36.2019.4
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 agosto 2019Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.4
cs
Lugano
14 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 dicembre 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1974, cittadino
italiano domiciliato in Italia, nel corso del mese di ottobre 2017 ha inoltrato
alla Sezione della popolazione una richiesta di rilascio del permesso per
frontaliere “G”, indicando di essere stato assunto dal 16 ottobre 2017 dalla __________,
di cui all’epoca era direttore con diritto di firma individuale (cfr. estratto
registro di commercio, doc. 19), con uno stipendio annuo lordo, comprensivo
della tredicesima mensilità, di fr. 30'000. Quale persona di contatto del
datore di lavoro è stato indicato il nome di __________, in quel tempo gerente
della società. La richiesta è stata firmata da RI 1 e dalla __________. Alla
domanda è stato allegato il modulo per l’esercizio del diritto di opzione in
favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, non firmato e non
datato (doc. 1). Il formulario è stato immediatamente trasmesso dalla Sezione
della popolazione all’Istituto delle assicurazioni sociali tramite posta
interna (doc. XVI).
1.2. Il 19 gennaio 2018 la Cassa
cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha scritto a RI 1 a __________
(Italia), ritornandogli il modulo relativo all’esercizio del diritto di opzione
“in quanto non lo ha firmato” e precisando che se entro il 9 febbraio
2018 l’amministrazione non fosse stata in possesso “di quanto richiesto,
senza ulteriore comunicazione, provvederemo d’ufficio a dichiarare l’obbligo
assicurativo contro le malattie in Svizzera” (doc. 2). La raccomandata è
ritornata alla Cassa il 2 febbraio 2018 con l’indicazione __________ che
l’interessato si è trasferito altrove (doc. 3).
1.3. In data 8 febbraio 2018 la Cassa
cantonale di compensazione ha scritto un’e-mail a RI 1, all’indirizzo __________
da lui indicato nel formulario, gli ha ritornato il modulo per l’esercizio del
diritto di opzione non firmato e ha precisato che se entro il 28 febbraio 2018
l’amministrazione non fosse stata in possesso “di quanto richiesto, senza
ulteriore comunicazione, provvederemo d’ufficio a dichiarare l’obbligo
assicurativo contro le malattie in Svizzera” (doc. 4). All’e-mail non è
stata data risposta.
1.4. Con scritto 5 marzo 2018,
trasmesso per raccomandata all’interessato presso la sede legale (cfr. doc. 19)
della __________, __________ __________ a __________ (doc. 5), di cui dal mese
di __________ è diventato socio e presidente della gerenza con diritto di firma
individuale (doc. 19; __________ era gerente con firma individuale), la Cassa
cantonale di compensazione si è nuovamente rivolta a RI 1, rilevando che se
entro il 20 marzo 2018 l’amministrazione non fosse stata in possesso “della
documentazione del caso, saremo tenuti a dichiarare l’obbligo assicurativo
contro le malattie in Svizzera” (doc. 5). L’invio è stato recapitato (cfr.
doc. 24).
1.5. Il 27 marzo 2018 la Cassa
cantonale di compensazione, con riferimento ai precedenti scritti dell’8
febbraio 2018 e del 5 marzo 2018, ha concesso a RI 1 un ultimo termine scadente
il 16 aprile 2018 “per trasmettere allo scrivente Ufficio quanto richiesto”
(doc. 6). La lettera è stata trasmessa per raccomandata all’interessato presso
la sede legale della __________ (doc. 6). L’invio è stato recapitato (cfr. doc.
24).
1.6. Il 26 aprile 2018 la Cassa
cantonale di compensazione ha scritto a RI 1, presso la sede legale della __________
(invio ritirato il 27 aprile 2018; cfr. doc. 24), rilevando quanto segue:
" (…) ci
riferiamo al modulo ufficiale TI 1 pervenutoci in data 24 ottobre 2017, al
nostro scritto dell’8 febbraio 2018 ed ai richiami del 5 marzo 2018 e 27 marzo
2018, rimasti fino ad oggi inevasi.
La informiamo che il diritto di opzione può essere esercitato
entro un termine di tempo ben determinato (3 mesi). Se entro questo termine la
persona interessata non fa valere il predetto diritto di opzione e non dimostra
di beneficiare di copertura in caso di malattia nel suo Paese di residenza,
automaticamente si applica il principio dell’assicurazione malattie in
Svizzera, richiamato il principio di diritto europeo lex loci labori.
Non avendo vidimato il modulo ufficiale TI 1 del 24 ottobre 2017 e
non avendo quindi esercitato in modo corretto il diritto di opzione confermiamo
che è quindi soggetto all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in
Svizzera ed è pertanto tenuto ad iscriversi presso un assicuratore autorizzato
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
L’obbligo d’assicurazione viene esteso agli eventuali familiari
senza attività lavorativa (è fatto obbligo di volerli comunicare).
In ragione di quanto sopra, la invitiamo a voler trasmettere entro
20 giorni allo scrivente Ufficio (…) un documento a comprova dell’avvenuta
iscrizione (certificato di assicurazione o dichiarazione di appartenenza
rilasciata dall’assicuratore). Scaduto infruttuosamente il termine di cui
sopra, procederemo ad iscriverla d’ufficio presso un assicuratore malattie
svizzero riconosciuto.” (doc. 7)
1.7. Con diffida del 30 maggio
2018 trasmessa per raccomandata al domicilio di __________ (Italia), in via __________,
la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato a RI 1 un ultimo termine sino
al 15 giugno 2018 per presentare un documento a comprova dell’avvenuta
iscrizione presso un assicuratore svizzero riconosciuto, in difetto di che
l’iscrizione sarebbe avvenuta d’ufficio (doc. 8). L’invio è ritornato
all’amministrazione con l’indicazione “indirizzo insufficiente” (doc.
9).
1.8. Il 26 giugno 2018 l’amministrazione
ha nuovamente diffidato RI 1, tramite invio raccomandato trasmesso presso la
sede legale della __________, assegnandogli un ultimo termine scadente il 6
luglio 2018 per provvedere all’affiliazione alla LAMal, altrimenti la Cassa
avrebbe proceduto all’iscrizione d’ufficio presso un assicuratore riconosciuto
(doc. 10). L’invio è stato recapitato (doc. 24).
1.9. Con decisione del 27 luglio
2018, trasmessa per raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio di __________
(Italia), la Cassa cantonale di compensazione ha affiliato RI 1 ed i suoi tre
figli minorenni presso __________ a decorrere dal 27 luglio 2018, rilevato che
l’inizio teorico dell’obbligo d’assicurazione è stato stabilito in data 19
ottobre 2017 (doc. 12). Lo scritto è stato ritirato il 7 agosto 2018 (doc. 13).
1.10. Il 7 agosto 2018 RI 1, tramite
l’indirizzo e-mail di __________, si è rivolto alla Cassa cantonale di
compensazione, rilevando di voler ottenere i dati delle raccomandate che sono
state inviate “chi e come hanno ritirato perchè a noi non risulta arrivato
niente neanche al datore di lavoro. In allegato le invio il documento che noi
abbiamo presentato al ufficio della immigrazione questa è la copia il originale
era firmato” (cfr. allegato al doc. 20). Lo stesso giorno RI 1 ha scritto
all’amministrazione una raccomandata, anticipata via e-mail, con la quale ha
rilevato di non aver mai ricevuto né all’indirizzo del datore di lavoro, né
all’indirizzo di residenza personale, né all’indirizzo e-mail, le lettere
citate dalla Cassa ed ha contestato l’iscrizione presso __________ poiché nella
richiesta del permesso “G” ha fatto valere l’opzione in favore del sistema
sanitario del suo Paese di residenza. Anche se il relativo formulario non è
stato firmato, la richiesta del permesso “G” è stata sottoscritta e pertanto
l’opzione deve essere considerata valida (allegato doc. 20). Al reclamo è stato
allegato il modulo per l’esercizio del diritto di opzione, datato 18 ottobre
2017 e firmato (allegati doc. 22) In calce figura che per qualsiasi
comunicazione “vi do i miei recapiti (…) e-mail, __________ Via __________
Italia”. In una nota interna della Cassa del medesimo giorno i funzionari
dell’amministrazione hanno indicato che ha telefonato la moglie di RI 1 che “dice
di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione. La mail indicata sul Mod. Ti1 la
visualizza sia lei che il marito ma sostengono di non averla ricevuta. Ho
chiesto chi ritira le raccomandate ma non mi ha dato una risposta” (doc.
23).
1.11. Il 30 agosto 2018 la Cassa
cantonale di compensazione ha trasmesso a RI 1, all’indirizzo di __________
(Italia), copia delle conferme di consegna delle raccomandate del 5 marzo 2018,
27 marzo 2018, 26 aprile 2018 e 26 giugno 2018, unitamente alle firme (cfr. doc.
24), indicando che come “può evincere dai documenti allegati, tutte e
quattro le raccomandate inviate presso il suo datore di lavoro sono state
regolarmente ritirate” (doc. 25). L’invio è ritornato all’amministrazione
senza essere stato ritirato per “compiuta giacenza” (doc. 26 e 27).
1.12. Il 24 ottobre 2018 la Cassa ha
nuovamente trasmesso all’indirizzo italiano di RI 1 le conferme di consegna
delle raccomandate e gli ha assegnato un termine di 20 giorni per esprimersi in
merito (doc. 29). Lo scritto è ritornato alla Cassa con l’indicazione “l’indirizzo
è inesistente” (doc. 30).
1.13. Il 9 novembre 2018
l’amministrazione ha ritrasmesso l’intera documentazione all’indirizzo legale della
__________ ed ha assegnato un termine di 20 giorni per esprimersi in merito
(doc. 31). L’invio è stato recapitato il 12 novembre 2018 (doc. 32).
1.14. Con decisione su reclamo del
13 dicembre 2018, trasmessa per raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo
di __________ (Italia), la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la
decisione formale del 27 luglio 2018 (doc. 34). L’invio è stato ritirato il 27
dicembre 2018 (doc. 35).
1.15. Con ricorso dell’8 gennaio
2019 RI 1, che sulla busta d’intimazione ha indicato l’indirizzo “__________”,
è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, senza allegarla (doc.
I). Il ricorrente afferma di non aver ricevuto nessuna comunicazione per
raccomandata del 5 marzo 2018, 27 marzo 2018 e 26 aprile 2018. Egli chiede “la
conferma della consegna di chi ha ritirato e dove sono state recapitate le
suddette raccomandate. Dichiaro inoltre di non aver ricevuto le raccomandate di
cui parla il punto 15 della decisione”, ossia quelle del 30 agosto 2018, 24
ottobre 2018 e 9 novembre 2018.
Egli rileva inoltre che i
tre figli sono già assicurati all’INPS in Italia con la madre. Il ricorrente
afferma che il modulo ufficiale per la copertura assicurativa delle cure
medico-sanitarie per beneficiari di permessi “G” è stato debitamente compilato
ed aggiunge infine: “chiedo anche al istituto delle assicurazioni sociali di
Bellinzona di contattarmi tramite il indirizzo del datore di lavoro oppure telefonicamente
o anche via mail visto che la posta raccomandata non ci viene recapitata al mio
indirizzo italiano con normalità”.
1.16. Il 9 gennaio 2019 il TCA ha
chiesto al ricorrente, tramite raccomandata trasmessa all’indirizzo da lui
indicato sulla busta d’intimazione del ricorso, l’invio della decisione su
reclamo impugnata (doc. II). Lo scritto è ritornato al Tribunale con
l’indicazione che “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”
(allegato doc. II).
1.17. Il 10 gennaio 2019 la Cassa ha
trasmesso al TCA il ricorso, inviato in copia dall’insorgente
all’amministrazione, unitamente al reclamo ed alla decisione su reclamo (doc.
III).
1.18. Dopo aver chiesto (doc. V), ed
ottenuto (doc. VI), una proroga, il 27 febbraio 2019 la Cassa cantonale di
compensazione ha comunicato al TCA di aver “rivisto la propria decisione su
reclamo”, ed ha allegato una nuova decisione su reclamo del 27 febbraio
2019, che annulla e sostituisce quella del 13 dicembre 2018, e con la quale ha
annullato la decisione del 27 luglio 2018 di iscrizione d’ufficio presso la __________
per i figli __________, __________ e __________ ed ha confermato l’affiliazione
d’ufficio dal 27 luglio 2018 (con inizio teorico al 19 ottobre 2017) di RI 1
presso la __________ (doc. VII/1).
1.19. Con scritto del 1° marzo 2019,
trasmesso a RI 1 presso la sede legale di __________, il Giudice delegato ha
assegnato al ricorrente in termine di 30 giorni per determinarsi in merito alla
nuova decisione su reclamo e per precisare se viene contestata (doc. VIII). L’invio
è stato recapitato. L’insorgente è rimasto silente.
1.20. Con decreto 36.2019.5-7 del 10
aprile 2019 il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso per quanto concerne i
figli __________, __________ e __________, in quanto l’affiliazione d’ufficio
presso __________ è stata annullata. Alle parti è pure stata data comunicazione
che la procedura sarebbe continuata unicamente per quanto concerne
l’affiliazione di RI 1 ed all’amministrazione è stato chiesto l’invio
dell’intero incarto (doc. IX).
1.21. Il 18 aprile 2019 la Cassa
cantonale di compensazione ha prodotto l’incarto completo (doc. X).
1.22. Il 29 aprile 2019 il TCA ha
richiamato dalla Sezione della popolazione l’intero incarto di RI 1 (doc. XI).
La documentazione, dopo un sollecito (doc. XII), è stata trasmessa al Tribunale
il 21 maggio 2019 (doc. XIII).
1.23. Il 22 maggio 2019 il TCA ha
comunicato all’Ufficio della migrazione di voler trasmettere alle parti, per
osservazioni, la pagina 4 di 5 della richiesta di rilascio del permesso per
frontaliere “G” ricevuta il 20 ottobre 2017, ed ha domandato di voler precisare
se l’allegato modulo della copertura assicurativa delle cure medico sanitarie
per beneficiari di permessi G UE/AELS citato a pag. 4 e corrispondente alla pag.
5 della richiesta di rilascio del permesso G, non contenuto nell’incarto
dell’Ufficio della migrazione, è stato trasmesso alla Cassa cantonale di
compensazione (in tal caso con quali modalità; doc. XIV).
1.24. Tramite e-mail del 18 giugno
2019, dopo un sollecito (doc. XV), l’Ufficio della migrazione ha precisato che “la
pagina del modulo di rilascio della copertura assicurativa delle cure medico
sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS, viene trasmessa immediatamente
al momento dell’incameramento della domanda all’istituto delle assicurazioni
sociali tramite posta interna” e che “per quanto concerne la
trasmissione della pagina 4 del modulo, non è necessaria un’autorizzazione da
parte nostra, poiché sta al Tribunale decidere quali documenti sottoporre alle
parti” (doc. XVI).
1.25. In data 18 giugno 2019 il TCA
ha scritto alle parti, assegnando loro un termine scadente il 1° luglio 2019
per prendere posizione in merito alla pagina 4/5 della richiesta di rilascio
del permesso per frontaliere G ricevuta dall’Ufficio della migrazione il 20
ottobre 2017 e all’e-mail del 18 giugno 2019 dell’Ufficio della migrazione
(doc. XVII).
1.26. Il 27 giugno 2019 la Cassa ha
ribadito la sua posizione ed ha affermato:
" (…) Al
proposito la Cassa conferma, come già indicato in precedenza, di aver ricevuto
il modulo ufficiale “Copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie per
beneficiari di permessi G UE/AELS” in data 24 ottobre 2017 (cfr. documento n. 1
allegato); tuttavia lo stesso non riportava la firma del signor RI 1. Infatti,
pur avendo sottoscritto la domanda di permesso alla pagina 4/5, egli non ha
però vidimato il documento da obbligatoriamente allegare alla stessa. La Cassa
ritiene che, il fatto che il ricorrente abbia firmato il modulo relativo alla
domanda di permesso, ma non lo specifico formulario “Copertura assicurativa
delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”, non è
sufficiente a poter accogliere l’esercizio del diritto di opzione del signor RI
1. Tale informazione, a mente della Cassa, non può infatti modificare la qui
contestata decisione.
A tal proposito la Cassa precisa infatti, come si può evincere
dagli atti, di aver invitato a più riprese il signor RI 1 a voler sanare il
vizio di forma, concedendo al ricorrente diversi termini entro i quali
ritornare alla Cassa il documento debitamente vidimato. Ciononostante il
ricorrente non ha evaso alcuna delle richieste della Cassa, tutte del resto
debitamente ritirate, costringendo quest'ultima a dover dichiarare l’obbligo
d’assicurazione contro le malattie in Svizzera.
Egli esclusivamente all’emissione della qui contestata decisione
di iscrizione d’ufficio presso la __________ si è interessato della
fattispecie, presentando reclamo contro la stessa, allegando il modulo ufficiale
“Copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi
G UE/AELS” debitamente firmato. Tuttavia la Cassa ribadisce nuovamente che tale
formulario è purtroppo stato presentato unicamente in data 7 agosto 2018,
quindi ben oltre il termine di 3 mesi entro il quale il signor RI 1 avrebbe
potuto esercitare il diritto di opzione previsto nell’Allegato XI al
Regolamento (CE) n. 883/2004. La Cassa precisa infatti che il predetto termine
di 3 mesi è infatti scaduto in data 18 gennaio 2018 e riafferma che le
motivazioni addotte dal ricorrente non possono essere considerate quale “casi
giustificati”. Ne consegue che, a mente della Cassa, un esercizio del
diritto di opzione oltre tale termine di 3 mesi, nel caso di specie, non può
essere accettato.” (doc. XVIII)
1.27. Il 1° luglio 2019 il TCA ha
trasmesso lo scritto della Cassa del 27 giugno 2019 al ricorrente con facoltà
di presentare eventuali osservazioni entro il 12 luglio 2019 (doc. XIX).
1.28. L’11 luglio 2019 è ritornata
al TCA la raccomandata del 18 giugno 2019 trasmessa all’ultimo indirizzo di __________
conosciuto, con l’indicazione della Posta che l’invio è stato deviato al nuovo
indirizzo della società a __________, ma che, non essendo stato ritirato, è
stato ritornato al mittente (cfr. busta di intimazione). Dall’estratto Track
and Trace della Posta (doc. XX), emerge che pure l’invio del 1° luglio 2019 è
stato deviato al nuovo indirizzo della società a __________ ma non è stato
ritirato (doc. XX).
1.29. Con scritto del 17 luglio 2019
trasmesso per posta “A” al ricorrente presso la nuova sede di __________
a __________, il TCA ha affermato:
" (…) in
allegato, per conoscenza, le trasmettiamo una copia della documentazione
che le abbiamo notificato per raccomandata in data 18 giugno 2019 (doc. XVII,
con gli allegati citati) e in data 1° luglio 2019 (doc. XIX con la lettera
allegata citata), entrambe non ritirate (cfr., per la prima, la busta di ritorno
agli atti e per la seconda l’estratto “track & trace” della Posta).
Rileviamo a questo proposito che non ha segnalato al Tribunale il recente
cambiamento d’indirizzo della sua società, ma che comunque in virtù dell’ordine
di rispedizione gli scritti sono stati notificati all’indirizzo corretto (cfr.,
per la prima, la busta di ritorno agli atti e per la seconda l’estratto “track
& trace” della Posta).” (doc. XXI)
in ordine
2.1. Con decisione su reclamo del
27 febbraio 2019 che annulla e sostituisce la decisione su reclamo del 13
dicembre 2018, la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente accolto il
reclamo del 7 agosto 2018 ed ha annullato l’iscrizione d’ufficio presso __________
dei figli minorenni __________, __________ e __________. Essa ha invece
confermato l’iscrizione del ricorrente dal 27 luglio 2018 (con inizio teorico
dal 19 ottobre 2017).
L'art. 6 Lptca prevede che
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 6 cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per
effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).
La
disposizione cantonale di procedura è stata adottata conformemente all'art. 53
cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, secondo cui l'assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Questa
norma della LPGA corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura
amministrativa.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che una decisione emanata
pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde
alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova
decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente.
L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza
che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V
228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF
107 V 250).
La riconsiderazione
pendente lite permette dunque all'amministrazione di riesaminare un proprio
provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto
di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste
della parte ricorrente.
Nel caso in esame oggetto
del contendere è quindi la nuova decisione su reclamo del 27 febbraio 2019, che
ha annullato e sostituito quella del 13 dicembre 2018, confermando
l’affiliazione d’ufficio ad __________ del ricorrente ed annullando quella dei
figli minorenni.
Rilevato
che l’insorgente con il ricorso ha contestato anche la sua iscrizione, il TCA
deve entrare nel merito dell’impugnativa ed esaminare se a ragione la Cassa ha
ritenuto che l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario
del suo Paese di residenza è tardivo.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1
LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare
dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Secondo
l’art. 3 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo
d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,
immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22
giugno 2007 sullo Stato ospite.
Per
l’art. 3 cpv. 3 LAMal può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non
aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a)
esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art.
13 cpv. 2 LPGA), (lett. b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro
con sede in Svizzera.
Ai
sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono
in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione
svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera
circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a
lettera a della legge.
L’art.
7 cpv. 8 OAMal prevede che le persone tenute ad assicurarsi ai sensi
dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e devono assicurarsi entro tre mesi
dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro
questo termine, l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione
svizzera. Se si assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data
dell’affiliazione. L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le
condizioni per un assoggettamento all’assicurazione conformemente all’Accordo
sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II o all’Accordo
AELS, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.
L’art.
95a lett. a LAMal prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia
di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione
europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato
membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste
persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione
della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione
vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone): regolamento (CE) n.
883/2004.
Il
regolamento (CE) n. 883/2004 è applicabile alla fattispecie in esame da un
punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, residente in
Italia ed attivo quale lavoratore subordinato in Svizzera, il ricorrente è
infatti un lavoratore che è soggetto alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 883/2004). Inoltre l’oggetto del
contendere riguarda l’applicazione di legislazioni relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 3 n. 1 del regolamento n. 883/2004 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia; cfr. DTF 142 V 192; per
quanto concerne il regolamento 1408/71 precedentemente applicabile: DTF 135 V
339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
Pure
dato è il necessario nesso transfrontaliero giacché l’interessato, residente in
Italia, lavora in Svizzera.
Trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto
applicabile.
Il
titolo II del regolamento n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene alcune regole per
la risoluzione della questione. L’art. 11 n. 1 enuncia il principio
dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste
dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni
di un solo Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona
che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n.
883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).
Il
lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla
legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n.
883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1
pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).
Sono però possibili
eccezioni a questo principio.
In
effetti, l’allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione
obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di
esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra
cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo
II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione
obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi
beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia,
Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e,
per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta
dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi all’insorgenza
dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta
è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio
dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che
risiedono nello stesso Stato.
Tale
facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed
era già prevista nel regolamento 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).
In
virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano
in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza
attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia
della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano.
L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però
essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità
cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre
mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori
frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro
(sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
La
dottrina rammenta che le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del
diritto di opzione: inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa
dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa
di domicilio in uno Stato dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di
statuto da esercitante un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3,
pag. 74).
Il
diritto di opzione non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti
(sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV
Fatti
N. 20, pag. 80).
2.3. Va ancora rammentato che per
l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo
d’assicurazione. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone
affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano
assolto questo obbligo tempestivamente.
Ai
sensi dell’art. 6a cpv. 1 LAMal i Cantoni informano circa l’obbligo di
assicurazione (lett. a) le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi
in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera, (lett. b) le persone
che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia
e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione
dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, (lett. c) le persone
tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che
trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro dell’Unione europea, in
Islanda o in Norvegia.
L’art.
6a cpv. 3 LAMal prevede che l’autorità designata dal Cantone assegna a un
assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di
assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di
assicurazione. È fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.
2.4. Va
ancora evidenziato che in seguito alla costatazione che numerosi frontalieri,
in seguito all’entrata in vigore dell’ALC il 1° giugno 2002, non avevano
tempestivamente esercitato il diritto d’opzione e sostenevano di non essere stati
adeguatamente informati circa i loro diritti (cfr. anche DTF 136 V 295),
l’allora Ufficio dell’Assicurazione Malattia (UAM), d’intesa con la Sezione
della popolazione, ha deciso di allegare alla richiesta di rilascio del
permesso per frontaliere G un apposito formulario dove il richiedente viene
informato circa il suo diritto di opzione e deve indicare se intende optare per
il sistema sanitario del suo Paese di residenza o se vuole assicurarsi in
Svizzera (cfr., in concreto, doc. 1). Di principio la Sezione della popolazione
trasmette immediatamente il formulario all’istituto delle assicurazioni sociali
tramite posta interna (doc. XVI).
Nel
caso di specie dalle tavole processuali si evince che RI 1 ha firmato,
unitamente alla __________, l’11 ottobre 2017 (allegato doc. XIV), la “richiesta
di rilascio permesso per frontaliere G”. La domanda è pervenuta alla
Sezione della popolazione il 20 ottobre 2017 (cfr. pag. 4/5 della citata
richiesta, estratta dalla documentazione prodotta dalla Sezione della popolazione
[allegato al doc. XIV]). Egli ha indicato di aver iniziato la propria attività
lavorativa dipendente in ambito commerciale presso la società il 16 ottobre
2017 (cfr. allegati al doc. 20, pag. 2/5 della richiesta di rilascio del
permesso per frontaliere “G).
L’eventuale
domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera andava
presentata entro 3 mesi dal 16 ottobre 2017 (sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010, consid. 2.3.3).
Il
ricorrente ha compilato l’allegato formulario relativo alla “copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”,
indicando di voler mantenere l’assicurazione nel suo Paese di residenza (doc.
1, pag. 5/5 della richiesta di rilascio del permesso per frontaliere G). La domanda
non è tuttavia stata né firmata, né datata (doc. 1).
Questo
documento, come emerge dagli accertamenti effettuati dal TCA (doc. XVI) e come
confermato dalla Cassa (doc. XVIII: “[…] ricevuto il modulo ufficiale […] in
data 24 ottobre 2017 […]”), è stato immediatamente trasmesso per posta
interna all’IAS, il quale, per il tramite della Cassa cantonale di
compensazione, Ufficio dei contributi, lo ha ritornato all’insorgente poiché
non firmato.
Dopo
un primo infruttuoso invio in Italia (la raccomandata è ritornata
all’amministrazione con l’indicazione “trasferito” [doc. 3]), la Cassa
l’8 febbraio 2018 ha trasmesso un’e-mail all’indirizzo della società indicato
dal ricorrente nel formulario per il diritto di opzione (doc. 1), allegando il
formulario con l’assegnazione di un termine per sanare il vizio (doc. 4).
In
assenza di risposta, il 5 marzo 2018, l’amministrazione ha scritto una
raccomandata, di contenuto simile all’e-mail, all’indirizzo legale della __________
(doc. 5), seguita da un’ulteriore raccomandata del 27 marzo 2018 al medesimo
indirizzo, di contenuto analogo (doc. 6).
Ritenuta
l’assenza di qualsiasi risposta alle precedenti lettere, il 26 aprile 2018
l’amministrazione ha scritto all’interessato ingiungendogli di fornire un
documento a comprova dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore svizzero
riconosciuto, con l’indicazione che scaduto infruttuoso il termine assegnato,
si sarebbe proceduto con l’iscrizione d’ufficio (doc. 7). Dopo una diffida del
30 maggio 2018, ritornata alla Cassa poiché secondo __________ l’indirizzo
indicato non era “sufficiente” (doc. 9), il 26 giugno 2018
l’amministrazione ha inoltrato una diffida all’indirizzo legale della __________
in Svizzera con l’ingiunzione a provvedere all’iscrizione presso un
assicuratore riconosciuto entro il 6 luglio 2018 (doc. 10).
Tutti
gli invii raccomandati trasmessi alla __________ __________ sono stati ritirati
(cfr. allegati al doc. 24).
Poiché
il recapito della __________ si trovava presso uno studio fiduciario (cfr. doc.
19; dapprima __________, dal 5 luglio 2018: __________; cfr. estratto registro
di commercio reperibile in internet) gli invii sono stati ritirati (cfr.
allegati al doc. 24), dalla signora __________ (6 marzo 2018; all’epoca socia e
gerente con firma individuale della __________; cfr. estratto registro di
commercio reperibile in internet), da __________ (29 marzo 2018 e 27 aprile
2018) e da “__________” (27 giugno 2018).
Chiamato
a prendere posizione in merito alle firme apposte al momento del ritiro degli
invii, il ricorrente dapprima non ha ritirato lo scritto del 30 agosto 2018 (doc.
25, 26, 27) ed in seguito non ha risposto (scritto del 9 novembre 2018 [doc.
31], recapitato il 12 novembre 2018 [doc. 32]).
L’insorgente
afferma di non aver ricevuto nessuna comunicazione per raccomandata il 5 marzo
2018, 27 marzo 2018 e 26 aprile 2018, né gli scritti del 30 agosto 2018, 24
ottobre 2018 e 9 novembre 2018 e solo al reclamo del 7 agosto 2018 contro la
decisione del 27 luglio 2018, ha allegato il formulario per l’esercizio del
diritto di opzione in favore del suo sistema previdenziale firmato e datato 18
ottobre 2017 (allegato doc. 22).
Egli
sostiene pertanto di non aver saputo delle diffide per sanare il vizio formale
dell’assenza della firma e di aver esercitato tempestivamente il suo diritto di
opzione.
2.5. Per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe
di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la
circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400
consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto
le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la
posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia
pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag.
46).
Secondo
giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è
validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene
entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene
ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 127 I 31 consid. 2a/aa;123 III 492 consid. 1; 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI
2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una
procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una
Considerandi
comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si
allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato
l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari
affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o
comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o
ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non
può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento
del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è
da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid.
4b/aa e riferimento).
Detto
altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del
destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche
effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I
143.
consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere
designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi
invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato
equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio
2001.
della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001).
Sempre
secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice
procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr.
pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380).
2.6
Va
ancora rammentato che in DTF 120 V 413 il TF ha stabilito che nel fatto che il
giudice cantonale adito per gravame insista sull’esigenza della firma del
ricorrente o del rappresentante non è ravvisabile una violazione dell’art. 4
della vecchia Costituzione. Carente una valida firma, egli deve comunque
concedere un termine adeguato per ovviare all’omissione. La concessione di un termine
suppletivo è l’espressione di un principio generale del diritto processuale che
deriva dal divieto del formalismo eccessivo, principio vigente anche in sede di
procedura cantonale.
Con
sentenza pubblicata in DTF 142 I 10 il TF ha poi precisato che la giurisprudenza del Tribunale federale
sul formalismo eccessivo in relazione a un atto di ricorso sprovvisto di firma
valida (cfr. DTF 120 V 413) si applica anche nell'ambito di procedure rette dal
Codice di procedura penale. Se l'impugnativa non è stata validamente
sottoscritta dalla parte o dal suo patrocinatore, il giudice deve fissare un
congruo termine per sanare il vizio. Restano riservati i casi di manifesto
abuso di diritto (consid. 2.4; cfr. anche sentenza 5D_152/2017 del 7
settembre 2017; sentenza 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, consid. 4.4 e
seguenti e sentenza 2C_694/2017 del 13 febbraio 2018 dove il TF ha rammentato
che “[…] Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung bedeutet es keinen überspitzten Formalismus, vom Bürger zu
verlangen, dass er seine Rechtsschriften eigenhändig unterzeichnet oder von
einem bevollmächtigten und nach einschlägigem Verfahrensrecht zugelassenen
Vertreter unterzeichnen lässt (BGE 142 I 10 E. 2.4.3 S. 12 mit Hinweisen).
Jedoch ist zu beachten, dass die Vorschriften des Zivilprozess-, Strafprozess-
und Verwaltungsverfahrensrechts der Verwirklichung des materiellen Rechts zu
dienen haben, weshalb die zur Rechtspflege berufenen Behörden verpflichtet
sind, sich innerhalb des ihnen vom Gesetz gezogenen Rahmens gegenüber den
Rechtsuchenden so zu verhalten, dass deren Rechtsschutzinteresse materiell
gewahrt werden kann. Behördliches Verhalten, das einer Partei den Rechtsweg
verunmöglicht oder verkürzt, obwohl auch eine andere gesetzeskonforme
Möglichkeit bestanden hätte, ist mit Art. 29 Abs. 1 BV nicht
vereinbar (BGE 142 I 10 E. 2.4.3 S. 12). Das kantonale Gericht handelt
gegen Treu und Glauben, wenn es ein nicht oder von einer nicht zur Vertretung
berechtigten Person unterzeichnetes Rechtsmittel als unzulässig beurteilt, ohne
eine kurze, gegebenenfalls auch über die gesetzliche Rechtsmittelfrist
hinausgehende Nachfrist für die gültige Unterzeichnung anzusetzen (BGE 120 V
413.
E. 6a S. 419; 142 I 10 E. 2.4.6 S. 13 f.) […]”).
2.7
Nel
caso di specie l’insorgente non sostiene che le raccomandate del 5 marzo 2018
(doc. 5, con cui la Cassa fissa un termine al 20 marzo 2018 per produrre la
documentazione del caso, pena la dichiarazione dell’obbligo assicurativo in
Svizzera), del 27 marzo 2018 (doc. 6, con cui l’amministrazione chiede nuovamente
la documentazione mancante entro il 16 aprile 2018), del 26 aprile 2018 (con la
quale la Cassa chiede la trasmissione entro 20 giorni della prova dell’avvenuta
iscrizione presso un assicuratore vista l’assenza dell’esercizio del diritto di
opzione) e del 9 novembre 2018 (doc. 31, tramite la quale la Cassa ha trasmesso
le conferme di consegna delle citate raccomandate), non avrebbero dovuto essere
trasmesse dall’amministrazione all’indirizzo della “__________” in __________ a
__________, ossia alla sede legale della società (fino al mese di aprile 2019
[cfr. l’estratto del registro di commercio reperibile in internet] e doc. 19),
di cui il medesimo ricorrente è socio e gerente con diritto di firma
individuale.
Del
resto ancora in sede di ricorso lo stesso interessato ha chiesto all’IAS “di
contatarmi tramite il indirizo del datore di lavoro oppure telefonicamente o
anche via mail visto che la posta racommandata non ci viene recapitata al mio
indirizzo italiano con normalità” (doc. I) e sulla busta d’intimazione del
ricorso al TCA ha indicato “RI 1, __________”.
Inoltre
dagli atti si evince che in seguito all’inoltro del ricorso ed alla richiesta
di proroga della Cassa per esaminare nuovamente la situazione del ricorrente,
pendente le more processuali, __________, della __________, ha trasmesso a __________,
che l’ha poi a sua volta girata alla Cassa (doc. 57), sia documentazione
relativa alla __________ (ad esempio il conteggio __________ o l’estratto degli
interessi 2018 della carta di credito della società), sia documentazione
personale del ricorrente stesso trasmessa alla __________ presso __________
(diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione emessa __________
del __________, __________; cfr. anche doc. 62).
Anche
lo scritto del TCA del 1° marzo 2019 (doc. VIII), trasmesso al ricorrente
presso ____________________, è stato regolarmente recapitato.
La
notifica delle raccomandate, in Svizzera, è di conseguenza avvenuta
all’indirizzo corretto.
Il
ricorrente sostiene tuttavia di non aver ricevuto le raccomandate litigiose e
chiede “la conferma della consegna di chi ha ritirato e dove sono state
recapitate le suddette raccomandate” (doc. I).
Dalla
documentazione prodotta dalla Posta (doc. 24) e trasmessa dalla Cassa
all’insorgente per una presa di posizione (il 30 agosto 2018 in Italia [doc. 25],
tentativo di recapito fallito e ritorno invio per “compiuta giacenza”
[doc. 26 e 27] e il 9 novembre 2018 a __________ [doc. 31], invio recapitato il
12.
novembre 2018 [doc. 32]), emerge che le tre raccomandate del 5 marzo 2018
(doc. 5), del 27 marzo 2018 (doc. 6) e del 26 aprile 2018 sono state regolarmente
recapitate (doc. 24).
La
prima, il 6 marzo 2018 da una persona di cognome “__________”, che corrisponde
ad una (all’epoca) socia e gerente con firma individuale della __________ (cfr.
estratto del registro di commercio reperibile in internet), società dove era
domiciliata la __________. Le altre due raccomandate sono state ritirate il 29
marzo 2018, rispettivamente il 27 aprile 2018 da una persona con il cognome “__________”
(doc. 24).
Rilevato
che il ricorrente doveva aspettarsi uno scritto dall’amministrazione avendo
chiesto il permesso per frontaliere G ed avendo compilato, pur senza firmarlo,
il formulario relativo all’esercizio del diritto di opzione in favore del
sistema sanitario del suo Paese di residenza, la notifica a terzi autorizzati a
ritirare gli invii raccomandati indirizzati correttamente, deve essergli
imputata (cfr. sentenza 8C_404/2008 del 26 gennaio 2009; sentenza H 134/04 del
22.
febbraio 2005; sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto
pubblico,2A.271/2001 e DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t
pag. 380).
Eventuali
mancate comunicazioni tra l’insorgente e la persona che ha ritirato l’invio vanno
sopportate dal ricorrente (cfr. anche sentenza H 134/04 del 22 febbraio 2005,
consid. 4.2).
In
queste condizioni, occorre concludere che l’insorgente non ha dato seguito alle
due ingiunzioni del 5 marzo 2018 (doc. 5) e del 27 marzo 2018 (doc. 6), di, in
sostanza, ritornare il modulo per l’esercizio del diritto di opzione in favore
del sistema sanitario del suo Paese di residenza, debitamente firmato, pena
l’iscrizione d’ufficio presso un assicuratore riconosciuto. Egli neppure si è
espresso, entro il termine concesso, sulle conferme di consegna delle
raccomandate (doc. 31 e 32).
L’amministrazione
ha di conseguenza correttamente indicato al ricorrente la necessità della firma
sul modulo relativo all’esercizio del diritto di opzione (cfr. DTF 120 V 413 e
DTF 142 I 10) e lo ha giustamente diffidato in due occasioni, tramite
raccomandata, indicandogli le conseguenze in caso di assenza di una sua
reazione (cfr. DTF 120 V 413 e DTF 142 I 10).
Non
avendo trasmesso il formulario correttamente firmato né entro i tre mesi
dall’inizio dell’attività lavorativa, né entro i termini suppletivi concessi
dall’amministrazione, il diritto di opzione non è stato esercitato tempestivamente.
A
questo proposito non può essere considerato tempestivo l’invio del formulario,
datato 18 ottobre 2017 (allegato al doc. 22), con il reclamo del 7 agosto 2018
(doc. 22), poiché trasmesso oltre i termini suppletivi concessi dalla Cassa.
Né
può essere ritenuta sufficiente la firma sulla richiesta di rilascio del
permesso per frontaliere “G” (pag. 4/5; cfr. allegato doc. XIV), sia perché si
tratta di un formulario preposto all’ottenimento di un altro atto
amministrativo (permesso “G”), sia perché la Cassa ha più volte esplicitamente
chiesto di sanare il vizio formale, consistente nell’assenza della firma sul
modulo per l’esercizio del diritto di opzione (cfr. DTF 120 V 413 e DTF 142 I
10).
Alla
luce di quanto sopra esposto questo TCA deve pertanto concludere che
l’insorgente, malgrado sia stato diffidato in due occasioni dalla Cassa a
ritornare il formulario per l’esercizio del diritto di opzione debitamente
firmato, è rimasto silente. Non avendo di conseguenza esercitato
tempestivamente il suo diritto, a giusta ragione è stato affiliato presso __________
dal 27 luglio 2018 (data della decisione di affiliazione d’ufficio), con inizio
teorico al 19 ottobre 2017 (data più favorevole al ricorrente rispetto a quella
dell’inizio dell’attività lucrativa [16 ottobre 2017]).
In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione su reclamo del 27
febbraio 2019 merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti