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Decisione

36.2019.99

Petizione irricevibile per incompetenza del TCA trattandosi di una vertenza in ambito di indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA)

10 ottobre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

36.2019.99

cs

Lugano

10 ottobre 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’8 ottobre 2019 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato in

fatto e in diritto

• che AT 1, nato nel 1963, gessatore

indipendente è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di infortunio ai

sensi della LCA presso la CV 1 (di seguito: CV 1);

• che con petizione dell’8

ottobre 2019 AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni chiedendo la condanna della CV 1 al pagamento di

indennità giornaliere derivanti dagli infortuni occorsi il 19 giugno 2018 ed il

22 luglio 2018 fino alla scadenza del contratto prevista al 31 dicembre 2020

(doc. I);

• che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti),

• che

come già stabilito nella sentenza di principio 36.2017.59 del 24 gennaio 2018

nella sua composizione completa (cfr. anche sentenza 36.2018.58 del 10 agosto

2018; sentenza 36.2018.5 del 1° marzo 2018; sentenza 36.2018.27 del 19 aprile

2018; sentenza 36.2018.25 dell’8 maggio 2018; sentenza 36.2017.19 del 27

febbraio 2017), il TCA non è competente per decidere le vertenze

sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato

(LCA). Il Tribunale cantonale ha affermato che:

" (…)

Nel caso in cui il ricorrente

intendesse fare valere pretese derivanti dall’infortunio al piede e quindi

dalla sua assicurazione complementare alla LAINF - ciò che però non

emerge con sufficiente chiarezza dalla petizione -, questa Corte dovrebbe

negare la propria competenza ratione materiae.

In effetti, questa copertura

assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghélèw, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag.

325).

In merito all’art. 107

LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti,

dall’art. 57 LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., l’allora Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF)

ha statuito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti

per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla

LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale

delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il

potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione

complementare (STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2).

Su questa tematica il

consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un’iniziativa parlamentare il

Considerandi

21.

giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243 cpv. 2 lett. f

CPC, affinché all’istanza unica cantonale designata siano sottoposte non solo

le controversie derivanti dall’assicurazione complementare all’assicurazione

sociale malattie, ma anche le controversie derivanti dall’assicurazione

complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la procedura

semplificata.

Per quel che concerne il

Canton Ticino, al suo art. 1 la Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna

competenza in materia di assicurazioni complementari alla LAINF.

In ambito di assicurazioni

complementari private alla malattia, l’art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in

vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra

loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono

decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Giusta l’art. 67 cpv. 1

LAMal, modificato dal 1° gennaio 2016 con l’introduzione della Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12) del

26.

settembre 2014, le persone domiciliate in Svizzera o che vi

esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65

anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un

assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

L’art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse malati sono persone

giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano

l'assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal.

Secondo l’art. 2 cpv. 2 LVAMal, le

casse malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi

della LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei

limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri

rami d’assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2

aprile 1908 sul contratto d’assicurazione.

Le casse malati possono

inoltre esercitare l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti

dall’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981

sull'assicurazione contro gli infortuni.

L’art. 1 OVAMal precisa

che per altri rami d’assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal

s’intendono:

a. un’indennità in caso

di morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo;

b. la continuazione

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 7a

dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal).

Il TCA è quindi

competente a dirimere controversie non solo in ambito di assicurazione sociale

contro le malattie, ma anche che concernono l’assicurazione complementare alla

malattia secondo la Legge sul contratto di assicurazione.

Le vertenze aventi per

oggetto le indennità giornaliere per malattia, siano esse regolate dalla

LAMal giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio dell’art. 2 cpv. 2

LVAMal, rientrano dunque nelle competenze del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in virtù dell’art. 75 LCAMal.

Per contro, se da un lato

le cause portanti sulle indennità giornaliere per infortunio secondo

l’assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch’esse attribuite al

TCA conformemente all’art. 57 LPGA, dall’altro lato le vertenze sulle indennità

giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA) non

rientrano fra le competenze che la legge (art. 2 cpv. 2 LVAMal) conferisce al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Nel caso concreto

non si è infatti in presenza di un altro ramo d’assicurazione ai sensi

dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e dell’art. 1

OVAMal, di modo che la competenza del TCA non può essere dedotta nemmeno

dall’art. 75 LCAMal (sul tema si veda la STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012).

Pertanto, la verifica di

un eventuale diritto alle indennità giornaliere derivanti dall’infortunio che

l’attrice ha indicato essere occorso il 28 settembre 2016 non può qui essere

esaminata”;

• che

non vi sono motivi per scostarsi da questa costante giurisprudenza, ritenuto

anche come il trattamento della citata iniziativa parlamentare del 21 giugno

2013.

n. 13.441 dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal

consigliere nazionale Golay, è stato prorogato fino alla sessione invernale

2020.

(cfr. www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/

geschaeft?Affairld=20130441 consultato il 9 ottobre 2019);

• che

di conseguenza il TCA non è competente per decidere nel merito della petizione

inoltrata dall’attore che deve pertanto essere dichiarata irricevibile;

• che

per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”;

• che

secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere

gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze

concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente

sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti