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36.2019.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i sinistri in corso alle condizioni del contratto di assicurazione anteriore,

non viola il divieto dell'assicurazione retroattiva. In

sintesi la persona assicurata, che ha cambiato datore di lavoro ed

assicuratore, in applicazione della convenzione di libero passaggio tra

assicuratori del 1° gennaio 2006 e delle CGA in quel caso applicabili, ha

diritto al pagamento delle indennità giornaliere anche se diventa inabile per

una malattia per la quale il precedente assicuratore aveva già versato

prestazioni (cfr. consid. 7.2).

2.4. In concreto, il 26 settembre

2017 (doc. D) le parti hanno concluso delle coperture assicurative entrate in

vigore il 1° gennaio 2018 (doc. C), per le quali sono applicabili le Condizioni

generali del contratto d'assicurazione (CGA) delle assicurazioni malattie

complementari, valide dal 2014 (doc. P).

Per quanto concerne la conclusione del contratto, l'art. 4.1 CGA

dispone che per concludere l'assicurazione è necessario firmare una proposta.

Entro sette giorni dall'apposizione della firma l'assicurato ha il diritto di

revocare la proposta mediante raccomandata inviata a CV 1. Con l'invio della

dichiarazione di revoca si estinguono con effetto retroattivo tutte le

coperture provvisorie eventualmente concesse.

L'art. 4.2 CGA prevede che l'assicuratore verifica la proposta e

per ogni nuova assicurazione o aumento della copertura può chiedere una visita

medica. Con la firma della proposta l'assicurato autorizza l'assicuratore a

richiedere le informazioni necessarie presso uffici della pubblica

amministrazione, medici e terzi.

Le malattie e le conseguenze di infortuni che sussistono o

sussistevano al momento della proposta possono essere escluse dalla copertura

dell'assicurazione.

Se nella proposta l'assicurato ha omesso di menzionare malattie e

infortuni di cui egli era a conoscenza, qualora vengano accertati

successivamente l'assicuratore ha il diritto di escludere tali rischi con

effetto retroattivo. In questo caso, il contratto può essere disdetto entro le

quattro settimane successive alla presa di conoscenza della violazione

dell'obbligo di notifica, inoltre può essere richiesta la restituzione di tutte

le prestazioni corrisposte dall'inizio del contratto nell'ambito delle

affezioni taciute.

2.5. Nel

caso di specie l'attrice, al momento della sottoscrizione della copertura

assicurativa "__________", il 26 settembre 2017, aveva otto anni e

mezzo.

Nel compilare la "Dichiarazione dello stato di salute",

la mamma di AT 1 ha risposto negativamente a tutti i quesiti e in particolare

anche ai seguenti:

" 10a Sussiste

una malposizione mandibolare/dentaria (constatata da

un dentista)?

10b Sono

stati raccomandati o sono previsti accertamenti/ trattamenti ortodontici?

10c È

attualmente in cura presso un ortodontista / dentista oppure ha fissato degli

appuntamenti dall'ortodontista / dal dentista?".

Con l'inizio della frequenza delle scuole elementari nel settembre

2015, la bambina ha fatto capo al Servizio dentario scolastico che, come è

indicato a pagina 2 dell'apposito libretto (doc. I), ha uno scopo preventivo, e

meglio di evitare che i denti e le gengive si ammalino. La profilassi

collettiva è obbligatoria e gratuita, mentre la profilassi individuale, la

visita individuale e iniziale di controllo e la terapia riconosciuta verranno

praticate solo agli allievi che all'inizio dell'anno scolastico si sono

iscritti al servizio. In fondo a pagina 2 è scritto infine che "Nel corso dell'anno scolastico, tutti gli allievi

iscritti verranno convocati dal medico dentista per il controllo, le misure

profilattiche individuali ed eventuali misure terapeutiche. Per ragioni

organizzative, l'esecuzione delle cure ordinarie (otturazioni, radiografie,

sigillature, profilassi, ecc.) non viene preannunciata alle famiglie. I

genitori verranno invece avvertiti in caso dovessero necessitare cure

ortodontiche o chirurgiche." (la sottolineatura è della

redattrice).

Il 22 settembre 2015 (doc. I pag. 3) RA 1 ha fornito le

informazioni sullo stato di salute generale della bambina e lo stesso giorno,

unitamente al marito, a pagina 3 ha dichiarato di avere preso visione delle

spiegazioni alle pagine precedenti e di iscrivere la figlia al Sevizio dentario

scolastico, autorizzando il medico dentista ad eseguire controllo, radiografie

e misure di profilassi.

Come risulta dalla pagina 5 del predetto libretto, la prima visita

annuale di controllo dell'attrice ha avuto luogo il 26 gennaio 2016 da parte

del dr. med. dent. __________.

In quell'occasione, dopo avere indicato lo stato dei denti (sani o

risanati), delle gengive (sane), dell'igiene della bocca (buona con piccole

imperfezioni), alla voce di quali cure fossero necessarie tra

preventive/profilassi, sigillature, terapeutiche (cura della carie, ecc.) e

ortodontiche, il medico dentista scolastico ha crociato soltanto la casella

"ortodontiche (per raddrizzare i denti)"

e a lato, a mano, ha aggiunto la dicitura "Classe

Considerandi

II bil. à ortodonzia consigliata".

La riga seguente, messa in evidenza e prestampata sul libretto,

indica che "Le cure ortodontiche non

sono comprese nel servizio dentario scolastico. Il medico dentista scolastico è

a disposizione per ulteriori spiegazioni.".

In calce a pagina 5 v'è la firma del medico dentista scolastico,

sotto la quale figura la seguente dichiarazione: "I genitori dichiarano di aver preso visione dei

risultati della visita di controllo e autorizzano il medico dentista ad eseguire

le cure necessarie riconosciute dal servizio dentario scolastico.".

Segue la firma della mamma della bambina.

Sempre dal libretto del Servizio dentario scolastico, risulta che

il 12 settembre 2017 (pag. 8), quando l'alunna frequentava la terza elementare,

la mamma l'ha nuovamente iscritta al Servizio dentario scolastico e il 14

novembre 2017 ha avuto luogo la visita annuale di controllo, sempre per opera

del dr. med. dent. __________ (pagina 9).

Il dentista ha riscontrato dei denti sani o risanati, delle

gengive sane e una buona, ma con piccole imperfezioni, igiene della bocca.

Erano però necessarie delle cure preventive e di profilassi come pure due

sigillature. Anche in questa occasione il professionista ha segnalato la

necessità di cure ortodontiche e anche questa volta ha precisato, a mano,

"Classe II bil. visita consigliata".

La mamma dell'attrice ha preso atto di questa situazione, ma non

il 12 settembre 2017 come affermato dall'assicuratore malattia, bensì, come poi

chiarito in sede di udienza (doc. XIII), soltanto dopo la visita del 14

novembre 2017.

Infatti, la firma apposta il 12 settembre 2017, così come quella

due anni prima, il 22 settembre 2015, rappresenta il giorno in cui i genitori

hanno dichiarato, a inizio anno scolastico, di iscrivere la figlia al servizio

dentario scolastico.

Ottenuta questa autorizzazione, il medico dentista scolastico ha

poi proceduto alla visita annuale di controllo, e meglio il 26 gennaio 2016

quando l'alunna era in prima elementare e il 14 novembre 2017 quando era in

terza elementare. Non è dato a sapere se sia avvenuta anche una consultazione

in seconda elementare.

Ciò stante, le firme nelle pagine di sinistra del libretto non

rappresentano dunque il momento in cui i genitori hanno preso atto delle cure

dentarie necessarie alla figlia a seguito della visita annuale di controllo.

Con l'inizio della frequenza del quarto anno scolastico, il 15

settembre 2018 (pagina 10) RA 1 ha iscritto la figlia al Servizio medico

dentario e l'11 ottobre 2018 è avvenuta la visita annuale di controllo (pagina

11).

I denti erano sani o risanati, le gengive sane e l'igiene della

bocca eccellente. Erano comunque necessarie delle cure preventive e di

profilassi, così come la sigillatura del dente 36. Anche durante questa visita

di controllo il medico dentista ha crociato la casella delle cure ortodontiche

e nelle osservazioni ha scritto: "FATTO

LA VISITA ORTO?".

Sempre nelle osservazioni, la mamma dell'attrice ha risposto:

"Sì, siamo in cura dal dott. __________.

Grazie e saluti. RA 1" e ha controfirmato la presa visione dei

risultati della visita.

In effetti, il succitato specialista SSO in ortodonzia ha visitato

per la prima volta AT 1 il 27 settembre 2018 e in quella occasione le ha

descritto sia il problema dentale sia la possibile cura ortodontica.

Nel suo referto del 23 aprile 2019 (doc. L) il dr. med. __________

ha precisato che la bambina era troppo giovane per iniziare la cura quando l'ha

visitata la prima volta, dovendo attendere la perdita di due denti da latte. Ha

perciò ritenuto di rivederla nel mese di giugno 2019 per decidere se occorreva

già allestire la documentazione iniziale.

Con la petizione l'attrice ha preannunciato che la visita sarebbe

avvenuta nel mese di agosto 2019, mentre nel corso dell'udienza del 17

settembre 2019 (doc. XIII) ha precisato che nulla era ancora stato intrapreso,

dovendo attendere la caduta degli ultimi denti da latte.

Occorre infine evidenziare che il 14 febbraio 2019 il dr. med.

dent. __________ ha compilato il questionario che l'assicuratore gli ha inviato

per accertare lo stato di salute di AT 1.

Il medico dentista scolastico ha precisato di avere visitato per

la prima volta la bambina il 26 gennaio 2016 e l'ultima volta il 29 novembre

2018.

(risposta n. 1) e che proprio in occasione della prima consultazione, il

26.

gennaio 2016, ha diagnosticato una malposizione dei denti o del mascellare

(risposta n. 3), che non era ancora stata corretta (risposta n. 4) e la fase di

correzione attiva non si era ancora conclusa (risposta n. 5). Alla domanda n. 6

a sapere se i genitori dell'alunna sono stati informati in merito alla diagnosi

di malposizione, il medico dentista ha risposto di sì, il 26 gennaio 2016, per

mezzo del libretto del Servizio dentario scolastico e che il dr. med. __________

era l'ortodontista a cui è stata inviata (risposta n. 7).

2.6

La sottoscrizione della

copertura complementare in oggetto è avvenuta il 26 settembre 2017 unitamente

alla compilazione della "Dichiarazione sullo stato di salute".

A quel momento, è pacifico che l'attrice aveva già effettuato la

prima visita di controllo dal medico dentista scolastico che, per quanto

concerne l'anno scolastico 2015/2016 (1a elementare), ha avuto luogo il 26

gennaio 2016.

Non è invece dato a sapere se e quando è avvenuta l'annuale visita

di controllo durante la seconda elementare (anni 2016/ 2017).

In terza elementare (anno scolastico 2017/2018), l'attrice ha

consultato il dr. med. __________ il 14 novembre 2017 e dunque in un periodo

successivo alla sottoscrizione del contratto in questione.

In queste due comprovate visite, il medico dentista scolastico ha

segnalato ai genitori la necessità di cure ortodontiche per la figlia,

specificando che si trattava di un problema di II Classe bilaterale e

consigliando loro una visita specialistica.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non è affatto vero

che soltanto un medico dentista specialista in ortodonzia sia in grado di

diagnosticare un problema ortodontico. I medici dentisti, non specialisti in

tale ambito, sono invece perfettamente in grado - e, anzi, sono perfino tenuti

a farlo - di rilevare le malposizioni dentarie e di segnalarle al paziente.

Nella misura in cui poi non siano in grado di porvi personalmente

rimedio, i medici dentisti indirizzano i pazienti a un ortodontista,

specialista del ramo (dal sito della Società Svizzera di Odontostomatologia [SSO]

consultato il 20 novembre 2019: "L'ortopedia maxillo-facciale, denominata anche

ortodonzia, è il ramo della medicina dentaria che si occupa di diagnosticare e

curare le anomalie, congenite e acquisite, di posizione dei denti e delle

mascelle. I casi semplici vengono generalmente curati dal medico dentista o dal

servizio dentario scolastico, per i casi più gravi occorre rivolgersi agli

specialisti di ortopedia maxillo-facciale.").

Per questo motivo, non era necessario che vi fosse una diagnosi

posta da uno specialista del settore relativa alla problematica dentaria della

bambina per fissare il momento in cui si poteva ritenere accertata la

malposizione del mascellare e quindi data la necessità di un trattamento

ortodontico.

In concreto, l'avanzata del mascellare superiore rispetto a quello

inferiore, come risulta dalle fotografie scattate dal dr. med. dent. __________

il 27 settembre 2018 (doc. 3), era molto evidente e ben riconoscibile anche a

un non esperto in materia.

Da quanto precede discende che con la prima visita dentistica

scolastica, il 26 gennaio 2016, il dr. med. dent. __________ ha correttamente

evidenziato la malformazione dentaria dell'attrice, patologia che consigliava

un intervento di cura specialistica.

Pertanto, quando poco tempo dopo ha controfirmato il libretto del

Servizio dentario scolastico, RA 1 conosceva la situazione e che per la figlia

erano opportune delle cure in ambito ortodontico.

Considerando perciò i fatti esposti, si deve giungere alla

conclusione che il rischio assicurato per cui l'attrice ha

chiesto giudizialmente l'erogazione di prestazioni si era già realizzato prima

della stipulazione del contratto di assicurazione. Per questo motivo esso non

poteva più essere assicurato in ragione del divieto dell'assicurazione

retroattiva sancito dall'art. 9 LCA (STF 4F_10/2017 del 25 ottobre 2017,

consid. 3).

Ciò stante, è dunque a giusta ragione che l'assicuratore ha applicato

l'art. 9 LCA per escludere retroattivamente i trattamenti dentari di ortopedia

al mascellare dalla copertura "__________", lasciando in essere il

contratto per tutti gli altri trattamenti che non sono in relazione con la

malposizione dei denti esclusa.

Anche l'art. 4.2 CGA dispone, come visto, che le

malattie e le conseguenze di infortuni che sussistono o sussistevano al momento

della proposta possono essere escluse dalla copertura dell'assicurazione.

A ragione l'assicuratore convenuto ha ritenuto, in

merito all'art. 9 LCA, che non v'è alcun termine da rispettare per comunicare

all'assicurato l'esclusione di una determinata prestazione in caso di rischio

assicurato già realizzato come in concreto.

Infatti, il termine di quattro settimane a cui fa

riferimento l'attrice concerne l'ipotesi della reticenza, regolata all'art. 6

LCA, che al suo capoverso 2 dispone che il diritto di recesso si

estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della

reticenza.

Tuttavia, considerato come con lo scritto del 1° aprile 2019 (doc.

H) CV 1 abbia chiaramente unicamente escluso i trattamenti di ortopedia del

mascellare in applicazione dell'art. 9 LCA, intendendo così mantenere in vigore

la copertura per tutti gli altri trattamenti non attinenti alla malposizione

dentaria esclusa, l'assicuratore malattia non ha voluto rescindere il contratto

per una reticenza dell'assicurata.

Di conseguenza, non essendo nell'ipotesi della reticenza, non v'è neppure

alcun termine da rispettare.

2.7

In conclusione, sulla scorta

delle considerazioni esposte, stante l'indubbia realizzazione del

rischio assicurato prima della conclusione del contratto di

assicurazione, parte convenuta era in diritto di escludere retroattivamente

al 1° gennaio 2018, ovvero all'entrata in vigore della copertura complementare

"__________", il trattamento di ortopedia mascellare necessario

all'attrice.

La petizione deve pertanto essere respinta, senza carico di spese processuali

(art. 114 lett. e CPC).

2.8

L’assicuratore, vincente in

causa, rappresentato da un avvocato legittimato ad esercitare la rappresentanza

dinanzi a un tribunale svizzero giusta le legge del 23 giugno 2000 sugli

avvocati (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC), esterno alla struttura societaria ha

diritto a ripetibili (quando postulate, cfr.4A_12/2014 del 6 marzo 2014), che devono

essere calcolate secondo il diritto cantonale (art. 105 cpv. 2 CPC, 95 e 96

CPC), come rammenta anche la dottrina (Viktor

Rüegg, Basler Kommentar, 2a edizione 2013, art. 95, n. 1 e seguenti).

Con le sue osservazioni

conclusive parte convenuta ha inoltrato la nota d'onorario (doc. XVII/1), dalla

quale risulta che l’avv. RA 3 ha quantificato in 8 ore l’attività di patrocinio

svolta, a CHF 220 all’ora, per complessivi CHF 1'760, oltre alle spese del 10%

(CHF 176) e all'IVA (CHF 149,07).

In base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del

19.

dicembre 2007 (RL 178.310) “le ripetibili consistono nella partecipazione

all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente” (art. 10

cpv. 1), l’importo è stabilito in base a una percentuale del valore litigioso

(indicata dall’art. 11 cpv. 1) mentre, nelle fattispecie in cui il valore non è

determinato o determinabile le ripetibili sono stabilite in base al tempo di

lavoro, in base a tariffa precisamente indicata (CHF 280 per ora di lavoro,

art. 12 Regolamento citato), considerato comunque “l’importanza della lite,

le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato,

avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (in base all’art. 11 cpv.

5.

applicabile per il rinvio dell’art. 12 Regolamento citato).

Nel caso in esame il valore di causa non è determinato con

precisione, alla luce delle conclusioni di causa, e non è determinabile siccome

è postulato il mantenimento in essere del contratto assicurativo che obbliga

l’assicuratore in caso di realizzazione di un rischio aleatorio. Occorre allora

applicare i precetti esposti e determinare l’importo delle ripetibili

considerando le ore di lavoro ritenibili in concreto considerando l’importanza

della lite, la sua ampiezza e l’onere di lavoro provocato al patrocinatore.

Quella inoltrata da AT 1 può essere definita una causa non

complessa per un avvocato versato nel diritto civile e nel diritto

assicurativo privato. La causa è inoltre stata inizialmente trattata direttamente

dall'assicuratore malattia e il patrocinio esterno all’assicuratore è subentrato

soltanto con la presenza, il 17 settembre 2019, all'udienza di conciliazione.

Il giorno precedente (doc. XII) l'avv. RA 3 ha informato il TCA che le era

stata conferita procura dalla parte convenuta. Il mandato ha comportato la

presenza all’udienza, con un impegno temporale di 1.25 ore, con la necessità di

prendere conoscenza degli atti di causa e dei contatti con l’assicuratore

cliente, la corrispondenza con il Tribunale e con la convenuta. Successivamente

all'udienza l'avv. RA 3 ha contattato l'assicuratore, redatto della

corrispondenza, e formulato le osservazioni finali. Al fine di fissare le

ripetibili richieste dalla patrocinatrice della convenuta occorre ritenere la

natura della procedura, l’impegno profuso, e l’intervento a procedura

giudiziaria avviata, con un dispendio orario complessivo di 6 ore e 30 minuti.

In merito alla determinazione del dispendio orario va ricordato,

considerando casi relativi alle assicurazioni sociali, che l’allora TFA ha

ritenuto eccessive 8 ore per affrontare un'unica tematica di carattere

prettamente giuridico in materia di assicurazione contro la disoccupazione,

sulla quale esiste già giurisprudenza federale (SVR 2002 ALV Nr. 3 p. 6-7). Nella

sentenza I 50/01 del 26 ottobre 2001, la nostra Corte federale ha stabilito che

per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento

del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5

potrebbero essere troppe ("selbst wenn

der geltend gemacht Zeitaufwand von 12,5 Stunden zu hoch sein sollte, was die

Voristanz zu prüfen haben wird").

Con decreto del 5 agosto 2004, inc. 38.2003.85, il TCA ha ridotto

da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro del patrocinatore di un

assicurato nel caso di una vertenza il cui oggetto era la questione di sapere

se correttamente o meno la Cassa gli aveva negato il diritto alle indennità di

disoccupazione, in quanto non aveva controllato la disoccupazione in violazione

dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si era svolta un'udienza davanti

al TCA.

Il 10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e

10.

minuti a 8 ore il tempo di lavoro del legale di un’attrice in una causa di

diritto privato inerente una controversia circa il diritto a percepire

ulteriori indennità per perdita di guadagno e nella quale il patrocinatore era

intervenuto trasmettendo varia documentazione e prendendo posizione sulle

osservazioni in merito alla documentazione prodotta dall’assicuratore.

Con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo

Tribunale ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa

di media difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di

una rendita AI.

Il 23 agosto 2012 il TCA ha invece confermato un dispendio di 11

ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di

un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio

di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202).

Il 3 maggio 2013, nella causa 32.2012.189, in cui si è trattato di

stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente

sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta alcuna udienza,

questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo

lavorativo del legale che si è occupato della causa.

Con decreto del 1° dicembre 2015 (inc. 32.2015.13), questo

Tribunale ha ridotto da oltre 10 ore a 8 ore e trenta minuti l’onere lavorativo

in un caso in cui si trattava di stabilire se a giusta ragione l’Ufficio AI aveva

soppresso una rendita (cfr. anche decreto del 1° dicembre 2015, inc.

32.2015

, dove, sempre per una soppressione di una rendita, il tempo di

lavoro è stato ridotto da 11 ore a 9 ore).

Il 13 gennaio 2016 il TCA ha ridotto da oltre 11 ore (comprese tre

ore per attività svolte nel corso della procedura amministrativa) a 6 ore

l’impegno lavorativo di un avvocato in una vertenza dove è stata verificata la

correttezza del calcolo del grado d’invalidità (inc. 32.2014.130).

Questo Tribunale, il 10 maggio 2016, ha ridotto da oltre 12 ore a

ad 8 ore il carico lavorativo in una causa dove occorreva stabilire se il

ricorrente aveva diritto ad una rendita d’invalidità (32.2014.97).

In un caso (36.2016.40) come quello qui in esame, in cui è stato

necessario stabilire se, in presenza di patologie pregresse, andava applicato

l’art. 9 LCA, tenuto conto sia dell’udienza svolta sia degli accertamenti

effettuati direttamente dal TCA, il 30 gennaio 2017 il Tribunale ha ritenuto

giustificato riconoscere un impegno complessivo di 14 ore, contro le 20 ore e

25.

minuti di attività di patrocinio, svolta peraltro non solo dall'avvocato, ma

anche dal suo praticante.

Nel caso concreto, ritenute 6 ore e 30 minuti di lavoro con una

remunerazione di CHF 220 orari, postulata dalla stessa avvocata e comunque in

linea con la natura della procedura, la sua difficoltà e l’impegno generato, le

ripetibili possono essere fissate in CHF 1'430 (6,5 x 220) cui vanno sommati

CHF 143 per le spese (art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 [RL 178.310]) e l’IVA per CHF 121,10 per

complessivi CHF 1'694,10.

2.9

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la

pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità

di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza

in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà a CV 1 CHF 1'694,10 a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti