36.2019.44
Cassa di compensazione Servizio sussidi NON è competente per decidere sul diritto alla riduzione dei premi LAMal di un beneficiario di PC,poiché è la Cassa di compensazione Servizio PC che stabilisce questo diritto sulla base dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC. La decisione è quindi nulla
31 gennaio 2020Italiano30 min
sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.44-45
TB
Lugano
31 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 3 maggio 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. L'8 agosto 2018 RI 1, 1978, beneficiario
di una rendita dell’AI, ha formulato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
del Cantone Ticino una domanda di prestazioni complementari. Con decisione del
15 ottobre 2018 (doc. 11) relativa al medesimo anno, il Servizio prestazioni complementari
della Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta e riconosciuto il
diritto al versamento di un importo di PC, dal 1° settembre 2018, di Fr. 126.- mensili
oltre al “Premio forfettario assicurazione
malattie”, fissato in Fr. 499.- mensili nel 2018.
In sostanza il
Servizio PC della Cassa ha ritenuto, tra le entrate, unicamente l’importo delle
rendite (la rendita AI e quella della LPP) per complessivi Fr. 30'978.-; per le
uscite ha considerato i premi forfettari dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie cifrati annualmente in Fr. 5'988.- per il 2018, il contributo
minimo AVS di Fr. 489.-, il fabbisogno vitale di Fr. 19'290.- e la quota della
locazione cifrata in Fr. 13'200.-, per complessivi Fr. 38'967. Stanti maggiori
uscite per complessivi Fr. 7'989.-, la Cassa ha ammesso la domanda. Per
stabilire la cifra delle prestazioni da versare direttamente in mani
dell’assicurato, il Servizio PC ha, dalla somma citata di Fr. 7'989.-,
sottratto l’importo del contributo AVS (Fr. 489.-) direttamente versato e
quello dell’”accredito forfettario alla cassa
malati” per Fr. 5'988.-, fissando così il diritto alle prestazioni
complementari in Fr. 1'512.- annui (pari a un importo mensile di Fr. 126.-).
1.2. Mediante messaggio di posta
elettronica del 9 novembre 2018 (doc. 9) l’assicurato si è rivolto ad una
collaboratrice del Servizio sussidi assicurazione malattie della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, facendo riferimento a un colloquio con
il caposervizio signor __________, segnalando come l’importo dei premi
forfettari dell’assicurazione malattie ritenuto dal Servizio PC della Cassa per
il 2018 (riferiti ai 4 mesi da settembre a dicembre) assommasse a Fr. 1'996.-,
mentre il pagamento effettivamente eseguito in mani del suo assicuratore
malattie (__________) sarebbe stato di soli Fr. 1'690,40. Analogamente, per
l’anno 2019, l’assicurato ha indicato premi forfettari ritenuti dal Servizio PC
per Fr. 6'204.- (determinanti per il calcolo della sua rendita complementare) e
premi effettivi dovuti alla sua Cassa malati per Fr. 5'391,60 (egli ha prodotto
le polizze assicurative degli anni 2018 e 2019). L’assicurato ha chiesto quindi
all’Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia, di
versargli le differenze tra gli importi forfettari ritenuti nelle decisioni
applicanti la LPC e gli importi effettivamente versati all’assicuratore
malattia, che ha quantificato in Fr. 305,60 per i quattro mesi del 2018 e in Fr.
812,40 per l'intero anno 2019.
1.3. Il 10 dicembre 2018 la responsabile
dell’Ufficio prestazioni (Avv. __________) ha convocato l’assicurato presso il
Direttore della Cassa Sergio Montorfani per il successivo 24 gennaio 2019 (doc.
8). Mediante lettera del 14 dicembre 2018 (doc. 5) destinata alla Cassa (e per
essa al signor __________) RI 1, con il patrocinio allora della __________, ha ribadito
la sua richiesta producendo una lista allestita dalla sua Cassa malati, da cui emerge
che quest'ultima non ha ricevuto l'importo stabilito di Fr. 499.- (premio
forfettario fissato nelle decisioni in materia di PC), ma solo Fr. 430.-
mensili. Secondo l’esponente tale agire avrebbe violato quanto previsto
dall’Opuscolo “Prestazioni complementari
all’AVS e all’AI 5.01” e quindi la LPC, “secondo il quale il forfait per l’assicurazione malattie obbligatoria
(premi di cassa malati) viene versato direttamente alla cassa malati”.
L'assicurato ha perciò chiesto al Servizio sussidi di versare al suo assicuratore
malattia la differenza di premio.
1.4. Il 17 dicembre 2018 (doc. 6) il
Servizio PC della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha comunicato
all'assicurato che, dal 1° gennaio 2019, egli avrebbe percepito delle prestazioni
complementari mensili cifrate in Fr. 123.-, oltre al premio forfettario
dell'assicurazione malattia di Fr. 517.-.
1.5. Mediante mail del medesimo
giorno il legale operante in seno alla __________, avv. __________, ha
segnalato come il caso non imponesse un incontro con il Direttore dell’IAS e
che il tema fosse di natura giuridica oltre che la situazione chiara (doc. 7).
Dal canto suo la Cassa ha, il 21 dicembre successivo (sempre mediante messaggio
mail), annullato il previsto incontro e preannunciato una presa di posizione
sulla questione a gennaio 2019.
1.6. Il 25 gennaio 2019 (doc. 4) il
Servizio sussidi assicurazione malattia ha emanato una formale decisione a
fronte delle richieste di RI 1, direttamente intimata alla __________.
L’amministrazione ha richiamato la decisione del 15 ottobre 2018
del Servizio PC della Cassa cantonale di compensazione, con cui è stato
riconosciuto all’assicurato il diritto di beneficiare di prestazioni
complementari a decorrere dal 1° settembre 2018 e ha evocato le richieste (per
mail e in forma scritta oltre che telefoniche) di versamento della differenza “fra il premio forfettario di cui all’art. 3
dell’Ordinanza sui premi medi 2018 dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (Fr. 499)
rispettivamente di cui all’art. 4 dell’Ordinanza sui premi medi 2019
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari (Fr. 517) rispetto al premio effettivamente dovuto al suo
assicuratore malattie e che viene corrisposto dalla Cassa al medesimo a titolo
di Ripam PC (Fr. 430 mensili per il 2018, … Fr. 455,70 mensili per il 2019 …)”.
Il Servizio sussidi assicurazione malattie ha poi rammentato come
Fatti
i beneficiari di PC siano esentati dal presentare una richiesta di riduzione
del premio (art. 42 cpv. 1 LCAMal) e ha richiamato l’art. 42 cpv. 2 LCAMal, per
cui “se il premio effettivamente dovuto dal
beneficiario PC … è inferiore al premio forfettario per l’anno di riferimento,
l’importo di Ripam corrisponde al premio effettivamente dovuto”,
rilevando poi come “la legislazione cantonale
in materia tiene … conto dei reali bisogni dei beneficiari, evitando rimborsi
eccessivi”.
Nelle sue conclusioni il Servizio ha osservato come, nel caso
esaminato, i premi effettivi erano inferiori ai premi forfettari e ha deciso
che la riduzione del premio per gli ultimi 4 mesi del 2018 assommava a Fr.
1'720.- e per l'intero anno 2019 a Fr. 5'468,40.
Il 4 febbraio 2019 (doc. 3) rispettivamente il 27 febbraio 2019
(doc. 2) RI 1, patrocinato dall'avv. __________, ha formulato reclamo chiedendo
che, sulla base dell'art. 21a LPC e dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, la Cassa
di compensazione, Servizio sussidi assicurazione malattie, versi alla sua Cassa
malati l'importo forfettario per il premio LAMal, e meglio Fr. 499.- per ogni
mese del 2018 da settembre e Fr. 517.- al mese per tutto l'anno 2019. La
differenza tra il forfait e il premio effettivo dovrà poi essere riversata
all'assicurato in virtù dell'art. 106c OAMal. Il patrocinatore dell’interessato
ha segnalato come l'art. 42 cpv. 2 LCAMal sia illegale.
1.7. Il 3 maggio 2019 (doc. 1) il Servizio
sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
ha respinto il reclamo di RI 1, confermando il suo iniziale provvedimento.
L'amministrazione ha innanzitutto precisato che la parte delle PC
che copre i premi non può essere qualificata quale prestazione complementare
ordinaria, poiché in realtà corrisponde a una riduzione individuale dei premi.
D’altro canto il sussidio di Cassa malati va ritenuto di diritto cantonale,
benché si fondi sull’art. 65 LAMal.
La Cassa di compensazione ha ulteriormente evidenziato che ogni
elemento computato deve potere essere riconducibile alla realtà dei fatti e
quindi l'art. 42 LCAMal, così come l'art. 29 LaLPC, riconosce agli assicurati
le spese previste soltanto nella misura in cui sia comprovato l'effettivo onere
e ciò per evitare che gli assicurati si trovino indebitamente arricchiti. Per la
Cassa, nel caso di specie, il reclamante, pretendendo un rimborso superiore
rispetto alla spesa concreta, non si confronta con la reale necessità degli
importi supplementari richiesti.
L'amministrazione ha analizzato inoltre l'art. 106c OAMal,
richiamato dall'assicurato, secondo il quale la legge cantonale non può
contraddire il diritto superiore (federale) e quindi la decisione impugnata
sarebbe stata emessa in spregio del principio della legalità.
A mente della Cassa, anche ammettendo che le norme federali
evocate disciplinano sostanzialmente il tema della riduzione dei premi
dell'assicurazione malattia, il diritto federale non appare esaustivo e lascia
ancora possibilità di intervento al diritto cantonale. Infatti, come precisato
dalla giurisprudenza federale (DTF 141 V 455 consid. 6.1; DTF 140 I 218 consid.
5.1), nonostante la vasta legislazione federale che regola la materia, una
legge cantonale può comunque sussistere nel medesimo campo, in particolare se
essa persegue un differente scopo rispetto a quello ricercato dal diritto
federale.
Nel caso concreto l'amministrazione ha sostenuto che, a fronte
delle ragioni prettamente pratiche che hanno portato il legislatore federale a
ritenere un importo forfettario del premio in ottica di prestazioni
complementari, il Cantone Ticino ha voluto meglio concretizzare lo spirito che
accomuna le PC (reddito minimo e spese effettive) e le riduzioni dei premi in
ambito LAMal (aiuto in funzione delle condizioni economiche), perseguendo così
il carattere di una vera e propria prestazione a dipendenza del bisogno, oltre
che di contenimento dei costi della salute.
In conclusione, la Cassa di compensazione ha confermato
l'applicabilità delle norme cantonali e la correttezza della decisione
impugnata osservando come, nel progetto di revisione della LPC (art. 10 nLPC),
sia espressamente menzionata la possibilità per i Cantoni, che vogliono evitare
rimborsi eccessivi, di computare nel calcolo delle PC il premio effettivo se
inferiore all'importo forfettario.
1.8. Il 4 giugno 2019 (doc. I) RI
1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha impugnato al Tribunale cantonale delle assicurazioni
la decisione emessa dall’amministrazione su reclamo, chiedendone l’annullamento
e che sia imposto all’IAS (Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG) di “riconoscere … l’importo forfettario per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’art. 10
cpv. 3 lett. d LPC e meglio Fr. 499 mensili da settembre a dicembre 2018 e Fr.
517 mensili per il 2019”.
Il ricorrente ha ravvisato nella decisione impugnata una
violazione del diritto federale, e meglio del diritto alla riduzione del premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria per i beneficiari di prestazioni
complementari previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC.
A suo dire, l'importo versato all’assicuratore malattie in base all'art.
21a LPC è una prestazione complementare e non una riduzione individuale del
premio dell'assicurazione malattia, perciò il riferimento alla LCAMal sarebbe
errato.
Inoltre, l'art. 3 LaLPC, introdotto il 14 dicembre 2011, ricalca
la prassi esistente nel Cantone Ticino, ancorché la stessa sia divenuta
contraria alle disposizioni della LPC. Infatti, come ha precisato l'UFAS in
risposta a una sua richiesta (doc. D), questa norma cantonale avrebbe dovuto
rimanere in vigore per un periodo transitorio, ossia dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2013, dopodiché il Cantone Ticino avrebbe dovuto conformarsi a quanto
previsto dal diritto federale. Secondo il ricorrente, allo stato attuale non vi
sarebbe alcuna base legale che consente al Cantone di non considerare e quindi
di scostarsi dagli importi forfettari contemplati dalla legislazione in vigore in
materia di prestazioni complementari.
L'assicurato ha sostenuto che la LPC, che ritiene specifici importi
forfettari dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, permette per
esempio al beneficiario di PC di utilizzare la differenza tra premio effettivo
e premio riconosciuto in ambito PC a suo favore, per ottenere coperture
assicurative accessorie che altrimenti gli sarebbero precluse.
Per RI 1, in base alla giurisprudenza federale i Cantoni sarebbero
liberi di fissare un importo massimo superiore a quello stabilito in
base alla LPC per le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid. 3.3.1), perciò
non sarebbe corretto che i Cantoni possano concedere delle prestazioni inferiori
agli importi previsti dalla LPC, come dall'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC.
L'insorgente ha dunque chiesto di essere trattato come tutti gli
altri beneficiari di PC in Svizzera e quindi che gli sia corrisposto quale
prestazione complementare il forfait del premio medio cantonale così come
previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC e non solo l'importo effettivo del suo
premio LAMal.
1.9. Con risposta del 26 giugno
2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere
il ricorso confermando la possibilità di limitare a livello cantonale il
versamento, in favore delle persone beneficiarie della PC, dei premi LAMal effettivamente
pagati dagli assicurati, non essendo infatti possibile farsi carico di un costo
inesistente (il premio forfettario).
L'amministrazione ha ribadito che la natura della parte delle
prestazioni complementari destinata alla copertura della spesa dei premi
dell'assicurazione malattia ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC non può
essere ridotta a una PC ordinaria, ma corrisponde piuttosto a una riduzione
individuale di premio. Ciò emergerebbe dagli artt. 26 e 54a cpv. 1 OPC-AVS/AI,
dal fatto che spetta ai Cantoni finanziare autonomamente questo importo (art.
39 cpv. 4 OPC-AVS/AI) e dalla dottrina in materia.
D'altronde, come precisato dal Consiglio federale, prestazioni
complementari e riduzione del premio dell'assicurazione malattia sono compiti
comuni alla Confederazione e ai Cantoni. Ciò permetterebbe, secondo
l’amministrazione, ai Cantoni di meglio garantire un intervento mirato in
funzione del bisogno e una parità di trattamento con gli altri assicurati che beneficiano
della riduzione di premi dell'assicurazione malattia, ma non di prestazioni
complementari. Per la Cassa resistente, gli artt. 29 LaLPC e 42 LCAMal regolano
la questione.
La Cassa di compensazione ha contestato l'affermazione del
ricorrente secondo cui egli sarebbe vittima di una disparità di trattamento
rispetto agli altri assicurati beneficiari di PC in Svizzera. L’amministrazione
ha rilevato infatti come, in diversi Cantoni, sarebbe applicato il medesimo
sistema, e cioè agli assicurati al beneficio delle PC sarebbe versato il valore
del premio effettivo e non invece l’importo dei premi stabilito dalle norme in
ambito PC.
Infine, l'amministrazione ha ricordato come sia contraddittorio
considerare delle spese fittizie nel calcolo delle PC e che con il nuovo art.
10 cpv. 3 lett. d LPC saranno piuttosto tutti gli altri Cantoni ad adeguarsi
alla prassi ticinese (FF 2019 2263).
1.10. Il 26 settembre 2019 (doc. V)
il giudice delegato del TCA ha interpellato il Segretario generale del Gran
Consiglio segnalando l’apparente contraddittorietà dei testi di legge, rilevanti
per l’analisi del caso concreto, figuranti nella Raccolta ufficiale delle
leggi, laddove l'art. 42 LCAMal, modificato dal Parlamento il 14 dicembre 2011
e avente validità unicamente per due anni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre
2013 (così come pubblicato nel Bollettino Ufficiale nel 2012 a pagina 55),
sarebbe ancora in vigore e applicabile, così come l’art. 3 LaLPC, modificato
anch'esso il 14 dicembre 2011.
Il giudice delegato ha quindi chiesto di specificare l'esatto
testo normativo in vigore, se la validità delle due norme sia durata solo sino al
31 dicembre 2013 e di chiarire le ragioni per le quali ancora oggi, nella
Raccolta delle leggi della Repubblica e Cantone del Ticino, figurino (nel sito
ufficiale online del Cantone) questi disposti di legge nonostante l'intervenuta
decadenza del periodo limitato della loro validità.
1.11. Il Segretario generale del
Gran Consiglio ha risposto tramite messaggio di posta elettronica il 30
settembre 2019 (doc. VII), affermando quanto segue:
" Con
riferimento alla sua richiesta di informazioni concernente gli artt. 42 LCAMal
e 3 LALPC, del 27 settembre scorso, le trasmetto alcuni stralci tratti dal Messaggio
CdS n. 6851 del 24 settembre 2013 (Modifica della legge di applicazione
della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 - LCAMal) e
dal Messaggio CdS n. 7121 del 29 settembre 2015 (Preventivo 2016), dai
quali si evince che le citate normative cantonali, contrariamente a quanto
indicato nel BU 4/2012 (v. pagg. 55 e 56 "… e ha validità fino al 31
dicembre 2013"), "non [erano] state abrogate (vedi messaggio
del CdS del 24 settembre 2013 n. 6851, capitolo 3 a pag. 16-17) e sono
tuttora in vigore, pur non essendo applicate in ragione del diritto federale".
Non entro nel merito di questa scelta, che dal profilo prettamente tecnico
fatico a condividere, certo che i competenti Servizi DSS/IAS sapranno comunque
fornirle ulteriori informazioni al riguardo.".
1.12. Alla luce di due messaggi di
posta elettronica datati 17 dicembre 2018 e 21 gennaio 2019 (doc. D) prodotti
dal ricorrente con il suo ricorso, contenenti prese di posizione dell’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, il primo a firma di __________ (giurista
presso il settore delle prestazioni PC) ed avente il seguente testo:
" (…) Artikel 21a ELG ist grundsätzlich am
1. Januar 2012 in Kraft getreten. Die Kantone durften
aufgrund der Übergangsbestimmung dazu den Artikel jedoch zwei Jahre später in Kraft setzen.
In Bezug auf diesen neuen Artikel 21a ELG ist im Jahr 2011 der zuständige
Regierungsrat des Kantons Tessin an
Bundesrat D. Burkhalter gelangt. Bundesrat Burkhalter hat mit Schreiben vom 25. August 2011 zugesichert, dass der
Kanton Tessin
während der
Übergangsfrist von zwei Jahren, das heisst von Januar 2012 bis Ende
Dezember 2013, seine bisherige Praxis beibehalten könne.
Am 14. Dezember 2011 hat der Grosse Rat
des Kantons Tessin eine Änderung von Artikel 3 des kantonalen
Gesetzes über die Ergänzungsleistungen beschlossen, der die bisherige Praxis zulässt.
Wichtig ist jedoch die Bestimmung im Beschluss, dass der neue Artikel 3 lediglich vom 1. Januar 2012 bis Ende
Dezember 2013 gültig ist. Bundesrat
A. Berset hat diese Änderung am 3. Februar 2012 genehmigt.
Die Äusserung von Frau __________ ist daher
lediglich für die Zeit von Januar 2012 bis Ende 2013 korrekt. Ab 1. Januar 2014
ist der Kanton Tessin aus unserer Sicht nicht mehr befugt, den
Krankenversicherern lediglich den Betrag der tatsächlichen Prämie auszuzahlen.”;
e il secondo di __________
(giurista dell’UFAS), del seguente tenore:
" Ich bestätige Ihnen, dass es sich beim Betrag, welcher die EL-Stelle
zur Vergütung der KV-Prämie an die Krankenkasse ausrichtet, um
Ergänzungsleistungen und nicht um individuelle Prämienverbilligung (IPV) handelt
(Art. 10 Abs. 3 Bst. d Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen). Die KV-Prämie
von EL-Beziehenden wird zwar über die finanziellen Mittel der
Prämienverbilligung finanziert, es handelt sich dabei aber um
Ergänzungsleistungen. Die gilt für die ganze Schweiz.
Seit dem 1. 1. 2014 ist der Kanton Tessin nicht
mehr befugt, den Krankenversichern lediglich den Betrag der tatsächlichen
Prämie auszahlen. Sie müssen die Durchschnittsprämie auszahlen (Art. 10 Abs. 3
Bst. d Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen) – ist die effektive Prämie
tiefer, muss die Differenz dem EL-Bezüger ausgerichtet werden.”;
il
7 ottobre 2019 (doc. VIII) il giudice delegato, con dettagliato scritto
contenente una serie di richieste di spiegazione, ha interpellato formalmente l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, settore prestazioni complementari, per
conoscere la sua posizione in merito alla soluzione adottata dal Cantone Ticino
riguardo al riconoscimento della riduzione dei premi di Cassa malati ai
beneficiari di PC alla luce degli artt. 10 cpv. 3 lett. d e 21a LPC da una
parte e degli artt. 3 LaLPC e 42 LCAMal dall'altra.
Prima della risposta dell’autorità federale interpellata ha avuto luogo
il 23 ottobre 2019 (doc. IX) un’udienza di discussione, nel corso della quale le
parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi. In quella sede esse hanno
ricevuto copia degli accertamenti che il Tribunale ha esperito presso il
Segretario generale del Gran Consiglio.
1.13. Il 25 ottobre 2019 (doc. X) la
Cassa di compensazione ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori quesiti
da sottoporre all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e di attendere
la sua presa di posizione.
1.14. L'UFAS ha risposto al TCA il
28 ottobre 2019 (doc. XI), rilevando che il 3 febbraio 2012 il Consigliere
federale titolare del DFI ha approvato le disposizioni della LaLPC sul premio
medio cantonale, precisando che la pratica anteriore all'entrata in vigore
dell'art. 21a LPC era autorizzata limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2013. Tuttavia, dopo tale data, il Cantone Ticino non ha più
sottoposto ad approvazione le modifiche che avrebbe dovuto apportare alla sua
legislazione riguardo all'art. 21a LPC. Ciò significa che dal 1° gennaio 2014 il
Cantone Ticino adotta una pratica non conforme al diritto federale e che se
altri Cantoni hanno scelto una pratica simile, ciò non legittima l'inazione
legislativa del Canton Ticino.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha ulteriormente precisato
che l'applicazione corretta delle disposizioni della LPC, per i casi che
rientrano nel campo di applicazione di questa norma, non ha nulla a che vedere
con la maniera con cui le norme cantonali regolano la riduzione dei premi LAMal
e il suo finanziamento.
In conclusione, l'UFAS ha evidenziato che se il Cantone Ticino non
modificherà la sua legislazione, questa situazione irregolare perdurerà fino
all'entrata in vigore della riforma della LPC prevista per il 1° gennaio 2021. Il
nuovo art. 10 cpv. 3 lett. d LPC prevede che, per tutte le persone al beneficio
di PC, sia riconosciuto, quale spesa, l'importo del premio dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie pari al premio medio cantonale o
regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma al
massimo al premio effettivo, così da evitare i sovraindennizzi e le laboriose
procedure di restituzione fra assicuratori e assicurati, rendendo in tal modo più
trasparenti i flussi finanziari.
1.15. Il ricorrente ha rilevato, il
5 novembre 2019 (doc. XIV), come l'UFAS abbia confermato che la prassi adottata
dal Cantone Ticino non è conforme al diritto federale. RI 1 ha quindi ribadito
la sua pretesa, osservando che il pagamento di un importo forfettario permette
al beneficiario di PC di scegliere un modello assicurativo meno caro per poter
utilizzare la differenza a suo favore per altri scopi.
1.16. L'8 novembre 2019 (doc. XVI)
la Cassa di compensazione ha chiesto al TCA di andare oltre a
un'interpretazione letterale delle norme in esame, considerando invece altri
elementi di giudizio per stabilire se quella che è definita dall'UFAS come una
situazione irregolare nel nostro Cantone sia anche illecita rispettivamente se
questa pratica possa continuare ad esistere sino all'entrata in vigore della
modifica della norma della LPC, che ha proprio l'obiettivo di imporla come
regola a tutti i Cantoni (art. 10 cpv. 3 lett. d nLPC; FF 2019 2263).
Secondo la Cassa resistente, la conclusione più congruente e
logica è che i Cantoni già oggi hanno la possibilità di limitare la copertura
ai premi effettivamente corrisposti, evitando di pagare l'ingiustificato sovraindennizzo.
Ammettere che l'importo di cui all'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC costituisca una
garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non si può andare, d'avviso
della Cassa, implicherebbe l'impossibilità di prevedere un intervento
maggiormente mirato e in funzione del reale bisogno e che garantisca una parità
di trattamento con gli assicurati beneficiari della riduzione del premio LAMal,
ma non delle prestazioni complementari.
L'amministrazione ha pure sostenuto che, nell'ipotesi in cui la
definizione del contributo per i premi di Cassa malati non sia considerata un
compito comune alla Confederazione e ai Cantoni o se fosse esclusa una certa
autonomia cantonale per completare e precisare le norme federali come agli
artt. 3 LaLPC e 42 LCAMal, le concrete circostanze possono permettere, come in
altri ambiti, di considerare comunque legittima la pratica di quei Cantoni che
già attuavano ed attuano ancora quelle necessarie correzioni adottate con la riforma
delle PC. Infatti, il perdurare della situazione attuale sarebbe limitato al 31
dicembre 2020 e risponderebbe alle esigenze di una prestazione legata al
bisogno che non può e non deve quindi coprire un costo che non esiste.
In conclusione, la Cassa di compensazione si è domandata se il
ricorrente non avrebbe piuttosto dovuto contestare le decisioni PC anziché l'applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 LCAMal e quindi le decisioni di riduzione dei premi di
Cassa malati. Infatti, la decisione emessa dal Servizio prestazioni
complementari il 17 dicembre 2018, valida dal 1° gennaio 2019 (doc. 6), si è
riferita implicitamente all'art. 3 cpv. 1 LaLPC, laddove ha chiaramente indicato
che se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni
complementari al suo assicuratore malattia è inferiore al premio forfettario, è
riconosciuto il premio dovuto effettivamente. L’amministrazione ha rilevato che
tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.17. L'assicurato non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XVII), mentre la Cassa di compensazione,
esprimendosi sulle osservazioni del 5 novembre 2019 del ricorrente, ha
precisato che il risparmio di costi che il Cantone consegue con la pratica
adottata "non rappresenta certo il
motivo per cui, come già oggi avviene in Ticino, non saranno più
tollerati a livello nazionale quelli che secondo l'UFAS sono dei veri e propri
"sovra indennizzi" del
tutto incompatibili con una "prestazione legata al bisogno"
(cfr. lettera UFAS del 25 ottobre 2019)" (doc. XVIII).
Non sono state acquisite ulteriori prove da parte del Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se correttamente il Servizio sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale
di compensazione ha fissato in Fr. 1'720.- (Fr. 430.- x 4 mesi) e in Fr.
5'468,40 (Fr. 455,70 x 12 mesi) gli importi di riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie cui ha avuto
diritto il ricorrente per i mesi da settembre a dicembre 2018 rispettivamente per
l'anno 2019.
In tal modo, il Servizio sussidi assicurazione malattie ha dunque
riconosciuto all'assicurato il pagamento del premio effettivo da esso dovuto,
rifiutando perciò di versare all’assicuratore malattia del ricorrente, come
richiesto da quest'ultimo, la differenza tra il premio LAMal effettivo dovuto (Fr.
430.- e 455,70 al mese) e il premio forfettario per l’assicurazione malattie
riconosciuto dal Servizio prestazioni complementare della Cassa cantonale di
compensazione nelle sue decisioni (docc. 6 e 11) con cui ha posto RI 1 al
beneficio delle PC (Fr. 499.- e Fr. 517.-).
2.2. Preliminarmente la scrivente Corte deve esaminare la competenza del
Servizio sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale di compensazione
di fissare il diritto del ricorrente alla riduzione del premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria, ritenuto che, in caso negativo,
potrebbe realizzarsi un motivo di nullità della decisione impugnata, rilevabile
d'ufficio, che renderebbe superflua la verifica del merito (DTF 127
Considerandi
II 47; DTF 119 V 314 consid. 3b; DTF
114.
V 327 consid. 4b; STF C 94/04 del 9 marzo 2005 consid. 1; Häfelin/Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4a ed., pag. 198 seg.).
2.3
Il ricorrente si è rivolto,
dapprima personalmente e poi con il patrocinio di giuristi, al Servizio sussidi
assicurazione malattie della Cassa cantonale di compensazione per rivendicare il
versamento della differenza tra i premi forfettari di sua spettanza indicati
nelle summenzionate decisioni/comunicazioni del Servizio prestazioni
complementari e quelli effettivamente pagati dal Cantone al suo assicuratore
malattia, corrispondenti al suo premio LAMal realmente dovuto.
In un primo messaggio di posta elettronica, il 9 novembre 2018 (doc.8)
RI 1 ha scritto alla signora __________ dell’Ufficio prestazioni della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG. Questo messaggio ha suscitato subito
un’importante reazione, tanto che il Direttore della Cassa, per il tramite
della capoufficio dell’Ufficio delle prestazioni, lo ha convocato per discutere
il caso. Tale appuntamento è poi decaduto.
Successivamente l’assicurato, tramite __________, si è manifestato
ulteriormente e il Direttore dell’IAS, Sergio Montorfani, ha comunicato
(messaggio di posta elettrica del 21 dicembre 2018, doc. 7) che “la nostra Cassa di compensazione AVS/AI/IPG prenderà
posizione sulla questione a mezzo decisione formale” nel mese di
gennaio 2019.
Il Servizio sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale
di compensazione ha quindi emanato la decisione formale del 25 gennaio 2019
(doc. 4), con cui ha “concesso” a RI
1.
la “riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie”, cifrandola in Fr. 1'720.-
per quattro mesi del 2018 (da settembre a dicembre) e in Fr. 5'468,40 per tutto
l’anno2019.
Questa decisione è stata impugnata dall’assicurato.
Con decisione su reclamo del 3 maggio 2019 l’amministrazione ha indicato
di avere il “25 gennaio 2019 … concesso al
signor RI 1 il diritto alla riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per beneficiari di prestazioni
complementari … nella misura massima di fr. 430 mensili … dal settembre 2018 e
fr. 455,70 … dal gennaio 2019 in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 LCAMal”.
La Cassa ha richiamato la STCA 33.2017.3 del 16 gennaio 2018 e ha
considerato che “la parte di PC che copre i
premi non può essere qualificata quale PC ordinaria in quanto corrisponde in
realtà ad una riduzione individuale dei premi, mentre dall’altro che questo
sussidio, pur avendo origine nell’art. 65 LAMal … va considerato diritto
cantonale autonomo …”, facendo leva poi sulla solidarietà sociale
deducibile dall’art. 10 LPC nel suo insieme.
La Cassa ha rilevato come RI 1 pretenda un rimborso superiore alla
spesa concreta e, richiamando uno spazio di autonomia per il diritto cantonale
nella regolamentazione della materia (decisione su reclamo pag. 4 e 5), rilevando
come “una legge cantonale può comunque
sussistere nel medesimo campo (del
diritto federale n.d.r.) in particolare se essa persegue un differente scopo
rispetto a quello ricercato dal diritto federale” e
accomunando infine premio forfettario da riconoscere per i beneficiari PC e riduzione
del premio di Cassa malati per gli altri assicurati, ha ritenuto di potere
applicare l’art. 42 cpv. 2 LCAMal al caso di specie e ha quindi respinto il
reclamo.
2.4
Dagli atti risulta che il
Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione ha informato
l’assicurato, con decisione del 15 ottobre 2018 (doc. 11) e comunicazione del
17.
dicembre 2018 (doc. 6), del suo diritto al premio forfettario
dell'assicurazione malattia obbligatoria. Esso ne ha stabilito l’importo in
maniera corretta fondandosi sull'Ordinanza del Dipartimento federale
dell'interno, che fissa gli importi forfettari annui per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC
al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo
(art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI).
Per l'art. 19e RLCAMal, l'esecuzione delle decisioni della Cassa
cantonale di compensazione in ambito delle PC relative alla riduzione del
premio dei beneficiari di PC sono demandate al preposto Servizio competente per
la riduzione del premio LAMal.
Questa norma, valida dal 1° gennaio 2014, prevede infatti che:
" La Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite il Servizio competente per le
prestazioni PC AVS/AI comunica i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data di
nascita, domicilio) e il numero d’assicurato AVS degli assicurati beneficiari
di prestazioni complementari AVS/AI e i dati relativi all’assicuratore malattie
cui essi sono affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Servizio competente per la riduzione dei premi".
Per l’art. 27 RLCAMal, nelle procedure di versamento del premio
agli assicuratori di persone poste al beneficio delle PC, si applicano per
analogia le norme degli artt. 19 e da 22 a 25 del medesimo regolamento.
In sostanza, le decisioni del Servizio prestazioni complementari
della Cassa di compensazione sono eseguite, per la parte del premio forfettario
dell'assicurazione malattie, dalla Cassa medesima tramite il Servizio sussidi
assicurazione malattie.
In altri termini, il ruolo del Servizio sussidi assicurazione
malattie è unicamente quello, nei confronti dei beneficiari di prestazioni
complementari all'AVS/AI, di versare agli assicuratori malattia dei
beneficiari di PC, come prevede l'art. 21a LPC, gli importi forfettari dei
premi LAMal in luogo e vece del Servizio prestazioni complementari della Cassa
di compensazione, che ne ha fissato il diritto secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d
LPC.
Nel caso di specie, ciò si traduce in Fr. 499.- su base mensile
per l’anno 2018 e in Fr. 517.- su base mensile per il 2019, riferiti ai periodi
d’interesse, ossia 4 mesi per il 2018 (da settembre a dicembre 2018) e per
tutto il 2019.
Essendo il ricorrente beneficiario di prestazioni complementari
all'AI, il Servizio sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale di
compensazione non è quindi competente a statuire sul diritto alla
riduzione del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria, siccome si
tratta di un diritto su cui, conformemente all'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, ha
già statuito il Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di
compensazione, unica autorità legittimata a decidere su questo diritto.
In concreto, ciò è già avvenuto per i due periodi in esame (docc.
6.
e 11).
2.5
Per
prassi costante (ricordata nella STF
8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3),
una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se,
quindi, non viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente
definitiva e non può più venire contestata. Solo di rado una simile decisione è
nulla, cioè non esplica effetto alcuno (DTF 104
Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I,
pag. 118; Moor, Droit
administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il
caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o perlomeno facilmente
riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non mette in serio
pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007,
consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid.
2c pag. 219; 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono
considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto
invece causano raramente la nullità dell'atto (DTF
104.
Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii),
e meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio,
quando l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da
eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V
e, pag. 121) oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla
Costituzione (si veda in proposito Moor,
op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna
base legale (Knapp, Précis de
droit administratif, 4a ed., Basilea/ Francoforte 1991, n. 1219; si confronti
anche sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non
fosse e meglio se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità
della decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità
decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden,
Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).
Nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione, l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito in più occasioni che una decisione è nulla in quanto
emanante da un'autorità incompetente per materia (DTF 129 V 488 consid. 2.3 con
riferimenti; STFA C 94/04 del 9 marzo 2005 consid. 4.1; STF C 23/04, C 26/04
del 26 agosto 2005).
Visto quanto precede, anche nel caso di specie si deve concludere
che il Servizio sussidi assicurazione malattie della Cassa cantonale di
compensazione, confrontato alle richieste di un beneficiario di prestazioni
complementari all'AVS/AI assoggettato alla LPC che postula prestazioni in
applicazione della LPC, non può essere ritenuto competente (per materia) per
emanare la decisione impugnata, che deve così essere ritenuta nulla (DTF 129 V
488.
consid. 2.3 con riferimenti; STFA C 94/04 del 9 marzo 2005 consid. 5).
Il Servizio sussidi assicurazione malattie avrebbe dovuto
ravvisare d'ufficio la sua incompetenza per materia. L'avere ugualmente emanato
la decisione formale prima e la decisione su reclamo poi, ha portato l'assicurato
ad adire le vie legali facendosi rappresentare da un legale, ciò che dà ora diritto
alla rifusione di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. È constatata la nullità della decisione emanata su reclamo il
3 maggio 2019 dalla Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle
prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattie, Bellinzona.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà all’assicurato
l’importo di Fr. 1'800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti