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Decisione

36.2019.88

La madre di un minorenne affetto da una grave malattia chiede il rimborso dei costi di un controllo annuale effettuato all'estero presso uno specialista. Rinvio degli atti all'assicuratore per ulterio

9 dicembre 2019Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I centri di riferimento in Svizzera offrono

però un tipo di trattamento diverso da quello dell’Ospedale __________ di __________.

Ad esempio, nel giugno 2009 l’assicurato, affetto da una candidosi che gli

impediva di alimentarsi, è stato ricoverato d’urgenza agli __________, dove si

è rivelato necessario applicare una gastrostomia endoscopica percutanea (PEG).

Per permettere questo intervento, gli __________ hanno proposto un trattamento

comprendente una tracheostomia, che l’assicurato e la madre hanno rifiutato.

L’opzione di applicare una PEG senza anestesia totale né tracheostomia, come

eseguito dal dottor ____________, è stata preferita dall’assicurato.

Dopo aver effettuato alcune ricerche sulle

varie tecniche chirurgiche utilizzate per l’applicazione di una PEG a pazienti

affetti da distrofia muscolare, abbiamo constatato che ne esistono diverse, che

dipendono, tra l’altro, dalle condizioni mediche del paziente. Al momento di

decidere quale tecnica utilizzare bisogna inoltre prendere in considerazione,

oltre agli elementi importanti per l’anestesia, anche aspetti etici nonché le

preferenze del paziente. Gli __________ e l’Ospedale __________ propongono

tecniche diverse.

L’esempio summenzionato illustra le

differenze esistenti del trattamento proposto dai diversi centri. Trattandosi

di pazienti molto particolari, per i quali la valutazione della situazione si

basa su numerosi criteri e richiede praticamente un’analisi nel caso specifico,

l’amministrazione non può basarsi su nessuna linea direttiva per prendere una

decisione. Giusta l’articolo 23bis capoverso 3 OAI, se un

provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti

validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino a limite

richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.

Nella fattispecie, le condizioni mediche

dell’assicurato nonché la complessità e la specificità del trattamento

costituiscono questi <<altri motivi ritenuti validi>>.

Raccomandiamo quindi l’assunzione dei provvedimenti sanitari eseguiti

all’estero.” (doc. A5)

L’assicuratore non

contesta lo svolgimento dei fatti sopra presentati, così come descritti

dall’insorgente nel ricorso.

Quest’ultimo, anche dopo

il compimento del ventesimo anno di età, ha continuato ad usufruire del

sostegno del dr. med. __________ a __________.

In seguito al rifiuto

dell’assicuratore di rimborsare i costi pari a Euro 1'489.47, rispettivamente

Euro 1'379.34 per i trattamenti effettuati presso l’Ospedale __________ di __________

dall’8 aprile 2014 all’11 aprile 2014 e dal 22 aprile 2014 al 24 aprile 2014,

in data 5 maggio 2015 la madre dell’insorgente ha scritto all’assicuratore,

chiedendo di rivedere la decisione. Essa ha affermato:

" in

considerazione della recente decisione dell’Ufficio dell’assicurazione

invalidità del Canton Ticino, che qui vi allego, e a sostegno della richiesta

già a suo tempo effettuata dal Dott. __________ (lettera del 25.03.2014),

medico curante di mio figlio __________, vi prego, con la presente, di voler

riconsiderare la vostra posizione a margine dell’assunzione dei costi, dopo il

compimento dei 20 anni, relativi ai controlli medici che RI 1 effettua

annualmente presso l’Ospedale __________ di __________ (vostra del 9.4.2014),

prevedendo il rimborso delle cure già beneficiate (vedi allegati) e garantendo

per le future.

Infatti, pur riconoscendo che in Svizzera

vi siano istituzioni preposte al trattamento di pazienti affetti da Duchenne,

ritengo, conformemente a quanto riconosciuto dall’UFAS (vedi presa di posizione

allegata), che vi siano motivi validi per richiedere il risarcimento delle

spese al massimo fino al limite richiesto dal provvedimento, se fosse stato

eseguito in Svizzera. Essi risiedono nelle particolari condizioni mediche di RI

1, nonché nella complessità e specificità del trattamento richiesto da una

progressione della malattia particolarmente rapida che esige, se non si vuole

incorrere in complicazioni costose e non necessarie (come avvenuto durante il

ricovero a __________ del giugno 2009), un approccio multidisciplinare e

un’alta valenza esperienziale, non reperibili in Svizzera ma presenti presso la

clinica __________ di __________.

Fra le istituzioni presenti in Svizzera e

l’approccio perseguito presso la __________ dal Prof. __________ vi sono

infatti approcci diversi: in particolare a __________ si tende a prevenire,

anticipando il decorso della malattia, il ricorso a tecniche invasive

estremamente costose, quali la tracheostomia e la PEG, a vantaggio di

procedure, quali l’uso intensivo dell’In-Exufledor e la ventilazione non

invasiva (NIV), che se da una parte richiedono un incremento significativo

d’assistenza dall’altra assicurano costi inferiori e una miglior qualità di

vita.

Per i motivi espressi ritengo quindi che,

nel caso specifico, il riconoscimento dei costi per gli annuali controlli

presso la __________ siano di fatto un vantaggio sia per il paziente che per

l.ssicurazione (…)” (doc. A6)

In data 16 giugno 2015

anche la RA 2, in rappresentanza dell’assicurato, ha chiesto l’assunzione dei

costi all’estero affermando:

" (…) Il

rimborso di questi costi in ambito di assicurazione invalidità è stato oggetto

di varie indagini presso i centri competenti in Svizzera per trattare la

malattia di Duchenne. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS ha

concluso che questi centri offrono un tipo di trattamento e tecniche diversi da

quello dell’Ospedale __________ di __________. Il lavoro di prevenzione delle

problematiche “non necessarie”, tra le quali il dr. __________ cita la

tracheotomia – che l’assicurato rifiuta -, e l’accurata presa in carico delle

problematiche secondarie, hanno permesso all’assicurato una migliore qualità di

vita. (…) Per continuare a garantire quindi all’assicurato una migliore qualità

di vita è indispensabile che la situazione possa venir monitorata, almeno una

volta all’anno, presso l’Ospedale __________. Lo specialista rimane poi in

contatto continuo con i curanti elvetici, fornendo loro preziose indicazioni

terapeutiche.

Ma valutando la situazione anche dal punto

di vista economico, si osserva che le prestazioni dei centri universitari di

riferimento in materia, __________ e __________, e le degenze necessarie non

sarebbero certo meno onerose rispetto a quelle effettuate in Italia.

Dal punto di vista pratico, poi, ritenendo

anche la complessità del caso, va prestata particolare attenzione pure al fatto

che il paziente e i caregivers possono esprimersi nella lingua madre.” (doc.

A8)

In risposta agli scritti

della madre e della RA 2, con scritto del 10 agosto 2015, l’assicuratore ha

affermato:

" (…)

Pertanto, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i

costi dei trattamenti effettuati all’estero in caso d’urgenza. Esiste urgenza

se l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero necessita di un

trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste

urgenza se l’assicurato si reca all’estero allo scopo di seguire questo

trattamento (articolo 36, capoverso 2 dell’Ordinanza sull’assicurazione

malattie – OAMal).

A tale proposito, constatiamo che il caso

del Signor RI 1 rileva di una necessità medica.

Di conseguenza, secondo le raccomandazioni

dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), allegate alla sua

lettera del 16 giugno 2015, siamo lieti di comunicare che d’ora in poi

rimborseremo tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure le spese di una

degenza annua presso l’Ospedale __________ di __________, su presentazione di

una fattura originale completa e dettagliata.

Tuttavia, se dovesse esserci la necessità

di maggiori trattamenti, le saremmo grati di farci pervenire il relativo

preventivo al fine di poter valutare un eventuale presa a carico da parte

nostra.

Pertanto, il nostro assicurato riceverà

prossimamente per posta un nuovo conteggio di prestazioni concernente i

trattamenti medici ricevuti dall’8 all’11 aprile 2014 e dal 22 al 24 aprile

2014.” (doc. A9)

L’assicuratore ha poi

rimborsato anche i trattamenti effettuati dall’8 aprile 2015 all’11 aprile 2015

presso il medesimo nosocomio per un importo di fr. 1’572.22 (doc. A12) e dal 29

marzo 2016 al 31 marzo 2016 per fr. 1’546.50 (doc. A14).

La convenuta si è invece

rifiutata di assumersi i costi del trattamento avvenuto dal 1° marzo 2017 al 3

marzo 2017 per un importo di fr. 1'421.05 (doc. A15) nonché quelli dell’anno

successivo per il periodo dal 23 al 24 aprile (doc. A16) e del 2019, dal 20 al

21 maggio (doc. A17).

In seguito al diniego

dell’assicuratore, con certificato del 2 ottobre 2018 il curante, dr. med. __________,

specialista FMH in pediatria, ha affermato:

" (…)

Con la presente certifico che è

assolutamente necessario che RI 1 possa venir seguito annualmente dal Dr. __________

all’Ospedale __________ di __________.

In effetti la malattia di Duchenne è una

malattia complessa che coinvolge diverse problematiche e non solo quella

muscolare. RI 1 ha avuto uno sviluppo della malattia drammatico in quanto i

sintomi sono iniziati prima della media e già a 12 anni non poteva più

muoversi. Tutt’ora il decorso della malattia è veloce e drammatica.

Il problema è stato anche che la funzione

polmonare è pure peggiorata in maniera drammatica, così come le difficoltà di

alimentazione e la funzione cardiaca. RI 1 è da sempre visto 1 volta all’anno

dal centro a __________, centro che lo conosce bene e che ha di gran lunga una

migliore esperienza di ogni centro svizzero e il Dr. __________ è conosciuto in

tutta Europa attraverso i suoi numerosi studi e articoli. Durante il controllo

annuale viene fatto un check globale, così da uscirne con nuovi parametri per

la respirazione, per l’ortopedia, per la cardiologia e per il metabolismo.

Dovessimo fare questo in Svizzera vorrebbe

dire consultare più specialisti e il prezzo a carico della cassa malati, e

quindi degli assicurati, sarebbe di gran lunga superiore.” (doc. 7)

Da parte sua, il 9 gennaio

2019, il dr. med. __________, specialista in medicina generale FMH, medico

fiduciario, ha rilevato:

" (…)

Trattamento proposto dal medico curante:

Applicazione di una gastrostomia

endoscopica percutanea (PEG) senza anestesia totale né tracheostomia in Italia.

Conclusione:

PEG in Svizzera (__________) possibile, ma

con tracheostomia. La famiglia ha scelto di fare la PEG all’estero (__________)

senza tracheostomia previo accordo dell’UFSP.

I trattamenti effettuati tra il 2014 e il

2016 sono stati rimborsati in quanto si pensava che fossero alternative alla

tracheostomia, accettata dall’UFSP (recte: UFAS), ma in realtà si trattava di

“check-up” / controlli che l’assicurato effettua annualmente in questa clinica

privata di __________. Tutti i centri di neuroriabilitazione in Svizzera

offrono questi trattamenti in Svizzera.

Pertanto, i criteri di cui all’articolo 36

dell’OAMal non sono soddisfatti, in quanto l’AOCMS assume soltanto i costi dei

trattamenti di emergenza.” (allegato doc. 12)

L’assicuratore ha pertanto

rifiutato di assumersi i costi della visita annua del 2018.

2.8. In

concreto, per i motivi che seguono, questo Tribunale ritiene che vi sono numerose

lacune nel trattamento della fattispecie, che non permettono, allo stato attuale,

di poter decidere con la necessaria tranquillità né circa il diritto

applicabile al caso di specie, né circa l’adempimento delle condizioni per poter

riconoscere o meno il rimborso del trattamento effettuato all’estero nel 2018.

2.8.1. Per

quanto concerne in primo luogo la questione di sapere se le condizioni per il

rimborso derivante dalla degenza del mese di aprile 2018 vanno esaminate

secondo quanto prevede il diritto interno (art. 36 OAMal), come sembrano

sostenere le parti, oppure le norme internazionali (art. 20 n. 2 del

regolamento (CE) 883/2004), va evidenziato quanto segue.

Come

visto al consid. 2.6, il diritto nazionale e in particolare l'art. 36 cpv. 2

OAMal sono di principio applicabili laddove lo strumento dell'assistenza

reciproca internazionale in materia di prestazioni, in concreto l’art. 20 n. 2

Considerandi

del regolamento (CE) 883/2004, non dovesse funzionare.

Ciò

si verifica in particolare se la persona assicurata si fa curare da un

fornitore di prestazioni non ammesso ad esercitare secondo il sistema statale

estero di copertura sanitaria. Le prestazioni in natura sono infatti erogate

secondo le disposizioni legali, il catalogo delle prestazioni e le tariffe

(sociali) dello Stato di dimora e sono a carico dell'istituzione competente.

Ora, il fatto che si applichino le tariffe legali del luogo di dimora implica

ugualmente che il fornitore di prestazioni estero debba fornire le prestazioni

nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie. Se il fornitore di

prestazioni estero è un operatore privato che non dispensa cure per

l'assicurazione malattie legale, esso è libero in questo caso di applicare le

proprie tariffe di diritto privato. In siffatta evenienza non vi è più spazio

per un'assistenza reciproca e ritorna applicabile esclusivamente la

legislazione svizzera. Il che significa che un rimborso dei costi da parte

dell'assicuratore malattia svizzero può intervenire solo nell'ambito e nei

limiti dell'art. 36 OAMal (cfr. anche DTF 141 V 612 consid. 7.1).

In

concreto l’insorgente, nel 2018, è stato degente presso l’Ospedale __________

di __________, dove è stato visitato anche dal dr. med. __________.

Con

scritto dell’8 maggio 2018 l’allora rappresentante dell’insorgente ha chiesto

il rimborso di un importo complessivo di euro 1'728.49, precisando che erano composti

di euro 1'249.49 per la degenza presso l’ospedale italiano e di euro 464 per

prestazioni del dr. med. __________ (doc. 3).

Alla

richiesta di rimborso erano stati allegati una fattura di euro 770.49 emessa dal

nosocomio con l’indicazione “tipo di assistenza: Privati” e la modalità

di pagamento “bancomat” e un “estratto conto totale” di

complessivi euro 1'264.49, composti dai citati euro 770.49, nonché da euro 80

per prestazioni del dr. med. __________ e euro 412 per prestazioni del dr. med.

__________, con l’indicazione, per quest’ultimo, di “Ricevuta N° 7 del

24/04/2018”.

Inoltre

è stata prodotta una fattura del dr. med. __________, scritta a mano, del 24

aprile 2018, registrata come ricevuta N. 7, di euro 464, per il periodo

23/4-25/4 (cfr. allegati al doc. 3).

Apparentemente

la prestazione è avvenuta in ambito privato. Tuttavia l’assicuratore non ha

effettuato alcun accertamento in tal senso e l’insorgente non ha fornito

indicazioni precise in merito, restando vago al proposito (cfr. doc. I, pag.

10, punto 4). Quest’ultimo non ha neppure spiegato per quale motivo ha prodotto

l’”estratto conto totale” del 24 aprile 2018 dove figura un importo di

euro 412 per prestazioni del dr. med. __________ con l’indicazione “Ricevuta

N° 7” ed una fattura scritta a mano, con la medesima indicazione “ricevuta

n. 7”, stessa data (24.04.2018), per prestazioni dello stesso medico, ma

con un importo diverso (euro 464) e che sarebbe da aggiungere all’importo

figurante nell’”estratto conto totale”.

Questa

incongruenza non è stata esaminata dall’assicuratore, né l’insorgente si è

espresso in merito, rendendo impossibile stabilire l’importo esatto che

l’assicuratore potrebbe essere tenuto a rimborsare.

Entrambe

le questioni (prestazioni fornite in ambito privato o di sistema sanitario

nazionale italiano e incongruenze nella fatturazione), necessitano un

approfondimento.

Infatti,

se confermato, come sembra, che le prestazioni sono state fatturate secondo

tariffe private al di fuori del sistema sociale italiano di copertura

sanitaria, la richiesta di rimborso va trattata unicamente alle condizioni e

nei limiti posti dall’art. 36 OAMal, ossia secondo quanto indicato ai consid.

2.

-2.5 della presente sentenza (DTF 141 V 612 consid. 7.1 con rinvio alla

sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 KV n. 8 pag. 25;

cfr. anche sentenza 9C_616/2017 del 20 novembre 2017).

Se

per contro dovesse risultare che la struttura in questione ha fornito le

proprie prestazioni nell’ambito del sistema sociale italiano, può pure essere

applicato anche l’art. 20 n. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. consid.

2.6

della presente sentenza). In tal caso l’autorizzazione è concessa qualora

le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla

legislazione dello Stato membro in cui risiede l’interessato e se le cure in

questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile

sotto il profilo medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso

e della probabile evoluzione della sua malattia.

2.8.2

Vi sono ulteriori motivi per

considerare lacunosa la decisione impugnata.

L’assicuratore ha motivato

la reiezione della richiesta di rimborso delle prestazioni fruite in Italia,

oltre alla circostanza che esse non sono dovute ad un’urgenza, ciò che del

resto l’insorgente non contesta, con le seguenti considerazioni:

" Il nostro

medico di fiducia tramite la sua presa di posizione ci ha confermato che

trattamenti simili avrebbero potuto essere eseguiti in Svizzera, In effetti la

gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è possibile in Svizzera con

tracheostomia. Tuttavia la famiglia ha scelto di fare la PEG all’estero senza

tracheostomia previo accordo dell’ufficio federale della sanità pubblica

(UFSP).

D’altro canto i trattamenti effettuati tra

gli anni 2014 e 2016 sono stati rimborsati in quanto si pensava che fossero

alternative alla tracheostomia accettata dall’UFSP, ma in realtà si trattava di

un check-up, controlli che il nostro assicurato effettuava annualmente nella

clinica privata di __________. È utile precisare che tutti i centri di

neuroriabilitazione svizzeri offrono questi trattamenti. Pertanto i criteri

dell’articolo 36 dell’OAMal non sono soddisfatti.” (doc. A3)

L’assicuratore,

che non ha richiamato agli atti l’incarto AI, malgrado la richiesta

dell’insorgente in sede di opposizione (doc. 11), anche con la risposta di

causa insiste sulla circostanza che l’interessato avrebbe effettuato la PEG in

Italia per decisione della famiglia che non intendeva eseguire una

tracheotomia.

Il

ricorrente rileva tuttavia di non aver mai effettuato alcuna PEG in Italia, ma

semmai unicamente in Svizzera, presso gli __________ e ciò nel 2011.

Inoltre

oggetto della richiesta di rimborso non è una PEG, ma la degenza del mese di

aprile 2018 presso l’Ospedale __________ di __________ per il controllo annuale

cui l’insorgente si sottopone da diverso tempo.

L’assicuratore

non ha approfondito, come avrebbe dovuto, tale aspetto, ma si è limitato a

raccogliere il parere del medico fiduciario, specialista peraltro in medicina

generale e non nella grave patologia di cui è affetto l’insorgente (distrofia

muscolare di Duchenne, cardiopatia dilatativa e NIV continuativa), il quale si

è fondato sulla premessa errata che il trattamento proposto dal medico curante

fosse l’applicazione “di una gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) senza

anestesia totale né tracheostomia in Italia” (doc. 12) e che ha concluso

che la “PEG in Svizzera (__________) possibile, ma con tracheostomia. La

famiglia ha scelto di fare la PEG all’estero (__________) senza tracheostomia

previo accordo dell’UFSP”.

Circa

il controllo annuo il medico fiduciario si è invece limitato ad affermare

genericamente che “tutti i centri di neuroriabilitazione in Svizzera offrono

questi trattamenti in Svizzera” (doc. 12).

Egli,

oltre a non indicare specificatamente dove si trovano questi centri, quali

specialisti vi lavorano e quali tipi di trattamenti effettuano, non ha

esaminato concretamente il caso di specie. Tant’è che nella descrizione dei

documenti a disposizione figurano rapporti dell’ospedale italiano dell’11

aprile 2015, 31 marzo 2016 e 3 marzo 2017, nonché fatture del 2015, 2016 e

2017, ma alcun documento del 2018, anno del contendere (cfr. doc. 12).

Da

parte sua invece l’UFAS, il 29 gennaio 2015, aveva dato il suo benestare al

rimborso dei provvedimenti sanitari eseguiti all’estero nell’ambito della

richiesta di prestazioni dell’AI.

L’autorità

federale aveva proposto di accogliere la richiesta dell’assicurato anche sulla

base della circostanza che il caso del ricorrente è particolare, necessita di

un esame accurato e che la valutazione della fattispecie deve fondarsi sulla

situazione concreta (doc. A5: “[…] le condizioni mediche dell’assicurato,

nonché la complessità e la specificità del trattamento costituiscono questi

<<altri motivi ritenuti validi>>. Raccomandiamo quindi

l’assunzione dei provvedimenti sanitari eseguiti all’estero”).

L’UFAS

ha rilevato che l’insorgente “è affetto dalla malattia di Duchenne, la cui

progressione è stata particolarmente rapida (deambulazione impossibile sin dai

7.

anni e insufficienza respiratoria che ha reso necessaria una ventilazione sin

dai 12 anni)” e nell’esame delle condizioni affinché l’AI potesse prendere

a carico i costi di provvedimenti sanitari all’estero, ha evidenziato come “gli

ospedali di __________ e __________ sono centri di riferimento in materia”

ma che “la risposta dell’Ospedale universitario di __________ rimane vaga

riguardo al presente caso” (doc. A5). Inoltre, “i centri di riferimento

in Svizzera offrono” un “tipo di trattamento diverso da quello

dell’Ospedale __________ di __________”.

L’UFAS,

ma solo a titolo di esempio, ha poi fatto riferimento alla PEG, per la quale, “dopo

aver effettuato alcune ricerche sulle varie tecniche chirurgiche utilizzate,

ha “constatato che ne esistono diverse, che dipendono, tra l’altro, dalle

condizioni mediche del paziente”. L’autorità federale ha rilevato che l’esempio

della PEG “illustra le differenze esistenti nel trattamento proposto dai

diversi centri” e che “trattandosi di pazienti molto particolari, per i

quali la valutazione della situazione si basa su numerosi criteri e richiede

praticamente un’analisi del caso specifico” non ha potuto basarsi “su

nessuna linea direttiva per prendere una decisione”.

Alla

luce della patologia di cui è affetto il ricorrente, aggravata dalla

particolare velocità con la quale è progredita e della conseguente necessità di

un esame approfondito del caso concreto, la scarna, generica, astratta ed

incompleta valutazione del medico di fiducia non è sufficiente per escludere

con la necessaria tranquillità l’obbligo per l’assicuratore di assumere i costi

dei controlli annuali all’estero.

L’assicuratore

non ha infatti accertato concretamente se per il caso specifico del ricorrente un

provvedimento diagnostico o terapeutico praticato in Svizzera, se confrontato

con l'alternativa proposta all'estero, comporta rischi importanti e considerevolmente

più elevati e se perciò, tenuto conto del risultato che si intende raggiungere

tramite la cura, un trattamento responsabile da un punto di vista medico ed

eseguibile in maniera ammissibile in Svizzera e, quindi, di tipo appropriato,

non è concretamente garantito (DTF 145 V 170, consid. 2.3; DTF 134 V 330

consid. 2.2).

2.8.3

In

queste condizioni, accertato che la convenuta ha effettuato accertamenti

lacunosi e si è fondata su considerazioni astratte ed in parte non pertinenti, che

non permettono di decidere nel merito della vertenza, la decisione impugnata va

annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per gli accertamenti necessari.

A

questo proposito in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.,

il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in

primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43

LPGA ed ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr.

pure STCA 33.2019.9 del 28 agosto 2019 e STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019.

La convenuta dovrà

richiamare l’intero incarto AI dell’assicurato, stabilire se la cura all’estero

è avvenuta in regime privato o di sistema sanitario nazionale e decidere se

applicare il diritto interno o quello internazionale.

Nel

caso di applicazione del diritto interno, andrà accertato concretamente,

prendendo in considerazione lo specifico caso del ricorrente, se per

l’insorgente un provvedimento diagnostico o terapeutico praticato in Svizzera,

se confrontato con l'alternativa proposta all'estero, comporta rischi

importanti e considerevolmente più elevati e perciò, tenuto conto del risultato

che si intende raggiungere tramite la cura, se un trattamento responsabile da

un punto di vista medico ed eseguibile in maniera ammissibile in Svizzera e,

quindi, di tipo appropriato, non è concretamente garantito (DTF 145 V 170,

consid. 2.3; sentenza del 14 ottobre 2002 K 39/01, consid. 1.3).

A

questo scopo, descrivendo nel dettaglio il caso specifico, dovrà raccogliere

l’opinione dell’UFSP ed interpellare gli specialisti che, secondo il medico

fiduciario (doc. 12), offrirebbero in Svizzera questo tipo di trattamenti.

Da

parte sua l’assicurato dovrà spiegare, allegando la necessaria documentazione

del nosocomio italiano, a cosa è dovuta la differenza tra l’importo figurante

nella ricevuta n. 7 del 24 aprile 2018 del dr. med. ____________, scritta a

mano, e l’ammontare riportato nell’”estratto conto finale” alla voce “Ricevuta

n. 7 del 24 aprile 2018” del medesimo medico.

Dopo

aver raccolto tutte le prove necessarie, aver effettuato tutti gli accertamenti

che si impongono ed aver dato al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito,

l’assicuratore emanerà una nuova decisione.

In

queste condizioni la richiesta dell’assicuratore di sospendere il procedimento

nell’attesa che il TCA chieda un parere all’UFAS (recte: UFSP), va respinta.

All’insorgente, rappresentato da un

avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA). Il rinvio con esito

aperto equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenza

8C_23/2019 del 6 agosto 2019, consid. 6). Ciò rende priva di oggetto la

richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 310,

consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’assicuratore verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti