36.2019.91
Azione inoltrata contro l'assicuratore perdita di guadagno senza far valere pretese finanziarie ma con richieste di accertamento. Irricevibile
3 dicembre 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.91
IR/sc
Lugano
3 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 26
settembre 2019 formulata da
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione
contro le malattie
considerato in
fatto e in diritto
· che AT 1 si è rivolta al Tribunale
cantonale delle assicurazioni mediante istanza datata 26 settembre 2019 (doc.
I) con cui ha convenuto in causa l’assicuratore CV 1 (CV 1 qui di seguito), che
copre le indennità per perdita di guadagno in capo all’ex datore di lavoro dell’attrice
__________, nonché lo stesso datore di lavoro. Con la sua petizione la signora AT
1 chiede a CV 1 di prendere “posizione alla mia del 28 agosto 2017”, postula
che il medico incaricato dall’assicuratore di valutare la sua salute e la sua capacità
lavorativa, “prenda una posizione scritta, che possa giustificare a pieno la
sua scelta di rifiutare i certificati medici emessi”, domanda, in caso di mancata
giustificazione fornita, che “vengano … accettati i certificati medici
almeno fino al 11.08.2017”. L’assicurata postula inoltre che CV 1 rimborsi alla
Cassa disoccupazione __________, che le ha servito le indennità di
disoccupazione, le prestazioni versate dal 12 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018;
· che AT 1 ha indicato come “da questo
ricorso non traggo alcun <guadagno> personale” con il rilievo che il
rimborso a __________ sarebbe dovuto unicamente “in caso di accettazione dei
certificati medici”. L’attrice ha inoltre aggiunto che il suo atto
giudiziario sarebbe “un dovere verso chi paga i contributi AD, nonché a
tutte le persone che sono state trattate come me dalla CV 1”. AT 1
evidenzia, alla fine della sua esposizione, come l’azione sia stata avviata “solo
oggi, a causa di fraintesi fra avvocato, medico e __________”;
· che l’atto, non apparendo chiaro, è stato
ritornato all’attrice, il 2 ottobre 2019 (doc. II), unitamente a una lunga
lettera con cui il giudice delegato ne ha chiesto il completamento.
All’assicurata sono stati domandati chiarimenti in merito all’esposto. La
signora AT 1 è inoltre stata resa attenta ai limiti della competenza di questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni che non comprende azioni rivolte contro
il datore di lavoro e fondate sul contratto di lavoro (la causa promossa dalla
signora AT 1 contro l’ex datore di lavoro davanti al TCA è stata dichiarata
irricevibile, v. STCA 36.2019.92 del 21 ottobre 2019);
· che AT 1 ha completato l’esposto (15
ottobre 2019, doc. III) inquadrando meglio i fatti mentre le conclusioni sono
sostanzialmente state ribadite. AT 1 ha confermato di chiedere una presa di
posizione di CV 1 su un suo scritto 28 agosto 2017, una posizione scritta del
medico indipendente che, incaricato dalla CV 1, ha valutato la sua capacità
lavorativa rilevando come, in difetto di ciò, sarebbero da considerare le
certificazioni sino all’11 agosto 2017. L’istante ha chiesto delle
giustificazioni al medico incaricato dall’assicuratore (“informato che ero
stata esonerata dal lavoro il giorno stesso del mio licenziamento”), ha
postulato il rimborso da parte dell’assicuratore in favore della Cassa
disoccupazione __________ di CHF 4'365,30, anche se “sarebbe __________ a
dover versare ciò”, ha chiesto che CV 1 “si faccia rimborsare da __________,
le indennità versate per 50 giorni in quanto non è mai stato emesso un
certificato medico”. L’assicurata ha domandato che la __________, che ha “verificato
Fatti
il versamento delle indennità, confermi per via scritta, di aver ricevuto a suo
tempo un certificato firmato da un medico” e che tale società, che dovrebbe
essere un broker assicurativo, “informi … se era a conoscenza di questo
accordo speciale sul versamento delle indennità (e) … che io avevo rifiutato
questo accordo”. In guisa di conclusione AT 1 rileva che, anche se la causa
non concerne l’ex datrice di lavoro, in caso di esito positivo “__________
dovrebbe per legge rimborsarmi il salario trattenuto per malattia, nonché
versare i contributi LPP non versati”;
· che gli atti doc. I e III (con i relativi
allegati) sono stati trasmessi all’assicuratore per la formulazione di
osservazioni (doc. IV del 18 ottobre 2019). CV 1 si è espressa in merito il 14
novembre 2019 (doc. IX) contestando le pretese della signora AT 1, chiedendone
la reiezione e comunque, nel merito, sollevando l’eccezione della prescrizione.
Sulle osservazioni dell’assicuratore si tornerà, laddove necessario, in corso
di motivazione. Qui basti rilevare che CV 1 ha contestato il sussistere di una
lesione dell’obbligo di riservatezza e della confidenzialità da parte dei suoi
collaboratori alla luce dell’autorizzazione sottoscritta dall’assicurata a
fornire, per quanto necessario, gli atti per la determinazione delle
prestazioni dell’assicurata. CV 1 ha inoltre contestato di avere “concluso
un accordo segreto con l’allora suo datore di lavoro” (doc. IX p. 4) avendo
ritenuto di versare delle indennità per perdita di guadagno “allo scopo di
aiutare l’assicurata”. Sulla valutazione da parte di un medico indipendente
esterno all’assicuratore, CV 1 ha richiamato le condizioni d’assicurazione e
l’obbligo di collaborare del beneficiario delle prestazioni, osservando che il
professionista ha visitato l’assicurata il 17 maggio 2017 avendo “accesso
alla documentazione sottopostagli (doc. 9)” (doc. IX pag. 5 in fine). CV 1
rammenta come il medico incaricato abbia espresso la sua valutazione
considerando esigibile AT 1 lo svolgimento di un’attività “in una
professione simile alla precedente, a partire da inizio luglio 2017”
ritenuto controindicato “il ritorno sul vecchio posto di lavoro durante il
periodo di disdetta”. La prognosi è stata considerata favorevole;
· che, sempre nella sua risposta di causa, CV
1 rammenta di avere versato delle indennità durante il periodo di adattamento
di 3 mesi da dedursi il termine d’attesa. Le indennità sono state accreditate
al datore di lavoro che, parallelamente, ha versato il salario all’assicurata. CV
1 rammenta come “si è deciso di versare le indennità per perdita di guadagno
per il periodo da metà agosto (dallo scadere del periodo di carenza di 90
giorni) e la fine del periodo di disdetta del contratto di lavoro” (doc. IX
p. 6). Il curante dell’assicurata, con lettera 12 settembre 2017, ha
manifestato il suo disaccordo in merito alla posizione del medico incaricato da
CV 1 il quale ha ribadito, il 28 settembre 2017, la sua valutazione (doc. 10)
indicando suo contatto con il curante e la promessa da parte di quest’ultimo di
discutere la cosa con l’attrice. CV 1 rileva come il curante non si sia più
manifestato e non abbia prodotto altri certificati medici;
· che CV 1, in merito al rimborso all’__________,
evidenzia come la domanda sia irricevibile per carenza di legittimazione attiva
della signora AT 1, che non è creditrice dell’importo che ritiene dovuto
dall’assicuratore alla Cassa disoccupazione in assenza di cessione di credito o
altro titolo legittimante la signora AT 1. Analogo ragionamento è fatto
dall’assicuratore per quanto attiene alla richiesta di imporre a CV 1 di farsi
restituire le indennità versate alla datrice di lavoro dell’assicurata (doc. IX
p. 8). Nelle sue conclusioni l’assicuratore ritiene inammissibili e non
pertinenti le richieste formulate all’indirizzo della __________;
· che le osservazioni dell’assicuratore
sono state trasmesse all’assicurata il 15 novembre 2019 (doc. X) e le parti
sono state convocate all’udienza che si è svolta il 28 novembre 2019. In tale
occasione l’attrice ha, dopo ampia discussione in cui sono stati passati in
rassegna i fatti, indicato, senza riserva alcuna, di non avere pretese di
natura finanziaria da far valere nei confronti dell’assicuratore convenuto in
causa. Essa ha ribadito la sua contestazione della valutazione medica eseguita
dal professionista (medico specialista) incaricato da CV 1, valutazione non
condivisa dal curante dell’assicurata. In sede d’udienza la signora AT 1 ha
dato atto di avere chiesto al suo curante “di non più trasmettere
certificati medici al datore di lavoro rispettivamente alla CV 1 attestanti la
sua inabilità”. AT 1 ha ribadito, durante l’udienza, che il certificato 11
agosto 2017 (doc. A1 e valutazione doc. A3) del medico che essa ha interpellato
(Dr. __________) debba essere ritenuto. In tale documento (doc. A3) lo specialista
ha specificato la patologia rilevata, spiegandone i sintomi, ritenendo il
sussistere di una inabilità lavorativa dalla data della sua prima visita il 19
luglio 2017. In tale certificato il curante richiama la valutazione dello
specialista incaricato dall’assicuratore, “che suggeriva il rientro
lavorativo in percentuale piena dal 01.07.2017”, con cui il dott. __________
indica di essere “d’accordo in parte” quo alla diagnosi, evidenziando
nel dettaglio le ragioni del suo dissenso quo all’incidenza sulla capacità
lavorativa e ritenendo, il 12 settembre 2017 (doc. A3), la signora AT 1 “ancora
inabile al lavoro in percentuale piena (100%) a partire dal 19.07.2017”;
· che, alla luce della natura della
procedura e dell’esito, il giudizio può essere emanato monocraticamente. In
effetti per l’art. 49 cpv. 2 LOG le vertenze che non pongono questioni
giuridiche di principio e non sono di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove) possono essere
giudicate a Giudice unico (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 mar-zo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
Considerandi
2.
; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015.
= SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti);
· che,
come rammenta la dottrina (Francesco
Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali art. 1-196,
pag. 222 e ss. ad art. 59, n. 23), il giudice deve verificare se sussistano i presupposti
materiali dell’azione, primi fra tutti la legittimazione per agire e per
difendere, ossia la legittimazione attiva e passiva (STF 4A_99/2017 consid.
4.3
;4A_619/2017 del 15 marzo 2017 consid. 3 e 4A_1/2014 del 26 marzo 2014
consid. 2.3. e riferimenti, sentenze citate da Trezzini,
loc. cit., nota 1061). Non si tratta del solo presupposto processuale la cui
sussistenza deve essere verificata d’ufficio dal giudice, occorre in effetti
che sussista anche l’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC)
di cui deve disporre l’attore in causa affinché la sua petizione sia ricevibile
(Trezzini, op. cit., loc. cit., in
particolare 24 e ss. In particolare a p. 230 e ss. Ad art. 59 CPC). In sostanza
l’attore deve disporre di un interesse, degno di essere protetto
dall’intervento giurisdizionale del giudice, sia esso di natura fattuale sia
giuridica. Come rammenta Trezzini:
“Trattandosi di un presupposto processuale, che il giudice esamina d’ufficio
(art. 60) incombe a parte attrice l’onere di allegarlo e di fornire le
ragioni della sua domanda di tutela giurisdizionale …”. Come ricorda il
medesimo autore il tema dell’interesse degno di protezione è tradizionalmente
concentrato sul rapporto tra azione condannatoria e azione d’accertamento
(sussidiaria rispetto all’azione condannatoria). Quindi deve essere dimostrato l’interesse
dell’attore, giuridico o fattuale, al chiarimento giudiziale. L’attore sopporta
l’onere della prova di tale interesse;
· che
la verifica dell’interesse degno di protezione tende a scopi di natura
ordinatoria, per evitare derive manipolatorie e per la doverosa separazione tra
esame del merito e dell’interesse (Trezzini,
op. cit. pag. 232 e 234, n. 32 a 40). La dottrina (Trezzini, op. cit., ad art. 59 n. 41 e
ss.) ricorda come sia pretendibile un interesse personale dell’attore a
ottenere la tutela giurisdizionale domandata. Chi agisce in giustizia deve
adire il Tribunale in suo favore e non in quello di terzi, si deve trattare di
un interesse attuale e pratico siccome il diritto processuale non si presta “per
rispondere alle questioni di diritto meramente astratte e prive di effetti
sulle relazioni giuridiche concrete riferite all’attore”. L’interesse deve
sussistere sino all’emanazione del giudizio di merito;
· che,
quando non siano dati i presupposti processuali, il giudice non entra nel
merito dell’azione o dell’istanza (così l’art. 59 cpv. 1 CPC), che devono
essere in particolare dichiarati inammissibili siccome il difetto d’azione non
è riparabile (Trezzini, op. cit.,
ad art. 59 CPC, n. 3);
· che, nel caso all’esame, con la sua
azione AT 1 postula la condanna dell’assicuratore a “prendere posizione”
in merito ad uno scritto del 28 agosto 2019. La domanda non appare di natura
condannatoria e neppure tesa a un accertamento soggiacente una futura richiesta
condannatoria e, per tale motivo, deve essere disattesa. L’attrice non indica
quale diritto soggettivo proprio, riconosciutole dalla LCA rispettivamente
dalle condizioni contrattuali previste dalle CGA agli atti, sia stato leso
dall’assicuratore mediante l’assenza di una risposta alla sua lettera del 28
agosto 2017 (doc. A4 intestato: “Verletzung der Schweigepflicht und
Datenschutz – Fall __________ (__________)”). Qualora l’assicurata avesse
ritenuto che l’assicuratore abbia violato il contratto violando i suoi diritti di
riservatezza e protezione dei dati (“Schweigepflicht und Datenschutz”)
le era semmai data direttamente un’azione tesa al risarcimento del danno eventualmente
subito (se comprovata la pretesa violazione). Ora la stessa assicurata, in sede
d’udienza in due circostanze, ha ribadito di non avere pretese di natura
finanziaria nei confronti della CV 1, di nessuna natura (e quindi neppure
risarcitoria). Un’azione tesa all’accertamento (se così possa essere
qualificata la richiesta dell’attrice è comunque tema che non merita
approfondimento) di una pretesa violazione dei diritti personali
dell’assicurata (garantiti dall’ordinamento giuridico o dal contratto sottoscritto)
non avrebbe conseguenza. Come tale l’azione – su questo specifico punto – non
ha sostrato e, comunque, le pretese sarebbero prescritte alla luce della data
in cui la pretesa violazione dei diritti è stata segnalata (e quindi era nota
all’assicurata, ossia il 28 agosto 2017). La richiesta della signora AT 1 di
ottenere una presa di posizione relativa al preteso mancato rispetto della
protezione dei dati e della discrezione non rileva in favore dell’attrice un
interesse giuridico degno di protezione. Come detto quand’anche CV 1 avesse
violato (l’assicurata con il suo petito si limita a chiedere una presa di
posizione) i diritti di AT 1 essa non ha chiesto (e non intende chiedere)
all’assicuratore un risarcimento. La domanda tesa a ottenere una risposta alla
lettera 28 agosto 2017, come tale, appare quindi inammissibile;
· che, non diversamente, deve essere
trattata la richiesta dell’assicurata tesa a ottenere dal medico incaricato da CV
1.
della valutazione del caso, di una rettifica delle sue valutazioni mediche.
Il medico, specialista FMH, ha reso un rapporto nelle circostanze indicate
nello stesso e ne ha tratto soggettive conclusioni relative alla capacità
lavorativa di AT 1 nella sua usuale attività, ammettendone la capacità
nell’attività abituale ma in un contesto lavorativo diverso. Ciò ha
sostanzialmente indotto l’assicuratore a riconoscere il periodo d’indennizzo
minimo temporale per l’adeguamento dell’attività. Solo a fronte di un’azione
giudiziaria tesa alla condanna dell’assicuratore, cosa cui l’assicurata ha
esplicitamente rinunciato, sarebbe stato eventualmente possibile confrontare il
dire dello specialista scelto dalla CV 1 con quello del curante e procedere a
una valutazione giudiziaria del dire dei due esperti. La contestazione della
valutazione dello specialista incaricato dalla CV 1 dovrebbe quindi essere
soggiacente a una pretesa di versamento di indennità dell’assicurata. L’accertamento
di una valutazione non corretta quindi sarebbe il presupposto di un’azione
condannatoria dell’assicuratore, cui, come detto, AT 1 ha rinunciato. In
concreto poi l’assicurata chiede unicamente una “presa di posizione” a
tale esperto, cosa che egli in verità ha già fatto a fronte del rapporto medico
del curante. In casu lo specialista ha ritenuto, soggettivamente, capace a
livello lavorativo AT 1 dal 1° luglio 2017 e l’assicuratore ha comunque
versato, per le ragioni indicate di adattamento e cambiamento del datore di
lavoro, le indennità sino a fine settembre 2017. Come indicato quanto l’attrice
chiede doveva semmai essere postulato nell’ambito di una richiesta di condanna
della CV 1, ciò cui la signora AT 1 ha rinunciato. Una domanda di presa di
posizione o ancora di giustificazione del rapporto medico dello specialista,
libero professionista incaricato dall’assicuratore, non può essere preteso
dalla CV 1, la richiesta è manifestamente inammissibile;
· che l’attrice chiede all’esperto una
rettifica delle sue valutazioni. Lo specialista ha dato atto delle ragioni che
lo hanno condotto alla sua (soggettiva) conclusione. Tali conclusioni possono
non essere condivise dall’avente diritto alle prestazioni e possono essere
contestate, in ultima analisi come detto davanti al Giudice mediante pareri di
altri specialisti che giungano a conclusioni diverse (motivatamente). Ciò può
condurre il Giudice a ordinare, in base a giurisprudenza che non occorre qui
richiamare, l’allestimento di referti peritali giudiziari per dirimere la
controversia. Una simile controversia può nascere solo tra il creditore e il
debitore della prestazione oggetto del contratto d’assicurazione. La domanda di
rettifica formulata da AT 1 non può qui essere valutata quale azione tesa
all’accertamento di una situazione giuridica avente incidenza su una possibile
richiesta di condanna dell’assicuratore, la richiesta quindi non è ammissibile
come indicato;
· che AT 1 chiede anche che CV 1 sia
condannata a rimborsare alla Cassa disoccupazione __________ le prestazioni
versate dalla Cassa disoccupazione a lei stessa. Se un diritto a ottenere un
rimborso, una restituzione di prestazioni o un versamento di danaro, sussistesse
in favore di __________ e a carico della CV 1, questo sindacato potrebbe,
semmai, direttamente vantare le pretese processualmente. L’assicurata non vanta
qui un diritto soggettivo proprio, scaturente dal contratto, nei confronti
della convenuta, essa non è detentrice della pretesa di cui postula la condanna
con l’azione in discussione. AT 1 invoca un diritto di terzi in giustizia,
senza esserne titolare o cessionaria, come rilevato dall’assicuratore senza
contestazione da parte dell’assicurata. La Cassa disoccupazione __________ ha
avuto contatti con la Pretura di __________ ove è pendente una causa che oppone
AT 1 al suo datore di lavoro, __________ (doc. A9), ne ha avuti con
l’assicurata e con il suo legale (avv. __________) richiamando l’art. 29 LADI.
In tali scritti è cenno all’importo che potrebbe essere soggetto a restituzione
alla luce delle conseguenze dell’azione promossa dall’assicurata contro il suo
ex datore di lavoro, non di meno un diritto alla restituzione o al rimborso non
appartiene alla qui attrice. Pur comprendendo le perplessità dell’assicurata in
merito alla rottura del rapporto di lavoro e le conseguenze che questo ha
comportato, non è possibile qui ammettere l’azione tesa a obbligare la
convenuta a versare alla Cassa disoccupazione quanto richiesto. La signora AT 1,
come detto, non vanta infatti diritti propri scaturenti dal contratto
d’assicurazione ma sembra rivendicare un diritto di terzi che, precisa,
dovrebbe essere assolto dall’ex datrice di lavoro. AT 1 non dispone della
necessaria legittimazione attiva per rivendicare l’obbligo di restituzione e
neppure CV 1 pare avere la necessaria legittimazione passiva (come rammenta
l’assicurata stessa indicando quale debitore da essa individuato, il suo ex
datore di lavoro). Su questo punto la petizione deve essere respinta;
· che, analogamente, va considerata la
richiesta di condannare CV 1 a formulare la pretesa, nei confronti della ex
datrice di lavoro di AT 1, di rimborsare 50 indennità lavorative che l’attrice
ritiene indebitamente versate. In questa costellazione AT 1 non solo non ha un
interesse giuridico o fattuale degno di protezione ma non è neppure rilevabile
una sua legittimazione attiva e neppure una legittimazione passiva
dell’assicuratore. La richiesta non può essere ammessa. Se sussistesse un
diritto di CV 1 di ottenere dalla ex datrice di lavoro dell’assicurata un
diritto alla restituzione di indennità versate alla signora AT 1, tale diritto
spetterebbe all’assicuratore, libero di decidere se o meno esercitarlo. La
scelta operata, alla luce degli atti, indica che – a fronte della valutazione
dello specialista incaricato da CV 1 – l’assicuratore abbia deliberatamente
versato all’ex datore di lavoro le indennità per il periodo d’adattamento
mentre l’ex datore di lavoro versava lo stipendio all’assicurata che –
apparentemente – non ha subito un danno. Nella misura in cui è chiesta la
condanna della CV 1 ad avviare una rivendicazione o una procedura giudiziaria
per recuperare pretese (che sono oggi comunque prescritte), la domanda
dell’assicurata si rivela inammissibile;
· che anche le pretese rivendicate dalla __________
(che dovrebbe confermare di avere ricevuto il certificato dal medico e, se a
conoscenza dell’accordo sul versamento delle indennità, dovrebbe confermare di
avere saputo del rifiuto di tale accordo da parte dell’assicurata, così par di
capire dall’esposizione doc. III penultima pagina), non può essere ammessa.
L’azione è promossa contro la CV 1 e non contro __________. Se anche fosse
stata incoata un’azione contro quest’ultima società, questo Giudice, per il
tenore dell’art. 75 LCAMal (specificato all’assicurata nello scritto del2
ottobre 2019 del doc. II pagina 3), non sarebbe competente a giudicare il
merito, ma soprattutto l’attrice non ha un interesse degno di protezione
all’accertamento (se di accertamento si possa parlare alla luce dei termini in
cui la petizione è stata formulata) richiesto. Per tale ragione la pretesa
dell’assicurata si rivela inammissibile;
· che, ritenuto quanto precede e rilevata
l’assenza di volontà dell’assicurata di rivendicare nei confronti della
convenuta pretese di natura finanziaria (doc. XI p. 1), la petizione inoltrata
il 26 settembre 2019 e successivamente completata il 15 ottobre 2019, deve
essere respinta nella misura in cui appaia ammissibile. Non si percepiscono
tasse e spese e non sono attribuite ripetibili (protestate dall’assicuratore)
siccome non sussiste un patrocinio esterno;
· che per quanto concerne l’ammissibilità
di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza
4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso … poiché, …
nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le
assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di
competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione
della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”;
· che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta nella misura in cui sia ammissibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna (art. 49 cpv. 2 LSA).
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti