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Decisione

36.2019.74

Il mancato pagamento di premi e partecipazioni è chiesto all'erede che, accettando l'eredita, risponde personalmente dei debiti del defunto. Non è dato il pagamento rateale dei debiti. Le spese di diffida per debiti del de cujus non sono opponibili all'erede. Interessi di mora. Spese amministrative

10 gennaio 2020Italiano29 min

precetto esecutivo n. __________ del 31 gennaio 2018 (doc. 16) fatto spiccare dall'Ufficio

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2019.74

TB

Lugano

10

gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 luglio 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

Fatti

A. __________,

assicurata presso CO 1, al suo decesso, avvenuto il __________ marzo 2016 (doc.

3), ha lasciato scoperti dei premi LAMal e dei costi di cura (docc. 4-8).

B. Con

precetto esecutivo n. __________ del 31 gennaio 2018 (doc. 16) fatto spiccare dall'Ufficio

esecuzioni di __________, la Cassa malati ha escusso RI 1, erede dell'assicurata

(doc. 3a), per il pagamento di CHF 57,70 per i premi LAMal di settembre e

ottobre 2015 oltre agli interessi di mora del 5%, come pure di CHF 1'408,30 per

le franchigie e le partecipazioni ai costi di cura, di CHF 100.- di spese

amministrative e di CHF 140,30 per le spese esecutive.

C. L'opposizione

al PE formulata dall'erede e figlio dell'assicurata (doc. 16) è stata respinta

con decisione del 26 marzo 2018 (doc. 17), con cui la Cassa malati ha preteso

il versamento di CHF 1'785,90, inclusi i costi di esecuzione di CHF 250,60.

D. Con

decisione su opposizione del 24 luglio 2019 (doc. A) CO 1 ha respinto

l'opposizione del 12 aprile 2018 (doc. 18), con cui l'erede della de cujus ha

osservato che tanto l'assicurata prima quanto egli ora, era/è impossibilitata/o

a versare la somma richiesta a causa di difficoltà economiche.

La Cassa malati ha spiegato nel

dettaglio la natura del debito insorto nel corso del 2015 e del 2016: premi,

franchigie, partecipazioni ai costi e contributo per la degenza, per un totale

dovuto di CHF 1'466.- da __________ prima e ora da RI 1, a cui si sono aggiunti

CHF 100.- per spese amministrative. L'assicuratore ha sollecitato più volte il

debitore al pagamento di tale importo, fino ad avviare una procedura esecutiva.

Avendo il figlio dell'assicurata accettato l'eredità, egli le è subentrato nei

debiti, perciò è tenuto al pagamento dello scoperto, importo che non è stato

contestato come tale.

La Cassa malati ha altresì giustificato

l'addebito delle spese amministrative, delle spese esecutive e degli interessi

di mora sui premi, condannando quindi l'erede della sua assicurata a pagare

l'ammontare di CHF 1'566.-, oltre alle spese esecutive di CHF 73,30 e agli

interessi di mora del 5% sui premi. Per tale importo è rigettata l'opposizione

al PE n. __________.

E. Il

22 agosto 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale indicando che la Cassa

malati si era già rivolta a lui dopo il decesso della mamma per recuperare la

somma scoperta, ma che non era in grado di farvi fronte se non, con un grande

sforzo finanziario, tramite versamenti mensili di CHF 30.-, possibilità che

però la creditrice non ha accettato e che ha portato all'avvio della procedura

esecutiva. Il ricorrente ha quindi chiesto l'intervento del TCA per trovare una

soluzione vista la sua situazione finanziaria.

F. Nella

sua risposta del 17 settembre 2019 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il

ricorso, ripresentando sostanzialmente le medesime argomentazioni espresse

nella decisione su opposizione.

Confermati l'esistenza del debito e il

debitore stesso, non contestati come tali, la resistente ha osservato che

motivi d'ordine finanziario non sono atti a modificare la situazione, ritenuto

che i premi e le partecipazioni ai costi devono essere soluti, perciò ha

confermato la richiesta di condanna dell'erede al pagamento.

G. Il

25 settembre 2019 (doc. V) il ricorrente ha ribadito l'impossibilità di pagare

in una sola volta l'importo richiestogli e di avere fatto l'errore di non avere

rinunciato all'eredità della mamma, praticamente nulla tenente, così come

risulta dalle notifiche di tassazione e dal conto corrente (docc. B1-B5).

La Cassa malati non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAMal

ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal

proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l’art. 4 LAMal le persone tenute ad

assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono

di un’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie

conformemente alla LVAMal.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali.

L’art. 64 cpv. 1 LAMal

prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un

importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi

eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere

che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi.

L’art. 90

OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

A norma

dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti

secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

3.

In

concreto, all'insorgente la Cassa malati ha chiesto il versamento di premi e prestazioni

di cui la mamma ha beneficiato, pari a CHF 1'466, composto di CHF 57,70 per i

premi LAMal di settembre e ottobre 2015, di CHF 469,05 quale contributo per, in

particolare, la degenza nella Clinica __________ e quale quota di

partecipazione del 10% per i costi di cura secondo la fattura del 24 luglio

2015.

(doc. 5), di CHF 74,25 per la franchigia risultante dalle cure mediche e

dai costi di laboratorio di cui alla fattura del 12 febbraio 2016 (doc. 6), di CHF

158,05 quale franchigia e quota di partecipazione di cui al conteggio del 25

marzo 2016 (doc. 7) per prestazioni mediche e di laboratorio e infine di CHF

706,95 quale franchigia e partecipazione per una serie di cure secondo il

conteggio dell'8 aprile 2016 (doc. 8). Questi importi, secondo l’assicuratore,

non sono stati saldati dalla diretta interessata, perciò la Cassa malati ha

inviato al suo erede nonché figlio qui ricorrente, RI 1, i conteggi delle

prestazioni e le richieste di pagamento per un importo di CHF 1'466. Va

verificato in primis se RI 1 sia effettivamente obbligato nei confronti della

Cassa per i debiti della successione materna.

4.

Il

ricorrente è erede della mamma __________. Riguardo al tema dell'eredità,

l'art. 560 cpv. 1 CC prevede che gli eredi acquistano per legge l'universalità

della successione dal momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2

CC, salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri

diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i

debiti del medesimo diventano loro debiti personali. Il diritto delle

successioni è retto dal principio della successione universale. La totalità

degli attivi e dei passivi del de cujus passa agli eredi. Questi ultimi

succedono nei crediti e nei debiti del defunto (Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).

Gli eredi acquisiscono la successione

al momento della sua apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus

(c'è, in altre parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi

tra il de cujus ed i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora

il decesso, l'erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli

obblighi del de cujus con la sua morte. L'acquisizione della successione

non dipende da un atto positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti

pag. 56).

Questi ultimi rispondono personalmente

dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi, si assumono una responsabilità

solidale (Steinauer, op. cit., n.

37.

pag. 58 e art. 603 CC).

Per questo motivo la legge prevede

diversi mezzi per proteggersi; in particolare la rinuncia della successione, la

richiesta del beneficio d'inventario o la liquidazione d'ufficio (Steinauer, op. cit., n. 38 pag. 58).

Per l'art. 566 CC, gli eredi legittimi

ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. La rinuncia si

presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione

fosse notoria o risultasse da atti officiali. Il termine per rinunciare è di

tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal

momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che

provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli

eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale

della disposizione che li riguarda.

Per l'art. 580 cpv. 1 CC, l'erede che

ha facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio

d'inventario. Ogni erede può chiedere la liquidazione d'ufficio, anziché

rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario (art. 593 cpv.

1.

CC).

In concreto, il ricorrente è figlio

della defunta __________ e ne è pertanto erede legale (doc. 3). Infatti, in

virtù dell'art. 457 cpv. 1 CC, i prossimi eredi del defunto sono i suoi

discendenti.

Quale erede legale il ricorrente ha

acquisito, ex lege, di principio, la totalità degli attivi e dei passivi

della successione relitta dalla mamma e risponde, salvo eccezioni, con tutto il

suo patrimonio, dei debiti della stessa, a meno che abbia rinunciato alla

successione, sia stato chiesto il beneficio d'inventario o la liquidazione

d'ufficio.

RI 1 non ha contestato di non avere

rinunciato alla successione (art. 566 CC), di non avere chiesto il beneficio

d'inventario della medesima (art. 580 CC) e di non avere avviato la

liquidazione della successione relitta dalla mamma (art. 597 CC), perciò ne ha

acquisito i debiti (doc. B6).

Gli eredi legali, come il ricorrente,

entrano in possesso della successione al momento del decesso del de cujus.

Il possesso inizialmente è provvisorio, ritenuta la possibilità che il de

cujus abbia preso disposizioni per causa di morte. Dal momento che è

accertato che il de cujus non ha istituito alcun erede, gli eredi legali

acquisiscono il possesso definitivo della successione. Di norma l'autorità non

interviene per assicurare l'amministrazione della successione e per trasferirne

il possesso (Steinauer, op. cit.,

n. 905 pagg. 443 e 444). Per contro, per gli eredi legali (come per gli eredi

istituiti), si pone la questione della legittimazione nei confronti dei terzi.

Per questo motivo, anche se il legislatore non ha ritenuto necessario

precisarlo, un certificato ereditario può essere rilasciato anche agli eredi

legali ogni volta che, per loro, è d'utilità (per esempio in vista

dell'iscrizione a registro fondiario, per trattare con le banche, ecc; Steinauer, op. cit., n. 906 pag. 444).

Anche in assenza di tale certificato,

di cui qui non occorre comunque verificare l'esistenza, il ricorrente non può

sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta. In queste

condizioni è a giusta ragione che la Cassa malati gli ha chiesto all’erede di

pagare gli importi in arretrato della defunta __________. Pertanto,

l'emanazione nei suoi confronti del precetto esecutivo n. __________ del 31

gennaio 2018 è in sé corretta. Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve invece verificare se l’importo preteso dall’assicuratore per premi,

partecipazioni e spese di diffida sia corretto. Anche se il ricorrente

concentra la sua attenzione sulla modalità del pagamento, in particolare sul

pagamento rateale, il credito in sé è sub judice e deve essere verificato nel

suo dettaglio. Fuor di dubbio che il ricorrente non ha specifiche conoscenza in

materia.

5.

L'insorgente

chiede, in primis, che l’eventuale suo debito derivante dall’eredità della

mamma, possa essere pagato ratealmente. Prima ancora della verifica della

correttezza delle pretese dell’assicuratore va esaminata questa richiesta del

signor RI 1.

Questo Tribunale, pur comprendendo le

difficoltà finanziarie del ricorrente, il quale ha affermato che, con notevoli

sacrifici, ha proposto all'assicuratore malattia, tuttavia senza successo, di

potere pagare i suoi debiti ratealmente (CHF 30 al mese), non può accogliere l’implicita

richiesta. Come evidenziato dall'assicuratore e ricordato da questo Tribunale

nella STCA 36.2012.24 del 29 maggio 2012 al consid. 3, di principio, i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente dagli assicurati (art.

90.

OAMal), ciò al fine di garantire il finanziamento delle prestazioni

dell’assicurazione malattie alla popolazione residente nel nostro Paese. In

caso di ritardo nel pagamento, l’assicuratore è tenuto ad avviare una procedura

di diffida, preceduta da un richiamo, con l’assegnazione di un ulteriore

termine per pagare il dovuto, dopodiché deve dare avvio alla procedura esecutiva

(art. 64a LAMal). Ciò deve avvenire senza eccezioni per non portare a

disuguaglianze di trattamento tra gli assicurati. In caso di difficoltà

economiche, la legge prevede la possibilità di far capo ai sussidi per il

pagamento dei premi, il cui importo a carico dell’assicurato viene in questo

modo ridotto. Questi aiuti vengono tuttavia forniti unicamente se si rientra

nei parametri di legge fissati dalle norme cantonali (art. 65 LAMal) e, in

Ticino, viene concesso dalla Cassa di compensazione.

Nel caso in esame, nel Regolamento di CO

1.

intestato "__________", edizione 01.2018 (doc. 2), che legava la

signora __________ a __________ (e non il figlio RI 1) all’assicuratore, non

prevede la possibilità di un pagamento rateale degli arretrati (art. 14). Nella

sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio 2012 (v. consid. 9), questo Tribunale aveva

evidenziato che, contro il rifiuto della Cassa malati di

accordare un pagamento rateale (in quel caso di CHF 50 al mese) per rimborsare

il debito, in assenza in particolare di regolamentazione nelle condizioni

d’assicurazione, non era possibile inoltrare un ricorso. In quel caso era stato

suggerito al ricorrente di rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale

per ricevere un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto. Ne

segue che, se nel caso in esame dovesse essere ammesso un credito di CO 1, non

essendoci un obbligo per l'assicuratore di concedere il pagamento rateale dei

premi e delle partecipazioni ai costi non ancora soluti, la richiesta dell'insorgente

non potrebbe trovare accoglimento.

6.

Il

mancato pagamento dei premi, delle franchigie e delle partecipazioni ai costi

ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei confronti del ricorrente da

parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________,

oggetto del contendere, per l'importo di CHF 1'466, oltre interessi del 5% dal

29.

settembre 2015 sui premi di CHF 57,70, a cui sono stati aggiunti CHF 100 di

spese amministrative e CHF 140,30 di spese d'esecuzione. Con la decisione su

opposizione la Cassa malati ha chiesto il pagamento dell'importo di CHF 1'466,

nonché degli interessi di mora sui premi di settembre e ottobre 2015 dal 29

settembre 2015, le spese amministrative di CHF 100 e le spese d'esecuzione ridotte

a CHF 73,30, oltre al rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo fatto

spiccare dall'UE di __________. Occorre ora verificare se l’importo del credito

preteso sia corretto nonostante l’assenza di una puntuale critica da parte

dell’escusso è dovere del Giudice, a fronte della situazione e della mancanza

di conoscenza specifica da parte dell’assicurato, operare questa verifica.

7.

Nel caso all’esame l’assicuratore, per giustificare il suo

credito, ha prodotto degli insiemi di documenti sotto i numeri 4, 4a, 5 sino a

8.

con l’indicazione: “conteggio … e relativi sollecito e diffida nonché fatture

fornitori”. È opportuno che gli assicuratori evitino di trasmettere insiemi

di documenti repertati sotto il medesimo numero, in maniera non specificata

come in questo caso (questa Corte in futuro si riserva il rinvio dei documenti

per la corretta elencazione in tali ipotesi). Ogni documento deve essere

numerato singolarmente e precisamente elencato, soprattutto se teso a

dimostrare l’assunzione di costi, spese amministrative di richiamo o sollecito.

Ciò al fine di permettere all’assicurato di pienamente potersi determinare e

chiedere l’acquisizione delle eventuali prove necessarie. Spesso gli assicurati

non sono patrocinati e non hanno specifiche conoscenze della materia.

L’elencazione completa e dettagliata evita anche al Giudice un inutile lavoro

di ricerca e perdita di tempo. I documenti della Cassa dovrebbero

dimostrare il credito della stessa nei confronti della signora __________.

Occorre ripercorrerli sistematicamente per verificare tali pretese.

Blocco

doc. 4: Si tratta di un plico di documenti relativi al conteggio del premio

01.09.2015

– 31.10.2015 della signora __________. Il 1° foglio è costituito da

un documento intestato “Conteggio del premio”. L’importo richiesto è di CHF

110,60. Il secondo foglio è copia del sollecito del pagamento di questo

importo, data del 22 ottobre 2015. Il terzo foglio è copia della diffida datata

15.11.2015e contempla spese per ingiunzione di CHF 15. Da questi documenti

emerge un credito di CHF 125,60 dell’assicuratore (diffida di CHF 15

compresa). Per questo periodo l’assicuratore sembra invece pretendere la somma

di CHF 57,70 siccome dall’importo (comprensivo delle spese di sollecito) è

dedotto il credito derivante dal documento 4a per CHF 52.90 che è analizzato

qui di seguito.

Blocco

doc. 4a: Il primo foglio è costituito da un “conteggio del premio” che non

specifica a quale periodo si riferisca. Data del 9 aprile 2016, precisa che si

tratta di una “correzione dei premi”. Il documento precisa che per i premi dal

23.

marzo 2016 (ossia dal giorno seguente il decesso) e sino alla fine del mese

di aprile 2016 è riconosciuto un credito (così par di capire) di CHF 206

siccome l’importo di CHF 444,50 (verosimilmente) è da retrocedere alla Cassa

cantonale di compensazione quale RIPAM. Da questo importo sono però dedotti CHF

15.

quale tassa d’ingiunzione del 15 novembre 2015, che è così fatta pagare due

volte all’assicurata, e un importo di CHF 138,10 di cui nulla è dato di sapere

se non che sarebbe un “Riporto sul conteggio premio __________ del 06.02.2016”.

Questo importo non è in assoluto dimostrato quale credito dell’assicuratore,

non se ne conoscono le origini e non si capisce di cosa si tratti.

L’assicuratore ha avuto la possibilità di esprimersi ampiamente nel corso

dell’istruttoria e ha potuto produrre tutte le prove che ha ritenuto

necessarie. Non ha comprovato l’entità del suo effettivo credito verso

l’assicurata (e meglio del suo erede) con il conteggio del 9 aprile 2016

successivo alla morte della signora __________; e meglio dei suoi crediti posti

in compensazione ossia CHF 15 e 138,10; il primo conteggiato già in precedenza

(in sostanza non si può conteggiare CHF 15 nel credito doc. 4 terzo foglio e

porlo poi nuovamente in compensazione con il credito dell’erede dell’assicurata).

Ne viene

che, dal conteggio 4a deriva un credito del ricorrente di CHF 206 e non solo di

CHF 52.90.

Questo importo

va posto in compensazione con il credito dell’assicuratore di CHF 125,60 come

ha fatto la Cassa. Ne viene un credito residuo di RI 1 (comprensivo del

sollecito che non può più essere ulteriormente richiesto) di CHF 80,40

per premi.

Blocco

doc. 5: conteggio prestazioni 24 luglio 2015. Il foglio che reca il numero

doc. 5 specifica un addebito per spese di ricovero alla Clinica __________ per

CHF 765, un credito dell’assicurata, allora ancora in vita, di CHF 295,95 per

le spese del dott. __________, un conteggio di spese per una struttura (__________)

senza richieste nei confronti della signora __________, e un mancato

riconoscimento di prestazioni a seguito della fattura di una dottoressa (__________)

in favore dell’assicurata. Da questo conteggio deriva un credito di CHF

469,05 dell’assicuratore. Il versamento dell’importo è stato sollecitato

prima e l’assicurata diffidata (con spese di CHF 15) il 22 ottobre 2015.

Il plico 5 permette di ritenere un credito di CO 1 di CHF 484,05

(diffida compresa)

Blocco

doc. 6: Conteggio delle prestazioni del 12 febbraio 2016 (dott. __________

e __________). Il credito è di CHF 92 da parte dell’assicuratore. Il

sollecito data del 16 aprile 2016 quando l’assicurata era già morta (da 25

giorni). Si tralascia ogni commento sulla delicatezza e l’attenzione

dell’assicuratore. CO 1 ha diffidato l’assicurata il 14 maggio 2016 quando la

signora __________ era deceduta il 22 marzo precedente. Il carico di CHF 15 per

le spese di sollecito è manifestamente non ammissibile e non opponibile al

figlio dell’assicurata siccome non affiliato alla CO 1 per le pretese vantate e

qui in discussione (su questi aspetti si veda quanto riportato nelle

considerazioni del punto 9 che segue). La diffida riconosce comunque un credito

in favore della successione dell’assicurata di CHF 17,75 per la correzione

dei premi. Il credito comprovato dai documenti plico 6 assomma a CHF 74.25.

Blocco

doc. 7.: Conteggio prestazioni (dott. __________ e __________) fatturato il

25.

marzo 2016 dopo la morte dell’assicurata e all’assicurata medesima.

L’importo è di CHF 158,05, la diffida del 12 giugno 2016, a 3 mesi dalla

morte della signora __________, è destinata alla medesima assicurata e comporta

un addebito di tassa d’ingiunzione di CHF 15 inammissibile (v. consid. 9 che

segue). Il conteggio delle prestazioni e il credito di CHF 158,05 reca data

successiva alla morte dell’assicurata.

Blocco

doc. 9.: Conteggio prestazioni 8 aprile 2016, post mortem. Importo CHF

706.95

Anche in questo caso le spese di ingiunzione non sono pretendibili

dall’erede per le ragioni esposte al considerando 9. Il credito

dell’assicuratore assomma quindi a CHF 706.95.

Ne discende

che il credito di CO 1 nei confronti della successione di __________ è di CHF

1342.90, tasse di ingiunzione comprese e non la somma vantata

dall’assicuratore. Ossia:

(-80.40) +

409.05

+ 15 + 92 (- 17,75) + 158.05 + 706.05 = 1342.90

La

pretesa di CO 1 può quindi solo parzialmente essere ammessa.

8.

La

Cassa ha chiesto il versamento di interessi. Gli interessi sono dovuti quando

l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno

pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv.

1.

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Inoltre,

secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle

prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il

suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e

cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi di settembre e

ottobre 2015 fatturati all'assicurata l'8 agosto 2015 (doc. 4) gli interessi

del 5% sarebbero dunque dovuti dall’inizio della decorrenza del bimestre e

quindi dal 1° settembre 2015, la Cassa postula però interessi solo dal 29

settembre 2015, e tale data va ritenuta. L’interesse va ammesso sulla cifra dei

premi (e senza quindi le spese di diffida, così come rilevabili nel consid. 7

precedente), ossia CHF 110,60 ma solamente sino alla morte dell’assicurata

quando l’amministrazione ha riconosciuto in favore della signora __________ un

credito che questa Corte cifra in un importo superiore a quello del credito di

CHF 110,60. Il ricorrente va quindi condannato a versare anche gli interessi al

5% su CHF 110,60 a contare dal 29 settembre 2015 sino al 22 marzo 2016.

9.

La

Cassa malati ha chiesto al ricorrente il pagamento di CHF 100.- per spese

amministrative, inserendole nel predetto PE del 31 gennaio 2018. Nella DTF

125.

V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto

l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il

pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese

supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei

premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2011.

(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal)

e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto,

all'art. 14.2 il predetto Regolamento __________” prevede che “Spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a

carico della persona assicurata”.

Di principio

quindi l’assicuratore può pretendere le spese dall’assicurato che è affiliato

presso di lei. Come ricorda una recente sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Cantone di Ginevra (ATAS/943/2017):

" La ratio

legis de ces dispositions est évidente. Le défaut de paiement à temps des primes,

franchises et participations génère pour l’assureur un travail, par l’envoi

d’au moins un rappel et d’une sommation par facture impayée, travail dont il

n’appartient ni à l’assureur, ni à la communauté des assurés d’assumer les

coûts. Comme le Tribunal fédéral l’a indiqué dans un arrêt du 4 février 2016

statuant sur les recours 9C_870/2015 à 9C_874/2015, au consid. 4.1, les frais

susceptibles d’être perçus dans cette hypothèse sont laissés à l’appréciation

de l’assureur dans les limites résultant du principe de l’équivalence, selon

lequel le montant d’un émolument doit se trouver en adéquation et dans un

rapport raisonnable avec la valeur de la prestation fournie. Il n’y a pas lieu

de déduire de l’ATF 125 V 276 consid. 2c/bb et 2c/cc, que cite le recourant et

dont le Tribunal fédéral fait mention dans son arrêt précité du 4 février 2016,

que le montant même des frais considérés doit être fixé dans les dispositions

générales sur les droits et obligations des assurés ; il suffit que ces

dernières en prévoient le principe, étant précisé que le montant perçu peut

être contrôlé par l’application du principe de l’équivalence. La chambre de

céans a déjà jugé qu’une disposition comparable à l’art. 3 ch. 1 al. 2 phr. 2

CGA, concernant au demeurant la même intimée qu’en l’espèce, répondait à cette

exigence minimale (ATAS/342/2015 du 7 mai 2015 consid. 6 ; cf. aussi

ATAS/958/2013 du 30 septembre 2013 consid. 6). Au demeurant, en l’espèce,

l’intimée avait joint à se décisions précitées des 18 octobre 2016 et 18 janvier

2017.

un extrait des dispositions de la LAMal et de l’OAMal relatives à ces

questions de frais et l’indication de leur montant (en particulier CHF 10.-

pour un rappel et CHF 30.- pour une sommation), tel qu’ils résultent, a-t-elle

précisé, de l’édition au 01.04.2016 de ses CGA."

Nelle STCA

36.2012.82

del 27 febbraio 2013, consid. 2.6. e 36.2008.102 dl 7 gennaio 2009

consid. 8 e 9 questa Corte ha indicato come, nell’ipotesi in cui una terza

persona (in quei casi il coniuge) debba pagare debiti per premi e

partecipazioni di terza persona (dell’altro coniuge in quei casi),

l’assicuratore non possa pretendere il versamento delle spese di richiamo. La

situazione, per l’ipotesi dell’erede, è un po’ diversa nella misura in cui

debbano essere ritenuti debiti della successione quelli correttamente posti a

carico del de cujus prima della sua morte. Qui le spese di diffida maturate in

corso dell’esistenza della signora __________ e giustificate dal mancato

tempestivo versamento degli importi richiesti da CO 1, entrano a far parte del

debito dell’assicurata assunto dall’erede che ha accettato l’eredità. Al signor

RI 1, invece, l’assicuratore non può porre a carico spese di natura amministrativa

per il mancato tempestivo seguito alle richieste di pagamento (ancorché ancora

intestate alla di lui madre). Il signor RI 1 non è assicurato presso il

medesimo assicuratore e, comunque (quand’anche lo fosse), il suo debito verso CO

1.

deriva da terzi e non dalla propria copertura assicurativa. In sostanza qui

il credito di CO 1 verso il ricorrente discende dalla successione e non dal

rapporto assicurativo.

Le spese di CHF

100, per le ragioni esposte nelle considerazioni

precedenti e in specie nel considerando in cui sono rivisti i calcoli relativi

al credito dell’assicuratore, non possono essere ammesse nella misura pretesa

da CO 1 e sono comprese nel credito di CHF 1’342.90 qui riconosciuto

10.

Circa

le spese esecutive di CHF 73.30 pretese con la decisione su opposizione va

evidenziato quanto segue.

Con sentenza

K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

"

10.

All'assicurata, infine, sono

state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF

70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece

disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma

il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione,

l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per

legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui

l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e

giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004

in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03).”.

Le spese

esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,

36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.

568.

consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die

Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non

essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA

K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del

18.

giugno 2004).

Per cui

queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a

carico del debitore escusso.

11.

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio di esecuzione di __________ del 31 gennaio 2018 è rigettata in via

definitiva limitatamente all'importo complessivo di CHF 1342.90.-,

senza interessi al 5% dal 29 settembre 2015 al 22 marzo 2016 su CHF 110.60. Il

costo della procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve perciò essere

oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.

Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la

decisione impugnata deve essere solo parzialmente confermata. Malgrado sia

parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinato RI 1 non ha diritto a

indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), allo stesso sono però

riconosciute le spese sopportate per le spedizioni invii e copie cifrabili in

complessivi CHF 30.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e riformata come segue:

1.1. L’assicuratore

CO 1, __________, è creditore nei confronti di RI 1, __________, erede di __________,

dell’importo di CHF 1'342.90, oltre interessi su CHF 110,60 dal 29 settembre

2015 al 22 marzo 2016 al 5%.

1.2. L'opposizione al PE __________ del 31 gennaio 2018 dell'UE di __________

è rigettata in via definitiva per l'importo complessivo di CHF 1'342.90 oltre

agli interessi al 5% su CHF 110,60 dal 29 settembre 2015 al 22 marzo 2016.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili ma l’assicuratore condannato a versare al

ricorrente l’importo di CHF 30 per le spese vive da questi sopportate.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti