36.2019.99
Petizione irricevibile per incompetenza del TCA trattandosi di una vertenza in ambito di indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA)
10 ottobre 2019Italiano8 min
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Incarto
n.
Fatti
36.2019.99
cs
Lugano
10 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’8 ottobre 2019 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato in
fatto e in diritto
• che AT 1, nato nel 1963, gessatore
indipendente è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di infortunio ai
sensi della LCA presso la CV 1 (di seguito: CV 1);
• che con petizione dell’8
ottobre 2019 AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni chiedendo la condanna della CV 1 al pagamento di
indennità giornaliere derivanti dagli infortuni occorsi il 19 giugno 2018 ed il
22 luglio 2018 fino alla scadenza del contratto prevista al 31 dicembre 2020
(doc. I);
• che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti),
• che
come già stabilito nella sentenza di principio 36.2017.59 del 24 gennaio 2018
nella sua composizione completa (cfr. anche sentenza 36.2018.58 del 10 agosto
2018; sentenza 36.2018.5 del 1° marzo 2018; sentenza 36.2018.27 del 19 aprile
2018; sentenza 36.2018.25 dell’8 maggio 2018; sentenza 36.2017.19 del 27
febbraio 2017), il TCA non è competente per decidere le vertenze
sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato
(LCA). Il Tribunale cantonale ha affermato che:
" (…)
Nel caso in cui il ricorrente
intendesse fare valere pretese derivanti dall’infortunio al piede e quindi
dalla sua assicurazione complementare alla LAINF - ciò che però non
emerge con sufficiente chiarezza dalla petizione -, questa Corte dovrebbe
negare la propria competenza ratione materiae.
In effetti, questa copertura
assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghélèw, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag.
325).
In merito all’art. 107
LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti,
dall’art. 57 LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., l’allora Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF)
ha statuito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti
per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla
LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale
delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il
potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione
complementare (STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2).
Su questa tematica il
consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un’iniziativa parlamentare il
Considerandi
21.
giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243 cpv. 2 lett. f
CPC, affinché all’istanza unica cantonale designata siano sottoposte non solo
le controversie derivanti dall’assicurazione complementare all’assicurazione
sociale malattie, ma anche le controversie derivanti dall’assicurazione
complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la procedura
semplificata.
Per quel che concerne il
Canton Ticino, al suo art. 1 la Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna
competenza in materia di assicurazioni complementari alla LAINF.
In ambito di assicurazioni
complementari private alla malattia, l’art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra
loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono
decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Giusta l’art. 67 cpv. 1
LAMal, modificato dal 1° gennaio 2016 con l’introduzione della Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12) del
26.
settembre 2014, le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
L’art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse malati sono persone
giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano
l'assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal.
Secondo l’art. 2 cpv. 2 LVAMal, le
casse malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi
della LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei
limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri
rami d’assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2
aprile 1908 sul contratto d’assicurazione.
Le casse malati possono
inoltre esercitare l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti
dall’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981
sull'assicurazione contro gli infortuni.
L’art. 1 OVAMal precisa
che per altri rami d’assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal
s’intendono:
a. un’indennità in caso
di morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo;
b. la continuazione
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 7a
dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal).
Il TCA è quindi
competente a dirimere controversie non solo in ambito di assicurazione sociale
contro le malattie, ma anche che concernono l’assicurazione complementare alla
malattia secondo la Legge sul contratto di assicurazione.
Le vertenze aventi per
oggetto le indennità giornaliere per malattia, siano esse regolate dalla
LAMal giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio dell’art. 2 cpv. 2
LVAMal, rientrano dunque nelle competenze del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in virtù dell’art. 75 LCAMal.
Per contro, se da un lato
le cause portanti sulle indennità giornaliere per infortunio secondo
l’assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch’esse attribuite al
TCA conformemente all’art. 57 LPGA, dall’altro lato le vertenze sulle indennità
giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA) non
rientrano fra le competenze che la legge (art. 2 cpv. 2 LVAMal) conferisce al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Nel caso concreto
non si è infatti in presenza di un altro ramo d’assicurazione ai sensi
dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e dell’art. 1
OVAMal, di modo che la competenza del TCA non può essere dedotta nemmeno
dall’art. 75 LCAMal (sul tema si veda la STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012).
Pertanto, la verifica di
un eventuale diritto alle indennità giornaliere derivanti dall’infortunio che
l’attrice ha indicato essere occorso il 28 settembre 2016 non può qui essere
esaminata”;
• che
non vi sono motivi per scostarsi da questa costante giurisprudenza, ritenuto
anche come il trattamento della citata iniziativa parlamentare del 21 giugno
2013.
n. 13.441 dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal
consigliere nazionale Golay, è stato prorogato fino alla sessione invernale
2020.
(cfr. www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?Affairld=20130441 consultato il 9 ottobre 2019);
• che
di conseguenza il TCA non è competente per decidere nel merito della petizione
inoltrata dall’attore che deve pertanto essere dichiarata irricevibile;
• che
per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte
ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”;
• che
secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere
gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze
concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente
sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti