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Decisione

36.2019.65

Conferma dell'obbligo dell'assicurata di pagare i premi in arretrato in seguito all'emissione di nuove decisioni in ambito di sussidi

2 ottobre 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i cui importi sono da ricalcolare senza tenere conto della mancata riduzione.

5.3.2. Il riferimento del Tribunale

cantonale alla normativa cantonale (art. 49 LCAMal) non muta l'esito della

vertenza né permette di mettere in discussione la costante giurisprudenza

federale sopracitata (consid. 5.2 in fine). Con la norma cantonale si intende

disciplinare la restituzione delle riduzioni dei premi indebitamente percepite,

precisando che queste vanno restituite alla Cassa cantonale in caso di

soppressione delle prestazioni complementari. Questo va da sé, anche perché

spetta alla Cassa cantonale decidere sulla presa a carico dei premi di

assicurazione malattia nell'ambito dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, quindi su

un'eventuale restituzione, come anche sul loro condono. L'obbligo di pagare i

premi di cassa malati si fonda invece su un altro rapporto giuridico che lega

l'assicurato al proprio assicuratore malattia. In applicazione dell'art. 61

LAMal incombe di regola all'assicurato pagare il premio. Per quanto

riguarda tale obbligo, il Cantone si sostituisce all'assicurato solo nella

misura in cui quest'ultimo ha diritto a una riduzione del premio, ciò che è

stato appunto negato nella fattispecie (sia pure con effetto retroattivo).

5.3.3. L'esistenza di una procedura di

condono pendente davanti alla Cassa cantonale non è neppure di alcun pregio per

l'assicurato. Infatti, come già precisato nella sentenza 9C_5/2008 sopracitata

consid. 2, non vi è alcun obbligo per l'assicuratore malattia di sospendere

la procedura di incasso dei premi fino a quando la vertenza sul diritto alla

riduzione dei premi sarà conclusa. Non si vede quindi per quale ragione

dovrebbe essere adottata nel caso specifico una soluzione diversa. Inoltre,

anche se la procedura relativa alla restituzione delle riduzioni dei premi

dovesse concludersi positivamente per l'assicurato, egli rimarrebbe comunque

Considerandi

debitore dei premi di cassa malati nei confronti di Swica, avendo eventualmente

diritto al riconoscimento di un importo come previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett.

d LPC da parte della Cassa cantonale.

5.4

Alla luce di quanto precede si deve

concludere che l'insorgente ha la legittimazione per chiedere il rimborso dei

premi di cassa malati per il periodo litigioso. Il giudizio cantonale va

annullato con conferma della decisione su opposizione dell'assicuratore

malattia.” (sottolineatura del redattore)

Alla luce

della giurisprudenza federale l’assicurata deve di conseguenza pagare l’importo

dei premi rimasti scoperti a causa della modifica (per il 2012),

rispettivamente della soppressione retroattiva (dal 2013 al 2016) del diritto

al sussidio dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, indipendentemente dall’eventuale diritto al condono su cui

nessuna autorità si è del resto finora espressa.

Ne segue che

alla domanda di chiamata in causa della Cassa cantonale di compensazione (doc.

VIII) non deve essere dato seguito, poiché l’insorgente deve in ogni caso

pagare i premi in arretrato all’assicuratore.

Il ricorso va

trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione affinché si esprima sulla

richiesta di condono (cfr. doc. 7, e-mail del 17 maggio 2018 della Cassa di

compensazione all’assicuratore “[…] la richiesta di condono deve

eventualmente essere trasmessa al nostro ufficio”).

9.

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto e la decisione su opposizione

impugnata deve essere confermata.

Di conseguenza

l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

__________ del 13 ottobre 2017 è rigettata in via definitiva per l’importo

complessivo di CHF 5'895.20 (CHF 5'695.20 di “rimborso RIP-S LAMal del

07.01

” e CHF 200 di spese).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Di

conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di __________ del 13 ottobre 2017 è rigettata in via definitiva per

l’importo complessivo di CHF 5'895.20 (CHF 5'695.20 di “rimborso RIP-S LAMal

del 07.01.2017” e CHF 200 di spese).

2. Il

ricorso è trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione affinché si esprima

sulla richiesta del condono.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti