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Decisione

36.2019.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 aprile 2019Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

2.6. Occorre quindi esaminare se

il mancato tempestivo pagamento dei premi LCA relativi al periodo

gennaio-giugno 2018 poteva dare luogo alla sospensione dell’obbligo di

prestazione da parte dell’assicuratore e quindi al mancato riconoscimento all’attore

del diritto alle prestazioni durante quel periodo.

Dagli atti risulta che è indubbio che la __________, datrice di

lavoro dell’attore, ha pagato in ritardo il premio di Fr. 685,90 valido per il

primo semestre del 2018. Questo premio è infatti stato soluto soltanto il 26

luglio 2018 direttamente all’Ufficio di esecuzione di __________ (doc. N) ed è

stato accreditato il 2 agosto 2018 (doc. H) all’assicuratore malattia.

Va ricordato che la summenzionata fattura di Fr. 685,90 è stata

inviata alla società contraente il 30 ottobre 2017 (doc. 45), con termine di

pagamento entro il 1° gennaio 2018.

Il sollecito – gratuito – che ne è seguito il 2 febbraio 2018

(doc. U) non ha avuto successo, così come la diffida del 19 febbraio 2018 (doc.

T) chiedente Fr. 720,90, di cui Fr. 35.- di spese.

È quindi a giusta ragione che, alla scadenza del termine di grazia

di 14 giorni decorrente dal 19 febbraio 2018, in virtù dell’art. 20 cpv. 3 LCA CV

1 ha sospeso il contratto assicurativo dal 6 marzo 2018.

Con scritto del 13 marzo 2018 (doc. S) l’assicuratore ne ha

informato la Sagl debitrice, dandole la possibilità di riattivare il contratto

provvedendo al pagamento del premio entro 10 giorni, pena l’avvio dell’incasso

per via esecutiva.

Tuttavia, la società debitrice ha corrisposto il dovuto soltanto

il 26 luglio 2018 (doc. N) contestualmente alla procedura esecutiva n. __________

avviata dall’assicuratore malattia.

Determinante è quindi la circostanza che il premio per il primo

semestre del 2018 non è stato effettivamente versato per tempo da __________ e

quindi quest’ultima era in mora.

Non ottenendo quanto di sua spettanza, l’assicuratore malattia ha

provveduto dapprima ad interrompere il contratto attuando il conseguente blocco

delle prestazioni dal 6 marzo e poi a ripristinarlo dal 2 agosto con la

ricezione del pagamento del premio relativo al periodo 1° gennaio - 30 giugno

2018 (doc. XI).

Al riguardo va qui ricordato che il sopraggiungere di una

situazione di ritardo nel pagamento dei premi non ha per effetto la rescissione

del contratto d'assicurazione, ma unicamente, sempre che sia stata

correttamente comunicata al debitore dei premi assicurativi ai sensi degli

artt. 20 e 21 LCA, la sospensione della protezione assicurativa (Hasenböhler, op. cit., n. 78 ad art. 20

LCA, pag. 327; DTF 103 II 204, 208 = SVA XIV n. 32 pag. 150 = Pra 1977 pag.

478).

2.7. L’art. B1.4 CGA dispone che

l’assicuratore può recedere dal contratto se lo stipulante è stato messo in

mora per il pagamento di un premio in sospeso e l’assicuratore ha

successivamente rinunciato all’incasso per via esecutiva.

Questa norma e il contenuto della diffida del 19 febbraio 2018

(doc. T) ricalcano il tenore dell'art. 21 LCA, il quale prevede che:

" Quando

l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro

due mesi dalla scadenza del termine fissato all'articolo 20 della presente

legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento

del premio. (cpv. 1)

Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più

tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato

venga pagato con interessi e spese. (cpv. 2).".

Il sollecito in questione prevede infatti dapprima un termine di

grazia di 14 giorni, nella misura in cui l’importo dovuto doveva essere versato

entro il 5 marzo 2018 (dal 19 febbraio al 5 marzo 2018).

In caso contrario, l'assicuratore avrebbe adito le vie legali.

Poi è chiaramente indicato che "Solo il pagamento completo del premio e delle spese, a difetto del

quale queste ultime saranno riportate sulla prossima fattura, vi darà

nuovamente diritto di beneficiare delle prestazioni. Oltre alla misura della

sospensione, avremo la possibilità, conformemente all’art. 21 della suddetta

legge [ndr: Legge federale sul

contratto d’assicurazione], di annullare il contratto o di procedere

all’incasso del premio dovuto per via esecutiva.”.

Qualora gli effetti del contratto siano sospesi (art. 20 cpv. 3

LCA) e l'assicuratore non intenti una procedura esecutiva nei due mesi che

fanno seguito alla scadenza del termine di grazia, v'è la presunzione

irrefragabile - che esclude l'apporto della prova del contrario (STF in RUA

VIII n. 109, in: Carré, op. cit.,

pag. 218 ad art. 21 LCA) - che egli voglia recedere dal contratto e quindi che

rinunci al pagamento del premio arretrato (TComm. ZH in RUA XIV n. 33, in: Carron, op. cit., n. 194 pag. 67; Brulhart, op. cit., n. 719 pag. 375),

fatto comunque salvo quanto prescritto dall'art. 21 LCA capoverso 2.

Il contratto, a norma dell'art. 21 cpv. 1 LCA, si estingue dunque ex

nunc e non ab initio. Anziché attendere che la presunzione

irrefragabile sia effettiva (presunzione di rescissione), l'assicuratore ha la

possibilità di dichiarare espressamente che vuole recedere anticipatamente dal

contratto. Per far ciò, egli non deve aspettare che sia trascorso il periodo di

due mesi, ma può dichiarare la sua volontà immediatamente (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 199; Brulhart, op. cit., n. 720 pag. 375).

Se l'assicuratore recede effettivamente dal contratto, qualunque

sia il modo in cui ciò avvenga (per dichiarazione dell'assicuratore o alla

scadenza del termine di due mesi), giusta l'art. 21 cpv. 1 LCA egli perde

automaticamente ogni diritto a ricevere i premi arretrati e a rivendicare le

prestazioni precedentemente fornite. V'è dunque una finzione della rinuncia da

parte dell'assicuratore per il recupero dei premi arretrati (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 198 e

seg.; Hasenböhler, op. cit., nn.

4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).

Se l'assicuratore non ha intenzione di recedere dal contratto può

pretendere dal debitore che quest'ultimo dia seguito ai suoi obblighi.

Ciò significa che può esigere dall'assicurato l'esecuzione del

contratto e quindi il pagamento del premio ormai scaduto. Onde evitare che si

crei una situazione di presunzione di rinuncia all'adempimento contrattuale

(art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre al competente ufficio una

procedura esecutiva atta a recuperare il premio arretrato. Il creditore deve

agire nel periodo legale di due mesi dell’art. 21 cpv. 1 LCA che ha fatto

seguito alla diffida legale di pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo

l'assicuratore non si attiva per recuperare il premio, sussiste la presunzione

di rinuncia a recuperare il premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: Carron, op. cit., n. 189 pag. 65) e

quindi il contratto sarà automaticamente disdetto e ciò anche contro la volontà

dell’assicuratore (Brulhart, op.

cit., n. 721 pag. 375).

Se l'assicuratore, trascorso il termine legale di grazia di quattordici

giorni, sceglie di ottenere il pagamento del premio

- e quindi di non rinunciare al contratto - e concede ancora del

tempo all'assicurato prima di procedere con il recupero del premio, il contratto

rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3 LCA (STF in RUA V n.

124, in: Carré, op. cit., pag. 220

ad art. 21 LCA).

Nell'eventualità in cui la procedura esecutiva abbia avuto esito

favorevole o che il creditore abbia accettato più tardi il pagamento del premio

arretrato comprese le spese e gli interessi moratori (art. 21 cpv. 2 LCA) -

anche se gli ammontari di questi ultimi dovessero essere esigui (DTF 112 II

463) -, gli obblighi dell'assicuratore rinascono dal momento in cui l'importo

del premio arretrato è stato interamente pagato (ex nunc). Il

pagamento non esplica effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi

dell'assicuratore sono stati sospesi (STF 4A_496/2013 del 19 febbraio 2014; STF

4A_580/2011 del 2 aprile 2012 consid. 4.2; TD BE in RUA XIII n. 91, in: Carron, op. cit., n. 196 pag. 67; Brulhart, op. cit., n. 722 pag. 375 seg.).

Gli obblighi dell'assicuratore rinascono dunque soltanto a condizione

che egli abbia accettato più tardi il pagamento del premio scaduto (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 202).

Considerandi

Come indicato in precedenza, se l'assicuratore accetta il pagamento

del nuovo premio prima che il premio arretrato sia stato soluto, ciò non

significa che egli rinunci alla sospensione del contratto. L'assicuratore può

prevalersi della sospensione della copertura anche se il precetto esecutivo

teso al recupero del premio scaduto è notificato dopo il pagamento del nuovo

premio (DTF 103 II 204).

La sospensione della copertura assicurativa si ripercuote sugli obblighi

dell'assicuratore, e né la scadenza né il pagamento di un premio susseguente

hanno per effetto che la garanzia contrattuale fornita dall'assicuratore torni

in vigore (DTF 103 II 204, STF in RUA XIV n. 32, in: Carron, op. cit., n. 188 pag. 65; Brulhart, op. cit., n. 723 pag. 376). Il rapporto

d'assicurazione fra l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per accordo

delle parti (STF in RUA VIII n. 25/109, in: Carré,

op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA; Brulhart,

op. cit., n. 724 pag. 376). Grazie al solo pagamento, l'assicurato non può

infatti rimettere unilateralmente in vigore il contratto: il pagamento va

infatti accettato da parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).

2.8

Il contenuto della diffida

del 19 febbraio 2018 notificata all'attrice rispetta le esigenze formali

previste dalla legge e chiarite dalla giurisprudenza federale (DTF 128 III

186), per cui l'assicuratore poteva legittimamente sospendere il contratto.

Infatti, nella DTF 128 III 186 il Tribunale federale ha ritenuto

che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui l'assicuratore diffida

il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio scaduto, deve indicare tutte

le conseguenze della mora e cioè non solo la sospensione della copertura

assicurativa a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 20 cpv. 3

LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto

rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l'art. 21 cpv. 1 LCA.

L’Alta Corte ha ribadito al considerando 4 della DTF 138 III 2

quali sono i requisiti di una diffida secondo l’art. 20 cpv. 1 LCA e che le

conseguenze della mora secondo l'art. 20 seg. LCA (in particolare secondo

l'art. 20 cpv. 3 e l'art. 21 cpv. 1 LCA) devono essere indicate in maniera

esplicita, chiara e completa nella diffida all'assicurato

L'esigenza di una diffida scritta che ricordi al debitore quali

siano le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio scaduto nel termine

di quattordici giorni è data principalmente per proteggere l'assicurato. Se

infatti si avvertisse l'assicurato unicamente che, qualora il premio scaduto

non fosse pagato nel termine legale, gli obblighi dell'assicuratore verrebbero

sospesi, l'interessato non potrebbe di certo immaginare – visto che la diffida,

incompleta, lo indurrebbe in errore su questo punto – che dalla scadenza di

detto termine l'assicuratore abbia pure il diritto di recedere dal contratto.

Solo una diffida effettuata correttamente, in conformità all'art.

20.

LCA, può provocare la valida messa in mora del debitore del premio e la

sospensione degli obblighi dell'assicuratore. La diffida non deve comunque

essere obbligatoriamente inviata per raccomandata. L'atto che contiene ciò che

prevede la legge è valido anche se non è stato spedito con un invio

raccomandato, a condizione tuttavia che la sua notifica possa essere provata.

Nel caso di comunicazioni che sospendono gli obblighi propri dell'assicuratore,

l'onere della prova dell'invio spetta infatti a quest'ultimo (TC SZ in RUA XIV

n. 29, in: Carron, op. cit., n.

184.

pag. 63).

La messa in mora dell'assicurato si concretizza quando dall'invio

– e non dalla notifica (Vincent Brulhart,

op. cit., n. 715 pag. 370) - della diffida trascorre infruttuoso il termine

legale di quattordici giorni ossia se, in questo lasso di tempo, il debitore

non procede a versare all'assicuratore il premio scaduto. La diffida è un atto

che va comunque notificato all'assicurato, il quale deve essere messo in

condizione di sapere quando scade il termine di grazia di quattordici giorni

per effettuare il pagamento dei premi scaduti.

2.9

Nella presente fattispecie il

19.

febbraio 2018 l’assicuratore ha notificato all’attrice una diffida per la

fattura di Fr. 685,90 scaduta il 1° gennaio 2018, avvertendola che il pagamento

di Fr. 720,90 (Fr. 685,90 + Fr. 35.- di spese) doveva avvenire entro 14 giorni.

Sotto questo aspetto, dunque, il comportamento del convenuto non è

censurabile, avendo esso diffidato per iscritto la debitrice ad effettuare il

versamento del premio arretrato entro un termine che rispettava il termine di

grazia di quattordici giorni previsto dall'art. 20 cpv. 1 LCA.

Inoltre, questa diffida ha avvertito la stipulante della polizza

assicurativa di tutte le conseguenze legali derivanti dal mancato

pagamento nel termine di grazia del premio ancora scoperto (mora dello

stipulante), così come previsto dalla LCA (DTF 138 III 2 consid. 4; DTF 128 III

190.

consid. 2f).

D'un canto, infatti, essa ha invitato la Sagl ad effettuare il pagamento

entro quattordici giorni, avvertendola che in caso di inadempienza sarebbe

venuto meno qualsiasi diritto a prestazioni dall'assicurazione. Pertanto, per

malattie e le loro conseguenze che fossero sorte durante l'obbligo di

prestazioni, nemmeno pagando successivamente il dovuto i beneficiari della

polizza avrebbero potuto fare valere il diritto a prestazioni. In altre parole,

gli obblighi dell'assicuratore sarebbero stati sospesi sino al pagamento del

debito.

D'altro canto, il convenuto ha avvisato la stipulante morosa che,

all'occorrenza, il contratto assicurativo avrebbe potuto essere rescisso.

La diffida contempla quindi le conseguenze possibili della mora

(art. 20 cpv. 1 LCA): la sospensione della copertura assicurativa e quindi

anche degli obblighi dell'assicuratore nei confronti della parte contraente a

partire dalla scadenza del termine di grazia (art. 20 cpv. 3 LCA) ed il diritto

dello stesso assicuratore di recedere dal contratto assicurativo in essere (Vincent Brulhart, op. cit., n. 716 pag. 371).

La diffida in esame va di conseguenza considerata conforme ai

dettami di legge (artt. 20 e 21 LCA) e quindi poteva regolarmente produrre gli

effetti giuridici previsti per ciò che concerne la copertura assicurativa a

favore dell’attore.

V'è stata dunque una valida messa in mora della stipulante della

polizza in esame per la copertura assicurativa.

Va qui segnalato che è vero che la società debitrice ha fatto

fronte al pagamento del premio per il primo semestre per l'anno 2018; tuttavia,

esso è stato versato soltanto il 26 luglio 2018 e quindi è stato corrisposto in

ritardo, giacché il termine di pagamento scadeva, come visto, il 1° gennaio 2018.

In altre parole, l’importo di Fr. 685,90 non è stato versato nei

termini di legge concessi dall'art. 20 cpv. 1 LCA.

Di conseguenza, è a giusta ragione che si può ritenere che vi sia

stato un ritardo nel pagamento del premio e che, pertanto, tale copertura sia

stata correttamente sospesa dall'assicuratore malattia il 6 marzo 2018.

Il suddetto pagamento ha comportato sì la riattivazione della

copertura assicurativa ma, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore anche

durante l’udienza di discussione (doc. XI pag. 4), gli effetti esplicati sono ex

nunc, ossia pro futuro, e non ex tunc, ovvero retroattivamente dalla

decorrenza del termine di grazia.

In altre parole, il pagamento dell’importo dovuto effettuato dopo

il 5 marzo 2018 (19 febbraio + 14 giorni) non sana il ritardo della debitrice e

quindi nemmeno impedisce la sospensione degli effetti del contratto, che va

dunque confermata e che le parti concordano essere intervenuta dal 6 marzo (ad

almeno) al 30 giugno 2018 (doc. XI pag. 3).

2.10

Va infine osservato che per

quanto concerne l’insorgenza della malattia dell’attore, quest’ultimo ha

dichiarato in sede di udienza che la nascita della patologia era da far

risalire ancora al 2017 e che la stessa gli ha comportato dei disturbi nello

svolgimento dell’attività perlomeno con una certa continuità.

Egli ha altresì affermato che si era assentato dal lavoro già dal

1° maggio 2018 così come emergerebbe dal certificato del 7 maggio 2018 (doc.

AA) del dr. med. __________.

A questo proposito, in quell’occasione il giudice delegato ha rilevato

che nella dichiarazione di malattia (doc. A) è però specificato che l’inizio

dell’incapacità lavorativa per malattia è intervenuto il 14 maggio 2018.

La scrivente Corte rileva che, considerato che il rischio

assicurato dalla polizza assicurativa è l’incapacità lavorativa dei dipendenti

in caso di malattia, può rimanere aperta la questione a sapere se la stessa è il

1° o il 14 maggio o addirittura con l’intervento del 18 maggio 2018,

determinanti essendo le conseguenze della stessa sulla sua capacità lavorativa

e quindi l’inizio della sua inabilità al lavoro, poiché tutte queste date

cadono nel periodo di sospensione degli effetti contrattuali.

2.11

Da quanto precede discende che

l’agire dell’assicuratore malattia di sospendere la copertura assicurativa dal

6.

marzo fino almeno al 30 giugno 2018, ossia per ciò che concerne gli effetti

del tardivo pagamento del premio del primo semestre del 2018, è stato corretto,

così come il rifiuto di prendere a carico l’inabilità lavorativa dell’attore.

Considerato che il successivo pagamento del premio dovuto ha fatto

rinascere solo ex nunc gli effetti del contratto assicurativo stipulato

da __________, l’incapacità lavorativa dell’attore sorta nel periodo di

sospensione non dà quindi luogo ad alcun diritto a prestazioni da parte

di AT 1 nei confronti di CV 1.

Il rifiuto dell’assicuratore malattia di versare al dipendente le

indennità giornaliere a dipendenza della sua incapacità lavorativa sorta nel

mese di maggio 2018 va dunque tutelata.

Il TCA evidenzia, da ultimo, che la conformità al diritto della rescissione

contrattuale significata alla Sagl dall’assicuratore malattia convenuto il 29

gennaio 2019 non va qui esaminata, non essendo oggetto della petizione del 18

gennaio 2019 e non avendo effetti sul diritto dell’attore di beneficiare di

indennità giornaliere per malattia a dipendenza della sua incapacità lavorativa

sorta nel periodo di sospensione contrattuale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti e alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art.

74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di

30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti