36.2019.54
Petizione respinta per carenza di legittimazione passiva dell'assicuratore convenuto (indennità per perdita di guadagno in caso di malattia)
16 settembre 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.54
cs
Lugano
16 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 24 giugno 2019 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. AT
1, nata nel 1965, da ultimo venditrice, è assicurata contro la perdita di
guadagno in caso di malattia, per il tramite della propria datrice di lavoro, __________,
presso __________ (doc. 1).
B. Il
12 marzo 2018 la __________ ha notificato all’assicuratore l’incapacità
lavorativa di AT 1 dal 7 marzo 2018 (doc. 2).
C. Il
2 maggio 2018 il medico curante, dr. __________, medico chirurgo, ha confermato
la completa inabilità lavorativa dell’interessata, diagnosticando una crisi d’ansia
generalizzata ed uno stato depressivo (doc. 4), poi ribadita il 16 giugno 2018
dal dott. __________, specialista in psichiatria, che ha posto la diagnosi di
disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti persistente (F43.23
DSM; doc. 6).
D. In
seguito ad ulteriori accertamenti e dopo aver da ultimo sottoposto AT 1 alla
visita del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in data 3
ottobre 2018 l’assicuratore ha stabilito che in base alla valutazione medica è
possibile e ragionevolmente esigibile per l’interessata svolgere l’attività di
aiuto cucina o qualunque altra attività confacente in misura del 100% dal 24
ottobre 2018 ed ha riconosciuto il diritto alle indennità fino al 23 ottobre
2018 (doc. 14).
E. AT
1, che ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in data 11 settembre
2018 (doc. 21), ha ulteriormente contestato la presa di posizione
dell’assicuratore, trasmettendo ulteriore documentazione. L’assicuratore ha
confermato il diniego del versamento di ulteriori prestazioni.
F. AT
1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, tramite la
quale chiede la condanna di CV 1 al versamento dell’importo di fr. 25'113 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2019, con riserva di adattare la domanda di causa
in funzione del trascorrere del tempo e dell’evoluzione della malattia (doc.
I). L’attrice, che domanda di sentire il marito e chiede l’allestimento di una
perizia, rammenta di essere stata impiegata presso la __________ dal 24 agosto
1992 quale venditrice a tempo pieno e, dopo aver riassunto la fattispecie e gli
atti medici prodotti, contesta la valutazione del dr. med. __________ dell’11
settembre 2018. Ella, oltre a rilevare di essere stata licenziata in data 26
ottobre 2018, sostiene, con riferimento ad una decisione della __________ del
21 giugno 1991, che non potrebbe più svolgere mansioni che coinvolgano il
contatto con monete e/o utensili da cucina. Con riferimento alle prese di
posizione dei dott. __________, __________ e __________, di cui chiede
l’audizione, l’interessata ritiene di essere tutt’ora completamente inabile al
lavoro.
G. Con
risposta del 15 giugno 2019 l’assicuratore chiede la reiezione della petizione
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
H. In
data 26 agosto 2019 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui
è emerso:
"
In questa sede il patrocinatore dell’attrice aggiorna l’importo preteso
dalla controparte che viene decifrato in fr. 29'237.52 in ragione di 312 giorni
dal 23.10.18 al 31.8.19 per un’indennità giornaliera di fr. 93.71.
Le parti sono state invitate a valutare
la possibilità di reperire una soluzione concordata ma tale soluzione non è
stata reperita.
Il giudice, alla luce del doc. 12 ossia
dalla valutazione svolta dallo psichiatra scelto in maniera concordata dott. __________,
ritenuto come il professionista indichi la possibilità per l’assicurata di
riprendere, al momento della sua valutazione ossia a metà ottobre scorso,
un’attività confacente rispettivamente un’attività di aiuto cucina, osservato
come la signora fosse venditrice, si imporrebbe un cambiamento di attività.
Come a nota giurisprudenza per procedere
in tal senso l’assicuratore può essere chiamato al versamento di indennità per
un periodo di adattamento che va dai 3 a 5 mesi a dipendenza di molteplici
fattori che la giurisprudenza nota esplicita.
Il giudice confronta le parti con i
rischi processuali del caso concreto e propone, per la liquidazione del caso il
versamento da parte di CV 1 di indennità sino alla fine del mese di febbraio
2019 a liquidazione delle pretese dell’attrice.
Le eventuali ripetibili sarebbero da
determinare.
La proposta parte dalla documentazione
prodotta agli atti e se non fosse accettata l’istruttoria dovrebbe seguire il
suo corso.
Alle parti è concesso un termine di 10
giorni per comunicare al TCA l’eventuale adesione a questa soluzione.”
(doc. VI/1)
Fatti
I. L’assicuratore
ha aderito alla proposta di transazione il 29 agosto 2019 (doc. VI), mentre
l’assicurata lo ha rifiutato il 30 agosto 2019 (doc. VIII).
L. L’11
settembre 2019 le parti sono nuovamente state sentite:
"
L’attrice ribadisce le richieste probatorie già formulate con la
petizione e meglio il dott. __________, autore dell’ultimo certificato medico
consegnato agli atti, e attuale curante della signora AT 1; dott. __________
precedente curante dell’attrice (oggi pensionato), e dott. __________ attuale
curante psichiatra. La sig.ra AT 1 chiede anche l’audizione del proprio marito.
Il giudice chiede cosa questi testi
possono portare di nuovo rispetto alle attestazioni già consegnate agli atti.
I due curanti di base dovrebbero
attualizzare la situazione medica della signora mentre il dott. __________ ha
introdotto nell’ultimo certificato il tema della cronicizzazione della
patologia della sig.ra AT 1.
Il marito invece dovrebbe riferire in
merito alla sua collaborazione domestica con la moglie e indicare quali effetti
della patologia egli percepisce in quanto marito che divide la sua quotidianità
con la consorte. È chiesta inoltre la perizia giudiziaria per stabilire lo
stato di salute della sig.ra AT 1 a livello psichico.
Lo scopo della perizia è quello di
accertare in definitiva l’incapacità lavorativa della signora nella sua
attività lavorativa, rispettivamente nella sua attività presso altro datore di
lavoro.
CV 1, qualora ordinata dal giudice, non
si opporrebbe alla perizia.
L’assicuratore precisa che sono state
svolte delle valutazioni sulla base degli atti da medici interni di CV 1 (dott.
__________) e richiama le valutazioni dettagliate e puntuali del dott. __________
nonché quelle della dott.ssa __________.
Il giudice chiede alle parti se vi siano
elementi documentali particolari contenute agli atti che le parti intendano
discutere, contestare rispettivamente ammettere come elementi comprovati.
Le parti concordano sulla dipendenza
della signora AT 1 con la __________ sui tempi di lavoro, della durata del
contratto, sulla pregressa malattia. Il disaccordo è sulla patologia e meglio
le sue conseguenze sulla capacità lavorativa.
L’inizio della patologia è accertato nel
7.3.2018 e le prestazioni dureranno sino al 7.3.2020 salvo correzione.
Le parti non hanno nuovi documenti da
produrre, nessuna nuova certificazione medica.” (doc. XI)
M. Il
12 settembre 2019 l’attrice ha trasmesso al TCA lo svincolo dal segreto
professionale (doc. XII).
in
diritto
in
ordine
1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità
concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale
di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel
merito
Considerandi
2.
In concreto AT 1 è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di
malattia presso __________.
Infatti le condizioni
generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera __________ secondo la LCA, edizione 2014, prevedono che “__________
corrisponde le prestazioni assicurative per le persone assicurate in qualità di
parte contraente del contratto assicurativo e viene denominata
<<assicuratore>>” (doc. 1). Per l’art. __________ CGA “l’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera di __________ di __________, in seguito
denominata l’assicuratore, accorda la copertura assicurativa contro le
conseguenze economiche dell’incapacità al lavoro a seguito di malattia e, se
convenuto per contratto, di infortuni” (doc. 1).
Inoltre nella
“procura assicurazione d’indennità giornaliera” allegata allo scritto
del 23 marzo 2018 di CV 1 all’attrice e prodotto da quest’ultima quale allegato
al doc. C, figura che “soggetto giuridico e di conseguenza assicuratore per
l’assicurazione d’indennità giornaliera ai sensi della LCA è __________, ai
sensi della LAMal è CV 1. CV 1 è autorizzata ad agire in nome e per conto di
questo assicuratore” (allegato doc. C).
Con la
petizione l’attrice ha convenuto in causa “CV 1” (doc. I, pag. 1) ed ha chiesto
la condanna di “CV 1” (doc. I, pag. 11).
3.
Di regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art.
62.
cpv. 1 CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali,
cosicché è inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità
di parte durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la
presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome
priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece
fornita (Francesco Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n.
1.
ad art. 83, pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà
promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142
III 782, consid. 3.1.4; Trezzini,
op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti
un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è
alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo
con il consenso della controparte. Sono fatte salve le disposizioni speciali di
legge in materia di successione legale (cfr. Balz
Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art.
1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83,
pag. 894-895 e seguenti).
La modifica dell’identità
soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle
parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non
corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione
nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura
puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto
se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397).
La legittimazione attiva e
passiva, quale presupposto di diritto materiale della pretesa dedotta in giudizio,
deve essere esaminata d'ufficio dal giudice, in virtù del principio iura novit
curia (Trezzini, op. cit., n. 31
ad art. 66).
4.
In una recente sentenza
4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile
il ricorso inoltrato contro una sentenza emessa dalla “Chambre des
prud’hommes” della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che
nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio
cantonale era stata indicata una filiale del medesimo istituto.
Ai consid. 2.2 e seguenti,
con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale
federale ha avuto modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per
il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza
esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere parte (cfr.
DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste
alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando
l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1,
sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad
una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e statuire sulla lite a
meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1,
sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1).
La legittimazione passiva,
come quella attiva, è invece una condizione di merito del diritto che si vuole
esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la
legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro
la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione
deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione
passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente
quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto
che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in
realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante
(sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2).
Vanno a questo proposito
segnalate le sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, 36.2019.33 del
3.
giugno 2019 e 36.2019.34 del 3 giugno 2019, dove il TCA ha respinto le
petizioni poiché l’attore, rispettivamente le attrici, hanno convenuto in causa
un’altra società del medesimo gruppo assicurativo.
5.
In ambito di assicurazioni
complementari alla LAMal non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138
III 558) e di conseguenza determinante per stabilire la legittimazione passiva
è la data del deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019,
consid. 2.2.2).
In
concreto con la petizione l’attrice non ha convenuto l’assicuratore che
copre la sua perdita di guadagno in caso di malattia (__________), bensì un
altro assicuratore (CV 1: doc. I, pag. 1;), di cui ha chiesto la condanna al
versamento di ulteriori prestazioni (doc. I, pag. 11). La qui convenuta è
società, appartenente al medesimo gruppo assicurativo, che – in base alla
procura (doc. C, noto all’attrice) - è legittimata ad agire in nome e per conto
della società contraente. Per tale motivo CV 1 ha potuto esprimersi in merito
alle pretese dell’assicurata ed è stata coinvolta nel tentativo di solutione
bonale, con una proposta transattiva che l’attrice non ha accolto. La
rappresentante CV 1 (qui convenuta in causa) non è in ogni modo l’assicuratrice
delle prestazioni che AT 1 pretende, e non sarebbe la debitrice delle stesse se
dovute. La veste di rappresentante non deve essere sovrapposta e confusa con
quella di assicuratore debitore delle prestazioni assicurative dovute se
realizzato il rischio (circostanza contestata in concreto).
Nel caso di specie,
manifestamente, non si tratta di un semplice errore redazionale, di natura
formale, che tocca semplicemente la “capacità di essere parte”, ma si è
in presenza di un’azione inoltrata contro una parte sbagliata (sentenza
4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2), presso la quale l’attrice non è
assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia e che non è
titolare del diritto di cui si chiede l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…] Bien que l'on puisse
comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est
pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales
différentes au sein du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de
son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque
employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre
entité du groupe B.________, commettant de surcroît une erreur d'écriture, que
la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son
employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré
irrecevable”).
Di
conseguenza, non trattandosi di un errore formale, il giudice non può procedere
ad una rettifica (DTF 142 III 782 consid. 3.2).
Va del resto evidenziato che
nel corso dell’udienza dell’11 settembre 2019 è stato chiesto più volte alle
parti se vi erano elementi documentali particolari contenuti negli atti da
discutere o contestare (doc. XI).
La circostanza che la
corrispondenza, prima dell’inoltro della petizione al TCA, è avvenuta con CV 1
(cfr. anche lettera del 30 luglio 2018 dove viene indicato che l’interessata “è
assicurata presso CV 1”) non modifica l’esito del procedimento, poiché assicuratore
della perdita di guadagno in caso di malattia è __________ (doc. 1, __________
CGA) e nella procura trasmessa all’attrice con lo scritto del 23 marzo 2018
(allegato al doc. C) figura espressamente il nome dell’assicuratore delle
indennità giornaliere in caso di malattia e la circostanza che CV 1 funge da
rappresentante (“CV 1 è autorizzata ad agire in nome e per conto di questo
assicuratore”; cfr. anche doc. 3).
L’interessata, rappresentata
da un legale, avrebbe dovuto convenire in causa __________.
Di conseguenza la petizione
deve essere respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza
4A_373/2018 del 13 marzo 2019).
Non si prelevano spese
processuali (art. 114 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili, poiché
l’assicuratore è rappresentato dal servizio giuridico interno alla cassa
medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a
edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.
sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF
137.
III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche
sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018 e
sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018).
6.
Per quanto concerne
l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato
che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti