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Decisione

36.2019.54

Petizione respinta per carenza di legittimazione passiva dell'assicuratore convenuto (indennità per perdita di guadagno in caso di malattia)

16 settembre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’assicuratore

ha aderito alla proposta di transazione il 29 agosto 2019 (doc. VI), mentre

l’assicurata lo ha rifiutato il 30 agosto 2019 (doc. VIII).

L. L’11

settembre 2019 le parti sono nuovamente state sentite:

"

L’attrice ribadisce le richieste probatorie già formulate con la

petizione e meglio il dott. __________, autore dell’ultimo certificato medico

consegnato agli atti, e attuale curante della signora AT 1; dott. __________

precedente curante dell’attrice (oggi pensionato), e dott. __________ attuale

curante psichiatra. La sig.ra AT 1 chiede anche l’audizione del proprio marito.

Il giudice chiede cosa questi testi

possono portare di nuovo rispetto alle attestazioni già consegnate agli atti.

I due curanti di base dovrebbero

attualizzare la situazione medica della signora mentre il dott. __________ ha

introdotto nell’ultimo certificato il tema della cronicizzazione della

patologia della sig.ra AT 1.

Il marito invece dovrebbe riferire in

merito alla sua collaborazione domestica con la moglie e indicare quali effetti

della patologia egli percepisce in quanto marito che divide la sua quotidianità

con la consorte. È chiesta inoltre la perizia giudiziaria per stabilire lo

stato di salute della sig.ra AT 1 a livello psichico.

Lo scopo della perizia è quello di

accertare in definitiva l’incapacità lavorativa della signora nella sua

attività lavorativa, rispettivamente nella sua attività presso altro datore di

lavoro.

CV 1, qualora ordinata dal giudice, non

si opporrebbe alla perizia.

L’assicuratore precisa che sono state

svolte delle valutazioni sulla base degli atti da medici interni di CV 1 (dott.

__________) e richiama le valutazioni dettagliate e puntuali del dott. __________

nonché quelle della dott.ssa __________.

Il giudice chiede alle parti se vi siano

elementi documentali particolari contenute agli atti che le parti intendano

discutere, contestare rispettivamente ammettere come elementi comprovati.

Le parti concordano sulla dipendenza

della signora AT 1 con la __________ sui tempi di lavoro, della durata del

contratto, sulla pregressa malattia. Il disaccordo è sulla patologia e meglio

le sue conseguenze sulla capacità lavorativa.

L’inizio della patologia è accertato nel

7.3.2018 e le prestazioni dureranno sino al 7.3.2020 salvo correzione.

Le parti non hanno nuovi documenti da

produrre, nessuna nuova certificazione medica.” (doc. XI)

M. Il

12 settembre 2019 l’attrice ha trasmesso al TCA lo svincolo dal segreto

professionale (doc. XII).

in

diritto

in

ordine

1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità

concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale

di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel

merito

Considerandi

2.

In concreto AT 1 è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di

malattia presso __________.

Infatti le condizioni

generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva d’indennità

giornaliera __________ secondo la LCA, edizione 2014, prevedono che “__________

corrisponde le prestazioni assicurative per le persone assicurate in qualità di

parte contraente del contratto assicurativo e viene denominata

<<assicuratore>>” (doc. 1). Per l’art. __________ CGA “l’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera di __________ di __________, in seguito

denominata l’assicuratore, accorda la copertura assicurativa contro le

conseguenze economiche dell’incapacità al lavoro a seguito di malattia e, se

convenuto per contratto, di infortuni” (doc. 1).

Inoltre nella

“procura assicurazione d’indennità giornaliera” allegata allo scritto

del 23 marzo 2018 di CV 1 all’attrice e prodotto da quest’ultima quale allegato

al doc. C, figura che “soggetto giuridico e di conseguenza assicuratore per

l’assicurazione d’indennità giornaliera ai sensi della LCA è __________, ai

sensi della LAMal è CV 1. CV 1 è autorizzata ad agire in nome e per conto di

questo assicuratore” (allegato doc. C).

Con la

petizione l’attrice ha convenuto in causa “CV 1” (doc. I, pag. 1) ed ha chiesto

la condanna di “CV 1” (doc. I, pag. 11).

3.

Di regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art.

62.

cpv. 1 CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali,

cosicché è inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità

di parte durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la

presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome

priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece

fornita (Francesco Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a

edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n.

1.

ad art. 83, pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà

promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142

III 782, consid. 3.1.4; Trezzini,

op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti

un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è

alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo

con il consenso della controparte. Sono fatte salve le disposizioni speciali di

legge in materia di successione legale (cfr. Balz

Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art.

1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83,

pag. 894-895 e seguenti).

La modifica dell’identità

soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle

parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non

corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione

nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura

puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto

se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397).

La legittimazione attiva e

passiva, quale presupposto di diritto materiale della pretesa dedotta in giudizio,

deve essere esaminata d'ufficio dal giudice, in virtù del principio iura novit

curia (Trezzini, op. cit., n. 31

ad art. 66).

4.

In una recente sentenza

4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile

il ricorso inoltrato contro una sentenza emessa dalla “Chambre des

prud’hommes” della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che

nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio

cantonale era stata indicata una filiale del medesimo istituto.

Ai consid. 2.2 e seguenti,

con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale

federale ha avuto modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per

il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza

esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere parte (cfr.

DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste

alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando

l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1,

sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad

una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e statuire sulla lite a

meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1,

sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1).

La legittimazione passiva,

come quella attiva, è invece una condizione di merito del diritto che si vuole

esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la

legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro

la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione

deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione

passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente

quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto

che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in

realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante

(sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2).

Vanno a questo proposito

segnalate le sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, 36.2019.33 del

3.

giugno 2019 e 36.2019.34 del 3 giugno 2019, dove il TCA ha respinto le

petizioni poiché l’attore, rispettivamente le attrici, hanno convenuto in causa

un’altra società del medesimo gruppo assicurativo.

5.

In ambito di assicurazioni

complementari alla LAMal non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138

III 558) e di conseguenza determinante per stabilire la legittimazione passiva

è la data del deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019,

consid. 2.2.2).

In

concreto con la petizione l’attrice non ha convenuto l’assicuratore che

copre la sua perdita di guadagno in caso di malattia (__________), bensì un

altro assicuratore (CV 1: doc. I, pag. 1;), di cui ha chiesto la condanna al

versamento di ulteriori prestazioni (doc. I, pag. 11). La qui convenuta è

società, appartenente al medesimo gruppo assicurativo, che – in base alla

procura (doc. C, noto all’attrice) - è legittimata ad agire in nome e per conto

della società contraente. Per tale motivo CV 1 ha potuto esprimersi in merito

alle pretese dell’assicurata ed è stata coinvolta nel tentativo di solutione

bonale, con una proposta transattiva che l’attrice non ha accolto. La

rappresentante CV 1 (qui convenuta in causa) non è in ogni modo l’assicuratrice

delle prestazioni che AT 1 pretende, e non sarebbe la debitrice delle stesse se

dovute. La veste di rappresentante non deve essere sovrapposta e confusa con

quella di assicuratore debitore delle prestazioni assicurative dovute se

realizzato il rischio (circostanza contestata in concreto).

Nel caso di specie,

manifestamente, non si tratta di un semplice errore redazionale, di natura

formale, che tocca semplicemente la “capacità di essere parte”, ma si è

in presenza di un’azione inoltrata contro una parte sbagliata (sentenza

4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2), presso la quale l’attrice non è

assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia e che non è

titolare del diritto di cui si chiede l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…] Bien que l'on puisse

comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est

pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales

différentes au sein du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de

son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque

employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre

entité du groupe B.________, commettant de surcroît une erreur d'écriture, que

la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son

employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré

irrecevable”).

Di

conseguenza, non trattandosi di un errore formale, il giudice non può procedere

ad una rettifica (DTF 142 III 782 consid. 3.2).

Va del resto evidenziato che

nel corso dell’udienza dell’11 settembre 2019 è stato chiesto più volte alle

parti se vi erano elementi documentali particolari contenuti negli atti da

discutere o contestare (doc. XI).

La circostanza che la

corrispondenza, prima dell’inoltro della petizione al TCA, è avvenuta con CV 1

(cfr. anche lettera del 30 luglio 2018 dove viene indicato che l’interessata “è

assicurata presso CV 1”) non modifica l’esito del procedimento, poiché assicuratore

della perdita di guadagno in caso di malattia è __________ (doc. 1, __________

CGA) e nella procura trasmessa all’attrice con lo scritto del 23 marzo 2018

(allegato al doc. C) figura espressamente il nome dell’assicuratore delle

indennità giornaliere in caso di malattia e la circostanza che CV 1 funge da

rappresentante (“CV 1 è autorizzata ad agire in nome e per conto di questo

assicuratore”; cfr. anche doc. 3).

L’interessata, rappresentata

da un legale, avrebbe dovuto convenire in causa __________.

Di conseguenza la petizione

deve essere respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza

4A_373/2018 del 13 marzo 2019).

Non si prelevano spese

processuali (art. 114 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili, poiché

l’assicuratore è rappresentato dal servizio giuridico interno alla cassa

medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a

edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137.

III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche

sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018 e

sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018).

6.

Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti