36.2019.65
Conferma dell'obbligo dell'assicurata di pagare i premi in arretrato in seguito all'emissione di nuove decisioni in ambito di sussidi
2 ottobre 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.65-66
cs
Lugano
2 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2019 di
1. RI
1
2. RI
2
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nata nel 1964, è stata affiliata presso CO 1 fino al 31 dicembre 2016 per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. III). La figlia RI
2, nata nel 1994, era anch’essa affiliata presso il medesimo assicuratore nel
2012. L’interessata ha beneficiato, unitamente alla figlia nel 2012, del
sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria dal 1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
B. In
seguito alle decisioni del 30 novembre 2016 della Cassa cantonale di
compensazione di ridurre (per il 2012), rispettivamente di sopprimere per gli
anni dal 2013 al 2016, il diritto al sussidio (allegati al doc. 6), CO 1, con
decisione del 24 novembre 2017 (doc. 13), sostanzialmente confermata dalla
decisione su opposizione del 18 luglio 2019 (doc. A1), ha stabilito che RI 1 è
condannata a pagare all’assicuratore fr. 5'895.20 quale saldo dei premi dal 1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 (comprese le spese) ed ha rigettato
l’opposizione al precetto esecutivo n° __________ dell’UE di __________.
C. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e rilevando di non poter far fronte al pagamento dell’importo
chiesto dall’assicuratore (doc. I).
D. Con
risposta del 6 settembre 2019 l’assicuratore ha chiesto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
E. In
data 13 settembre 2019 la ricorrente ha trasmesso le decisioni di tassazione
dal 2015 al 2018, rilevando di non avere ulteriori prove da addurre (doc. VII),
mentre il 16 settembre 2019 CO 1 ha inoltrato una richiesta formale di chiamata
in causa, ai sensi dell’art. 26 Lptca, della Cassa cantonale di compensazione
(doc. VIII). La documentazione è stata trasmessa alle parti per conoscenza il
17 settembre 2019 (doc. IX e X).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
nel
merito
2. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAMal
ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal
proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per l’art. 4 LAMal le
persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli
assicuratori che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio
dell’assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1
LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali.
L’art. 64 cpv.
1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende
(let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei
costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere
che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei
debitori escussi.
L’art. 90
OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
A norma
dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti
secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b
cpv. 2 OAMal).
3. Per l’art. 65
cpv. 1 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di
condizione economica modesta (sull’intero argomento cfr.: Ranzanici, La riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],
edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Versano l’importo per
la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste
persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli
aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in
Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.
Secondo l’art.
65 cpv. 4bis LAMal il Cantone comunica all’assicuratore il nome degli
assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l’importo della
riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere
conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L’assicuratore
informa gli aventi diritto dell’importo effettivo della riduzione al più tardi
in occasione della fatturazione successiva.
4. Circa la
restituzione dei sussidi, la Legge Cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), prevede all’art. 49 cpv. 1, in vigore dal 1° gennaio
2012, che le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere
restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato,
oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti
all’assicurato, o nei casi di perdita del diritto alle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
L’art. 49 cpv. 2 LCAMal
prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è
applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
A questo proposito va
rammentato che il rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella
legislazione cantonale, segnatamente alla LPGA, non muta la natura cantonale
delle disposizioni in questione (sentenza 8C_1/2019 del 15 gennaio 2019, con riferimenti
alla DTF 140 III 298 consid. 2, pag. 300; DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 e
seguenti; nel campo dell’assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21
agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310).
5. In concreto, l’insorgente non
contesta l’ammontare dell’importo chiesto dall’assicuratore, pari a fr.
5'895.20, composto di fr. 200 di spese e fr. 5'695.20 di premi e meglio della
differenza tra i premi non pagati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 in
seguito alla modifica (per il 2012), rispettivamente alla soppressione (dal
2013 al 2016) del diritto al sussidio per lei stessa e, nel 2012, anche per la
figlia minorenne (a proposito della responsabilità solidale dei genitori per i
premi dei figli minorenni cfr. la sentenza 9C_835/2018 del 24 gennaio 2019 con rinvio alla sentenza 9C_660/2007 del
25 aprile 2008, consid. 3.2), stabilite con le decisioni del 30 novembre 2016
della Cassa cantonale di compensazione cresciute incontestate in giudicato
(doc. 6).
L’importo relativo ai premi
ancora dovuti (fr. 5'695.20), chiesto inizialmente con lo scritto del 7 gennaio
2017 (doc. 8), ossia entro il termine di perenzione di 5 anni (cfr. a questo
proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22
luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trova conferma negli atti prodotti
dall’assicuratore ed è pertanto dovuto.
Infatti, dalla polizza
assicurativa emerge che il premio mensile dell’interessata nel 2012 era di fr. 364.80
(368.30 - fr. 3.50 di distribuzione dei proventi della tassa ambientale), nel
2013 di fr. 365.35 (368.30 – 2.95), nel 2014 di fr. 370.45 (374.80 – 4.35), nel
2015 di fr. 393.80 (399 – 5.20) e nel 2016 di fr. 423.45 (425.90 – 5.20 + 2.75
[supplemento unico legale 2016 per la correzione dei premi]; doc. 2), mentre la
figlia nel 2012 aveva un premio di fr. 95.50 (99 – 3.50; doc. 3).
Essa ha percepito nel 2012
un sussidio mensile di fr. 222 (doc. 2), nel 2013 di fr. 42.90, nel 2014 di fr.
54.40, nel 2015 di fr. 122.20 e nel 2016 di fr. 114.90. La figlia di fr. 52.40
(doc. 3).
L’insorgente ha pagato un
importo complessivo di fr. 16'337.40 ({[364.80 - 222] X 12} + {365.35 – 42.90]
X 12} + [370.45 - 54.40] X 12} + {393.80 – 122.20] X 12} + {423.45 – 114.90] X
12}), a fronte di un importo, senza sussidi, di fr. 23'014.20 ([364.80 X 12] +
[365.35 X 12] + [370.45 X 12] + [393.80 X 12] + [423.45 X 12]).
Per la figlia l’importo
pagato ammonta a fr. 517.20 ([95.5 – 52.4] x 12), senza sussidio sarebbe stato
di fr. 1'146 (95.5 x 12).
Considerata una differenza
di fr. 7'305.60 (23'014.20 – 16'337.40 + 1'146 - 517.20), da cui va dedotto
l’importo di fr. 1'610.40 (1'038 + 572.40), ancora riconosciuto quale sussidio
del 2012 (allegati doc. 6), si raggiunge l’ammontare di fr. 5'695.20,
rettamente richiesto dall’assicuratore.
6. Quest’ultimo, con
la decisione impugnata e con il PE, chiede inoltre un importo di fr. 200 a
titolo di spese, oltre fr. 73.30 di spese esecutive (doc. 12 e 13), anch’esse
non contestate.
Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato
inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava
nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012,
secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto il
Regolamento “Assicurazioni secondo la LAMal”, non prodotto
dall’assicuratore ma reperibile nel sito internet del medesimo per quanto
concerne l’edizione 1.2018 (__________), all’art. 14.2 prevede che “spese
dell’CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata”.
In concreto
le spese di fr. 200, non contestate e peraltro
proporzionate rispetto all’ammontare complessivo richiesto, dovute a colpa
dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato e che
trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nel Regolamento, vanno
confermate.
7. Circa le spese esecutive di
fr. 73.30 va evidenziato quanto segue.
Con sentenza
K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:
"
10.
All'assicurata, infine, sono
state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr.
70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece
disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma
il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione,
l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per
legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui
l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e
giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004
in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03).”
Le spese
esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di
rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,
36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.
568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht
zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter
Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG
68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA
K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del
18 giugno 2004).
Per cui
queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a
carico del debitore escusso.
8. La ricorrente sostiene di non
essere in grado di versare l’importo richiestole a causa della sua difficile
situazione finanziaria, e chiede, implicitamente, il condono.
In
una recente sentenza 9C_291/2019 del 24 giugno 2019 il TF, annullando una
sentenza di questo Tribunale che era giunto ad una soluzione diversa, ha
affermato:
" 5.1. Preliminarmente
va osservato che la fattispecie come descritta dal Tribunale cantonale non è
contestata dalle parti. I fatti così accertati sono vincolanti per il Tribunale
federale (consid. 2). La soppressione della riduzione del premio riconosciuta
dalla Cassa cantonale nell'ambito delle prestazioni complementari con effetto
retroattivo da gennaio 2014 ad aprile 2016 è pacifica, come pure il fatto che
gli importi di riduzione dei premi sono stati direttamente versati a Swica, in
applicazione del diritto cantonale (art. 41 cpv. 1 LCAMal). In seguito alla
soppressione della riduzione, restano dovuti fr. 29'397.60 corrispondenti ai
premi di A.________ e dei suoi familiari per il periodo sopracitato. La
circostanza che la procedura di condono sia ancora sospesa davanti alla Cassa
cantonale non è neppure contestata.
5.2. In alcune vertenze che riguardavano
la riduzione dei premi da parte dei cantoni per gli assicurati di condizione
economica modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal), il Tribunale federale ha già avuto
l'occasione di osservare come, in caso di versamento del sussidio direttamente
all'assicuratore malattia, il cantone si sostituisce all'assicurato per quanto
riguarda il pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia più
della riduzione del premio, egli è tenuto a pagare direttamente
all'assicuratore malattia l'importo dei premi. Inversamente, l'assicuratore
malattia ha il diritto / dovere di riscuotere il pagamento dei premi (sentenza
9C_5/2008 del 13 febbraio 2008 consid. 1.4 con i riferimenti, v. anche GEBHARD
EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a ed. 2018, n. 5
ad art. 65 LAMal e SZS 2003 pag. 545).
5.3.
5.3.1. Nella fattispecie, anche se la
riduzione, rispettivamente la completa presa a carico, del premio è stata
riconosciuta nell'ambito del diritto alle prestazioni complementari (art. 10
cpv. 3 lett. d LPC), la soluzione non può essere diversa. Il sussidio è stato
versato direttamente a Swica. Venendo a mancare il diritto alla riduzione del
premio, soppresso con effetto retroattivo, all'assicuratore malattia deve
essere di nuovo riconosciuta la legittimazione per richiedere il versamento del
premio. In altre parole si ristabilisce la situazione anteriore al
riconoscimento (poi revocato) del sussidio in base alle prestazioni
complementari. L'assicurato resta pertanto debitore del premio di cassa malati,
Fatti
i cui importi sono da ricalcolare senza tenere conto della mancata riduzione.
5.3.2. Il riferimento del Tribunale
cantonale alla normativa cantonale (art. 49 LCAMal) non muta l'esito della
vertenza né permette di mettere in discussione la costante giurisprudenza
federale sopracitata (consid. 5.2 in fine). Con la norma cantonale si intende
disciplinare la restituzione delle riduzioni dei premi indebitamente percepite,
precisando che queste vanno restituite alla Cassa cantonale in caso di
soppressione delle prestazioni complementari. Questo va da sé, anche perché
spetta alla Cassa cantonale decidere sulla presa a carico dei premi di
assicurazione malattia nell'ambito dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, quindi su
un'eventuale restituzione, come anche sul loro condono. L'obbligo di pagare i
premi di cassa malati si fonda invece su un altro rapporto giuridico che lega
l'assicurato al proprio assicuratore malattia. In applicazione dell'art. 61
LAMal incombe di regola all'assicurato pagare il premio. Per quanto
riguarda tale obbligo, il Cantone si sostituisce all'assicurato solo nella
misura in cui quest'ultimo ha diritto a una riduzione del premio, ciò che è
stato appunto negato nella fattispecie (sia pure con effetto retroattivo).
5.3.3. L'esistenza di una procedura di
condono pendente davanti alla Cassa cantonale non è neppure di alcun pregio per
l'assicurato. Infatti, come già precisato nella sentenza 9C_5/2008 sopracitata
consid. 2, non vi è alcun obbligo per l'assicuratore malattia di sospendere
la procedura di incasso dei premi fino a quando la vertenza sul diritto alla
riduzione dei premi sarà conclusa. Non si vede quindi per quale ragione
dovrebbe essere adottata nel caso specifico una soluzione diversa. Inoltre,
anche se la procedura relativa alla restituzione delle riduzioni dei premi
dovesse concludersi positivamente per l'assicurato, egli rimarrebbe comunque
Considerandi
debitore dei premi di cassa malati nei confronti di Swica, avendo eventualmente
diritto al riconoscimento di un importo come previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett.
d LPC da parte della Cassa cantonale.
5.4
Alla luce di quanto precede si deve
concludere che l'insorgente ha la legittimazione per chiedere il rimborso dei
premi di cassa malati per il periodo litigioso. Il giudizio cantonale va
annullato con conferma della decisione su opposizione dell'assicuratore
malattia.” (sottolineatura del redattore)
Alla luce
della giurisprudenza federale l’assicurata deve di conseguenza pagare l’importo
dei premi rimasti scoperti a causa della modifica (per il 2012),
rispettivamente della soppressione retroattiva (dal 2013 al 2016) del diritto
al sussidio dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, indipendentemente dall’eventuale diritto al condono su cui
nessuna autorità si è del resto finora espressa.
Ne segue che
alla domanda di chiamata in causa della Cassa cantonale di compensazione (doc.
VIII) non deve essere dato seguito, poiché l’insorgente deve in ogni caso
pagare i premi in arretrato all’assicuratore.
Il ricorso va
trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione affinché si esprima sulla
richiesta di condono (cfr. doc. 7, e-mail del 17 maggio 2018 della Cassa di
compensazione all’assicuratore “[…] la richiesta di condono deve
eventualmente essere trasmessa al nostro ufficio”).
9.
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto e la decisione su opposizione
impugnata deve essere confermata.
Di conseguenza
l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
__________ del 13 ottobre 2017 è rigettata in via definitiva per l’importo
complessivo di CHF 5'895.20 (CHF 5'695.20 di “rimborso RIP-S LAMal del
07.01
” e CHF 200 di spese).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Di
conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di __________ del 13 ottobre 2017 è rigettata in via definitiva per
l’importo complessivo di CHF 5'895.20 (CHF 5'695.20 di “rimborso RIP-S LAMal
del 07.01.2017” e CHF 200 di spese).
2. Il
ricorso è trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione affinché si esprima
sulla richiesta del condono.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti