Lexipedia

Decisione

36.2019.98

Azione contro una parte che non è l'assicuratore delle prestazioni pretese. Respinta

19 novembre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti” a pag. 4). D’altro canto gli scritti dell’assicuratore agli atti

sono sempre firmati da due persone aventi diritto di firma che specificano di

impegnare la __________ con la precisazione del servizio preposto (“indennità

giornaliere”);

· con la petizione l’attore ha convenuto in

causa CV 1 (doc. I), la successiva correzione senza precisazione alcuna operata

in corso di causa non modifica nulla ritenuto come la causa sia pendente con la

produzione al Tribunale dell’azione, ciò che crea la litispendenza. Infatti, di

regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1

CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è

inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte

durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la

presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome

priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece

fornita (Francesco Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a

edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n.

1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne

una seconda contro la parte legittimata passivamente (DTF 142 III 782, consid.

3.1.4; Trezzini, op. cit., loc.

cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di

norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il quale se non vi è alienazione dell’oggetto

litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della

controparte, sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di

successione legale (cfr. Balz Gross,

Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149

ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag.

894-895 e seguenti);

· la modifica dell’identità soggettiva del

procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle parti, rispetto alla

mera correzione nella designazione di parte, che non corrisponde ad una

sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione nell’indicazione

erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura puramente

redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto se può

essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini,

op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397);

· in una recente sentenza 4A_373/2018 del

13 marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso

inoltrato contro una sentenza emessa dalla “Chambre des prud’hommes”

della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa

all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio cantonale era stata

indicata una filiale del medesimo istituto;

· ai consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a

numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale ha avuto

modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per il suo nome, il

suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente formale che

tocca la sua capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782, consid.

3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste alcun dubbio ragionevole

sull’identità della parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto

del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid.

2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad una delle parti, il giudice non

può entrare nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa

essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid.

2.2.1);

· la legittimazione passiva, come quella

attiva, è una condizione di merito del diritto che si vuole esercitare. Non è

possibile rettificare un errore che concerne la legittimazione passiva. Laddove

per errore l’attore inoltra l’azione non contro la parte con la quale è legata

contrattualmente ma contro un terzo, l’azione deve essere respinta. La data

decisiva per stabilire se vi è una legittimazione passiva è quella del deposito

della richiesta di conciliazione, rispettivamente quella del deposito della

domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della

procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione

contro il proprio contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid.

2.2.2);

· vanno segnalate le STCA 36.2017.92 del 15

Considerandi

dicembre 2017 e 36.2019.34 del 3 giugno 2019 dove il TCA ha respinto la

petizione poiché l’attore aveva convenuto in causa un’altra società del

medesimo gruppo assicurativo;

· in ambito di assicurazioni complementari

alla LAMal non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138 III 558) e di

conseguenza determinante per stabilire la legittimazione passiva è la data del

deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid.

2.2

);

· in concreto, con

la petizione l’attore non ha convenuto l’assicuratore figurante

esplicitamente chiaramente nominato nelle CGA come pure nelle varie

corrispondenze, presso il quale è affiliata la sua datrice di lavoro, ma un

altro assicuratore del medesimo gruppo (doc. I) ed ha chiesto la condanna al

versamento di prestazioni a quest’ultimo che non è assicuratore e quindi

neppure potenzialmente debitore della prestazione. In concreto è carente la

legittimazione passiva (doc. I);

· nel caso di specie, manifestamente, non

si tratta di un semplice errore redazionale, di natura formale, che tocca

semplicemente la “capacità di essere parte”, ma si è in presenza di

un’azione inoltrata contro una parte sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13

marzo 2019, consid. 2.2.2), che non è titolare del diritto di cui è chiesta

l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018

del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…]

Bien que l'on puisse comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre

à son employeuse, ce n'est pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe

plusieurs personnes morales différentes au sein du groupe B.________. Non

seulement, de par l'intitulé de son recours, il n'a pas attrait devant le

Tribunal fédéral la banque employeuse, mais encore il a pris des conclusions

dirigées contre une autre entité du groupe B.________, commettant de surcroît

une erreur d'écriture, que la Cour de céans ne pourrait pas condamner,

puisqu'elle n'est pas son employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne

peut qu'être déclaré irrecevable”);

· di conseguenza, non trattandosi di un

errore formale, il giudice non può procedere ad una rettifica (DTF 142 III 782

consid. 3.2);

· anche CV 1, in sede di risposta, non

entrando nel merito della richiesta, ha evidenziato che l’assicuratore

convenuto in causa non era corretto;

· l’assicuratore non ha del resto

acconsentito esplicitamente alla sostituzione della parte come richiede l’art.

83.

cpv. 4 CPC né con la risposta, né in sede di udienza (doc. X);

· di conseguenza la petizione deve essere

respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza 4A_373/2018 del 13

marzo 2019);

· nonostante

la negligenza e superficialità palesata dal patrocinatore di AT 1, in via

d’eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. e CPC), né si

assegnano ripetibili, poiché l’assicuratore è rappresentato dal servizio

giuridico interno alla cassa medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr.

anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg,

Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad

art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid.

2.2.1

non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno

2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza

36.2017.68

del 23 aprile 2018 e sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018). RA 1

è comunque esplicitamente avvertita pro futuro a volere presentare atti

giudiziari di questa natura per il tramite dei suoi servizi giuridici, da parte

di persone disponenti di specifiche competenze giuridiche, e ciò con esplicito

richiamo all’art. 68 cpv. 2 CPC. Ammettere al patrocinio un sindacato non

significa necessariamente che qualsiasi impiegato dello stesso possa

patrocinare in ambito civile, pur nel ristretto campo che la prassi riconosce.

L’azione civile rivolta al Tribunale comporta responsabilità importanti e

significative per il rappresentante e il giudice non può e non deve procedere

d’ufficio a colmare lacune di patrocinio;

· per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”;

· secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione, nella misura

in cui è ricevibile, è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti