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Decisione

36.2020.12

Ricorso contro una decisione di non entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione è irricevibile. Inoltre TCA si era già espresso sul caso per cui avrebbe semmai dovuto chiedere revisione sentenza al Tribunale. La domanda, visto il tempo trascorso, sarebbe stata comunque tardiva

27 aprile 2020Italiano16 min

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso inoltrato da RI

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.12

cs

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 gennaio 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei

contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

Fatti

A. Con

sentenza 36.2009.105 del 10 novembre 2009, cresciuta incontestata in giudicato,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso inoltrato da RI

1, nata nel 1979, frontaliera, contro la decisione su reclamo del 5 marzo 2009

emanata dall’allora Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM) e con la quale

l’interessata è stata iscritta d’ufficio presso l’assicuratore __________,

poiché non aveva esercitato il diritto di opzione in favore del sistema

sanitario del suo Paese di residenza, né entro il termine di 3 mesi di cui

all’Allegato II, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa dell’Accordo

sulla libera circolazione delle persone (ALC), né entro il termine

supplementare di sanatoria fissato al 30 settembre 2008.

B. In

data 5 dicembre 2019 RI 1 si è rivolta all’Istituto delle Assicurazioni Sociali

(IAS) chiedendo copia dell’incarto e sostenendo che la __________ intendeva

attivare nei suoi confronti una procedura di incasso per oltre fr. 85'000 per

conto della __________ per premi non pagati. Ella ha rilevato che

l’affiliazione d’ufficio doveva essere annullata dal 1° gennaio 2009 sulla base

della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 per evitare una disparità di

trattamento e per evitare costose procedure di revisione. L’assicurata ha inoltre

sottolineato che l’assicuratore, fino allo scritto della __________, non le ha

mai trasmesso alcuna corrispondenza né al suo domicilio, né tramite il datore

di lavoro, né un sollecito, né una diffida (doc. 8).

C. Con

“decisione su domanda di riconsiderazione” del 13 gennaio 2020 la Cassa

cantonale di compensazione non è entrata nel merito della richiesta del 5

dicembre 2019 affermando:

"

(…)

3. Ritenute le

motivazioni addotte dalla signora RI 1 con scritto del 5 dicembre 2019, considerato

che la decisione del 19 gennaio 2009 è già stata sottoposta ad un’autorità

giudiziaria, si evidenzia che l’amministrazione non può riconsiderare una

decisione che è già stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito.

Si rileva pertanto che un’eventuale

richiesta di revisione e/o riconsiderazione deve essere sottoposta direttamente

al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Via Pretorio 16, 6900 Lugano.

4. Visto quanto precede,

la domanda è respinta.

(…)

d

e c i d e

Non

si entra nel merito della domanda del 5 dicembre 2019. (…)”

(doc. 4)

D. RI

1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione,

chiedendo in via principale di accogliere il ricorso, di annullare la decisione

dell’UAM del 19 gennaio 2009 e di esentarla dall’obbligo di assicurazione dal

19 gennaio 2009 ed in via subordinata di annullare la decisione dell’IAS del 13

gennaio 2020 e di rinviare l’incarto per nuova decisione.

La

ricorrente ripercorre l’intera fattispecie (decisione formale di affiliazione

d’ufficio del 19 gennaio 2009, decisione su reclamo del 5 marzo 2009 e sentenza

36.2009.105 del 10 novembre 2009 del TCA) e rileva di aver dapprima lavorato

come frontaliera al beneficio di un permesso “G” presso la __________ di __________

dal 18 maggio 2007 fino al 1° marzo 2011 ed in seguito presso la __________ di __________

dal 10 luglio 2011.

Ella

evidenzia poi che contestualmente alla nuova assunzione le è stato notificato,

questa volta correttamente ed effettivamente, il formulario TI 1, che è stato

compilato e trasmesso all’allora UAM con scritto del 30 novembre 2011, ricevuto

in data 1° dicembre 2011 (allegato doc. D).

L’insorgente

afferma che, dopo la sentenza 36.2009.105 del 10 novembre 2009 del TCA, non ha

più avuto notizie riguardanti la sua pratica né dall’IAS, né dai Tribunali né dall’assicuratore

ed ha dato per scontato che in seguito all’esercizio del diritto di opzione del

30 novembre 2011 la vertenza fosse chiusa.

Ella

rileva che effettivamente per 10 anni così è stato, fino a quando la società

d’incasso __________ con scritto del 27 settembre 2019 le ha comunicato di aver

assunto l’incarico di recuperare il credito nel frattempo maturato dal 1°

gennaio 2009 ad oggi, per complessivi fr. 85'558.65, interessi e risarcimenti

compresi.

L’interessata

dopo aver proceduto all’esame della sentenza 9C_1042/2009 del 7 dicembre 2010

evidenzia in via preliminare che il suo scritto del 5 dicembre 2019, quando

ancora non era patrocinata, non poteva essere trattato come una pura e semplice

domanda di riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, ma quale domanda

di accertamento della nullità della decisione individuale/concreta per difetto

di notifica o, semmai, quale domanda di revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1

LPGA.

In

secondo luogo l’insorgente sostiene che, parafrasando la sentenza 9C_1042/2009

ai consid. 5.8 e 5.9, “dal momento che la notifica della misura in sanatoria

non è avvenuta correttamente, o comunque non ha potuto essere dimostrata, la

stessa non poteva esplicare l’effetto giuridico negativo della perenzione del

nuovo diritto nei” suoi “confronti”. Il tutto a maggior ragione

tenuto conto del fatto che una volta appresa l’esistenza del suo diritto

d’opzione (in seguito all’emanazione della decisione di affiliazione d’ufficio)

ha tempestivamente reagito, richiedendo validamente di essere esentata

dall’obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc. Già nel reclamo

dell’11 febbraio 2009 ha indicato di “avere già un’assicurazione tramite il

mio datore di lavoro nonché di essere assicurata nel mio paese natale”.

L’esenzione

dall’obbligo assicurativo in Svizzera deve comunque essere considerata valida

al più tardi dal 2011 poiché nel frattempo aveva cambiato lavoro e, avendo in

quell’occasione ricevuto il formulario TI 1, aveva validamente esercitato il

suo diritto d’opzione. Questa circostanza, secondo l’insorgente, va considerato

fatto nuovo, atto quindi a giustificare quantomeno una domanda di revisione ai

sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, non considerata dallo IAS, dal momento che per

10 anni non ha più ricevuto alcuna comunicazione fino a quella della __________

del 27 settembre 2019. Ella in buona fede aveva pertanto creduto di aver sanato

la questione relativa all’affiliazione.

Per

la ricorrente vi è inoltre un ulteriore fatto nuovo, ossia la procedura di

sanatoria che Governo e Parlamento ticinesi hanno inteso concedere ai

frontalieri dopo il 2010, principio enunciato nella sentenza 9C_1042/2009 al

consid. 5.11 e realizzato con l’inoltro del formulario TI1 datato 21 novembre

2011.

E. Con

risposta del 9 marzo 2020 la Cassa ha chiesto che il ricorso sia dichiarato

irricevibile (doc. III).

in diritto

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.

Preliminarmente va rammentato

che per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della

LCAMal, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse

entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Tuttavia per l’art. 1a cpv.

1.

LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie,

sempre che la LAMal o la LVAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LAMal esse non sono applicabili ai seguenti

settori: a. autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art.

35-40 e 59); b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art.

43-55); c. riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e

sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66; d. liti

tra assicuratori (art. 87); e. procedure dinanzi al tribunale arbitrale

cantonale (art. 89).

In concreto con la decisione

impugnata la Cassa ha ritenuto lo scritto del 5 dicembre 2019 della ricorrente

quale domanda di riconsiderazione della decisione del 19 gennaio 2009 e non è

entrata nel merito della richiesta della ricorrente affermando che un’eventuale

domanda di riconsiderazione e/o revisione doveva essere trasmessa al TCA che

con sentenza 36.2009.105 del 10 novembre 2009 era entrato nel merito del

ricorso dell’interessata contro la decisione su reclamo del 5 marzo 2009,

respingendolo.

Come stabilito con sentenza

36.2018.16

del 19 novembre 2018, al consid. 2.10, il controllo e l’affiliazione

d’ufficio alla LAMal ai sensi degli art. 6 LAMal, per il quale i Cantoni

provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione (cpv. 1) e l’autorità

designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad

assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente (cpv. 2), e

6a LAMal, non fanno parte delle eccezioni di cui all’art. 1a cpv. 2 LAMal.

Con sentenza 9C_923/2015 del

9.

maggio 2016 al consid. 4.3.1, il Tribunale federale ha infatti stabilito che

all’affiliazione d’ufficio ad un assicuratore malattie ai sensi dell’art. 6

cpv. 2 LAMal sono applicabili le norme della LPGA ed ha ritenuto corretta

l’applicazione da parte del Tribunale cantonale degli art. 52 cpv. 1 (termine

per l’opposizione) e 40 cpv. 1 LPGA (il termine legale non può essere

prorogato; “[…]

Entgegen der Auffassung des

Beschwerdeführers sind die Bestimmungen des ATSG hier anwendbar (vgl. Art. 1

KVG), zumal das KVG im hier interessierenden Zusammenhang (Zuweisungsverfahren)

keine Abweichung vorsieht. Insbesondere ist er auch Partei im Sinne von Art. 34

ATSG: Einerseits werden durch die angefochtene Verfügung seine Rechte und

Pflichten berührt, auch wenn er selber keine solchen ableitet resp. geltend

macht, was für eine Parteistellung genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3.

Aufl. 2015, N. 13-15 zu Art. 34 ATSG). Anderseits ist er als Verfügungsadressat

eine Person, der ein Rechtsmittel gegen die fragliche Verfügung zusteht (vgl.

KIESER, a.a.O., N. 17 zu Art. 34 ATSG) […]”; cfr. anche Eugster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 8 ad art. 1,

pag. 4).

Nel caso di specie trova

pertanto applicazione la LPGA (cfr. anche sentenza 36.2019.36 del 6 giugno

2019).

3.

Per quel che concerne la

riconsiderazione di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario

nel merito, ai sensi dell’art.

53.

cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF

9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00

del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28

novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e

80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova osservare

che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né

dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr.

STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13

marzo 2007).

Inoltre va evidenziato che

l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133

V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di

riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente

reclamo.

Nemmeno è possibile entrare

nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia

di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo

giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12

settembre 2011; si vedano anche le sentenze 9C_188/2012 del 28

marzo 2012; 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e 8C_210/2017 del 22

agosto 2017, consid. 8.2).

Se l’amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge,

oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione

l’amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser, ATSG Kommentar, 3a

edizione, 2015, n. 74 ad art. 53, pag. 714-715; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).

È quindi la

differenza tra l’entrata in materia e la non entrata in materia della domanda

di riconsiderazione che determina la facoltà dell’assicurato di impugnare o

meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti)

della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un’entrata in

materia della richiesta, diversa è la questione quando l’ammini-strazione

esegue un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della

decisione (Kieser, op. cit., loc. cit.).

4.

In

concreto con la decisione formale del 13 gennaio 2020 la Cassa ha ritenuto lo

scritto del 5 dicembre 2019 della ricorrente quale domanda di riconsiderazione

della decisione del 19 gennaio 2009 e non è entrata nel merito della richiesta della

ricorrente affermando che un’eventuale domanda di riconsiderazione e/o revisione

doveva essere trasmessa al TCA che con sentenza 36.2009.105 del 10 novembre

2009.

era entrato nel merito del ricorso dell’interessata contro la decisione su

reclamo del 5 marzo 2009, respingendolo.

4.1

Nella misura in cui

l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione, alla

luce della giurisprudenza esposta al considerando 3, il ricorso si rivela

irricevibile (DTF 133 V 50, al consid. 4; cfr. STF

9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1;

STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017

consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

4.2

Nella misura in

cui la decisione del 19 gennaio 2009 è stata oggetto di reclamo e la successiva

decisione su reclamo del 5 marzo 2009 è stata oggetto di sentenza di merito da

parte di questo Tribunale (36.2009.105 del 10 novembre 2009), un’eventuale domanda di revisione andava inoltrata al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (cfr. DTF 138 II 386 consid. 6.2, citata nella

sentenza 1C_12/2020 del 5 febbraio 2020; DTF 144 I 208).

La ricorrente,

ora rappresentata da un avvocato patentato, e resa attenta circa questa

circostanza al consid. 3 della decisione impugnata, non ha tuttavia inoltrato

una richiesta di revisione a questo Tribunale (cfr. pag. I “ricorso” e

petitum, a pag. 7).

Il ricorso non

può di conseguenza essere ritenuto quale domanda di revisione della sentenza 36.2009.105

del 10 novembre 2009.

Del resto l’art. 25 cpv. 1

della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni prevede che la domanda di revisione, con l’indicazione dei motivi

e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90

giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste

dalle lett. a) (se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova) e b)

(se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio); nel caso dell’art. 24

lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni

dalla notificazione della sentenza.

In concreto, il termine di

10.

anni dalla notificazione della sentenza 36.2009.105 del 10 novembre 2009 era

manifestamente già scaduto al momento dell’inoltro del ricorso in esame del 13

febbraio 2020.

4.3

Nella misura in cui la

ricorrente sostiene che dopo l’inoltro dell’esercizio del diritto di opzione datato

21.

novembre 2011, ricevuto dall’amministrazione al più tardi il 1° dicembre

2011.

(cfr. allegato al doc. D), facente seguito all’inizio di una nuova

attività lavorativa in Svizzera dopo che la precedente era cessata con il 1°

marzo 2011, ella non ha più ricevuto alcunché né dall’IAS, né dall’assicuratore

e di conseguenza riteneva di aver operato correttamente, l’incarto deve invece

essere trasmesso alla Cassa affinché esamini questo aspetto, anche alla luce

della recente sentenza federale 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, e si pronunci

tramite decisione formale.

È vero che agli atti

l’amministrazione ha prodotto uno scritto del 3 febbraio 2012 indirizzato alla

ricorrente e dove figura che “lei è tenuta a rimanere assicurata presso la

Cassa malati __________” (doc. 13). Tuttavia tale lettera, che non è dato a

sapere se è stata inviata tramite raccomandata od in altro modo all’insorgente,

allo stato attuale delle cose, non è comprovato essere stata ricevuta

dall’interessata. Ella sostiene infatti che dopo l’invio dell’esercizio del

diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza,

datato 21 novembre 2011, non ha più ricevuto alcuna corrispondenza dalla Cassa.

In ogni caso, a prescindere

dalla notifica dello scritto del 3 febbraio 2012, l’amministrazione dovrà

prendere posizione in merito a questo aspetto tenendo conto della sentenza

federale 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020.

4.4

Infine, nella misura in cui la

ricorrente si lamenta della circostanza che l’assicuratore, tramite la ditta __________,

le chiede il pagamento dei premi dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2019 per

complessivi fr. 85'558.65, compresi gli interessi (fr. 17'048.80) e il

risarcimento a titolo di mora (fr. 2'721), va rammentato che ella può chiedere,

se non lo ha già fatto, l’emissione di una decisione formale che si esprima

sull’eventuale suo debito e che indichi l’eventuale ammontare dei premi non

ancora perenti (cfr. art. 24 LPGA; cfr. sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003,

consid. 5).

5.

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Gli atti vanno

tuttavia trasmessi alla Cassa per i suoi incombenti conformemente considerando

4.3

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. L’incarto

è trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda come al

considerando 4.3.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti