Lexipedia

Decisione

36.2019.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

590 f.). Spätestens bei der nachträglichen Erklärung der

Mitwirkungsbereitschaft entfällt der Kausalzusammenhang zwischen der verfügten

Leistungseinstellung und der Verletzung der Mitwirkungspflicht. Hat indessen -

wie im hier zu beurteilenden Fall - die versicherte Person die ihr obliegende

Mitwirkung später nicht ausdrücklich und vorbehaltlos angeboten, hat sie keinen

Anspruch darauf, dass ihr die Invalidenrente auf Zusehen hin weiterhin

auszurichten ist. Andernfalls hätte es der Versicherte in der Hand, die Dauer

der Rentenzahlungen zu verlängern. Analog zum Fall einer anhaltenden

Mitwirkungspflichtverweigerung im Falle einer Erstanmeldung zum Leistungsbezug

bei der Invalidenversicherung gemäss Art. 21 Abs. 4 ATSG hat hier die verfügte

Einstellung der Invalidenrente vorerst auf Dauer zu erfolgen, wobei eine später

allenfalls erklärte Bereitschaft, an der psychiatrischen Begutachtung

mitzuwirken, als Neuanmeldung zu betrachten wäre (Urteile 9C_994/2009 vom 22.

März 2010 E. 5,8C_733/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 5.6). Massgebend ist der

Zeitpunkt, in welchem der Versicherte seine verweigernde Haltung aufgibt und

sich bereit erklärt, sich der gebotenen medizinischen Untersuchung zu

unterziehen, und es ist für die Zukunft zu prüfen, ob auf die bisherige

Leistungsablehnung zurückzukommen ist (zitiertes Urteil 9C_994/2009 E. 4). 3.4. Da

der Versicherte im vorliegenden Fall keine Bereitschaft, sich psychiatrisch

begutachten zu lassen, an den Tag gelegt hat, hat für die Beschwerdeführerin

kein Grund bestanden, die Einstellung der Invalidenrente gemäss Verfügung vom

29. Mai 2015 zu befristen. Kommt der Beschwerdegegner indessen später auf seine

verweigernde Haltung zurück, indem er seine Bereitschaft erklärt, sich einer

zumutbaren psychiatrischen Abklärung zu unterziehen, wird die Verwaltung die

entsprechende Erklärung als Neuanmeldung entgegenzunehmen und ab jenem Zeitpunkt

pro futuro zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine

Invalidenrente wiederum erfüllt sind.”).

Va

anche segnalata la sentenza 9C_372/2015 del 19 febbraio 2016 dove il TF, al

consid. 4.1.2, ha confermato la sospensione del versamento della prestazione ad

un assicurato che si è rifiutato di collaborare e che era stato reso attento

delle conseguenze dell’eventuale mancanza di collaborazione (« (…) Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans

un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse

de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de

collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par là que

l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents,

suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien

à l'administration d'établir une modification notable des circonstances

influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou

supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de

la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une

modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche

fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient

d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im

Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou

d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications

susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt 9C_961/2008

du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94). La violation

intentionnelle, par le recourant, de son obligation d'annoncer son changement

de domicile a placé l'organe d'exécution de l'AI dans l'impossibilité d'assumer

ses tâches puisqu'il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l'OAI-VD qui

était en charge du dossier n'était plus en mesure de s'assurer du bien-fondé du

maintien de la rente et n'aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision

périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai

2006 lors de son octroi (cf. communication du 16 avril 2003. Par son silence,

le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que

l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf.

art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en

pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter

du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et

où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer

à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006

n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.”).

Cfr.

anche STCA 32.2017.37+38 dell’11 settembre 2017 e STCA 36.2018.38 del 23 luglio

2018.

Con

sentenza 9C_742/2018 del 18 dicembre 2018 pubblicata in SVR 4/5 2019, IV Nr.

33, il Tribunale federale ha deciso il caso di un’assicurata a cui, nell’ambito

di una procedura dell’AI, non era stato assegnato un termine di diffida ai

sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA poiché secondo l’UAI con l’emissione del

preavviso (progetto di decisione) la persona assicurata avrebbe già avuto la

possibilità di riflettere in merito al suo agire nel termine per l’inoltro

delle osservazioni.

Va qui rammentato che

l’art. 21 cpv. 4 LPGA ha un contenuto in gran parte simile a quello dell’art.

43 cpv. 3 LPGA ma concerne le cure e i provvedimenti d’integrazione

professionale. Il disposto prevede che le prestazioni possono essere

temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,

nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e

un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone, oppure, entro i

limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una

cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente

esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o

una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

Dalla fattispecie giudicata

dal TF emerge che dopo aver deciso, il 9 settembre 2016, di mettere in atto provvedimenti

di integrazione professionale durante i quali la rendita continuava ad essere

versata, il 15 febbraio 2017 l’UAI aveva telefonato alla persona assicurata per

sapere se quest’ultima avrebbe continuato a partecipare alle misure di

integrazione. L’assicurata aveva risposto che avrebbe voluto prima discuterne

con il suo rappresentante. L’amministrazione gli ha allora segnalato che in

caso di interruzione della collaborazione, avrebbe chiuso il mandato e cessato

il versamento della rendita. Anche su questo punto l’assicurata ha risposto che

avrebbe voluto parlarne con il suo legale. Il 17 febbraio 2017 l’UAI ha

contattato il rappresentante, che tuttavia non era raggiungibile personalmente.

L’amministrazione ha lasciato un messaggio secondo il quale il legale avrebbe

dovuto richiamare. Ciò non è avvenuto.

Con decisione del 23

giugno 2017, preavvisata dal progetto del 10 maggio 2017, l’UAI ha interrotto

le misure di reintegrazione ed il versamento della rendita con effetto dal 31

maggio 2017. Il Tribunale cantonale ha annullato la decisione. Il successivo

ricorso dell’UAI al TF è stato respinto.

L’Alta Corte ha rilevato

che non vi era alcun indizio secondo il quale l’assicurata non sarebbe stata

pronta ad iniziare le misure professionali:

" (…)

6.2. Die Versicherte äusserte sich gegenüber beruflichen

Massnahmen zuerst positiv und später unschlüssig: Am 1. April 2016 erklärte sie

ihre Bereitschaft zur Teilnahme an entsprechenden Vorkehren (vgl. E. 4.1

vorne). Auf die telefonische Nachfrage der IV-Stelle vom 15. Februar 2017 hin

konnte die Beschwerdegegnerin ihren Willen zur Mitwirkung nicht spontan

bestätigen, weil sie - was angesichts des gegen die Renteneinstellung

eingeleiteten, damals hängigen Beschwerdeverfahrens verständlich scheint -

zuerst Rücksprache mit ihrem Rechtsvertreter nehmen wollte. Da der Kontakt

zwischen der IV-Stelle und dem Rechtsvertreter (aus den bereits erwähnten

Gründen) dann aber nicht zustande kam, blieb die Frage nach dem Fortbestand der

Eingliederungsbereitschaft der Versicherten ungeklärt (vgl. E. 4.2 vorne).

Daran änderte sich bis zum Vorbescheid nichts. Dennoch ging die IV-Stelle bei

dessen Erlass am 10. Mai 2017 von fehlender subjektiver Eingliederungsfähigkeit

aus und brach die Massnahmen ab, woran sie, nachdem die Versicherte keine

Einwände erhoben hatte, mit Verfügung vom 23. Juni 2017 festhielt.

Anders als die IV-Stelle anzunehmen

scheint, ergaben sich damit aus dem Verhalten der Beschwerdegegnerin im

Verlaufe des Verwaltungsverfahrens, wie es sich in der Zeit vom 1. April 2016

(Erstgespräch) bis zum 10. Mai 2017 (Erlass des Vorbescheids) abspielte, keine

Indizien, die auf eine fehlende Eingliederungsbereitschaft hingedeutet hätten.

Damit beruhte der vom Gegenteil ausgehende Vorbescheid auf einem unzutreffenden

Sachverhalt. Was die Zeit nach dem Vorbescheid anbelangt, ist der

Beschwerdeführerin zwar insoweit beizupflichten, als zu erwarten gewesen wäre,

dass die Versicherte bei gegebenem Eingliederungswillen gegen den ihr die

subjektive Eingliederungsfähigkeit absprechenden und damit einen weiteren

Anspruch auf berufliche Massnahmen verneinenden Vorbescheid opponiert hätte. Da

die versicherte Person indessen zur Erhebung von Einwänden gegen den

Vorbescheid lediglich berechtigt und nicht verpflichtet ist (MEYER/REICHMUTH,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Rz. 2 zu Art.

57a IVG), reicht der Verzicht allein, sich im Vorbescheidverfahren zu äussern,

nicht aus, um mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf

fehlende Eingliederungsbereitschaft zu schliessen. Die vorinstanzliche

Beweiswürdigung, welche diesen Umständen Rechnung trägt, ist nicht

willkürlich.

6.3. Nicht beigepflichtet werden kann der Verwaltung auch, soweit

sie sich sinngemäss auf den Standpunkt stellt, gegen die Notwendigkeit eines

Mahn- und Bedenkzeitverfahrens spreche auch, dass der Versicherten mit dem

Vorbescheid eine Bedenkzeit von 30 Tagen eingeräumt worden sei. Es ist ihr

entgegenzuhalten, dass das Mahn- und Bedenkzeitverfahren (Art. 21 Abs. 4 ATSG)

anderen Zwecken dient als das Vorbescheidverfahren (Art. 57a IVG), weshalb es

diesem auch zeitlich vorgelagert ist (vgl. auch Urteil 8C_663/2017 vom 12.

Dezember 2017 E. 5.1). Das Gesetz bietet keine Handhabe, auf das Mahn- und

Bedenkzeitverfahren zu verzichten mit der Begründung, die Versicherte erhalte

mit dem zu erlassenden Vorbescheid bereits die Gelegenheit, ihr Verhalten in

der Einwandfrist zu überdenken (vgl. zum ebenfalls ausgeschlossenen Verzicht

auf einen Vorbescheid wegen eines durchgeführten Mahn- und Bedenkzeitverfahrens:

URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, S. 413

Rz. 2102).”

Va ancora evidenziato che

la sanzione presa in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere

proporzionata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona

assicurata decide di collaborare, la sanzione può concernere unicamente il

lasso di tempo durante il quale la collaborazione è stata rifiutata. Se

l’assicurato collabora, non vi è più alcun nesso causale e la prestazione va di

principio ripristinata (DTF 139 V 585 consid. 6.3.7.5 e sentenza 9C_244/2016

del 16 gennaio 2017). Tuttavia se la persona assicurata prima dell’emissione

della decisione impugnata (sul potere cognitivo dal profilo temporale del

giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la

sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2), non ha espressamente e

senza alcuna condizione accettato di collaborare, non ha più alcun diritto a

che la prestazione sia ancora versata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio

2017). Non fosse così sarebbe la persona assicurata a decidere la continuazione

della durata del versamento della prestazione (sentenza 9C_244/2016 del 16

gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der Verischerte in der Hand, die Dauer

der Rentenzahlungen zu verlängern”).

Quando l’assicurato

impedisce colpevolmente all’amministrazione di amministrare le prove

necessarie, vi è un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato

stabilire che il suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non

hanno subito modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui

presentato (9C_372/2015 del 19 febbraio 2016).

2.3. In concreto, dopo la notifica

di malattia del 17 aprile 2018 (doc. 3), cui hanno fatto seguito i rapporti del

12 giugno 2018 (doc. 5) e del 23 agosto 2018 (doc. 6), del curante, dr. med. __________,

FMH medicina tropicale e medicina di viaggio, l’assicuratore ha tentato di raggiungere

telefonicamente l’insorgente. Non riuscendo a trovarlo, gli ha trasmesso una “lettera

di contatto” (non prodotta agli atti), cui l’interessato non ha dato

seguito. Il 21 settembre 2018 una funzionaria dell’assicuratore si è presentata

alle 13:37 presso l’abitazione del ricorrente, non trovandolo e lasciandogli

una lettera, anch’essa non agli atti (doc. 9).

Il 27 settembre 2018

l’assicuratore ha scritto al ricorrente sospendendo le prestazioni dal 1°

settembre 2018 poiché non aveva ancora trasmesso il formulario “richiesta

per adulti: Integrazione professionale/Rendita”. La convenuta ha affermato

che “ad oggi non abbiamo ancora ricevuto quanto sopra. Come a lei noto ogni

assicurato è tenuto all’obbligo di mettere in atto tutto quanto da lui

esigibile ai fini della riduzione del danno assicurativo. In questo ambito

rientra pure il dovere a carico di chi è impedito al lavoro, causa malattia o

infortunio, di presentare puntualmente le domande di prestazioni agli altri

enti sociali o privati che, potenzialmente, potrebbero essere tenuti alla

corresponsione di prestazioni: il suo caso non fa eccezione. Inoltre la nostra

Specialista Prestazioni Servizio esterno signora __________, ha provato più

volte a mettersi in contatto con lei, ma il suo cellulare risulta sempre

spento. Il 12 settembre 2018 le ha pure inviato una lettera di contatto,

purtroppo senza esito. Il 21 settembre 2018 si è presentata al suo domicilio a __________,

ma non era presente. Sulla base di ciò la informiamo che le nostre prestazioni

sono cautelativamente sospese a decorrere dal 1° settembre 2018, nell’attesa di

Considerandi

ricevere il formulario AI debitamente compilato e firmato” (doc. 11).

In un’e-mail del 5 ottobre

2018.

risulta che successivamente allo scritto, l’assicurato ha mandato “tramite

sms il suo numero di cellulare che non è quello che risulta sulla notifica

(penso che l’abbia cambiato in quanto anche in ditta non erano al corrente (lui

è stato ieri in ditta). Il prossimo lunedì 8 viene ricoverato presso la Clinica

__________ a causa di una depressione acuta e almeno per due settimane. Mi

ha chiesto per lo stipendio che è stato bloccato e logicamente le ho spiegato

il motivo (non era rintracciabile). Mi ha chiesto se possiamo, a questo punto,

effettuale il versamento in quanto dal 1 settembre non riceve la paga. Mi ha

detto che ci ha mandato tutta la documentazione” (doc. 10).

Nel frattempo, come emerge

dalla decisione impugnata a pag. 2, punto 6, le prestazioni sono state

nuovamente versate fino al 31 dicembre 2018 (“[…] In buona sostanza, CO 1 ha

corrisposto al signor RI 1 prestazioni assicurative per il lasso di tempo dal

15.

marzo al 31 dicembre 2018 (tempo d’attesa: zero giorni […]”).

In data 27 novembre 2018

un’assistente del Servizio medico fiduciario dell’assicuratore ha scritto

all’insorgente una lettera tramite la quale lo ha convocato per una visita

fiduciaria. Nello scritto figura:

" (…)

In relazione al suo caso d’incapacità lavorativa, confermiamo la

decisione del nostro Servizio medico di sottoporla, il giorno 17 dicembre

2018.

alle ore 14.00, ad una visita fiduciaria presso lo studio della

Dott.ssa med. __________

Medicina interna FMH

__________

__________ Tel. __________

di conseguenza il suo diritto all’erogazione di prestazioni, sarà

riconsiderato anche alla luce di detto rapporto medico.

La invitiamo a voler portare con sé tutta la documentazione

radiologica (radiografie, RMI, TAC, referti, ecc.) e medica

(certificati, cartelle cliniche, distinta delle cure fatte, medicinali,

fisioterapia, ecc), come pure il formulario “certificato d’inabilità

lavorativa” con l’attestazione delle visite finora effettuate.

La mancata presentazione alla suddetta visita, senza validi

motivi, comporta la sospensione al diritto all’indennità giornaliera versata

dall’CO 1.

IMPORTANTE: Qualora nelle prossime settimane ha già

previsto un esame/consulto da un medico specialista, è previsto un ricovero

ospedaliero oppure se nel frattempo avesse già ripreso l’attività lavorativa

totale o se si trova impossibilitato a presentarsi a detta visita, la preghiamo

di voler avvertire telefonicamente l’CO 1.

L’inosservanza di quest’ultima disposizione le comporterà il

pagamento (con deduzione dalla somma dell’indennità giornaliera che le spetta)

della spesa per la mancata visita.” (doc. 14, grassetto e

sottolineature in originale)

Il 17 dicembre 2018 alle

ore 13:30 il ricorrente ha telefonato alla dr.ssa med. __________ (punto 3,

doc. 20) per “comunicare che non (ndr: si) sentiva bene e che non si sarebbe

presentato in studio per la perizia” (doc. 15). Il medesimo giorno la

dr.ssa med. __________ ha redatto un riassunto degli atti con l’indicazione

iniziale che l’insorgente è stato inabile al lavoro al 100% dal 15 marzo 2018

al 21 marzo 2018, dal 27 marzo 2018 al 6 aprile 2018, dall’11 aprile 2018 al 2

settembre 2018 e dal 17 settembre 2018 (doc. 15). Ella non si è invece espressa

circa l’ulteriore incapacità lavorativa (cfr. doc. 15).

L’11 gennaio 2019 la Cassa

ha emesso una decisione formale del seguente tenore:

" (…)

In data 17 dicembre 2018 alle ore 14.00 avrebbe dovuto presentarsi

presso lo studio della Dottoressa __________ a __________ per una visita di

controllo.

Purtroppo non presentandosi a suddetta visita non si è attenuto

alle nostre disposizioni.

Prendiamo inoltre atto del Progetto di decisione

dell’Ufficio assicurazione invalidità del 19 dicembre 2018, nel quale viene

indicato che non vi sarà alcuna assunzione di prestazioni dell’AI per mancata

collaborazione.

Sulla base di quanto precede emettiamo la seguente

DECISIONE

FORMALE

Conformemente all’art. 15.1 delle nostre Condizioni generali

d’assicurazione (CGA secondo la LAMal), le nostre prestazioni cessano a

decorrere 1° gennaio 2019 per mancata collaborazione. (…)” (doc. 17)

In sede di opposizione il

ricorrente ha contestato le conclusioni dell’assicuratore affermando che come

da certificato “allegato” non ha potuto presenziare alla visita per motivi

di salute ed inoltre come “risulta pure dall’ulteriore certificato medico

che si produce” è tutt’ora inabile per malattia (doc. 18). L’opposizione è

stata trasmessa il 10 febbraio 2019 (doc. 18) e l’11 febbraio 2019 (doc. 19).

Agli atti non risultano prodotti i due certificati citati. L’assicuratore non

li ha richiesti all’insorgente.

Al ricorso l’assicurato ha

allegato i due certificati. Con il primo, datato 31 gennaio 2019, il dr. med. __________,

FMH specialista in medicina tropicale e medicina di viaggio, attivo presso l’__________

di __________, ha certificato “che il paziente sopramenzionato non si è

potuto recare alla visita medica del giorno 17.12.2018 presso la Dr.ssa __________

per motivi di salute” (doc. C). Con il secondo, di medesima data, lo

specialista ha affermato che il ricorrente “è tutt’ora inabile al lavoro

nella misura del 100%, causa malattia, fino a data da determinarsi” (doc.

D).

2.4

In concreto, alla luce di

quanto sopra, occorre concludere che agli atti vi sono due ingiunzioni

dell’assicuratore.

La prima, datata 27

settembre 2018, fa seguito alle difficoltà dell’assicuratore a contattare

l’insorgente ed al mancato invio del formulario di richiesta di rendita AI

(doc. 11). Con la medesima lo si informa che le prestazioni sono state sospese

dal 1° settembre 2018 in attesa di ricevere il predetto documento (“[…] Sulla

base di ciò la informiamo che le nostre prestazioni sono cautelativamente

sospese a decorrere dal 1° settembre 2018, nell’attesa di ricevere il

formulario AI debitamente compilato e firmato […]”,

sottolineatura del redattore).

In seguito alla ricezione

di questo scritto, il ricorrente ha preso contatto con l’assicuratore, che ha

ripreso il versamento delle prestazioni fino al 31 dicembre 2018 (cfr.

decisione impugnata, pag. 2 punto. 6). Essa pertanto non può essere messa in

relazione con la successiva sospensione dell’erogazione delle indennità.

In seguito a questa

ingiunzione non è del resto stata emessa alcuna diffida scritta ai sensi

dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.

La seconda ingiunzione è

stata emanata il 27 novembre 2018 (doc. 14). Il Servizio medico fiduciario

della convenuta ha convocato il ricorrente per una visita fiduciaria da tenersi

il 17 dicembre 2018 alle ore 14.00 presso la dr.ssa med. __________, FMH

medicina interna generale, “medico fiduciario SGV” (cfr. doc. 15), incaricata

dall’assicuratore di effettuare gli esami medici, comunicando, oltre al proprio

numero di telefono, anche quello della specialista (cfr. doc. 14).

Nello scritto è indicato

che la mancata presentazione alla visita “senza validi motivi” comporta

la sospensione delle prestazioni. Vi figura pure che “se si trova

impossibilitato a presentarsi a detta visita, la preghiamo di voler avvertire

telefonicamente” l’assicuratore. Infine, viene precisato che l’inosservanza

di quest’ultima disposizione comporterà il pagamento, con deduzione della somma

dell’indennità giornaliera che le spetta, della spesa per la mancata visita

(doc. 14).

L’insorgente ha avvertito

telefonicamente, mezz’ora prima della visita, la dr.ssa med. __________, che

non si sarebbe presentato poiché non si sentiva bene (doc. 15). La sua assenza

è poi stata giustificata con certificato del 31 gennaio 2019 del medico

curante, dr. med. __________, che ha attestato l’impossibilità dell’insorgente

a recarsi alla visita del 17 dicembre 2018, “per motivi di salute” (doc.

C).

Poiché la mancata

presentazione alla visita è stata correttamente notificata prima della stessa,

telefonicamente, alla dr.ssa med. __________, l’assicuratore non poteva ritenerla

ingiustificata (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA) e cessare il versamento delle prestazioni

prima di effettuare ulteriori accertamenti.

Infatti l’insorgente, pittore

di professione ed affetto da una patologia psichica, convocato per la prima

volta dall’assicuratore per una visita fiduciaria, si è comportato

correttamente, seguendo quanto indicato nello scritto del 27 novembre 2018 (in

caso di impedimento telefonare preventivamente per avvisare dell’assenza [cfr.

doc. 14]).

È vero che l’interessato

non ha contattato direttamente l’assicuratore, e meglio il Servizio medico

fiduciario il cui numero figura in alto a sinistra nella convocazione, peraltro

in un carattere leggermente più piccolo rispetto al testo centrale (doc. 14),

bensì la dr.ssa med. __________, presso la quale doveva presentarsi per l’esame

medico.

Tuttavia anche il numero di

quest’ultima, “medico fiduciario SGV” (cfr. doc. 15), incaricata dallo

stesso assicuratore, figurava nella convocazione, oltretutto al centro della

lettera ed evidenziato in grassetto (doc. 14).

Per cui l’interessato

poteva ritenere che in caso di assenza alla visita fiduciaria avrebbe dovuto

telefonare al numero di telefono del medico fiduciario, presso il quale doveva

recarsi e non al Servizio medico fiduciario, sito a __________, il quale ha poi

ricevuto il referto della dr.ssa med. __________ il 20 dicembre 2018 (cfr. doc.

15). L’assicuratore del resto non afferma il contrario.

Anche perché, come ricorda

la dottrina (Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione,

2018, pag. 551 n. 7 ad art. 57 con riferimenti), dal punto di vista

amministrativo il medico fiduciario è integrato nella gerarchia

dell’assicuratore ed è suo dipendente oppure viene da lui incaricato di effettuare

le valutazioni necessarie alla risoluzione della fattispecie. Vi è di

conseguenza un rapporto di dipendenza preso in conto dal legislatore (Eugster,

op. cit., loc. cit.).

È vero che l’insorgente ha

telefonato “solo” mezz’ora prima, che il certificato del dr. med. __________,

che conferma l’impossibilità di recarsi all’appuntamento per la visita medica a

causa di malattia, è del 31 gennaio 2019 e che esso non era stato allegato

all’opposizione.

Tuttavia, da una parte va

rilevato come nello scritto del 27 novembre 2018 lo stesso assicuratore ha

indicato che “se si trova impossibilitato a presentarsi a detta visita, la

preghiamo di voler avvertire telefonicamente”. Non vi è pertanto alcun

termine né entro il quale segnalare preventivamente il proprio impedimento, né

entro il quale trasmettere eventuali giustificazioni scritte, del resto mai

richieste in precedenza. D’altra parte, circa la mancata produzione del

certificato al momento dell’opposizione, va evidenziato come l’insorgente lo

abbia espressamente citato ed abbia indicato di averlo allegato. In caso di sua

mancanza, a maggior ragione se ritenuta rilevante, sarebbe stato compito

dell’assicuratore contattare immediatamente l’interessato e chiedergli la

trasmissione della documentazione mancante.

Inoltre l’assicuratore, in

seguito alla mancata presenza dell’insorgente alla visita, non lo ha diffidato

per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche ed assegnandogli

un adeguato termine di riflessione (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA).

La decisione formale

dell’11 gennaio 2019 che, analogamente a quanto avviene per il progetto di

decisione in ambito AI, non può comunque supplire alla diffida richiesta

dall’art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. sentenza 9C_742/2018 del 18 dicembre 2018, consid.

6.

, pubblicata in SVR 4/5 2019, IV Nr. 33), non conteneva in ogni caso

l’avvertimento delle conseguenze giuridiche della mancata presenza alla visita

del 17 dicembre 2018 né un termine di riflessione, giacché con la medesima sono

state immediatamente tratte le conclusioni, nel senso di una sospensione con

effetto retroattivo al 1° gennaio 2019 delle prestazioni.

Va ancora evidenziato come

la circostanza secondo cui l’UAI ha deciso di non assumere prestazioni per

mancata collaborazione (cfr. doc. 16), non è stata posta alla base del rifiuto

di versare indennità giornaliere nella decisione su opposizione qui impugnata,

che indica quale ragione della sospensione delle prestazioni l’assenza alla

visita del 17 dicembre 2018 (cfr. doc. A punto 11, pag. 4-5 e risposta, doc.

III, pag. 4 punto 8.4). Anch’essa, in ogni caso, non è stata oggetto di diffida

scritta (art. 43 cpv. 3 LPGA) da parte dell’assicuratore dopo il ripristino

delle prestazioni.

Non va poi dimenticato che

nell’ipotesi, qui non data, che la persona assicurata sia dopo l’ingiunzione,

sia dopo la diffida, si rifiuta in maniera ingiustificata di collaborare,

l’assicuratore può decidere sulla base degli atti.

Nel caso di specie, con la

decisione formale l’assicuratore ha sospeso le prestazioni, senza valutare gli

atti medici (doc. 17). Con la decisione su opposizione l’assicuratore ha

accennato ad un riassunto degli atti redatto dalla dr.ssa med. __________ che

permetterebbe di decidere nel merito (doc. 20).

Sennonché, la dr.ssa med. __________,

dopo aver elencato le incapacità lavorative dell’insorgente dal 15 marzo 2018,

indicando tra l’altro una completa inabilità lavorativa dal 17 settembre 2018,

si è limitata a citare i referti del 12 giugno 2018 e del 23 agosto 2018 del

dr. med. __________ e i rapporti del 3 ottobre 2018 della Clinica __________ e

del 22 ottobre 2018 della Clinica __________ di __________, senza tuttavia

trarre alcuna conclusione.

Sulla sola base di questi

atti, che fanno peraltro stato di una patologia psichica che affligge

l’insorgente, l’assicuratore non poteva sospendere il versamento delle

prestazioni senza ulteriori accertamenti medici, perlomeno nel senso di una

valutazione motivata della capacità lavorativa del ricorrente da parte della

dr.ssa med. __________.

2.5

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, accertato che l’assicuratore ha sospeso le prestazioni in

violazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, la decisione impugnata deve essere

annullata.

Rilevato che gli atti medici

non permettono di stabilire se l’interessato dal 1° gennaio 2019 continua ad

aver diritto alle indennità (il certificato del medico curante [doc. D] è del

31.

gennaio 2019 e nulla è dato a sapere circa l’evoluzione della patologia), la

causa deve essere rinviata all’assicuratore affinché, previa acquisizione di

eventuale ulteriore documentazione medica, convochi nuovamente l’insorgente per

una visita fiduciaria, che vista la natura della patologia dovrà

necessariamente comprendere una valutazione specialistica in ambito

psichiatrico e metta in atto correttamente la procedura prevista dall’art. 43

cpv. 3 LPGA (ingiunzione, diffida scritta con avvertimento delle conseguenze

giuridiche con termine di riflessione e, semmai, valutazione sulla base degli

atti).

Visto l’esito del ricorso

non è necessario esaminare le censure del ricorrente circa la presunta

violazione del diritto di essere sentito e del divieto di formalismo eccessivo.

All’insorgente,

rappresentato da un avvocato e vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili

(art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà a RI 1

fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino | Lexipedia