36.2019.68
D a essere informati su composizione TCA.Ricusa giudici/vicecancelliere.Istanza risarcimento danni.Che si tratti di infortunio o malattia,non v'è differenza nel rimborso.Principio di territorialità.Cure all'estero non riconosciute.Cure dentarie non dovute a infortunio non rimborsate.Medico fiduciari
5 febbraio 2020Italiano57 min
insufflazioni e 2 cicli da 10 sedute di fisioterapia: "(…) non sono in grado di certificare le cure da lei
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.68
TB
Lugano
5 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° luglio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. Da
anni RI 1, 1970, è affiliato a CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria
LAMal, compresa la copertura per infortunio, oltre che per diverse coperture
dell’assicurazione complementare LCA (doc. A9).
1.2. Il
18 febbraio 2015 l’assicurato è stato vittima di un’aggressione, che ha
comportato la contusione del padiglione auricolare destro con piccola
ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno (doc. 1).
1.3. L’assicurato
ha subìto una seconda aggressione il 18 febbraio 2016 con traumatismo a
carico dell’orecchio sinistro (doc. 10), che ha necessitato visite e
cure specialistiche, in particolare docce nasali, inalazioni e insufflazioni
tubariche (doc. 6).
1.4. Con
decisione del 4 settembre 2017 (doc. 42) CO 1 ha respinto la richiesta
dell’assicurato di considerare i trattamenti per le lesioni alla mandibola,
alla fronte e quelle direttamente o indirettamente connesse con le
problematiche al gluteo destro quali conseguenze dell’infortunio del 18
febbraio 2015.
1.5. Basandosi sugli atti a
disposizione (lettera di dimissione del 18 febbraio 2015 rilasciata dal Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________ di __________) e sul principio della
dichiarazione della prima ora, l’assicuratore malattia ha concluso che quel
giorno non v’erano state contusioni alla mandibola, alla fronte o al gluteo
destro, ma unicamente all’orecchio destro, perciò le problematiche
lamentate in particolare al gluteo destro non erano in relazione con l’evento
occorso il 18 febbraio 2015. Pertanto, i trattamenti direttamente o
indirettamente connessi a questa patologia non potevano essere riconosciuti
quali conseguenze dell’infortunio.
1.6. Con decisione su opposizione
del 20 marzo 2018 (doc. 68) CO 1 ha respinto l'opposizione del 3 ottobre 2017
(doc. 44), rifiutando all'assicurato l'erogazione di prestazioni.
La Cassa malati, basandosi
sulla lettera di dimissione del Pronto Soccorso, ha ritenuto che l’assicurato
avesse subìto delle lesioni unicamente all’orecchio destro e non anche ad altre
parti del corpo. Tuttavia, nella notifica di infortunio dell’8 giugno 2016,
l’interessato ha riferito di avere riportato contusioni all’orecchio destro,
alla mandibola, alla fronte e al gluteo destro, pretendendo di conseguenza che
le cure richieste venissero riconosciute come prestazioni da infortunio e non
da malattia.
L'assicuratore ha ritenuto di
avere agito nel rispetto delle norme legali, ottemperando ai propri doveri e
cercando di venire incontro alle richieste dell’assicurato, il quale non ha
però fornito i documenti necessari per l’accertamento del nesso causale. In
assenza di tale nesso, la Cassa malati era legittimata a rifiutare le
prestazioni come derivanti da un infortunio.
1.7. Con
ricorso del 21 aprile 2018 al TCA (36.2018.35) RI 1 ha sollevato numerose
critiche di carattere formale nei confronti dell’agire di CO 1.
Nel merito, l’insorgente ha
precisato che le “terapie riferite alla cura
delle orecchie quali insufflazioni tubariche effettuate dal Dottor __________
presso le __________ non sono mai stati risarcite nelle quote né come
infortunio, né come malattia, bensì come quota annuale di prevenzione
solitamente destinato all’abbonamento fitness con abuso senza consenso di
questa quota” (doc. 73 pag. 5).
Inoltre, il ricorrente ha rimproverato
alla sua Cassa malati di avere fatturato erroneamente le prestazioni di cura,
attribuendo per esempio impropriamente all’assicurazione complementare __________
con una copertura del 50% il costo delle cure dentarie piuttosto che registrare
le relative fatture come “infortunio con
prestazioni all’estero senza franchigia.”
(doc. 73 pag. 5).
Peraltro, anche le prestazioni
dello “Studio __________ vengono registrate con diverse franchigie, alcune
vengono rettificate e altre non lo sono ancora” (doc. 73 pag. 5).
L’assicurato ha ricordato che “A tutt’oggi non sono correttamente indicate le
inalazioni delle __________ in questo elenco nonostante prescrizione medica del
Dott. __________ e dott. __________” (doc. 73 pag. 5).
Pertanto, egli ha ritenuto che le
insinuazioni della sua Cassa malati, “ancorché
non corroborate dal medico fiduciario risultano pretestuose ed inadeguate a
contrastare il parere dei medici sopracitati” (doc. 73 pag. 5). RI 1 ha contestato che le affezioni ORL non
possono essere poste in relazione di causa con gli eventi del 18 febbraio 2015
e 18 febbraio 2016.
Il ricorrente ha pure rilevato
che “Le problematiche al gluteo destro, sono
state gestite dallo Studio __________ e infine Studio __________,
dove tutt’ora sono pagate totalmente con indicazioni infortunio ma con errate
assegnazioni delle franchigie.” (doc. 73 pag. 5).
Anche “Le altre prestazioni analisi diagnostica,
infiltrazioni di ozono e risonanze magnetiche sono state registrate in modo
alternato come infortunio o come malattia con copertura con franchigia al 10% e
a volte totale.” (doc. 73 pag. 6).
L’interessato ha ricordato di
essere caduto sul gluteo destro dopo avere subìto un colpo dall’aggressore e
che l’edema che si è manifestato a posteriori è stato inizialmente curato dal
medico di famiglia con antiinfiammatori. Sono dunque dati gli elementi del
fattore esterno straordinario e del nesso di causalità, perciò si tratta senza
dubbio di un infortunio nel senso giuridico del termine.
1.8. Nella risposta di causa del 6
giugno 2018 (doc. 73 pag. 8) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso.
1.9. Il 27 settembre 2018 (doc. 73
pag. 9) ha avuto luogo un’udienza di discussione fra le parti davanti al giudice
delegato del TCA, in cui il ricorrente ha chiesto “che venga allestita una lista completa ed esaustiva, richiesta già
formulata in precedenza, relativa a tutte le prestazioni riferite a ognuno dei
2 infortuni” (doc. 73 pag. 10).
1.10. Con
STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018 (doc. 73) la scrivente Corte, nella misura
in cui era ricevibile, ha accolto il ricorso nel senso delle considerazioni
esposte e ha di conseguenza annullato la decisione su opposizione del 20 marzo
2018, rinviando gli atti a CO 1 per le verifiche imposte dal caso e
l’emanazione di una nuova decisione.
1.11. Il 12 febbraio 2019 (doc. A3) CO
1 ha emanato una nuova decisione formale relativa all’assunzione di costi in
conseguenza agli eventi del 18 febbraio 2015 e 18 febbraio 2016, allegando una
lista in cui sono state elencate tutte le prestazioni erogate all'assicurato e che
evidenzia (come desiderato dal qui ricorrente) quali prestazioni sono
riconosciute come riconducibili ad infortunio e quali, invece a malattia o
prevenzione.
Per allestire la lista, la Cassa malati ha interpellato il proprio
servizio medico fiduciario (docc. A3/2-3).
Sulla scorta dei pareri dei tre medici fiduciari, CO 1 ha concluso
che le terapie di inalazione e di idrocolonterapia non erano in relazione con
gli infortuni subiti dall'assicurato. Pertanto, essa ha riconosciuto come derivanti
da infortunio solo le prestazioni esplicitamente evidenziate come tali nella
lista, mentre le altre prestazioni sono state riconosciute o come da malattia o
come da prevenzione, dovendosi attenere alle informazioni date dai fornitori di
prestazioni e non potendo modificarne il contenuto né la denominazione senza
che le siano sottoposti ulteriori atti medici che dimostrino la fondatezza di
una tale richiesta.
1.12. L'opposizione dell'assicurato
del 9 marzo 2019 (doc. A2) è stata respinta da CO 1 con decisione su
opposizione del 1° luglio 2019 (doc. A1), non apportando elementi tali da
mettere in discussione la decisione formale e la lista delle prestazioni
allegata.
La Cassa malati ha rilevato che l'opponente non si è confrontato
con quanto riportato nella lista allegata alla decisione formale.
Per quanto concerne la mancata presa di posizione della Cassa
malati sulla richiesta di indennità giornaliere dell'assicurato, essa ha
evidenziato che tali indennità non sono mai state oggetto della presente procedura,
perciò non entrava nel merito.
Sulle critiche che l'interessato ha rivolto all'operato del suo
medico curante e alla fatturazione delle prestazioni fornitegli, l'assicuratore
non le ha ritenute oggetto della sua decisione.
Infine, le contestazioni dell'assicurato sulle valutazioni del
servizio medico fiduciario, non poggiando su basi medico-scientifiche atte a
mettere in discussione quanto appurato dai medici interpellati, sono state
ritenute ininfluenti.
1.13. Il 6 agosto 2019 (doc. I) RI 1
si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con un prolisso scritto
portante su molteplici argomenti, non tutti attinenti alla questione in esame.
Dopo avere formulato delle contestazioni di carattere formale, nel
merito il ricorrente ha criticato l'esposizione dei fatti alla base degli
infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016 così come presentati
dalla Cassa malati, ciò che l'avrebbe condotta a qualificare erroneamente le
prestazioni mediche di cui ha beneficiato e a cagionargli un danno
patrimoniale, motivo per cui ha formulato richiesta di un indennizzo di Fr.
30'000.- secondo l'art. 78 cpv. 2 LPGA.
Quanto alla validità dei certificati medici dei curanti dr. med. __________
e __________ e della terapista __________ in merito alla necessità di
sottoporsi a inalazioni e insufflazioni di acqua sulfurea, l'insorgente ha
contestato i pareri dei medici fiduciari dell'assicuratore, non specialisti in
gastroenterologia e neurologia e che non hanno pubblicato dei contributi
scientifici nell'ambito in esame. A suo dire, le inalazioni e le insufflazioni
sono un metodo terapeutico validato come cure termali, come terapia
complementare, ma per la Cassa malati non sono un metodo terapeutico per
l'infortunio all'orecchio nonostante le prescrizioni dei medici dr. __________
e __________.
Inoltre, "Tali osservazioni
di registrazione terapeutica sono da applicare anche alle sedute di
idrocolonterapia" (doc. I pag. 5).
Riguardo alla questione delle indennità giornaliere di suo
diritto, il ricorrente ha osservato che, poiché l'assicurazione contro gli
infortuni LAINF non è applicabile, l'assicuratore resistente deve garantire le
prestazioni in caso di infortunio, pagando direttamente i costi connessi
all'infortunio senza che l'assicurato vi debba partecipare e quindi senza che
egli continui ad anticipare i costi e ad accollarsi la franchigia e l'aliquota
percentuale. Pertanto, l'assicuratore non si è correttamente assunto le spese
mediche e non ha corrisposto le prestazioni previste dalla LAINF, assegnandogli
delle indennità giornaliere e corrispondendogli le spese per le cure mediche
con tempestività per consentire di lenire il danno patrimoniale, agevolando il
risarcimento del danno dagli aggressori nonché rispetto anche alla mancata
erogazione di una rendita intera di invalidità.
L'insorgente si è ulteriormente lamentato che la copertura delle
terapie riferite alle cure delle orecchie, quali insufflazioni tubariche
effettuate dal dr. __________ presso le __________, non sono mai state "risarcite nelle quote né come infortunio, né come
malattia, ma bensì come quota annuale di prevenzione solitamente destinato
all'abbonamento fitness con abuso senza consenso di questa quota.".
Oltre a ciò, l'assicurato ha affermato che malgrado la STCA
36.2018.35, la lista delle cure terapeutiche non è cambiata se non per
rettificare errori di calcolo delle franchigie.
1.14. Nella sua risposta del 4
settembre 2019 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso.
La Cassa malati ha innanzitutto affermato che il suo giurista è
legittimato a stare in giudizio davanti al TCA per il caso in esame,
circostanza contestata dal ricorrente.
Essa ha poi contestato di avere presentato in modo distorto i
fatti a partire dai quali sono scaturite le necessità di cure del ricorrente e
nemmeno di avere fatto pressione sul dr. med. __________ o su altri medici.
L'assicuratore malattia ha invece rilevato che, a seguito del
rinvio della STCA 36.2018.35, ha allestito l'elenco delle prestazioni erogate,
in cui è visibile quale attribuzione abbiano dato i fornitori di prestazioni
alla loro prestazione. Se il fornitore di prestazioni dichiara che la
prestazione da lui fornita è dovuta a malattia, la Cassa malati ne prende atto ed
è solo in caso di dubbi che avvia i necessari accertamenti.
La Cassa resistente ha evidenziato che il ricorrente, pur
contestando la lista, lo fa in modo forfettario, ovvero non si confronta con le
singole prestazioni ivi elencate e quindi non spiega in che modo e perché siano
sbagliate le conclusioni che essa ha tratto.
Quanto alla critica di essersi fondata sui referti dei suoi medici
fiduciari piuttosto che su quelli dei medici curanti del ricorrente, la Cassa
malati ha rilevato che i medici indicati dall'assicurato non hanno messo in
discussione quanto affermato dal suo servizio medico fiduciario.
Sulla pretesa ricorsuale di non dovere pagare alcuna franchigia né
partecipazione ai costi sulle prestazioni ricevute siccome dovute a infortunio
e non a malattia, l'assicuratore resistente ha richiamato l'art. 28 LAMal e la
giurisprudenza in materia, per affermare che, per gli infortuni coperti dalla
LAMal, tale legge si assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di
malattia.
In merito al tema delle indennità giornaliere, CO 1 ha osservato
sia che tali prestazioni non sono mai state oggetto della vertenza in esame, sia
che, comunque, la LAMal non prevede l'erogazione di indennità giornaliere in
caso di infortunio, ma solo delle spese di cura. Peraltro, l'assicurato non ha
mai dimostrato una perdita di guadagno.
L’assicuratore ritiene che l'affermazione del ricorrente, secondo
cui l'irritazione del colon potrebbe essere sopraggiunta o aggravata dalla
somministrazione di farmaci, non basta per concludere a un nesso causale con la
probabilità preponderante tra l'infortunio subìto e i disturbi lamentati.
Quanto agli eventuali provvedimenti da prendere nei confronti dei
suoi funzionari (invocati da RI 1), la Cassa malati ha osservato che tali
richieste non sono oggetto della presente vertenza, perciò non entra nel merito
della domanda del ricorrente. Inoltre, i danni che l’assicurato pretende di
avere subìto non sono stati dimostrati.
L'assicuratore ha indicato di avere provveduto alla stesura della
lista con tutte le prestazioni erogate e per ogni prestazione è possibile
vedere se la stessa è stata assegnata ad infortunio, malattia o prevenzione e
quale è la qualifica data dai fornitori di prestazioni.
1.15. Il 16 settembre 2019 (doc. V)
il ricorrente ha consultato presso il Tribunale gli atti prodotti dalla Cassa
malati e l'indomani (doc. VI) ha chiesto una proroga del termine di 10 giorni
per presentare nuovi mezzi di prova, chiedendola fino al 20 settembre 2019.
Il 18 settembre 2019 (doc. VII) il TCA gli ha concesso la proroga
richiesta fino al 20 settembre 2019 siccome compresa nel termine assegnato con
il doc. IV.
Il 19 settembre 2019 (doc. VIII) l'assicurato ha chiesto, via fax,
la rettifica del termine per formulare osservazioni, fissandolo al 20 ottobre
2019.
Il 20 settembre 2019 (doc. IX) il ricorrente ha comunque formulato
le proprie osservazioni ed ha prodotto nuovi documenti (docc. A15-A19),
ribadendo il contenuto del suo ricorso, evidenziando come “risulta inverosimile effettuare e avallare delle
terapie invasive come le insufflazioni tubariche necessarie per liberare
l'orecchio da muco dopo il trauma subìto come metodo di prevenzione per
compiacere l'emissione della lista da parte della Cassa malati."
(doc. IX pag. 4).
1.16. Il giudice delegato del TCA con
scritto 24 settembre 2019 (doc. X) ha negato l’ulteriore proroga del termine
per produrre nuove prove sino al 20 ottobre 2019 siccome il diritto processuale
ampiamente esercitato.
1.17. Con scritto del 5 ottobre 2019
(doc. XI), inviato via fax al Presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il ricorrente si è lamentato sulla mancata concessione della
proroga per formulare osservazioni alla risposta di causa e ha ricusato il
giudice Ranzanici e la vicecancelliera Tanja Balmelli, chiedendo per ciascuno
di essi Fr. 5'000.- a titolo di risarcimento del danno per torto morale e
lesione della personalità.
1.18. L'8 ottobre 2019 (doc. XII) il
giudice delegato ha informato il ricorrente di avere ricevuto, il 3 ottobre
2019 (doc. XII/1), un estratto del decreto emesso in via cautelare il 30
settembre 2019 dall'Autorità Regionale di Protezione __________ con cui a suo
favore è stata istituita una curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC,
chiedendo all'interessato se tale provvedimento era effettivo.
1.19. La Cassa malati si è
riconfermata, l'8 ottobre 2019 (doc. XIII), nella sua risposta di causa.
1.20. Il 9 ottobre 2019 (doc. XIV)
il curatore __________ ha consegnato brevi manu alla cancelleria del TCA
il decreto cautelare di istituzione di una curatela di rappresentanza a favore
di RI 1.
1.21. Il giudice delegato ha scritto
il 22 ottobre 2019 (doc. XV) all'Autorità Regione di Protezione __________
chiedendo informazioni in merito al predetto decreto cautelare.
1.22. Il 7 novembre 2019 (doc. XVI)
è pervenuto per conoscenza al TCA uno scritto datato 7 ottobre 2019 indirizzato
dall'assicurato a CO 1 concernente un infortunio ai denti occorsogli il 19
agosto 2019 e quindi relativo a fatti non considerati nella decisione qui
impugnata.
1.23. Il decreto del 6 novembre 2019
(doc. XVII) con cui il presidente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo
relativo alla decisione del 30 settembre 2019 dell'ARP __________, è giunto per
conoscenza al TCA il 20 novembre 2019.
1.24. Con scritto 16 dicembre 2019
l’avv. __________ di __________ ha comunicato al TCA di essere stato “nominato
(con effetto immediato e in caso di reclamo è tolto l’effetto sospensivo, pt.
7) dall’ARP __________ di __________, quale curatore del signor RI 1, con i
compiti elencati al pt. 2 del decreto cautelare qui allegato”. (doc.
XVIII). Il 17 dicembre 2019 il giudice delegato si è rivolto al curatore avv. __________
in cui ha rilevato di avere ricevuto lo scritto
" … con cui
mi segnala che:
a. A favore di RI
1, __________ è stata istituita una curatela e che Lei è stato nominato quale
co-curatore affiancando il signor __________.
b. Tra i suoi
compiti vi è la valutazione di ogni singola procedura aperta e la preparazione
degli atti e degli interventi processuali richiesti e necessari, la
rappresentanza del signor RI 1 in ogni processo giudiziario civile o
amministrativo; la chiusura (ove possibile) dei processi “per i quali non vi
è nessun senso o scopo giuridico a mantenerli in essere”; dare sostegno al
co-curatore __________.
Lei ha precisato che il suddetto decreto è immediatamente
esecutivo e all’eventuale ricorso l’effetto sospensivo è tolto.
Alla luce della Sua richiesta 16 dicembre 2019 con cui chiede di
volerLe indicare “eventuali altri procedimenti pendenti presso il TCA (in
attesa di sentenza e/o in attesa di crescita in giudicato)” le comunico
che:
RI 1 ha impugnato, il 6 agosto 2019 (doc. I), dinanzi a questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni, una decisione resa su opposizione il 1
luglio 2019 da parte di CO 1 di __________ (che copre anche il rischio
dell’infortunio in assenza di una copertura specifica LAINF dell’assicurato).
Il ricorso è stato intimato all’assicuratore il 7 agosto 2019
(doc. II) e il signor RI 1 ha postulato una prima volta, il 16 settembre 2019,
una proroga del termine al 20 settembre successivo per esprimersi in merito
alla risposta di causa e per formulare la richiesta di nuove prove (doc. VII).
Una successiva richiesta di proroga del termine (doc. VIII del 19 settembre
2019) è stata evasa (doc. X del 24 settembre 2019) dopo che il signor RI 1
aveva già esercitato il suo diritto di essere sentito e di formulare la
richiesta di acquisizione di nuove prove (doc. IX del 20 settembre 2019
pervenuto il successivo 23 settembre 2019 al Tribunale cantonale delle
assicurazioni).
A questo scritto ha fatto seguito una lunga lettera del signor RI
1 del 5 ottobre 2019 (doc. XI) al Presidente del TCA e lo scritto 6 ottobre
2019 (doc. XII con annessi) del giudice delegato al signor RI 1 a fronte della
decisione della ARP __________ del 30 settembre 2019 in tema di curatela. Tale
scritto non risulta essere stato ritirato dal ricorrente. A questi atti fa
seguito uno scritto dell’assicuratore e la comparsa del signor __________ allo
sportello del TCA (doc. XIV), uno scritto del giudice delegato alla ARP __________
in merito al decreto di curatela e alla sua esecutività (doc. XV, rimasto senza
seguito!), uno scritto 7 ottobre 2019 del signor RI 1 con annessi (doc. XVI),
l‘estratto di una decisione del Presidente della Camera di Protezione 6
novembre 2019 (doc. XVII), una copia del Suo scritto del 16 dicembre 2019 (trasmesso
in altro ambito ma con richiesta di informazione generale, doc. XVIII) con il
relativo annesso.
Gli atti, alla luce del decreto trasmesso (esecutivo secondo
quanto Lei riferisce e per quanto appare dal punto 7 del dispositivo), sono a
Sua disposizione in visione sino al prossimo
Mercoledì 8 gennaio 2020
presso questi Uffici giudiziari previo avviso telefonico alla
cancelleria.
Dopo tale lettura, o in assenza di una presa di conoscenza degli
atti, allo scadere del termine, la invito cortesemente a volere informare
questo Tribunale cantonale delle assicurazioni in merito al mantenimento, o
meno, dell’impugnativa.” (doc. XIX)
In occasione della lettura
degli atti presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni l’avv. __________
ha chiesto (e ottenuto, doc. XX) copia degli atti doc. I, III, X, XI e XVI.
Il 10 gennaio 2020 l’avv. RI
1 ha chiesto una proroga del termine concesso con il doc. XIX (doc. XXI)
ottenendola sino al 20 gennaio 2020 (doc. XXII). Il 20 gennaio 2020, senza
migliore specifica, il co-curatore ha comunicato al Tribunale cantonale delle
assicurazioni di “mantenere l’impugnativa presentata dal signor RI 1”.
considerato in diritto
in ordine
2.1. L'insorgente
ha chiesto al Tribunale di giudicare il suo ricorso nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 LOG, considerato che "la presente vertenza potrebbe porre questioni
giuridiche di principio e difficoltà dell'istruttoria" (doc. I
pag. 1).
L'assicurato ha tratto delle conclusioni sbagliate.
Infatti, la costante giurisprudenza federale dispone che se la vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove), il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
Alla luce delle contestazioni di natura formale formulate con il
gravame, e non invece per i temi di merito per i quali dottrina e
giurisprudenza (anche di questa Corte) già si sono ampiamente espressi, è
opportuna l’emanazione di un giudizio nella composizione a tre giudici del TCA.
2.2. L'assicurato ha inoltre postulato
che gli sia preventivamente comunicato "il
nome dei partecipanti a tale decisione di esame d'ufficio, secondo art. 5
Lpamm, onde garantire il rispetto di imparzialità e dei diritti
costituzionali." (doc. I pag. 1, doc. IX pag. 1).
Premesso che la norma citata dall'interessato nulla ha a che
vedere con la richiesta di conoscere il nome dei membri del TCA, va osservato
che, come recentemente statuito dall'Alta Corte (STF 8C_260/2018 del 12 giugno
2018 consid. 3.3), prima dell'emanazione del giudizio, il precetto
costituzionale a un giudice (o un cancelliere) indipendente e imparziale
comprende anche il diritto a essere informati sulla composizione del collegio
giudicante. Secondo la Costituzione, la legge potendo prevedere una
regolamentazione differente (cfr. art. 331 cpv. 1 CPP), ciò non significa,
però, che in ogni caso concreto debbano essere esplicitamente comunicati alle
parti alla procedura i nomi dei giudici e dei cancellieri. Piuttosto, è
sufficiente che i nomi possano essere desunti da una fonte consultabile da
chiunque (annuario o internet). Per prassi invalsa, le parti devono prendere in
linea di conto, che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione
ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma
anche per le parti non rappresentate (STF 1C_197/2017 del 20 marzo 2018 consid.
3.2).
La composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni è
reperibile nel sito internet del Cantone Ticino (https://www4.ti.ch/
poteri/giudiziario/giustizia-amministrativa/tribunale-cantonale-delle-assicurazioni/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D=1033,
consultato l'11 dicembre 2019).
Ciò stante, non era quindi necessario informare anticipatamente il
ricorrente sulla composizione dei membri del TCA che giudicano la controversia
da lui inoltrata il 6 agosto 2019.
2.3. Alla richiesta del ricorrente
di “astensione spontanea per i funzionari del Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli, Daniele
Cattaneo) che hanno già partecipato come composizione di corte alla decisone
36.2014.00-36.2018.17-36.2018.35 e concorso a istanze concernenti RI 1 presso
la Corte dei reclami penali e Camera di diritto tributario, quale modalità
prevista dall'art 51 Lpamm: si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il
motivo" (doc. I pag. 1), non va dato seguito.
Su questa tematica
il TCA si è già pronunciato nella citata STCA 36.2018.35 del 18 ottobre
2018 alla base della presente controversia, cresciuta in
giudicato con l'emanazione della STF 9C_803/2018 con cui il 19 dicembre 2018 il
Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1
contro il giudizio cantonale.
Inoltre, sulla questione
dell’astensione spontanea e della ricusa del giudice Raffaele Guffi – e di
Ivano Ranzanici –, nella STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 il Tribunale
federale ha ribadito che un giudice non può essere ricusato solo perché ha già
deciso nei confronti di una persona in precedenti casi (DTF 143 IV 69).
Un’istanza di ricusa così
formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.
Per quanto concerne la ricusa formulata
dal ricorrente pendente causa (doc. XI) della vicecancelliera Tanja Balmelli, unitamente
al giudice Ivano Ranzanici, nella citata STF 8C_260/2018 il Tribunale federale
ha analizzato nel dettaglio il ruolo dei vicecancellieri, con particolare
riferimento al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. considd. 4 e 5).
Al considerando 6.1 l'Alta
Corte ha ricordato che le garanzie relative ai giudici sono applicabili anche
ai cancellieri o alle funzioni analoghe che, pur non disponendo del diritto di
voto, possono influenzare con l'attività di redazione l'autorità giudicante al
momento dell'emanazione della decisione.
La questione della proroga
concessa al ricorrente il 18 settembre 2019 (doc. VII) fino, come da sua
richiesta (doc. VI), al 20 settembre 2019 per produrre ulteriori mezzi di prova
e formulare osservazioni alla risposta di causa rispettivamente del rifiuto di
prorogare ulteriormente il termine (doc. XII) come richiesto fino al 20 ottobre
2019 (doc. VIII), non costituisce una circostanza che fa apparire la
vicecancelliera e il giudice delegato prevenuti nei confronti dell'assicurato (STF
8C_392/2018 del 30 luglio 2018; STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018).
Abbondanzialmente va ribadito come, dopo avere domandato e ottenuto una prima
proroga, RI 1 ha esercitato ampiamente i suoi diritti processuali ed egli non
ha subito quindi alcuna limitazione al suo diritto di essere sentito e di
partecipare alla procedura.
La ricusa è perciò
inammissibile.
L’istanza di ricusazione
formulata dal ricorrente, manifestamente irricevibile, è suscettibile di essere
decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il membro
ricusato. Infatti, la relativa decisione può essere presa dalla stessa autorità
ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di ricusazione
spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF 2C_191/2013
del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche STF 9C_121/2018 del 3 maggio
2018 consid. 1; STF 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).
2.4. RI
1 ha pure contestato la legittimazione di __________, giurista di CO 1, a
partecipare al procedimento in questione quale rappresentante della Cassa
malati. Secondo l’assicurato, la procura agli atti, risalente al 2016 e per di
più rilasciata in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone Ticino,
non sarebbe atta a validamente legittimarlo a rappresentare in giudizio l'assicuratore
malattia resistente.
Anche su questa tematica il TCA
si è già espresso nella citata STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018, rilevando al
considerando 2.2 che il giurista __________, dr. rer. pol. e MLaw, si è
legittimato a questo Tribunale mediante la procura generale (“Vollmacht”)
rilasciata il 31 marzo 2016 (doc. 72) dal segretario generale __________ e
dalla responsabile del servizio giuridico di __________ __________, che l’hanno
autorizzato ad agire nelle controversie giuridiche in materia di assicurazione
malattia, assicurazione infortuni e assicurazione malattia complementare
riguardanti quattro società del gruppo tutte con sede a __________, ossia: CO 1,
__________, __________ e __________, conferendogli ampio potere di stare in giudizio,
concludere transazioni e far valere tutti i mezzi di diritto davanti a tutte le
istanze in nome e per conto delle sue società.
CO 1, nella risposta di causa redatta
dal giurista, ha ritenuto che questi la rappresentava validamente in virtù
della citata procura consegnata agli atti e ciò in base alla STF 4D_2/2013 del
1° maggio 2013, secondo cui un giurista d’azienda può agire per la società e
rappresentarla dinanzi al Tribunale se munito di procura.
In effetti, come rilevato al
considerando 2.2.1, il diritto civile sostanziale consente alle persone
giuridiche di essere rappresentate nel processo da persone interne all'azienda
con funzione d'organo. Pertanto, gli artt. 458 e segg. CO portanti sulla
procura, nel caso di persone giuridiche che svolgono attività commerciali,
consentono la loro rappresentanza nel processo da parte di funzionari
autorizzati e altri agenti che non hanno lo status di rappresentante
professionale ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC. La procura include
presumibilmente il diritto di compiere tutti i tipi di atti giuridici che lo
scopo dell'impresa può comportare (art. 459 cpv. 1 CO). La rappresentanza
legale comprende anche il contenzioso (STF 4P.184/2003 del 2 febbraio 2004
consid. 2.3.2 con riferimento). Con la procura commerciale, qualcuno viene
nominato rappresentante senza la concessione della procura per l'esercizio del
commercio o per determinate transazioni commerciali (art. 462 cpv. 1 CO).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 462 cpv. 2 CO, il rappresentante autorizzato è
autorizzato a stare in giudizio solo se tale potere gli è stato espressamente
concesso. L'espressa concessione del potere di agire può essere in forma
scritta o orale, ma non può avvenire tacitamente. La regola della procura espressa
di cui all'art. 462 cpv. 2 CO dispone in quanto a ciò di un'eccezione, nella
misura in cui il titolare dell'azienda può tacitamente conferire la procura a
un rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 458 cpv. 2 CO. A differenza
della procura, il mandato commerciale non può essere iscritto nel registro di
commercio (STF 4C.348/2006 del 17 gennaio 2007 consid. 8.1). Il rappresentante
autorizzato deve pertanto dimostrare all'autorità giudiziaria la sua
autorizzazione a stare in lite ai sensi dell'art. 462 cpv. 2 CO da una procura
rilasciata dalle persone responsabili.
Da quanto precede discende che __________, giurista interno della
Cassa malati che si è legittimato al TCA mediante procura ("Vollmacht") rilasciatagli dal
segretario generale e dalla responsabile del servizio giuridico di __________,
è legittimato a stare in lite nella presente causa.
2.5. L'assicurato ha ricordato di
avere chiesto all'Ufficio federale della sanità pubblica di intervenire in
qualità di autorità di vigilanza nei confronti della Cassa malati resistente "per la protezione dagli abusi secondo art 34 cpv. 1
lett. e LVAMal e dagli art. 21-24-25 Lfinma senza che sia pervenuta
una risposta coerente al caso di specie.".
Pertanto, "Si chiede al Tribunale
cantonale delle assicurazioni di determinare le responsabilità per le
difficoltà di risarcimento del danno a RI 1 e si chiede di emettere una
decisione secondo art 72 cpv. 2 LPGA." (doc. I pag. 9).
Inoltre, "Si chiede
di assegnare l'importo di Frs 30.000 come indennità d'inconvenienza, a differenza
di quanto espresso precedentemente quale risarcimento per i disservizi
terapeutici e amministrativi arrecati dall'organizzazione di CO 1, per
l'impossibilità coercitiva di dettagliare le spese mediche sostenute per le
aggressioni subite, secondo l'art 47 cpv 3 CPP: le spese insorte durante
la gestione procedurale giudiziaria sono addossate a chi le ha causate."
(doc. I pag. 9).
Su queste specifiche domande processuali il co-curatore che ha
esaminato gli atti non si è espresso, per tale ragione occorre qui ribadire
quanto già evidenziato nella citata STCA 36.2018.35 al considerando 2.3. Secondo
l’art. 78a LAMal le pretese di risarcimento degli assicurati fondate sull’art.
78 LPGA devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore;
quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Nel caso di specie non risulta
che l’assicuratore abbia esaminato se, in base alle norme sulla responsabilità,
siano dati i presupposti e se potrebbe sussistere un obbligo risarcitorio nei
confronti di RI 1 emanando la decisione di sua competenza in merito. Ne
discende che la censura sollevata dal ricorrente e la sua domanda di condanna
di CO 1 a un risarcimento sono irricevibili.
Va infatti ricordato che, per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV
Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid.1b).
In tali circostanze, in assenza di una decisione impugnabile a
questo Tribunale emessa dalla Cassa malati resistente sul diritto del
ricorrente a un indennizzo a seguito di un suo lacunoso agire, la scrivente
Corte non può pronunciarsi al riguardo.
Nella misura in cui l’insorgente pretende che il giudizio verta
anche su questo aspetto, il ricorso è pertanto irricevibile.
Va poi osservato che il Tribunale cantonale delle assicurazioni
non funge da autorità di vigilanza sulle competenze e sull’operato dei
funzionari delle Cassa malati. Di conseguenza, non è l'autorità che, in virtù
dell'art. 78 cpv. 2 LPGA - e non art. 72 cpv. 2 LPGA citato dall'insorgente - è
competente ad emettere una decisione sulle pretese di risarcimento.
La richiesta va pertanto dichiarata irricevibile.
2.6. L'assicurato si è inoltre
lamentato che la STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018 conterrebbe un vizio di
forma, laddove il TCA non avrebbe imposto alla Cassa malati un termine entro
cui allestire la lista delle prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato e
dei relativi rimborsi (doc. I pag. 4). La censura è irricevibile.
In caso di rinvio all’assicuratore il TCA non deve stabilire
termini entro i quali la Cassa deve eseguire gli accertamenti imposti con il
dispositivo di una sentenza.
La lamentela dell'assicurato non è ricevibile, potendo la STCA
36.2018.35 essere, come è stato, impugnata anche su questo aspetto al Tribunale
federale. A prescindere da ciò l’onere assunto dalla CO 1 è stato importante
(si vedano le 19 pagine di tabelle che comprendono ognuna 14 colonne fitte di dati)
e la lamentela di __________ si rivela assolutamente priva di fondamento.
2.7. L'assicurato ha poi deplorato
che "Nessuna istituzione cantonale si è
ancora premurata di determinare se la questione del gonfiore addominale che RI
1 ancora presenta, derivi dalle eccessive somministrazioni degli
antiinfiammatori (iniezioni di Tramadol e Voltaren) del dott. __________
o da una alterazione posturale derivante dalla rovinosa caduta determinata dal
pugno inferto il 18 febbraio 2015, evidenziata anche dal perdurante
stato ematoso del gluteo destro. A onor del vero resta da determinare pertanto
se al dott. __________, sia da imputare una negligenza professionale in
fase diagnostica non riuscendo a determinare la gravità della rovinosa caduta e
che, non avendo considerato secondo diligenza medica, ha ritenuto di curare con
una modalità di somministrazione farmacologica eccessiva che avrebbe
determinato degli effetti di peggioramento del recupero funzionale e dello
stato di salute di RI 1, arrivando a sviluppare patologie secondarie
(intolleranza a FANS) che stanno determinando ancora elemento di contenzioso
con CO 1." (doc. I pag. 5).
Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni non è competente a
dirimere le controversie, fondate sul diritto civile, in essere tra medico
curante e paziente.
La lamentela del ricorrente relativa alla ipotizzata
"negligenza professionale" del suo curante non può essere esaminata
in questa sede.
2.8. Medesima sorte va data alla censura
dell'insorgente relativa al fatto che la Cassa malati non gli avrebbe fornito
il dettaglio delle convenzioni tariffali con il dr. med. __________, per sapere
se la correzione delle fatturazioni effettuata su sua richiesta è corretta, non
solo per il cambio della dicitura da malattia a infortunio, ma perché le
prestazioni mediche erogate presenterebbero importi diversi rispetto a un
riconoscimento secondo LAMal o LAINF.
Occorre ricordare al ricorrente che, in virtù dell'art. 1a cpv. 2
LAMal, l’assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di:
a. malattia (art. 3 LPGA1);
b. infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna
assicurazione infortuni;
c. maternità (art. 5 LPGA).
Inoltre, secondo l'art. 28 LAMal, per gli infortuni ai sensi
dell’art. 1 cpv. 2 lett. b (attuale art. 1a cpv. 2 lett. b), l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle
prestazioni in caso di malattia.
Ne discende che fra la fatturazione di una prestazione dovuta a
malattia e la fatturazione di una prestazione derivante da un infortunio
coperto dalla LAMal, non v'è quindi alcuna differenza di punto.
In altri termini, il fornitore di prestazioni adotterà sempre ed
unicamente il tariffario TarMed per i trattamenti ambulatoriali (artt. 43-48
LAMal) e il tariffario SwissDRG per le prestazioni dispensate da ospedali o
cliniche (art. 49 LAMal), e ciò senza che sia determinante l'origine delle
prestazioni, ovvero senza che sia decisivo se si tratti di una malattia o di un
infortunio.
Nell'evenienza concreta, è pacifico che l'insorgente è assicurato
contro gli infortuni presso CO 1 in qualità di assicuratore malattia e quindi che
egli è coperto per gli infortuni secondo la LAMal ai sensi dell'art. 1a cpv. 2
lett. b LAMal (doc. A9).
L'assicurato non è infatti affiliato presso un assicuratore conformemente
alla LAINF ai sensi dell'art. 8 LAMal e nemmeno sostiene di esserlo.
Di conseguenza, per il ricorrente non v'è alcuna differenza di
tariffario applicabile a una prestazione di cura, sia essa derivante da una
malattia oppure da un infortunio.
La sua richiesta di verifica al TCA è irricevibile.
2.9. La lamentela del ricorrente
secondo cui le sedute effettuate di idrocolonterapia presso il __________ di __________
non sono state riconosciute dalla Cassa malati non disponendo detto istituto di
terapisti qualificati e riconosciuti dalle Casse malati per effettuare determinati
tipi di trattamenti (doc. I pag. 7 e doc. IX pag. 4), non è oggetto del
contendere e non va dunque esaminata dal TCA.
2.10. Infine, ricordato che se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può perciò
essere pronunciata una sentenza nel merito, tutte le altre critiche, generiche
e non sempre di facile lettura esposte da RI 1 nel suo ricorso e nello scritto
successivo (doc. IX), sulle quali il co-curatore non si è comunque espresso e
che devono essere qui trattate per quanto occorra, esulano dall’oggetto del
contendere e non possono essere esaminate e giudicate dal TCA in questa sede.
nel merito
2.11. Oggetto del contendere è la
verifica della correttezza delle prestazioni e dei rimborsi che CO 1 ha
accordato al ricorrente in relazione agli eventi del 18 febbraio 2015 e del 18
febbraio 2016 ancorché il ricorrente abbia formulato generiche critiche alla
decisione della Cassa, limitandosi a generali e senza puntualmente contestare,
dalla lista eseguita dall’assicuratore su richiesta del ricorrente,
precisamente una posta rivendicando le prestazioni.
A seguito della decisione di rinvio di questa Corte del 18 ottobre
2018 (STCA 36.2018.35), la Cassa malati resistente ha allestito delle tabelle concernenti
ogni singola prestazione medica di cui l'interessato ha beneficiato dal 18
febbraio 2015 al 9 agosto 2018. Le prestazioni dal 28 ottobre 2017 al 9 agosto
2017 sono state riferite a un infortunio avvenuto il 28 ottobre 2017 e per tale
ragione non sono afferenti, per quanto si comprenda dai prolissi scritti del
ricorrente, alle contestazioni oggetto della presente.
Il ricorrente ha contestato la validità delle tabelle allegate
alla decisione formale del 12 febbraio 2019 (doc. A3), sostenendo che la Cassa
malati ha indiscriminatamente considerato delle prestazioni come malattia o
prevenzione piuttosto che come derivanti dagli infortuni del 18 febbraio 2015 o
18 febbraio 2016.
CO 1 ritiene la critica generica e priva di sostrato, visto che
l'insorgente non si è confrontato con le singole prestazioni elencate e non ha spiegato
in che modo e perché sarebbero sbagliate le conclusioni che essa ha tratto.
2.12. La scrivente Corte osserva
che, in effetti, l'assicurato ha criticato le predette tabelle in modo
apodittico, generico, senza sostrato e senza rendere verosimile il suo
interesse giuridico, sostenendo che delle tabelle sono uguali a quelle già rese
in passato e che non sono praticamente cambiate, se non per la correzione di
alcune diciture.
RI 1 non ha indicato specificatamente con quali prestazioni dell'assicuratore
non è d'accordo, dove CO 1 non gli avrebbe concesso prestazioni cui ha diritto
e in base a quali elementi, motivando cioè la sua contestazione in maniera
precisa e contestualizzata.
Per tale motivo, e meglio per il fatto che il giudice non può e
non deve sostituire con i suoi argomenti la motivazione inesistente o molto
carente del ricorrente, le sue lamentele non sono ricevibili ad esclusione di
taluni aspetti con cui, pur nella genericità delle contestazioni, il ricorrente
si è perlomeno un po’ più precisamente rapportato.
Solo per due tipologie di cure, infatti, il ricorrente ha
contestato la modalità di conteggio eseguita dal suo assicuratore ancorché in
maniera spesso in maniera non specifica: per le insufflazioni tubariche e per
la idrocolonterapia. Il mancato rimborso, rispettivamente la modalità di
rimborso di queste specifiche cure eseguito dall'assicuratore va esaminato nel
merito.
2.13. L'insorgente si è lamentato
che "la copertura delle terapie riferite
alla cura delle orecchie quali insufflazioni tubariche effettuate dal Dottor
__________ presso le __________ non sono mai stati risarcite nelle quote né
come infortunio, né come malattia, ma bensì come quota annuale di prevenzione
solitamente destinato all'abbonamento fitness con abuso senza consenso di
questa quota." (doc. I pag. 11).
Il 13 maggio 2016 (doc. 6) il dottor __________, specialista in
otorinolaringoiatria, ha consigliato all'assicurato di "proseguire con docce nasali con soluzione fisiologica
eventualmente associando Fluibron al bisogno. Consiglio cicli con Avamys spray
nasale 2 spruzzi per narice mattino e sera per 10 gg al mese maggio e giugno,
da ripetere in autunno. Utile ciclo di cure termali (inalazioni, insufflazioni
tubariche). Per gli acufeni al bisogno Acuval audio 1 bustina la sera per cicli
di 20 gg, ripetibili. Valutare TC massiccio facciale già effettuata.".
Il 25 novembre 2016 (doc. A3/3) la Cassa malati ha interpellato il
suo medico fiduciario per sapere se v'era un'indicazione per un soggiorno
balneare, tenuto conto che l'interessato praticava regolarmente fisioterapia e
terapia respiratoria.
Il dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha risposto
che le cure inalatorie erano effettuabili in maniera ambulatoriale e che non
v'era un'indicazione per le cure balneari.
Il 2 agosto 2017 (doc. 36) il dr. med. __________ ha certificato
la necessità, per il ricorrente, di regolari insufflazioni e inalazioni.
Il dottor __________ ha rivisto l'interessato il 20 settembre 2017
(doc. 43) consigliandogli di ripetere a metà ottobre un ciclo di 10 giorni di
cure termali, oltre a proseguire con gli spray nasali.
Consultato nuovamente un anno dopo sulla fisioterapia inalatoria,
il 2 novembre 2017 il dr. __________ ha affermato:
" A seguito
del trauma avvenuto il 18.2.2016 non vi sono state conseguenze come dimostrato
da CM 13.05.2016. Il nesso di causalità fra i disturbi presentati e l'evento
infortunistico è da reputare al massimo possibile quindi le cure sono a carico
malattia. I disturbi sono a carattere cronico infiammatorio e preesistenti.
Fatti
I disturbi presentati dal paziente possono essere trattati con i
medicamenti prescritti dal Dr. __________. Non vi è necessità di cure termali e
neppure/tantomeno di cure fisioterapiche.".
Il 3 novembre 2017 (doc. 56) CO 1 ha spiegato all'assicurato i
motivi per cui la fisioterapia inalatoria presso le __________ non è più stata
riconosciuta.
La Cassa malati ha indicato che la documentazione medica prodotta
dall'interessato relativa ai disturbi alle orecchie, per i quali egli era in
cura presso il dottor __________, è stata analizzata dal servizio medico
fiduciario, il quale non ha ritenuto giustificato né un soggiorno di cure
termali né la prosecuzione della fisioterapia inalatoria presso la struttura di
__________.
Pertanto, l'assicuratore non avrebbe più riconosciuto ulteriori
trattamenti.
Inoltre, tali disturbi nemmeno potevano essere riconosciuti come
conseguenza degli infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016, non
potendo essere stabilito, secondo il principio della probabilità preponderante,
un nesso di causalità. Questi disturbi erano di carattere cronico infiammatorio
e preesistenti. I relativi trattamenti dovevano quindi essere riconosciuti
quali conseguenze di una malattia.
Sempre nello scritto del 3 novembre 2017, la Cassa malati ha
spiegato all'assicurato che le fatture emesse dal dr. med. __________ per le
insufflazioni potevano essere riconosciute unicamente nell'ambito di un
contributo per la promozione della salute previsto dalle sue assicurazioni
complementari, non essendo prestazioni riconosciute dall'assicurazione malattia
di base.
D'avviso del TCA, l'agire della Cassa è corretto.
Non va infatti dimenticato il ruolo del medico della
Cassa malati, che la LAMal regola all'art. 57 cpv. 4 e 5:
" 4
Il medico di fiducia consiglia
l’assicuratore su questioni d’ordine medico
come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle
tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione
d’una prestazione da parte dell’assicuratore.
5
Il
medico di fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il fornitore di
prestazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni.".
La LAMal attribuisce quindi al medico fiduciario un ruolo
importante. Il medico di fiducia è divenuto un organo di applicazione
dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo
scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster,
in SBVR, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo
consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a
carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione
contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare
prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 K 87/00, pag. 4 consid. 2d e
dottrina citata).
Secondo costante giurisprudenza (fra le tante, STF 8C_184/ 2013
del 7 giugno 2013 consid. 2.4), l'Alta Corte ha ribadito che nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice delle assicurazioni sociali di fondare la
propria decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore. Tuttavia, qualora sussista anche il minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna.
Le riprodotte valutazioni del dottor __________ non sono atte a
far dubitare della valutazione del medico fiduciario.
Quanto alle indicazioni del dr. med. __________, egli si è
limitato a certificarne la necessità, ma non ha precisato per quali motivi
delle insufflazioni tubariche erano utili all'assicurato.
L'assicuratore malattia si è basato sia sui certificati medici
agli atti per stabilire se una cura derivava da malattia o dagli infortuni
subiti dall'assicurato nel 2015 e nel 2016, sia sulle classificazioni emesse
dagli stessi medici curanti che, secondo scienza e coscienza, pongono le
diagnosi e prescrivono le necessarie terapie ai pazienti.
Al riguardo non va dimenticato che la legge ha posto la
presunzione secondo cui le prestazioni fornite dai medici svizzeri soddisfano i
principi stabiliti dall'art. 32 LAMal, in particolare soddisfano il criterio
dell'efficacia/riconoscimento scientifico (art. 33 cpv. 1 LAMal; DTF 134 V 87;
DTF 129 V 173).
Per l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le
prestazioni di cui agli artt. 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate
ed economiche. L'efficacia deve essere provata secondo metodi scientifici.
Tuttavia, non si può in specie ignorare quanto scritto dal dr.
med. __________ al ricorrente il 17 ottobre 2017 (doc. A8) in merito alla
richiesta dell'assicurato di certificare la continuazione di una serie di cure,
quali 4-5 sedute di idrocolonterapia, 2 cicli di 10 sedute di inalazioni e
insufflazioni e 2 cicli da 10 sedute di fisioterapia: "(…) non sono in grado di certificare le cure da lei
intraprese senza prima il mio benestare. Si tratta di numerose sedute che non
sono più giustificabili all'assicurazione come infortunio (…)".
Il dr. med. __________, che risulta indipendente e
imparziale e non v'è pertanto motivo di dubitare dei suoi pareri e dunque della
conclusione che i disturbi lamentati dall'assicurato erano a carattere cronico
infiammatorio e preesistenti all'infortunio del 2016, si è espresso al riguardo
non ritenendo necessarie né le cure termali né le cure fisioterapiche. Infatti,
come tali questi disturbi potevano essere trattati con i medicamenti che il
dottor __________ ha prescritto al paziente.
Compito del TCA è di unicamente stabilire se le terapie a cui
l'assicurato si è sottoposto siano state debitamente riconosciute e quindi
rimborsate all'interessato conformemente ai principi dell'assicurazione
malattia obbligatoria.
Il fatto che l'assicuratore malattia le abbia
comunque prese inizialmente a carico nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria delle cure e, successivamente, a titolo di prevenzione e quindi
che le abbia pagate come delle coperture complementari LCA di cui dispone il
ricorrente, non ritenendo (più) delle cure giustificate nella forma in cui sono
state prescritte (bastando i medicamenti) è corretto. Non può invece essere
esaminato dalla scrivente Corte, che è chiamata a dirimere unicamente le
contestazioni attinenti all'assicurazione malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la LAMal, in assenza di una petizione fondata sulle coperture
complementari di cui beneficia RI 1, la correttezza dell’agire
dell’assicuratore che copre le assicurazioni complementari di cui il ricorrente
è beneficiario.
2.14. Per quanto concerne l’aspetto
delle cure per il colon irritabile, secondo il ricorrente i medici fiduciari
della Cassa malati, non specialisti in materia, avrebbero negato a torto
l'efficacia delle cure che egli ha effettuato (doc. I pag. 7):
" Il
riconoscimento di una disbiosi intestinale è acclarato anche dai medici
fiduciari, le motivazioni che portano a tale stato di alterazione sono da
ricondurre ad un'irritazione del colon che potrebbe essere sopraggiunta o
aggravata con la somministrazione farmacologica e non come indicato derivante
da una condizione patologica come malattia, non meglio specificata neanche come
eziologia.".
Egli ha citato delle pubblicazioni scientifiche relative all’idrocolonterapia
quale metodo riabilitativo per agevolare il ripristino dello stato di salute e
lenire lo stato infiammatorio (doc. I pag. 7).
Inoltre, il suo stato di salute, condizionato da intolleranza a
FANS, sarebbe già stato determinato il 6 febbraio 2018 dalla gastroenterologa dottoressa
__________.
Pertanto, il fatto che in Svizzera non sia riconosciuta una tale
disfunzione nell'assunzione farmacologica, gli sta creando problemi in ambito
sanitario per gli ulteriori eventi occorsigli, anche con altri medici e
ospedali, perché l'assicuratore malattia non prenderebbe correttamente in
considerazione le indicazioni diagnostiche e continuerebbe a registrare le
analisi specialistiche a seconda della convenienza come controllo o come
malattia.
Con STF 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al considerando 3.1 il
Tribunale federale ha rammentato che la LAMal è retta dal principio di
territorialità. Tuttavia, a norma dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, il Consiglio
federale può decidere che l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 o
29 LAMal eseguite all'estero per motivi di ordine medico (prima frase).
Sulla base di questa delega di competenza, l'autorità esecutiva ha
emanato l'art. 36 OAMal, intitolato "Prestazioni all'estero". Secondo
il primo capoverso di questo disposto, il Dipartimento federale dell'Interno,
sentita la competente commissione, designa le prestazioni di cui agli articoli
25 capoverso 2 e 29 della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere
effettuate in Svizzera (un elenco di queste prestazioni non è tuttavia stato
allestito; cfr. DTF 131 V 271 consid. 3 pag. 274; DTF 128 V 75).
Per l’art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in
caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente
all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è
inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo
di seguire questo trattamento.
Per il suo capoverso 4, le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2
sono assunte al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo
rimborso in Svizzera.
Sono salve le disposizioni sull'assistenza reciproca
internazionale in materia di prestazioni (art. 36 cpv. 5 OAMal).
Va ancora evidenziato che, oltre all’urgenza, di norma, soltanto
gravi lacune nell'offerta di cura ("Versorgungslücke")
giustificano di distanziarsi dal principio della territorialità (STFA K 60/06
del 28 giugno 2007, consid. 4.2). Si tratta, di norma, di cure che richiedono
delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti complessi di malattie
rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità, la Svizzera non
dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente (DTF 134 V 330).
Per contro, se il trattamento adeguato è realizzato correntemente
in Svizzera e corrisponde a protocolli largamente riconosciuti, l'assicurato
non ha diritto al rimborso dei costi per un trattamento eseguito all'estero
(DTF 134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2). Vantaggi minimi, difficilmente
valutabili o addirittura contestati, non possono configurare un valido motivo
per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione di base (DTF 134 V
330; DTF 127 V 138 consid. 5), così come neppure il fatto che una clinica
specializzata all'estero abbia maggior esperienza nel settore specifico (DTF
134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2).
Nella recente DTF 145 V 170, l'Alta Corte si è pronunciata su un
caso di disforia di genere nel senso di una transessualità donna-uomo, il cui
intervento di falloplastica è avvenuto all'estero.
In quel giudizio il Tribunale federale ha ribadito Giurisprudenza
relativa ai trattamenti all'estero (cfr. consid. 2) e che ci si deve attenere
alla pratica giudiziaria, secondo cui eccezioni al principio di territorialità
possono essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare
come la falloplastica oggetto della sentenza federale. Altrimenti vi sarebbe il
rischio di perdita delle corrispondenti competenze professionali specialistiche
in Svizzera (cfr. considd. 7.1 e 7.2).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale - alla luce della
giurisprudenza esposta concernente il principio della territorialità in ambito
sanitario - ritiene che le sedute di idrocolonterapia effettuate all'estero
dall'assicurato non possono essere poste a carico della Cassa malati
resistente, non essendo riconosciute dall'assicurazione malattia per le cure
medico-sanitarie.
Ricordato come le eccezioni al principio della territorialità possono
essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare, la
"flogosi intestinale cronica, su base
irritativa e da uso di medicinali anti-infiammatori o/e da uso nell'ultimo
Considerandi
periodo di farmaco lassativo per preparazione colonscopia"
(doc. A10), non costituisce una terapia molto rara i cui costi debbano essere
riconosciuti dalla LAMal.
Per quanto riguarda la presunta incompetenza dei medici fiduciari
della Cassa malati nel pronunciarsi sulla necessità e sulla validità delle cure
sotto forma di idrocolonterapia non essendo essi, a differenza dei medici che
egli ha consultato, degli specialisti in gastroenterologia (doc. A3/2-3), va
osservato quanto segue.
Il dr. med. __________, che ha preso posizione nel 2016 sulla
richiesta dell'assicurato di un soggiorno balneare rispondendo che non v'era
indicazione per cure balneari e che le cure inalatorie erano effettuabili
ambulatorialmente, è specialista FMH in medicina interna generale.
Un anno dopo, a fine 2017, egli è stato interpellato in merito
alla necessità di cure termali e alla prosecuzione della fisioterapia
inalatoria. Non ritenendo vi fosse un nesso di causalità fra i disturbi
presentati e l'evento infortunistico del 18 febbraio 2016, trattandosi di
disturbi a carattere cronico infiammatorio e preesistenti e che potevano essere
trattati con medicamenti, non ha ritenuto data la necessità di cure termali né
fisioterapiche.
A metà anno 2018 il dr. med. __________, anch'egli FMH in medicina
interna generale, ha ritenuto che la idrocolonterapia, non figurante nell'OPre,
non fosse una terapia riconosciuta ed efficace a livello scientifico della
medicina tradizionale e non l'ha quindi considerata rispettosa dell'art. 32
LAMal
In pari data, il dr. med. et lic. iur __________, specialista FMH
in medicina interna generale, ha osservato che gli studi scientifici allegati
dall'assicurato non comprovavano sufficientemente l'efficacia della
idrocolonterapia, poiché i pazienti oggetto dello studio erano troppo pochi e
tale numero non soddisfaceva i requisiti pertinenti nello studio stesso.
Inoltre, egli non era a conoscenza di studi che soddisfacessero gli standard
richiesti.
Il medico curante dr. med. __________, FMH medicina interna
generale, ha certificato il 18 maggio 2016 (doc. A10) la necessità di idrocolonterapia.
Il dottor __________, che si è firmato come "Medico FMH", ha certificato il 9
gennaio 2018 (doc. A10) che l'assicurato era a quel momento sofferente di
flogosi intestinale cronica su base irritativa e da uso di medicinali
antiinfiammatori e/o da uso nell'ultimo periodo di farmaco lassativo per
preparazione alla colonscopia. Pertanto, egli necessitava di idrocolonterapia
nella misura di tre sedute ravvicinate (una alla settimana) e una terapia di
mantenimento una volta al mese.
Infine, il 6 febbraio 2018 (doc. A13) la dr.ssa __________ ha
effettuato una prima visita specialistica gastroenterologica dell'assicurato,
osservando un addome marcatamente globoso, meteorico, trattabile, non dolente.
Ha consigliato l'assunzione di alcuni medicamenti e un approfondimento
diagnostico tramite colonscopia per escludere una colite microscopica.
Sulla validità dei referti medici qui riportati, il Tribunale
rileva che i tre medici sentiti dalla Cassa malati sono specialisti in medicina
interna generale e quindi non in gastroenterologia.
Tuttavia, lo stesso si può dire di almeno due dei medici curanti.
Infatti, dal sito www.doctorfmh.ch
consultato il 12 dicembre 2019, risulta che il dr. med. __________ ha ottenuto in
__________ nel 2012 la specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed
estetica e nel 2014 di medico generico.
Il dr. med. __________, come visto, è specialista in medicina
interna generale.
Quanto alla dottoressa __________, la struttura in cui è attiva la
indica come specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (__________,
consultato il 12 dicembre 2019). Tuttavia, non si può non notare come l'intero
suo referto medico si riferisca unicamente a quanto le ha riferito il paziente,
nel senso che essa ha riportato i disturbi soggettivi dell'assicurato e gli
esami che egli ha indicato - ma non comprovato - di avere effettuato.
Da parte della gastroenterologa non è stata posta alcuna diagnosi
specialistica, ma solo consigli sull'assunzione di alcuni farmaci e di
sottoporsi a una colonscopia.
Stante quanto precede, è unicamente il dottor __________ che ha
certificato la necessità di idrocolonterapia nel maggio 2016 senza però
indicarne i motivi, ma anche che, come visto, nel mese di ottobre 2017 non l'ha
più ritenuta giustificabile come derivante dall'infortunio.
Determinante, nell'evenienza concreta, è che passando in rassegna
tutte le 14 pagine delle tabelle relative alle prestazioni di cui l'assicurato
ha beneficiato tra il 2015 e il 2017, risulta che le sedute di idrocolonterapia
sono state rimborsate dalla sua Cassa malati o come malattia ai sensi della
LAMal, o come infortunio sempre ai sensi della LAMal.
Di conseguenza, nulla può più pretendere il ricorrente per questa
terapia, indipendentemente dal fatto che essa sia stata ritenuta come derivante
da o dagli infortuni subiti dall'insorgente o come malattia.
Come detto, dal profilo economico non v'è alcuna differenza sul
diritto dell'assicurato al rimborso dei relativi costi.
Infatti, l'interessato è tenuto a partecipare ai costi delle
prestazioni ottenute (art. 64 cpv. 1 LAMal) e la sua partecipazione comprende
(art. 64 cpv. 2 LAMal):
a. un importo fisso per anno (franchigia); e
b. il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale).
Di conseguenza, sia che la prestazione di cui ha beneficiato sia
qualificata come malattia sia come infortunio, il ricorrente è tenuto a versare
di tasca propria l'importo corrispondente fino all'esaurimento della franchigia
che ha fissato a Fr. 1'000.- all'anno e, una volta esaurita, al 10% del costo
della prestazione.
Si evidenzia, inoltre, che l'assicurato confonde manifestamente i
principi della LAINF (RS 832.20) con quelli della LAMal quando sostiene che
egli non sarebbe tenuto al pagamento di nessuna franchigia e men che meno di
nessuna quota di partecipazione.
Occorre nuovamente ribadirlo, egli non è coperto dalla LAINF per
gli infortuni, ma dalla LAMal, perciò ogni caso di infortunio sottostà alle
medesime regolamentazioni legali di un caso di malattia e quindi a franchigie e
a partecipazioni ai costi. È solo una volta raggiunta la quota di
partecipazione personale di Fr. 700.- all'anno (art. 103 cpv. 2 LAMal) che
l'assicurato è esentato dal contribuire ai costi delle prestazioni di cui ha
beneficiato.
Le richieste del ricorrente tese alla modifica della qualifica da
malattia a infortunio, siccome ininfluenti ai fini dei suoi diritti secondo la
LAMal, sono prive di sostrato e, comunque, accertate adeguatamente dai medici
fiduciari della Cassa come indicato in precedenza.
La circostanza che alcune qualifiche delle prestazioni mediche
ritenute dall'assicuratore malattia divergano da quelle auspicate dal
ricorrente, nulla muta dal profilo del diritto al riconoscimento economico
secondo la LAMal. Le ragioni per le quali CO 1 ha operato la qualifica,
descritte nelle considerazioni di fatto, vanno condivise.
CO 1 si è attenuta alle indicazioni dei fornitori di prestazioni:
dalle quali si distanzia solo a fronte di fondati motivi qui non dati.
Alla luce di ciò, in assenza di prova del contrario che
l'insorgente non ha saputo apportare, non si può affermare che vi sono delle
posizioni aperte; in altre parole, non risultano giustificati dei crediti da
parte del ricorrente nei confronti della Cassa malati derivanti da errati
conteggi delle prestazioni.
2.15
L'assicurato ha formulato
delle pretese creditorie derivanti da cure dentarie effettuate all'estero, per
le quali l'assicurato lamenta un riconoscimento del 50% in luogo del 100%.
Su questo punto il ricorso va respinto per diversi motivi.
In primo luogo, queste cure dentarie sono state eseguite
all'estero perciò, secondo il summenzionato principio della territorialità, non
possono essere prese a carico nell'ambito della LAMal, fatta salva una
situazione di urgenza che si è verificata all'estero, circostanza che non è
però qui data.
Inoltre, un diritto al rimborso secondo la LAMal non è possibile,
perché non è stato medicalmente comprovato che le cure dentarie a cui
l'assicurato si è sottoposto derivassero dall/dagli infortuni/o del 2015 e/o
del 2016.
A titolo abbondanziale, la scrivente Corte osserva che le sedute
di "controllo e pulizia" e di "allineamento e pulizia"
difficilmente possono rientrare fra le prestazioni derivanti da un infortunio.
L'assicuratore malattia che copre le assicurazioni complementari ha
rimborsato i costi di questi trattamenti nell'ambito della copertura
complementare LCA, che prevede la copertura dei costi per visite di controllo,
igiene dentale, trattamenti del medico dentista e sostituzione dei denti nella
misura del 50% dei costi, ma fino a un massimo di Fr. 1'000.- per anno civile,
rischio infortunio incluso.
Non essendo oggetto del contendere in ambito LAMal, questa
questione non va ulteriormente approfondita.
2.16
Infine, il ricorrente ha
rimproverato alla sua Cassa malati di non essersi pronunciata, nemmeno nella
decisione su opposizione, sulle indennità giornaliere, "nonostante il contratto __________ con copertura __________
in tutto il mondo, prevede questi introiti e possibilità; pertanto si chiede il
regresso per tutto quanto non regolarmente gestito e disatteso."
(doc. I pag. 10).
Come correttamente osservato dall'assicuratore resistente, la
copertura infortunistica secondo la LAMal non riconosce anche le indennità
giornaliere per tutti gli assicurati. La copertura prevista dagli articoli 67 e
seguenti LAMal è facoltativa e va quindi esplicitamente stipulata dagli
assicurati.
L'art. 67 cpv. 1 LAMal prevede infatti che le persone domiciliate
in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15
anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un’assicurazione
d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso
1.
o 3 LVAMal.
In virtù dell'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono
l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti
l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla
maternità.
Secondo l'art. 72 cpv. 1bis LAMal, introdotto il 1° gennaio 2016,
le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.
Per l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all’indennità giornaliera è
dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la
metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il
terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia.
Nel caso in esame, dalle polizze assicurative prodotte dal
ricorrente agli atti non risulta che egli abbia stipulato anche la copertura facoltativa
per la perdita di guadagno in caso di malattia e/o infortunio secondo l'art. 67
LAMal.
Inoltre, se da un lato l'interessato non è dunque coperto da
un'assicurazione perdita di guadagno, dall'altro egli non ha neppure comprovato
di avere subìto una perdita di guadagno derivante dalle malattie e/o dagli
infortuni in discussione.
Quanto al riconoscimento di indennità giornaliere sulla base della
copertura complementare __________ menzionata dal ricorrente, dagli atti di cui
dispone il Tribunale non si evince che egli sia al beneficio di una tale
copertura.
Il tema esula comunque dall'oggetto dell'analisi del TCA che,
occorre ribadirlo, si limita qui all'aspetto dell'assicurazione malattia
obbligatoria secondo la LAMal.
2.17
Con il suo scritto doc. IX del
20.
settembre 2019 RI 1, evidenziando un atteggiamento ritenuto ostruzionistico
di una collaboratrice di CO 1, interpellata in merito alla “dinamica di
accesso documentale per l’infortunio del 18 febbraio 2015”, ha
implicitamente chiesto al TCA di accertare la “dinamica di accesso
documentale” relativa a quell’infortunio.
La prova, di cui
l’assicurato ha chiesto l’acquisizione, non è chiara, non risulta comunque
rilevante ai fini del giudizio. Sapere come, ossia con quale dinamica, sia
avvenuto l’accesso ai documenti relativi ai fatti del 18 febbraio, da parte
dell’assicuratore è questione senza sostrato alcuno. RI 1 non lamenta carenze
nell’acquisizione probatoria nella fase amministrativa. Egli non spiega neppure
perché l’accertamento dalla “dinamica di accesso documentale” sarebbe
rilevante e costituirebbe un elemento probatorio atto a dimostrare i suoi diritti.
La richiesta deve quindi essere respinta.
Va
a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.18
Infine, in merito alla
richiesta di addossare le spese processuali e giudiziarie allo Stato "per quanto arrecato secondo art 428 CPP e
secondo art 114 lett e CPC" "In virtù del fatto che il procedimento ricorsuale è
causato dall'inadeguatezza gestione del Tribunale d'appello"
(doc. I pag. 10), va osservato quanto
segue.
Ritenuto come la controversia fra il ricorrente e la sua Cassa
malati porti sull'assicurazione malattia obbligatoria e quindi su un ambito delle
assicurazioni sociali - che non ha quindi nulla a che vedere con la procedura
penale e nemmeno con la procedura civile così come sollevato dal ricorrente -,
l'art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura dinnanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni sia gratuita per le parti.
Di medesimo tenore è l'art. 29 cpv. 1 LPTCA, concernente la
procedura cantonale davanti allo scrivente TCA.
Nel caso in esame,
nonostante l’esito sfavorevole per il ricorrente e l’esposizione di
contestazioni più volte esaminate non solo da questa Corte ma anche dal TF, si
può prescindere dal carico di tasse di giustizia e spese. Il ricorrente è
comunque avvisato che in futuro, laddove fossero riproposte argomentazioni già
oggetto di giudizio relative a eccezioni, le spese potranno essere poste a suo
carico.
Il ricorso è quindi da
respingere nel suo complesso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti