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Decisione

36.2019.87

Riconoscimento della buona fede ad un assicurato che aveva ottenuto la garanzia per il rimborso dei costi di un controllo annuo presso un ospedale all'estero. L'assicuratore può cambiare la sua prassi

9 dicembre 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I centri di riferimento in Svizzera offrono

però un tipo di trattamento diverso da quello dell’Ospedale __________ di __________.

Ad esempio, nel giugno 2009 l’assicurato, affetto da una candidosi che gli

impediva di alimentarsi, è stato ricoverato d’urgenza agli __________, dove si

è rivelato necessario applicare una gastrostomia endoscopica percutanea (PEG).

Per permettere questo intervento, gli __________ hanno proposto un trattamento

comprendente una tracheostomia, che l’assicurato e la madre hanno rifiutato.

L’opzione di applicare una PEG senza anestesia totale né tracheostomia, come

eseguito dal dottor __________, è stata preferita dall’assicurato.

Dopo aver effettuato alcune ricerche sulle

varie tecniche chirurgiche utilizzate per l’applicazione di una PEG a pazienti

affetti da distrofia muscolare, abbiamo constatato che ne esistono diverse, che

dipendono, tra l’altro, dalle condizioni mediche del paziente. Al momento di decidere

quale tecnica utilizzare bisogna inoltre prendere in considerazione, oltre agli

elementi importanti per l’anestesia, anche aspetti etici nonché le preferenze

del paziente. Gli __________ e l’Ospedale __________ propongono tecniche

diverse.

L’esempio summenzionato illustra le

differenze esistenti del trattamento proposto dai diversi centri. Trattandosi

di pazienti molto particolari, per i quali la valutazione della situazione si

basa su numerosi criteri e richiede praticamente un’analisi nel caso specifico,

l’amministrazione non può basarsi su nessuna linea direttiva per prendere una

decisione. Giusta l’articolo 23bis capoverso 3 OAI, se un

provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti

validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino a limite

richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.

Nella fattispecie, le condizioni mediche

dell’assicurato nonché la complessità e la specificità del trattamento

costituiscono questi <<altri motivi ritenuti validi>>.

Raccomandiamo quindi l’assunzione dei provvedimenti sanitari eseguiti

all’estero.” (doc. A5)

L’assicuratore non

contesta lo svolgimento dei fatti sopra presentati, così come descritti

dall’insorgente.

Quest’ultimo, anche dopo

il compimento del ventesimo anno di età, ha continuato ad usufruire del

sostegno del dr. med. __________ a __________.

In seguito al rifiuto

dell’assicuratore di rimborsare i costi pari a Euro 1'489.47, rispettivamente

Euro 1'379.34 per i trattamenti effettuati presso l’Ospedale __________ di __________

dall’8 aprile 2014 all’11 aprile 2014 e dal 22 aprile 2014 al 24 aprile 2014

(doc. A7), in data 5 maggio 2015 la madre dell’insorgente ha scritto

all’assicuratore, chiedendo di rivedere la decisione. Essa ha affermato:

" in

considerazione della recente decisione dell’Ufficio dell’assicurazione

invalidità del Canton Ticino, che qui vi allego, e a sostegno della richiesta

già a suo tempo effettuata dal Dott. __________ (lettera del 25.03.2014),

medico curante di mio figlio RI 1, vi prego, con la presente, di voler

riconsiderare la vostra posizione a margine dell’assunzione dei costi, dopo il

compimento dei 20 anni, relativi ai controlli medici che RI 1 effettua annualmente

presso l’Ospedale __________ di __________ (vostra del 9.4.2014), prevedendo il

rimborso delle cure già beneficiate (vedi allegati) e garantendo per le future.

Infatti, pur riconoscendo che in Svizzera

vi siano istituzioni preposte al trattamento di pazienti affetti da Duchenne,

ritengo, conformemente a quanto riconosciuto dall’UFAS (vedi presa di posizione

allegata), che vi siano motivi validi per richiedere il risarcimento delle

spese al massimo fino al limite richiesto dal provvedimento, se fosse stato

eseguito in Svizzera. Essi risiedono nelle particolari condizioni mediche di RI

1, nonché nella complessità e specificità del trattamento richiesto da una

progressione della malattia particolarmente rapida che esige, se non si vuole

incorrere in complicazioni costose e non necessarie (come avvenuto durante il

ricovero a __________ del giugno 2009), un approccio multidisciplinare e

un’alta valenza esperienziale, non reperibili in Svizzera ma presenti presso la

clinica __________ di __________.

Fra le istituzioni presenti in Svizzera e

l’approccio perseguito presso la __________ dal Prof. __________ vi sono

infatti approcci diversi: in particolare a __________ si tende a prevenire,

anticipando il decorso della malattia, il ricorso a tecniche invasive estremamente

costose, quali la tracheostomia e la PEG, a vantaggio di procedure, quali l’uso

intensivo dell’In-Exufledor e la ventilazione non invasiva (NIV), che se da una

parte richiedono un incremento significativo d’assistenza dall’altra assicurano

costi inferiori e una miglior qualità di vita.

Per i motivi espressi ritengo quindi che,

nel caso specifico, il riconoscimento dei costi per gli annuali controlli

presso la __________ siano di fatto un vantaggio sia per il paziente che per

l’Assicurazione (…)” (doc. A6)

In data 16 giugno 2015

anche la RA 2, in rappresentanza dell’assicurato, ha chiesto l’assunzione dei

costi all’estero affermando:

" (…) Il

rimborso di questi costi in ambito di assicurazione invalidità è stato oggetto

di varie indagini presso i centri competenti in Svizzera per trattare la

malattia di Duchenne. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS ha

concluso che questi centri offrono un tipo di trattamento e tecniche diversi da

quello dell’Ospedale __________ di __________. Il lavoro di prevenzione delle

problematiche “non necessarie”, tra le quali il dr. __________ cita la

tracheotomia – che l’assicurato rifiuta -, e l’accurata presa in carico delle

problematiche secondarie, hanno permesso all’assicurato una migliore qualità di

vita. (…) Per continuare a garantire quindi all’assicurato una migliore qualità

di vita è indispensabile che la situazione possa venir monitorata, almeno una

volta all’anno, presso l’Ospedale __________. Lo specialista rimane poi in

contatto continuo con i curanti elvetici, fornendo loro preziose indicazioni

terapeutiche.

Ma valutando la situazione anche dal punto

di vista economico, si osserva che le prestazioni dei centri universitari di

riferimento in materia, __________ e __________, e le degenze necessarie non

sarebbero certo meno onerose rispetto a quelle effettuate in Italia.

Dal punto di vista pratico, poi, ritenendo

anche la complessità del caso, va prestata particolare attenzione pure al fatto

che il paziente e i caregivers possono esprimersi nella lingua madre.” (doc. A8)

In risposta agli scritti

della madre e della RA 2, con scritto del 10 agosto 2015, l’assicuratore ha

affermato:

" (…)

Pertanto, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i

costi dei trattamenti effettuati all’estero in caso d’urgenza. Esiste urgenza

se l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero necessita di un

trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste

urgenza se l’assicurato si reca all’estero allo scopo di seguire questo

trattamento (articolo 36, capoverso 2 dell’Ordinanza sull’assicurazione

malattie – OAMal).

A tale proposito, constatiamo che il caso

del Signor RI 1 rileva di una necessità medica.

Di conseguenza, secondo le raccomandazioni

dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), allegate alla sua

lettera del 16 giugno 2015, siamo lieti di comunicare che d’ora in poi

rimborseremo tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure le spese di una

degenza annua presso l’Ospedale __________ di __________, su presentazione di

una fattura originale completa e dettagliata.

Tuttavia, se dovesse esserci la necessità

di maggiori trattamenti, le saremmo grati di farci pervenire il relativo

preventivo al fine di poter valutare un eventuale presa a carico da parte

nostra.

Pertanto, il nostro assicurato riceverà

prossimamente per posta un nuovo conteggio di prestazioni concernente i

trattamenti medici ricevuti dall’8 all’11 aprile 2014 e dal 22 al 24 aprile

2014.” (doc. A9)

L’assicuratore ha poi

rimborsato anche i trattamenti effettuati dall’8 aprile 2015 all’11 aprile 2015

presso il medesimo nosocomio per un importo di fr. 1’572.22 (doc. A12) e dal 29

marzo 2016 al 31 marzo 2016 per fr. 1’546.50 (doc. A14).

La convenuta si è invece

rifiutata di assumersi i costi del trattamento avvenuto dal 1° marzo 2017 al 3

marzo 2017 per un importo di fr. 1'421.05 (doc. A15), oggetto del contendere, nonché

quelli dell’anno successivo (doc. A16) e del 2019, dal 20 al 21 maggio (doc.

A17).

In seguito al diniego dell’assicuratore,

con certificato del 2 ottobre 2018 il curante, dr. med. __________, specialista

FMH in pediatria, ha affermato:

" (…)

Con la presente certifico che è

assolutamente necessario che RI 1 possa venir seguito annualmente dal Dr. __________

all’Ospedale __________ di __________.

In effetti la malattia di Duchenne è una

malattia complessa che coinvolge diverse problematiche e non solo quella

muscolare. RI 1 ha avuto uno sviluppo della malattia drammatico in quanto i

sintomi sono iniziati prima della media e già a 12 anni non poteva più

muoversi. Tutt’ora il decorso della malattia è veloce e drammatica.

Il problema è stato anche che la funzione

polmonare è pure peggiorata in maniera drammatica, così come le difficoltà di

alimentazione e la funzione cardiaca. RI 1 è da sempre visto 1 volta all’anno

dal centro a __________, centro che lo conosce bene e che ha di gran lunga una

migliore esperienza di ogni centro svizzero e il Dr. __________ è conosciuto in

tutta Europa attraverso i suoi numerosi studi e articoli. Durante il controllo

annuale viene fatto un check globale, così da uscirne con nuovi parametri per

la respirazione, per l’ortopedia, per la cardiologia e per il metabolismo.

Dovessimo fare questo in Svizzera vorrebbe

dire consultare più specialisti e il prezzo a carico della cassa malati, e

quindi degli assicurati, sarebbe di gran lunga superiore.” (doc. 21)

Da parte sua, il 9 gennaio

2019, il dr. med. __________, specialista in medicina generale FMH, medico

fiduciario, ha rilevato:

" (…)

Trattamento proposto dal medico curante:

Applicazione di una gastrostomia

endoscopica percutanea (PEG) senza anestesia totale né tracheostomia in Italia.

Conclusione:

PEG in Svizzera (__________) possibile, ma

con tracheostomia. La famiglia ha scelto di fare la PEG all’estero (__________)

senza tracheostomia previo accordo dell’UFSP.

I trattamenti effettuati tra il 2014 e il

2016 sono stati rimborsati in quanto si pensava che fossero alternative alla

tracheostomia, accettata dall’UFSP (recte: UFAS), ma in realtà si trattava di

“check-up” / controlli che l’assicurato effettua annualmente in questa clinica

privata di __________. Tutti i centri di neuroriabilitazione in Svizzera

Considerandi

offrono questi trattamenti in Svizzera.

Pertanto, i criteri di cui all’articolo 36

dell’OAMal non sono soddisfatti, in quanto l’AOCMS assume soltanto i costi dei

trattamenti di emergenza.” (allegato doc. A3)

L’assicuratore ha pertanto

rifiutato di assumersi i costi della visita annua del 2017 e ritiene che non vi

siano le condizioni per riconoscere la buona fede del ricorrente.

2.8

Secondo

la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono

obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta

nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti

della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,

(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico

(DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi

rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato

non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il

contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione

(sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza

8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.9

In una sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005, l’allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), dopo aver rammentato i principi di cui all’art.

9.

Cost., ha affermato:

"

(…)

3.2

La tutela della buona fede non presuppone

tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il

diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con

successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento

dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate

aspettative (DTF 111 Ib 124 consid. 4; cfr. pure RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525

consid. 4b). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art.

3.

cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si

imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI

1999.

no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

(…).

3.4.1

Secondo giurisprudenza, una cassa malati

che si assume - per sbaglio (come lo pretende nel caso di specie (...)) e per

un certo periodo (tre mesi essendo già stati ritenuti sufficienti [RAMI 1999

no. KV 97 pag. 526 consid. 5c]) - delle prestazioni (ad es. un medicinale o un

trattamento medico) senza esservi tenuta, fa nascere nell'assicurato

l'aspettativa che queste continueranno ad essergli assegnate anche in futuro.

In questo caso, la cassa non può interrompere l'assunzione delle prestazioni

accordate a torto se l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore e

nemmeno doveva esserlo, fondandosi sul comportamento della cassa ha preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (RAMI 2002 no. KV 230 pag. 473

consid. 5.2.1 e 5.2.2, 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti; cfr.

pure la sentenza del 19 novembre 2004

in re M., K 44/03, consid. 5.2). In siffatta evenienza, la buona fede

dell'assicurato deve essere tutelata e allo stesso deve essere assegnato il

tempo necessario per adattare e modificare le proprie disposizioni. Il che significa

che una modifica della prassi della cassa malati può avvenire solo pro futuro

(ex nunc), ma non con effetto retroattivo (RJAM 1980 no. 414 pag. 150).

Per contro, la presente Corte ha rilevato che

nel caso in cui una cassa malati ha assunto per inavvertenza un trattamento

medico, il diritto ad ottenere il rimborso di un trattamento identico resosi

necessario circa un anno dopo in seguito a una ricaduta della malattia

dev'essere negato, l'assunzione del primo trattamento essendo da considerare isolato

e non costituendo una prassi costante della cassa di natura tale da

giustificare il diritto alla tutela della buona fede (RAMI 1999 no. KV 97 pag.

526.

consid. 5b con riferimenti).

3.4.2

Nel caso di specie, oltre ad avere

(integralmente) rimborsato - senza sollevare la benché minima eccezione e in

parte anche nel corso del 2004 (cfr. ad es. la fattura del 9 gennaio 2004

relativa alla terapia del mese precedente) - i trattamenti effettuati da

dicembre 2002 a dicembre 2003, l'assicuratore resistente ha continuato a pagare

anche in seguito le prestazioni per cure e medicinali successivamente

dispensati e chiaramente riferiti alla terapia d'inseminazione artificiale (v.

attestazione 10 gennaio 2005 della Cassa relativa ai rimborsi effettuati dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2004 nonché le fatture di riferimento versate agli atti

in sede cantonale). L'assicuratore malattia ha così messo in atto una prassi

costante - e non isolata - tale da fare nascere legittime aspettative negli

assicurati e tale da giustificare la tutela della loro buona fede. Interessati

che, dopo avere asseritamente interpellato l'assicuratore malattia sulle

modalità di copertura della terapia prospettata - circostanza, questa che non

ha potuto essere esclusa -, hanno potuto fare affidamento sulla correttezza dei

rimborsi effettuati anche perché alla luce del testo di ordinanza non proprio

di meridiana chiarezza non potevano essere a conoscenza di un eventuale errore.

La Cassa ha quindi manifestato la chiara

intenzione di interrompere la propria precedente prassi per la prima volta in

data 15 settembre 2004 dopo avere ricevuto la fattura dell'Ospedale X.________

relativa al trattamento dispensato dal 7 gennaio al 19 luglio 2004. Ne discende

che, conformemente ai principi sviluppati nel precedente considerando, il

rifiuto di rimborsare i trattamenti in oggetto poteva correttamente essere

pronunciato solo per il futuro - vale a dire con riferimento ai cicli di

terapia che sarebbero stati e che poi effettivamente sono stati intrapresi dopo

il 15 settembre 2004, rispettivamente dopo l'avvenuta conoscenza, da parte

degli insorgenti, della presa di posizione della Cassa - e non anche con

effetto retroattivo, come per contro è stato fatto. Per le prestazioni fornite

in precedenza, la Cassa, indipendentemente da un obbligo sancito dall'OPre, non

poteva infatti negare il rimborso.”

Il

concetto è stato ribadito nella sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009. Cfr.

anche la sentenza 36.2014.60 del 1° dicembre 2014, confermata dalla sentenza

9C_5/2015 del 31 luglio 2015.

Va

infine rammentato che con sentenza pubblicata in DTF 143 V 95, al consid. 3.7,

il TF ha affermato che se

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prende a carico senza

riserve per un lungo periodo medicamenti, il cui uso non è (più) efficace,

appropriato ed economico, essa è tenuta per il principio della buona fede ad

assumerne i costi. Un termine transitorio deve comunque essere concesso per

l'adeguamento alla mutata prassi, ora corretta, dell'assicurazione delle cure

medico-sanitarie (consid. 3.7).

2.10

Nel caso di specie

l’assicuratore sostiene che non può essere accusato di aver adottato un

comportamento contraddittorio, poiché ha assunto i costi delle degenze in

Italia dal 2014 al 2016 pensando che si trattasse di un trattamento alternativo

alla tracheotomia, mentre invece l’interessato ha effettuato solo dei

controlli. Essendo la prestazione diversa, l’insorgente non può far valere la

buona fede. Anche perché questi controlli possono essere effettuati in tutti i

centri di neuroriabilitazione in Svizzera.

La tesi dell’assicuratore

non può essere seguita.

Infatti, alla luce della

corrispondenza intercorsa tra le parti e ripresa per esteso al consid. 2.7., le

condizioni per riconoscere la buona fede sono manifestamente adempiute.

Sia

la madre del ricorrente in data 5 maggio 2015, sia la RA 2 in sua

rappresentanza, il 15 giugno 2015, hanno esplicitamente domandato una garanzia

per un controllo annuale da effettuarsi all’estero, in Italia, presso

l’Ospedale __________ di __________ e CO 1 ha concesso questa garanzia senza

alcuna condizione particolare.

Nello

scritto del 5 maggio 2015 la madre ha chiesto “di voler riconsiderare la

vostra posizione a margine dell’assunzione dei costi, dopo il compimento dei 20

anni, relativi ai controlli medici che RI 1 effettua annualmente presso

l’Ospedale __________ di __________”, concludendo che “per i motivi

espressi ritengo quindi che, nel caso specifico, il riconoscimento dei costi

per gli annuali controlli presso la __________ siano di fatto un vantaggio sia

per il paziente che per l’Assicurazione (…)” (doc. A6).

Anche

la RA 2, il 15 giugno 2015, ha affermato che “per continuare a garantire

quindi all’assicurato una migliore qualità di vita è indispensabile che la

situazione possa venir monitorata, almeno una volta all’anno, presso l’Ospedale

__________. Lo specialista rimane poi in contatto continuo con i curanti

elvetici, fornendo loro preziose indicazioni terapeutiche” (doc. A8).

I

rappresentanti del ricorrente hanno esposto in maniera cristallina la loro

richiesta, tendente al rimborso del controllo annuale effettuato in Italia

presso l’Ospedale __________ di __________ per il tramite di specialisti che

avrebbero poi contattato i curanti in Svizzera per la continuazione delle cure.

A

comprova che anche l’assicuratore aveva ben compreso le domande di rimborso

delle prestazioni all’estero, vi è lo scritto del 10 agosto 2015 della medesima

convenuta, la quale ha esplicitamente affermato che “secondo le

raccomandazioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

allegate alla sua lettera del 16 giugno 2015, siamo lieti di comunicare che

d’ora in poi rimborseremo tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure le

spese di una degenza annua presso l’Ospedale __________ di __________, su

presentazione di una fattura originale completa e dettagliata” (doc. A9).

Non

trova invece conferma l’affermazione del 9 gennaio 2019 del medico fiduciario,

dr. med. __________, secondo cui “i trattamenti effettuati tra il 2014 e il

2016.

sono stati rimborsati in quanto si pensava che fossero alternative alla

tracheostomia, accettata dall’UFSP (recte: UFAS), ma in realtà si trattava di

“check-up” / controlli che l’assicurato effettua annualmente in questa clinica

privata di __________” (allegato doc. A3).

L’UFAS,

nello scritto del 29 gennaio 2015, ha preso la PEG con anestesia e tracheotomia

quale esempio di approccio differente tra gli __________ di __________ e gli

specialisti di __________, ma non si è limitato a fornire la garanzia per

questo tipo di intervento (doc. A5: “I centri di riferimento in Svizzera

offrono però un tipo di trattamento diverso da quello dell’Ospedale __________

di __________. Ad esempio, nel giugno 2009 l’assicurato, affetto da una

candidosi che gli impediva di alimentarsi, è stato ricoverato d’urgenza agli __________,

dove si è rivelato necessario applicare una gastrostomia endoscopica percutanea

(PEG). Per permettere questo intervento, gli __________ hanno proposto un

trattamento comprendente una tracheostomia, che l’assicurato e la madre hanno

rifiutato. L’opzione di applicare una PEG senza anestesia totale né

tracheostomia, come eseguito dal dottor __________, è stata preferita

dall’assicurato. (…) L’esempio summenzionato illustra le

differenze esistenti del trattamento proposto dai diversi centri (…) Raccomandiamo

quindi l’assunzione dei provvedimenti sanitari eseguiti

all’estero”, sottolineature del redattore).

Alla

luce della garanzia fornita dall’assicuratore volta al rimborso “tramite

l’assicurazione obbligatoria delle cure le spese di una degenza annua presso

l’Ospedale __________ di __________, su presentazione di una fattura originale

completa e dettagliata” e della successiva assunzione dei costi dei

controlli annui effettuati nel 2014, 2015 e 2016, CO 1 non poteva, a ricovero

avvenuto, con conteggio del 17 maggio 2017, rifiutare di assumersi i costi del

controllo annuo effettuato dal 1° al 3 marzo 2017 presso il medesimo ospedale

italiano.

L’assicuratore

è infatti intervenuto in una situazione concreta, agendo entro i limiti della

propria competenza, senza che l’assicurato potesse rendersi conto

dell’eventuale (e comunque contestata dall’insorgente) inesattezza

dell’informazione ricevuta e facendo affidamento sulla garanzia ricevuta si è

recato all’estero per il check-up annuale, fruendo delle prestazioni garantite.

Poiché da quando l’informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del

quadro giuridico, tutti gli elementi per riconoscere la buona fede

dell’insorgente sono adempiuti.

In

queste condizioni l’assicuratore è condannato a versare l’importo complessivo

di fr. 1'421.05 all’insorgente, come da lui richiesto e il cui ammontare non è

contestato (cfr. allegati al doc. 3, gli importi [euro 390 e euro 100] delle

ricevute dei medici corrispondono a quelli dell’estratto conto finale), senza

che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dall’interessato e

richiamare, come da lui richiesto, l’intero incarto AI.

Visto

l’esito del ricorso la domanda dell’assicuratore tendente alla sospensione del

procedimento affinché l’UFAS “emetta contemporaneamente una perizia per un

chiarimento più dettagliato” va respinta.

Al

ricorrente vanno riconosciute le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) che rendono

priva di oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(DTF 124 V 310, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è modificata nel senso che CO 1 è condannata a versare a RI 1 fr.

1'421.05 per i trattamenti effettuati in Italia dal 1° al 3 marzo 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore

verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti