36.2019.98
Azione contro una parte che non è l'assicuratore delle prestazioni pretese. Respinta
19 novembre 2019Italiano15 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2019.98
IR/sc
Lugano
19
novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 7 ottobre 2019 formulata da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto che
· AT 1 si è rivolto, con il patrocinio
dell’RA 1 di __________, al Tribunale cantonale delle assicurazioni mediante
una petizione datata 7 ottobre 2019 (doc. I), con cui ha postulato
l’annullamento di una non meglio specificata “decisione” di CV 1 di __________
e la condanna dell’assicuratore a versargli “le indennità giornaliere di
malattia in misura completa (pari al 90%)” (senza specifica maggiore e
senza una precisa quantificazione) “per il periodo dal 1.02.2019 fino a data
da stabilire soltanto a seguito dell’intervento chirurgico previsto a novembre
2019”. Il patrocinatore di AT 1 non ha precisato l’importo delle sue
pretese sino al momento della formulazione della petizione ma ha concluso
l’atto chiedendo la condanna dell’assicuratore al versamento di “tasse,
spese e ripetibili” (non si comprende quali tasse possa vantare
l’assicurato e la circostanza non è altrimenti spiegata nelle motivazioni della
petizione);
· l’azione di AT 1 chiede al Tribunale
cantonale delle assicurazioni di “valutare con attenzione la documentazione
medica” riconoscendogli le indennità dovute fino all’intervento previsto a
novembre 2019 “in quanto gli specialisti potranno realmente accertare lo
stato di salute dello stesso”, espressione ermetica che segue il rimprovero
all’assicuratore di “superficialità” nella trattazione del caso;
· le pretese del signor AT 1 sono da
ricondurre ad un contratto di copertura della perdita di guadagno concluso dal
suo ex datore di lavoro (__________) con la __________ con sede a __________,
così come rilevabile dalle condizioni generali d’assicurazione prodotte dallo
stesso attore quale documento B che alla voce “Chi è l’assicuratore” specifica
la “__________ …” alla pagina 4; CGA che il rappresentante dell’attore
deve avere letto per il richiamo dell’art. 36 fatto a pag. 2 e in altri
passaggi della petizione;
· AT 1 è inabile al lavoro dal 5 marzo 2018
secondo la petizione, e l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo
prestativo versando indennità giornaliere dal 7 marzo 2018 ritenuto il termine
d’attesa di 2 giorni. L’assicuratore ha cessato il versamento delle sue
prestazioni con effetto al 1° febbraio 2019 alla luce degli accertamenti medici
fatti eseguire che non torna utile qui evocare;
· l’atto è stato trasmesso alla parte convenuta
in giudizio, che non corrisponde manifestamente all’assicuratore delle
prestazioni assicurative rivendicate, con la possibilità di formulare delle
osservazioni, questo dopo che il giudice delegato (doc. II del 9 ottobre 2019)
ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato di volere precisare quale “decisione”
dell’assicuratore “possa essere annullata” ritenuta la natura
dell’azione. Il giudice delegato ha anche chiesto di precisare il petitum alla
luce della mancanza di indicazione dell’importo delle pretese sino almeno al
momento della petizione. Con lo scritto doc. III il Tribunale ha pure domandato
di elencare i documenti medici prodotti non per gruppo ma specificatamente e ha
chiesto se il collaboratore dell’RA 1 che ha sottoscritto e presentato al
Tribunale cantonale delle assicurazioni l’azione fosse un giurista;
· l’RA 1 rappresentante il signor AT 1 ha
dapprima postulato una proroga del termine (doc. III del 15 ottobre 2019),
concessa dal Tribunale (doc. IV), quindi ha trasmesso al Tribunale cantonale
delle assicurazioni uno scritto (doc. V) contenente l’elenco dei documenti
medici in dettaglio, l’importo delle pretese (CHF 56'739,90) e una modifica del
petitum indicante la richiesta di condanna della __________, senza spendere una
parola sola sulla modifica dell’indicazione dell’assicuratore;
· il 21 ottobre 2019 la CV 1, quale
convenuta in causa con l’atto di petizione che crea la giurisdizione, è stata
invitata a formulare le sue osservazioni in merito. Con il medesimo scritto le
parti sono state convocate per un’udienza di discussione fissata per il 18
novembre 2019 (doc. VI);
· l’assicuratore ha trasmesso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, l’11 novembre 2019, uno scritto (doc. VII) con
cui ha indicato l’errata indicazione della parte convenuta, non esprimendosi
sul merito della causa e rinviando all’udienza prevista;
· lo scritto (doc. VII della CV 1) è stato
mandato in copia all’attore, tramite il patrocinatore, il 12 novembre 2019
(doc. VIII);
· all’udienza del 18 novembre 2019 (doc. X)
il Giudice delegato ha verbalizzato quanto segue:
"
(…) come evidenziato anche dall’ass. convenuto nello scritto
11.11.2019, (…) assicuratore delle prestazioni non è la CV 1 bensì è __________.
Il giudice evidenzia ancora come nei casi di applicazione della LCA e quindi
contratti retti dalla legge sul contratto d’assicurazione, l’assicuratore non
emana decisioni ma, per una prassi invalsa, emana delle prese di posizione e
non sono manifestamente delle decisioni ma … solo delle manifestazioni di
volontà di non assecondare le richieste di controparte. In queste costellazioni
alla parte assicurata è data la possibilità di adire al Tribunale competente,
per il Ticino il TCA secondo l’art. 75 LCAMal, e chiedere secondo i crismi del
codice di procedura civile la condanna dell’assicuratore.
La giurisprudenza
nota e pubblicata nel sito apposito del Canton Ticino è ricca di esempi (su)
come occorra procedere e anche … quali siano i compiti del giudice di queste
procedure.
Parte attrice ne
prende atto, e prende atto del fatto che i sindacati sono certamente
legittimati al patrocinio in questi contesti ma che è più che necessario che il
sindacato faccia capo a giuristi per questo genere di procedure, ritenuto il
ruolo del giudice più limitato nelle procedure rette dal CPC rispetto a quelle
regolate dalla LPGA rispettivamente della LPTCA.
Parte attrice chiede
al rappr. dell’assicuratore se acconsente alla modifica di cui all’art. 83 cpv.
4 e l’assicuratore ricusa la richiesta dichiarandosi comunque disposto a
intavolare delle trattative a nome dell’assicuratore effettivo con parte
attrice in vista di una eventuale possibile soluzione del litigio.” (doc. X);
· non sono state ulteriormente acquisite
nuove prove;
considerato in
diritto
in
ordine
· la presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove); su questo
specifico tema (ossia l’inoltro nei confronti di una parte convenuta non
identica all’assicuratore delle prestazioni pretese) questa Corte si è espressa
a più riprese (a titolo d’esempio si vedano le STCA 36.2019.34 del3 giugno 2019
e 36.2019.40 del 3 luglio 2019 per non citare che le ultime due). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti);
nel merito
· in concreto AT 1, tramite il datore di
lavoro, era assicurato presso la __________ come indicano le CGA
precedentemente ricordate (si vedano le pagine dedicate alle “informazioni per
Fatti
i clienti” a pag. 4). D’altro canto gli scritti dell’assicuratore agli atti
sono sempre firmati da due persone aventi diritto di firma che specificano di
impegnare la __________ con la precisazione del servizio preposto (“indennità
giornaliere”);
· con la petizione l’attore ha convenuto in
causa CV 1 (doc. I), la successiva correzione senza precisazione alcuna operata
in corso di causa non modifica nulla ritenuto come la causa sia pendente con la
produzione al Tribunale dell’azione, ciò che crea la litispendenza. Infatti, di
regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1
CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è
inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte
durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la
presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome
priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece
fornita (Francesco Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n.
1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne
una seconda contro la parte legittimata passivamente (DTF 142 III 782, consid.
3.1.4; Trezzini, op. cit., loc.
cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di
norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il quale se non vi è alienazione dell’oggetto
litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della
controparte, sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di
successione legale (cfr. Balz Gross,
Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149
ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag.
894-895 e seguenti);
· la modifica dell’identità soggettiva del
procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle parti, rispetto alla
mera correzione nella designazione di parte, che non corrisponde ad una
sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione nell’indicazione
erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura puramente
redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto se può
essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397);
· in una recente sentenza 4A_373/2018 del
13 marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso
inoltrato contro una sentenza emessa dalla “Chambre des prud’hommes”
della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa
all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio cantonale era stata
indicata una filiale del medesimo istituto;
· ai consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a
numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale ha avuto
modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per il suo nome, il
suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente formale che
tocca la sua capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782, consid.
3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste alcun dubbio ragionevole
sull’identità della parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto
del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid.
2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad una delle parti, il giudice non
può entrare nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa
essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid.
2.2.1);
· la legittimazione passiva, come quella
attiva, è una condizione di merito del diritto che si vuole esercitare. Non è
possibile rettificare un errore che concerne la legittimazione passiva. Laddove
per errore l’attore inoltra l’azione non contro la parte con la quale è legata
contrattualmente ma contro un terzo, l’azione deve essere respinta. La data
decisiva per stabilire se vi è una legittimazione passiva è quella del deposito
della richiesta di conciliazione, rispettivamente quella del deposito della
domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della
procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione
contro il proprio contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid.
2.2.2);
· vanno segnalate le STCA 36.2017.92 del 15
Considerandi
dicembre 2017 e 36.2019.34 del 3 giugno 2019 dove il TCA ha respinto la
petizione poiché l’attore aveva convenuto in causa un’altra società del
medesimo gruppo assicurativo;
· in ambito di assicurazioni complementari
alla LAMal non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138 III 558) e di
conseguenza determinante per stabilire la legittimazione passiva è la data del
deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid.
2.2
);
· in concreto, con
la petizione l’attore non ha convenuto l’assicuratore figurante
esplicitamente chiaramente nominato nelle CGA come pure nelle varie
corrispondenze, presso il quale è affiliata la sua datrice di lavoro, ma un
altro assicuratore del medesimo gruppo (doc. I) ed ha chiesto la condanna al
versamento di prestazioni a quest’ultimo che non è assicuratore e quindi
neppure potenzialmente debitore della prestazione. In concreto è carente la
legittimazione passiva (doc. I);
· nel caso di specie, manifestamente, non
si tratta di un semplice errore redazionale, di natura formale, che tocca
semplicemente la “capacità di essere parte”, ma si è in presenza di
un’azione inoltrata contro una parte sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13
marzo 2019, consid. 2.2.2), che non è titolare del diritto di cui è chiesta
l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018
del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…]
Bien que l'on puisse comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre
à son employeuse, ce n'est pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe
plusieurs personnes morales différentes au sein du groupe B.________. Non
seulement, de par l'intitulé de son recours, il n'a pas attrait devant le
Tribunal fédéral la banque employeuse, mais encore il a pris des conclusions
dirigées contre une autre entité du groupe B.________, commettant de surcroît
une erreur d'écriture, que la Cour de céans ne pourrait pas condamner,
puisqu'elle n'est pas son employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne
peut qu'être déclaré irrecevable”);
· di conseguenza, non trattandosi di un
errore formale, il giudice non può procedere ad una rettifica (DTF 142 III 782
consid. 3.2);
· anche CV 1, in sede di risposta, non
entrando nel merito della richiesta, ha evidenziato che l’assicuratore
convenuto in causa non era corretto;
· l’assicuratore non ha del resto
acconsentito esplicitamente alla sostituzione della parte come richiede l’art.
83.
cpv. 4 CPC né con la risposta, né in sede di udienza (doc. X);
· di conseguenza la petizione deve essere
respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza 4A_373/2018 del 13
marzo 2019);
· nonostante
la negligenza e superficialità palesata dal patrocinatore di AT 1, in via
d’eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. e CPC), né si
assegnano ripetibili, poiché l’assicuratore è rappresentato dal servizio
giuridico interno alla cassa medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr.
anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg,
Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad
art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid.
2.2.1
non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno
2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza
36.2017.68
del 23 aprile 2018 e sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018). RA 1
è comunque esplicitamente avvertita pro futuro a volere presentare atti
giudiziari di questa natura per il tramite dei suoi servizi giuridici, da parte
di persone disponenti di specifiche competenze giuridiche, e ciò con esplicito
richiamo all’art. 68 cpv. 2 CPC. Ammettere al patrocinio un sindacato non
significa necessariamente che qualsiasi impiegato dello stesso possa
patrocinare in ambito civile, pur nel ristretto campo che la prassi riconosce.
L’azione civile rivolta al Tribunale comporta responsabilità importanti e
significative per il rappresentante e il giudice non può e non deve procedere
d’ufficio a colmare lacune di patrocinio;
· per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte
ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7.
CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997.
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”;
· secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione, nella misura
in cui è ricevibile, è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti