36.2019.33
Petizione respinta per carenza di legittimazione passiva dell'assicuratore convenuto. In concreto non si tratta di un semplice errore redazionale. Nessuna sostituzione della parte
3 giugno 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
36.2019.33
cs
Lugano
3 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 5 aprile 2019 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto che
AT
1, nata nel 1919, è affiliata all’assicurazione per le cure complementari con
bonus livello 3 presso CV 1 (doc. 1), che prevede, tra l’altro, all’art. __________
delle condizioni particolari dell’assicurazione, che previa richiesta all’assicuratore
sono rimborsate le spese per assumere personale per l’aiuto domiciliare
necessario dal punto di vista medico e appartenente ad un ente ufficiale,
incaricato di svolgere faccende domestiche e gli atti quotidiani al posto
dell’assicurato, nella misura di fr. 2'500 per anno civile,
l’11
novembre 2014 l’interessata, unitamente alla sorella con la quale convive, ha
sottoscritto un contratto con la società __________, che fornisce cure
infermieristiche a domicilio, cure di base, assistenza sanitaria, economia
domestica e servizio badanti (cfr. allegati doc. 4),
quest’ultima
società da gennaio 2016 a maggio 2018 ha fatturato complessivamente per
entrambe le sorelle fr. 70'848 nel 2016, fr. 108'338.30 nel 2017 e fr.
46'217.60 da gennaio a maggio 2018 (doc. E),
dopo
numerosi scambi di corrispondenza ed in seguito al rifiuto dell’assicuratore di
versare l’importo annuo di fr. 2'500 previsto dall’assicurazione per le cure
complementari con bonus, AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1 e dalla lic. iur. __________,
ha inoltrato una petizione al TCA contro CV 1, chiedendo che “__________ CV
1” sia “condannata a pagare l’importo riconosciuto quale partecipazione
alle spese di aiuto a domicilio, conformemente alla copertura assicurativa
stipulata con l’assicurata, nonché gli interessi di mora al 6% dal 16 novembre
2018” e domandando contestualmente la convocazione ad un’udienza e la
congiunzione della procedura con quella concernente la sorella (doc. I),
abbondanzialmente
l’attrice ha pure rammentato che in ambito LAMal ha chiesto una copia dei
documenti componenti il suo incarto, non ricevendo alcunché,
la
petizione è stata notificata a CV 1 per la risposta di causa (doc. II),
in
data 13 maggio 2019 ha risposto __________ (cfr. doc. III in fine), rilevando
che la compagnia di assicurazione presso la quale AT 1 è affiliata
all’assicurazione complementare per le cure complementari con bonus livello 3
non è CV 1 ma __________ (doc. III, pag. 2 punto 1) e che competente per
trasmettere gli atti LAMal è __________ (doc. III, punto 8 e 9),
l’assicuratore
ha chiesto, nel merito, la reiezione della petizione in assenza di una
fatturazione dettagliata delle prestazioni fornite dalla __________, non
opponendosi alla congiunzione delle procedure,
il
14 maggio 2019 l’attrice ha trasmesso al TCA uno scambio di corrispondenza con __________
relativa alla richiesta di documentazione in ambito LAMal (doc. IV),
con
osservazioni del 24 maggio 2019 l’attrice ha preso “nota dell’errore
redazionale presente nella petizione nella quale è stata citata la spettabile CV
1 invece della spettabile __________ le quali comunque sono entrambe parte del
gruppo facente capo alla __________, nonché entrambe assicuratrici LCA
dell’attrice” e dopo aver rilevato che la petizione risulta essere stata
trasmessa a __________, la quale ha preso posizione sulla petizione, si è
diffusamente chinata sulla risposta di causa ed ha chiesto la condanna “della
convenuta al pagamento di fr. 7'500.- oltre interessi di mora al 6% dal 16 novembre
2018” a titolo di spese di aiuto a domicilio dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2018 (doc. IX),
nel
corso dell’udienza tenutasi il 28 maggio 2019 alla presenza delle parti, è
emerso:
"
(…) Il Giudice evidenzia che i temi relativi all’assicurazione sociale
sollevate e con il ricorso e con le osservazioni 24.5.2019 non sono oggetto di
gravame. In questa sede le parti ne danno atto, l’assicuratore comunque coglie
l’occasione per consegnare brevi manu al rappr. di parte attrice una mappetta
contenente copia delle fatture complete, ricevute sia in qualità di terzo
pagante o garante.
Le parti convengono su
questi aspetti, di ritrovarsi, rispettivamente di mantenere un contatto al fine
di soddisfare le esigenze dell’attrice di entrare in possesso di documentazione
Il Giudice consegna in
questa sede all’assicuratore le osservazioni 24.5.2019 formulate dal
patrocinatore dell’attrice, ivi comprese i documenti annessi.
Il Giudice evidenzia
come l’assicuratore abbia evidenziato come fornitore delle prestazioni
assicurative in favore dell’attrice sia la __________ e non invece il CV 1.
L’assicuratore evidenzia in questa sede che la polizza assicurativa menziona
correttamente il nome dell’assicuratore. Su questo aspetto parte attrice si è
già espressa in sede di osservazioni e reputa che in concreto sia incorsa in un
errore redazionale chiaro che non ha comportato danno, e questo siccome la
risposta di causa entra nel merito delle richieste formulate. Essa ritiene
quindi che, data la natura dell’errore, lo stesso debba essere corretto dal
Giudice e la causa debba proseguire il suo corso.
Il Giudice comunica alle
parti che prima del merito, analizzerà il tema e verificherà la legittimazione
passiva dell’assicuratore convenuto in causa e ciò alla luce della giurisprudenza
del Tribunale federale. Qualora dovesse essere ritenuta una carenza di
legittimazione passiva verrà pronunciata una sentenza in tal senso che, come a
nota giurisprudenza, non impedirà la ripresentazione dell’atto nei confronti
dell’assicuratore corretto. Nell’ipotesi in cui fosse ritenuto invece un errore
redazionale l’istruttoria seguirà il suo corso. Sin d’ora le parti rinunciano
ad un’udienza di discussione finale sugli aspetti relative al tema della
legittimazione passiva e anche, qualora fosse il caso, nel caso di un giudizio
che analizzasse il merito.
Il patrocinatore
dell’attrice evidenzia comunque, a proposito della carenza di legittimazione,
come la risposta di causa sia comunque stata redatta e presentata con analisi
nel merito, l’assicuratore convenuto non abbia sollevato un’eccezione di
carenza di legittimazione passiva pur evidenziando di non essere debitore delle
prestazioni.
Il Giudice come detto
deciderà su questo aspetto.
Per il merito della
vertenza, dopo lunga discussione, l’assicuratore e l’assicurata, tramite il
patrocinatore, concordano che venga eseguita una ricostruzione delle
prestazioni della __________ sostanziali e riassuntive nel corso dei periodi
trascorsi, a partire dal 2016.
L’assicuratore
comunicherà all’avv. RA 1 le esigenze di informazione minime per le verifiche
necessarie e il pagamento della prestazione anche in ottica di controllo della
FINMA.
Le parti comunicheranno
il raggiungimento di un’eventuale soluzione della vertenza, ritenuto comunque
che il giudice analizzerà gli aspetti formali relativi alla vertenza“(doc. X),
con
scritto del 29 maggio 2019 __________ ha scritto al TCA, chiedendo “gentilmente
di cambiare la parte convenuta nel procedimento e di aggiungere __________ al
posto della CV 1. Come già accennato, la società che si assume i rischi per il
prodotto __________ (in questo caso riguardo all’aiuto domiciliare) è __________.
Considerandi
Il fatto che l’attore abbia citato in giudizio la CV 1 si basa semplicemente su
un errore e pertanto chiediamo che la __________ sia costituita come parte
legittimata passivamente nel processo” (doc. XI),
il
giorno stesso della ricezione della predetta lettera il giudice delegato del
TCA ha risposto alla giurista dell’assicuratore (doc. XII),
considerato in diritto che
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti),
in
concreto AT 1 è affiliata all’assicurazione per le cure complementari con bonus
livello 3 presso __________ (doc. 1),
con
la petizione l’attrice ha convenuto in causa “CV 1” (doc. I, pag. 1) ed ha
chiesto la condanna de “__________ __________” (doc. I, pag. 8),
di
regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1
CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è
inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante
un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione
della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di
legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita
(Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art.
1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e
l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente
(DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La
sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai
sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il quale se non vi è alienazione
dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il
consenso della controparte, sono fatte salve le disposizioni speciali di legge
in materia di successione legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner
Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti),
la
modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della
sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di
parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una
mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima,
stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è
possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione
(Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397),
in
una recente sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale federale ha
dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro una sentenza emessa dalla “Chambre
des prud’hommes” della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che
nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio
cantonale era stata indicata una filiale del medesimo istituto,
ai
consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III
782), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che la designazione
errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne
un’inesattezza esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere
parte (cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire
quando non esiste alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte,
segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III
782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di
essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e
statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142
III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1),
la
legittimazione passiva, come quella attiva, è una condizione di merito del
diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che
concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra
l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro
un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è
una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di
conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la
conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti
capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio
contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2),
va
pure segnalata la sentenza cantonale 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, dove il
TCA ha respinto la petizione poiché l’attore aveva convenuto in causa un’altra
società del medesimo gruppo assicurativo,
in
ambito di assicurazioni complementari alla LAMal non è prevista la procedura di
conciliazione (DTF 138 III 558) e di conseguenza determinante per stabilire la
legittimazione passiva è la data del deposito della petizione (sentenza
4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2),
in concreto con la petizione l’attrice
non ha convenuto l’assicuratore figurante nella polizza assicurativa presso il
quale è affiliata per l’assicurazione per le cure complementari con bonus
livello 3 (__________; doc. 1), ma un altro assicuratore del medesimo gruppo (CV
1; doc. I) ed ha chiesto la condanna al versamento di prestazioni de “__________
__________” (doc. I),
nel
caso di specie, manifestamente, non si tratta di un semplice errore
redazionale, di natura formale, che tocca semplicemente la “capacità di
essere parte”, ma si è in presenza di un’azione inoltrata contro una parte
sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2), presso la
quale la stessa AT 1 ha del resto stipulato l’assicurazione complementare in
caso d’ospedalizzazione (doc. 1) e che non è titolare del diritto di cui si
chiede l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018
del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…] Bien que l'on puisse
comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est
pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales
différentes au sein du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de
son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque
employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre
entité du groupe B.________, commettant de surcroît une erreur d'écriture, que
la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son
employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré
irrecevable”),
di
conseguenza, non trattandosi di un errore formale, il giudice non può procedere
ad una rettifica (DTF 142 III 782 consid. 3.2),
anche
__________, in sede di risposta, pur entrando nel merito della richiesta, ha
evidenziato che l’assicuratore convenuto in causa non ha sottoscritto il
contratto in esame (doc. III),
l’assicuratore
non ha del resto acconsentito esplicitamente alla sostituzione della parte come
richiede l’art. 83 cpv. 4 CPC né con la risposta (doc. III), né in sede di
udienza (doc. X),
neppure
lo scritto del 29 maggio 2019 assurge a richiesta di sostituzione di parte,
poiché __________ si limita a chiedere “gentilmente di cambiare la
parte convenuta e di aggiungere __________”, sostenendo che la citazione in
giudizio di CV 1 si baserebbe su un errore, ciò che, come visto, manifestamente
non è il caso, e non fa valere l’applicazione dell’art. 83 cpv. 4 CPC (cfr.
scritto del 31 maggio 2019 del giudice delegato all’assicuratore, doc. XII),
di
conseguenza la petizione deve essere respinta per carenza di legittimazione
passiva (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019),
come
ammesso dalle parti, le richieste attinenti alla LAMal sono invece irricevibili
poiché concernono un altro assicuratore non convenuto in causa ed un’altra
procedura in ambito di assicurazioni sociali,
visto
l’esito della procedura non vi sono motivi per congiungere la causa con quella
parallela della sorella,
non si prelevano spese
processuali (art. 114 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili, poiché
l’assicuratore è rappresentato dal servizio giuridico interno alla cassa
medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a
edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.
sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF
137.
III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche
sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018 e
sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018),
per quanto concerne
l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato
che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”,
secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione, nella misura
in cui è ricevibile, è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti