Lexipedia

Decisione

36.2019.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2020Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi presentati dal paziente possono essere trattati con i

medicamenti prescritti dal Dr. __________. Non vi è necessità di cure termali e

neppure/tantomeno di cure fisioterapiche.".

Il 3 novembre 2017 (doc. 56) CO 1 ha spiegato all'assicurato i

motivi per cui la fisioterapia inalatoria presso le __________ non è più stata

riconosciuta.

La Cassa malati ha indicato che la documentazione medica prodotta

dall'interessato relativa ai disturbi alle orecchie, per i quali egli era in

cura presso il dottor __________, è stata analizzata dal servizio medico

fiduciario, il quale non ha ritenuto giustificato né un soggiorno di cure

termali né la prosecuzione della fisioterapia inalatoria presso la struttura di

__________.

Pertanto, l'assicuratore non avrebbe più riconosciuto ulteriori

trattamenti.

Inoltre, tali disturbi nemmeno potevano essere riconosciuti come

conseguenza degli infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016, non

potendo essere stabilito, secondo il principio della probabilità preponderante,

un nesso di causalità. Questi disturbi erano di carattere cronico infiammatorio

e preesistenti. I relativi trattamenti dovevano quindi essere riconosciuti

quali conseguenze di una malattia.

Sempre nello scritto del 3 novembre 2017, la Cassa malati ha

spiegato all'assicurato che le fatture emesse dal dr. med. __________ per le

insufflazioni potevano essere riconosciute unicamente nell'ambito di un

contributo per la promozione della salute previsto dalle sue assicurazioni

complementari, non essendo prestazioni riconosciute dall'assicurazione malattia

di base.

D'avviso del TCA, l'agire della Cassa è corretto.

Non va infatti dimenticato il ruolo del medico della

Cassa malati, che la LAMal regola all'art. 57 cpv. 4 e 5:

" 4

Il medico di fiducia consiglia

l’assicuratore su questioni d’ordine medico

come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle

tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione

d’una prestazione da parte dell’assicuratore.

5 Il

medico di fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il fornitore di

prestazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni.".

La LAMal attribuisce quindi al medico fiduciario un ruolo

importante. Il medico di fiducia è divenuto un organo di applicazione

dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo

scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster,

in SBVR, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo

consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a

carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione

contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare

prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 K 87/00, pag. 4 consid. 2d e

dottrina citata).

Secondo costante giurisprudenza (fra le tante, STF 8C_184/ 2013

del 7 giugno 2013 consid. 2.4), l'Alta Corte ha ribadito che nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice delle assicurazioni sociali di fondare la

propria decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore. Tuttavia, qualora sussista anche il minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna.

Le riprodotte valutazioni del dottor __________ non sono atte a

far dubitare della valutazione del medico fiduciario.

Quanto alle indicazioni del dr. med. __________, egli si è

limitato a certificarne la necessità, ma non ha precisato per quali motivi

delle insufflazioni tubariche erano utili all'assicurato.

L'assicuratore malattia si è basato sia sui certificati medici

agli atti per stabilire se una cura derivava da malattia o dagli infortuni

subiti dall'assicurato nel 2015 e nel 2016, sia sulle classificazioni emesse

dagli stessi medici curanti che, secondo scienza e coscienza, pongono le

diagnosi e prescrivono le necessarie terapie ai pazienti.

Al riguardo non va dimenticato che la legge ha posto la

presunzione secondo cui le prestazioni fornite dai medici svizzeri soddisfano i

principi stabiliti dall'art. 32 LAMal, in particolare soddisfano il criterio

dell'efficacia/riconoscimento scientifico (art. 33 cpv. 1 LAMal; DTF 134 V 87;

DTF 129 V 173).

Per l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le

prestazioni di cui agli artt. 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate

ed economiche. L'efficacia deve essere provata secondo metodi scientifici.

Tuttavia, non si può in specie ignorare quanto scritto dal dr.

med. __________ al ricorrente il 17 ottobre 2017 (doc. A8) in merito alla

richiesta dell'assicurato di certificare la continuazione di una serie di cure,

quali 4-5 sedute di idrocolonterapia, 2 cicli di 10 sedute di inalazioni e

insufflazioni e 2 cicli da 10 sedute di fisioterapia: "(…) non sono in grado di certificare le cure da lei

intraprese senza prima il mio benestare. Si tratta di numerose sedute che non

sono più giustificabili all'assicurazione come infortunio (…)".

Il dr. med. __________, che risulta indipendente e

imparziale e non v'è pertanto motivo di dubitare dei suoi pareri e dunque della

conclusione che i disturbi lamentati dall'assicurato erano a carattere cronico

infiammatorio e preesistenti all'infortunio del 2016, si è espresso al riguardo

non ritenendo necessarie né le cure termali né le cure fisioterapiche. Infatti,

come tali questi disturbi potevano essere trattati con i medicamenti che il

dottor __________ ha prescritto al paziente.

Compito del TCA è di unicamente stabilire se le terapie a cui

l'assicurato si è sottoposto siano state debitamente riconosciute e quindi

rimborsate all'interessato conformemente ai principi dell'assicurazione

malattia obbligatoria.

Il fatto che l'assicuratore malattia le abbia

comunque prese inizialmente a carico nell’ambito dell’assicurazione

obbligatoria delle cure e, successivamente, a titolo di prevenzione e quindi

che le abbia pagate come delle coperture complementari LCA di cui dispone il

ricorrente, non ritenendo (più) delle cure giustificate nella forma in cui sono

state prescritte (bastando i medicamenti) è corretto. Non può invece essere

esaminato dalla scrivente Corte, che è chiamata a dirimere unicamente le

contestazioni attinenti all'assicurazione malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la LAMal, in assenza di una petizione fondata sulle coperture

complementari di cui beneficia RI 1, la correttezza dell’agire

dell’assicuratore che copre le assicurazioni complementari di cui il ricorrente

è beneficiario.

2.14. Per quanto concerne l’aspetto

delle cure per il colon irritabile, secondo il ricorrente i medici fiduciari

della Cassa malati, non specialisti in materia, avrebbero negato a torto

l'efficacia delle cure che egli ha effettuato (doc. I pag. 7):

" Il

riconoscimento di una disbiosi intestinale è acclarato anche dai medici

fiduciari, le motivazioni che portano a tale stato di alterazione sono da

ricondurre ad un'irritazione del colon che potrebbe essere sopraggiunta o

aggravata con la somministrazione farmacologica e non come indicato derivante

da una condizione patologica come malattia, non meglio specificata neanche come

eziologia.".

Egli ha citato delle pubblicazioni scientifiche relative all’idrocolonterapia

quale metodo riabilitativo per agevolare il ripristino dello stato di salute e

lenire lo stato infiammatorio (doc. I pag. 7).

Inoltre, il suo stato di salute, condizionato da intolleranza a

FANS, sarebbe già stato determinato il 6 febbraio 2018 dalla gastroenterologa dottoressa

__________.

Pertanto, il fatto che in Svizzera non sia riconosciuta una tale

disfunzione nell'assunzione farmacologica, gli sta creando problemi in ambito

sanitario per gli ulteriori eventi occorsigli, anche con altri medici e

ospedali, perché l'assicuratore malattia non prenderebbe correttamente in

considerazione le indicazioni diagnostiche e continuerebbe a registrare le

analisi specialistiche a seconda della convenienza come controllo o come

malattia.

Con STF 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al considerando 3.1 il

Tribunale federale ha rammentato che la LAMal è retta dal principio di

territorialità. Tuttavia, a norma dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, il Consiglio

federale può decidere che l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 o

29 LAMal eseguite all'estero per motivi di ordine medico (prima frase).

Sulla base di questa delega di competenza, l'autorità esecutiva ha

emanato l'art. 36 OAMal, intitolato "Prestazioni all'estero". Secondo

il primo capoverso di questo disposto, il Dipartimento federale dell'Interno,

sentita la competente commissione, designa le prestazioni di cui agli articoli

25 capoverso 2 e 29 della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere

effettuate in Svizzera (un elenco di queste prestazioni non è tuttavia stato

allestito; cfr. DTF 131 V 271 consid. 3 pag. 274; DTF 128 V 75).

Per l’art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in

caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente

all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è

inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo

di seguire questo trattamento.

Per il suo capoverso 4, le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2

sono assunte al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo

rimborso in Svizzera.

Sono salve le disposizioni sull'assistenza reciproca

internazionale in materia di prestazioni (art. 36 cpv. 5 OAMal).

Va ancora evidenziato che, oltre all’urgenza, di norma, soltanto

gravi lacune nell'offerta di cura ("Versorgungslücke")

giustificano di distanziarsi dal principio della territorialità (STFA K 60/06

del 28 giugno 2007, consid. 4.2). Si tratta, di norma, di cure che richiedono

delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti complessi di malattie

rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità, la Svizzera non

dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente (DTF 134 V 330).

Per contro, se il trattamento adeguato è realizzato correntemente

in Svizzera e corrisponde a protocolli largamente riconosciuti, l'assicurato

non ha diritto al rimborso dei costi per un trattamento eseguito all'estero

(DTF 134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2). Vantaggi minimi, difficilmente

valutabili o addirittura contestati, non possono configurare un valido motivo

per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione di base (DTF 134 V

330; DTF 127 V 138 consid. 5), così come neppure il fatto che una clinica

specializzata all'estero abbia maggior esperienza nel settore specifico (DTF

134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2).

Nella recente DTF 145 V 170, l'Alta Corte si è pronunciata su un

caso di disforia di genere nel senso di una transessualità donna-uomo, il cui

intervento di falloplastica è avvenuto all'estero.

In quel giudizio il Tribunale federale ha ribadito Giurisprudenza

relativa ai trattamenti all'estero (cfr. consid. 2) e che ci si deve attenere

alla pratica giudiziaria, secondo cui eccezioni al principio di territorialità

possono essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare

come la falloplastica oggetto della sentenza federale. Altrimenti vi sarebbe il

rischio di perdita delle corrispondenti competenze professionali specialistiche

in Svizzera (cfr. considd. 7.1 e 7.2).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale - alla luce della

giurisprudenza esposta concernente il principio della territorialità in ambito

sanitario - ritiene che le sedute di idrocolonterapia effettuate all'estero

dall'assicurato non possono essere poste a carico della Cassa malati

resistente, non essendo riconosciute dall'assicurazione malattia per le cure

medico-sanitarie.

Ricordato come le eccezioni al principio della territorialità possono

essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare, la

"flogosi intestinale cronica, su base

irritativa e da uso di medicinali anti-infiammatori o/e da uso nell'ultimo

periodo di farmaco lassativo per preparazione colonscopia"

Considerandi

(doc. A10), non costituisce una terapia molto rara i cui costi debbano essere

riconosciuti dalla LAMal.

Per quanto riguarda la presunta incompetenza dei medici fiduciari

della Cassa malati nel pronunciarsi sulla necessità e sulla validità delle cure

sotto forma di idrocolonterapia non essendo essi, a differenza dei medici che

egli ha consultato, degli specialisti in gastroenterologia (doc. A3/2-3), va

osservato quanto segue.

Il dr. med. __________, che ha preso posizione nel 2016 sulla

richiesta dell'assicurato di un soggiorno balneare rispondendo che non v'era

indicazione per cure balneari e che le cure inalatorie erano effettuabili

ambulatorialmente, è specialista FMH in medicina interna generale.

Un anno dopo, a fine 2017, egli è stato interpellato in merito

alla necessità di cure termali e alla prosecuzione della fisioterapia

inalatoria. Non ritenendo vi fosse un nesso di causalità fra i disturbi

presentati e l'evento infortunistico del 18 febbraio 2016, trattandosi di

disturbi a carattere cronico infiammatorio e preesistenti e che potevano essere

trattati con medicamenti, non ha ritenuto data la necessità di cure termali né

fisioterapiche.

A metà anno 2018 il dr. med. __________, anch'egli FMH in medicina

interna generale, ha ritenuto che la idrocolonterapia, non figurante nell'OPre,

non fosse una terapia riconosciuta ed efficace a livello scientifico della

medicina tradizionale e non l'ha quindi considerata rispettosa dell'art. 32

LAMal

In pari data, il dr. med. et lic. iur __________, specialista FMH

in medicina interna generale, ha osservato che gli studi scientifici allegati

dall'assicurato non comprovavano sufficientemente l'efficacia della

idrocolonterapia, poiché i pazienti oggetto dello studio erano troppo pochi e

tale numero non soddisfaceva i requisiti pertinenti nello studio stesso.

Inoltre, egli non era a conoscenza di studi che soddisfacessero gli standard

richiesti.

Il medico curante dr. med. __________, FMH medicina interna

generale, ha certificato il 18 maggio 2016 (doc. A10) la necessità di idrocolonterapia.

Il dottor __________, che si è firmato come "Medico FMH", ha certificato il 9

gennaio 2018 (doc. A10) che l'assicurato era a quel momento sofferente di

flogosi intestinale cronica su base irritativa e da uso di medicinali

antiinfiammatori e/o da uso nell'ultimo periodo di farmaco lassativo per

preparazione alla colonscopia. Pertanto, egli necessitava di idrocolonterapia

nella misura di tre sedute ravvicinate (una alla settimana) e una terapia di

mantenimento una volta al mese.

Infine, il 6 febbraio 2018 (doc. A13) la dr.ssa __________ ha

effettuato una prima visita specialistica gastroenterologica dell'assicurato,

osservando un addome marcatamente globoso, meteorico, trattabile, non dolente.

Ha consigliato l'assunzione di alcuni medicamenti e un approfondimento

diagnostico tramite colonscopia per escludere una colite microscopica.

Sulla validità dei referti medici qui riportati, il Tribunale

rileva che i tre medici sentiti dalla Cassa malati sono specialisti in medicina

interna generale e quindi non in gastroenterologia.

Tuttavia, lo stesso si può dire di almeno due dei medici curanti.

Infatti, dal sito www.doctorfmh.ch

consultato il 12 dicembre 2019, risulta che il dr. med. __________ ha ottenuto in

__________ nel 2012 la specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed

estetica e nel 2014 di medico generico.

Il dr. med. __________, come visto, è specialista in medicina

interna generale.

Quanto alla dottoressa __________, la struttura in cui è attiva la

indica come specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (__________,

consultato il 12 dicembre 2019). Tuttavia, non si può non notare come l'intero

suo referto medico si riferisca unicamente a quanto le ha riferito il paziente,

nel senso che essa ha riportato i disturbi soggettivi dell'assicurato e gli

esami che egli ha indicato - ma non comprovato - di avere effettuato.

Da parte della gastroenterologa non è stata posta alcuna diagnosi

specialistica, ma solo consigli sull'assunzione di alcuni farmaci e di

sottoporsi a una colonscopia.

Stante quanto precede, è unicamente il dottor __________ che ha

certificato la necessità di idrocolonterapia nel maggio 2016 senza però

indicarne i motivi, ma anche che, come visto, nel mese di ottobre 2017 non l'ha

più ritenuta giustificabile come derivante dall'infortunio.

Determinante, nell'evenienza concreta, è che passando in rassegna

tutte le 14 pagine delle tabelle relative alle prestazioni di cui l'assicurato

ha beneficiato tra il 2015 e il 2017, risulta che le sedute di idrocolonterapia

sono state rimborsate dalla sua Cassa malati o come malattia ai sensi della

LAMal, o come infortunio sempre ai sensi della LAMal.

Di conseguenza, nulla può più pretendere il ricorrente per questa

terapia, indipendentemente dal fatto che essa sia stata ritenuta come derivante

da o dagli infortuni subiti dall'insorgente o come malattia.

Come detto, dal profilo economico non v'è alcuna differenza sul

diritto dell'assicurato al rimborso dei relativi costi.

Infatti, l'interessato è tenuto a partecipare ai costi delle

prestazioni ottenute (art. 64 cpv. 1 LAMal) e la sua partecipazione comprende

(art. 64 cpv. 2 LAMal):

a. un importo fisso per anno (franchigia); e

b. il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale).

Di conseguenza, sia che la prestazione di cui ha beneficiato sia

qualificata come malattia sia come infortunio, il ricorrente è tenuto a versare

di tasca propria l'importo corrispondente fino all'esaurimento della franchigia

che ha fissato a Fr. 1'000.- all'anno e, una volta esaurita, al 10% del costo

della prestazione.

Si evidenzia, inoltre, che l'assicurato confonde manifestamente i

principi della LAINF (RS 832.20) con quelli della LAMal quando sostiene che

egli non sarebbe tenuto al pagamento di nessuna franchigia e men che meno di

nessuna quota di partecipazione.

Occorre nuovamente ribadirlo, egli non è coperto dalla LAINF per

gli infortuni, ma dalla LAMal, perciò ogni caso di infortunio sottostà alle

medesime regolamentazioni legali di un caso di malattia e quindi a franchigie e

a partecipazioni ai costi. È solo una volta raggiunta la quota di

partecipazione personale di Fr. 700.- all'anno (art. 103 cpv. 2 LAMal) che

l'assicurato è esentato dal contribuire ai costi delle prestazioni di cui ha

beneficiato.

Le richieste del ricorrente tese alla modifica della qualifica da

malattia a infortunio, siccome ininfluenti ai fini dei suoi diritti secondo la

LAMal, sono prive di sostrato e, comunque, accertate adeguatamente dai medici

fiduciari della Cassa come indicato in precedenza.

La circostanza che alcune qualifiche delle prestazioni mediche

ritenute dall'assicuratore malattia divergano da quelle auspicate dal

ricorrente, nulla muta dal profilo del diritto al riconoscimento economico

secondo la LAMal. Le ragioni per le quali CO 1 ha operato la qualifica,

descritte nelle considerazioni di fatto, vanno condivise.

CO 1 si è attenuta alle indicazioni dei fornitori di prestazioni:

dalle quali si distanzia solo a fronte di fondati motivi qui non dati.

Alla luce di ciò, in assenza di prova del contrario che

l'insorgente non ha saputo apportare, non si può affermare che vi sono delle

posizioni aperte; in altre parole, non risultano giustificati dei crediti da

parte del ricorrente nei confronti della Cassa malati derivanti da errati

conteggi delle prestazioni.

2.15

L'assicurato ha formulato

delle pretese creditorie derivanti da cure dentarie effettuate all'estero, per

le quali l'assicurato lamenta un riconoscimento del 50% in luogo del 100%.

Su questo punto il ricorso va respinto per diversi motivi.

In primo luogo, queste cure dentarie sono state eseguite

all'estero perciò, secondo il summenzionato principio della territorialità, non

possono essere prese a carico nell'ambito della LAMal, fatta salva una

situazione di urgenza che si è verificata all'estero, circostanza che non è

però qui data.

Inoltre, un diritto al rimborso secondo la LAMal non è possibile,

perché non è stato medicalmente comprovato che le cure dentarie a cui

l'assicurato si è sottoposto derivassero dall/dagli infortuni/o del 2015 e/o

del 2016.

A titolo abbondanziale, la scrivente Corte osserva che le sedute

di "controllo e pulizia" e di "allineamento e pulizia"

difficilmente possono rientrare fra le prestazioni derivanti da un infortunio.

L'assicuratore malattia che copre le assicurazioni complementari ha

rimborsato i costi di questi trattamenti nell'ambito della copertura

complementare LCA, che prevede la copertura dei costi per visite di controllo,

igiene dentale, trattamenti del medico dentista e sostituzione dei denti nella

misura del 50% dei costi, ma fino a un massimo di Fr. 1'000.- per anno civile,

rischio infortunio incluso.

Non essendo oggetto del contendere in ambito LAMal, questa

questione non va ulteriormente approfondita.

2.16

Infine, il ricorrente ha

rimproverato alla sua Cassa malati di non essersi pronunciata, nemmeno nella

decisione su opposizione, sulle indennità giornaliere, "nonostante il contratto __________ con copertura __________

in tutto il mondo, prevede questi introiti e possibilità; pertanto si chiede il

regresso per tutto quanto non regolarmente gestito e disatteso."

(doc. I pag. 10).

Come correttamente osservato dall'assicuratore resistente, la

copertura infortunistica secondo la LAMal non riconosce anche le indennità

giornaliere per tutti gli assicurati. La copertura prevista dagli articoli 67 e

seguenti LAMal è facoltativa e va quindi esplicitamente stipulata dagli

assicurati.

L'art. 67 cpv. 1 LAMal prevede infatti che le persone domiciliate

in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15

anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un’assicurazione

d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso

1.

o 3 LVAMal.

In virtù dell'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono

l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti

l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla

maternità.

Secondo l'art. 72 cpv. 1bis LAMal, introdotto il 1° gennaio 2016,

le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.

Per l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all’indennità giornaliera è

dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la

metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il

terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia.

Nel caso in esame, dalle polizze assicurative prodotte dal

ricorrente agli atti non risulta che egli abbia stipulato anche la copertura facoltativa

per la perdita di guadagno in caso di malattia e/o infortunio secondo l'art. 67

LAMal.

Inoltre, se da un lato l'interessato non è dunque coperto da

un'assicurazione perdita di guadagno, dall'altro egli non ha neppure comprovato

di avere subìto una perdita di guadagno derivante dalle malattie e/o dagli

infortuni in discussione.

Quanto al riconoscimento di indennità giornaliere sulla base della

copertura complementare __________ menzionata dal ricorrente, dagli atti di cui

dispone il Tribunale non si evince che egli sia al beneficio di una tale

copertura.

Il tema esula comunque dall'oggetto dell'analisi del TCA che,

occorre ribadirlo, si limita qui all'aspetto dell'assicurazione malattia

obbligatoria secondo la LAMal.

2.17

Con il suo scritto doc. IX del

20.

settembre 2019 RI 1, evidenziando un atteggiamento ritenuto ostruzionistico

di una collaboratrice di CO 1, interpellata in merito alla “dinamica di

accesso documentale per l’infortunio del 18 febbraio 2015”, ha

implicitamente chiesto al TCA di accertare la “dinamica di accesso

documentale” relativa a quell’infortunio.

La prova, di cui

l’assicurato ha chiesto l’acquisizione, non è chiara, non risulta comunque

rilevante ai fini del giudizio. Sapere come, ossia con quale dinamica, sia

avvenuto l’accesso ai documenti relativi ai fatti del 18 febbraio, da parte

dell’assicuratore è questione senza sostrato alcuno. RI 1 non lamenta carenze

nell’acquisizione probatoria nella fase amministrativa. Egli non spiega neppure

perché l’accertamento dalla “dinamica di accesso documentale” sarebbe

rilevante e costituirebbe un elemento probatorio atto a dimostrare i suoi diritti.

La richiesta deve quindi essere respinta.

Va

a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.18

Infine, in merito alla

richiesta di addossare le spese processuali e giudiziarie allo Stato "per quanto arrecato secondo art 428 CPP e

secondo art 114 lett e CPC" "In virtù del fatto che il procedimento ricorsuale è

causato dall'inadeguatezza gestione del Tribunale d'appello" (doc. I pag. 10), va osservato quanto

segue.

Ritenuto come la controversia fra il ricorrente e la sua Cassa

malati porti sull'assicurazione malattia obbligatoria e quindi su un ambito delle

assicurazioni sociali - che non ha quindi nulla a che vedere con la procedura

penale e nemmeno con la procedura civile così come sollevato dal ricorrente -,

l'art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura dinnanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni sia gratuita per le parti.

Di medesimo tenore è l'art. 29 cpv. 1 LPTCA, concernente la

procedura cantonale davanti allo scrivente TCA.

Nel caso in esame,

nonostante l’esito sfavorevole per il ricorrente e l’esposizione di

contestazioni più volte esaminate non solo da questa Corte ma anche dal TF, si

può prescindere dal carico di tasse di giustizia e spese. Il ricorrente è

comunque avvisato che in futuro, laddove fossero riproposte argomentazioni già

oggetto di giudizio relative a eccezioni, le spese potranno essere poste a suo

carico.

Il ricorso è quindi da

respingere nel suo complesso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti