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Decisione

36.2019.36

Cassa di compensazione trasmette a TCA reclamo contro non entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione. Reclamo/ricorso irricevibile in applicazione della costante giurisprudenza qui riassunt

6 giugno 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 21 gennaio 2019 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato

all’Istituto delle assicurazioni sociali una “domanda di revisione

processuale” contro la “decisione dell’istituto delle assicurazioni

sociali con la quale è stato dichiarato l’affiliazione obbligatoria alla legge

federale sull’assicurazione malattia (LAMal), di cui all’incarto __________”

(doc. 22), con il seguente petitum:

"

1. La domanda di revisione processuale/riconsiderazione è accolta.

Di conseguenza la

decisione del 27 aprile 2009 è annullata.

Considerandi

2.

Il

signor RI 1 non è più soggetto all’Assicurazione Malattia (LAMal) in quanto

assoggettato all’Assicurazione Malattia del suo paese d’origine con effetto

retroattivo dal 27.03.1991.

3.

Protestate tasse,

spese e ripetibili.” (doc. 22)

B. Con

“decisione su domanda di revisione” del 7 febbraio 2019, la Cassa

cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, esaminata sia la richiesta

di revisione sia la domanda di riconsiderazione, ha deciso:

"

1.

Non si entra nel merito della domanda del 21 gennaio 2019.

2.

La procedura è

gratuita.

3.

La

presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione

facendo reclamo presso l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio contributi personali, Via C. Ghiringhelli

15a, 6501 Bellinzona.

Se contesta

esclusivamente la non entrata nel merito di una riconsiderazione: ritenuta

esclusa una procedura di reclamo, nella misura in cui si consideri per contro

ricevibile un eventuale ricorso, l’interessata può impugnare la presente

decisione, sempre in forma scritta ed entro trenta giorni dalla notifica, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Via Pretorio 16, 6900 Lugano (…)”

(doc. 23)

C. L’11

marzo 2019 RI 1, per il tramite del suo rappresentante, ha inoltrato un reclamo

contro la predetta decisione alla Cassa cantonale di compensazione (doc. 24).

D. Con

scritto del 10 aprile 2019 la Cassa cantonale di compensa-zione ha trasmesso

per “competenza” al TCA il citato reclamo “per quanto concerne la

contestazione riguardante la mancata entrata in materia della domanda di riconsiderazione”

(doc. 25).

E. Il

15.

aprile 2019 il giudice delegato del TCA ha assegnato un termine di 20 giorni

alla Cassa per inoltrare la risposta di causa ed all’assicurato per esprimersi

in merito (doc. III).

F. Il

15.

maggio 2019 l’interessato ha affermato:

"

(…) Si segnala che, in data 7 febbraio 2019, l’istituto delle

assicurazioni sociali ha intimato la propria decisione indicando come vie di

ricorso contro l’intera decisione il reclamo presso l’istituto delle

assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ed il

ricorso presso il lod. Tribunale cantonale delle Assicurazioni “Se contestata

esclusivamente la non entrata nel merito di una riconsiderazione” (cfr.

Decisione 7.02.2009, pag. 6).

Gli scriventi legali,

rispettando quanto intimato dall’autorità, hanno formulato un reclamo in data

11.

marzo 2019, il quale contestava sia la decisione di non entrata in materia

di revisione che di riconsiderazione.

Ai sensi dell’art. 76

cpv. 1 e 2 LCAMal,

(…).

Pertanto, gli scriventi

legali hanno implicitamente considerato competente per il reclamo l’Istituto

delle Assicurazioni, cosa che d’altronde è stata suggerita anche dalla stessa

IAS.

Trasmettere ora la

procedura al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sarebbe lesivo nei

confronti dell’interessato in quanto i Suoi rappresentanti non hanno potuto

formulare un ricorso in tal senso adducendo le giuste motivazioni.

Ciò violerebbe uno dei

principi cardine della procedura in virtù del quale una decisione notificata in

modo irregolare non può provocare pregiudizi per l’interessato.

Pertanto si richiede a

questo lod. Tribunale che il reclamo del 11 marzo 2019 sia rinviato

all’autorità inferiore la quale dovrà prendere posizione in merito.

In via subordinata,

qualora si ritenesse che cod. On. Giudice sia competente, si chiede che venga

assegnato un termine suppletorio di 30 giorni (sino al 17 giugno 2019 incluso)

per poter motivare adeguatamente il reclamo che diverrebbe ricorso.” (doc. IV)

G. Con

risposta del 17 maggio 2019 (doc. VI) e complemento del 22 maggio 2019 (doc.

VIII), la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato irricevibile e che venga accertata la sua temerarietà.

H. Il

29.

maggio 2019 l’insorgente ha nuovamente preso posizione, ribadendo che

trasmettere gli atti al TCA sarebbe lesivo nei suoi confronti poiché i suoi

rappresentanti non hanno potuto formulare il ricorso (doc. X). Lo scritto è

stato trasmesso il 3 giugno 2019 alla Cassa per conoscenza (doc. XI).

in

diritto

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.

In

concreto, l’insorgente ha inoltrato un reclamo alla Cassa cantonale di

compensazione (doc. 24) contro la decisione formale (doc. 23) con la quale l’amministrazione

non è entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione/revisione del 21

gennaio 2019 (doc. 22) della decisione emanata dall’allora Ufficio

dell’assicurazione malattia in data 27 aprile 2009 (doc. 2).

L’amministrazione

ha trasmesso il reclamo al Tribunale cantonale delle assicurazioni “per

competenza” (doc. II).

3.

Preliminarmente

va rammentato che per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in

virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le

ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Tuttavia

per l’art. 1a cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non preveda

espressamente una deroga alla LPGA. Ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LAMal esse non

sono applicabili ai seguenti settori: a. autorizzazione ed esclusione di

fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59); b. tariffe, prezzi e stanziamento

globale di bilancio (art. 43-55); c. riduzioni di premi accordate ai sensi degli

articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente

all’articolo 66; d. liti tra assicuratori (art. 87); e. procedure dinanzi al

tribunale arbitrale cantonale (art. 89).

In

concreto l’insorgente ha chiesto la revisione, rispettivamente la

riconsiderazione della decisione del 27 aprile 2009 tramite la quale l’allora

Ufficio dell’assicurazione malattia del Cantone Ticino ha affiliato d’ufficio

alla LAMal il ricorrente presso l’assicurazione malattie __________ con effetto

dal 27 aprile 2009, ritenuto che a livello teorico l’obbligo assicurativo

avrebbe dovuto avere inizio dal 1° ottobre 2008 (doc. 2).

Come

stabilito con sentenza 36.2018.16 del 19 novembre 2018, al consid. 2.10, il

controllo e l’affiliazione d’ufficio alla LAMal ai sensi degli art. 6 LAMal,

per il quale i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione

(cpv. 1) e l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente

(cpv. 2), e 6a LAMal, non fanno parte delle eccezioni di cui all’art. 1a cpv. 2

LAMal.

Con

sentenza 9C_923/2015 del 9 maggio 2016 al consid. 4.3.1, il Tribunale federale

ha infatti stabilito che all’affiliazione d’ufficio ad un assicuratore malattie

ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal sono applicabili le norme della LPGA ed ha

ritenuto corretta l’applicazione da parte del Tribunale cantonale degli art. 52

cpv. 1 (termine per l’opposizione) e 40 cpv. 1 LPGA (il termine legale non può

essere prorogato; “[…] Entgegen der Auffassung des

Beschwerdeführers sind die Bestimmungen des ATSG hier anwendbar (vgl. Art. 1 KVG), zumal das KVG im hier interessierenden

Zusammenhang (Zuweisungsverfahren) keine Abweichung vorsieht. Insbesondere ist

er auch Partei im Sinne von Art. 34 ATSG: Einerseits

werden durch die angefochtene Verfügung seine Rechte und Pflichten berührt,

auch wenn er selber keine solchen ableitet resp. geltend macht, was für eine

Parteistellung genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 13-15 zu Art. 34 ATSG). Anderseits ist er als Verfügungsadressat

eine Person, der ein Rechtsmittel gegen die fragliche Verfügung zusteht (vgl.

KIESER, a.a.O., N. 17 zu Art. 34 ATSG) […]”;

cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione,

2018, n. 8 ad art. 1, pag. 4).

Nel

caso di specie trova pertanto applicazione la LPGA.

4.

Per

quel che concerne la riconsiderazione di una decisione va evidenziato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel

merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è senza dubbio

errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13

marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del

23.

marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre

2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF

129.

V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF

126.

V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti).

Al

riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non

può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione

(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I

206/06 del 13 marzo 2007).

Inoltre

va evidenziato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006,

pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su

una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione,

rispettivamente reclamo.

Nemmeno

è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto

di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto

di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze

9C_188/2012 del 28 marzo 2012;8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e

8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2).

Se l’amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge,

oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione

l’amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser, ATSG Kommentar, 3a

edizione, 2015, n. 74 ad art. 53, pag. 714-715; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).

È

quindi la differenza tra l’entrata in materia e la non entrata in materia della

domanda di riconsiderazione che determina la facoltà dell’assicurato di

impugnare o meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione

negli atti) della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora

un’entrata in materia della richiesta, diversa è la questione quando l’ammini-strazione

esegue un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della

decisione (Kieser, op. cit., loc. cit.).

5.

In

concreto con la decisione formale del 7 febbraio 2019, circa la

riconsiderazione, la Cassa cantonale di compensazione, a pag. 5, dopo aver

citato l’art. 53 cpv. 2 LPGA ed aver affermato che “l’amministrazione non è

obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o

riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte

determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono

obbligarla a un tale passo” ed aver sottolineato come “basti pensare che

una decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una

domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di reclamo e che

queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo

giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso)”, ha concluso che “indipendentemente

dal fatto che la decisione in questione possa o no essere oggi considerata

errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso” e

non è entrata nel merito della domanda (doc. 23).

Ne

segue che l’assicurato non può inoltrare né un reclamo, né un ricorso contro la

predetta decisione del 7 febbraio 2019, nella misura in cui concerne la non

entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione (DTF 133 V 50, al

consid. 4).

Il

reclamo/ricorso dell’11 marzo 2019/11 aprile 2019 contro la decisione emanata

dalla Cassa il 7 febbraio 2019, per quanto concerne la contestazione della non

entrata nel merito della domanda di riconsiderazione della decisione del 27

aprile 2009, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre

2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003

consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22

gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA

39.2015.10

del 22 ottobre 2015).

Nel

caso di specie, del resto, l’insorgente non ha inoltrato un ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, ma è la Cassa che ha trasmesso a questo TCA il

reclamo inoltrato contro la decisione formale del 7 febbraio 2019, “per

competenza” (doc. II).

Non

solo. La medesima amministrazione, pur indicando correttamente nella

motivazione della decisione del 7 febbraio 2019, a pag. 5, che “una

decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una

domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di reclamo e che

queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo

giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso)”, ha indicato nel

Dispositivo

dispositivo che “se contestata esclusivamente la non entrata nel merito di

una riconsiderazione: ritenuta esclusa una procedura di reclamo, nella misura

in cui si consideri per contro ricevibile un eventuale ricorso, l’interessata

può impugnare la presente decisione (…) al Tribunale cantonale delle

assicurazioni”.

Ne

segue che, contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione, il reclamo non

può certo essere dichiarato temerario. È infatti la stessa Cassa che lo ha

trasmesso al TCA. Né può essere trattato alla stregua di un ricorso per

denegata giustizia come suggerito dalla medesima amministrazione (doc. VIII,

punto 3 pag. 3). L’assicurato è infatti rappresentato da professionisti e non

emerge che abbiano voluto inoltrare un atto in tal senso (cfr. anche doc. IV e

X).

Esso,

alla luce della giurisprudenza federale secondo cui la mancata entrata in

materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante

opposizione, rispettivamente reclamo (DTF 133 V 50), non deve pertanto neppure

essere ritrasmesso alla Cassa (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.2.2), né può essere

assegnato all’assicurato un termine di trenta giorni “per poter motivare

adeguatamente il reclamo che diverrebbe ricorso” (doc. IV). Da una parte il

termine legale non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA applicabile in

virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA). D’altra parte, come sopra più

volte esposto, il ricorso sarebbe comunque irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016

del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14

luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA

39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid.

2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

In

queste condizioni, alla luce della giurisprudenza federale applicabile al caso

di specie, l’atto dell’11 marzo 2019 / 11 aprile 2019, nella misura in cui va

considerato quale ricorso contro la decisione di non entrata nel merito della

domanda di riconsiderazione del 21 gennaio 2019, è irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

“reclamo” / ”ricorso” dell’11 marzo 2019 / 11 aprile 2019 è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti