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Decisione

36.2019.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 novembre 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i litigi menzionati nel medesimo disposto, oppure rinunciare a questa

giurisdizione speciale e confermare il regime ordinario con due istanze

cantonali.

In

seguito a questa sentenza, il 14 dicembre 2015, Gianrico Corti e cofirmatari

hanno inoltrato al Consiglio di Stato del Canton Ticino un’iniziativa

parlamentare nella forma generica intitolata “contenzioso in tema di

indennità per la perdita di guadagno: un’unica autorità giudiziaria competente

per l’intera materia” che chiedeva la modifica dell’art. 75 LCAMal.

Il Governo ha preso

posizione sull’iniziativa con Messaggio n. 7199 del 28 giugno 2016 ed ha

sviluppato le seguenti considerazioni a proposito delle cause pendenti prima

dell’entrata in vigore della modifica:

"

(…)

Per quanto concerne le procedure

attualmente pendenti presso i giudici civili, conformemente al principio della “perpetuatio

fori”, salvo disposizioni contrarie, di norma la competenza si determina in

funzione della data di apertura della procedura14.

Nel caso di specie l’attribuzione di tutte le contestazioni degli assicuratori

tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami

d’assicurazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni è tuttavia dovuta

all’interpretazione che il Tribunale federale ha dato all’art. 7 CPC, in vigore

dal 1° gennaio 2011. Pertanto occorre trasmettere al TCA tutte le citate

procedure pendenti presso i giudici civili e inoltrate dopo il 31 dicembre

2010. In questo senso è qui proposta l’adozione di una norma transitoria (art.

83d LCAMal). Del resto, da un accertamento effettuato presso il Tribunale delle

assicurazioni del Canton Vallese, è emerso che dopo la sentenza del Tribunale

federale tutti gli incarti ancora aperti presso i giudici civili sono stati

trasmessi al TCA vallesano e tutte le nuove cause sono ora trattate dal

Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone. L’attribuzione di questa nuova

competenza non dovrebbe avere effetti negativi sulla normale attività del TCA.

Dalle risultanze dei rendiconti degli ultimi anni, si possono infatti trarre

valutazioni confortanti. Sebbene si trovi confrontato con un numero

considerevole di pratiche (638 nel 201515),

il TCA è riuscito nel corso degli anni a raggiungere e mantenere un costante

equilibrio fra entrate e uscite ed a garantire una durata media delle procedure

di circa sei mesi, pur dovendo anche accertare i fatti, ossia un lasso di tempo

più che ragionevole. Ciò è possibile grazie anche ad una suddivisione per

materia di incarti tra i giudici ed un regolare controllo dell’attività dei

vicecancellieri16, un esempio di

efficienza che, a mente del Consiglio di Stato, deve essere esteso a tutte le

autorità giudiziarie. Un potenziamento dell’organico del TCA non è quindi

richiesto e di conseguenza non è prevista alcuna ripercussione per quanto

attiene il personale dello Stato per l’amministrazione della giustizia.”

Al

termine dell’iter legislativo, il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la

modifica dell’art. 75 LCAMal e la norma transitoria, che hanno il seguente

tenore (BU 54/2016):

“(…)

Art. 75 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i

loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono

decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Art. 83d (nuovo) Le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre

2010 sono trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”

Questo Tribunale è pertanto

competente a decidere nel merito della vertenza.

nel

merito

3. Preliminarmente va esaminata

la legittimazione attiva dell’attrice (cfr. udienza dell’11 novembre 2019, doc.

IX).

Attraverso la legittimazione

attiva o passiva è verificata l'identità della persona dell'attore, con la

persona cui la legge concede la titolarità della pretesa di tutela

giurisdizionale e, specularmente, con la persona verso la quale detta pretesa

va rivolta. Si tratta dunque di un presupposto di merito e non di natura

processuale, il cui difetto conduce alla reiezione della causa nel merito e non

alla sua inammissibilità (Francesco

Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), 2a edizione, n. 29 ad art. 66).

4. Per quanto

concerne l’indennità per la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato,

come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che

l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito

senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la

malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,

compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il

rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle

condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu

Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungs-rechtliche

Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del

pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a

cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116

seg.).

Salvo

pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia

cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 19-45,

in particolare pag. 20).

Queste norme

configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono

una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.

362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a

cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena

descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo

che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto

dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel,

op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una

riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo

previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del

periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert in: Commentaire romand,

n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al

regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di

un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i

punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

5. Nella pratica numerosi sono i

datori di lavoro che stipulano un contratto d’assicurazione d’indennità

giornaliera in caso di malattia sottoposto alla LCA.

Il contratto stipulato dal

datore di lavoro con l’assicurazione è un contratto a favore di terzi (art. 112

CO; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il lavoratore

non è parte al contratto, anche se ne è il beneficiario (sentenza 4A_53/2007

Considerandi

del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Con la (valida) conclusione di un

contratto di assicurazione malattia collettiva il datore di lavoro si libera

dal suo obbligo di continuare a versare il salario (sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.1 con riferimento alla DTF 120 V 38 consid. 3) in

caso di malattia; gli subentra l’assicuratore, il quale non versa al

lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, bensì un’indennità giornaliera

(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1).

Il diritto alle prestazioni

assicurative spetta per legge direttamente all’assicurato/lavoratore (art. 87

LCA; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1; sentenza

4A_152/2008 dell’11 settembre 2008, consid. 3.2).

Il datore di lavoro che, in

violazione dell’obbligo contrattuale assunto in tale senso, ha omesso di

assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere in caso di malattia è tenuto

a rispondere di tale inadempimento giusta gli art. 97 segg. CO; egli deve

pagare al dipendente l’indennità di malattia che l’assicuratore avrebbe versato

se il rischio fosse stato assicurato (sentenza 4A_152/2008 dell’11 settembre

2008, consid. 3.3; DTF 131 III 623 consid. 2.5.2; 127 III 318).

Ai sensi dell’art. 87 LCA,

di natura imperativa (cfr. art. 98 LCA; DTF 141 III 112 consid. 4.3; sentenza

4A_514/2018 del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti) l’assicurazione

collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al beneficiario, tosto

che l’infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio

verso l’assicuratore (cfr. Vincent

Brühlhart, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de

maladie, in: Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, pag. 103).

La volontà del legislatore è quella di proteggere l’assicurato contro

comportamenti dello stipulante suscettibili di mettere in pericolo la

prestazione dell’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento

alla sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003, consid. 3.3).

Questo diritto proprio ha

per conseguenza che solo il beneficiario (assicurato) è titolare della

prestazione d’assicurazione (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla

DTF 87 II 376 consid. 2a e a Vincent

Brühlhart, op. cit, pag. 103; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28

novembre 2018, consid. 2 e seguenti). La natura stessa del contratto

d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera presuppone che la

prestazione sia versata nelle mani dell’assicurato in favore del quale è stato

concluso, poiché il pagamento interviene in luogo dell’obbligo del datore di

lavoro di versare il salario (DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento alla

DTF 122 V 81, consid. 2a, che, come rilevato dal TF, concerne un caso di

assicurazione collettiva soggetta all’allora LAMI; cfr. anche sentenza

4A_514/2018 del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti).

Questo contratto (o più

correttamente, il suo modo di esecuzione) può essere paragonato a un contratto

a favore di terzi (cfr. DTF 141 III 112 consid. 4.3, con riferimento all’art.

112.

cpv. 2 CO e alla già citata sentenza 5C.3/2003 del 31 marzo 2003, consid.

3.

; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018, consid. 2 e seguenti).

L’assicurato non diventa tuttavia parte del contratto e, di conseguenza, il

datore di lavoro (stipulante) rimane debitore dei premi d’assicurazione (DTF

141.

III 112 consid. 4.3; cfr. anche sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018,

consid. 2 e seguenti).

Il fatto che il datore di

lavoro (stipulante) e l’assicuratore possano convenire del versamento delle

indennità giornaliere al datore di lavoro non modifica le considerazioni che

precedono. Questo tipo di clausole contrattuali concernono unicamente la modalità

d’incasso dei premi e il versamento delle indennità giornaliere. In entrambi i

casi al datore di lavoro è attribuito un compito amministrativo definito dal

contratto d’assicurazione, nel senso che gli appartiene, da una parte di

versare i premi d’assicurazione alla Cassa, ciò che non significa che spetta a

lui pagarli effettivamente o interamente, e d’altra parte d’incassare le

indennità giornaliere, le quali sono dovute all’assicurato e non a lui (DTF 141

III 112 consid. 4.4 con riferimento alla DTF 122 V 81 ed alla dottrina;

sentenza 8C_617/2016 del 26 ottobre 2017, consid. 4.5).

La dottrina, e meglio Häberli/Husmann, in: Krankentaggeld,

versicherungs– und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 605, pag. 191, rammenta

che la prestazione assicurativa è correttamente eseguita quando l’indennità

giornaliera perviene al beneficiario effettivo. Se l’indennità è versata al

datore di lavoro, l’assicuratore è liberato unicamente quando il datore di

lavoro ha adempiuto ai suoi obblighi ed ha versato la prestazione ricevuta al

lavoratore. Se il datore di lavoro non versa l’indennità ricevuta

dall’assicuratore al proprio dipendente, per esempio perché dopo il suo

ricevimento fallisce, l’assicuratore rischia di dover essere chiamato a versare

nuovamente la prestazione, questa volta all’assicurato (sentenza dell’Obergericht

des Kantons Zürich [NE00045/U] del 1° giugno 2001, citata in plädoyer 6/2001,

pag. 68 e seguenti). La medesima dottrina rammenta inoltre che in una decisione

KK.2013.00013 del 5 settembre 2013 il Tribunale delle assicurazioni del Canton

Zurigo, con riferimento anche a Christoph

Frey/Nathalie Lang, Basler Kommentar VVG Nachführungsband, Basilea 2012,

n. 18 e 23 ad art. 87 LCA, ha stabilito che il datore di lavoro non ha una

legittimazione attiva per chiedere la condanna dell’assicuratore al pagamento

delle indennità dovute al proprio dipendente.

Ribadito infine che per

l’art. 98 LCA, l’art. 87 LCA non può essere modificato a danno dello stipulante

o dell’avente diritto, va sottolineato come ciò non impedisca quest’ultimo di

cedere le sue pretese dopo l’insorgenza del danno allo stipulante o ad

un altro terzo (cfr. decisione KK.2013.00013 del 5 settembre 2013 del Tribunale

delle assicurazioni del Canton Zurigo con rinvio, e contrario, a Peter Stein, Basler Kommentar, 2001, n.

16.

ad art. 87 LCA).

6.

In concreto è pacifico che le

parti hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva contro la perdita

di guadagno in caso di malattia ai sensi della LCA (doc. QQ).

La polizza prevede che l’assicurazione

copra la perdita di guadagno in caso di malattia nella misura del 90% del

reddito soggetto all’AVS dal 361° giorno per “tutto il personale quadro”,

rispettivamente dal 15° giorno per “tutto il personale restante, compresi

gli apprendisti e le apprendiste” (doc. QQ).

Si tratta pertanto di un

contratto d’assicurazione collettiva ai sensi del citato art. 87 LCA.

Nel

caso di specie parte attrice ha indicato di avere versato lo stipendio alla sua

dipendente. Ciò tuttavia non cambia la titolarità del diritto alle prestazioni

assicurative da fare valere in via giudiziale nei confronti dell’assicuratore,

che permane nelle mani della dipendente assicurata e che non risulta essere

stato ceduto, conformemente alle regole del diritto delle obbligazioni, in

favore della datrice di lavoro (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018 e

36.2018.80

del 14 gennaio 2019).

Rammentato che solo la

beneficiaria della prestazione (assicurata) è titolare del diritto (cfr.

consid. 5), solo la dipendente, in concreto __________, può chiedere la

condanna dell’assicuratore al pagamento delle indennità giornaliere per

malattia (consid. 5).

Ne segue che l’attrice non

ha alcuna legittimazione attiva nel caso di specie e che la petizione va

respinta nel merito (cfr. sentenze 36.2018.75 del 17 dicembre 2018 e 36.2018.80

del 14 gennaio 2019) senza che sia necessario esaminare oltre la petizione ed

acquisire dalla società, che poteva peraltro produrla autonomamente, la

documentazione atta a stabilire la somma complessiva dei salari versati ad ogni

collaboratore per l’anno 2013, come chiesto in sede di udienza (doc., IX) od

assumere ulteriori prove.

A questo proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.

-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

7.

Non vanno prelevate spese

processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate le ripetibili

(cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.

95.

CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010

del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza

4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2017.109

del 5 marzo 2018 e sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

8.

Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la

pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la

presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti