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Decisione

36.2019.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

N. 20, pag. 80).

2.3. Va ancora rammentato che per

l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo

d’assicurazione. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone

affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano

assolto questo obbligo tempestivamente.

Ai

sensi dell’art. 6a cpv. 1 LAMal i Cantoni informano circa l’obbligo di

assicurazione (lett. a) le persone che risiedono in uno Stato membro

dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera, (lett. b) le persone

che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione

dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, (lett. c) le persone

tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che

trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro dell’Unione europea, in

Islanda o in Norvegia.

L’art.

6a cpv. 3 LAMal prevede che l’autorità designata dal Cantone assegna a un

assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di

assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di

assicurazione. È fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.

2.4. Va

ancora evidenziato che in seguito alla costatazione che numerosi frontalieri,

in seguito all’entrata in vigore dell’ALC il 1° giugno 2002, non avevano

tempestivamente esercitato il diritto d’opzione e sostenevano di non essere stati

adeguatamente informati circa i loro diritti (cfr. anche DTF 136 V 295),

l’allora Ufficio dell’Assicurazione Malattia (UAM), d’intesa con la Sezione

della popolazione, ha deciso di allegare alla richiesta di rilascio del

permesso per frontaliere G un apposito formulario dove il richiedente viene

informato circa il suo diritto di opzione e deve indicare se intende optare per

il sistema sanitario del suo Paese di residenza o se vuole assicurarsi in

Svizzera (cfr., in concreto, doc. 1). Di principio la Sezione della popolazione

trasmette immediatamente il formulario all’istituto delle assicurazioni sociali

tramite posta interna (doc. XVI).

Nel

caso di specie dalle tavole processuali si evince che RI 1 ha firmato,

unitamente alla __________, l’11 ottobre 2017 (allegato doc. XIV), la “richiesta

di rilascio permesso per frontaliere G”. La domanda è pervenuta alla

Sezione della popolazione il 20 ottobre 2017 (cfr. pag. 4/5 della citata

richiesta, estratta dalla documentazione prodotta dalla Sezione della popolazione

[allegato al doc. XIV]). Egli ha indicato di aver iniziato la propria attività

lavorativa dipendente in ambito commerciale presso la società il 16 ottobre

2017 (cfr. allegati al doc. 20, pag. 2/5 della richiesta di rilascio del

permesso per frontaliere “G).

L’eventuale

domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera andava

presentata entro 3 mesi dal 16 ottobre 2017 (sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010, consid. 2.3.3).

Il

ricorrente ha compilato l’allegato formulario relativo alla “copertura

assicurativa delle cure medico-sanitarie per beneficiari di permessi G UE/AELS”,

indicando di voler mantenere l’assicurazione nel suo Paese di residenza (doc.

1, pag. 5/5 della richiesta di rilascio del permesso per frontaliere G). La domanda

non è tuttavia stata né firmata, né datata (doc. 1).

Questo

documento, come emerge dagli accertamenti effettuati dal TCA (doc. XVI) e come

confermato dalla Cassa (doc. XVIII: “[…] ricevuto il modulo ufficiale […] in

data 24 ottobre 2017 […]”), è stato immediatamente trasmesso per posta

interna all’IAS, il quale, per il tramite della Cassa cantonale di

compensazione, Ufficio dei contributi, lo ha ritornato all’insorgente poiché

non firmato.

Dopo

un primo infruttuoso invio in Italia (la raccomandata è ritornata

all’amministrazione con l’indicazione “trasferito” [doc. 3]), la Cassa

l’8 febbraio 2018 ha trasmesso un’e-mail all’indirizzo della società indicato

dal ricorrente nel formulario per il diritto di opzione (doc. 1), allegando il

formulario con l’assegnazione di un termine per sanare il vizio (doc. 4).

In

assenza di risposta, il 5 marzo 2018, l’amministrazione ha scritto una

raccomandata, di contenuto simile all’e-mail, all’indirizzo legale della __________

(doc. 5), seguita da un’ulteriore raccomandata del 27 marzo 2018 al medesimo

indirizzo, di contenuto analogo (doc. 6).

Ritenuta

l’assenza di qualsiasi risposta alle precedenti lettere, il 26 aprile 2018

l’amministrazione ha scritto all’interessato ingiungendogli di fornire un

documento a comprova dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore svizzero

riconosciuto, con l’indicazione che scaduto infruttuoso il termine assegnato,

si sarebbe proceduto con l’iscrizione d’ufficio (doc. 7). Dopo una diffida del

30 maggio 2018, ritornata alla Cassa poiché secondo __________ l’indirizzo

indicato non era “sufficiente” (doc. 9), il 26 giugno 2018

l’amministrazione ha inoltrato una diffida all’indirizzo legale della __________

in Svizzera con l’ingiunzione a provvedere all’iscrizione presso un

assicuratore riconosciuto entro il 6 luglio 2018 (doc. 10).

Tutti

gli invii raccomandati trasmessi alla __________ __________ sono stati ritirati

(cfr. allegati al doc. 24).

Poiché

il recapito della __________ si trovava presso uno studio fiduciario (cfr. doc.

19; dapprima __________, dal 5 luglio 2018: __________; cfr. estratto registro

di commercio reperibile in internet) gli invii sono stati ritirati (cfr.

allegati al doc. 24), dalla signora __________ (6 marzo 2018; all’epoca socia e

gerente con firma individuale della __________; cfr. estratto registro di

commercio reperibile in internet), da __________ (29 marzo 2018 e 27 aprile

2018) e da “__________” (27 giugno 2018).

Chiamato

a prendere posizione in merito alle firme apposte al momento del ritiro degli

invii, il ricorrente dapprima non ha ritirato lo scritto del 30 agosto 2018 (doc.

25, 26, 27) ed in seguito non ha risposto (scritto del 9 novembre 2018 [doc.

31], recapitato il 12 novembre 2018 [doc. 32]).

L’insorgente

afferma di non aver ricevuto nessuna comunicazione per raccomandata il 5 marzo

2018, 27 marzo 2018 e 26 aprile 2018, né gli scritti del 30 agosto 2018, 24

ottobre 2018 e 9 novembre 2018 e solo al reclamo del 7 agosto 2018 contro la

decisione del 27 luglio 2018, ha allegato il formulario per l’esercizio del

diritto di opzione in favore del suo sistema previdenziale firmato e datato 18

ottobre 2017 (allegato doc. 22).

Egli

sostiene pertanto di non aver saputo delle diffide per sanare il vizio formale

dell’assenza della firma e di aver esercitato tempestivamente il suo diritto di

opzione.

2.5. Per

quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una

comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe

di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la

circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400

consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto

le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data

sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si

baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2

pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la

posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia

pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata

effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag.

46).

Secondo

giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di

intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,

viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è

validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene

entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene

ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il

destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";

DTF 127 I 31 consid. 2a/aa;123 III 492 consid. 1; 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI

2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una

procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una

Considerandi

comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si

allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato

l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari

affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o

comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o

ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non

può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento

del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è

da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid.

4b/aa e riferimento).

Detto

altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio

raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del

destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche

effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I

143.

consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere

designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi

invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato

equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio

2001.

della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001).

Sempre

secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione

raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice

procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr.

pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380).

2.6

Va

ancora rammentato che in DTF 120 V 413 il TF ha stabilito che nel fatto che il

giudice cantonale adito per gravame insista sull’esigenza della firma del

ricorrente o del rappresentante non è ravvisabile una violazione dell’art. 4

della vecchia Costituzione. Carente una valida firma, egli deve comunque

concedere un termine adeguato per ovviare all’omissione. La concessione di un termine

suppletivo è l’espressione di un principio generale del diritto processuale che

deriva dal divieto del formalismo eccessivo, principio vigente anche in sede di

procedura cantonale.

Con

sentenza pubblicata in DTF 142 I 10 il TF ha poi precisato che la giurisprudenza del Tribunale federale

sul formalismo eccessivo in relazione a un atto di ricorso sprovvisto di firma

valida (cfr. DTF 120 V 413) si applica anche nell'ambito di procedure rette dal

Codice di procedura penale. Se l'impugnativa non è stata validamente

sottoscritta dalla parte o dal suo patrocinatore, il giudice deve fissare un

congruo termine per sanare il vizio. Restano riservati i casi di manifesto

abuso di diritto (consid. 2.4; cfr. anche sentenza 5D_152/2017 del 7

settembre 2017; sentenza 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, consid. 4.4 e

seguenti e sentenza 2C_694/2017 del 13 febbraio 2018 dove il TF ha rammentato

che “[…] Gemäss bundesgerichtlicher

Rechtsprechung bedeutet es keinen überspitzten Formalismus, vom Bürger zu

verlangen, dass er seine Rechtsschriften eigenhändig unterzeichnet oder von

einem bevollmächtigten und nach einschlägigem Verfahrensrecht zugelassenen

Vertreter unterzeichnen lässt (BGE 142 I 10 E. 2.4.3 S. 12 mit Hinweisen).

Jedoch ist zu beachten, dass die Vorschriften des Zivilprozess-, Strafprozess-

und Verwaltungsverfahrensrechts der Verwirklichung des materiellen Rechts zu

dienen haben, weshalb die zur Rechtspflege berufenen Behörden verpflichtet

sind, sich innerhalb des ihnen vom Gesetz gezogenen Rahmens gegenüber den

Rechtsuchenden so zu verhalten, dass deren Rechtsschutzinteresse materiell

gewahrt werden kann. Behördliches Verhalten, das einer Partei den Rechtsweg

verunmöglicht oder verkürzt, obwohl auch eine andere gesetzeskonforme

Möglichkeit bestanden hätte, ist mit Art. 29 Abs. 1 BV nicht

vereinbar (BGE 142 I 10 E. 2.4.3 S. 12). Das kantonale Gericht handelt

gegen Treu und Glauben, wenn es ein nicht oder von einer nicht zur Vertretung

berechtigten Person unterzeichnetes Rechtsmittel als unzulässig beurteilt, ohne

eine kurze, gegebenenfalls auch über die gesetzliche Rechtsmittelfrist

hinausgehende Nachfrist für die gültige Unterzeichnung anzusetzen (BGE 120 V

413.

E. 6a S. 419; 142 I 10 E. 2.4.6 S. 13 f.) […]”).

2.7

Nel

caso di specie l’insorgente non sostiene che le raccomandate del 5 marzo 2018

(doc. 5, con cui la Cassa fissa un termine al 20 marzo 2018 per produrre la

documentazione del caso, pena la dichiarazione dell’obbligo assicurativo in

Svizzera), del 27 marzo 2018 (doc. 6, con cui l’amministrazione chiede nuovamente

la documentazione mancante entro il 16 aprile 2018), del 26 aprile 2018 (con la

quale la Cassa chiede la trasmissione entro 20 giorni della prova dell’avvenuta

iscrizione presso un assicuratore vista l’assenza dell’esercizio del diritto di

opzione) e del 9 novembre 2018 (doc. 31, tramite la quale la Cassa ha trasmesso

le conferme di consegna delle citate raccomandate), non avrebbero dovuto essere

trasmesse dall’amministrazione all’indirizzo della “__________” in __________ a

__________, ossia alla sede legale della società (fino al mese di aprile 2019

[cfr. l’estratto del registro di commercio reperibile in internet] e doc. 19),

di cui il medesimo ricorrente è socio e gerente con diritto di firma

individuale.

Del

resto ancora in sede di ricorso lo stesso interessato ha chiesto all’IAS “di

contatarmi tramite il indirizo del datore di lavoro oppure telefonicamente o

anche via mail visto che la posta racommandata non ci viene recapitata al mio

indirizzo italiano con normalità” (doc. I) e sulla busta d’intimazione del

ricorso al TCA ha indicato “RI 1, __________”.

Inoltre

dagli atti si evince che in seguito all’inoltro del ricorso ed alla richiesta

di proroga della Cassa per esaminare nuovamente la situazione del ricorrente,

pendente le more processuali, __________, della __________, ha trasmesso a __________,

che l’ha poi a sua volta girata alla Cassa (doc. 57), sia documentazione

relativa alla __________ (ad esempio il conteggio __________ o l’estratto degli

interessi 2018 della carta di credito della società), sia documentazione

personale del ricorrente stesso trasmessa alla __________ presso __________

(diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione emessa __________

del __________, __________; cfr. anche doc. 62).

Anche

lo scritto del TCA del 1° marzo 2019 (doc. VIII), trasmesso al ricorrente

presso ____________________, è stato regolarmente recapitato.

La

notifica delle raccomandate, in Svizzera, è di conseguenza avvenuta

all’indirizzo corretto.

Il

ricorrente sostiene tuttavia di non aver ricevuto le raccomandate litigiose e

chiede “la conferma della consegna di chi ha ritirato e dove sono state

recapitate le suddette raccomandate” (doc. I).

Dalla

documentazione prodotta dalla Posta (doc. 24) e trasmessa dalla Cassa

all’insorgente per una presa di posizione (il 30 agosto 2018 in Italia [doc. 25],

tentativo di recapito fallito e ritorno invio per “compiuta giacenza”

[doc. 26 e 27] e il 9 novembre 2018 a __________ [doc. 31], invio recapitato il

12.

novembre 2018 [doc. 32]), emerge che le tre raccomandate del 5 marzo 2018

(doc. 5), del 27 marzo 2018 (doc. 6) e del 26 aprile 2018 sono state regolarmente

recapitate (doc. 24).

La

prima, il 6 marzo 2018 da una persona di cognome “__________”, che corrisponde

ad una (all’epoca) socia e gerente con firma individuale della __________ (cfr.

estratto del registro di commercio reperibile in internet), società dove era

domiciliata la __________. Le altre due raccomandate sono state ritirate il 29

marzo 2018, rispettivamente il 27 aprile 2018 da una persona con il cognome “__________”

(doc. 24).

Rilevato

che il ricorrente doveva aspettarsi uno scritto dall’amministrazione avendo

chiesto il permesso per frontaliere G ed avendo compilato, pur senza firmarlo,

il formulario relativo all’esercizio del diritto di opzione in favore del

sistema sanitario del suo Paese di residenza, la notifica a terzi autorizzati a

ritirare gli invii raccomandati indirizzati correttamente, deve essergli

imputata (cfr. sentenza 8C_404/2008 del 26 gennaio 2009; sentenza H 134/04 del

22.

febbraio 2005; sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto

pubblico,2A.271/2001 e DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t

pag. 380).

Eventuali

mancate comunicazioni tra l’insorgente e la persona che ha ritirato l’invio vanno

sopportate dal ricorrente (cfr. anche sentenza H 134/04 del 22 febbraio 2005,

consid. 4.2).

In

queste condizioni, occorre concludere che l’insorgente non ha dato seguito alle

due ingiunzioni del 5 marzo 2018 (doc. 5) e del 27 marzo 2018 (doc. 6), di, in

sostanza, ritornare il modulo per l’esercizio del diritto di opzione in favore

del sistema sanitario del suo Paese di residenza, debitamente firmato, pena

l’iscrizione d’ufficio presso un assicuratore riconosciuto. Egli neppure si è

espresso, entro il termine concesso, sulle conferme di consegna delle

raccomandate (doc. 31 e 32).

L’amministrazione

ha di conseguenza correttamente indicato al ricorrente la necessità della firma

sul modulo relativo all’esercizio del diritto di opzione (cfr. DTF 120 V 413 e

DTF 142 I 10) e lo ha giustamente diffidato in due occasioni, tramite

raccomandata, indicandogli le conseguenze in caso di assenza di una sua

reazione (cfr. DTF 120 V 413 e DTF 142 I 10).

Non

avendo trasmesso il formulario correttamente firmato né entro i tre mesi

dall’inizio dell’attività lavorativa, né entro i termini suppletivi concessi

dall’amministrazione, il diritto di opzione non è stato esercitato tempestivamente.

A

questo proposito non può essere considerato tempestivo l’invio del formulario,

datato 18 ottobre 2017 (allegato al doc. 22), con il reclamo del 7 agosto 2018

(doc. 22), poiché trasmesso oltre i termini suppletivi concessi dalla Cassa.

può essere ritenuta sufficiente la firma sulla richiesta di rilascio del

permesso per frontaliere “G” (pag. 4/5; cfr. allegato doc. XIV), sia perché si

tratta di un formulario preposto all’ottenimento di un altro atto

amministrativo (permesso “G”), sia perché la Cassa ha più volte esplicitamente

chiesto di sanare il vizio formale, consistente nell’assenza della firma sul

modulo per l’esercizio del diritto di opzione (cfr. DTF 120 V 413 e DTF 142 I

10).

Alla

luce di quanto sopra esposto questo TCA deve pertanto concludere che

l’insorgente, malgrado sia stato diffidato in due occasioni dalla Cassa a

ritornare il formulario per l’esercizio del diritto di opzione debitamente

firmato, è rimasto silente. Non avendo di conseguenza esercitato

tempestivamente il suo diritto, a giusta ragione è stato affiliato presso __________

dal 27 luglio 2018 (data della decisione di affiliazione d’ufficio), con inizio

teorico al 19 ottobre 2017 (data più favorevole al ricorrente rispetto a quella

dell’inizio dell’attività lucrativa [16 ottobre 2017]).

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione su reclamo del 27

febbraio 2019 merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti