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Decisione

36.2019.33

Petizione respinta per carenza di legittimazione passiva dell'assicuratore convenuto. In concreto non si tratta di un semplice errore redazionale. Nessuna sostituzione della parte

3 giugno 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

36.2019.33

cs

Lugano

3 giugno 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 5 aprile 2019 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto in fatto che

AT

1, nata nel 1919, è affiliata all’assicurazione per le cure complementari con

bonus livello 3 presso CV 1 (doc. 1), che prevede, tra l’altro, all’art. __________

delle condizioni particolari dell’assicurazione, che previa richiesta all’assicuratore

sono rimborsate le spese per assumere personale per l’aiuto domiciliare

necessario dal punto di vista medico e appartenente ad un ente ufficiale,

incaricato di svolgere faccende domestiche e gli atti quotidiani al posto

dell’assicurato, nella misura di fr. 2'500 per anno civile,

l’11

novembre 2014 l’interessata, unitamente alla sorella con la quale convive, ha

sottoscritto un contratto con la società __________, che fornisce cure

infermieristiche a domicilio, cure di base, assistenza sanitaria, economia

domestica e servizio badanti (cfr. allegati doc. 4),

quest’ultima

società da gennaio 2016 a maggio 2018 ha fatturato complessivamente per

entrambe le sorelle fr. 70'848 nel 2016, fr. 108'338.30 nel 2017 e fr.

46'217.60 da gennaio a maggio 2018 (doc. E),

dopo

numerosi scambi di corrispondenza ed in seguito al rifiuto dell’assicuratore di

versare l’importo annuo di fr. 2'500 previsto dall’assicurazione per le cure

complementari con bonus, AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1 e dalla lic. iur. __________,

ha inoltrato una petizione al TCA contro CV 1, chiedendo che “__________ CV

1” sia “condannata a pagare l’importo riconosciuto quale partecipazione

alle spese di aiuto a domicilio, conformemente alla copertura assicurativa

stipulata con l’assicurata, nonché gli interessi di mora al 6% dal 16 novembre

2018” e domandando contestualmente la convocazione ad un’udienza e la

congiunzione della procedura con quella concernente la sorella (doc. I),

abbondanzialmente

l’attrice ha pure rammentato che in ambito LAMal ha chiesto una copia dei

documenti componenti il suo incarto, non ricevendo alcunché,

la

petizione è stata notificata a CV 1 per la risposta di causa (doc. II),

in

data 13 maggio 2019 ha risposto __________ (cfr. doc. III in fine), rilevando

che la compagnia di assicurazione presso la quale AT 1 è affiliata

all’assicurazione complementare per le cure complementari con bonus livello 3

non è CV 1 ma __________ (doc. III, pag. 2 punto 1) e che competente per

trasmettere gli atti LAMal è __________ (doc. III, punto 8 e 9),

l’assicuratore

ha chiesto, nel merito, la reiezione della petizione in assenza di una

fatturazione dettagliata delle prestazioni fornite dalla __________, non

opponendosi alla congiunzione delle procedure,

il

14 maggio 2019 l’attrice ha trasmesso al TCA uno scambio di corrispondenza con __________

relativa alla richiesta di documentazione in ambito LAMal (doc. IV),

con

osservazioni del 24 maggio 2019 l’attrice ha preso “nota dell’errore

redazionale presente nella petizione nella quale è stata citata la spettabile CV

1 invece della spettabile __________ le quali comunque sono entrambe parte del

gruppo facente capo alla __________, nonché entrambe assicuratrici LCA

dell’attrice” e dopo aver rilevato che la petizione risulta essere stata

trasmessa a __________, la quale ha preso posizione sulla petizione, si è

diffusamente chinata sulla risposta di causa ed ha chiesto la condanna “della

convenuta al pagamento di fr. 7'500.- oltre interessi di mora al 6% dal 16 novembre

2018” a titolo di spese di aiuto a domicilio dal 1° gennaio 2016 al 31

dicembre 2018 (doc. IX),

nel

corso dell’udienza tenutasi il 28 maggio 2019 alla presenza delle parti, è

emerso:

"

(…) Il Giudice evidenzia che i temi relativi all’assicurazione sociale

sollevate e con il ricorso e con le osservazioni 24.5.2019 non sono oggetto di

gravame. In questa sede le parti ne danno atto, l’assicuratore comunque coglie

l’occasione per consegnare brevi manu al rappr. di parte attrice una mappetta

contenente copia delle fatture complete, ricevute sia in qualità di terzo

pagante o garante.

Le parti convengono su

questi aspetti, di ritrovarsi, rispettivamente di mantenere un contatto al fine

di soddisfare le esigenze dell’attrice di entrare in possesso di documentazione

Il Giudice consegna in

questa sede all’assicuratore le osservazioni 24.5.2019 formulate dal

patrocinatore dell’attrice, ivi comprese i documenti annessi.

Il Giudice evidenzia

come l’assicuratore abbia evidenziato come fornitore delle prestazioni

assicurative in favore dell’attrice sia la __________ e non invece il CV 1.

L’assicuratore evidenzia in questa sede che la polizza assicurativa menziona

correttamente il nome dell’assicuratore. Su questo aspetto parte attrice si è

già espressa in sede di osservazioni e reputa che in concreto sia incorsa in un

errore redazionale chiaro che non ha comportato danno, e questo siccome la

risposta di causa entra nel merito delle richieste formulate. Essa ritiene

quindi che, data la natura dell’errore, lo stesso debba essere corretto dal

Giudice e la causa debba proseguire il suo corso.

Il Giudice comunica alle

parti che prima del merito, analizzerà il tema e verificherà la legittimazione

passiva dell’assicuratore convenuto in causa e ciò alla luce della giurisprudenza

del Tribunale federale. Qualora dovesse essere ritenuta una carenza di

legittimazione passiva verrà pronunciata una sentenza in tal senso che, come a

nota giurisprudenza, non impedirà la ripresentazione dell’atto nei confronti

dell’assicuratore corretto. Nell’ipotesi in cui fosse ritenuto invece un errore

redazionale l’istruttoria seguirà il suo corso. Sin d’ora le parti rinunciano

ad un’udienza di discussione finale sugli aspetti relative al tema della

legittimazione passiva e anche, qualora fosse il caso, nel caso di un giudizio

che analizzasse il merito.

Il patrocinatore

dell’attrice evidenzia comunque, a proposito della carenza di legittimazione,

come la risposta di causa sia comunque stata redatta e presentata con analisi

nel merito, l’assicuratore convenuto non abbia sollevato un’eccezione di

carenza di legittimazione passiva pur evidenziando di non essere debitore delle

prestazioni.

Il Giudice come detto

deciderà su questo aspetto.

Per il merito della

vertenza, dopo lunga discussione, l’assicuratore e l’assicurata, tramite il

patrocinatore, concordano che venga eseguita una ricostruzione delle

prestazioni della __________ sostanziali e riassuntive nel corso dei periodi

trascorsi, a partire dal 2016.

L’assicuratore

comunicherà all’avv. RA 1 le esigenze di informazione minime per le verifiche

necessarie e il pagamento della prestazione anche in ottica di controllo della

FINMA.

Le parti comunicheranno

il raggiungimento di un’eventuale soluzione della vertenza, ritenuto comunque

che il giudice analizzerà gli aspetti formali relativi alla vertenza“(doc. X),

con

scritto del 29 maggio 2019 __________ ha scritto al TCA, chiedendo “gentilmente

di cambiare la parte convenuta nel procedimento e di aggiungere __________ al

posto della CV 1. Come già accennato, la società che si assume i rischi per il

prodotto __________ (in questo caso riguardo all’aiuto domiciliare) è __________.

Considerandi

Il fatto che l’attore abbia citato in giudizio la CV 1 si basa semplicemente su

un errore e pertanto chiediamo che la __________ sia costituita come parte

legittimata passivamente nel processo” (doc. XI),

il

giorno stesso della ricezione della predetta lettera il giudice delegato del

TCA ha risposto alla giurista dell’assicuratore (doc. XII),

considerato in diritto che

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti),

in

concreto AT 1 è affiliata all’assicurazione per le cure complementari con bonus

livello 3 presso __________ (doc. 1),

con

la petizione l’attrice ha convenuto in causa “CV 1” (doc. I, pag. 1) ed ha

chiesto la condanna de “__________ __________” (doc. I, pag. 8),

di

regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1

CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è

inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante

un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione

della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di

legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita

(Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art.

1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e

l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente

(DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La

sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai

sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il quale se non vi è alienazione

dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il

consenso della controparte, sono fatte salve le disposizioni speciali di legge

in materia di successione legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner

Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti),

la

modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della

sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di

parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una

mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima,

stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è

possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione

(Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397),

in

una recente sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale federale ha

dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro una sentenza emessa dalla “Chambre

des prud’hommes” della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che

nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio

cantonale era stata indicata una filiale del medesimo istituto,

ai

consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III

782), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che la designazione

errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne

un’inesattezza esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere

parte (cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire

quando non esiste alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte,

segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III

782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di

essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e

statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142

III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1),

la

legittimazione passiva, come quella attiva, è una condizione di merito del

diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che

concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra

l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro

un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è

una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di

conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la

conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti

capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio

contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2),

va

pure segnalata la sentenza cantonale 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, dove il

TCA ha respinto la petizione poiché l’attore aveva convenuto in causa un’altra

società del medesimo gruppo assicurativo,

in

ambito di assicurazioni complementari alla LAMal non è prevista la procedura di

conciliazione (DTF 138 III 558) e di conseguenza determinante per stabilire la

legittimazione passiva è la data del deposito della petizione (sentenza

4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2),

in concreto con la petizione l’attrice

non ha convenuto l’assicuratore figurante nella polizza assicurativa presso il

quale è affiliata per l’assicurazione per le cure complementari con bonus

livello 3 (__________; doc. 1), ma un altro assicuratore del medesimo gruppo (CV

1; doc. I) ed ha chiesto la condanna al versamento di prestazioni de “__________

__________” (doc. I),

nel

caso di specie, manifestamente, non si tratta di un semplice errore

redazionale, di natura formale, che tocca semplicemente la “capacità di

essere parte”, ma si è in presenza di un’azione inoltrata contro una parte

sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2), presso la

quale la stessa AT 1 ha del resto stipulato l’assicurazione complementare in

caso d’ospedalizzazione (doc. 1) e che non è titolare del diritto di cui si

chiede l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018

del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…] Bien que l'on puisse

comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est

pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales

différentes au sein du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de

son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque

employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre

entité du groupe B.________, commettant de surcroît une erreur d'écriture, que

la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son

employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré

irrecevable”),

di

conseguenza, non trattandosi di un errore formale, il giudice non può procedere

ad una rettifica (DTF 142 III 782 consid. 3.2),

anche

__________, in sede di risposta, pur entrando nel merito della richiesta, ha

evidenziato che l’assicuratore convenuto in causa non ha sottoscritto il

contratto in esame (doc. III),

l’assicuratore

non ha del resto acconsentito esplicitamente alla sostituzione della parte come

richiede l’art. 83 cpv. 4 CPC né con la risposta (doc. III), né in sede di

udienza (doc. X),

neppure

lo scritto del 29 maggio 2019 assurge a richiesta di sostituzione di parte,

poiché __________ si limita a chiedere “gentilmente di cambiare la

parte convenuta e di aggiungere __________”, sostenendo che la citazione in

giudizio di CV 1 si baserebbe su un errore, ciò che, come visto, manifestamente

non è il caso, e non fa valere l’applicazione dell’art. 83 cpv. 4 CPC (cfr.

scritto del 31 maggio 2019 del giudice delegato all’assicuratore, doc. XII),

di

conseguenza la petizione deve essere respinta per carenza di legittimazione

passiva (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019),

come

ammesso dalle parti, le richieste attinenti alla LAMal sono invece irricevibili

poiché concernono un altro assicuratore non convenuto in causa ed un’altra

procedura in ambito di assicurazioni sociali,

visto

l’esito della procedura non vi sono motivi per congiungere la causa con quella

parallela della sorella,

non si prelevano spese

processuali (art. 114 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili, poiché

l’assicuratore è rappresentato dal servizio giuridico interno alla cassa

medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a

edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137.

III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche

sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018 e

sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018),

per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”,

secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione, nella misura

in cui è ricevibile, è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti