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Decisione

36.2020.18

RIPAM 2019. Calcolo al di fuori della tassazione per la scomparsa del marito della ricorrente. Superamento del limite. Ricorso respinto

15 maggio 2020Italiano27 min

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.18

IR/sc

Lugano

15

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2020 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 27 febbraio 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI

1, nata il __________ 1932, domiciliata a __________, assicurata presso __________

per l’assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatoria, vedova dal 28

novembre 2018, ha domandato (doc. 1), mediante formulario pervenuto alla Cassa

cantonale di compensazione il 4 gennaio 2019, la riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l’anno 2019.

L’assicurata ha prodotto la documentazione necessaria e richiesta dall’autorità

cantonale evidenziando come “la tassazione che allego non tiene conto della

mia nuova situazione famigliare. Sono rimasta vedova il 28.11.2018”.

L’amministrazione

ha eseguito le opportune verifiche, in particolare ha acquisito la decisione di

prestazione di rendita vedovile dell’AVS della signora RI 1 (datata 29 novembre

2018) che prevede il versamento di una rendita mensile di CHF 2'033 per il mese

di dicembre 2018, ha ritenuto dalla decisione di tassazione 2017 di __________

e RI 1 il valore della sostanza netta secondo i dati accertati dall’UT di __________

(CHF 290'448) ed il 31 marzo 2019 (doc. 2) ha respinto la richiesta di sussidio

siccome il reddito disponibile superiore ai limiti che permettono la

concessione dell’aiuto sociale.

B. Il

15 aprile 2019 la signora RI 1 si è rivolta alla Cassa contestando la decisione

emanata, evidenziando come la nuova rendita AVS dal 1° gennaio 2019 assommi a

CHF 2'050. L’assicurata ha chiesto all’amministrazione di rivedere la sua

decisione (doc. 3). Dal canto suo la Cassa (scritto del 14 giugno 2019, doc. 5)

ha chiesto all’assicurata di produrre documentazione relativa alla sua nuova situazione

economica e la decisione di tassazione 2018 per l’imposta cantonale (IC qui di

seguito). Mediante plico formante il doc. 6 tra gli atti prodotti

dall’amministrazione, l’assicurata ha (per la RIPAM 2019 e 2020 qui non oggetto

di contestazione) attestato la sua situazione economica indicando un debito

(ipoteca fissa) di CHF 64'500 al 27 dicembre 2019, in precedenza CHF 65'000; il

versamento di interessi passivi di CHF 165,50 trimestrali relativi a tale

debito, l’attestazione relativa al percepimento della rendita AVS di CHF 2'050

mensili, la decisione di tassazione 2018 indicante (per dicembre 2018, ma

riportati su base annua) redditi per un totale di CHF 34'012 e una sostanza

netta di CHF 285'000.

C. Dopo

avere verificato i propri calcoli (doc. 7) la Cassa ha emanato una decisione su

reclamo il 27 febbraio 2020 con cui ha respinto il reclamo. In sostanza

lamministrazione ha ritenuto un reddito disponibile (RD qui di seguito) di CHF

49'051 (comprendente la quota parte della sostanza, dedotto il premio medio di

riferimento LAMal e gli interessi passivi sul debito) per concludere per il

superamento del reddito disponibile massimo che consente il riconoscimento

dell’aiuto al pagamento del premio LAMal.

D. Mediante

atto del 9 marzo 2020 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle

assicurazioni contestando, implicitamente, la decisione resa e con richiesta di

ricevere il sussidio per il 2020 (doc. I). Dal canto suo la Cassa cantonale di

compensazione, con osservazioni del 17 aprile 2020, ha domandato la reiezione

del gravame con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di

motivazione (doc. II). Il 27 aprile 2020 all’assicurata è stata concessa la

possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di nuove

prove.

in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il

TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi

temi si veda Ivano Ranzanici: La

possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

Il tema

della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie ha fatto oggetto di

copiosa giurisprudenza cantonale e la materia è stata approfonditamente

analizzata dalla dottrina (citata nelle considerazioni di merito che seguono),

il caso all’esame non presenta inoltre difficoltà a livello di accertamento

probatorio e di valutazione delle prove. Il giudizio può essere emanato

monocraticamente.

2. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di

applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni

dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile

il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di

30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al

Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da

parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni è quindi competente a esaminare il ricorso della signora RI 1 che

è ampiamente tempestivo.

nel

merito

3. Il tema della riduzione dei

premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è stato

recentemente analizzato nella STCA 36.2019.77 del 27 aprile 2020 in cui è sono

stati ricordati i principi che reggono la materia. In particolare va qui

rammentato come, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione della

LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è

utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi

allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è

radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010

(Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema

di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg.

LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa

aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella tende ad

ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione

della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in

questo senso il Messaggio15

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del

l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],

edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In

particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento,

promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai

criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile

cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per

approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento

poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,

op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare

capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone

l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni

riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in

merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra

Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure

ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Con le norme introdotte nel

2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una

maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in

modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in

funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di

eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i

cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente

alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio

medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del

sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che

dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

Importante è qui rilevare

che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo

cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia

dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe

fasce di assicurati.

4. Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata

entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è

richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è

versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni

per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è

tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede

quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via

ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione

della richiesta.

Per la determinazione della

cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio,

la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è,

di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2

LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti

persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile,

costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27

LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e

di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale

definito dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è

costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,

ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio

di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola

categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge

rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di

accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza

viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel

suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza

donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a

LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che

emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto.

Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.--.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi

dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza

netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto

previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così

calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

5. Il sistema da ultimo in

vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è

accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34

LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di

trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito

della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”

(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Con le modifiche a partire

dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di

reddito disponibile massimo (Ranzanici,

op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale

norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito

disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di

calcolo seguente:

RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno

Laps senza computo della pigione

Se dell'UR fanno parte dei

figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x

50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le due formule adottate dal

legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti

all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti

del 3,4 e del 3,9.

Nel corso

dei lavori preparatori (Messaggio

6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di

applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha precisato

di avere voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non

dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non

far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei

redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM

interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione

equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni

reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Posto il

principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la

volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari

approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover

considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie

monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”

(Messaggio citato, p. 13).

Da queste considerazioni è

nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi

parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono

quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie

senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo

messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei

premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato

come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo

aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione della

costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle

di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle

costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della

costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche

il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)

illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di

riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3

novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi

massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti

scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare

per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto

di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e

composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la

riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al

passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non

solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

6. Come anticipato, per

determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si

deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

Il RDS è stato fissato

considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per

quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse

in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito

disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli

assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente

dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale

annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza

netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

Dai lavori preparatori

discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora

l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS

(si veda Ranzanici, op. cit., n.

826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del

15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,

36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4

febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di

tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le

prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata

dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori

manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere

Fatti

i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi

delle assicurazioni sociali". L’amministrazione prescinde (così come

il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le norme del

regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più

estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal).

In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla

decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento (art. 14) debbono

attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai

valori in questa contenuti.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli

importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione

della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il

Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio

di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi

passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF

3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per

le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese

mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o

ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833

e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le

deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia

non possono essere considerate.

Secondo le norme vigenti la

spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata

dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto

sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF

3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si

veda anche: Ranzanici, op. cit.,

n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

7. Per completezza va rammentato

ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere

agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1

LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va

ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.

448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di

finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo

del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di

riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

8. Come

anticipato nelle considerazioni del punto precedente la Cassa prescinde dal

rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non

siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di

applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52

del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza.

L’art.

14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta

dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è

determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente

nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione

del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella

tassazione, in caso di

" a) persone soggette

all’imposta alla fonte e persone soggette all’ob-

bligo

d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c)

persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato

un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d) decesso del coniuge o del

partner registrato;

e)

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento

dell’unione domestica registrata;

f)

cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione,

pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o

Considerandi

perfezionamento professionale.”

Il

regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta

dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta

della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le

seguenti:

"

2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta,

su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di

fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b)

diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere

delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c)

diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per

altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato

desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d)

diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

e)

diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione

fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato

per necessità primarie proprie.”

La norma prevede

ulteriormente che:

" (…)

3Nelle evenienze di cui

ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza

(immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione

fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle

evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico

modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG.

5Per le persone non

residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione

degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui

alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali

specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”

In

particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito

comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto

alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il

reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

9.

Va

indicato che per l’anno 2019, l’esecutivo cantonale ha fissato le basi

di calcolo nel Decreto esecutivo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal del 19 dicembre 2018 secondo cui il periodo fiscale per l’accertamento

del reddito disponibile di riferimento è la classificazione dell’imposta

cantonale per l’anno 2016. Il premio medio di riferimento per gli adulti

assomma a CHF 5'766 mentre per i giovani adulti è di CHF 4'594. La costante per

il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza figli è del 3.6 e

per un’unità con figli è del 4.5. Per i proprietari o usufruttuari di sostanza

immobiliare, ai fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai

sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato

nella tassazione di riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è

maggiorato con la percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di

stima.

10.

In

concreto la Cassa ha proceduto alla determinazione del reddito al di fuori

della tassazione applicabile (tranne che per la sostanza come prevede il

regolamento LCAMal) alla luce della morte del marito della ricorrente avvenuta

il 28 novembre 2018. Per determinare il reddito su cui fondare il calcolo la

Cassa ha acquisito i dati necessari e ha potuto fare capo, da ultimo, alla

decisione di tassazione della signora RI 1 riferita al periodo successivo la

scomparsa del marito.

Va

ancora evidenziato come, per stabilire il reddito determinante in base al quale

stabilire il sussistere o meno del diritto alla riduzione del premio, la Cassa

non può, come d’altronde il giudice, ritenere debiti o spese quali quelle

indicate dall’assicurata, ossia le spese funerarie o per l’intervento

chirurgico agli occhi subìto dal marito (computo della franchigia legale) ed

ancora la retta del ricovero per diversi mesi per un importo superiore ai CHF

28'000 non coperti interamente dalla rendita AVS del defunto marito della

ricorrente. Queste spese non sono previste dalle norme legali e, come detto, la

lista delle spese deducibili è determinata dal legislatore e non può essere

ampliata dall’amministrazione o dal giudice.

Nel

caso in esame l’amministrazione ha ritenuto l’importo della rendita AVS della

ricorrente (CHF 2'050 mensili) cui ha cumulato il reddito della sostanza per

CHF 11'855 e la quota della sostanza per CHF 19'025. Da questi importi è stato

dedotto l’importo degli interessi passivi e il premio medio dell’assicurazione

malattia.

Il

calcolo eseguito dalla Cassa è fondato su valori corretti dedotti

dall’amministrazione dalla documentazione prodotta e acquisita. Il valore della

rendita pensionistica (CHF 2'050 mensili), l’importo del reddito della sostanza

(valore locativo e redditi da titoli e capitale) è correttamente fissato in CHF

11'855 e la quota della sostanza per CHF 19'025. Pure correttamente sono

stabiliti gli interessi passivi versati. Il calcolo eseguito dalla Cassa del

reddito massimo sussidiabile è pure giusto:

3,6

x 50% del limite Laps per l’Unità di riferimento considerata

E

quindi:

3.6

x 17'411

= 31'393,80

In

concreto per conseguire il diritto al sussidio nell’anno d’interesse

l’assicurata avrebbe dovuto poter contare su di un reddito inferiore ai CHF

31'393,80. In concreto il reddito a disposizione è invece di CHF 49'051 e

quindi superiore.

9.

Da

quanto precede emerge che la decisione della Cassa qui impugnata è corretta e

il ricorso deve essere di conseguenza respinto senza carico di tasse e spese

alla ricorrente e senza attribuzione di ripetibili all’amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti