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Decisione

36.2019.27

Richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno accolta sulla base della perizia amministrativa

20 maggio 2019Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali e di carico profilati a seguito del danno alla salute

presente, con le posizioni di lavoro, i pesi sollevati e trasportati, si evince

che l’ultimo lavoro non può essere considerato in gran parte adatto allo stato

di salute dell’assicurato, per cui è in grado di portare ad un quadro algico

recidivante, con periodi d’inabilità lavorativa intermittenti; di conseguenza

l’assicurato, qualora non fosse in grado di riprendere, rispettivamente

mantenere una capacità lavorativa totale (del 100%) nel mansionario tipico del

muratore, andrà avviato ad altra professione, tenente pienamente conto di tutti

i limiti funzionali e di carico menzionati sopra. Propongo dunque di procedere

con un annuncio tempestivo presso l’ufficio dell’assicurazione invalidità del

cantone Ticino.

Nelle mansioni organizzative-dirigenziali come titolare della

ditta in cui lavora come muratore, l’assicurato, dall’inizio dell’inabilità

lavorativa, ossia dal 6.2.2018, va considerato abile al lavoro in misura

totale.

Per un’attività tenente pienamente conto di tutti i limiti

funzionali e di carico sopraevidenziati, l’assicurato, a partire dal 6.2.2018,

va considerato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, con rendimento massimo del 100%.” (doc. 7)

Il

3 ottobre 2018 il medico fiduciario, dr. med. __________, ha scritto al perito

(doc. 8), rilevando che dalla lettura del mansionario compilato dal medesimo

assicurato emerge che l’attività di intensità medio/pesante con spostamento di

carichi da 10 a 50 kg concerne il 40% del tempo di lavoro, eseguire lavori amministrativi

il 10%, il contatto diretto con i clienti il 25%, il contatto telefonico con i

clienti il 25% e che nella perizia sono stati posti quali limiti funzionali

quelli di mai sollevare pesi oltre 20 kg, di mai maneggiare attrezzi molto

pesanti e di raramente salire su scale a pioli. Il dr. med. __________ ha

affermato:

" (…) Per

cui se dovessimo ora definire con maggior precisione la capacità lavorativa

nell’attività ultimo svolta potremmo sicuramente stralciare le mansioni che

implicano il sollevamento di pesi superiori a 20 kg, che a buon conto non

dovrebbero rappresentare più del 20% del tempo lavorativo.

Vista la peculiarità del mansionario, che non è quello classico di

un muratore/manovale, bensì quello di un titolare di una piccola impresa edile

perciò con la possibilità di farsi aiutare dai propri operai (4 o 5) nelle

attività più pesanti, possiamo dunque affermare che la CL risultante si situa

attorno all’80%?” (doc. 8)

L’8

ottobre 2018 il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, ha affermato:

" (…) Mi

comunica che l’assicurato non ha un mansionario classico di muratore/manovale

bensì quello di un titolare di una piccola impresa edile con la possibilità di

farsi aiutare dai propri operai nelle attività più pesanti; mi indica pure che

le mansioni implicanti il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg non

dovrebbero rappresentare più del 20% del tempo lavorativo; di conseguenza,

prendendo atto dei limiti funzionali e di carico da me profilati al momento

della valutazione peritale, per l’attività di titolare di una piccola impresa

edile, ritengo giustificata una capacità lavorativa sull’arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20%.”

(doc. 9)

L’assicuratore ha inoltre

prodotto un rapporto del 29 maggio 2018 dell’ispettore sinistri relativo ad un

colloquio tenutosi presso il domicilio dell’insorgente (doc. 10), un verbale di

colloquio del 20 agosto 2018 con l’assicurato (doc. 11) e la descrizione

dell’attività con sforzi sul posto di lavoro del 29 maggio 2018 (doc. 13).

Nelle more amministrative

sono stati trasmessi all’assicuratore un certificato del 30 marzo 2018 del curante,

dr. med. __________, FMH medicina generale, il quale ha attestato un’incapacità

lavorativa dell’80% dal 6 febbraio 2018 al 30 aprile 2018 (doc. 5), un

certificato del 5 giugno 2018 del medesimo medico che, posta la diagnosi di

artrosi acromio-claveare a sinistra e descritta la terapia di “antiflogistici”

e “infiltrazione dell’01.06.2018” ha accertato un’incapacità lavorativa

dell’80% ancora per 2-4 settimane (doc. 6) ed un attestato del 19 novembre 2018

con il quale il dr. med. __________ certifica un’incapacità lavorativa dell’80%

dal 6 febbraio 2018, del 50% dal 1° settembre 2018 e dello 0% dal 1° ottobre

2018 (doc. 16).

Con il ricorso

l’insorgente ha allegato un referto del 1° giugno 2018 del dr. med. __________,

FMH radiologia, dell’istituto radiologico collegiata, che ha affermato:

" (…) Sotto

controllo ecografico infiltrazione selettiva intra-articolare acromion-claveare

e della borsa sottoscromiale con lidocaina ed una fiala di Triamcort divisa fra

le due sedi.

L’intervento è avvenuto senza complicazioni.” (doc. C)

2.5. Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale deve innanzitutto concludere che alla perizia del

28 giugno 2018 del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, va attribuita

piena forza probante.

Il

referto è dettagliato, approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente. Il perito si è espresso su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa

dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita del 27

giugno 2018.

Il

dr. med. __________, come del resto afferma lo stesso assicurato in sede ricorsuale

(doc. I), ha pure preso in considerazione l’infiltrazione subita dal ricorrente

il 1° giugno 2018 (doc. 7, pag. 4: “[…] successivamente, ad inizio giugno

2018, è stato sottoposto ad infiltrazione presso l’istituto radiologico la __________

a __________; rammenta che durante la prima settimana dopo il gesto, i sintomi

non erano migliorati ma poi sono progressivamente diminuiti […]” e pag. 7:

“[…] da allora avrebbe sempre avuto problemi e dolori alla spalla sinistra,

di intensità variabile, riesacerbati di recente, non chiaramente miglioranti

all’assunzione di antireumatici non steroidali, per cui, ad inizio giugno 2018,

il medico ha richiesto un’infiltrazione alla spalla sinistra, alla quale i

dolori sono progressivamente diminuiti […]”), la cui esecuzione è stata

attestata sia dal dr. med. __________, FMH radiologia (doc. C), sia dal

curante, dr. med. __________ (doc. 6) e non può di conseguenza essere messa in

dubbio, contrariamente a quanto sostiene l’assicuratore.

Non

vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dalle convincenti conclusioni del

perito, atteso inoltre che l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico

motivato atto a sovvertire le valutazioni dello specialista.

L’assicuratore

non ha tuttavia tratto le corrette conclusioni dal referto del 28 giugno 2018.

Per

quanto concerne l’attività svolta dal ricorrente, il dr. med. __________ ha rilevato

che l’insorgente è “di professione muratore, titolare di una ditta con 5

collaboratori, muratori e manovali” e che “stando al formulario “descrizione

dell’attività con sforzi sul posto di lavoro” compilato il 29.5.2018,

l’attività prevedeva, nella misura dell’80%, le mansioni tipiche del muratore,

con necessità frequente di sollevamento e trasporto di carichi fino a 10 kg,

Considerandi

spesso fino a 25 kg e spesso anche fino a 50 kg, l’attività implicava

molto spesso di stare in piedi, mai stare seduti, spesso camminare, spesso

mansioni svolte stando piegati, spesso lavori con le mani sopra la testa,

spesso l’assicurato stava anche in posizione accovacciata, inginocchiata; per i

rimanenti 20%, l’assicurato svolgeva mansioni gestionali” (doc. 7).

La

descrizione è conforme a quella prodotta dall’assicuratore e sottoscritta dal

medesimo insorgente in data 29 maggio 2018 (doc. 13).

Sulla

base di questa descrizione il perito ha concluso che “mettendo a confronto i

limiti funzionali e di carico profilati a seguito del danno alla salute

presente, con le posizioni di lavoro, i pesi sollevati e trasportati, si evince

che l’ultimo lavoro non può essere considerato in gran parte adatto allo

stato di salute dell’assicurato, per cui è in grado di portare ad un

quadro algico recidivante, con periodi d’inabilità lavorativa intermittenti;

di conseguenza l’assicurato, qualora non fosse in grado di riprendere,

rispettivamente mantenere una capacità lavorativa totale (del 100%) nel

mansionario tipico del muratore, andrà avviato ad altra professione, tenente

pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico menzionati sopra”

(sottolineatura del redattore; cfr. anche risposta 5a: “[…] Il mansionario

tipico del muratore non tiene in gran parte conto dei limiti funzionali e di

carico presentati dall’assicurato, per cui, qualora non potesse riprendere da

subito la sua attività lavorativa in misura totale (100%), andrà avviato verso

un’altra attività professionale tenente conto di tutti i limiti funzionali e di

carico profilati”).

In

altre parole il dr. med. __________ ritiene in sostanza che l’attività di

muratore, per il ricorrente, al momento della valutazione peritale, non era

(più) adeguata e dunque comportava una completa incapacità lavorativa.

Ciò

del resto non è contestato dall’assicuratore, il quale tuttavia giunge ad una

conclusione differente sulla base dell’interpretazione data dal medico

fiduciario, dr. med. __________, alle risposte contenute nella descrizione

dell’attività lavorativa del 29 maggio 2018. Il medico, interpellando il perito

in data 3 ottobre 2018, ha infatti sostenuto che il 40% del tempo di lavoro

sarebbe impiegato per l’attività di intensità medio/pesante con spostamenti di

carichi da 10 a 50 kg, mentre il restante 60% concernerebbe attività

amministrative (10% lavori prettamente amministrativi, 25% contatti diretti con

i clienti e 25% contatti telefonici con i clienti; cfr. doc. 8).

Sulla

base di questa descrizione il dr. med. __________ ha suggerito al dr. med. __________

che l’insorgente sarebbe incapace al lavoro al 20% (doc. 8: “Vista la

peculiarità del mansionario, che non è quello classico di un muratore/manovale,

bensì quello di un titolare di una piccola impresa edile perciò con la

possibilità di farsi aiutare dai propri operai (4 o 5) nelle attività più

pesanti, possiamo dunque affermare che la CL risultante si situa attorno

all’80%?”). Il perito, preso atto della diversa descrizione del lavoro

esercitato dall’insorgente (doc. 9: “[…] mi comunica che l’assicurato non ha

un mansionario classico di muratore/manovale […]”), si è allineato alla

valutazione proposta dal medico fiduciario ed ha ritenuto giustificata “una

capacità lavorativa sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma

con una diminuzione del rendimento del 20%” (doc. 9).

Sennonché

quanto indicato dal medico fiduciario nello scritto 3 ottobre 2018 (doc. 8),

non corrisponde al contenuto della “descrizione dell’attività con sforzi sul

posto di lavoro” del 29 maggio 2018 che invece era stata correttamente

riportata nella perizia del dr. med. __________.

Si

tratta di un’estrapolazione arbitraria effettuata dal medico fiduciario.

Dal

citato formulario, allegato al rapporto dell’ispettore sinistri del 29 maggio

2018.

(doc. 10), emerge che il ricorrente è titolare della ditta edile per la

quale lavora al 100%, dove svolge mansioni dirigenziali, con alle dipendenze 5

collaboratori. Egli esercita un’attività di muratore nella misura dell’80% e di

gestione per il restante 20% (cfr. doc. 13).

Nel

questionario sono state formulate alcune domande dove era necessario apporre le

crocette alle risposte corrispondenti all’attività effettivamente svolta.

Dalle

risposte fornite dall’interessato si evince che “spesso”, ossia dal 34

al 66% del tempo (da 3 a 5 ore e ½), sollevava e portava pesi fino a 10kg, “spesso”,

nella medesima percentuale, sollevava e portava pesi fino a 25 kg, e, “spesso”,

sempre tra il 34 ed il 66%, sollevava e portava pesi fino a 50kg. Per contro i

lavori amministrativi concernevano dall’1 al 5% (“raramente”) dell’attività,

il contatto personale con i clienti dal 6 al 33% (“a volte”) e il

contatto telefonico con i clienti anch’esso dal 6 al 33% (“a volte”).

Dal

modulo emerge che l’interessato spesso doveva camminare, spesso doveva eseguire

movimenti di sollevamento e trasporto ripetitivo, spesso movimenti a strattoni

e sollevamento, mai stava seduto, molto spesso in piedi, spesso eseguiva

attività prevalentemente camminando, spesso attività svolte sempre stando

piegato, spesso lavorando con le mani sopra la testa, a volte lavorando in

posizione allungata, molto spesso svolgeva attività varie in posizioni diverse,

spesso in posizione accovacciata, spesso inginocchiata, spesso eseguiva

movimenti ripetitivi delle articolazioni, dei legamenti e dei muscoli, spesso

saliva su scale e armature (doc. 13).

Il

medico fiduciario, dr. med. __________, e l’assicuratore, non hanno messo in

discussione quanto contenuto nel formulario, ma hanno dato un’interpretazione

che non è conforme alle risposte fornite dall’insorgente, formulando ipotesi

che non trovano conferma negli atti.

In

base a quanto indicato non si giunge certo alla conclusione secondo la quale il

60% dell’attività svolta sarebbe di carattere amministrativo. Neppure è

possibile concludere che del restante 40%, nella misura del 20% l’interessato

svolge attività che implicano la necessità di sollevare pesi superiori ai 20 kg

(presa di posizione del dr. med. __________ del 3 ottobre 2018, doc. 8: “[…]

Per cui se dovessimo ora definire con maggior precisione la capacità

lavorativa nell’attività ultimo svolta potremmo sicuramente stralciare le

mansioni che implicano il sollevamento di pesi superiori a 20 kg, che a buon

conto non dovrebbero rappresentare più del 20% del tempo lavorativo […]”).

Si

tratta di una valutazione prettamente personale del medico fiduciario che non

poggia su alcun elemento oggettivo.

L’ulteriore

documentazione agli atti, e meglio la descrizione del percorso professionale

del ricorrente, conferma semmai che l’insorgente svolge prevalentemente

l’attività di muratore.

Dall’anamnesi

sociale della perizia del 28 giugno 2018 risulta che l’interessato si è

trasferito in Svizzera nel 1992 dove ha conseguito il diploma federale come

muratore attorno all’anno 2000. In seguito ha seguito una formazione, durata un

anno, come caposquadra e poi, di due anni, come capomastro. Inizialmente ha

lavorato come capocantiere dipendente e dal 2012 si è messo in proprio gestendo

cantieri (“faccio un po’ di tutto”; doc. 13, pag. 4).

Il

29.

maggio 2018 un ispettore dei sinistri dell’assicuratore ha redatto un

rapporto dopo aver avuto un colloquio con l’interessato al suo domicilio. In quell’occasione

l’insorgente ha evidenziato di essere capo muratore, titolare della società,

che avrebbe voluto “riprendere il suo lavoro in quanto deve mandare avanti

diversi lavori, inoltre sta costruendo una palazzina di sua proprietà” e

che “nella situazione attuale è impossibilitato a svolgere le attività quale

muratore, come responsabile si reca regolarmente sui cantieri per vedere i

lavori e dare istruzioni ai suoi collaboratori, effettua la parte gestionale

del suo lavoro per questo motivo si è fatto mettere abile dal suo medico al 20%”

(doc. 10).

Neppure

dal verbale di colloquio del 20 agosto 2018 tra due funzionari

dell’assicuratore e l’insorgente emergono elementi a favore della tesi del

medico fiduciario. L’interessato ha rilevato che “il problema sono le

spalle, ora ho fatto delle infiltrazioni. Mi si addormenta il braccio.

Oltretutto mi viene anche mal di testa. Il problema è che non posso fare

sforzi. Dopo che faccio uno sforzo, come per esempio con il mazzotto, devo

fermarmi”. L’insorgente ha precisato che “da gennaio 2018, mi occupo

solo di gestire un po`i lavori della azienda, ma fisicamente non ho più fatto

niente. Porto magari il materiale dal magazzino presso __________ fino al

cantiere, ma poi non faccio più niente (…) Mi alzo normalmente alla mattina

presto e alle 6:30 7:00 sono al magazzino o sui cantieri. E lì coordino il

lavoro per circa mezz’oretta. Poi vado a casa e a dipendenza del lavoro che c’è

torno ancora circa un quarto d’ora nel pomeriggio. ADR In tutti lavoro circa un

paio di ore al giorno.” Il ricorrente ha inoltre evidenziato di aver “dovuto

interrompere tutte le attività fisiche sui cantieri. ADR non ho assunto nessuno

per sostituire il mio lavoro. In caso di bisogno mi rivolgo all’agenzia

interinale __________”. Prima del danno alla salute la giornata cominciava

alle 6 e mezza del mattino e terminava alla sera tardi, “svolgevo tutte le

mansioni a da titolare e poi mi fermavo sui cantieri a lavorare con i miei

operai”. Egli ha inoltre precisato di essere capo muratore, di aver fondato

la società per la quale lavora nel 2012, di cui è titolare, con mansioni da

manuale, “faccio tutto quello che c’è da fare”. Dopo aver confermato il

contenuto del formulario con la “descrizione dell’attività con sforzi sul

posto di lavoro” del 29 maggio 2018, ha evidenziato di occuparsi della

parte amministrativa, contatto clienti, organizzazione e pianificazione orari

di lavoro e logistica e che “per questi lavori ritengo che non sono più del

20%”.

Nessun

elemento porta a ritenere che l’insorgente, prima del danno alla salute, non

svolgesse l’attività descritta nel formulario del 28 maggio 2018 e consistente

nell’80% nell’attività pesante di muratore e per il restante 20% nell’attività

amministrativa.

La

valutazione del 3 ottobre 2018 del dr. med. __________ è pertanto arbitraria,

poiché non si fonda su alcun elemento oggettivo, ma unicamente su ipotesi (doc.

8: “[…] Per cui se dovessimo ora definire con maggior precisione la capacità

lavorativa nell’attività ultimo svolta potremmo sicuramente stralciare le

mansioni che implicano il sollevamento di pesi superiori a 20 kg, che a buon

conto non dovrebbero rappresentare più del 20% del tempo lavorativo”;

sottolineatura del redattore).

Alla luce di quanto sopra

esposto, ritenuto che anche il perito al momento della valutazione del 28

giugno 2018 ha in sostanza ritenuto che l’interessato non avrebbe potuto

svolgere l’attività di muratore ed anzi, che se non fosse stato in grado di ricominciarla

immediatamente, avrebbe dovuto cambiare attività (cfr. pag. 11 della perizia: “[…]

tenendo conto del fatto che l’attività tipica di muratore non può essere

considerata adatta allo stato di salute dell’assicurato, la ripresa di

quest’ultimo lavoro potrebbe portare a delle ricadute e a periodi d’inabilità

lavorativa prolungati […]” e pag. 12: “[…] le possibilità terapeutiche,

come sopramenzionate, non sono state esaurite, ma non garantiranno una ripresa

duratura di un’attività lavorativa inergonomica per il rachide, rispettivamente

per le spalle, con necessità di sollevamento e trasporto di carichi molto

pesanti […]”; sottolineatura del redattore), in assenza di ulteriori

valutazioni mediche, occorre far capo a quanto attestato dal medico curante, dr.

med. __________.

Quest’ultimo ha attestato

un’incapacità lavorativa dell’80%, ossia completa per le mansioni pesanti, dal

6.

febbraio 2018 al 31 agosto 2018 e del 50% nel mese di settembre 2018 (doc. 5,

6.

e 16). Dal 1° ottobre 2018 l’interessato è completamente abile al lavoro

(doc. 16).

Accertato che per l’art.

13.2

CGA per i lavoratori autonomi, i titolari di aziende e i loro familiari,

purché non figurino nella contabilità salariale, è determinante un’incapacità

al lavoro di almeno il 50% e che nel caso di specie, alla luce del fatto che

l’incapacità lavorativa è stata di durata determinata, e dunque non s’impone un

cambio di attività (cfr. su questo punto la sentenza di principio 36.2013.58

del 29 novembre 2013, secondo cui “alla persona assicurata, di norma, può

essere imposto un cambiamento di professione solo laddove una ripresa della

propria attività non è più possibile. Questo è il caso, di regola, se

l’incapacità lavorativa nella propria professione è durata oltre 6 mesi. Tuttavia

il lasso di tempo di 6 mesi non va inteso quale termine assoluto. Se prima

dello scadere dei 6 mesi è accertato che la persona assicurata non potrà più

svolgere la sua attività ed un cambio di professione può essere imposto,

l’assicuratore può intervenire prima, dando alla persona assicurata un lasso di

tempo adeguato (di norma 3-5 mesi) per conformarsi alla nuova attività ed

eseguendo l’abituale raffronto dei redditi (cfr. consid. seguente). Per contro

se è reso verosimile, anche dopo 6 mesi, che l’interessato può ancora svolgere,

a breve, la sua attività lucrativa, di principio, non può essergli imposto un

cambio di professione e le indennità devono continuare ad essergli corrisposte

fino al reintegro nella sua precedente attività”), l’assicuratore è

condannato a versare le indennità giornaliere all’80% dal 6 febbraio 2018 al 31

agosto 2018 ed al 50% dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2018.

All’insorgente,

rappresentato da una protezione giuridica, vanno riconosciute le ripetibili

(cfr. art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che CO 1 è condannata

a versare a RI 1 indennità giornaliere nella misura dell’80% dal 6 febbraio

2018 al 31 agosto 2018 e nella misura del 50% dal 1° settembre 2018 al 30 settembre

2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà a RI 1

fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti