36.2019.63
RIPAM domandata dopo la fine dell'anno in cui la prestazione doveva essere servita. Domanda di sussidio retroattiva. Ritardo non giustificato. La negligenza non può motivare il ritardo
13 settembre 2019Italiano36 min
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Incarto
n.
36.2019.63
36.2019.71
IR/sc
Lugano
13
settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 18 luglio 2019 formulati da
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 21 giugno 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
(RIPAM 2017)
ritenuto, in fatto
A. L’unità
di riferimento composta da RI 1, 1972, celibe, salariato domiciliato a __________,
dalla convivente RI 2, 1971, divorziata senza attività lucrativa primaria, e dai
loro figli __________ (2011) e __________ (2013), ha chiesto, mediante
formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 2 aprile 2019, la
riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie per l’anno 2017
(doc. A5). A sostegno della loro richiesta i conviventi hanno trasmesso, oltre
alle decisioni di tassazione 2015 e 2016 già prodotte nell’incarto relativo
alla RIPAM 2018, anche la dichiarazione fiscale 2017 di entrambe gli adulti
componenti l’UR. In precedenza, ossia l’8 giugno 2018, i signori RI 1 e RI 2
avevano inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione la domanda di riduzione
del premio dell’assicurazione contro le malattie per l’anno 2018 (doc. B1).
B. Mediante
decisione del 30 giugno 2018 (doc. B2), l’amministrazione ha accolto la
richiesta di Riduzione riferita all’anno 2018 (RIPAM 2018 qui di seguito) e
riconosciuto all’UR una riduzione dei premi a partire dal 1° luglio 2018 sino
alla fine di quell’anno per un importo complessivo di CHF 3'158,50. I signori RI
2 e RI 1 hanno, entrambe, contestato (con scritto 27 luglio 2018, B3) la
decisione dell’amministrazione non condividendo il provvedimento della Cassa
che ha concesso loro il sussidio solo dal 1° luglio 2019 e quindi per il
secondo semestre del 2018 e non invece per l’intero anno. Nel medesimo scritto
Fatti
i conviventi hanno fatto riferimento anche alla riduzione dei premi per l’anno
2017 (RIPAM 2017 qui di seguito) indicando a tal proposito come:
" (…) Abbiamo letto nelle note in fondo che il Ripam si accorda solo per
l’intero anno se inoltrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Ribadiamo
e ricordiamo che, come il nostro scritto del 28 aggio 2018, tutto l’incarto del
2016 (e nostre tassazioni dal 2015) erano ferme dunque erano fermi anche tutti
gli anni a seguire fino ad oggi (2017 e 2018).
Nell’autunno
2016 è stato da noi chiesto in cancelleria comunale come procedere per il Ripam
2017 ed è stato risposto che se abbiamo ricevuto il Ripam per il 2016 era conseguente
il pieno diritto 2017 che i formulari comunali non esistevano più che il
Cantone accorda in automatico anno dopo anno la Ripam. (…)” (doc. 1/B3)
Nella
medesima lettera i ricorrenti indicavano come
" (…) veniamo a sapere che c’è una nuova regola ma avevamo chiesto in
comune e mi hanno detto che non dovevo fare alcunché perché sarebbero stati
accordati di conseguenza.
Se lo
avessimo saputo ci saremmo premuniti sicuramente.
(…).
Richiediamo
dunque un ricalcolo del periodo di Ripam 2018 e chiediamo il 2017 (già chiesto
con la nostra lettera del 28 maggio 2018) per il quale abbiamo già spedito i
certificati di assicurazioni.
(…).
In
attesa di un riscontro o di vostre ulteriori precisazioni o richieste di
informazioni per il 2017, (…)” (doc. 1/B3)
Nello
scritto rammentato dai signori RI 1 e RI 2 (lettera 28 maggio 2018 inserita nel
plico dei doc. A4) RI 2 segnalava alla Cassa, senza però trasmettere il
formulario con la richiesta della RIPAM 2017, che, a seguito della cessione di
un immobile agricolo da parte dei genitori di RI 1 al figlio si sono posti
problemi amministrativi con la Sezione dell’Agricoltura e le decisioni di
tassazione della stessa signora RI 2 (per gli anni 2015 e 2016) erano state evase
tardivamente dal competente ufficio di tassazione. La signora RI 2 ha poi
indicato come abbia telefonato, in data imprecisata nel corso del 2016,
ricevendo l’indicazione di “aspettare le tassazioni 2015 e 2016” per
avere la comprova di una nuova ipoteca e dei relativi interessi passivi. Nello
scritto 28 maggio 2018 l’assicurata indica poi di essere passata in cancelleria
comunale a __________ “per chiedere la riduzione per il 2017 e mi hanno
risposto che loro non eseguono più nessuna richiesta ma siete voi … (Cassa
cantonale di compensazione, n.d.r.) … che automaticamente anno dopo anno date
diritto o meno. Chiedo cortesemente anche la riduzione per il 2017 e 2018”.
La
Cassa cantonale di compensazione, ricevuto il reclamo riferito alla decisione
concernente il sussidio 2018, ha verificato i conteggi allestiti (doc. B4) ed
ha scritto agli assicurati una lettera di spiegazione con cui ha motivato il
suo agire richiamando le norme applicabili e la prassi del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia. Non avendo ricevuto alcuna richiesta mediante
formulario per il 2017 la Cassa non ha emanato, per quell’anno, alcuna
decisione formale.
C. Nelle
more della procedura relativa RIPAM 2018 e degli scritti dell’UR relativi
all’anno 2017, l’amministrazione ha emesso, il 31 maggio 2018, la decisione
relativa alla riduzione dei premi per l’anno 2016, procedura che era rimasta in
sospeso, accogliendo la domanda degli assicurati, riconoscendo loro un sussidio
complessivo (per i due adulti e i due minorenni componenti l’unità di
riferimento) di CHF 5'824,80. Il mese successivo, ossia il 30 giugno 2018,
l’amministrazione ha reso invece la sua decisione relativa alla riduzione dei
premi del 2018, ammettendo il sussidio solo per il secondo semestre dell’anno,
come indicato nelle considerazioni del punto B.
D. Il
9 ottobre 2018 (doc. A3) gli assicurati, in rappresentanza dell’unità di
riferimento, hanno evidenziato di avere ricevuto la decisione 31 maggio 2018
concernente la riduzione dei premi 2016 e, conseguentemente, il “formulario
per la richiesta di riduzione del premio 2018 che abbiamo prontamente compilato
e rispedito. Il 30 giugno accogliete la nostra domanda di riduzione sussidi
2018. Notiamo però che … non menzionate in alcun modo il Ripam 2017 … (per
cui) … vi scriviamo il 27 luglio … chiedendo spiegazioni anche sul Ripam
2017 … Il 14 agosto riceviamo la vostra lettera … (avente per oggetto la
RIPAM 2018, n.d.r.) … e con dispiacere apprendiamo che … non abbiamo diritto
alla Ripam 2017 perché non richiesto entro il 31.12.2016”. Nel medesimo
scritto i signori RI 1 e RI 2 evidenziando di avere espresso “in tempo
debito seppur verbalmente con l’impiegato della cancelleria Comunale di __________
nell’autunno 2016” la volontà di richiedere i sussidi per “l’anno 2017 e
seguenti” ricevendo informazione dal medesimo collaboratore del Comune che
il “rinnovo della domanda per gli anni a venire era accordato … in
automatico e non si doveva più inoltrare alcun documento che eravamo già
registrati”. Gli assicurati hanno quindi “creduto di non dover fare
altro … Dal vostro scritto del 14 agosto desumiamo che l’unica autorità
competente è il vostro ufficio … e solo ora ne siamo consapevoli ma di nuovo
confermiamo che eravamo in buona fede e fiduciosi nel sistema dei sussidi che
di anno in anno è automatico” (doc. B6 e A3).
E. Il
2 aprile 2019 all’amministrazione è pervenuto, datato 29 marzo 2019, il
formulario di richiesta della RIPAM 2017 accompagnato da una lettera 31 marzo
2019, con cui gli istanti hanno ribadito la loro buona fede giustificante il
ritardo nella presentazione della domanda di sussidio 2017, e ciò a fronte
delle garanzie date dal segretario comunale di __________. Gli esponenti
rilevano poi come i formulari dovessero essere recapitati loro “in
automatico” e il diritto al sussidio dovrebbe dipendere dalle condizioni
economiche e non da aspetti formali. Nella loro esposizione essi evidenziano
come il salario percepito da RI 1 nel 2017 fosse inferiore a quello conseguito
l’anno precedente (2016) e osservano come “in nessun formulario né scritto è
indicato a chi richiedere” il modulo di riduzione. Allegando diversa
documentazione RI 1 e RI 2 hanno ribadito il diritto alla RIPAM 2017.
F. Mediante
decisione formale del 30 aprile 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha
respinto la domanda di RIPAM 2017 (doc. A6) siccome tardiva. Il reclamo 28
maggio 2019 degli assicurati, che ripropone le medesime argomentazioni appena
illustrate (doc. A7), non ha avuto miglior sorte. La Cassa lo ha rigettato il
21 giugno 2019 con decisione su reclamo.
G. Con
ricorso 18 luglio 2019 (doc. I) RI 2 e RI 1 contestano il provvedimento
dell’amministrazione. Essi confermano che il formulario RIPAM 2017 è pervenuto
alla Cassa cantonale di compensazione il 2 aprile 2019 “ma avevamo già fatto
richiesta dei sussidi alla Cancelleria Comunale di __________ (entro il
31.12.2016) e di nuovo espresso la volontà di richiedere la Ripam 2017”.
Nella loro esposizione i ricorrenti evocano i contatti con il segretario
comunale di __________ e contatti telefonici con l’IAS nel 2016 “dicendo che
avevo in sospeso i documenti e che bisognava pazientare per l’accertamento
della situazione economica … assicurandomi di non perdere il diritto ai sussidi
visto i ritardi. Mi hanno detto che il diritto c’era e di produrre i documenti
non appena possibile”. I ricorrenti confermano nel gravame la necessità
della riduzione dei premi alla luce della condizione economica e, dopo avere
evocato nuovamente nel dettaglio i fatti, chiedono sia “fatta un’eccezione
per il nostro caso, giustificata dal ritardo nell’emettere la decisione 2016,
dal fatto che l’IAS ha dimenticato negli invii in automatico dei formulari e
dalla flessione della paga del capofamiglia e non da ultimo dalla informazione,
che per certi versi è errata, data dalla cancelleria che tutto è automatizzato”.
Nelle conclusioni i ricorrenti postulano l’annullamento del provvedimento
impugnato e la concessione della RIPAM 2017 (oltre al 1° semestre dei sussidi
2018).
H. Il
ricorso è stato intimato alla Cassa cantonale di compensazione il 19 luglio
2019 (doc. II) in uno con lettera esplicativa e di richiesta d’informazioni del
giudice delegato (doc. III del 19 luglio 2019). L’amministrazione ha preso
posizione in merito ai ricorsi in tema di RIPAM 2017 (doc. IV) proponendone la
reiezione. La risposta è stata intimata ai ricorrenti il 20 agosto 2019 (doc.
V) e le parti sono state convocate ad un’udienza di discussione il 3 settembre
2019 (doc. VI) nel corso della quale essi hanno ribadito le loro ragioni. In
quella sede è stato inoltre verbalizzato quanto segue:
" Per quanto attiene la riduzione dei premi 2017 i ricorrenti ribadiscono
di avere ricevuto un’informazione non corretta da parte del segretario comunale
di __________ perché è stato loro riferito che i moduli per l’inoltro della
richiesta sarebbero stati inviati automaticamente da parte del Cantone. In
effetti i comuni non dispongono più i moduli e occorre farne richiesta
direttamente alla Cassa a Bellinzona.
È
vero che a livello di amministrazione i moduli sono spediti automaticamente per
il rinnovo. Questo avviene quando il presupposto da invio è dato, ossia quando
c’è una decisione positiva o negativa di riduzione dei premi per l’anno
precedente. Nel caso concreto siccome per l’anno 2016 la decisione di
riconoscere la riduzione dei premi è subentrata solo nel corso di maggio del
2018 non c’erano i presupposti per un invio automatico, in questo senso
l’indicazione del segretario comunale di __________ si è rivelata non precisa o
perlomeno incompleta ed il rinvio doveva essere fatto ad un contatto diretto
con l’amministrazione di Bellinzona.
La
situazione dei ritardi nell’emanare la decisione RIPAM 2016 è conseguenza del
trapasso dell’azienda agricola paterna del sig. RI 1 e dei problemi legali con
questo passaggio d’intestazione che, a seguito di problemi amministrativi
legati ai fondi agricoli, ha rallentato la procedura. Così non fosse stato la
riduzione 2016 sarebbe intervenuta nei tempi fisiologici e i formulari sarebbero
con verosimiglianza trasmessi”.
Non
sono state raccolte ulteriori prove.
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e
segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una
fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle
prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti
esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011.
ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in
particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è
ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza
quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328
seg.). Nel caso in esame il tema in discussione e al giudizio di questa Corte (intempestività
della richiesta di sussidio 2017, sussistenza di una buona fede degli
assicurati rispettivamente presenza di fatti giustificativi sufficienti e
adeguati per giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda) non è nuovo ed
è stato oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale
delle Assicurazioni, come evoca la stessa amministrazione nella sua risposta di
causa. Non solo la giurisprudenza ma la dottrina (citata più oltre) si è
ampiamente chinata su questo aspetto giuridico riprendendo la prassi del TCA in
tema. Come indicato quindi il presente giudizio può essere emanato
monocraticamente nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore
cantonale manifestata all’art. 49 LOG.
2.
Va
ancora ricordato norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni
dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile
il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di
30.
giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al
Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da
parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione
dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza
cantonale come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si
veda: Ivano Ranzanici, La
riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana
AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso
sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata
(la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a
seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione
formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso
al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che
segue il reclamo dell’assicurato.
nel
merito
3.
Nel
caso in esame la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta,
inoltrata nel 2019, relativa alla riduzione dei premi del 2017. Come rammenta
la dottrina (Ivano Ranzanici, op. cit., capitolo. 13.3.4.1.
p. 344) “Per attribuire la RIPAM sono concepibili due diversi sistemi: la
riduzione può essere riconosciuta in maniera automatica sulla scorta di dati
fiscali verificati d’ufficio dall’autorità cantonale preposta; oppure può
essere condizionata alla presentazione di un’istanza da parte dell’assicurato.
Quest’ultimo sistema pone a carico dell’istante la responsabilità dell’avvio
della procedura e, conseguentemente, il rischio del ritardo o del mancato
inoltro della domanda. Per mitigare questi effetti, diversi cantoni prevedono
l’obbligo di un’informazione accresciuta ai potenziali beneficiari, mediante
una personale (e non solo generale) comunicazione agli assicurati ad opera
dell’amministrazione cantonale incaricata”. Il Ticino ha scelto
quest’ultima modalità. La riduzione dei premi è concessa all’assicurato a
fronte della presentazione di una istanza scritta accompagnata dalla
documentazione necessaria e richiesta dalle norme applicabili. In base alle
norme in vigore dal 2012, come rettamente ha osservato la Cassa nella sua presa
di posizione a fronte del ricorso, la volontà del legislatore ha ribadito la
necessità di un’istanza per il conseguimento della RIPAM. Come rammenta la
dottrina (Ranzanici op. cit. pag.,
cap. 14.11.1. pag. 460): “Anche con le nuove norme la RIPAM continua ad
essere concessa soltanto a seguito della presentazione di una domanda
dell’assicurato e ciò ad esclusione (ancora) delle persone poste al beneficio
di prestazioni complementari in base alla LPC, cui sono stati affiancati (ed è
una novità) i beneficiari di prestazioni armonizzate a norma della Laps (art.
42.
cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal e 9 RLCAMal) cui la RIPAM massima viene accordata
d’ufficio. Il legislatore non ha voluto modificare il sistema e
concedere d’ufficio la riduzione del premio a coloro che rientrano nei
parametri, visto il numero elevato delle richieste e le possibili incertezze
sui dati fiscali rilevabili. La scelta va senz’altro condivisa alla luce
comunque della buona prova data dal sistema e visto che l’esigenza della
domanda scritta è accompagnata da una informazione sia personale che generale”.
4.
Come
evoca ancora la dottrina citata: “La richiesta di riduzione del premio deve
essere inoltrata all’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale AVS, mediante l’utilizzo
di appositi moduli e corredata da precisa documentazione. Nel formulario vanno
specificati, oltre ai dati personali dei componenti l’UR, l’esistenza di
sostanza nonché la cessione o l’aggravio, mediante usufrutto, della stessa.
Vanno inoltre prodotti la polizza assicurativa e la decisione di tassazione
relativa all’IC dell’anno di riferimento. Deve essere inoltrata un’unica
domanda per tutti i membri dell’unità di riferimento ed il richiedente deve
esserne un membro maggiorenne (art. 8 cpv. 1 RLCAMal)”. L’amministrazione
recapita i formulari per la necessaria richiesta come ha ricordato
l’amministrazione in corso d’udienza, quando sia stata emanata una decisione
(anche negativa) relativa alla RIPAM dell’anno precedente. Il recapito dei
formulari, come rammenta sempre la medesima dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 462), concretizza l’obbligo
informativo dell’amministrazione: “L’invio automatico dei formulari
contribuisce a concretizzare l’obbligo di informare periodicamente (ed
individualmente) gli assicurati circa i loro diritti in materia di riduzione
del premio, ribadito all’art. 44 LCAMal. L’amministrazione concretizza inoltre
questo dovere attraverso campagne informative, conferenze stampa e con la
pubblicazione del decreto esecutivo annualmente promulgato dal Consiglio di
Stato sul Foglio Ufficiale cantonale”. Ivano
Ranzanici (op. cit., pag. 462 nota
1412) rammenta che se i potenziali beneficiari della RIPAM non ricevono i
formulari spediti dall’amministrazione per i motivi più diversi (carenza nel
rilevamento dei dati, modifica della situazione economica, assenza dei dati per
il trasferimento nel cantone o altro), i moduli possono essere richiesti alla
Cassa cantonale (art. 8 cpv. 2 RLCAMal), non più invece presso le cancellerie
comunali come in precedenza. Il legislatore ha infatti ritenuto che un contatto
con l’amministrazione preposta alla decisione consenta l’ottenimento di
sufficienti e concludenti informazioni ciò che permette anche di filtrare le
richieste ed evitare l’inoltro di istanze cautelative poi ritirate (in questo
senso anche il Messaggio 6264 di accompagnamento alla novella legislativa, p.
42.
e 43.). Affinché la riduzione del premio sia concessa per tutto l’anno
civile da sussidiare, la domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine
dell’anno che precede quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda
che “questo termine è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al
fine di emanare per tempo le decisioni e comunicare l’importo riconosciuto” specificando
poi che (pag. 466): “Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le
conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dell’anno che
precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine
2011.
prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dall’aiuto
sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel
suo rigore, alla luce della natura dell’aiuto sociale”. La medesima
dottrina precisa poi che “Con le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il
legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della
domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dell’anno che precede
quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i
presupposti) solo a partire dall’inizio del mese seguente quello della
presentazione della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la
RIPAM sia, al più tardi, postulata nel corso del novembre dell’anno da
sussidiare (con possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa
soluzione è decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze
per gli assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sull’attività
giudiziaria del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su
contestazioni relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla
sufficienza della giustificazione invocata dall’assicurato instaurando una
prassi decisamente rigorosa”.
5.
Va
ancora rammentato che, se l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine
dell’anno in cui dovrebbe essere servito ci si trova confrontati con un caso di
sussidio retroattivo. La dottrina, a tal proposito, precisa che: “La
modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha
toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti
a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli
art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento
a loro precisazione. (…) L’art. 46 LCAMal regola in maniera più precisa
il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi
retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione
dell’istanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio
possono essere formulate anche nel corso dell’anno di competenza (art.
25.
cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies ad quo per la decorrenza del
termine di perenzione doveva essere adattato.” (Ranzanici op. cit. pag. 468). Anche per le richieste
retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei
componenti l’UR interessata fatta salva l’eccezione della revoca delle
prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede
d’ufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici,
op. cit. pag. 469): “Come per il previgente ordinamento l’istanza di
riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve
contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno
impedito l’assicurato, o l’UR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte
di “motivi fondati” l’istanza può essere accolta” (STCA 36.2007.89, in re
L., del 10 ottobre 2007, consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa
esplicitamente la negligenza (l’avere dimenticato l’inoltro della richiesta
derivata da impegni di lavoro, studio, malattie di famigliari). “Per essere
riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni
oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi d’inoltro della richiesta.
Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente
diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in sé
semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un
onere amministrativo contenuto per gli assicurati” (Ranzanici, op. cit. pag. 469).
Con
riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012 questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha
osservato come:
" Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a
pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Questo
TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un
ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre
2002.
in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il
ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non
sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato
questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento
giustificante il ritardo.
Nella
sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre
2005.
in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha
ammesso il ritardo derivante dall’ignoranza della legge e dalla convinzione
errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un
periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la
determinazione del sussidio. (…)”
Nella
medesima sentenza questa Corte aveva ritenuto, a proposito del mancato invio
dei formulari a un potenziale beneficiario del sussidio quanto segue:
" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della
domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il
ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge
già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio
ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche
trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione
della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo.
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio.”
6.
In
concreto i ricorrenti indicano di non avere ricevuto i moduli per l’inoltro
della domanda di sussidio. A tal proposito va evidenziato come, per la
giurisprudenza citata, il mancato invio del formulario a un potenziale
assicurato, per mancanza di recapito da parte della posta, per mancata
indicazione della sua potenzialità quale beneficiario di un sussidio, o per una
qualsiasi altra ragione, non impone il riconoscimento automatico dell’aiuto
sociale rispettivamente non può condurre alla salvaguardia del termine per
l’inoltro della domanda di RIPAM. In altri termini, a fronte delle informazioni
date dall’amministrazione in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione
malattie, gli assicurati non possono lamentare alcuna lesione di un loro
diritto. Come evocato nelle STCA 36.2008.132 del 17 ottobre 1008 e STCA 36.2006.162
del 23 novembre 2006 (consid. 2.11):
" Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui l’insorgente non
sarebbe stato informato circa la possibilità in generale di chiedere il sussidio,
va innanzitutto rilevato che egli non sostiene di aver ottenuto informazioni
errate o di essersi rivolto ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in
merito alle sue richieste.
In casu non può, dunque, essere
richiamato il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è
vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei
confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino
non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non
sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 25 ottobre
2005.
nella causa K. e B., K 107/05, consid. 3.1.; DTF 127 I 36 consid. 3a, 126
II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid.
2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Non essendo in presenza, in concreto, di informazioni erronee fornite
dalle autorità competenti, la buona fede del ricorrente non può in nessun caso
essere tutelata.
Va poi rammentato che di principio il
sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato
bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il
sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari,
di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40
LCAMal).
Non esiste invece, di regola, un
obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in
Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in
forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In
particolare le modifiche legislative e i decreti esecutivi con i quali il
Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento
della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini
per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso
essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in
particolare l’UAM e le cancellerie comunali).
Di conseguenza l’assicurato non può
prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi cfr. STCA del 5
ottobre 2006 nella causa C., 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002 nella causa
D., 36.2002.119, già menzionata al consid. 2.9.).”
In
quei casi agli assicurati non era stato riconosciuto il diritto di prevalersi
di una lesione del diritto di essere informati in merito alla riduzione dei
premi (art. 65 cpv. 4 LAMal) per una violazione della loro buona fede.
L’informazione generale dell’autorità amministrativa è sempre fornita,
annualmente, mediante conferenza stampa, informazioni tramite i mass media e,
soprattutto, tramite il sito del Cantone Ticino (si veda: https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/).
Il fatto che i formulari per la richiesta della riduzione del premio siano
reperibili presso la Cassa medesima, e non presso altre istituzioni, risulta in
maniera chiara e specifica dalle indicazioni che il sito fornisce. Vi è inoltre
ben specificata la modalità di trasmissione dei moduli e i casi in cui ciò
avvenga, con la precisazione (qui ripresa dalle indicazioni per il sussidio
2020, ma analoghe a quelle degli anni precedenti) secondo cui:
" I cittadini che non hanno ricevuto automaticamente il modulo di rinnovo,
possono richiedere il formulario di richiesta a partire dal 1° luglio 2019
prendendo direttamente contatto con il Servizio sussidi assicurazione malattia,
(tel. 091 821 93 11). Si rammenta che le Cancellerie comunali non dispongono
più dei formulari di richiesta”
7.
I
ricorrenti evocano specificatamente una pretesa violazione della buona fede da
parte dell’autorità amministrativa siccome avrebbero ottenuto garanzie da parte
del segretario comunale di __________ in merito alla concessione del sussidio
da parte dell’amministrazione stanti i pregressi riconoscimenti di riduzioni
dei premi, rispettivamente circa la trasmissione di formulari. Poco importa qui
accertare quanto sostenuto dai ricorrenti in questo contesto ritenuto come la
loro buona fede non possa trovare protezione in concreto. Nella sentenza citata
più sopra (STCA 36.2005.112 del 3 ottobre 2005), e come ripreso in numerosi
altri giudizi di questo TCA, questa Corte ha ritenuto come:
" Nella sua impugnativa il ricorrente fa riferimento al concetto di buona
fede. Il tema è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza
36.2005
-4 in re E.
Il
diritto alla protezione della buona fede è un principio generale
dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento
nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia
dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte
determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle
dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter
ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella
correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino
di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare
l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla
legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare
la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità,
sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di
regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in
una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag.
223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V
66.
consid. 2a e sentenze ivi citate).
La
buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente
all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per
determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della
buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato
una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.”
Per
un’applicazione del criterio della buona fede in un contesto diverso da quello
della RIPAM si veda la recente STCA 36.2019.11 del 15 maggio 2019.
Nel
caso in esame l’autorità che avrebbe confermato, contrariamente alle norme
applicabili in materia, che il sussidio sarebbe stato riconosciuto ai signori RI
1.
e RI 2, per il 2017 e per il 2018, è la Cancelleria comunale di __________,
in specie il segretario comunale. Ora questo collaboratore del Comune, a
prescindere dall’effettività della promessa fornita che non occorre qui verificare,
non è membro dell’autorità preposta a decidere in materia di riduzione dei
premi. La buona fede già per questa ragione non può essere ritenuta.
8.
I
ricorrenti, da ultimo, ritengono che, rientrando nei limiti del sussidio sia
per l’anno 2017 sia per il 2018, essi si debbano vedere riconoscere tale aiuto
sociale. La loro situazione di bisogno, i figli a loro carico (va rammentato
che in base all’art. 65 cpv. 1bis LAMal per i redditi medi e bassi i
Cantoni riducono di almeno l'80% i premi dei minorenni e di almeno il 50% quelli
dei giovani adulti in formazione), e la loro condizione economica impongono il
versamento del sussidio, le norme procedurali non rispettate costituendo un
formalismo eccessivo.
9.
In
una sentenza ormai datata (STCA 36.2005.141 del 9 gennaio 2006), ma relativa
proprio al tema della riduzione dei premi, questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha rilevato quanto segue:
" Per quanto concerne la violazione del divieto di formalismo eccessivo e
dell’arbitrio, va rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha diritto
d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da
parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità
giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di
trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che
“Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des
überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als
exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum
blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in
unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei,
ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit
Hinweisen).” Il TFA ha ancora rilevato, in DTF 130 V
177.
che “Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der
Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose
Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich
gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener
Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und
den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE
120.
V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich,
um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die
Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale
Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter
Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften
durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen
Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer
Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb;
zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I
170.
Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4
mit Hinweis)”.
Va
inoltre rammentato che una decisione non è arbitraria - e quindi non viola
l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella
adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo
è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un
chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di
giustizia e equità (cfr. DTF 124 V
137.
consid. 2b p. 139; DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1;
STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).
In
concreto l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma cantonale che
prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende ottenere il
beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione
obbligatoria. Questa norma, come visto in precedenza, permette all’autorità
cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul diritto al sussidio
tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi carico di premi cui
non può far fronte.
Chiedere
agli assicurati di presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui
non ravvisabili, entro la fine dell’anno che precede il diritto alla
corresponsione del sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di
formalismo eccessivo. Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da
questo Tribunale, e come ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non
dispone ancora di tutti i documenti necessari a stabilire la sua condizione
economica, può comunque trasmettere il formulario di richiesta con
l’indicazione che la documentazione sarà inviata in un secondo tempo (cfr.
anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in vigore della
moratoria sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito che i medici,
non ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro titolo, potevano
comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in vigore della
moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata trasmessa in
un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine dell’anno che
precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente difficile o
impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se avesse
trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al sussidio.”
Nella
DTF 130 V 177 in tema di sussidi in ambito LAI il TF ha così espresso il
concetto di formalismo eccessivo:
" Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der
Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose
Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich
gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener
Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und
den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE
120.
V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um
die ordnungsgemäße und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die
Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale
Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter
Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften
durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen
Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer
Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, BGE 127 I 34 Erw.
2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE
125.
I 170 Erw. 3a, BGE 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).”
In
concreto sottomettere il riconoscimento dell’aiuto sociale alla presentazione
di una domanda, accompagnata da precisa documentazione attestante la situazione
economica e l’esistenza della copertura assicurativa, e fissare un termine per
la formulazione della richiesta, nell’ambito di una amministrazione di massa
quale la RIPAM, non costituisce manifestamente un formalismo eccessivo ma
semplicemente norme procedurali minime necessarie che non svuotano di contenuto
il diritto materiale. Si tratta di norme perfettamente ossequiate da decine di
migliaia di assicurati ogni anno in Ticino. L’argomento non è d’aiuto ai
ricorrenti.
10.
Alla
luce di quanto precede i ricorsi vanno respinti. Non è prelevata tassa di
giustizia e non sono caricate spese alla parte soccombente. Non sono attribuite
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi 18 luglio 2018 di RI 1 e RI 2, ___________, in tema di RIPAM 2017, sono
respinti.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti