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Decisione

36.2019.64

RIPAM. Ricorso contro la decisione formale e non la decisione su reclamo. Irricevibile

13 settembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

36.2019.64

36.2019.72

IR/sc

Lugano

13

settembre 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 18 luglio 2019 formulati da

1. RI

1

Considerandi

2.

RI

2.

contro

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

(RIPAM 2018)

ritenuto, in fatto e in diritto

1.

L’unità

di riferimento composta da RI 1, 1972, celibe, salariato, domiciliato a __________,

dalla convivente RI 2, 1971, divorziata, senza attività lucrativa primaria, e dai

loro figli __________ (2011) e __________ (2013), ha chiesto, mediante

formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione l’8 giugno 2018, la

riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie per l’anno 2018

(doc. B1). A sostegno della loro richiesta i conviventi hanno prodotto la

decisione di tassazione 2015 che accerta redditi complessivi (prima delle

deduzioni) di CHF 79'468 (inserto al doc. B1).

2.

Mediante

decisione del 30 giugno 2018 (doc. B2) l’amministrazione ha accolto la

richiesta e riconosciuto all’UR una riduzione dei premi a partire dal 1° luglio

2018.

sino alla fine di quell’anno per un importo complessivo di CHF 3'158,50. I

signori RI 2 e RI 1 hanno, entrambe, contestato la decisione non condividendo

il provvedimento della Cassa che ha concesso loro il sussidio solo per il

secondo semestre 2018 e non invece per l’intero anno.

3.

La

Cassa cantonale di compensazione, ricevuto il reclamo, ha verificato i conteggi

allestiti (doc. B4) ed ha scritto agli assicurati una lettera di spiegazione

con cui ha motivato il suo agire, richiamando le norme applicabili e la prassi

del Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia.

4.

Con

scritto 28 maggio 2018, avente per oggetto la riduzione dei premi del 2017 (la

cui procedura è sfociata nell’emanazione di una decisione su reclamo 21 giugno

2019.

impugnata a questo Tribunale, ricorsi formanti gli incarti 36.2019.63 e

36.2019.71

decisi con sentenza separata) e la riduzione dei premi del 2018, i

signori RI 2 e RI 1 contestano il rifiuto di riconoscere loro, con due figli

minorenni a carico e con condizioni economiche che giustificano l’aiuto

sociale, la riduzione del premio.

5.

Nelle

more della procedura relativa alla riduzione dei premi 2017 e 2018

l’amministrazione ha emanato, il 31 maggio 2018, la decisione relativa alla

riduzione dei premi per l’anno 2016, procedura sino a quel momento rimasta in

sospeso in attesa di chiarimenti. La Cassa ha accolto la postulazione degli

assicurati, ha riconosciuto loro un sussidio complessivo (per i 2 adulti e i

due minorenni componenti l’unità di riferimento) di CHF 5'824,80 per quell’anno.

Il mese successivo, ossia il 30 giugno 2018, l’amministrazione ha reso invece

la sua decisione relativa alla riduzione dei premi del 2018, ammettendo il

sussidio solo per il secondo semestre dell’anno.

6.

Mediante

scritto del 27 luglio 2018 i qui ricorrenti hanno ulteriormente richiesto il

sussidio 2017 e 2018 “già chiesto con la nostra lettera del 28 maggio 2018”

ribadendo l’importanza dell’aiuto sociale, e ciò a seguito di pretesa

informazione errata da parte del Comune circa il riconoscimento dell’aiuto

sociale (rispettivamente circa la trasmissione dei moduli per la richiesta). Il

14.

agosto 2018, con riferimento alla riduzione dei premi dell’anno 2018, una

collaboratrice della Cassa ha spiegato (in forma scritta) ai signori RI 1 e RI

2.

che la riduzione dei premi non poteva essere concessa per l’intero ano 2018

siccome la domanda pervenuta nel giugno dell’anno medesimo di sussidio. Il 9

ottobre 2018 gli assicurati, in rappresentanza dell’unità di riferimento, hanno

evidenziato di avere ricevuto la decisione 31 maggio 2018 concernente la

riduzione dei premi 2016 e, conseguentemente, il “formulario per la

richiesta di riduzione del premio 2018 che abbiamo prontamente compilato e rispedito”

evidenziando di avere espresso “in tempo debito seppur verbalmente con

l’impiegato della cancelleria Comunale di __________ nell’autunno 2016” la

volontà di richiedere i sussidi per “l’anno 2017 e seguenti” ricevendo

informazione dal medesimo collaboratore del Comune che il “rinnovo della

domanda per gli anni a venire era accordato … in automatico e non si

doveva più inoltrare alcun documento che eravamo già registrati”. Gli

assicurati hanno quindi “creduto di non dover fare altro … Dal vostro scritto

del 14 agosto desumiamo che l’unica autorità competente è il vostro ufficio … e

solo ora ne siamo consapevoli ma di nuovo confermiamo che eravamo in buona fede

e fiduciosi nel sistema dei sussidi che di anno in anno è automatico” (doc.

B6).

7.

Il

2.

aprile 2019 l’amministrazione, recepito l’atto quale reclamo, ha trasmesso ai

conviventi una richiesta di informazioni per la verifica dei presupposti per

l’accertamento manuale della situazione economica al di fuori della tassazione

applicabile (doc. B7), documento richiamato il 5 giugno successivo (doc. B8).

8.

Senza

che gli assicurati abbiano ancora dato seguito a tale invito, per le ragioni

addotte verbalmente in corso d’udienza del 3 settembre 2019, ossia per la

mancanza di dati ancora definitivi per quanto concerne i redditi della signora RI

2, i membri adulti dell’UR hanno contestato davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (ricorsi 18 luglio 2019, doc. I inc. 36.2019.64 / 36.2019.72)

sia il riconoscimento della RIPAM 2018 in maniera parziale (ossia per il

secondo semestre) sia il mancato riconoscimento (per tardività ingiustificata)

della RIPAM 2017 (ricorsi, quest’ultimi, che formano gli incarti 36.2019.63 e

36.2019.71

e sono decisi, come anticipato, con atto separato). A fondamento del

loro ricorso contro la decisione formale 30 giugno 2018 (in assenza di una

decisione resa su reclamo) della Cassa cantonale di compensazione i signori RI

1.

e RI 2 pongono gli stessi motivi già addotti con il reclamo doc. B6 (v.

precedente punto 6).

9.

Il

ricorso è stato intimato alla Cassa cantonale di compensazione il 19 luglio

2019.

(doc. II) in uno con lettera esplicativa e di richiesta del giudice

delegato (doc. III del 19 luglio 2019). L’amministrazione ha preso posizione in

merito ai ricorsi sia per la RIPAM 2017 sia per la riduzione riferita al 2018

(doc. IV), proponendo la reiezione del ricorso riferito alla RIPAM 2017 e di

dichiarare non ricevibile il ricorso che contesta la riduzione 2018 in assenza

di una decisione su reclamo e ritenuta l’istruttoria incompleta. La risposta è

stata intimata ai ricorrenti il 20 agosto 2019 (doc. V) e le parti sono state

convocate ad un’udienza di discussione il 3 settembre 2019 (doc. VI) nel corso

della quale, quo al ricorso riferito alla RIPAM 2018, è stato verbalizzato

quanto segue:

" In questa sede la Cassa dà atto che è ancora pendente in fase di

reclamo la decisione sui sussidi 2018 perché sono in corso delle verifiche

relative ai redditi conseguiti nel corso di quell’anno ciò che potrà essere

svolto quando la signora RI 2 avrà trasmesso alla Cassa la documentazione

necessaria ad attestare i suoi personali redditi, ciò che non è ancora

possibile perché c’è un bilancio. È solo (…) a quel momento la Cassa potrà fare

il punto della situazione e decidere in merito. Siccome non emessa una decisione

su reclamo per la riduzione 2018 il ricorso come tale non è ricevibile, i

ricorrenti fanno presente di averlo inoltrato per completare il ragionamento

sulla riduzione per il 2017.”

Per

quanto attiene i ricorsi riferiti alla RIPAM 2018 non sono state raccolte

ulteriori prove.

10.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e

segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una

fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle

prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti

esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011.

ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in

particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è

ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza

quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328

seg.). Nel caso concreto il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa

Corte (ricevibilità di un ricorso in assenza di decisione impugnabile) non è

nuovo ed è stato oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale

cantonale delle Assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA

reperibili sul sito: www.sentenze.ti.ch. D’altro canto l’art. 4 cpv. 1 Lptca

prevede la possibilità al giudice delegato di evadere monocraticamente il

ricorso che si palesi irricevibile, come in casu.

11.

A norma

dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in

applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha

pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle

assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità

amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi

competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale come

rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],

edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la

decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale

di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo

dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa

dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo

dell’assicurato.

12.

Nel

caso in esame, come constatato e ammesso dagli stessi ricorrenti in sede

d’udienza, il loro reclamo contro la decisione mediante la quale

l’amministrazione ha riconosciuto loro unicamente il sussidio 2018 per il

secondo semestre dell’anno, non costituisce una decisione emanata su reclamo. Il

loro reclamo contro la decisione formale come riassunto nelle considerazioni

che precedono, non è ancora stato evaso dalla Cassa. L’amministrazione sta

valutando l’eventuale possibilità di applicare l’art. 14 RegLCAMal

(accertamento manuale de reddito al di fuori della tassazione applicabile). In

assenza di emanazione di una decisione su reclamo impugnabile al TCA il gravame

formulato contro la decisione in materia di riduzione dei premi 2018 non è

ricevibile.

L’atto

dei signori RI 1 e RI 2 non adempie neppure i presupposti di un ricorso per

ritardata giustizia. I ricorrenti stessi non lamentano un ingiustificato

ritardo nell’emanare la decisione su reclamo poiché l’amministrazione attende

dalla signora RI 2, l’invio di documenti la cui trasmissione è già stata

richiamata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi 18

luglio 2019 di RI 1 e RI 2, __________, in tema di RIPAM 2018, non sono ammissibili.

2. Non si percepiscono

tasse e spese e non sono attribuite ripetibili

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti