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Decisione

36.2019.68

D a essere informati su composizione TCA.Ricusa giudici/vicecancelliere.Istanza risarcimento danni.Che si tratti di infortunio o malattia,non v'è differenza nel rimborso.Principio di territorialità.Cure all'estero non riconosciute.Cure dentarie non dovute a infortunio non rimborsate.Medico fiduciari

5 febbraio 2020Italiano57 min

insufflazioni e 2 cicli da 10 sedute di fisioterapia: "(…) non sono in grado di certificare le cure da lei

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2019.68

TB

Lugano

5 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° luglio 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. Da

anni RI 1, 1970, è affiliato a CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria

LAMal, compresa la copertura per infortunio, oltre che per diverse coperture

dell’assicurazione complementare LCA (doc. A9).

1.2. Il

18 febbraio 2015 l’assicurato è stato vittima di un’aggressione, che ha

comportato la contusione del padiglione auricolare destro con piccola

ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno (doc. 1).

1.3. L’assicurato

ha subìto una seconda aggressione il 18 febbraio 2016 con traumatismo a

carico dell’orecchio sinistro (doc. 10), che ha necessitato visite e

cure specialistiche, in particolare docce nasali, inalazioni e insufflazioni

tubariche (doc. 6).

1.4. Con

decisione del 4 settembre 2017 (doc. 42) CO 1 ha respinto la richiesta

dell’assicurato di considerare i trattamenti per le lesioni alla mandibola,

alla fronte e quelle direttamente o indirettamente connesse con le

problematiche al gluteo destro quali conseguenze dell’infortunio del 18

febbraio 2015.

1.5. Basandosi sugli atti a

disposizione (lettera di dimissione del 18 febbraio 2015 rilasciata dal Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________ di __________) e sul principio della

dichiarazione della prima ora, l’assicuratore malattia ha concluso che quel

giorno non v’erano state contusioni alla mandibola, alla fronte o al gluteo

destro, ma unicamente all’orecchio destro, perciò le problematiche

lamentate in particolare al gluteo destro non erano in relazione con l’evento

occorso il 18 febbraio 2015. Pertanto, i trattamenti direttamente o

indirettamente connessi a questa patologia non potevano essere riconosciuti

quali conseguenze dell’infortunio.

1.6. Con decisione su opposizione

del 20 marzo 2018 (doc. 68) CO 1 ha respinto l'opposizione del 3 ottobre 2017

(doc. 44), rifiutando all'assicurato l'erogazione di prestazioni.

La Cassa malati, basandosi

sulla lettera di dimissione del Pronto Soccorso, ha ritenuto che l’assicurato

avesse subìto delle lesioni unicamente all’orecchio destro e non anche ad altre

parti del corpo. Tuttavia, nella notifica di infortunio dell’8 giugno 2016,

l’interessato ha riferito di avere riportato contusioni all’orecchio destro,

alla mandibola, alla fronte e al gluteo destro, pretendendo di conseguenza che

le cure richieste venissero riconosciute come prestazioni da infortunio e non

da malattia.

L'assicuratore ha ritenuto di

avere agito nel rispetto delle norme legali, ottemperando ai propri doveri e

cercando di venire incontro alle richieste dell’assicurato, il quale non ha

però fornito i documenti necessari per l’accertamento del nesso causale. In

assenza di tale nesso, la Cassa malati era legittimata a rifiutare le

prestazioni come derivanti da un infortunio.

1.7. Con

ricorso del 21 aprile 2018 al TCA (36.2018.35) RI 1 ha sollevato numerose

critiche di carattere formale nei confronti dell’agire di CO 1.

Nel merito, l’insorgente ha

precisato che le “terapie riferite alla cura

delle orecchie quali insufflazioni tubariche effettuate dal Dottor __________

presso le __________ non sono mai stati risarcite nelle quote né come

infortunio, né come malattia, bensì come quota annuale di prevenzione

solitamente destinato all’abbonamento fitness con abuso senza consenso di

questa quota” (doc. 73 pag. 5).

Inoltre, il ricorrente ha rimproverato

alla sua Cassa malati di avere fatturato erroneamente le prestazioni di cura,

attribuendo per esempio impropriamente all’assicurazione complementare __________

con una copertura del 50% il costo delle cure dentarie piuttosto che registrare

le relative fatture come “infortunio con

prestazioni all’estero senza franchigia.”

(doc. 73 pag. 5).

Peraltro, anche le prestazioni

dello “Studio __________ vengono registrate con diverse franchigie, alcune

vengono rettificate e altre non lo sono ancora” (doc. 73 pag. 5).

L’assicurato ha ricordato che “A tutt’oggi non sono correttamente indicate le

inalazioni delle __________ in questo elenco nonostante prescrizione medica del

Dott. __________ e dott. __________” (doc. 73 pag. 5).

Pertanto, egli ha ritenuto che le

insinuazioni della sua Cassa malati, “ancorché

non corroborate dal medico fiduciario risultano pretestuose ed inadeguate a

contrastare il parere dei medici sopracitati” (doc. 73 pag. 5). RI 1 ha contestato che le affezioni ORL non

possono essere poste in relazione di causa con gli eventi del 18 febbraio 2015

e 18 febbraio 2016.

Il ricorrente ha pure rilevato

che “Le problematiche al gluteo destro, sono

state gestite dallo Studio __________ e infine Studio __________,

dove tutt’ora sono pagate totalmente con indicazioni infortunio ma con errate

assegnazioni delle franchigie.” (doc. 73 pag. 5).

Anche “Le altre prestazioni analisi diagnostica,

infiltrazioni di ozono e risonanze magnetiche sono state registrate in modo

alternato come infortunio o come malattia con copertura con franchigia al 10% e

a volte totale.” (doc. 73 pag. 6).

L’interessato ha ricordato di

essere caduto sul gluteo destro dopo avere subìto un colpo dall’aggressore e

che l’edema che si è manifestato a posteriori è stato inizialmente curato dal

medico di famiglia con antiinfiammatori. Sono dunque dati gli elementi del

fattore esterno straordinario e del nesso di causalità, perciò si tratta senza

dubbio di un infortunio nel senso giuridico del termine.

1.8. Nella risposta di causa del 6

giugno 2018 (doc. 73 pag. 8) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso.

1.9. Il 27 settembre 2018 (doc. 73

pag. 9) ha avuto luogo un’udienza di discussione fra le parti davanti al giudice

delegato del TCA, in cui il ricorrente ha chiesto “che venga allestita una lista completa ed esaustiva, richiesta già

formulata in precedenza, relativa a tutte le prestazioni riferite a ognuno dei

2 infortuni” (doc. 73 pag. 10).

1.10. Con

STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018 (doc. 73) la scrivente Corte, nella misura

in cui era ricevibile, ha accolto il ricorso nel senso delle considerazioni

esposte e ha di conseguenza annullato la decisione su opposizione del 20 marzo

2018, rinviando gli atti a CO 1 per le verifiche imposte dal caso e

l’emanazione di una nuova decisione.

1.11. Il 12 febbraio 2019 (doc. A3) CO

1 ha emanato una nuova decisione formale relativa all’assunzione di costi in

conseguenza agli eventi del 18 febbraio 2015 e 18 febbraio 2016, allegando una

lista in cui sono state elencate tutte le prestazioni erogate all'assicurato e che

evidenzia (come desiderato dal qui ricorrente) quali prestazioni sono

riconosciute come riconducibili ad infortunio e quali, invece a malattia o

prevenzione.

Per allestire la lista, la Cassa malati ha interpellato il proprio

servizio medico fiduciario (docc. A3/2-3).

Sulla scorta dei pareri dei tre medici fiduciari, CO 1 ha concluso

che le terapie di inalazione e di idrocolonterapia non erano in relazione con

gli infortuni subiti dall'assicurato. Pertanto, essa ha riconosciuto come derivanti

da infortunio solo le prestazioni esplicitamente evidenziate come tali nella

lista, mentre le altre prestazioni sono state riconosciute o come da malattia o

come da prevenzione, dovendosi attenere alle informazioni date dai fornitori di

prestazioni e non potendo modificarne il contenuto né la denominazione senza

che le siano sottoposti ulteriori atti medici che dimostrino la fondatezza di

una tale richiesta.

1.12. L'opposizione dell'assicurato

del 9 marzo 2019 (doc. A2) è stata respinta da CO 1 con decisione su

opposizione del 1° luglio 2019 (doc. A1), non apportando elementi tali da

mettere in discussione la decisione formale e la lista delle prestazioni

allegata.

La Cassa malati ha rilevato che l'opponente non si è confrontato

con quanto riportato nella lista allegata alla decisione formale.

Per quanto concerne la mancata presa di posizione della Cassa

malati sulla richiesta di indennità giornaliere dell'assicurato, essa ha

evidenziato che tali indennità non sono mai state oggetto della presente procedura,

perciò non entrava nel merito.

Sulle critiche che l'interessato ha rivolto all'operato del suo

medico curante e alla fatturazione delle prestazioni fornitegli, l'assicuratore

non le ha ritenute oggetto della sua decisione.

Infine, le contestazioni dell'assicurato sulle valutazioni del

servizio medico fiduciario, non poggiando su basi medico-scientifiche atte a

mettere in discussione quanto appurato dai medici interpellati, sono state

ritenute ininfluenti.

1.13. Il 6 agosto 2019 (doc. I) RI 1

si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con un prolisso scritto

portante su molteplici argomenti, non tutti attinenti alla questione in esame.

Dopo avere formulato delle contestazioni di carattere formale, nel

merito il ricorrente ha criticato l'esposizione dei fatti alla base degli

infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016 così come presentati

dalla Cassa malati, ciò che l'avrebbe condotta a qualificare erroneamente le

prestazioni mediche di cui ha beneficiato e a cagionargli un danno

patrimoniale, motivo per cui ha formulato richiesta di un indennizzo di Fr.

30'000.- secondo l'art. 78 cpv. 2 LPGA.

Quanto alla validità dei certificati medici dei curanti dr. med. __________

e __________ e della terapista __________ in merito alla necessità di

sottoporsi a inalazioni e insufflazioni di acqua sulfurea, l'insorgente ha

contestato i pareri dei medici fiduciari dell'assicuratore, non specialisti in

gastroenterologia e neurologia e che non hanno pubblicato dei contributi

scientifici nell'ambito in esame. A suo dire, le inalazioni e le insufflazioni

sono un metodo terapeutico validato come cure termali, come terapia

complementare, ma per la Cassa malati non sono un metodo terapeutico per

l'infortunio all'orecchio nonostante le prescrizioni dei medici dr. __________

e __________.

Inoltre, "Tali osservazioni

di registrazione terapeutica sono da applicare anche alle sedute di

idrocolonterapia" (doc. I pag. 5).

Riguardo alla questione delle indennità giornaliere di suo

diritto, il ricorrente ha osservato che, poiché l'assicurazione contro gli

infortuni LAINF non è applicabile, l'assicuratore resistente deve garantire le

prestazioni in caso di infortunio, pagando direttamente i costi connessi

all'infortunio senza che l'assicurato vi debba partecipare e quindi senza che

egli continui ad anticipare i costi e ad accollarsi la franchigia e l'aliquota

percentuale. Pertanto, l'assicuratore non si è correttamente assunto le spese

mediche e non ha corrisposto le prestazioni previste dalla LAINF, assegnandogli

delle indennità giornaliere e corrispondendogli le spese per le cure mediche

con tempestività per consentire di lenire il danno patrimoniale, agevolando il

risarcimento del danno dagli aggressori nonché rispetto anche alla mancata

erogazione di una rendita intera di invalidità.

L'insorgente si è ulteriormente lamentato che la copertura delle

terapie riferite alle cure delle orecchie, quali insufflazioni tubariche

effettuate dal dr. __________ presso le __________, non sono mai state "risarcite nelle quote né come infortunio, né come

malattia, ma bensì come quota annuale di prevenzione solitamente destinato

all'abbonamento fitness con abuso senza consenso di questa quota.".

Oltre a ciò, l'assicurato ha affermato che malgrado la STCA

36.2018.35, la lista delle cure terapeutiche non è cambiata se non per

rettificare errori di calcolo delle franchigie.

1.14. Nella sua risposta del 4

settembre 2019 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso.

La Cassa malati ha innanzitutto affermato che il suo giurista è

legittimato a stare in giudizio davanti al TCA per il caso in esame,

circostanza contestata dal ricorrente.

Essa ha poi contestato di avere presentato in modo distorto i

fatti a partire dai quali sono scaturite le necessità di cure del ricorrente e

nemmeno di avere fatto pressione sul dr. med. __________ o su altri medici.

L'assicuratore malattia ha invece rilevato che, a seguito del

rinvio della STCA 36.2018.35, ha allestito l'elenco delle prestazioni erogate,

in cui è visibile quale attribuzione abbiano dato i fornitori di prestazioni

alla loro prestazione. Se il fornitore di prestazioni dichiara che la

prestazione da lui fornita è dovuta a malattia, la Cassa malati ne prende atto ed

è solo in caso di dubbi che avvia i necessari accertamenti.

La Cassa resistente ha evidenziato che il ricorrente, pur

contestando la lista, lo fa in modo forfettario, ovvero non si confronta con le

singole prestazioni ivi elencate e quindi non spiega in che modo e perché siano

sbagliate le conclusioni che essa ha tratto.

Quanto alla critica di essersi fondata sui referti dei suoi medici

fiduciari piuttosto che su quelli dei medici curanti del ricorrente, la Cassa

malati ha rilevato che i medici indicati dall'assicurato non hanno messo in

discussione quanto affermato dal suo servizio medico fiduciario.

Sulla pretesa ricorsuale di non dovere pagare alcuna franchigia né

partecipazione ai costi sulle prestazioni ricevute siccome dovute a infortunio

e non a malattia, l'assicuratore resistente ha richiamato l'art. 28 LAMal e la

giurisprudenza in materia, per affermare che, per gli infortuni coperti dalla

LAMal, tale legge si assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di

malattia.

In merito al tema delle indennità giornaliere, CO 1 ha osservato

sia che tali prestazioni non sono mai state oggetto della vertenza in esame, sia

che, comunque, la LAMal non prevede l'erogazione di indennità giornaliere in

caso di infortunio, ma solo delle spese di cura. Peraltro, l'assicurato non ha

mai dimostrato una perdita di guadagno.

L’assicuratore ritiene che l'affermazione del ricorrente, secondo

cui l'irritazione del colon potrebbe essere sopraggiunta o aggravata dalla

somministrazione di farmaci, non basta per concludere a un nesso causale con la

probabilità preponderante tra l'infortunio subìto e i disturbi lamentati.

Quanto agli eventuali provvedimenti da prendere nei confronti dei

suoi funzionari (invocati da RI 1), la Cassa malati ha osservato che tali

richieste non sono oggetto della presente vertenza, perciò non entra nel merito

della domanda del ricorrente. Inoltre, i danni che l’assicurato pretende di

avere subìto non sono stati dimostrati.

L'assicuratore ha indicato di avere provveduto alla stesura della

lista con tutte le prestazioni erogate e per ogni prestazione è possibile

vedere se la stessa è stata assegnata ad infortunio, malattia o prevenzione e

quale è la qualifica data dai fornitori di prestazioni.

1.15. Il 16 settembre 2019 (doc. V)

il ricorrente ha consultato presso il Tribunale gli atti prodotti dalla Cassa

malati e l'indomani (doc. VI) ha chiesto una proroga del termine di 10 giorni

per presentare nuovi mezzi di prova, chiedendola fino al 20 settembre 2019.

Il 18 settembre 2019 (doc. VII) il TCA gli ha concesso la proroga

richiesta fino al 20 settembre 2019 siccome compresa nel termine assegnato con

il doc. IV.

Il 19 settembre 2019 (doc. VIII) l'assicurato ha chiesto, via fax,

la rettifica del termine per formulare osservazioni, fissandolo al 20 ottobre

2019.

Il 20 settembre 2019 (doc. IX) il ricorrente ha comunque formulato

le proprie osservazioni ed ha prodotto nuovi documenti (docc. A15-A19),

ribadendo il contenuto del suo ricorso, evidenziando come “risulta inverosimile effettuare e avallare delle

terapie invasive come le insufflazioni tubariche necessarie per liberare

l'orecchio da muco dopo il trauma subìto come metodo di prevenzione per

compiacere l'emissione della lista da parte della Cassa malati."

(doc. IX pag. 4).

1.16. Il giudice delegato del TCA con

scritto 24 settembre 2019 (doc. X) ha negato l’ulteriore proroga del termine

per produrre nuove prove sino al 20 ottobre 2019 siccome il diritto processuale

ampiamente esercitato.

1.17. Con scritto del 5 ottobre 2019

(doc. XI), inviato via fax al Presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il ricorrente si è lamentato sulla mancata concessione della

proroga per formulare osservazioni alla risposta di causa e ha ricusato il

giudice Ranzanici e la vicecancelliera Tanja Balmelli, chiedendo per ciascuno

di essi Fr. 5'000.- a titolo di risarcimento del danno per torto morale e

lesione della personalità.

1.18. L'8 ottobre 2019 (doc. XII) il

giudice delegato ha informato il ricorrente di avere ricevuto, il 3 ottobre

2019 (doc. XII/1), un estratto del decreto emesso in via cautelare il 30

settembre 2019 dall'Autorità Regionale di Protezione __________ con cui a suo

favore è stata istituita una curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC,

chiedendo all'interessato se tale provvedimento era effettivo.

1.19. La Cassa malati si è

riconfermata, l'8 ottobre 2019 (doc. XIII), nella sua risposta di causa.

1.20. Il 9 ottobre 2019 (doc. XIV)

il curatore __________ ha consegnato brevi manu alla cancelleria del TCA

il decreto cautelare di istituzione di una curatela di rappresentanza a favore

di RI 1.

1.21. Il giudice delegato ha scritto

il 22 ottobre 2019 (doc. XV) all'Autorità Regione di Protezione __________

chiedendo informazioni in merito al predetto decreto cautelare.

1.22. Il 7 novembre 2019 (doc. XVI)

è pervenuto per conoscenza al TCA uno scritto datato 7 ottobre 2019 indirizzato

dall'assicurato a CO 1 concernente un infortunio ai denti occorsogli il 19

agosto 2019 e quindi relativo a fatti non considerati nella decisione qui

impugnata.

1.23. Il decreto del 6 novembre 2019

(doc. XVII) con cui il presidente della Camera di protezione del Tribunale

d'appello ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo

relativo alla decisione del 30 settembre 2019 dell'ARP __________, è giunto per

conoscenza al TCA il 20 novembre 2019.

1.24. Con scritto 16 dicembre 2019

l’avv. __________ di __________ ha comunicato al TCA di essere stato “nominato

(con effetto immediato e in caso di reclamo è tolto l’effetto sospensivo, pt.

7) dall’ARP __________ di __________, quale curatore del signor RI 1, con i

compiti elencati al pt. 2 del decreto cautelare qui allegato”. (doc.

XVIII). Il 17 dicembre 2019 il giudice delegato si è rivolto al curatore avv. __________

in cui ha rilevato di avere ricevuto lo scritto

" … con cui

mi segnala che:

a. A favore di RI

1, __________ è stata istituita una curatela e che Lei è stato nominato quale

co-curatore affiancando il signor __________.

b. Tra i suoi

compiti vi è la valutazione di ogni singola procedura aperta e la preparazione

degli atti e degli interventi processuali richiesti e necessari, la

rappresentanza del signor RI 1 in ogni processo giudiziario civile o

amministrativo; la chiusura (ove possibile) dei processi “per i quali non vi

è nessun senso o scopo giuridico a mantenerli in essere”; dare sostegno al

co-curatore __________.

Lei ha precisato che il suddetto decreto è immediatamente

esecutivo e all’eventuale ricorso l’effetto sospensivo è tolto.

Alla luce della Sua richiesta 16 dicembre 2019 con cui chiede di

volerLe indicare “eventuali altri procedimenti pendenti presso il TCA (in

attesa di sentenza e/o in attesa di crescita in giudicato)” le comunico

che:

RI 1 ha impugnato, il 6 agosto 2019 (doc. I), dinanzi a questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni, una decisione resa su opposizione il 1

luglio 2019 da parte di CO 1 di __________ (che copre anche il rischio

dell’infortunio in assenza di una copertura specifica LAINF dell’assicurato).

Il ricorso è stato intimato all’assicuratore il 7 agosto 2019

(doc. II) e il signor RI 1 ha postulato una prima volta, il 16 settembre 2019,

una proroga del termine al 20 settembre successivo per esprimersi in merito

alla risposta di causa e per formulare la richiesta di nuove prove (doc. VII).

Una successiva richiesta di proroga del termine (doc. VIII del 19 settembre

2019) è stata evasa (doc. X del 24 settembre 2019) dopo che il signor RI 1

aveva già esercitato il suo diritto di essere sentito e di formulare la

richiesta di acquisizione di nuove prove (doc. IX del 20 settembre 2019

pervenuto il successivo 23 settembre 2019 al Tribunale cantonale delle

assicurazioni).

A questo scritto ha fatto seguito una lunga lettera del signor RI

1 del 5 ottobre 2019 (doc. XI) al Presidente del TCA e lo scritto 6 ottobre

2019 (doc. XII con annessi) del giudice delegato al signor RI 1 a fronte della

decisione della ARP __________ del 30 settembre 2019 in tema di curatela. Tale

scritto non risulta essere stato ritirato dal ricorrente. A questi atti fa

seguito uno scritto dell’assicuratore e la comparsa del signor __________ allo

sportello del TCA (doc. XIV), uno scritto del giudice delegato alla ARP __________

in merito al decreto di curatela e alla sua esecutività (doc. XV, rimasto senza

seguito!), uno scritto 7 ottobre 2019 del signor RI 1 con annessi (doc. XVI),

l‘estratto di una decisione del Presidente della Camera di Protezione 6

novembre 2019 (doc. XVII), una copia del Suo scritto del 16 dicembre 2019 (trasmesso

in altro ambito ma con richiesta di informazione generale, doc. XVIII) con il

relativo annesso.

Gli atti, alla luce del decreto trasmesso (esecutivo secondo

quanto Lei riferisce e per quanto appare dal punto 7 del dispositivo), sono a

Sua disposizione in visione sino al prossimo

Mercoledì 8 gennaio 2020

presso questi Uffici giudiziari previo avviso telefonico alla

cancelleria.

Dopo tale lettura, o in assenza di una presa di conoscenza degli

atti, allo scadere del termine, la invito cortesemente a volere informare

questo Tribunale cantonale delle assicurazioni in merito al mantenimento, o

meno, dell’impugnativa.” (doc. XIX)

In occasione della lettura

degli atti presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni l’avv. __________

ha chiesto (e ottenuto, doc. XX) copia degli atti doc. I, III, X, XI e XVI.

Il 10 gennaio 2020 l’avv. RI

1 ha chiesto una proroga del termine concesso con il doc. XIX (doc. XXI)

ottenendola sino al 20 gennaio 2020 (doc. XXII). Il 20 gennaio 2020, senza

migliore specifica, il co-curatore ha comunicato al Tribunale cantonale delle

assicurazioni di “mantenere l’impugnativa presentata dal signor RI 1”.

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'insorgente

ha chiesto al Tribunale di giudicare il suo ricorso nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 LOG, considerato che "la presente vertenza potrebbe porre questioni

giuridiche di principio e difficoltà dell'istruttoria" (doc. I

pag. 1).

L'assicurato ha tratto delle conclusioni sbagliate.

Infatti, la costante giurisprudenza federale dispone che se la vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove), il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

Alla luce delle contestazioni di natura formale formulate con il

gravame, e non invece per i temi di merito per i quali dottrina e

giurisprudenza (anche di questa Corte) già si sono ampiamente espressi, è

opportuna l’emanazione di un giudizio nella composizione a tre giudici del TCA.

2.2. L'assicurato ha inoltre postulato

che gli sia preventivamente comunicato "il

nome dei partecipanti a tale decisione di esame d'ufficio, secondo art. 5

Lpamm, onde garantire il rispetto di imparzialità e dei diritti

costituzionali." (doc. I pag. 1, doc. IX pag. 1).

Premesso che la norma citata dall'interessato nulla ha a che

vedere con la richiesta di conoscere il nome dei membri del TCA, va osservato

che, come recentemente statuito dall'Alta Corte (STF 8C_260/2018 del 12 giugno

2018 consid. 3.3), prima dell'emanazione del giudizio, il precetto

costituzionale a un giudice (o un cancelliere) indipendente e imparziale

comprende anche il diritto a essere informati sulla composizione del collegio

giudicante. Secondo la Costituzione, la legge potendo prevedere una

regolamentazione differente (cfr. art. 331 cpv. 1 CPP), ciò non significa,

però, che in ogni caso concreto debbano essere esplicitamente comunicati alle

parti alla procedura i nomi dei giudici e dei cancellieri. Piuttosto, è

sufficiente che i nomi possano essere desunti da una fonte consultabile da

chiunque (annuario o internet). Per prassi invalsa, le parti devono prendere in

linea di conto, che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione

ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma

anche per le parti non rappresentate (STF 1C_197/2017 del 20 marzo 2018 consid.

3.2).

La composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni è

reperibile nel sito internet del Cantone Ticino (https://www4.ti.ch/

poteri/giudiziario/giustizia-amministrativa/tribunale-cantonale-delle-assicurazioni/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D=1033,

consultato l'11 dicembre 2019).

Ciò stante, non era quindi necessario informare anticipatamente il

ricorrente sulla composizione dei membri del TCA che giudicano la controversia

da lui inoltrata il 6 agosto 2019.

2.3. Alla richiesta del ricorrente

di “astensione spontanea per i funzionari del Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli, Daniele

Cattaneo) che hanno già partecipato come composizione di corte alla decisone

36.2014.00-36.2018.17-36.2018.35 e concorso a istanze concernenti RI 1 presso

la Corte dei reclami penali e Camera di diritto tributario, quale modalità

prevista dall'art 51 Lpamm: si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il

motivo" (doc. I pag. 1), non va dato seguito.

Su questa tematica

il TCA si è già pronunciato nella citata STCA 36.2018.35 del 18 ottobre

2018 alla base della presente controversia, cresciuta in

giudicato con l'emanazione della STF 9C_803/2018 con cui il 19 dicembre 2018 il

Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1

contro il giudizio cantonale.

Inoltre, sulla questione

dell’astensione spontanea e della ricusa del giudice Raffaele Guffi – e di

Ivano Ranzanici –, nella STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 il Tribunale

federale ha ribadito che un giudice non può essere ricusato solo perché ha già

deciso nei confronti di una persona in precedenti casi (DTF 143 IV 69).

Un’istanza di ricusa così

formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.

Per quanto concerne la ricusa formulata

dal ricorrente pendente causa (doc. XI) della vicecancelliera Tanja Balmelli, unitamente

al giudice Ivano Ranzanici, nella citata STF 8C_260/2018 il Tribunale federale

ha analizzato nel dettaglio il ruolo dei vicecancellieri, con particolare

riferimento al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. considd. 4 e 5).

Al considerando 6.1 l'Alta

Corte ha ricordato che le garanzie relative ai giudici sono applicabili anche

ai cancellieri o alle funzioni analoghe che, pur non disponendo del diritto di

voto, possono influenzare con l'attività di redazione l'autorità giudicante al

momento dell'emanazione della decisione.

La questione della proroga

concessa al ricorrente il 18 settembre 2019 (doc. VII) fino, come da sua

richiesta (doc. VI), al 20 settembre 2019 per produrre ulteriori mezzi di prova

e formulare osservazioni alla risposta di causa rispettivamente del rifiuto di

prorogare ulteriormente il termine (doc. XII) come richiesto fino al 20 ottobre

2019 (doc. VIII), non costituisce una circostanza che fa apparire la

vicecancelliera e il giudice delegato prevenuti nei confronti dell'assicurato (STF

8C_392/2018 del 30 luglio 2018; STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018).

Abbondanzialmente va ribadito come, dopo avere domandato e ottenuto una prima

proroga, RI 1 ha esercitato ampiamente i suoi diritti processuali ed egli non

ha subito quindi alcuna limitazione al suo diritto di essere sentito e di

partecipare alla procedura.

La ricusa è perciò

inammissibile.

L’istanza di ricusazione

formulata dal ricorrente, manifestamente irricevibile, è suscettibile di essere

decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il membro

ricusato. Infatti, la relativa decisione può essere presa dalla stessa autorità

ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di ricusazione

spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF 2C_191/2013

del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche STF 9C_121/2018 del 3 maggio

2018 consid. 1; STF 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).

2.4. RI

1 ha pure contestato la legittimazione di __________, giurista di CO 1, a

partecipare al procedimento in questione quale rappresentante della Cassa

malati. Secondo l’assicurato, la procura agli atti, risalente al 2016 e per di

più rilasciata in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone Ticino,

non sarebbe atta a validamente legittimarlo a rappresentare in giudizio l'assicuratore

malattia resistente.

Anche su questa tematica il TCA

si è già espresso nella citata STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018, rilevando al

considerando 2.2 che il giurista __________, dr. rer. pol. e MLaw, si è

legittimato a questo Tribunale mediante la procura generale (“Vollmacht”)

rilasciata il 31 marzo 2016 (doc. 72) dal segretario generale __________ e

dalla responsabile del servizio giuridico di __________ __________, che l’hanno

autorizzato ad agire nelle controversie giuridiche in materia di assicurazione

malattia, assicurazione infortuni e assicurazione malattia complementare

riguardanti quattro società del gruppo tutte con sede a __________, ossia: CO 1,

__________, __________ e __________, conferendogli ampio potere di stare in giudizio,

concludere transazioni e far valere tutti i mezzi di diritto davanti a tutte le

istanze in nome e per conto delle sue società.

CO 1, nella risposta di causa redatta

dal giurista, ha ritenuto che questi la rappresentava validamente in virtù

della citata procura consegnata agli atti e ciò in base alla STF 4D_2/2013 del

1° maggio 2013, secondo cui un giurista d’azienda può agire per la società e

rappresentarla dinanzi al Tribunale se munito di procura.

In effetti, come rilevato al

considerando 2.2.1, il diritto civile sostanziale consente alle persone

giuridiche di essere rappresentate nel processo da persone interne all'azienda

con funzione d'organo. Pertanto, gli artt. 458 e segg. CO portanti sulla

procura, nel caso di persone giuridiche che svolgono attività commerciali,

consentono la loro rappresentanza nel processo da parte di funzionari

autorizzati e altri agenti che non hanno lo status di rappresentante

professionale ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC. La procura include

presumibilmente il diritto di compiere tutti i tipi di atti giuridici che lo

scopo dell'impresa può comportare (art. 459 cpv. 1 CO). La rappresentanza

legale comprende anche il contenzioso (STF 4P.184/2003 del 2 febbraio 2004

consid. 2.3.2 con riferimento). Con la procura commerciale, qualcuno viene

nominato rappresentante senza la concessione della procura per l'esercizio del

commercio o per determinate transazioni commerciali (art. 462 cpv. 1 CO).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 462 cpv. 2 CO, il rappresentante autorizzato è

autorizzato a stare in giudizio solo se tale potere gli è stato espressamente

concesso. L'espressa concessione del potere di agire può essere in forma

scritta o orale, ma non può avvenire tacitamente. La regola della procura espressa

di cui all'art. 462 cpv. 2 CO dispone in quanto a ciò di un'eccezione, nella

misura in cui il titolare dell'azienda può tacitamente conferire la procura a

un rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 458 cpv. 2 CO. A differenza

della procura, il mandato commerciale non può essere iscritto nel registro di

commercio (STF 4C.348/2006 del 17 gennaio 2007 consid. 8.1). Il rappresentante

autorizzato deve pertanto dimostrare all'autorità giudiziaria la sua

autorizzazione a stare in lite ai sensi dell'art. 462 cpv. 2 CO da una procura

rilasciata dalle persone responsabili.

Da quanto precede discende che __________, giurista interno della

Cassa malati che si è legittimato al TCA mediante procura ("Vollmacht") rilasciatagli dal

segretario generale e dalla responsabile del servizio giuridico di __________,

è legittimato a stare in lite nella presente causa.

2.5. L'assicurato ha ricordato di

avere chiesto all'Ufficio federale della sanità pubblica di intervenire in

qualità di autorità di vigilanza nei confronti della Cassa malati resistente "per la protezione dagli abusi secondo art 34 cpv. 1

lett. e LVAMal e dagli art. 21-24-25 Lfinma senza che sia pervenuta

una risposta coerente al caso di specie.".

Pertanto, "Si chiede al Tribunale

cantonale delle assicurazioni di determinare le responsabilità per le

difficoltà di risarcimento del danno a RI 1 e si chiede di emettere una

decisione secondo art 72 cpv. 2 LPGA." (doc. I pag. 9).

Inoltre, "Si chiede

di assegnare l'importo di Frs 30.000 come indennità d'inconvenienza, a differenza

di quanto espresso precedentemente quale risarcimento per i disservizi

terapeutici e amministrativi arrecati dall'organizzazione di CO 1, per

l'impossibilità coercitiva di dettagliare le spese mediche sostenute per le

aggressioni subite, secondo l'art 47 cpv 3 CPP: le spese insorte durante

la gestione procedurale giudiziaria sono addossate a chi le ha causate."

(doc. I pag. 9).

Su queste specifiche domande processuali il co-curatore che ha

esaminato gli atti non si è espresso, per tale ragione occorre qui ribadire

quanto già evidenziato nella citata STCA 36.2018.35 al considerando 2.3. Secondo

l’art. 78a LAMal le pretese di risarcimento degli assicurati fondate sull’art.

78 LPGA devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore;

quest’ultimo statuisce mediante decisione.

Nel caso di specie non risulta

che l’assicuratore abbia esaminato se, in base alle norme sulla responsabilità,

siano dati i presupposti e se potrebbe sussistere un obbligo risarcitorio nei

confronti di RI 1 emanando la decisione di sua competenza in merito. Ne

discende che la censura sollevata dal ricorrente e la sua domanda di condanna

di CO 1 a un risarcimento sono irricevibili.

Va infatti ricordato che, per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV

Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.

2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid.1b).

In tali circostanze, in assenza di una decisione impugnabile a

questo Tribunale emessa dalla Cassa malati resistente sul diritto del

ricorrente a un indennizzo a seguito di un suo lacunoso agire, la scrivente

Corte non può pronunciarsi al riguardo.

Nella misura in cui l’insorgente pretende che il giudizio verta

anche su questo aspetto, il ricorso è pertanto irricevibile.

Va poi osservato che il Tribunale cantonale delle assicurazioni

non funge da autorità di vigilanza sulle competenze e sull’operato dei

funzionari delle Cassa malati. Di conseguenza, non è l'autorità che, in virtù

dell'art. 78 cpv. 2 LPGA - e non art. 72 cpv. 2 LPGA citato dall'insorgente - è

competente ad emettere una decisione sulle pretese di risarcimento.

La richiesta va pertanto dichiarata irricevibile.

2.6. L'assicurato si è inoltre

lamentato che la STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018 conterrebbe un vizio di

forma, laddove il TCA non avrebbe imposto alla Cassa malati un termine entro

cui allestire la lista delle prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato e

dei relativi rimborsi (doc. I pag. 4). La censura è irricevibile.

In caso di rinvio all’assicuratore il TCA non deve stabilire

termini entro i quali la Cassa deve eseguire gli accertamenti imposti con il

dispositivo di una sentenza.

La lamentela dell'assicurato non è ricevibile, potendo la STCA

36.2018.35 essere, come è stato, impugnata anche su questo aspetto al Tribunale

federale. A prescindere da ciò l’onere assunto dalla CO 1 è stato importante

(si vedano le 19 pagine di tabelle che comprendono ognuna 14 colonne fitte di dati)

e la lamentela di __________ si rivela assolutamente priva di fondamento.

2.7. L'assicurato ha poi deplorato

che "Nessuna istituzione cantonale si è

ancora premurata di determinare se la questione del gonfiore addominale che RI

1 ancora presenta, derivi dalle eccessive somministrazioni degli

antiinfiammatori (iniezioni di Tramadol e Voltaren) del dott. __________

o da una alterazione posturale derivante dalla rovinosa caduta determinata dal

pugno inferto il 18 febbraio 2015, evidenziata anche dal perdurante

stato ematoso del gluteo destro. A onor del vero resta da determinare pertanto

se al dott. __________, sia da imputare una negligenza professionale in

fase diagnostica non riuscendo a determinare la gravità della rovinosa caduta e

che, non avendo considerato secondo diligenza medica, ha ritenuto di curare con

una modalità di somministrazione farmacologica eccessiva che avrebbe

determinato degli effetti di peggioramento del recupero funzionale e dello

stato di salute di RI 1, arrivando a sviluppare patologie secondarie

(intolleranza a FANS) che stanno determinando ancora elemento di contenzioso

con CO 1." (doc. I pag. 5).

Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni non è competente a

dirimere le controversie, fondate sul diritto civile, in essere tra medico

curante e paziente.

La lamentela del ricorrente relativa alla ipotizzata

"negligenza professionale" del suo curante non può essere esaminata

in questa sede.

2.8. Medesima sorte va data alla censura

dell'insorgente relativa al fatto che la Cassa malati non gli avrebbe fornito

il dettaglio delle convenzioni tariffali con il dr. med. __________, per sapere

se la correzione delle fatturazioni effettuata su sua richiesta è corretta, non

solo per il cambio della dicitura da malattia a infortunio, ma perché le

prestazioni mediche erogate presenterebbero importi diversi rispetto a un

riconoscimento secondo LAMal o LAINF.

Occorre ricordare al ricorrente che, in virtù dell'art. 1a cpv. 2

LAMal, l’assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di:

a. malattia (art. 3 LPGA1);

b. infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna

assicurazione infortuni;

c. maternità (art. 5 LPGA).

Inoltre, secondo l'art. 28 LAMal, per gli infortuni ai sensi

dell’art. 1 cpv. 2 lett. b (attuale art. 1a cpv. 2 lett. b), l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle

prestazioni in caso di malattia.

Ne discende che fra la fatturazione di una prestazione dovuta a

malattia e la fatturazione di una prestazione derivante da un infortunio

coperto dalla LAMal, non v'è quindi alcuna differenza di punto.

In altri termini, il fornitore di prestazioni adotterà sempre ed

unicamente il tariffario TarMed per i trattamenti ambulatoriali (artt. 43-48

LAMal) e il tariffario SwissDRG per le prestazioni dispensate da ospedali o

cliniche (art. 49 LAMal), e ciò senza che sia determinante l'origine delle

prestazioni, ovvero senza che sia decisivo se si tratti di una malattia o di un

infortunio.

Nell'evenienza concreta, è pacifico che l'insorgente è assicurato

contro gli infortuni presso CO 1 in qualità di assicuratore malattia e quindi che

egli è coperto per gli infortuni secondo la LAMal ai sensi dell'art. 1a cpv. 2

lett. b LAMal (doc. A9).

L'assicurato non è infatti affiliato presso un assicuratore conformemente

alla LAINF ai sensi dell'art. 8 LAMal e nemmeno sostiene di esserlo.

Di conseguenza, per il ricorrente non v'è alcuna differenza di

tariffario applicabile a una prestazione di cura, sia essa derivante da una

malattia oppure da un infortunio.

La sua richiesta di verifica al TCA è irricevibile.

2.9. La lamentela del ricorrente

secondo cui le sedute effettuate di idrocolonterapia presso il __________ di __________

non sono state riconosciute dalla Cassa malati non disponendo detto istituto di

terapisti qualificati e riconosciuti dalle Casse malati per effettuare determinati

tipi di trattamenti (doc. I pag. 7 e doc. IX pag. 4), non è oggetto del

contendere e non va dunque esaminata dal TCA.

2.10. Infine, ricordato che se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può perciò

essere pronunciata una sentenza nel merito, tutte le altre critiche, generiche

e non sempre di facile lettura esposte da RI 1 nel suo ricorso e nello scritto

successivo (doc. IX), sulle quali il co-curatore non si è comunque espresso e

che devono essere qui trattate per quanto occorra, esulano dall’oggetto del

contendere e non possono essere esaminate e giudicate dal TCA in questa sede.

nel merito

2.11. Oggetto del contendere è la

verifica della correttezza delle prestazioni e dei rimborsi che CO 1 ha

accordato al ricorrente in relazione agli eventi del 18 febbraio 2015 e del 18

febbraio 2016 ancorché il ricorrente abbia formulato generiche critiche alla

decisione della Cassa, limitandosi a generali e senza puntualmente contestare,

dalla lista eseguita dall’assicuratore su richiesta del ricorrente,

precisamente una posta rivendicando le prestazioni.

A seguito della decisione di rinvio di questa Corte del 18 ottobre

2018 (STCA 36.2018.35), la Cassa malati resistente ha allestito delle tabelle concernenti

ogni singola prestazione medica di cui l'interessato ha beneficiato dal 18

febbraio 2015 al 9 agosto 2018. Le prestazioni dal 28 ottobre 2017 al 9 agosto

2017 sono state riferite a un infortunio avvenuto il 28 ottobre 2017 e per tale

ragione non sono afferenti, per quanto si comprenda dai prolissi scritti del

ricorrente, alle contestazioni oggetto della presente.

Il ricorrente ha contestato la validità delle tabelle allegate

alla decisione formale del 12 febbraio 2019 (doc. A3), sostenendo che la Cassa

malati ha indiscriminatamente considerato delle prestazioni come malattia o

prevenzione piuttosto che come derivanti dagli infortuni del 18 febbraio 2015 o

18 febbraio 2016.

CO 1 ritiene la critica generica e priva di sostrato, visto che

l'insorgente non si è confrontato con le singole prestazioni elencate e non ha spiegato

in che modo e perché sarebbero sbagliate le conclusioni che essa ha tratto.

2.12. La scrivente Corte osserva

che, in effetti, l'assicurato ha criticato le predette tabelle in modo

apodittico, generico, senza sostrato e senza rendere verosimile il suo

interesse giuridico, sostenendo che delle tabelle sono uguali a quelle già rese

in passato e che non sono praticamente cambiate, se non per la correzione di

alcune diciture.

RI 1 non ha indicato specificatamente con quali prestazioni dell'assicuratore

non è d'accordo, dove CO 1 non gli avrebbe concesso prestazioni cui ha diritto

e in base a quali elementi, motivando cioè la sua contestazione in maniera

precisa e contestualizzata.

Per tale motivo, e meglio per il fatto che il giudice non può e

non deve sostituire con i suoi argomenti la motivazione inesistente o molto

carente del ricorrente, le sue lamentele non sono ricevibili ad esclusione di

taluni aspetti con cui, pur nella genericità delle contestazioni, il ricorrente

si è perlomeno un po’ più precisamente rapportato.

Solo per due tipologie di cure, infatti, il ricorrente ha

contestato la modalità di conteggio eseguita dal suo assicuratore ancorché in

maniera spesso in maniera non specifica: per le insufflazioni tubariche e per

la idrocolonterapia. Il mancato rimborso, rispettivamente la modalità di

rimborso di queste specifiche cure eseguito dall'assicuratore va esaminato nel

merito.

2.13. L'insorgente si è lamentato

che "la copertura delle terapie riferite

alla cura delle orecchie quali insufflazioni tubariche effettuate dal Dottor

__________ presso le __________ non sono mai stati risarcite nelle quote né

come infortunio, né come malattia, ma bensì come quota annuale di prevenzione

solitamente destinato all'abbonamento fitness con abuso senza consenso di

questa quota." (doc. I pag. 11).

Il 13 maggio 2016 (doc. 6) il dottor __________, specialista in

otorinolaringoiatria, ha consigliato all'assicurato di "proseguire con docce nasali con soluzione fisiologica

eventualmente associando Fluibron al bisogno. Consiglio cicli con Avamys spray

nasale 2 spruzzi per narice mattino e sera per 10 gg al mese maggio e giugno,

da ripetere in autunno. Utile ciclo di cure termali (inalazioni, insufflazioni

tubariche). Per gli acufeni al bisogno Acuval audio 1 bustina la sera per cicli

di 20 gg, ripetibili. Valutare TC massiccio facciale già effettuata.".

Il 25 novembre 2016 (doc. A3/3) la Cassa malati ha interpellato il

suo medico fiduciario per sapere se v'era un'indicazione per un soggiorno

balneare, tenuto conto che l'interessato praticava regolarmente fisioterapia e

terapia respiratoria.

Il dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha risposto

che le cure inalatorie erano effettuabili in maniera ambulatoriale e che non

v'era un'indicazione per le cure balneari.

Il 2 agosto 2017 (doc. 36) il dr. med. __________ ha certificato

la necessità, per il ricorrente, di regolari insufflazioni e inalazioni.

Il dottor __________ ha rivisto l'interessato il 20 settembre 2017

(doc. 43) consigliandogli di ripetere a metà ottobre un ciclo di 10 giorni di

cure termali, oltre a proseguire con gli spray nasali.

Consultato nuovamente un anno dopo sulla fisioterapia inalatoria,

il 2 novembre 2017 il dr. __________ ha affermato:

" A seguito

del trauma avvenuto il 18.2.2016 non vi sono state conseguenze come dimostrato

da CM 13.05.2016. Il nesso di causalità fra i disturbi presentati e l'evento

infortunistico è da reputare al massimo possibile quindi le cure sono a carico

malattia. I disturbi sono a carattere cronico infiammatorio e preesistenti.

Fatti

I disturbi presentati dal paziente possono essere trattati con i

medicamenti prescritti dal Dr. __________. Non vi è necessità di cure termali e

neppure/tantomeno di cure fisioterapiche.".

Il 3 novembre 2017 (doc. 56) CO 1 ha spiegato all'assicurato i

motivi per cui la fisioterapia inalatoria presso le __________ non è più stata

riconosciuta.

La Cassa malati ha indicato che la documentazione medica prodotta

dall'interessato relativa ai disturbi alle orecchie, per i quali egli era in

cura presso il dottor __________, è stata analizzata dal servizio medico

fiduciario, il quale non ha ritenuto giustificato né un soggiorno di cure

termali né la prosecuzione della fisioterapia inalatoria presso la struttura di

__________.

Pertanto, l'assicuratore non avrebbe più riconosciuto ulteriori

trattamenti.

Inoltre, tali disturbi nemmeno potevano essere riconosciuti come

conseguenza degli infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016, non

potendo essere stabilito, secondo il principio della probabilità preponderante,

un nesso di causalità. Questi disturbi erano di carattere cronico infiammatorio

e preesistenti. I relativi trattamenti dovevano quindi essere riconosciuti

quali conseguenze di una malattia.

Sempre nello scritto del 3 novembre 2017, la Cassa malati ha

spiegato all'assicurato che le fatture emesse dal dr. med. __________ per le

insufflazioni potevano essere riconosciute unicamente nell'ambito di un

contributo per la promozione della salute previsto dalle sue assicurazioni

complementari, non essendo prestazioni riconosciute dall'assicurazione malattia

di base.

D'avviso del TCA, l'agire della Cassa è corretto.

Non va infatti dimenticato il ruolo del medico della

Cassa malati, che la LAMal regola all'art. 57 cpv. 4 e 5:

" 4

Il medico di fiducia consiglia

l’assicuratore su questioni d’ordine medico

come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle

tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione

d’una prestazione da parte dell’assicuratore.

5

Il

medico di fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il fornitore di

prestazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni.".

La LAMal attribuisce quindi al medico fiduciario un ruolo

importante. Il medico di fiducia è divenuto un organo di applicazione

dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo

scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster,

in SBVR, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo

consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a

carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione

contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare

prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 K 87/00, pag. 4 consid. 2d e

dottrina citata).

Secondo costante giurisprudenza (fra le tante, STF 8C_184/ 2013

del 7 giugno 2013 consid. 2.4), l'Alta Corte ha ribadito che nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice delle assicurazioni sociali di fondare la

propria decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore. Tuttavia, qualora sussista anche il minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna.

Le riprodotte valutazioni del dottor __________ non sono atte a

far dubitare della valutazione del medico fiduciario.

Quanto alle indicazioni del dr. med. __________, egli si è

limitato a certificarne la necessità, ma non ha precisato per quali motivi

delle insufflazioni tubariche erano utili all'assicurato.

L'assicuratore malattia si è basato sia sui certificati medici

agli atti per stabilire se una cura derivava da malattia o dagli infortuni

subiti dall'assicurato nel 2015 e nel 2016, sia sulle classificazioni emesse

dagli stessi medici curanti che, secondo scienza e coscienza, pongono le

diagnosi e prescrivono le necessarie terapie ai pazienti.

Al riguardo non va dimenticato che la legge ha posto la

presunzione secondo cui le prestazioni fornite dai medici svizzeri soddisfano i

principi stabiliti dall'art. 32 LAMal, in particolare soddisfano il criterio

dell'efficacia/riconoscimento scientifico (art. 33 cpv. 1 LAMal; DTF 134 V 87;

DTF 129 V 173).

Per l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le

prestazioni di cui agli artt. 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate

ed economiche. L'efficacia deve essere provata secondo metodi scientifici.

Tuttavia, non si può in specie ignorare quanto scritto dal dr.

med. __________ al ricorrente il 17 ottobre 2017 (doc. A8) in merito alla

richiesta dell'assicurato di certificare la continuazione di una serie di cure,

quali 4-5 sedute di idrocolonterapia, 2 cicli di 10 sedute di inalazioni e

insufflazioni e 2 cicli da 10 sedute di fisioterapia: "(…) non sono in grado di certificare le cure da lei

intraprese senza prima il mio benestare. Si tratta di numerose sedute che non

sono più giustificabili all'assicurazione come infortunio (…)".

Il dr. med. __________, che risulta indipendente e

imparziale e non v'è pertanto motivo di dubitare dei suoi pareri e dunque della

conclusione che i disturbi lamentati dall'assicurato erano a carattere cronico

infiammatorio e preesistenti all'infortunio del 2016, si è espresso al riguardo

non ritenendo necessarie né le cure termali né le cure fisioterapiche. Infatti,

come tali questi disturbi potevano essere trattati con i medicamenti che il

dottor __________ ha prescritto al paziente.

Compito del TCA è di unicamente stabilire se le terapie a cui

l'assicurato si è sottoposto siano state debitamente riconosciute e quindi

rimborsate all'interessato conformemente ai principi dell'assicurazione

malattia obbligatoria.

Il fatto che l'assicuratore malattia le abbia

comunque prese inizialmente a carico nell’ambito dell’assicurazione

obbligatoria delle cure e, successivamente, a titolo di prevenzione e quindi

che le abbia pagate come delle coperture complementari LCA di cui dispone il

ricorrente, non ritenendo (più) delle cure giustificate nella forma in cui sono

state prescritte (bastando i medicamenti) è corretto. Non può invece essere

esaminato dalla scrivente Corte, che è chiamata a dirimere unicamente le

contestazioni attinenti all'assicurazione malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la LAMal, in assenza di una petizione fondata sulle coperture

complementari di cui beneficia RI 1, la correttezza dell’agire

dell’assicuratore che copre le assicurazioni complementari di cui il ricorrente

è beneficiario.

2.14. Per quanto concerne l’aspetto

delle cure per il colon irritabile, secondo il ricorrente i medici fiduciari

della Cassa malati, non specialisti in materia, avrebbero negato a torto

l'efficacia delle cure che egli ha effettuato (doc. I pag. 7):

" Il

riconoscimento di una disbiosi intestinale è acclarato anche dai medici

fiduciari, le motivazioni che portano a tale stato di alterazione sono da

ricondurre ad un'irritazione del colon che potrebbe essere sopraggiunta o

aggravata con la somministrazione farmacologica e non come indicato derivante

da una condizione patologica come malattia, non meglio specificata neanche come

eziologia.".

Egli ha citato delle pubblicazioni scientifiche relative all’idrocolonterapia

quale metodo riabilitativo per agevolare il ripristino dello stato di salute e

lenire lo stato infiammatorio (doc. I pag. 7).

Inoltre, il suo stato di salute, condizionato da intolleranza a

FANS, sarebbe già stato determinato il 6 febbraio 2018 dalla gastroenterologa dottoressa

__________.

Pertanto, il fatto che in Svizzera non sia riconosciuta una tale

disfunzione nell'assunzione farmacologica, gli sta creando problemi in ambito

sanitario per gli ulteriori eventi occorsigli, anche con altri medici e

ospedali, perché l'assicuratore malattia non prenderebbe correttamente in

considerazione le indicazioni diagnostiche e continuerebbe a registrare le

analisi specialistiche a seconda della convenienza come controllo o come

malattia.

Con STF 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al considerando 3.1 il

Tribunale federale ha rammentato che la LAMal è retta dal principio di

territorialità. Tuttavia, a norma dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, il Consiglio

federale può decidere che l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 o

29 LAMal eseguite all'estero per motivi di ordine medico (prima frase).

Sulla base di questa delega di competenza, l'autorità esecutiva ha

emanato l'art. 36 OAMal, intitolato "Prestazioni all'estero". Secondo

il primo capoverso di questo disposto, il Dipartimento federale dell'Interno,

sentita la competente commissione, designa le prestazioni di cui agli articoli

25 capoverso 2 e 29 della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere

effettuate in Svizzera (un elenco di queste prestazioni non è tuttavia stato

allestito; cfr. DTF 131 V 271 consid. 3 pag. 274; DTF 128 V 75).

Per l’art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in

caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente

all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è

inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo

di seguire questo trattamento.

Per il suo capoverso 4, le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2

sono assunte al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo

rimborso in Svizzera.

Sono salve le disposizioni sull'assistenza reciproca

internazionale in materia di prestazioni (art. 36 cpv. 5 OAMal).

Va ancora evidenziato che, oltre all’urgenza, di norma, soltanto

gravi lacune nell'offerta di cura ("Versorgungslücke")

giustificano di distanziarsi dal principio della territorialità (STFA K 60/06

del 28 giugno 2007, consid. 4.2). Si tratta, di norma, di cure che richiedono

delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti complessi di malattie

rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità, la Svizzera non

dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente (DTF 134 V 330).

Per contro, se il trattamento adeguato è realizzato correntemente

in Svizzera e corrisponde a protocolli largamente riconosciuti, l'assicurato

non ha diritto al rimborso dei costi per un trattamento eseguito all'estero

(DTF 134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2). Vantaggi minimi, difficilmente

valutabili o addirittura contestati, non possono configurare un valido motivo

per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione di base (DTF 134 V

330; DTF 127 V 138 consid. 5), così come neppure il fatto che una clinica

specializzata all'estero abbia maggior esperienza nel settore specifico (DTF

134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2).

Nella recente DTF 145 V 170, l'Alta Corte si è pronunciata su un

caso di disforia di genere nel senso di una transessualità donna-uomo, il cui

intervento di falloplastica è avvenuto all'estero.

In quel giudizio il Tribunale federale ha ribadito Giurisprudenza

relativa ai trattamenti all'estero (cfr. consid. 2) e che ci si deve attenere

alla pratica giudiziaria, secondo cui eccezioni al principio di territorialità

possono essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare

come la falloplastica oggetto della sentenza federale. Altrimenti vi sarebbe il

rischio di perdita delle corrispondenti competenze professionali specialistiche

in Svizzera (cfr. considd. 7.1 e 7.2).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale - alla luce della

giurisprudenza esposta concernente il principio della territorialità in ambito

sanitario - ritiene che le sedute di idrocolonterapia effettuate all'estero

dall'assicurato non possono essere poste a carico della Cassa malati

resistente, non essendo riconosciute dall'assicurazione malattia per le cure

medico-sanitarie.

Ricordato come le eccezioni al principio della territorialità possono

essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare, la

"flogosi intestinale cronica, su base

irritativa e da uso di medicinali anti-infiammatori o/e da uso nell'ultimo

Considerandi

periodo di farmaco lassativo per preparazione colonscopia"

(doc. A10), non costituisce una terapia molto rara i cui costi debbano essere

riconosciuti dalla LAMal.

Per quanto riguarda la presunta incompetenza dei medici fiduciari

della Cassa malati nel pronunciarsi sulla necessità e sulla validità delle cure

sotto forma di idrocolonterapia non essendo essi, a differenza dei medici che

egli ha consultato, degli specialisti in gastroenterologia (doc. A3/2-3), va

osservato quanto segue.

Il dr. med. __________, che ha preso posizione nel 2016 sulla

richiesta dell'assicurato di un soggiorno balneare rispondendo che non v'era

indicazione per cure balneari e che le cure inalatorie erano effettuabili

ambulatorialmente, è specialista FMH in medicina interna generale.

Un anno dopo, a fine 2017, egli è stato interpellato in merito

alla necessità di cure termali e alla prosecuzione della fisioterapia

inalatoria. Non ritenendo vi fosse un nesso di causalità fra i disturbi

presentati e l'evento infortunistico del 18 febbraio 2016, trattandosi di

disturbi a carattere cronico infiammatorio e preesistenti e che potevano essere

trattati con medicamenti, non ha ritenuto data la necessità di cure termali né

fisioterapiche.

A metà anno 2018 il dr. med. __________, anch'egli FMH in medicina

interna generale, ha ritenuto che la idrocolonterapia, non figurante nell'OPre,

non fosse una terapia riconosciuta ed efficace a livello scientifico della

medicina tradizionale e non l'ha quindi considerata rispettosa dell'art. 32

LAMal

In pari data, il dr. med. et lic. iur __________, specialista FMH

in medicina interna generale, ha osservato che gli studi scientifici allegati

dall'assicurato non comprovavano sufficientemente l'efficacia della

idrocolonterapia, poiché i pazienti oggetto dello studio erano troppo pochi e

tale numero non soddisfaceva i requisiti pertinenti nello studio stesso.

Inoltre, egli non era a conoscenza di studi che soddisfacessero gli standard

richiesti.

Il medico curante dr. med. __________, FMH medicina interna

generale, ha certificato il 18 maggio 2016 (doc. A10) la necessità di idrocolonterapia.

Il dottor __________, che si è firmato come "Medico FMH", ha certificato il 9

gennaio 2018 (doc. A10) che l'assicurato era a quel momento sofferente di

flogosi intestinale cronica su base irritativa e da uso di medicinali

antiinfiammatori e/o da uso nell'ultimo periodo di farmaco lassativo per

preparazione alla colonscopia. Pertanto, egli necessitava di idrocolonterapia

nella misura di tre sedute ravvicinate (una alla settimana) e una terapia di

mantenimento una volta al mese.

Infine, il 6 febbraio 2018 (doc. A13) la dr.ssa __________ ha

effettuato una prima visita specialistica gastroenterologica dell'assicurato,

osservando un addome marcatamente globoso, meteorico, trattabile, non dolente.

Ha consigliato l'assunzione di alcuni medicamenti e un approfondimento

diagnostico tramite colonscopia per escludere una colite microscopica.

Sulla validità dei referti medici qui riportati, il Tribunale

rileva che i tre medici sentiti dalla Cassa malati sono specialisti in medicina

interna generale e quindi non in gastroenterologia.

Tuttavia, lo stesso si può dire di almeno due dei medici curanti.

Infatti, dal sito www.doctorfmh.ch

consultato il 12 dicembre 2019, risulta che il dr. med. __________ ha ottenuto in

__________ nel 2012 la specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed

estetica e nel 2014 di medico generico.

Il dr. med. __________, come visto, è specialista in medicina

interna generale.

Quanto alla dottoressa __________, la struttura in cui è attiva la

indica come specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (__________,

consultato il 12 dicembre 2019). Tuttavia, non si può non notare come l'intero

suo referto medico si riferisca unicamente a quanto le ha riferito il paziente,

nel senso che essa ha riportato i disturbi soggettivi dell'assicurato e gli

esami che egli ha indicato - ma non comprovato - di avere effettuato.

Da parte della gastroenterologa non è stata posta alcuna diagnosi

specialistica, ma solo consigli sull'assunzione di alcuni farmaci e di

sottoporsi a una colonscopia.

Stante quanto precede, è unicamente il dottor __________ che ha

certificato la necessità di idrocolonterapia nel maggio 2016 senza però

indicarne i motivi, ma anche che, come visto, nel mese di ottobre 2017 non l'ha

più ritenuta giustificabile come derivante dall'infortunio.

Determinante, nell'evenienza concreta, è che passando in rassegna

tutte le 14 pagine delle tabelle relative alle prestazioni di cui l'assicurato

ha beneficiato tra il 2015 e il 2017, risulta che le sedute di idrocolonterapia

sono state rimborsate dalla sua Cassa malati o come malattia ai sensi della

LAMal, o come infortunio sempre ai sensi della LAMal.

Di conseguenza, nulla può più pretendere il ricorrente per questa

terapia, indipendentemente dal fatto che essa sia stata ritenuta come derivante

da o dagli infortuni subiti dall'insorgente o come malattia.

Come detto, dal profilo economico non v'è alcuna differenza sul

diritto dell'assicurato al rimborso dei relativi costi.

Infatti, l'interessato è tenuto a partecipare ai costi delle

prestazioni ottenute (art. 64 cpv. 1 LAMal) e la sua partecipazione comprende

(art. 64 cpv. 2 LAMal):

a. un importo fisso per anno (franchigia); e

b. il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale).

Di conseguenza, sia che la prestazione di cui ha beneficiato sia

qualificata come malattia sia come infortunio, il ricorrente è tenuto a versare

di tasca propria l'importo corrispondente fino all'esaurimento della franchigia

che ha fissato a Fr. 1'000.- all'anno e, una volta esaurita, al 10% del costo

della prestazione.

Si evidenzia, inoltre, che l'assicurato confonde manifestamente i

principi della LAINF (RS 832.20) con quelli della LAMal quando sostiene che

egli non sarebbe tenuto al pagamento di nessuna franchigia e men che meno di

nessuna quota di partecipazione.

Occorre nuovamente ribadirlo, egli non è coperto dalla LAINF per

gli infortuni, ma dalla LAMal, perciò ogni caso di infortunio sottostà alle

medesime regolamentazioni legali di un caso di malattia e quindi a franchigie e

a partecipazioni ai costi. È solo una volta raggiunta la quota di

partecipazione personale di Fr. 700.- all'anno (art. 103 cpv. 2 LAMal) che

l'assicurato è esentato dal contribuire ai costi delle prestazioni di cui ha

beneficiato.

Le richieste del ricorrente tese alla modifica della qualifica da

malattia a infortunio, siccome ininfluenti ai fini dei suoi diritti secondo la

LAMal, sono prive di sostrato e, comunque, accertate adeguatamente dai medici

fiduciari della Cassa come indicato in precedenza.

La circostanza che alcune qualifiche delle prestazioni mediche

ritenute dall'assicuratore malattia divergano da quelle auspicate dal

ricorrente, nulla muta dal profilo del diritto al riconoscimento economico

secondo la LAMal. Le ragioni per le quali CO 1 ha operato la qualifica,

descritte nelle considerazioni di fatto, vanno condivise.

CO 1 si è attenuta alle indicazioni dei fornitori di prestazioni:

dalle quali si distanzia solo a fronte di fondati motivi qui non dati.

Alla luce di ciò, in assenza di prova del contrario che

l'insorgente non ha saputo apportare, non si può affermare che vi sono delle

posizioni aperte; in altre parole, non risultano giustificati dei crediti da

parte del ricorrente nei confronti della Cassa malati derivanti da errati

conteggi delle prestazioni.

2.15

L'assicurato ha formulato

delle pretese creditorie derivanti da cure dentarie effettuate all'estero, per

le quali l'assicurato lamenta un riconoscimento del 50% in luogo del 100%.

Su questo punto il ricorso va respinto per diversi motivi.

In primo luogo, queste cure dentarie sono state eseguite

all'estero perciò, secondo il summenzionato principio della territorialità, non

possono essere prese a carico nell'ambito della LAMal, fatta salva una

situazione di urgenza che si è verificata all'estero, circostanza che non è

però qui data.

Inoltre, un diritto al rimborso secondo la LAMal non è possibile,

perché non è stato medicalmente comprovato che le cure dentarie a cui

l'assicurato si è sottoposto derivassero dall/dagli infortuni/o del 2015 e/o

del 2016.

A titolo abbondanziale, la scrivente Corte osserva che le sedute

di "controllo e pulizia" e di "allineamento e pulizia"

difficilmente possono rientrare fra le prestazioni derivanti da un infortunio.

L'assicuratore malattia che copre le assicurazioni complementari ha

rimborsato i costi di questi trattamenti nell'ambito della copertura

complementare LCA, che prevede la copertura dei costi per visite di controllo,

igiene dentale, trattamenti del medico dentista e sostituzione dei denti nella

misura del 50% dei costi, ma fino a un massimo di Fr. 1'000.- per anno civile,

rischio infortunio incluso.

Non essendo oggetto del contendere in ambito LAMal, questa

questione non va ulteriormente approfondita.

2.16

Infine, il ricorrente ha

rimproverato alla sua Cassa malati di non essersi pronunciata, nemmeno nella

decisione su opposizione, sulle indennità giornaliere, "nonostante il contratto __________ con copertura __________

in tutto il mondo, prevede questi introiti e possibilità; pertanto si chiede il

regresso per tutto quanto non regolarmente gestito e disatteso."

(doc. I pag. 10).

Come correttamente osservato dall'assicuratore resistente, la

copertura infortunistica secondo la LAMal non riconosce anche le indennità

giornaliere per tutti gli assicurati. La copertura prevista dagli articoli 67 e

seguenti LAMal è facoltativa e va quindi esplicitamente stipulata dagli

assicurati.

L'art. 67 cpv. 1 LAMal prevede infatti che le persone domiciliate

in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15

anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un’assicurazione

d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso

1.

o 3 LVAMal.

In virtù dell'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono

l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti

l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla

maternità.

Secondo l'art. 72 cpv. 1bis LAMal, introdotto il 1° gennaio 2016,

le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.

Per l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all’indennità giornaliera è

dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la

metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il

terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia.

Nel caso in esame, dalle polizze assicurative prodotte dal

ricorrente agli atti non risulta che egli abbia stipulato anche la copertura facoltativa

per la perdita di guadagno in caso di malattia e/o infortunio secondo l'art. 67

LAMal.

Inoltre, se da un lato l'interessato non è dunque coperto da

un'assicurazione perdita di guadagno, dall'altro egli non ha neppure comprovato

di avere subìto una perdita di guadagno derivante dalle malattie e/o dagli

infortuni in discussione.

Quanto al riconoscimento di indennità giornaliere sulla base della

copertura complementare __________ menzionata dal ricorrente, dagli atti di cui

dispone il Tribunale non si evince che egli sia al beneficio di una tale

copertura.

Il tema esula comunque dall'oggetto dell'analisi del TCA che,

occorre ribadirlo, si limita qui all'aspetto dell'assicurazione malattia

obbligatoria secondo la LAMal.

2.17

Con il suo scritto doc. IX del

20.

settembre 2019 RI 1, evidenziando un atteggiamento ritenuto ostruzionistico

di una collaboratrice di CO 1, interpellata in merito alla “dinamica di

accesso documentale per l’infortunio del 18 febbraio 2015”, ha

implicitamente chiesto al TCA di accertare la “dinamica di accesso

documentale” relativa a quell’infortunio.

La prova, di cui

l’assicurato ha chiesto l’acquisizione, non è chiara, non risulta comunque

rilevante ai fini del giudizio. Sapere come, ossia con quale dinamica, sia

avvenuto l’accesso ai documenti relativi ai fatti del 18 febbraio, da parte

dell’assicuratore è questione senza sostrato alcuno. RI 1 non lamenta carenze

nell’acquisizione probatoria nella fase amministrativa. Egli non spiega neppure

perché l’accertamento dalla “dinamica di accesso documentale” sarebbe

rilevante e costituirebbe un elemento probatorio atto a dimostrare i suoi diritti.

La richiesta deve quindi essere respinta.

Va

a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.18

Infine, in merito alla

richiesta di addossare le spese processuali e giudiziarie allo Stato "per quanto arrecato secondo art 428 CPP e

secondo art 114 lett e CPC" "In virtù del fatto che il procedimento ricorsuale è

causato dall'inadeguatezza gestione del Tribunale d'appello"

(doc. I pag. 10), va osservato quanto

segue.

Ritenuto come la controversia fra il ricorrente e la sua Cassa

malati porti sull'assicurazione malattia obbligatoria e quindi su un ambito delle

assicurazioni sociali - che non ha quindi nulla a che vedere con la procedura

penale e nemmeno con la procedura civile così come sollevato dal ricorrente -,

l'art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura dinnanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni sia gratuita per le parti.

Di medesimo tenore è l'art. 29 cpv. 1 LPTCA, concernente la

procedura cantonale davanti allo scrivente TCA.

Nel caso in esame,

nonostante l’esito sfavorevole per il ricorrente e l’esposizione di

contestazioni più volte esaminate non solo da questa Corte ma anche dal TF, si

può prescindere dal carico di tasse di giustizia e spese. Il ricorrente è

comunque avvisato che in futuro, laddove fossero riproposte argomentazioni già

oggetto di giudizio relative a eccezioni, le spese potranno essere poste a suo

carico.

Il ricorso è quindi da

respingere nel suo complesso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti