36.2019.83
Disdetta di polizza assicurativa LAMal respinta in presenza di arretrati da pagare.In concreto le posizioni delle parti divergono sull'esistenza di debiti/crediti per premi LAMal,che nemmeno durante l'udienza è stato possibile chiarire. Rinvio degli atti alla Cassa per accertare la situazione
10 gennaio 2020Italiano20 min
hanno ulteriormente contestato le tesi della Cassa malati, chiedendo al Tribunale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.83
36.2019.84
TB
Lugano
10 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 luglio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Dal
2014 RI 2, 1962 e RI 1, 2004 sono assicurati presso CO 1 sia per
l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal sia per l'assicurazione
complementare LCA.
B. A
fine 2014 gli assicurati hanno disdetto la loro copertura obbligatoria LAMal,
ma dopo un'iniziale accettazione (doc. D) la Cassa malati le ha respinte
siccome c'erano degli scoperti (doc. E).
C. In
presenza di debiti per mancato pagamento di premi LAMal e di prestazioni di
cura, la Cassa malati ha avviato delle procedure esecutive che sono sfociate
nel 2016 in due attestati di carenza beni (docc. F e G), ciò che ha comportato
l'impossibilità, per gli assicurati, di disdire validamente la copertura
assicurativa.
D. L'8
novembre 2018 (doc. I) gli assicurati hanno nuovamente disdetto le loro polizze
assicurative per la copertura obbligatoria, ma il 5 febbraio 2019 (doc. M) e il
25 marzo 2019 (doc. S) la Cassa malati non ha accettato le disdette poiché
v'erano degli arretrati, così come risultante dall'estratto conto dal 1°
gennaio 2014 al 31 marzo 2019 appositamente allestito il 13 febbraio 2019 (doc.
P).
E. Una
nuova procedura esecutiva (PE n. __________) è stata avviata il 28 maggio 2019
(doc. Q) contro RI 2 per il pagamento del premio LAMal di gennaio 2019 di Fr.
543,10, oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2019, le spese di
sollecito di Fr. 30.- e le tasse di elaborazione di Fr. 100.-.
F. Alla
decisione formale del 20 giugno 2019 (doc. R) di rigetto dell'opposizione al PE
per un credito di Fr. 739,05, comprensivo delle spese esecutive di Fr. 53,30,
ha fatto seguito l'opposizione dell'assicurato il 24 luglio 2019.
Con decisione su opposizione del 29
luglio 2019 (doc. B) la Cassa malati ha respinto la predetta opposizione,
rilevando come in virtù dell'art. 64 cpv. 6 LAMal una disdetta assicurativa era
possibile solo se tutti gli arretrati erano saldati entro il 31 gennaio 2019.
Considerato che ciò non è avvenuto, secondo l'assicuratore non era possibile
per gli interessati passare ad un'altra Cassa malati e ha quindi ritenuto che
la copertura presso CO 1 continuasse. Di conseguenza, la procedura esecutiva
avviata relativa al premio LAMal di gennaio 2019 deve essere mantenuta per
potere ottenerne il pagamento. L'assicuratore ha quindi tolto l'opposizione al
PE n. __________ e ha confermato il debito di Fr. 543,10 dovuto da RI 2, oltre
accessori.
G. Con
ricorso del 13 settembre 2019 (doc. I) RI 2 e RI 1, entrambi patrocinati
dall'avv. RA 1, si sono rivolti al Tribunale chiedendo in via principale
l'annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti
all'assicuratore per chiarire se la disdetta della polizza da parte di RI 2 era
valida; in via subordinata, di confermare la disdetta della polizza LAMal per
entrambi con effetto entro il 31 dicembre 2018 e quindi di annullare la
decisione su opposizione e confermare l'opposizione al precetto esecutivo; in
via ancora più subordinata, è confermata la disdetta assicurativa per RI 1 con
effetto entro il 31 dicembre 2018 e dunque di annullare parzialmente la
decisione su opposizione e con ciò confermare parzialmente l'opposizione al PE
n. __________ per il suo premio di Fr. 100.-.
Secondo i ricorrenti, come risulta
dall'estratto conto del 13 febbraio 2019 (doc. P), essi non sarebbero più
debitori del pagamento di prestazioni LAMal a far tempo "almeno dal 31 dicembre 2018" (doc. I
punto 2 pag. 5). Considerati i premi LAMal dovuti dal 2014 al 2018 di Fr.
22'439,20 e i pagamenti effettuati dal 2014 al 2018 per complessivi Fr.
27'780,60 (doc. P), i premi LAMal, le prestazioni di cura e le spese esecutive
sono stati pagati e perciò non risulterebbe più alcun debito in ambito LAMal.
Pertanto, le disdette dei loro rapporti assicurativi sono valide e, di
conseguenza, essi sono liberati dai loro obblighi e non sono perciò debitori
dei premi LAMal di gennaio 2019, oggetto della procedura esecutiva che nemmeno
è dunque giustificata, ciò che porta a confermare l'opposizione interposta al
PE n. __________.
H. Nella
sua risposta del 16 ottobre 2019 (doc. V) CO 1, patrocinata
dall'avv. RA 2, ha contestato l'esposizione dei fatti presentata dai
ricorrenti così come le argomentazioni dagli stessi addotte a sostegno delle
loro richieste ricorsuali.
Secondo la Cassa malati, gli scoperti
relativi al periodo 1° gennaio 2014-31 maggio 2015 ammonterebbero a Fr.
7'134,50 (doc. H) e non a soli Fr. 2'000.-.
Inoltre, al momento dell'inoltro della
seconda disdetta assicurativa a fine 2018, risultavano degli arretrati sia a
carico dei ricorrenti sia degli altri membri della famiglia (doc. 3)
concernenti gli importi già escussi senza successo e contenuti nei due
attestati di carenza beni per un importo complessivo di Fr. 4'092,40 (doc. 4).
Pertanto, la Cassa malati non ha accettato la disdetta assicurativa e ha
inoltrato una nuova domanda di esecuzione a cui ha fatto seguito il PE n. __________
del 28 maggio 2019 per il pagamento del premio LAMal di gennaio 2019 di Fr.
543,10, oltre accessori.
Per l'assicuratore, il totale dei premi
LAMal dovuti dal 2014 al 2018 ammonta a Fr. 29'908,70 e non a Fr. 22'439,20
come sostenuto dai ricorrenti, i quali, inoltre, confonderebbero i versamenti
effettuati per i premi LCA e per i premi LAMal, perciò non può essere ritenuto
che non vi sia più alcuno scoperto a loro carico. Non va poi dimenticato che
nei confronti degli insorgenti vi sono pendenti ancora due ACB e quindi che vi
sono ancora dei debiti. Ne discende che la disdetta data nel 2018 per il 2019 è
priva di effetto e quindi i ricorrenti sono da considerare come suoi
assicurati.
La richiesta di pagamento del premio
per il mese di gennaio 2019, oggetto del precetto esecutivo n. __________, è
dunque legittima.
Considerato che anche per RI 1 vi sono
degli scoperti relativi al 2015, che sono stati escussi insieme agli altri
debiti della famiglia e incorporati nei due attestati di carenza beni agli
atti, è a giusta ragione che anche la sua disdetta non è stata ritenuta valida
con effetto al 31 dicembre 2018. Con ciò, il suo premio LAMal di gennaio 2019 è
dovuto.
L'assicuratore ha precisato che dallo
stesso conteggio prodotto dai ricorrenti (doc. P) risulta che il premio LAMal
per l'anno 2019 si scompone in Fr. 443,10 al mese per RI 2 e in Fr. 100.- per RI
1, perciò è pretestuoso affermare che i documenti agli atti non accertino
l'esistenza del credito posto in esecuzione, credito sufficientemente chiaro e
comprensibile che è riportato nella decisione di rigetto dell'opposizione al
predetto PE.
L'assicurato è dunque condannato al
pagamento di Fr. 543,10 oltre a 5% di interessi dal 1° gennaio 2019, Fr. 30.-
di spese di sollecito, Fr. 100.- di tasse di elaborazione e Fr. 53,30 per le
spese esecutive. L'opposizione al PE va quindi rigettata in via definitiva.
Fatti
I. Nelle
loro osservazioni del 23 ottobre 2019 (doc. VII) gli insorgenti hanno
evidenziato come le decisioni impugnate si riferiscano unicamente a RI 2,
perciò egli soltanto ha chiesto lo stralcio della procedura esecutiva. RI 1 ha
invece rimproverato alla Cassa malati una denegata giustizia per non avere
emesso una decisione in merito alla disdetta della sua polizza assicurativa.
I ricorrenti hanno poi contestato delle
affermazioni dell'assicuratore e ribadito che al 31 dicembre 2018 non v'erano
importi scoperti in ambito LAMal (doc. P), perciò le loro disdette dovevano
essere accettate. Una decisione formale in tal senso non è stata però emanata e
quindi il loro diritto di essere sentito violato.
L. La
Cassa malati ha preso posizione il 7 novembre 2019 (doc. IX), contestando
singolarmente le osservazioni dei ricorrenti e riconfermandosi nella sua
risposta di causa. Essa ha inoltre respinto la censura di non averli sentiti,
visto che le informazioni richieste dagli assicurati, unitamente ai conteggi
relativi agli scoperti ancora pendenti, sono sempre stati loro trasmessi.
L'indomani (doc. XI), l'assicuratore
malattia ha trasmesso al Tribunale il dettaglio dei crediti e degli averi
aperti di ciascun ricorrente.
M. Il
19 novembre 2019 (doc. XIII) i ricorrenti hanno prodotto nuova documentazione e
hanno ulteriormente contestato le tesi della Cassa malati, chiedendo al Tribunale
di essere sentiti.
N. Il
9 dicembre 2019 (doc. XVI) ha avuto luogo un'udienza di discussione durante la
quale le parti hanno potuto ancora esprimersi.
In particolare, è stato verbalizzato quanto segue:
" (…)
I
ricorrenti RI 2 e RI 1 sono assicurati per la copertura obbligatoria delle cure
medico sanitarie presso l’__________ che ha ricevuto il sussidio dalla Cassa
cantonale e presso il quale sono stati pagati i premi, compreso quello di
gennaio 2019 e l’__________ non ha crediti di nessun genere.
I
ricorrenti producono un’attestazione di __________, che sarà allegata al presente
verbale, con cui si dà atto che tutti i premi dell’obbligatoria presso __________
sono stati pagati. L’attestazione non fa invero riferimento al premio LAMal e
non fa riferimento a eventuali spese di franchigie e partecipazioni, ma il sig.
RI 2 conferma l’assenza di debiti nei confronti di __________.
Il sig. RI
2 precisa che il sussidio cantonale è stato versato all’__________ e assomma a
circa fr. 250.-- per tutto l’anno 2019.
In
questa sede l’assicurato produce un documento intitolato “conteggio premi”
datato 12.1.2019 che fa riferimento al preteso premio per il mese di febbraio
2019 per la copertura obbligatoria (ciò che non è specificato ma il riferimento
è fatto alle polizze n. __________ e __________ corrispondenti ai numeri di
polizza di cui al doc. C prodotto agli atti in quanto riferito a RI 2 e RI 1).
Il documento 12.1.19 indica l’esistenza di un credito da parte di RI 2 di fr.
197.90 che viene portato in deduzione dall’importo dei premi pretesi da CO 1
per il mese di febbraio 2019. La data del pagamento posto in deduzione è il
27.12.2018. Il sig. RI 2 ha annotato sul documento l’espressione “rimborsare”.
È
evidenziata da parte del giudice una situazione di poca chiarezza anche alla
luce del doc. P che le parti indicano come il conteggio più dettagliato e
specifico allestito e ciò siccome tutte le prestazioni per spese di cura
elencate in particolare a partire dalla seconda pagina non sono riferibile a
una persona specifica, non sono chiaramente attribuibile all’ass. malattia
obbligatoria.
Questo
conteggio è poi a tratti contraddetto da altri prodotti agli atti.
(…)
contrariamente a quanto sembra potersi desumere dagli atti, la sig.ra __________
è ancora affiliata nel corso del 2019 presso CO 1, la sig.ra __________ non ha
inoltrato lo scorso anno (2018) la disdetta dall’affiliazione presso CO 1 come
hanno fatto RI 2, __________ e RI 1 ma è rimasta in seno alla Cassa per tutto
l’anno corrente pagando regolarmente premi e partecipazioni. __________ indica
in questa sede di avere dato disdetta da CO 1 e di avere ricevuto la usuale
lettera interlocutoria per la quale la partenza sarà concessa se non saranno
constati debiti per premi e partecipazioni.
(…)
Il
giudice constata comunque in questa sede che unico tema in discussione è quello
del premio di gennaio 2019 di RI 2 e di RI 1, per RI 1 si tratta di fr. 100.--
mensili e per RI 2 fr. 453.--.
Tutte le
parti danno anno che non sussistendo un rapporto di paternità tra RI 2 e RI 1 e
RI 2 non è responsabile per il pagamento dei premi di RI 1.
Non
risulta invece che nonostante le chiare indicazioni e la chiara volontà
manifesta da RI 2 e nonostante le contestazioni in essere sul premio di gennaio
2019 la Cassa abbia mai emesso una decisione formale, come il caso l’imponeva
relativa alla continuazione dell’affiliazione rispettivamente relativa alla
mancata accettazione della disdetta.
(…)
Le parti
sono caldamente invitate a voler risolvere il tema di fondo mediante
un’emanazione di una decisione formale da parte dell’assicuratore impugnabile
mediante opposizione ed eventuale ricorso al TCA e questo dopo aver svolto una
precisa e completa indagine circa di rapporti di dare e avere per verificare se
RI 2 (e non altre persone della famiglia) e RI 1 (e non altre persone della
famiglia) siano o meno debitori di alcunché nei confronti della Cassa osservato
comunque che la Cassa con il documento annesso a questo verbale (conteggio
premi 12.1.19) riconosce di avere un debito nei confronti degli assicurati o
perlomeno di RI 2 ammontante a fr. 197.90.
(…)
Nella
vertenza in essere tra RI 2, RI 1 e CO 1 è anche importante scindere
adeguatamente tra i premi della copertura obbligatoria, quelli della LCA e non
coinvolgere nel conteggio altre persone della famiglia. (…)".
O. Non sono state acquisite
altre prove.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel merito
Considerandi
2.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAMal
ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal
proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per l’art. 4 LAMal le persone tenute ad
assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono
di un’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie
conformemente alla LVAMal.
Giusta
l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l’assicurato può cambiare assicuratore per la fine d’un
semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi.
In virtù
dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo
assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza
interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve
risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di
premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona
interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso
di lui.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali.
L’art. 64 cpv. 1 LAMal
prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l’art. 64 cpv. 2
LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno
(franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia
(aliquota percentuale).
A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere
che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei
debitori escussi.
L’assicuratore
conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al
pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l’assicurato ha
saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore, questi restituisce
al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto dall’assicurato (art. 64a cpv.
5.
LAMal).
In virtù
dell'art. 64a cpv. 6 LAMal, in deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non
può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le
partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese
di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
L’art. 90
OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
A norma
dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti
secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b
cpv. 2 OAMal).
3.
Oggetto
del contendere è unicamente sapere se i ricorrenti siano tenuti al versamento
del premio LAMal del mese di gennaio 2019 di Fr. 543,10 che la Cassa malati ha
da essi preteso facendo spiccare il 28 maggio 2019 (doc. Q) dall'Ufficio di
esecuzione di __________ il precetto esecutivo n. __________, a cui gli
assicurati hanno fatto opposizione.
Gli insorgenti sostengono di non avere
più, al 31 dicembre 2018, alcun debito nei confronti di CO 1, né per premi
LAMal arretrati né per partecipazioni ai costi non solute. Il conteggio
allestito dalla Cassa malati stessa il 13 febbraio 2019 (doc. P) comproverebbe
tale stato di fatto. Di conseguenza, non v'era alcun motivo per cui
quest'ultima non abbia dato seguito alla loro volontà di disdire il contratto
assicurativo LAMal al 31 dicembre 2018, non essendovi alcun impedimento giusta
l'art. 64a cpv. 6 LAMal. Da ciò discenderebbe che per il 2019 non sono più
assicurati presso di essa e dunque nemmeno sarebbero tenuti al pagamento del
premio LAMal del mese di gennaio.
Da parte sua, la resistente ha
affermato che i ricorrenti non avrebbero saldato tutti i loro debiti in ambito
LAMal, circostanza che sarebbe peraltro comprovata dai due attestati di carenza
beni del 2016 (docc. F e G). Essi non sarebbero perciò stati autorizzati a
cambiare assicuratore e quindi apparterrebbero ancora regolarmente ai suoi assicurati
anche per il 2019, cosicché il premio LAMal di gennaio sarebbe indubbiamente
dovuto.
4.
Come
risulta dalle polizze assicurative prodotte dalla Cassa malati pendente causa
(docc. 14 e 15), l'importo di Fr. 543,10 per il quale il ricorrente è stato
escusso si riferisce chiaramente al premio mensile LAMal di Fr. 443,10 di RI 2
e di Fr. 100.- di RI 1.
Le posizioni delle parti in causa sono
indubbiamente diametralmente opposte, divergendo sostanzialmente su tutto.
Anche la documentazione prodotta agli
atti è priva della necessaria chiarezza, contraddicendosi addirittura.
In effetti, come attestato dal
conteggio premi del 12 gennaio 2019 (doc. XVI/1) prodotto durante l'udienza del
9.
dicembre 2019, da una parte si ha che in favore del ricorrente RI 2 è
riconosciuto un credito di Fr. 197,90. Dall'altra, la Cassa malati resistente
sostiene che l'assicurato le è debitore di premi e di partecipazioni ai costi.
I conteggi prodotti agli atti (docc. H
e P) attestano infatti una diversa situazione (debitoria) rispetto al predetto
conteggio del 12 gennaio 2019 (creditoria), perciò v'è una chiara discrepanza.
Va inoltre osservato che tanto
l'estratto conto del 13 aprile 2015 (doc. H) relativo al periodo dal 1° gennaio
2014.
al 31 maggio 2015 quanto quello del 13 febbraio 2019 (doc. P) dal 1°
gennaio 2014 al 31 marzo 2019, concernono non solo i due ricorrenti, ma anche
altri componenti della famiglia. Non è pertanto definita la posizione
debitoria/creditoria degli interessati ora al vaglio del Tribunale.
Per di più, tali conteggi portano sia
sui premi LAMal, sia sui premi LCA. Non è dunque chiaro se le pretese
creditorie dell'assicuratore malattia siano riferite solo all'assicurazione
malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie oppure se vertano anche sulle
coperture complementari di cui beneficiavano gli assicurati.
Occorre ancora rilevare che gli
estratti conto bancari del ricorrente attestano invero che dei pagamenti sono
stati effettuati a favore della sua Cassa malati nel 2015 e nel 2017, ma da ciò
non è possibile risalire a quali premi, a quali partecipazioni ai costi e
prestazioni essi si riferiscano.
In altre parole, l'indicazione numerica
presente per ogni versamento (per esempio, "__________" il 9 febbraio
2015) non è di alcun aiuto per verificare a quale debito debba essere
attribuito ogni pagamento effettuato dall'assicurato e quindi stabilire se vi
siano effettivamente degli arretrati.
Come osservato in occasione
dell'udienza avvenuta il 9 dicembre 2019, "È
evidenziata da parte del giudice una situazione di poca chiarezza anche alla
luce del doc. P che le parti indicano come il conteggio più dettagliato e
specifico allestito e ciò siccome tutte le prestazioni per spese di cura
elencate in particolare a partire dalla seconda pagina non sono riferibili a
una persona specifica, non sono chiaramente attribuibili all'ass. malattia
obbligatoria." (doc. XVI pag. 2).
Il giudice ha inoltre rilevato che
"Questo conteggio è poi a tratti
contraddetto da altri prodotti agli atti." (doc. XVI pag. 2).
Infine, va tenuto conto che "Nella vertenza in essere tra RI 2, RI 1 e CO 1 è anche
importante scindere adeguatamente tra i premi della copertura obbligatoria,
quelli della LCA e non coinvolgere nel conteggio altre persone della famiglia."
(doc. XVI pag. 3).
La Cassa malati, che ha ulteriormente
avuto la possibilità di esprimersi in sede di udienza, in quell'occasione non
ha però chiarito le sue ragioni, non ha indicato in maniera precisa il suo
credito e quindi non ha fornito le precisazioni che si imponevano alla luce
delle chiare contestazioni espresse dai ricorrenti.
Ciò, nemmeno alla luce del predetto
conteggio del 12 gennaio 2019, dal quale non è comprensibile a quali membri
della famiglia si riferisca il credito di Fr. 197,90 per un pagamento da parte
di RI 2 avvenuto il 27 dicembre 2018.
5.
Alla
luce di quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti devono
essere rinviati alla Cassa malati, affinché chiarisca definitivamente la
posizione di RI 1 e di RI 2 per quanto concerne i premi LAMal dal 2014 al 2018,
cosicché sia intelligibile la loro situazione al 31 dicembre 2018.
La Cassa malati dovrà di conseguenza
esprimersi sulla validità della disdetta data dai ricorrenti nel 2018 per il
2019.
CO 1 dovrà inoltre considerare l'affiliazione
dei qui ricorrenti durante l'anno 2019 presso __________ e l'avvenuto pagamento
di premi a quell'assicuratore per le coperture obbligatorie.
Da ciò discende che il ricorso deve
essere accolto ai sensi delle considerazioni esposte e la decisione impugnata
annullata.
Vincenti in causa e patrocinati da un
legale, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61
lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono accolti
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa malati per i suoi incombenti
giusta il considerando 5.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà ai ricorrenti Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti