36.2019.40
Petizione respinta per carenza di legittimazione passiva dell'assicuratore convenuto. In concreto non si tratta di un semplice errore redazionale. Nessuna sostituzione di parte
3 luglio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
36.2019.40
IR/sc
Lugano
3
luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 21 maggio 2019 formulata da
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto che
· AT 1 è stato collaboratore della __________,
poi acquisita da __________, che ha sottoscritto un contratto teso a garantire,
in caso di malattia, il versamento di indennità al personale collaboratore.
Assicuratore della prestazione è la __________ di __________, la quale, per
l’amministrazione, fa capo alla CV 1 sempre a __________ e appartenente al
medesimo gruppo assicuratore (doc. A6). Non occorre, alla luce dell’esito della
procedura, esporre qui di seguito le pattuizioni contrattuali intervenute tra il
datore di lavoro del signor AT 1 e l’assicuratore se non per indicare come il
termine d’attesa pattuito tra le parti era di 60 giorni.
· AT 1, il cui contratto di lavoro è stato
disdetto per la fine del mese di giugno 2018, si è ammalato il 12 giugno 2018
divenendo incapace al lavoro. La malattia è durata sino al 23 ottobre 2018.
· Non ottenendo il versamento delle
indennità previste contrattualmente, il signor AT 1 si è rivolto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni convenendo in giudizio non l’assicuratore delle
prestazioni ma la società che fornisce il supporto amministrativo all’assicuratore
(doc. I). La motivazione per cui l’assicuratore non ha riconosciuto le sue
prestazioni è la partenza all’estero, non annunciata e non motivata, del signor
AT 1.
· La petizione è stata notificata il 21
maggio 2019 alla convenuta in causa CV 1 di __________, per la risposta di
causa (doc. II). CV 1 (doc. III dell’11 giugno 2019), ha presentato le sue
osservazioni evidenziando anzitutto l’errata indicazione dell’assicuratore e la
necessità di dichiarare “inammissibile” (recte: respingere) la petizione
rispettivamente di rettificare l’atto. Nel merito la società comparente in
causa ha dato atto della bontà delle richieste – almeno parzialmente –
formulate dall’assicurato ritenendo dovuto l’importo di CHF 284,05 giornalieri
per 38 giorni per un totale di CHF 10'793,90.
· Nel corso dell’udienza del 17 giugno 2019
(doc. V) il giudice ha informato parte attrice che la
"
… convenuta in causa è CV 1, mentre assicuratore delle prestazioni,
come desumibile dalla stessa polizza assicurativa prodotta (doc. A5/A6), è
invece __________. Il giudice da atto che il fatto che l’assicuratrice sia
rappresentata dalla CV 1 può creare una confusione nell’assicurato, confusione
che però la polizza dipana. Il giudice informa quindi che, non trattandosi di
semplice errore scritturale correggibile, l’azione si presenta verosimilmente
da respingere. Il Tribunale deciderà su questo aspetto preliminarmente. (…)”;
le parti sono comunque
state invitate a “discutere il merito della questione alla luce della
riproponibilità dell’azione … e ritenuto come i rappresentanti della qui
convenuta appartengano al __________” cui fa capo anche l’assicuratrice
delle prestazioni, con il rilievo della loro rappresentanza dell’assicuratore.
Dopo
lunga discussione sono state formulate due proposte di liquidazione del caso
nel merito ed in chiusura di verbale all’assicurato è stato concesso un termine
di riflessione. Con lettera 18 giugno 2019 AT 1 ha accettato la contro proposta
dell’assicuratore (doc. VI), l’atto è stato trasmesso ai rappresentanti dell’assicuratore
presenti all’udienza (doc. VII) che, con lettera del 21 giugno 2019, hanno
preso posizione in merito.
considerato in diritto che
· La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011,
consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
· Nel caso in esame AT 1 ha convenuto in
causa un assicuratore (malattia) che non è l’assicuratore chiamato a fornire le
prestazioni assicurate. Come già evidenziato da questo Tribunale cantonale
delle assicurazioni nella recente STCA 36.2019.34 del 3 giugno 2019, di regola,
il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC,
determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è
inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte
durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la
presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome
priva di legittimazione passiva, non può procedere alla sua sostituzione con
quella che ne è invece fornita (Francesco
Considerandi
Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196),
pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e l’attore dovrà
promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente (DTF 142 III
782, consid. 3.1.4; Trezzini, op.
cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione
e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il quale se non vi è
alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo
con il consenso della controparte, sono fatte salve le disposizioni speciali di
legge in materia di successione legale (cfr. Balz
Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art.
1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83,
pag. 894-895 e seguenti).
· La modifica dell’identità soggettiva del
procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle parti, rispetto alla
mera correzione nella designazione di parte, che non corrisponde ad una
sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione nell’indi-cazione
erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura puramente
redazionale dell’errore. Questa rettifica è possibile soltanto se può essere
escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397).
· In una sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo
2019.
il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato
contro una sentenza emessa dalla “Chambre des prud’hommes” della Corte
di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa all’Alta Corte,
invece della banca figurante nel giudizio cantonale era stata indicata una
filiale del medesimo istituto. Alle considerazioni del punto 2.2 e successive,
con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale
federale ha avuto modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per
il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza
esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere parte (cfr.
DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste
alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando
l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1,
sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad
una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e statuire sulla lite a
meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1,
sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1).
La
legittimazione passiva, come quella attiva, è una condizione di merito del
diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che
concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra
l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro
un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è
una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di
conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la
conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti
capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio
contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2). In merito
vanno segnalate le sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017 e
36.2019.34
del 3 giugno 2019, dove il TCA ha respinto la petizione poiché
l’attore aveva convenuto in causa un’altra società del medesimo gruppo
assicurativo.
· In ambito di assicurazioni complementari
alla LAMal non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138 III 558) e di
conseguenza determinante per stabilire la legittimazione passiva è la data del
deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid.
2.2
).
· In concreto con
la petizione l’attore non ha convenuto l’assicura-tore figurante nella
polizza assicurativa ma un altro assicuratore del medesimo gruppo che fornisce
all’assicuratore vincolato dal contratto un’assistenza amministrativa. L’errore
in cui è incorso l’attore è certamente perdonabile con il fatto che egli,
economista, non è esperto di diritto assicurativo e le due assicurazioni hanno
nomi che si richiamano e possono ingenerare confusione. Non di meno, in
concreto, manifestamente non si è confrontati con un semplice errore
redazionale, di natura formale, che tocca semplicemente la “capacità di
essere parte”, ma si è in presenza di un’azione inoltrata contro una parte
sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2), che non è
titolare del diritto di cui si chiede l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…] Bien que l'on puisse
comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est
pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales
différentes au sein du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de
son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque
employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre
entité du groupe B.________, commettant de surcroît une erreur d'écriture, que
la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son
employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré
irrecevable”). Di conseguenza, non trattandosi di
un errore formale, il giudice non può procedere ad una rettifica (DTF 142 III
782.
consid. 3.2).
L’assicuratore
non ha, del resto, acconsentito esplicitamente alla sostituzione della parte
come richiede l’art. 83 cpv. 4 CPC né con la risposta (doc. III), né in sede di
udienza (doc. V).
· Da quanto precede deriva che la petizione
deve essere respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza
4A_373/2018 del 13 marzo 2019), e questo anche se, nelle more della procedura e
in conseguenza all’udienza svolta, le parti hanno reperito una soluzione al
loro litigio. Non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. e CPC), e non
sono assegnate ripetibili, poiché l’assicuratore è rappresentato dal servizio
giuridico interno alla cassa medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr.
anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg,
Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad
art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid.
2.2.1
non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno
2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza
36.2017.68
del 23 aprile 2018 e sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018).
· Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte
ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione 21 maggio 2019
formulata da AT 1, __________, è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti