr. 650, fr. 650 e

fr. 52 da cui sono stati dedotti degli sconti [fr. 41.55, fr. 25.95, fr. 105,

fr. 48.75, fr. 48.75 e fr. 3.90]) sono state effettivamente fornite.

Tant’è che,

pur censurando quanto avvenuto, la madre, in uno scritto del 5 dicembre 2018

all’assicuratore (doc. A6), ha affermato che “das einzige Problem ist jetzt,

dass jeden Tag der Chefarzt zu uns kam und uns mitteilte, dass sie nicht

wissen was AT 1 fehlt. Und für diese Auskunft müssen wir nun CHF 2'100.00

bezahlen? Wenn wir nicht im __________ hospitalisiert worden wären und einfach

täglich zur Visite gegangen wären, hätte die CV 1 den vollen Betrag übernommen

auch wenn der Chefarzt gekommen wäre” (sottolineatura del redattore).

In queste

condizioni, non vi è alcun motivo per ritenere che le prestazioni fatturate dai

medici non siano state eseguite e occorre concludere che esse lo sono state in

base al regime semiprivato scelto dall’assicurata.

I genitori di

AT 1 sostengono tuttavia di non dover versare alcuna partecipazione ai costi,

poiché essa è dovuta solo in caso di ospedalizzazione in reparto semiprivato e

non anche per le degenze in camera comune (cfr. la polizza, doc. 1: “Kostenbeteiligungsmodell

__________; Ihr Selbstbehalt beträgt: - Halbprivate Abteilung: CHF 300.- pro

Tag, max. CHF 6'000.- pro Kalenderjahr - Allgemeine Abteilung: kein

Selbstbehalt”) e ritengono che l’attrice non sia stata

ricoverata in un reparto semiprivato perché è stata portata in una camera con 4

letti.

Per quanto

concerne la partecipazione ai costi, le CGA prevedono che “quando un

assicurato usufruisce di prestazioni mediche (come ad esempio una visita

medica, medicamenti, trattamenti di terapisti), egli deve assumere personalmente

una parte di questi costi. Questa parte pagata personalmente dal paziente è

detta partecipazione ai costi e consiste in (…) la partecipazione ai costi

dell’assicurazione complementare.”

A questo

proposito la dottrina (Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, 2a

edizione, 2017, pag. 81, n. 151 e seguenti) rammenta che l’assicurazione permette

di trasferire un rischio all’assicuratore. È possibile che la persona

assicurata decida di assicurare solo una parte delle conseguenze della realizzazione

del rischio. Si procede allora ad un’operazione denominata assicurazione

propria (“propre assurance”). Si costituiscono delle riserve per essere

in grado di disporre delle risorse necessarie in caso di sopraggiungere del

rischio paventato. La franchigia, e conseguentemente la partecipazione ai

costi, è una forma di assicurazione propria (“propre assurance”),

nel senso che l’assicurato si assume lui stesso una parte delle conseguenze

della realizzazione del rischio. Più la partecipazione è elevata, maggiore è il

rischio assunto dalla persona assicurata e minore è il premio dovuto (Vincent

Brulhart, op. cit., pag. 82 n. 153 [“Le système permet également à l’assuré

de bénéficier d’un taux de prime avantageux”], cfr. anche pag. 89 n. 168 e

seguenti; cfr. anche Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,

3a edizione, 1995, pag. 42, N. 3 e pag. 70 e seguenti, in particolare pag. 72

N. 4 e seguenti; pag. 371 n. 1).

2.5. In concreto tra

le parti non vi è una differente interpretazione delle disposizioni

contrattuali, ma una diversa valutazione del tipo di ricovero presso il

nosocomio __________, nel senso che per la convenuta l’ospedalizzazione è

avvenuta in regime semiprivato, mentre per i genitori di AT 1 il ricovero è

avvenuto in regime comune e di conseguenza alcuna partecipazione sarebbe dovuta.

Il TCA non

condivide le conclusioni dell’attrice secondo cui non dovrebbe pagare la

partecipazione ai costi di fr. 300 al giorno.

In primo

luogo ella non è stata ricoverata in una camera comune ma nel reparto di cure

Considerandi

intense (doc. VII/1: “[…] Die Patientin wurde nicht auf die allgemeine

Abteilung verlegt, sondern ab dem 07.07.2018 15:45 auf die IPS”). In

secondo luogo ella, pur trovandosi a condividere la camera con altri bambini

(doc. VII: “Bedauerlicherweise hatte es dort kein HP-Zimmer mehr frei,

weshalb sie in ein 4-Bett-Zimmer musste”), in luogo di essere

degente in una camera doppia, ha beneficiato delle cure previste per le persone

assicurate in regime semiprivato (doc. VII/1: “[…] Die Behandlung erfolgte

jedoch weiterhin Halbprivat […]”), segnatamente le prestazioni mediche

di livello superiore (tramite il “Chefarzt”, cfr. doc. A6) rispetto a

quanto avrebbe ottenuto se avesse optato sin dall’inizio per una degenza in

camera comune.

In queste

condizioni l’attrice non può essere esonerata dal versamento della

partecipazione ai costi.

Ciò sarebbe

stato possibile solo laddove avesse scelto di farsi curare nel reparto

comune (cfr. art. __________ CGA) dove avrebbe usufruito di prestazioni inferiori

e dove, conseguentemente, anche i costi sarebbero stati meno elevati.

In concreto

l’assicuratore ha dato seguito ai suoi obblighi contrattuali, rimborsando tutte

le prestazioni fornite nel regime del reparto semiprivato, segnatamente il

costo degli onorari dei medici (cfr. doc. A4).

È vero che

la situazione è insoddisfacente perché l’interessata non ha potuto usufruire, a

causa della mancanza di letti, anche di una camera semiprivata. Tuttavia ciò

non è da imputare alla convenuta, la quale ha ossequiato ai suoi obblighi

contrattuali.

Non vi è di

conseguenza alcun motivo per non prelevare la partecipazione ai costi

concordata.

2.6

Resta da

esaminare per quanti giorni l’interessata deve pagare la partecipazione ai

costi.

L’art. __________

CGA prevede che l’assicurato __________ (varianti __________) può scegliere un

modello di partecipazione ai costi di 300 franchi per ogni giorno di degenza

in ospedale fino a un massimo di 6000 franchi per anno civile.

Anche in

questo caso la divergenza tra le parti non concerne l’interpretazione da dare

alla citata norma, ma piuttosto l’accertamento del numero di giorni di degenza

presso i nosocomi di __________ e __________. Per l’assicuratore l’attrice è

stata degente 7 giorni, rispettivamente 2 giorni, secondo l’assicurata i

ricoveri sono durati 6 giorni, rispettivamente 1 giorno.

Per l’art. __________ CGA

il premio viene ridotto conseguentemente al modello di partecipazione ai costi

scelto.

Ciò significa che il

premio dipende dal modello stabilito tra le parti (cfr. art. __________ CGA) e conseguentemente

più la partecipazione ai costi è elevata più il premio sarà economico.

Nell’importo del premio dovuto dalla persona assicurata è calcolato anche il

rischio assunto dall’assicuratore. Maggiore è la probabilità per l’assicuratore

di dover versare la prestazione, maggiore sarà l’importo del premio.

Affinché vi

sia una congruenza tra il premio pagato e la prestazione rimborsata, è

necessario che vi sia una prestazione del fornitore di prestazione.

La partecipazione ai costi chiesta alla persona assicurata deve

necessariamente dipendere dal numero di giorni di degenza fatturati

dall’ospedale.

Nel caso di

specie il __________ di __________, per il ricovero dal 6 luglio 2018 al 12

luglio 2018, ha fatturato 6 giorni di degenza (cfr. doc. 6: “Spitaltage P6D”

[sottolineatura redattore]; cfr. il numero di “Zuschlag für

Zusatzversicherung HP/P”, prima della rettifica, pari complessivamente a 6;

cfr. anche, seppur non facilmente leggibile, in relazione con l’allegato al

doc. A10, il doc. A3, “TP-Rechnung”: “Behandlung/Tage” 06.07.2018

-12.07.2018 / 6”).

L’Ospedale __________

di __________, per la degenza dal 7 all’8 agosto 2018 ha fatturato un giorno di

degenza (doc. 9: “Spitaltage P1D” [sottolineatura redattore],

supplemento camera semiprivata pari a 1). Ciò è pure confermato dallo scritto

della responsabile gestione pazienti che tramite e-mail ha affermato che (ndr:

errori in originale) “der zurschläge fürs halbprivate zimmer sind für einen

Tag Krankenhausaufenthalt bezahlt” (doc. A10, con l’allegata fattura TP

dove alla voce “trattamento/giorni”, figura “07.08.2018 – 08.08.2018

/ 1 (..)”).

In queste

condizioni l’assicuratore, sulla base del contratto, deve chiedere all’attrice

una partecipazione ai costi per 6 giorni di degenza per il ricovero a __________

e per 1 giorno di degenza per il ricovero a __________.

2.7

Alla luce di

quanto sopra esposto l’attrice deve versare alla convenuta un importo di fr.

300.

per il ricovero presso l’Ospedale __________ di __________ dal 7 all’8

agosto 2018 e di fr. 1’800 (6 x 300) per il ricovero presso il __________ di __________

dal 6 luglio 2018 al 12 luglio 2018.

La

petizione deve di conseguenza essere parzialmente accolta.

2.8

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

§ 1. Per la

degenza di AT 1 presso il __________ di

__________

dal 6 luglio 2018 al 12 luglio 2018 la partecipazione ai costi

ammonta complessivamente a CHF 1'800.00.

2. Per la degenza di AT 1 dal 7 all’8 agosto 2018 presso l’Ospedale

__________ di __________ la partecipazione ai costi ammonta complessivamente a

CHF 300.00.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti