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Decisione

36.2019.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 gennaio 2020Italiano20 min

hanno ulteriormente contestato le tesi della Cassa malati, chiedendo al Tribunale

Source ti.ch

Fatti

I. Nelle

loro osservazioni del 23 ottobre 2019 (doc. VII) gli insorgenti hanno

evidenziato come le decisioni impugnate si riferiscano unicamente a RI 2,

perciò egli soltanto ha chiesto lo stralcio della procedura esecutiva. RI 1 ha

invece rimproverato alla Cassa malati una denegata giustizia per non avere

emesso una decisione in merito alla disdetta della sua polizza assicurativa.

I ricorrenti hanno poi contestato delle

affermazioni dell'assicuratore e ribadito che al 31 dicembre 2018 non v'erano

importi scoperti in ambito LAMal (doc. P), perciò le loro disdette dovevano

essere accettate. Una decisione formale in tal senso non è stata però emanata e

quindi il loro diritto di essere sentito violato.

L. La

Cassa malati ha preso posizione il 7 novembre 2019 (doc. IX), contestando

singolarmente le osservazioni dei ricorrenti e riconfermandosi nella sua

risposta di causa. Essa ha inoltre respinto la censura di non averli sentiti,

visto che le informazioni richieste dagli assicurati, unitamente ai conteggi

relativi agli scoperti ancora pendenti, sono sempre stati loro trasmessi.

L'indomani (doc. XI), l'assicuratore

malattia ha trasmesso al Tribunale il dettaglio dei crediti e degli averi

aperti di ciascun ricorrente.

M. Il

19 novembre 2019 (doc. XIII) i ricorrenti hanno prodotto nuova documentazione e

hanno ulteriormente contestato le tesi della Cassa malati, chiedendo al Tribunale

di essere sentiti.

N. Il

9 dicembre 2019 (doc. XVI) ha avuto luogo un'udienza di discussione durante la

quale le parti hanno potuto ancora esprimersi.

In particolare, è stato verbalizzato quanto segue:

" (…)

I

ricorrenti RI 2 e RI 1 sono assicurati per la copertura obbligatoria delle cure

medico sanitarie presso l’__________ che ha ricevuto il sussidio dalla Cassa

cantonale e presso il quale sono stati pagati i premi, compreso quello di

gennaio 2019 e l’__________ non ha crediti di nessun genere.

I

ricorrenti producono un’attestazione di __________, che sarà allegata al presente

verbale, con cui si dà atto che tutti i premi dell’obbligatoria presso __________

sono stati pagati. L’attestazione non fa invero riferimento al premio LAMal e

non fa riferimento a eventuali spese di franchigie e partecipazioni, ma il sig.

RI 2 conferma l’assenza di debiti nei confronti di __________.

Il sig. RI

2 precisa che il sussidio cantonale è stato versato all’__________ e assomma a

circa fr. 250.-- per tutto l’anno 2019.

In

questa sede l’assicurato produce un documento intitolato “conteggio premi”

datato 12.1.2019 che fa riferimento al preteso premio per il mese di febbraio

2019 per la copertura obbligatoria (ciò che non è specificato ma il riferimento

è fatto alle polizze n. __________ e __________ corrispondenti ai numeri di

polizza di cui al doc. C prodotto agli atti in quanto riferito a RI 2 e RI 1).

Il documento 12.1.19 indica l’esistenza di un credito da parte di RI 2 di fr.

197.90 che viene portato in deduzione dall’importo dei premi pretesi da CO 1

per il mese di febbraio 2019. La data del pagamento posto in deduzione è il

27.12.2018. Il sig. RI 2 ha annotato sul documento l’espressione “rimborsare”.

È

evidenziata da parte del giudice una situazione di poca chiarezza anche alla

luce del doc. P che le parti indicano come il conteggio più dettagliato e

specifico allestito e ciò siccome tutte le prestazioni per spese di cura

elencate in particolare a partire dalla seconda pagina non sono riferibile a

una persona specifica, non sono chiaramente attribuibile all’ass. malattia

obbligatoria.

Questo

conteggio è poi a tratti contraddetto da altri prodotti agli atti.

(…)

contrariamente a quanto sembra potersi desumere dagli atti, la sig.ra __________

è ancora affiliata nel corso del 2019 presso CO 1, la sig.ra __________ non ha

inoltrato lo scorso anno (2018) la disdetta dall’affiliazione presso CO 1 come

hanno fatto RI 2, __________ e RI 1 ma è rimasta in seno alla Cassa per tutto

l’anno corrente pagando regolarmente premi e partecipazioni. __________ indica

in questa sede di avere dato disdetta da CO 1 e di avere ricevuto la usuale

lettera interlocutoria per la quale la partenza sarà concessa se non saranno

constati debiti per premi e partecipazioni.

(…)

Il

giudice constata comunque in questa sede che unico tema in discussione è quello

del premio di gennaio 2019 di RI 2 e di RI 1, per RI 1 si tratta di fr. 100.--

mensili e per RI 2 fr. 453.--.

Tutte le

parti danno anno che non sussistendo un rapporto di paternità tra RI 2 e RI 1 e

RI 2 non è responsabile per il pagamento dei premi di RI 1.

Non

risulta invece che nonostante le chiare indicazioni e la chiara volontà

manifesta da RI 2 e nonostante le contestazioni in essere sul premio di gennaio

2019 la Cassa abbia mai emesso una decisione formale, come il caso l’imponeva

relativa alla continuazione dell’affiliazione rispettivamente relativa alla

mancata accettazione della disdetta.

(…)

Le parti

sono caldamente invitate a voler risolvere il tema di fondo mediante

un’emanazione di una decisione formale da parte dell’assicuratore impugnabile

mediante opposizione ed eventuale ricorso al TCA e questo dopo aver svolto una

precisa e completa indagine circa di rapporti di dare e avere per verificare se

RI 2 (e non altre persone della famiglia) e RI 1 (e non altre persone della

famiglia) siano o meno debitori di alcunché nei confronti della Cassa osservato

comunque che la Cassa con il documento annesso a questo verbale (conteggio

premi 12.1.19) riconosce di avere un debito nei confronti degli assicurati o

perlomeno di RI 2 ammontante a fr. 197.90.

(…)

Nella

vertenza in essere tra RI 2, RI 1 e CO 1 è anche importante scindere

adeguatamente tra i premi della copertura obbligatoria, quelli della LCA e non

coinvolgere nel conteggio altre persone della famiglia. (…)".

O. Non sono state acquisite

altre prove.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAMal

ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal

proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l’art. 4 LAMal le persone tenute ad

assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono

di un’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie

conformemente alla LVAMal.

Giusta

l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l’assicurato può cambiare assicuratore per la fine d’un

semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi.

In virtù

dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo

assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza

interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve

risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di

premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona

interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso

di lui.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali.

L’art. 64 cpv. 1 LAMal

prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l’art. 64 cpv. 2

LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno

(franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia

(aliquota percentuale).

A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere

che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi.

L’assicuratore

conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al

pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l’assicurato ha

saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore, questi restituisce

al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto dall’assicurato (art. 64a cpv.

5.

LAMal).

In virtù

dell'art. 64a cpv. 6 LAMal, in deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non

può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese

di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

L’art. 90

OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

A norma

dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti

secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

3.

Oggetto

del contendere è unicamente sapere se i ricorrenti siano tenuti al versamento

del premio LAMal del mese di gennaio 2019 di Fr. 543,10 che la Cassa malati ha

da essi preteso facendo spiccare il 28 maggio 2019 (doc. Q) dall'Ufficio di

esecuzione di __________ il precetto esecutivo n. __________, a cui gli

assicurati hanno fatto opposizione.

Gli insorgenti sostengono di non avere

più, al 31 dicembre 2018, alcun debito nei confronti di CO 1, né per premi

LAMal arretrati né per partecipazioni ai costi non solute. Il conteggio

allestito dalla Cassa malati stessa il 13 febbraio 2019 (doc. P) comproverebbe

tale stato di fatto. Di conseguenza, non v'era alcun motivo per cui

quest'ultima non abbia dato seguito alla loro volontà di disdire il contratto

assicurativo LAMal al 31 dicembre 2018, non essendovi alcun impedimento giusta

l'art. 64a cpv. 6 LAMal. Da ciò discenderebbe che per il 2019 non sono più

assicurati presso di essa e dunque nemmeno sarebbero tenuti al pagamento del

premio LAMal del mese di gennaio.

Da parte sua, la resistente ha

affermato che i ricorrenti non avrebbero saldato tutti i loro debiti in ambito

LAMal, circostanza che sarebbe peraltro comprovata dai due attestati di carenza

beni del 2016 (docc. F e G). Essi non sarebbero perciò stati autorizzati a

cambiare assicuratore e quindi apparterrebbero ancora regolarmente ai suoi assicurati

anche per il 2019, cosicché il premio LAMal di gennaio sarebbe indubbiamente

dovuto.

4.

Come

risulta dalle polizze assicurative prodotte dalla Cassa malati pendente causa

(docc. 14 e 15), l'importo di Fr. 543,10 per il quale il ricorrente è stato

escusso si riferisce chiaramente al premio mensile LAMal di Fr. 443,10 di RI 2

e di Fr. 100.- di RI 1.

Le posizioni delle parti in causa sono

indubbiamente diametralmente opposte, divergendo sostanzialmente su tutto.

Anche la documentazione prodotta agli

atti è priva della necessaria chiarezza, contraddicendosi addirittura.

In effetti, come attestato dal

conteggio premi del 12 gennaio 2019 (doc. XVI/1) prodotto durante l'udienza del

9.

dicembre 2019, da una parte si ha che in favore del ricorrente RI 2 è

riconosciuto un credito di Fr. 197,90. Dall'altra, la Cassa malati resistente

sostiene che l'assicurato le è debitore di premi e di partecipazioni ai costi.

I conteggi prodotti agli atti (docc. H

e P) attestano infatti una diversa situazione (debitoria) rispetto al predetto

conteggio del 12 gennaio 2019 (creditoria), perciò v'è una chiara discrepanza.

Va inoltre osservato che tanto

l'estratto conto del 13 aprile 2015 (doc. H) relativo al periodo dal 1° gennaio

2014.

al 31 maggio 2015 quanto quello del 13 febbraio 2019 (doc. P) dal 1°

gennaio 2014 al 31 marzo 2019, concernono non solo i due ricorrenti, ma anche

altri componenti della famiglia. Non è pertanto definita la posizione

debitoria/creditoria degli interessati ora al vaglio del Tribunale.

Per di più, tali conteggi portano sia

sui premi LAMal, sia sui premi LCA. Non è dunque chiaro se le pretese

creditorie dell'assicuratore malattia siano riferite solo all'assicurazione

malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie oppure se vertano anche sulle

coperture complementari di cui beneficiavano gli assicurati.

Occorre ancora rilevare che gli

estratti conto bancari del ricorrente attestano invero che dei pagamenti sono

stati effettuati a favore della sua Cassa malati nel 2015 e nel 2017, ma da ciò

non è possibile risalire a quali premi, a quali partecipazioni ai costi e

prestazioni essi si riferiscano.

In altre parole, l'indicazione numerica

presente per ogni versamento (per esempio, "__________" il 9 febbraio

2015) non è di alcun aiuto per verificare a quale debito debba essere

attribuito ogni pagamento effettuato dall'assicurato e quindi stabilire se vi

siano effettivamente degli arretrati.

Come osservato in occasione

dell'udienza avvenuta il 9 dicembre 2019, "È

evidenziata da parte del giudice una situazione di poca chiarezza anche alla

luce del doc. P che le parti indicano come il conteggio più dettagliato e

specifico allestito e ciò siccome tutte le prestazioni per spese di cura

elencate in particolare a partire dalla seconda pagina non sono riferibili a

una persona specifica, non sono chiaramente attribuibili all'ass. malattia

obbligatoria." (doc. XVI pag. 2).

Il giudice ha inoltre rilevato che

"Questo conteggio è poi a tratti

contraddetto da altri prodotti agli atti." (doc. XVI pag. 2).

Infine, va tenuto conto che "Nella vertenza in essere tra RI 2, RI 1 e CO 1 è anche

importante scindere adeguatamente tra i premi della copertura obbligatoria,

quelli della LCA e non coinvolgere nel conteggio altre persone della famiglia."

(doc. XVI pag. 3).

La Cassa malati, che ha ulteriormente

avuto la possibilità di esprimersi in sede di udienza, in quell'occasione non

ha però chiarito le sue ragioni, non ha indicato in maniera precisa il suo

credito e quindi non ha fornito le precisazioni che si imponevano alla luce

delle chiare contestazioni espresse dai ricorrenti.

Ciò, nemmeno alla luce del predetto

conteggio del 12 gennaio 2019, dal quale non è comprensibile a quali membri

della famiglia si riferisca il credito di Fr. 197,90 per un pagamento da parte

di RI 2 avvenuto il 27 dicembre 2018.

5.

Alla

luce di quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti devono

essere rinviati alla Cassa malati, affinché chiarisca definitivamente la

posizione di RI 1 e di RI 2 per quanto concerne i premi LAMal dal 2014 al 2018,

cosicché sia intelligibile la loro situazione al 31 dicembre 2018.

La Cassa malati dovrà di conseguenza

esprimersi sulla validità della disdetta data dai ricorrenti nel 2018 per il

2019.

CO 1 dovrà inoltre considerare l'affiliazione

dei qui ricorrenti durante l'anno 2019 presso __________ e l'avvenuto pagamento

di premi a quell'assicuratore per le coperture obbligatorie.

Da ciò discende che il ricorso deve

essere accolto ai sensi delle considerazioni esposte e la decisione impugnata

annullata.

Vincenti in causa e patrocinati da un

legale, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono accolti

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa malati per i suoi incombenti

giusta il considerando 5.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà ai ricorrenti Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

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