Lexipedia

Decisione

36.2019.91

Azione inoltrata contro l'assicuratore perdita di guadagno senza far valere pretese finanziarie ma con richieste di accertamento. Irricevibile

3 dicembre 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

il versamento delle indennità, confermi per via scritta, di aver ricevuto a suo

tempo un certificato firmato da un medico” e che tale società, che dovrebbe

essere un broker assicurativo, “informi … se era a conoscenza di questo

accordo speciale sul versamento delle indennità (e) … che io avevo rifiutato

questo accordo”. In guisa di conclusione AT 1 rileva che, anche se la causa

non concerne l’ex datrice di lavoro, in caso di esito positivo “__________

dovrebbe per legge rimborsarmi il salario trattenuto per malattia, nonché

versare i contributi LPP non versati”;

· che gli atti doc. I e III (con i relativi

allegati) sono stati trasmessi all’assicuratore per la formulazione di

osservazioni (doc. IV del 18 ottobre 2019). CV 1 si è espressa in merito il 14

novembre 2019 (doc. IX) contestando le pretese della signora AT 1, chiedendone

la reiezione e comunque, nel merito, sollevando l’eccezione della prescrizione.

Sulle osservazioni dell’assicuratore si tornerà, laddove necessario, in corso

di motivazione. Qui basti rilevare che CV 1 ha contestato il sussistere di una

lesione dell’obbligo di riservatezza e della confidenzialità da parte dei suoi

collaboratori alla luce dell’autorizzazione sottoscritta dall’assicurata a

fornire, per quanto necessario, gli atti per la determinazione delle

prestazioni dell’assicurata. CV 1 ha inoltre contestato di avere “concluso

un accordo segreto con l’allora suo datore di lavoro” (doc. IX p. 4) avendo

ritenuto di versare delle indennità per perdita di guadagno “allo scopo di

aiutare l’assicurata”. Sulla valutazione da parte di un medico indipendente

esterno all’assicuratore, CV 1 ha richiamato le condizioni d’assicurazione e

l’obbligo di collaborare del beneficiario delle prestazioni, osservando che il

professionista ha visitato l’assicurata il 17 maggio 2017 avendo “accesso

alla documentazione sottopostagli (doc. 9)” (doc. IX pag. 5 in fine). CV 1

rammenta come il medico incaricato abbia espresso la sua valutazione

considerando esigibile AT 1 lo svolgimento di un’attività “in una

professione simile alla precedente, a partire da inizio luglio 2017”

ritenuto controindicato “il ritorno sul vecchio posto di lavoro durante il

periodo di disdetta”. La prognosi è stata considerata favorevole;

· che, sempre nella sua risposta di causa, CV

1 rammenta di avere versato delle indennità durante il periodo di adattamento

di 3 mesi da dedursi il termine d’attesa. Le indennità sono state accreditate

al datore di lavoro che, parallelamente, ha versato il salario all’assicurata. CV

1 rammenta come “si è deciso di versare le indennità per perdita di guadagno

per il periodo da metà agosto (dallo scadere del periodo di carenza di 90

giorni) e la fine del periodo di disdetta del contratto di lavoro” (doc. IX

p. 6). Il curante dell’assicurata, con lettera 12 settembre 2017, ha

manifestato il suo disaccordo in merito alla posizione del medico incaricato da

CV 1 il quale ha ribadito, il 28 settembre 2017, la sua valutazione (doc. 10)

indicando suo contatto con il curante e la promessa da parte di quest’ultimo di

discutere la cosa con l’attrice. CV 1 rileva come il curante non si sia più

manifestato e non abbia prodotto altri certificati medici;

· che CV 1, in merito al rimborso all’__________,

evidenzia come la domanda sia irricevibile per carenza di legittimazione attiva

della signora AT 1, che non è creditrice dell’importo che ritiene dovuto

dall’assicuratore alla Cassa disoccupazione in assenza di cessione di credito o

altro titolo legittimante la signora AT 1. Analogo ragionamento è fatto

dall’assicuratore per quanto attiene alla richiesta di imporre a CV 1 di farsi

restituire le indennità versate alla datrice di lavoro dell’assicurata (doc. IX

p. 8). Nelle sue conclusioni l’assicuratore ritiene inammissibili e non

pertinenti le richieste formulate all’indirizzo della __________;

· che le osservazioni dell’assicuratore

sono state trasmesse all’assicurata il 15 novembre 2019 (doc. X) e le parti

sono state convocate all’udienza che si è svolta il 28 novembre 2019. In tale

occasione l’attrice ha, dopo ampia discussione in cui sono stati passati in

rassegna i fatti, indicato, senza riserva alcuna, di non avere pretese di

natura finanziaria da far valere nei confronti dell’assicuratore convenuto in

causa. Essa ha ribadito la sua contestazione della valutazione medica eseguita

dal professionista (medico specialista) incaricato da CV 1, valutazione non

condivisa dal curante dell’assicurata. In sede d’udienza la signora AT 1 ha

dato atto di avere chiesto al suo curante “di non più trasmettere

certificati medici al datore di lavoro rispettivamente alla CV 1 attestanti la

sua inabilità”. AT 1 ha ribadito, durante l’udienza, che il certificato 11

agosto 2017 (doc. A1 e valutazione doc. A3) del medico che essa ha interpellato

(Dr. __________) debba essere ritenuto. In tale documento (doc. A3) lo specialista

ha specificato la patologia rilevata, spiegandone i sintomi, ritenendo il

sussistere di una inabilità lavorativa dalla data della sua prima visita il 19

luglio 2017. In tale certificato il curante richiama la valutazione dello

specialista incaricato dall’assicuratore, “che suggeriva il rientro

lavorativo in percentuale piena dal 01.07.2017”, con cui il dott. __________

indica di essere “d’accordo in parte” quo alla diagnosi, evidenziando

nel dettaglio le ragioni del suo dissenso quo all’incidenza sulla capacità

lavorativa e ritenendo, il 12 settembre 2017 (doc. A3), la signora AT 1 “ancora

inabile al lavoro in percentuale piena (100%) a partire dal 19.07.2017”;

· che, alla luce della natura della

procedura e dell’esito, il giudizio può essere emanato monocraticamente. In

effetti per l’art. 49 cpv. 2 LOG le vertenze che non pongono questioni

giuridiche di principio e non sono di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove) possono essere

giudicate a Giudice unico (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 mar-zo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015.

= SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti);

· che,

come rammenta la dottrina (Francesco

Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali art. 1-196,

pag. 222 e ss. ad art. 59, n. 23), il giudice deve verificare se sussistano i presupposti

materiali dell’azione, primi fra tutti la legittimazione per agire e per

difendere, ossia la legittimazione attiva e passiva (STF 4A_99/2017 consid.

4.3

;4A_619/2017 del 15 marzo 2017 consid. 3 e 4A_1/2014 del 26 marzo 2014

consid. 2.3. e riferimenti, sentenze citate da Trezzini,

loc. cit., nota 1061). Non si tratta del solo presupposto processuale la cui

sussistenza deve essere verificata d’ufficio dal giudice, occorre in effetti

che sussista anche l’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC)

di cui deve disporre l’attore in causa affinché la sua petizione sia ricevibile

(Trezzini, op. cit., loc. cit., in

particolare 24 e ss. In particolare a p. 230 e ss. Ad art. 59 CPC). In sostanza

l’attore deve disporre di un interesse, degno di essere protetto

dall’intervento giurisdizionale del giudice, sia esso di natura fattuale sia

giuridica. Come rammenta Trezzini:

“Trattandosi di un presupposto processuale, che il giudice esamina d’ufficio

(art. 60) incombe a parte attrice l’onere di allegarlo e di fornire le

ragioni della sua domanda di tutela giurisdizionale …”. Come ricorda il

medesimo autore il tema dell’interesse degno di protezione è tradizionalmente

concentrato sul rapporto tra azione condannatoria e azione d’accertamento

(sussidiaria rispetto all’azione condannatoria). Quindi deve essere dimostrato l’interesse

dell’attore, giuridico o fattuale, al chiarimento giudiziale. L’attore sopporta

l’onere della prova di tale interesse;

· che

la verifica dell’interesse degno di protezione tende a scopi di natura

ordinatoria, per evitare derive manipolatorie e per la doverosa separazione tra

esame del merito e dell’interesse (Trezzini,

op. cit. pag. 232 e 234, n. 32 a 40). La dottrina (Trezzini, op. cit., ad art. 59 n. 41 e

ss.) ricorda come sia pretendibile un interesse personale dell’attore a

ottenere la tutela giurisdizionale domandata. Chi agisce in giustizia deve

adire il Tribunale in suo favore e non in quello di terzi, si deve trattare di

un interesse attuale e pratico siccome il diritto processuale non si presta “per

rispondere alle questioni di diritto meramente astratte e prive di effetti

sulle relazioni giuridiche concrete riferite all’attore”. L’interesse deve

sussistere sino all’emanazione del giudizio di merito;

· che,

quando non siano dati i presupposti processuali, il giudice non entra nel

merito dell’azione o dell’istanza (così l’art. 59 cpv. 1 CPC), che devono

essere in particolare dichiarati inammissibili siccome il difetto d’azione non

è riparabile (Trezzini, op. cit.,

ad art. 59 CPC, n. 3);

· che, nel caso all’esame, con la sua

azione AT 1 postula la condanna dell’assicuratore a “prendere posizione”

in merito ad uno scritto del 28 agosto 2019. La domanda non appare di natura

condannatoria e neppure tesa a un accertamento soggiacente una futura richiesta

condannatoria e, per tale motivo, deve essere disattesa. L’attrice non indica

quale diritto soggettivo proprio, riconosciutole dalla LCA rispettivamente

dalle condizioni contrattuali previste dalle CGA agli atti, sia stato leso

dall’assicuratore mediante l’assenza di una risposta alla sua lettera del 28

agosto 2017 (doc. A4 intestato: “Verletzung der Schweigepflicht und

Datenschutz – Fall __________ (__________)”). Qualora l’assicurata avesse

ritenuto che l’assicuratore abbia violato il contratto violando i suoi diritti di

riservatezza e protezione dei dati (“Schweigepflicht und Datenschutz”)

le era semmai data direttamente un’azione tesa al risarcimento del danno eventualmente

subito (se comprovata la pretesa violazione). Ora la stessa assicurata, in sede

d’udienza in due circostanze, ha ribadito di non avere pretese di natura

finanziaria nei confronti della CV 1, di nessuna natura (e quindi neppure

risarcitoria). Un’azione tesa all’accertamento (se così possa essere

qualificata la richiesta dell’attrice è comunque tema che non merita

approfondimento) di una pretesa violazione dei diritti personali

dell’assicurata (garantiti dall’ordinamento giuridico o dal contratto sottoscritto)

non avrebbe conseguenza. Come tale l’azione – su questo specifico punto – non

ha sostrato e, comunque, le pretese sarebbero prescritte alla luce della data

in cui la pretesa violazione dei diritti è stata segnalata (e quindi era nota

all’assicurata, ossia il 28 agosto 2017). La richiesta della signora AT 1 di

ottenere una presa di posizione relativa al preteso mancato rispetto della

protezione dei dati e della discrezione non rileva in favore dell’attrice un

interesse giuridico degno di protezione. Come detto quand’anche CV 1 avesse

violato (l’assicurata con il suo petito si limita a chiedere una presa di

posizione) i diritti di AT 1 essa non ha chiesto (e non intende chiedere)

all’assicuratore un risarcimento. La domanda tesa a ottenere una risposta alla

lettera 28 agosto 2017, come tale, appare quindi inammissibile;

· che, non diversamente, deve essere

trattata la richiesta dell’assicurata tesa a ottenere dal medico incaricato da CV

1.

della valutazione del caso, di una rettifica delle sue valutazioni mediche.

Il medico, specialista FMH, ha reso un rapporto nelle circostanze indicate

nello stesso e ne ha tratto soggettive conclusioni relative alla capacità

lavorativa di AT 1 nella sua usuale attività, ammettendone la capacità

nell’attività abituale ma in un contesto lavorativo diverso. Ciò ha

sostanzialmente indotto l’assicuratore a riconoscere il periodo d’indennizzo

minimo temporale per l’adeguamento dell’attività. Solo a fronte di un’azione

giudiziaria tesa alla condanna dell’assicuratore, cosa cui l’assicurata ha

esplicitamente rinunciato, sarebbe stato eventualmente possibile confrontare il

dire dello specialista scelto dalla CV 1 con quello del curante e procedere a

una valutazione giudiziaria del dire dei due esperti. La contestazione della

valutazione dello specialista incaricato dalla CV 1 dovrebbe quindi essere

soggiacente a una pretesa di versamento di indennità dell’assicurata. L’accertamento

di una valutazione non corretta quindi sarebbe il presupposto di un’azione

condannatoria dell’assicuratore, cui, come detto, AT 1 ha rinunciato. In

concreto poi l’assicurata chiede unicamente una “presa di posizione” a

tale esperto, cosa che egli in verità ha già fatto a fronte del rapporto medico

del curante. In casu lo specialista ha ritenuto, soggettivamente, capace a

livello lavorativo AT 1 dal 1° luglio 2017 e l’assicuratore ha comunque

versato, per le ragioni indicate di adattamento e cambiamento del datore di

lavoro, le indennità sino a fine settembre 2017. Come indicato quanto l’attrice

chiede doveva semmai essere postulato nell’ambito di una richiesta di condanna

della CV 1, ciò cui la signora AT 1 ha rinunciato. Una domanda di presa di

posizione o ancora di giustificazione del rapporto medico dello specialista,

libero professionista incaricato dall’assicuratore, non può essere preteso

dalla CV 1, la richiesta è manifestamente inammissibile;

· che l’attrice chiede all’esperto una

rettifica delle sue valutazioni. Lo specialista ha dato atto delle ragioni che

lo hanno condotto alla sua (soggettiva) conclusione. Tali conclusioni possono

non essere condivise dall’avente diritto alle prestazioni e possono essere

contestate, in ultima analisi come detto davanti al Giudice mediante pareri di

altri specialisti che giungano a conclusioni diverse (motivatamente). Ciò può

condurre il Giudice a ordinare, in base a giurisprudenza che non occorre qui

richiamare, l’allestimento di referti peritali giudiziari per dirimere la

controversia. Una simile controversia può nascere solo tra il creditore e il

debitore della prestazione oggetto del contratto d’assicurazione. La domanda di

rettifica formulata da AT 1 non può qui essere valutata quale azione tesa

all’accertamento di una situazione giuridica avente incidenza su una possibile

richiesta di condanna dell’assicuratore, la richiesta quindi non è ammissibile

come indicato;

· che AT 1 chiede anche che CV 1 sia

condannata a rimborsare alla Cassa disoccupazione __________ le prestazioni

versate dalla Cassa disoccupazione a lei stessa. Se un diritto a ottenere un

rimborso, una restituzione di prestazioni o un versamento di danaro, sussistesse

in favore di __________ e a carico della CV 1, questo sindacato potrebbe,

semmai, direttamente vantare le pretese processualmente. L’assicurata non vanta

qui un diritto soggettivo proprio, scaturente dal contratto, nei confronti

della convenuta, essa non è detentrice della pretesa di cui postula la condanna

con l’azione in discussione. AT 1 invoca un diritto di terzi in giustizia,

senza esserne titolare o cessionaria, come rilevato dall’assicuratore senza

contestazione da parte dell’assicurata. La Cassa disoccupazione __________ ha

avuto contatti con la Pretura di __________ ove è pendente una causa che oppone

AT 1 al suo datore di lavoro, __________ (doc. A9), ne ha avuti con

l’assicurata e con il suo legale (avv. __________) richiamando l’art. 29 LADI.

In tali scritti è cenno all’importo che potrebbe essere soggetto a restituzione

alla luce delle conseguenze dell’azione promossa dall’assicurata contro il suo

ex datore di lavoro, non di meno un diritto alla restituzione o al rimborso non

appartiene alla qui attrice. Pur comprendendo le perplessità dell’assicurata in

merito alla rottura del rapporto di lavoro e le conseguenze che questo ha

comportato, non è possibile qui ammettere l’azione tesa a obbligare la

convenuta a versare alla Cassa disoccupazione quanto richiesto. La signora AT 1,

come detto, non vanta infatti diritti propri scaturenti dal contratto

d’assicurazione ma sembra rivendicare un diritto di terzi che, precisa,

dovrebbe essere assolto dall’ex datrice di lavoro. AT 1 non dispone della

necessaria legittimazione attiva per rivendicare l’obbligo di restituzione e

neppure CV 1 pare avere la necessaria legittimazione passiva (come rammenta

l’assicurata stessa indicando quale debitore da essa individuato, il suo ex

datore di lavoro). Su questo punto la petizione deve essere respinta;

· che, analogamente, va considerata la

richiesta di condannare CV 1 a formulare la pretesa, nei confronti della ex

datrice di lavoro di AT 1, di rimborsare 50 indennità lavorative che l’attrice

ritiene indebitamente versate. In questa costellazione AT 1 non solo non ha un

interesse giuridico o fattuale degno di protezione ma non è neppure rilevabile

una sua legittimazione attiva e neppure una legittimazione passiva

dell’assicuratore. La richiesta non può essere ammessa. Se sussistesse un

diritto di CV 1 di ottenere dalla ex datrice di lavoro dell’assicurata un

diritto alla restituzione di indennità versate alla signora AT 1, tale diritto

spetterebbe all’assicuratore, libero di decidere se o meno esercitarlo. La

scelta operata, alla luce degli atti, indica che – a fronte della valutazione

dello specialista incaricato da CV 1 – l’assicuratore abbia deliberatamente

versato all’ex datore di lavoro le indennità per il periodo d’adattamento

mentre l’ex datore di lavoro versava lo stipendio all’assicurata che –

apparentemente – non ha subito un danno. Nella misura in cui è chiesta la

condanna della CV 1 ad avviare una rivendicazione o una procedura giudiziaria

per recuperare pretese (che sono oggi comunque prescritte), la domanda

dell’assicurata si rivela inammissibile;

· che anche le pretese rivendicate dalla __________

(che dovrebbe confermare di avere ricevuto il certificato dal medico e, se a

conoscenza dell’accordo sul versamento delle indennità, dovrebbe confermare di

avere saputo del rifiuto di tale accordo da parte dell’assicurata, così par di

capire dall’esposizione doc. III penultima pagina), non può essere ammessa.

L’azione è promossa contro la CV 1 e non contro __________. Se anche fosse

stata incoata un’azione contro quest’ultima società, questo Giudice, per il

tenore dell’art. 75 LCAMal (specificato all’assicurata nello scritto del2

ottobre 2019 del doc. II pagina 3), non sarebbe competente a giudicare il

merito, ma soprattutto l’attrice non ha un interesse degno di protezione

all’accertamento (se di accertamento si possa parlare alla luce dei termini in

cui la petizione è stata formulata) richiesto. Per tale ragione la pretesa

dell’assicurata si rivela inammissibile;

· che, ritenuto quanto precede e rilevata

l’assenza di volontà dell’assicurata di rivendicare nei confronti della

convenuta pretese di natura finanziaria (doc. XI p. 1), la petizione inoltrata

il 26 settembre 2019 e successivamente completata il 15 ottobre 2019, deve

essere respinta nella misura in cui appaia ammissibile. Non si percepiscono

tasse e spese e non sono attribuite ripetibili (protestate dall’assicuratore)

siccome non sussiste un patrocinio esterno;

· che per quanto concerne l’ammissibilità

di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza

4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso … poiché, …

nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le

assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di

competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione

della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”;

· che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta nella misura in cui sia ammissibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti