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Decisione

36.2019.83

Disdetta di polizza assicurativa LAMal respinta in presenza di arretrati da pagare.In concreto le posizioni delle parti divergono sull'esistenza di debiti/crediti per premi LAMal,che nemmeno durante l'udienza è stato possibile chiarire. Rinvio degli atti alla Cassa per accertare la situazione

10 gennaio 2020Italiano20 min

hanno ulteriormente contestato le tesi della Cassa malati, chiedendo al Tribunale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2019.83

36.2019.84

TB

Lugano

10 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di

1. RI

1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 luglio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. Dal

2014 RI 2, 1962 e RI 1, 2004 sono assicurati presso CO 1 sia per

l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal sia per l'assicurazione

complementare LCA.

B. A

fine 2014 gli assicurati hanno disdetto la loro copertura obbligatoria LAMal,

ma dopo un'iniziale accettazione (doc. D) la Cassa malati le ha respinte

siccome c'erano degli scoperti (doc. E).

C. In

presenza di debiti per mancato pagamento di premi LAMal e di prestazioni di

cura, la Cassa malati ha avviato delle procedure esecutive che sono sfociate

nel 2016 in due attestati di carenza beni (docc. F e G), ciò che ha comportato

l'impossibilità, per gli assicurati, di disdire validamente la copertura

assicurativa.

D. L'8

novembre 2018 (doc. I) gli assicurati hanno nuovamente disdetto le loro polizze

assicurative per la copertura obbligatoria, ma il 5 febbraio 2019 (doc. M) e il

25 marzo 2019 (doc. S) la Cassa malati non ha accettato le disdette poiché

v'erano degli arretrati, così come risultante dall'estratto conto dal 1°

gennaio 2014 al 31 marzo 2019 appositamente allestito il 13 febbraio 2019 (doc.

P).

E. Una

nuova procedura esecutiva (PE n. __________) è stata avviata il 28 maggio 2019

(doc. Q) contro RI 2 per il pagamento del premio LAMal di gennaio 2019 di Fr.

543,10, oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2019, le spese di

sollecito di Fr. 30.- e le tasse di elaborazione di Fr. 100.-.

F. Alla

decisione formale del 20 giugno 2019 (doc. R) di rigetto dell'opposizione al PE

per un credito di Fr. 739,05, comprensivo delle spese esecutive di Fr. 53,30,

ha fatto seguito l'opposizione dell'assicurato il 24 luglio 2019.

Con decisione su opposizione del 29

luglio 2019 (doc. B) la Cassa malati ha respinto la predetta opposizione,

rilevando come in virtù dell'art. 64 cpv. 6 LAMal una disdetta assicurativa era

possibile solo se tutti gli arretrati erano saldati entro il 31 gennaio 2019.

Considerato che ciò non è avvenuto, secondo l'assicuratore non era possibile

per gli interessati passare ad un'altra Cassa malati e ha quindi ritenuto che

la copertura presso CO 1 continuasse. Di conseguenza, la procedura esecutiva

avviata relativa al premio LAMal di gennaio 2019 deve essere mantenuta per

potere ottenerne il pagamento. L'assicuratore ha quindi tolto l'opposizione al

PE n. __________ e ha confermato il debito di Fr. 543,10 dovuto da RI 2, oltre

accessori.

G. Con

ricorso del 13 settembre 2019 (doc. I) RI 2 e RI 1, entrambi patrocinati

dall'avv. RA 1, si sono rivolti al Tribunale chiedendo in via principale

l'annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti

all'assicuratore per chiarire se la disdetta della polizza da parte di RI 2 era

valida; in via subordinata, di confermare la disdetta della polizza LAMal per

entrambi con effetto entro il 31 dicembre 2018 e quindi di annullare la

decisione su opposizione e confermare l'opposizione al precetto esecutivo; in

via ancora più subordinata, è confermata la disdetta assicurativa per RI 1 con

effetto entro il 31 dicembre 2018 e dunque di annullare parzialmente la

decisione su opposizione e con ciò confermare parzialmente l'opposizione al PE

n. __________ per il suo premio di Fr. 100.-.

Secondo i ricorrenti, come risulta

dall'estratto conto del 13 febbraio 2019 (doc. P), essi non sarebbero più

debitori del pagamento di prestazioni LAMal a far tempo "almeno dal 31 dicembre 2018" (doc. I

punto 2 pag. 5). Considerati i premi LAMal dovuti dal 2014 al 2018 di Fr.

22'439,20 e i pagamenti effettuati dal 2014 al 2018 per complessivi Fr.

27'780,60 (doc. P), i premi LAMal, le prestazioni di cura e le spese esecutive

sono stati pagati e perciò non risulterebbe più alcun debito in ambito LAMal.

Pertanto, le disdette dei loro rapporti assicurativi sono valide e, di

conseguenza, essi sono liberati dai loro obblighi e non sono perciò debitori

dei premi LAMal di gennaio 2019, oggetto della procedura esecutiva che nemmeno

è dunque giustificata, ciò che porta a confermare l'opposizione interposta al

PE n. __________.

H. Nella

sua risposta del 16 ottobre 2019 (doc. V) CO 1, patrocinata

dall'avv. RA 2, ha contestato l'esposizione dei fatti presentata dai

ricorrenti così come le argomentazioni dagli stessi addotte a sostegno delle

loro richieste ricorsuali.

Secondo la Cassa malati, gli scoperti

relativi al periodo 1° gennaio 2014-31 maggio 2015 ammonterebbero a Fr.

7'134,50 (doc. H) e non a soli Fr. 2'000.-.

Inoltre, al momento dell'inoltro della

seconda disdetta assicurativa a fine 2018, risultavano degli arretrati sia a

carico dei ricorrenti sia degli altri membri della famiglia (doc. 3)

concernenti gli importi già escussi senza successo e contenuti nei due

attestati di carenza beni per un importo complessivo di Fr. 4'092,40 (doc. 4).

Pertanto, la Cassa malati non ha accettato la disdetta assicurativa e ha

inoltrato una nuova domanda di esecuzione a cui ha fatto seguito il PE n. __________

del 28 maggio 2019 per il pagamento del premio LAMal di gennaio 2019 di Fr.

543,10, oltre accessori.

Per l'assicuratore, il totale dei premi

LAMal dovuti dal 2014 al 2018 ammonta a Fr. 29'908,70 e non a Fr. 22'439,20

come sostenuto dai ricorrenti, i quali, inoltre, confonderebbero i versamenti

effettuati per i premi LCA e per i premi LAMal, perciò non può essere ritenuto

che non vi sia più alcuno scoperto a loro carico. Non va poi dimenticato che

nei confronti degli insorgenti vi sono pendenti ancora due ACB e quindi che vi

sono ancora dei debiti. Ne discende che la disdetta data nel 2018 per il 2019 è

priva di effetto e quindi i ricorrenti sono da considerare come suoi

assicurati.

La richiesta di pagamento del premio

per il mese di gennaio 2019, oggetto del precetto esecutivo n. __________, è

dunque legittima.

Considerato che anche per RI 1 vi sono

degli scoperti relativi al 2015, che sono stati escussi insieme agli altri

debiti della famiglia e incorporati nei due attestati di carenza beni agli

atti, è a giusta ragione che anche la sua disdetta non è stata ritenuta valida

con effetto al 31 dicembre 2018. Con ciò, il suo premio LAMal di gennaio 2019 è

dovuto.

L'assicuratore ha precisato che dallo

stesso conteggio prodotto dai ricorrenti (doc. P) risulta che il premio LAMal

per l'anno 2019 si scompone in Fr. 443,10 al mese per RI 2 e in Fr. 100.- per RI

1, perciò è pretestuoso affermare che i documenti agli atti non accertino

l'esistenza del credito posto in esecuzione, credito sufficientemente chiaro e

comprensibile che è riportato nella decisione di rigetto dell'opposizione al

predetto PE.

L'assicurato è dunque condannato al

pagamento di Fr. 543,10 oltre a 5% di interessi dal 1° gennaio 2019, Fr. 30.-

di spese di sollecito, Fr. 100.- di tasse di elaborazione e Fr. 53,30 per le

spese esecutive. L'opposizione al PE va quindi rigettata in via definitiva.

Fatti

I. Nelle

loro osservazioni del 23 ottobre 2019 (doc. VII) gli insorgenti hanno

evidenziato come le decisioni impugnate si riferiscano unicamente a RI 2,

perciò egli soltanto ha chiesto lo stralcio della procedura esecutiva. RI 1 ha

invece rimproverato alla Cassa malati una denegata giustizia per non avere

emesso una decisione in merito alla disdetta della sua polizza assicurativa.

I ricorrenti hanno poi contestato delle

affermazioni dell'assicuratore e ribadito che al 31 dicembre 2018 non v'erano

importi scoperti in ambito LAMal (doc. P), perciò le loro disdette dovevano

essere accettate. Una decisione formale in tal senso non è stata però emanata e

quindi il loro diritto di essere sentito violato.

L. La

Cassa malati ha preso posizione il 7 novembre 2019 (doc. IX), contestando

singolarmente le osservazioni dei ricorrenti e riconfermandosi nella sua

risposta di causa. Essa ha inoltre respinto la censura di non averli sentiti,

visto che le informazioni richieste dagli assicurati, unitamente ai conteggi

relativi agli scoperti ancora pendenti, sono sempre stati loro trasmessi.

L'indomani (doc. XI), l'assicuratore

malattia ha trasmesso al Tribunale il dettaglio dei crediti e degli averi

aperti di ciascun ricorrente.

M. Il

19 novembre 2019 (doc. XIII) i ricorrenti hanno prodotto nuova documentazione e

hanno ulteriormente contestato le tesi della Cassa malati, chiedendo al Tribunale

di essere sentiti.

N. Il

9 dicembre 2019 (doc. XVI) ha avuto luogo un'udienza di discussione durante la

quale le parti hanno potuto ancora esprimersi.

In particolare, è stato verbalizzato quanto segue:

" (…)

I

ricorrenti RI 2 e RI 1 sono assicurati per la copertura obbligatoria delle cure

medico sanitarie presso l’__________ che ha ricevuto il sussidio dalla Cassa

cantonale e presso il quale sono stati pagati i premi, compreso quello di

gennaio 2019 e l’__________ non ha crediti di nessun genere.

I

ricorrenti producono un’attestazione di __________, che sarà allegata al presente

verbale, con cui si dà atto che tutti i premi dell’obbligatoria presso __________

sono stati pagati. L’attestazione non fa invero riferimento al premio LAMal e

non fa riferimento a eventuali spese di franchigie e partecipazioni, ma il sig.

RI 2 conferma l’assenza di debiti nei confronti di __________.

Il sig. RI

2 precisa che il sussidio cantonale è stato versato all’__________ e assomma a

circa fr. 250.-- per tutto l’anno 2019.

In

questa sede l’assicurato produce un documento intitolato “conteggio premi”

datato 12.1.2019 che fa riferimento al preteso premio per il mese di febbraio

2019 per la copertura obbligatoria (ciò che non è specificato ma il riferimento

è fatto alle polizze n. __________ e __________ corrispondenti ai numeri di

polizza di cui al doc. C prodotto agli atti in quanto riferito a RI 2 e RI 1).

Il documento 12.1.19 indica l’esistenza di un credito da parte di RI 2 di fr.

197.90 che viene portato in deduzione dall’importo dei premi pretesi da CO 1

per il mese di febbraio 2019. La data del pagamento posto in deduzione è il

27.12.2018. Il sig. RI 2 ha annotato sul documento l’espressione “rimborsare”.

È

evidenziata da parte del giudice una situazione di poca chiarezza anche alla

luce del doc. P che le parti indicano come il conteggio più dettagliato e

specifico allestito e ciò siccome tutte le prestazioni per spese di cura

elencate in particolare a partire dalla seconda pagina non sono riferibile a

una persona specifica, non sono chiaramente attribuibile all’ass. malattia

obbligatoria.

Questo

conteggio è poi a tratti contraddetto da altri prodotti agli atti.

(…)

contrariamente a quanto sembra potersi desumere dagli atti, la sig.ra __________

è ancora affiliata nel corso del 2019 presso CO 1, la sig.ra __________ non ha

inoltrato lo scorso anno (2018) la disdetta dall’affiliazione presso CO 1 come

hanno fatto RI 2, __________ e RI 1 ma è rimasta in seno alla Cassa per tutto

l’anno corrente pagando regolarmente premi e partecipazioni. __________ indica

in questa sede di avere dato disdetta da CO 1 e di avere ricevuto la usuale

lettera interlocutoria per la quale la partenza sarà concessa se non saranno

constati debiti per premi e partecipazioni.

(…)

Il

giudice constata comunque in questa sede che unico tema in discussione è quello

del premio di gennaio 2019 di RI 2 e di RI 1, per RI 1 si tratta di fr. 100.--

mensili e per RI 2 fr. 453.--.

Tutte le

parti danno anno che non sussistendo un rapporto di paternità tra RI 2 e RI 1 e

RI 2 non è responsabile per il pagamento dei premi di RI 1.

Non

risulta invece che nonostante le chiare indicazioni e la chiara volontà

manifesta da RI 2 e nonostante le contestazioni in essere sul premio di gennaio

2019 la Cassa abbia mai emesso una decisione formale, come il caso l’imponeva

relativa alla continuazione dell’affiliazione rispettivamente relativa alla

mancata accettazione della disdetta.

(…)

Le parti

sono caldamente invitate a voler risolvere il tema di fondo mediante

un’emanazione di una decisione formale da parte dell’assicuratore impugnabile

mediante opposizione ed eventuale ricorso al TCA e questo dopo aver svolto una

precisa e completa indagine circa di rapporti di dare e avere per verificare se

RI 2 (e non altre persone della famiglia) e RI 1 (e non altre persone della

famiglia) siano o meno debitori di alcunché nei confronti della Cassa osservato

comunque che la Cassa con il documento annesso a questo verbale (conteggio

premi 12.1.19) riconosce di avere un debito nei confronti degli assicurati o

perlomeno di RI 2 ammontante a fr. 197.90.

(…)

Nella

vertenza in essere tra RI 2, RI 1 e CO 1 è anche importante scindere

adeguatamente tra i premi della copertura obbligatoria, quelli della LCA e non

coinvolgere nel conteggio altre persone della famiglia. (…)".

O. Non sono state acquisite

altre prove.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAMal

ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal

proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l’art. 4 LAMal le persone tenute ad

assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono

di un’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie

conformemente alla LVAMal.

Giusta

l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l’assicurato può cambiare assicuratore per la fine d’un

semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi.

In virtù

dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo

assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza

interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve

risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di

premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona

interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso

di lui.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali.

L’art. 64 cpv. 1 LAMal

prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l’art. 64 cpv. 2

LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno

(franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia

(aliquota percentuale).

A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere

che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi.

L’assicuratore

conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al

pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l’assicurato ha

saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore, questi restituisce

al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto dall’assicurato (art. 64a cpv.

5.

LAMal).

In virtù

dell'art. 64a cpv. 6 LAMal, in deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non

può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese

di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

L’art. 90

OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

A norma

dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti

secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

3.

Oggetto

del contendere è unicamente sapere se i ricorrenti siano tenuti al versamento

del premio LAMal del mese di gennaio 2019 di Fr. 543,10 che la Cassa malati ha

da essi preteso facendo spiccare il 28 maggio 2019 (doc. Q) dall'Ufficio di

esecuzione di __________ il precetto esecutivo n. __________, a cui gli

assicurati hanno fatto opposizione.

Gli insorgenti sostengono di non avere

più, al 31 dicembre 2018, alcun debito nei confronti di CO 1, né per premi

LAMal arretrati né per partecipazioni ai costi non solute. Il conteggio

allestito dalla Cassa malati stessa il 13 febbraio 2019 (doc. P) comproverebbe

tale stato di fatto. Di conseguenza, non v'era alcun motivo per cui

quest'ultima non abbia dato seguito alla loro volontà di disdire il contratto

assicurativo LAMal al 31 dicembre 2018, non essendovi alcun impedimento giusta

l'art. 64a cpv. 6 LAMal. Da ciò discenderebbe che per il 2019 non sono più

assicurati presso di essa e dunque nemmeno sarebbero tenuti al pagamento del

premio LAMal del mese di gennaio.

Da parte sua, la resistente ha

affermato che i ricorrenti non avrebbero saldato tutti i loro debiti in ambito

LAMal, circostanza che sarebbe peraltro comprovata dai due attestati di carenza

beni del 2016 (docc. F e G). Essi non sarebbero perciò stati autorizzati a

cambiare assicuratore e quindi apparterrebbero ancora regolarmente ai suoi assicurati

anche per il 2019, cosicché il premio LAMal di gennaio sarebbe indubbiamente

dovuto.

4.

Come

risulta dalle polizze assicurative prodotte dalla Cassa malati pendente causa

(docc. 14 e 15), l'importo di Fr. 543,10 per il quale il ricorrente è stato

escusso si riferisce chiaramente al premio mensile LAMal di Fr. 443,10 di RI 2

e di Fr. 100.- di RI 1.

Le posizioni delle parti in causa sono

indubbiamente diametralmente opposte, divergendo sostanzialmente su tutto.

Anche la documentazione prodotta agli

atti è priva della necessaria chiarezza, contraddicendosi addirittura.

In effetti, come attestato dal

conteggio premi del 12 gennaio 2019 (doc. XVI/1) prodotto durante l'udienza del

9.

dicembre 2019, da una parte si ha che in favore del ricorrente RI 2 è

riconosciuto un credito di Fr. 197,90. Dall'altra, la Cassa malati resistente

sostiene che l'assicurato le è debitore di premi e di partecipazioni ai costi.

I conteggi prodotti agli atti (docc. H

e P) attestano infatti una diversa situazione (debitoria) rispetto al predetto

conteggio del 12 gennaio 2019 (creditoria), perciò v'è una chiara discrepanza.

Va inoltre osservato che tanto

l'estratto conto del 13 aprile 2015 (doc. H) relativo al periodo dal 1° gennaio

2014.

al 31 maggio 2015 quanto quello del 13 febbraio 2019 (doc. P) dal 1°

gennaio 2014 al 31 marzo 2019, concernono non solo i due ricorrenti, ma anche

altri componenti della famiglia. Non è pertanto definita la posizione

debitoria/creditoria degli interessati ora al vaglio del Tribunale.

Per di più, tali conteggi portano sia

sui premi LAMal, sia sui premi LCA. Non è dunque chiaro se le pretese

creditorie dell'assicuratore malattia siano riferite solo all'assicurazione

malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie oppure se vertano anche sulle

coperture complementari di cui beneficiavano gli assicurati.

Occorre ancora rilevare che gli

estratti conto bancari del ricorrente attestano invero che dei pagamenti sono

stati effettuati a favore della sua Cassa malati nel 2015 e nel 2017, ma da ciò

non è possibile risalire a quali premi, a quali partecipazioni ai costi e

prestazioni essi si riferiscano.

In altre parole, l'indicazione numerica

presente per ogni versamento (per esempio, "__________" il 9 febbraio

2015) non è di alcun aiuto per verificare a quale debito debba essere

attribuito ogni pagamento effettuato dall'assicurato e quindi stabilire se vi

siano effettivamente degli arretrati.

Come osservato in occasione

dell'udienza avvenuta il 9 dicembre 2019, "È

evidenziata da parte del giudice una situazione di poca chiarezza anche alla

luce del doc. P che le parti indicano come il conteggio più dettagliato e

specifico allestito e ciò siccome tutte le prestazioni per spese di cura

elencate in particolare a partire dalla seconda pagina non sono riferibili a

una persona specifica, non sono chiaramente attribuibili all'ass. malattia

obbligatoria." (doc. XVI pag. 2).

Il giudice ha inoltre rilevato che

"Questo conteggio è poi a tratti

contraddetto da altri prodotti agli atti." (doc. XVI pag. 2).

Infine, va tenuto conto che "Nella vertenza in essere tra RI 2, RI 1 e CO 1 è anche

importante scindere adeguatamente tra i premi della copertura obbligatoria,

quelli della LCA e non coinvolgere nel conteggio altre persone della famiglia."

(doc. XVI pag. 3).

La Cassa malati, che ha ulteriormente

avuto la possibilità di esprimersi in sede di udienza, in quell'occasione non

ha però chiarito le sue ragioni, non ha indicato in maniera precisa il suo

credito e quindi non ha fornito le precisazioni che si imponevano alla luce

delle chiare contestazioni espresse dai ricorrenti.

Ciò, nemmeno alla luce del predetto

conteggio del 12 gennaio 2019, dal quale non è comprensibile a quali membri

della famiglia si riferisca il credito di Fr. 197,90 per un pagamento da parte

di RI 2 avvenuto il 27 dicembre 2018.

5.

Alla

luce di quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti devono

essere rinviati alla Cassa malati, affinché chiarisca definitivamente la

posizione di RI 1 e di RI 2 per quanto concerne i premi LAMal dal 2014 al 2018,

cosicché sia intelligibile la loro situazione al 31 dicembre 2018.

La Cassa malati dovrà di conseguenza

esprimersi sulla validità della disdetta data dai ricorrenti nel 2018 per il

2019.

CO 1 dovrà inoltre considerare l'affiliazione

dei qui ricorrenti durante l'anno 2019 presso __________ e l'avvenuto pagamento

di premi a quell'assicuratore per le coperture obbligatorie.

Da ciò discende che il ricorso deve

essere accolto ai sensi delle considerazioni esposte e la decisione impugnata

annullata.

Vincenti in causa e patrocinati da un

legale, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono accolti

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa malati per i suoi incombenti

giusta il considerando 5.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà ai ricorrenti Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti