36.2019.89
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13 novembre 2019Italiano22 min
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n.
36.2019.89
cs
Lugano
13 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 12 novembre 2014 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. __________,
nata nel 1954, assunta il 1° ottobre 2011 in qualità di cuoca presso l’Albergo
ristorante __________ di __________, è stata assicurata contro la perdita di
guadagno in caso di malattia presso la CV 1 (di seguito: CV 1), per il tramite della
datrice di lavoro AT 1, che si occupa della gestione e dell’amministrazione del
citato esercizio pubblico.
B. Dal
4 luglio al 31 dicembre 2013 __________ è stata dichiarata completamente
incapace al lavoro al 100% a causa di malattia. AT 1 ha notificato l’assenza
della propria dipendente all’assicuratore, il quale ha versato le prestazioni
pattuite (fr. 103.05 al giorno) per il periodo dal 18 luglio 2013 (dopo 14
giorni di attesa) al 15 agosto 2013, per complessivi fr. 2'988.45.
CV
1 ha cessato il versamento delle prestazioni ritenendo che l’assicurata fosse
da qualificare quale quadro dell’azienda con conseguente applicazione di un
termine d’attesa maggiore e sostenendo che le prestazioni già versate non
avrebbero dovuto essere erogate.
C. Con
petizione del 12 novembre 2014 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta
alla Pretura del Distretto di __________, chiedendo la condanna
dell’assicuratore al versamento di un ammontare di fr. 13'111.05, oltre
interessi, importo poi aumentato a fr. 14'220.90 e corrispondente a 138
indennità giornaliere.
D. Dopo
aver esperito l’istruttoria, con decisione del 29 aprile 2019 la Pretora del
Distretto di __________ ha integralmente respinto la petizione.
E. In
seguito al ricorso inoltrato da AT 1 contro la predetta decisione, la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello, con sentenza 12.2019.117 del 19 luglio
2019, ha annullato la sentenza della Pretura del Distretto di __________ e
trasmesso la causa, per competenza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
F. Dopo
la crescita in giudicato della pronunzia della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, in data 30 settembre 2019, il Giudice delegato del TCA ha
scritto alle parti preannunciando che sarebbero state convocate per un’udienza
di discussione (doc. VII), che si è tenuta l’11 novembre 2019 e dalla quale è
emerso:
"
(…) Le parti danno atto di sostanziale completezza dell’istruttoria
condotta in seno alla Pretura. Esse ribadiscono le loro rispettive posizioni,
parte attrice ritiene che la sig.ra __________ non fosse un membro della
Società con responsabilità (quadro) e quindi dovesse essere indennizzata
secondo tale veste in qualità di malattia e non previo un termine di attesa di
360 giorni.
L’attrice, a complemento delle prove già
assunte, propone di acquisire dalla Società la somma complessiva dei salari
versati ad ogni collaboratore per l’anno 2013.
Il Tribunale valuterà se acquisire o
meno questa prova, se nel caso dovesse essere acquisita sarà data alle parti
l’opportunità di esprimersi.
Il giudice domanda ai rappr. della
Società le ragioni per le quali non sono stati prodotti i certificati di
salario dei dipendenti ritenuto che devono essere stati allestiti dalla Società
medesima. La patrocinatrice indica che questo non era oggetto rilevante inizialmente
ma lo diviene oggi alla luce delle motivazioni della sentenza pretorile.
Il giudice chiede le ragioni per le
quali attrice in causa è AT 1 e non invece personalmente la beneficiaria
dell’assicurazione. La patrocinatrice precisa che questo è dovuto al fatto che
la sig.ra __________ è stata assunta dall’azienda da un lato, l’azienda ha
sottoscritto il contratto d’assicurazione per il rischio malattia del suo
personale pagandone il relativo premio ed anche perchè l’azienda ha versato lo
stipendio all’attrice.
Il giudice informa che per la dottrina
(citata nella giurisprudenza che sarà qui di seguito citata), di principio
titolare del diritto che può essere vantato in giustizia è il lavoratore e non
il datore di lavoro. Si vedano le STCA 36.2018.80 e 36.2018.75 del 14.1.19
rispettivamente 17.12.18.
Le parti danno atto di essersi già
espresse ampiamente in sede di Pretura e rinunciano in questa sede ad
ulteriormente esprimersi nella misura in cui l’istruttoria non sia altrimenti
completata con acquisizione probatoria.” (doc. IX)
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
Infatti con
sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018 e 36.2018.80 del 14 gennaio 2019,
entrambe emesse nella composizione completa del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il TCA ha già stabilito, per i motivi che verranno di seguito
ripresi, che, di principio, solo il dipendente, e non il datore di lavoro, nell’ambito
dell’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, è titolare della
prestazione d’assicurazione da fare valere in via giudiziale nei confronti
dell’assicuratore.
2.
Preliminarmente va rammentato che per l’art. 7 CPC, in vigore dal 1°
gennaio 2011, i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere,
in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni
complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge
federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie.
L’art. 75 LCAMal, nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevedeva che le
contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti
le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o
altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio
ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
Con sentenza 36.2004.85 del
21 marzo 2005, in un caso relativo ad un contratto di indennità giornaliera in
caso di malattia retta dalla LCA, il TCA aveva stabilito che lo
scopo dell’art. 75 LCAMal voluto dal legislatore era quello di permettere al
cittadino, per ragioni di chiarezza e trasparenza e per evitare confusioni ed
incertezze, di adire lo stesso giudice (nel caso di specie: il TCA) quando i
due rami dell’assicurazione (sociale e privata) sono praticati dallo stesso
assicuratore.
Attribuendo al
TCA la competenza di giudicare anche nel merito delle cause nelle quali si
applica il diritto privato (in particolare la LCA), si voleva conferire “ad
un'unica istanza la competenza di giudizio in ogni settore dell’assicurazione
contro le malattie”.
Questa norma
prevedeva che il TCA poteva essere adito per le contestazioni relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie
se praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal. In
particolare a questo Tribunale erano attribuite le cause contro
gli assicuratori sociali “tradizionali” che offrivano anche le
assicurazioni complementari, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per
gestire le assicurazioni private.
Con sentenza
4A_241/2015 del 20 ottobre 2015, pubblicata in DTF 141 III 479, il Tribunale
federale ha stabilito che il Cantone, che istituisce un tribunale che decide
quale istanza cantonale unica sulla base dell’art. 7 CPC, deve sottoporre a
quest’ultimo tutte le controversie derivanti da assicurazioni
complementari all’assicurazione sociale contro le malattie (consid. 2).
Per l’Alta
Corte, l’art. 7 CPC non conferisce alcuna possibilità di un trasferimento solo
parziale delle competenze attribuite all’istanza unica designata dal diritto
cantonale. La norma offre ai Cantoni una sola alternativa: o prevedere
un’autorità giudiziaria che statuisce in istanza unica e gli attribuisce tutti
Fatti
i litigi menzionati nel medesimo disposto, oppure rinunciare a questa
giurisdizione speciale e confermare il regime ordinario con due istanze
cantonali.
In
seguito a questa sentenza, il 14 dicembre 2015, Gianrico Corti e cofirmatari
hanno inoltrato al Consiglio di Stato del Canton Ticino un’iniziativa
parlamentare nella forma generica intitolata “contenzioso in tema di
indennità per la perdita di guadagno: un’unica autorità giudiziaria competente
per l’intera materia” che chiedeva la modifica dell’art. 75 LCAMal.
Il Governo ha preso
posizione sull’iniziativa con Messaggio n. 7199 del 28 giugno 2016 ed ha
sviluppato le seguenti considerazioni a proposito delle cause pendenti prima
dell’entrata in vigore della modifica:
"
(…)
Per quanto concerne le procedure
attualmente pendenti presso i giudici civili, conformemente al principio della “perpetuatio
fori”, salvo disposizioni contrarie, di norma la competenza si determina in
funzione della data di apertura della procedura14.
Nel caso di specie l’attribuzione di tutte le contestazioni degli assicuratori
tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami
d’assicurazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni è tuttavia dovuta
all’interpretazione che il Tribunale federale ha dato all’art. 7 CPC, in vigore
dal 1° gennaio 2011. Pertanto occorre trasmettere al TCA tutte le citate
procedure pendenti presso i giudici civili e inoltrate dopo il 31 dicembre
2010. In questo senso è qui proposta l’adozione di una norma transitoria (art.
83d LCAMal). Del resto, da un accertamento effettuato presso il Tribunale delle
assicurazioni del Canton Vallese, è emerso che dopo la sentenza del Tribunale
federale tutti gli incarti ancora aperti presso i giudici civili sono stati
trasmessi al TCA vallesano e tutte le nuove cause sono ora trattate dal
Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone. L’attribuzione di questa nuova
competenza non dovrebbe avere effetti negativi sulla normale attività del TCA.
Dalle risultanze dei rendiconti degli ultimi anni, si possono infatti trarre
valutazioni confortanti. Sebbene si trovi confrontato con un numero
considerevole di pratiche (638 nel 201515),
il TCA è riuscito nel corso degli anni a raggiungere e mantenere un costante
equilibrio fra entrate e uscite ed a garantire una durata media delle procedure
di circa sei mesi, pur dovendo anche accertare i fatti, ossia un lasso di tempo
più che ragionevole. Ciò è possibile grazie anche ad una suddivisione per
materia di incarti tra i giudici ed un regolare controllo dell’attività dei
vicecancellieri16, un esempio di
efficienza che, a mente del Consiglio di Stato, deve essere esteso a tutte le
autorità giudiziarie. Un potenziamento dell’organico del TCA non è quindi
richiesto e di conseguenza non è prevista alcuna ripercussione per quanto
attiene il personale dello Stato per l’amministrazione della giustizia.”
Al
termine dell’iter legislativo, il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la
modifica dell’art. 75 LCAMal e la norma transitoria, che hanno il seguente
tenore (BU 54/2016):
“(…)
Art. 75 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i
loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono
decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Art. 83d (nuovo) Le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre
2010 sono trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”
Questo Tribunale è pertanto
competente a decidere nel merito della vertenza.
nel
merito
3. Preliminarmente va esaminata
la legittimazione attiva dell’attrice (cfr. udienza dell’11 novembre 2019, doc.
IX).
Attraverso la legittimazione
attiva o passiva è verificata l'identità della persona dell'attore, con la
persona cui la legge concede la titolarità della pretesa di tutela
giurisdizionale e, specularmente, con la persona verso la quale detta pretesa
va rivolta. Si tratta dunque di un presupposto di merito e non di natura
processuale, il cui difetto conduce alla reiezione della causa nel merito e non
alla sua inammissibilità (Francesco
Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
svizzero (CPC), 2a edizione, n. 29 ad art. 66).
4. Per quanto
concerne l’indennità per la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato,
come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che
l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito
senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la
malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,
compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il
rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle
condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu
Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungs-rechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131,
in particolare pag. 111-115).
La durata del
pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a
cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116
seg.).
Salvo
pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia
cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf
Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 19-45,
in particolare pag. 20).
Queste norme
configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono
una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.
362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a
cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena
descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo
che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto
dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel,
op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una
riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo
previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del
periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert in: Commentaire romand,
n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al
regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di
un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i
punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
5. Nella pratica numerosi sono i
datori di lavoro che stipulano un contratto d’assicurazione d’indennità
giornaliera in caso di malattia sottoposto alla LCA.
Il contratto stipulato dal
datore di lavoro con l’assicurazione è un contratto a favore di terzi (art. 112
CO; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il lavoratore
non è parte al contratto, anche se ne è il beneficiario (sentenza 4A_53/2007
Considerandi
del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Con la (valida) conclusione di un
contratto di assicurazione malattia collettiva il datore di lavoro si libera
dal suo obbligo di continuare a versare il salario (sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.1 con riferimento alla DTF 120 V 38 consid. 3) in
caso di malattia; gli subentra l’assicuratore, il quale non versa al
lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, bensì un’indennità giornaliera
(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1).
Il diritto alle prestazioni
assicurative spetta per legge direttamente all’assicurato/lavoratore (art. 87
LCA; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1; sentenza
4A_152/2008 dell’11 settembre 2008, consid. 3.2).
Il datore di lavoro che, in
violazione dell’obbligo contrattuale assunto in tale senso, ha omesso di
assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere in caso di malattia è tenuto
a rispondere di tale inadempimento giusta gli art. 97 segg. CO; egli deve
pagare al dipendente l’indennità di malattia che l’assicuratore avrebbe versato
se il rischio fosse stato assicurato (sentenza 4A_152/2008 dell’11 settembre
2008, consid. 3.3; DTF 131 III 623 consid. 2.5.2; 127 III 318).
Ai sensi dell’art. 87 LCA,
di natura imperativa (cfr. art. 98 LCA; DTF 141 III 112 consid. 4.3; sentenza
4A_514/2018 del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti) l’assicurazione
collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al beneficiario, tosto
che l’infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio
verso l’assicuratore (cfr. Vincent
Brühlhart, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de
maladie, in: Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, pag. 103).
La volontà del legislatore è quella di proteggere l’assicurato contro
comportamenti dello stipulante suscettibili di mettere in pericolo la
prestazione dell’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento
alla sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003, consid. 3.3).
Questo diritto proprio ha
per conseguenza che solo il beneficiario (assicurato) è titolare della
prestazione d’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla
DTF 87 II 376 consid. 2a e a Vincent
Brühlhart, op. cit, pag. 103; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28
novembre 2018, consid. 2 e seguenti). La natura stessa del contratto
d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera presuppone che la
prestazione sia versata nelle mani dell’assicurato in favore del quale è stato
concluso, poiché il pagamento interviene in luogo dell’obbligo del datore di
lavoro di versare il salario (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla
DTF 122 V 81, consid. 2a, che, come rilevato dal TF, concerne un caso di
assicurazione collettiva soggetta all’allora LAMI; cfr. anche sentenza
4A_514/2018 del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti).
Questo contratto (o più
correttamente, il suo modo di esecuzione) può essere paragonato a un contratto
a favore di terzi (cfr. DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento all’art.
112.
cpv. 2 CO e alla già citata sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003, consid.
3.
; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti).
L’assicurato non diventa tuttavia parte del contratto e, di conseguenza, il
datore di lavoro (stipulante) rimane debitore dei premi d’assicurazione (DTF
141.
III 112 consid. 4.3; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018,
consid. 2 e seguenti).
Il fatto che il datore di
lavoro (stipulante) e l’assicuratore possano convenire del versamento delle
indennità giornaliere al datore di lavoro non modifica le considerazioni che
precedono. Questo tipo di clausole contrattuali concernono unicamente la modalità
d’incasso dei premi e il versamento delle indennità giornaliere. In entrambi i
casi al datore di lavoro è attribuito un compito amministrativo definito dal
contratto d’assicurazione, nel senso che gli appartiene, da una parte di
versare i premi d’assicurazione alla Cassa, ciò che non significa che spetta a
lui pagarli effettivamente o interamente, e d’altra parte d’incassare le
indennità giornaliere, le quali sono dovute all’assicurato e non a lui (DTF 141
III 112 consid. 4.4 con riferimento alla DTF 122 V 81 ed alla dottrina;
sentenza 8C_617/2016 del 26 ottobre 2017, consid. 4.5).
La dottrina, e meglio Häberli/Husmann, in: Krankentaggeld,
versicherungs– und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 605, pag. 191, rammenta
che la prestazione assicurativa è correttamente eseguita quando l’indennità
giornaliera perviene al beneficiario effettivo. Se l’indennità è versata al
datore di lavoro, l’assicuratore è liberato unicamente quando il datore di
lavoro ha adempiuto ai suoi obblighi ed ha versato la prestazione ricevuta al
lavoratore. Se il datore di lavoro non versa l’indennità ricevuta
dall’assicuratore al proprio dipendente, per esempio perché dopo il suo
ricevimento fallisce, l’assicuratore rischia di dover essere chiamato a versare
nuovamente la prestazione, questa volta all’assicurato (sentenza dell’Obergericht
des Kantons Zürich [NE00045/U] del 1° giugno 2001, citata in plädoyer 6/2001,
pag. 68 e seguenti). La medesima dottrina rammenta inoltre che in una decisione
KK.2013.00013 del 5 settembre 2013 il Tribunale delle assicurazioni del Canton
Zurigo, con riferimento anche a Christoph
Frey/Nathalie Lang, Basler Kommentar VVG Nachführungsband, Basilea 2012,
n. 18 e 23 ad art. 87 LCA, ha stabilito che il datore di lavoro non ha una
legittimazione attiva per chiedere la condanna dell’assicuratore al pagamento
delle indennità dovute al proprio dipendente.
Ribadito infine che per
l’art. 98 LCA, l’art. 87 LCA non può essere modificato a danno dello stipulante
o dell’avente diritto, va sottolineato come ciò non impedisca quest’ultimo di
cedere le sue pretese dopo l’insorgenza del danno allo stipulante o ad
un altro terzo (cfr. decisione KK.2013.00013 del 5 settembre 2013 del Tribunale
delle assicurazioni del Canton Zurigo con rinvio, e contrario, a Peter Stein, Basler Kommentar, 2001, n.
16.
ad art. 87 LCA).
6.
In concreto è pacifico che le
parti hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva contro la perdita
di guadagno in caso di malattia ai sensi della LCA (doc. QQ).
La polizza prevede che l’assicurazione
copra la perdita di guadagno in caso di malattia nella misura del 90% del
reddito soggetto all’AVS dal 361° giorno per “tutto il personale quadro”,
rispettivamente dal 15° giorno per “tutto il personale restante, compresi
gli apprendisti e le apprendiste” (doc. QQ).
Si tratta pertanto di un
contratto d’assicurazione collettiva ai sensi del citato art. 87 LCA.
Nel
caso di specie parte attrice ha indicato di avere versato lo stipendio alla sua
dipendente. Ciò tuttavia non cambia la titolarità del diritto alle prestazioni
assicurative da fare valere in via giudiziale nei confronti dell’assicuratore,
che permane nelle mani della dipendente assicurata e che non risulta essere
stato ceduto, conformemente alle regole del diritto delle obbligazioni, in
favore della datrice di lavoro (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018 e
36.2018.80
del 14 gennaio 2019).
Rammentato che solo la
beneficiaria della prestazione (assicurata) è titolare del diritto (cfr.
consid. 5), solo la dipendente, in concreto __________, può chiedere la
condanna dell’assicuratore al pagamento delle indennità giornaliere per
malattia (consid. 5).
Ne segue che l’attrice non
ha alcuna legittimazione attiva nel caso di specie e che la petizione va
respinta nel merito (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018 e 36.2018.80
del 14 gennaio 2019) senza che sia necessario esaminare oltre la petizione ed
acquisire dalla società, che poteva peraltro produrla autonomamente, la
documentazione atta a stabilire la somma complessiva dei salari versati ad ogni
collaboratore per l’anno 2013, come chiesto in sede di udienza (doc., IX) od
assumere ulteriori prove.
A questo proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può
rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento
sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere
senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento
(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre
2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,
consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016
del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.
3.
-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza
4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
7.
Non vanno prelevate spese
processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore,
rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate le ripetibili
(cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor
Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.
95.
CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010
del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza
4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2017.109
del 5 marzo 2018 e sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).
8.
Per quanto concerne
l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato
che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la
pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la
presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti