36.2020.18
RIPAM 2019. Calcolo al di fuori della tassazione per la scomparsa del marito della ricorrente. Superamento del limite. Ricorso respinto
15 maggio 2020Italiano27 min
quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.18
IR/sc
Lugano
15
maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2020 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 febbraio 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nata il __________ 1932, domiciliata a __________, assicurata presso __________
per l’assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatoria, vedova dal 28
novembre 2018, ha domandato (doc. 1), mediante formulario pervenuto alla Cassa
cantonale di compensazione il 4 gennaio 2019, la riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l’anno 2019.
L’assicurata ha prodotto la documentazione necessaria e richiesta dall’autorità
cantonale evidenziando come “la tassazione che allego non tiene conto della
mia nuova situazione famigliare. Sono rimasta vedova il 28.11.2018”.
L’amministrazione
ha eseguito le opportune verifiche, in particolare ha acquisito la decisione di
prestazione di rendita vedovile dell’AVS della signora RI 1 (datata 29 novembre
2018) che prevede il versamento di una rendita mensile di CHF 2'033 per il mese
di dicembre 2018, ha ritenuto dalla decisione di tassazione 2017 di __________
e RI 1 il valore della sostanza netta secondo i dati accertati dall’UT di __________
(CHF 290'448) ed il 31 marzo 2019 (doc. 2) ha respinto la richiesta di sussidio
siccome il reddito disponibile superiore ai limiti che permettono la
concessione dell’aiuto sociale.
B. Il
15 aprile 2019 la signora RI 1 si è rivolta alla Cassa contestando la decisione
emanata, evidenziando come la nuova rendita AVS dal 1° gennaio 2019 assommi a
CHF 2'050. L’assicurata ha chiesto all’amministrazione di rivedere la sua
decisione (doc. 3). Dal canto suo la Cassa (scritto del 14 giugno 2019, doc. 5)
ha chiesto all’assicurata di produrre documentazione relativa alla sua nuova situazione
economica e la decisione di tassazione 2018 per l’imposta cantonale (IC qui di
seguito). Mediante plico formante il doc. 6 tra gli atti prodotti
dall’amministrazione, l’assicurata ha (per la RIPAM 2019 e 2020 qui non oggetto
di contestazione) attestato la sua situazione economica indicando un debito
(ipoteca fissa) di CHF 64'500 al 27 dicembre 2019, in precedenza CHF 65'000; il
versamento di interessi passivi di CHF 165,50 trimestrali relativi a tale
debito, l’attestazione relativa al percepimento della rendita AVS di CHF 2'050
mensili, la decisione di tassazione 2018 indicante (per dicembre 2018, ma
riportati su base annua) redditi per un totale di CHF 34'012 e una sostanza
netta di CHF 285'000.
C. Dopo
avere verificato i propri calcoli (doc. 7) la Cassa ha emanato una decisione su
reclamo il 27 febbraio 2020 con cui ha respinto il reclamo. In sostanza
lamministrazione ha ritenuto un reddito disponibile (RD qui di seguito) di CHF
49'051 (comprendente la quota parte della sostanza, dedotto il premio medio di
riferimento LAMal e gli interessi passivi sul debito) per concludere per il
superamento del reddito disponibile massimo che consente il riconoscimento
dell’aiuto al pagamento del premio LAMal.
D. Mediante
atto del 9 marzo 2020 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle
assicurazioni contestando, implicitamente, la decisione resa e con richiesta di
ricevere il sussidio per il 2020 (doc. I). Dal canto suo la Cassa cantonale di
compensazione, con osservazioni del 17 aprile 2020, ha domandato la reiezione
del gravame con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di
motivazione (doc. II). Il 27 aprile 2020 all’assicurata è stata concessa la
possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di nuove
prove.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il
TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi
temi si veda Ivano Ranzanici: La
possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico
del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
Il tema
della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie ha fatto oggetto di
copiosa giurisprudenza cantonale e la materia è stata approfonditamente
analizzata dalla dottrina (citata nelle considerazioni di merito che seguono),
il caso all’esame non presenta inoltre difficoltà a livello di accertamento
probatorio e di valutazione delle prove. Il giudizio può essere emanato
monocraticamente.
2. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni
dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile
il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di
30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al
Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da
parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni è quindi competente a esaminare il ricorso della signora RI 1 che
è ampiamente tempestivo.
nel
merito
3. Il tema della riduzione dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è stato
recentemente analizzato nella STCA 36.2019.77 del 27 aprile 2020 in cui è sono
stati ricordati i principi che reggono la materia. In particolare va qui
rammentato come, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione della
LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è
utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi
allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è
radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010
(Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema
di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg.
LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa
aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella tende ad
ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione
della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in
questo senso il Messaggio15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del
l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],
edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In
particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento,
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,
op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare
capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone
l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni
riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in
merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra
Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I
343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure
ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Con le norme introdotte nel
2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una
maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in
modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in
funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di
eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i
cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente
alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio
medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del
sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che
dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).
Importante è qui rilevare
che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo
cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia
dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe
fasce di assicurati.
4. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata
entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via
ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione
della richiesta.
Per la determinazione della
cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio,
la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è,
di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2
LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti
persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile,
costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27
LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e
di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale
definito dalla Laps.
Il premio medio di
riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è
costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,
ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio
di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola
categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza
viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel
suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza
donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a
LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che
emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto.
Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.--.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi
dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza
netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto
previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così
calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
5. Il sistema da ultimo in
vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è
accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34
LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di
trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito
della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo
contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di
differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Con le modifiche a partire
dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di
reddito disponibile massimo (Ranzanici,
op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale
norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di
calcolo seguente:
RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno
Laps senza computo della pigione
Se dell'UR fanno parte dei
figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le due formule adottate dal
legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti
all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti
del 3,4 e del 3,9.
Nel corso
dei lavori preparatori (Messaggio
6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha precisato
di avere voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali” (Messaggio citato, p. 13).
Posto il
principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la
volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari
approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover
considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie
monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”
(Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è
nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi
parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono
quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie
senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo
messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei
premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato
come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo
aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle
di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle
costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche
il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti
scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare
per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto
di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e
composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la
riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al
passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non
solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
6. Come anticipato, per
determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si
deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)
Il RDS è stato fissato
considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per
quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse
in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito
disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli
assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente
dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale
annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza
netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
Dai lavori preparatori
discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora
l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS
(si veda Ranzanici, op. cit., n.
826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del
15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,
36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4
febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di
tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le
prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata
dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori
manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere
Fatti
i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi
delle assicurazioni sociali". L’amministrazione prescinde (così come
il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le norme del
regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più
estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal).
In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla
decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento (art. 14) debbono
attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai
valori in questa contenuti.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e
completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli
importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione
della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il
Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato
quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio
di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito
si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi
passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF
3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per
le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese
mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o
ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833
e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le
deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia
non possono essere considerate.
Secondo le norme vigenti la
spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata
dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto
sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF
3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si
veda anche: Ranzanici, op. cit.,
n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
7. Per completezza va rammentato
ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere
agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1
LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va
ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.
448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di
finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo
del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di
riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.
8. Come
anticipato nelle considerazioni del punto precedente la Cassa prescinde dal
rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non
siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di
applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52
del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza.
L’art.
14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta
dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è
determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente
nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione
del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella
tassazione, in caso di
" a) persone soggette
all’imposta alla fonte e persone soggette all’ob-
bligo
d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’AELS, non tassate in Svizzera;
b) persone
domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
c)
persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato
un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;
d) decesso del coniuge o del
partner registrato;
e)
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento
dell’unione domestica registrata;
f)
cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione,
pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o
Considerandi
perfezionamento professionale.”
Il
regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta
dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta
della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le
seguenti:
"
2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta,
su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di
fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b)
diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere
delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c)
diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per
altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato
desunto dalla tassazione fiscale determinante;
d)
diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
e)
diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione
fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato
per necessità primarie proprie.”
La norma prevede
ulteriormente che:
" (…)
3Nelle evenienze di cui
ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza
(immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione
fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle
evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico
modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG.
5Per le persone non
residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione
degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui
alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali
specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”
In
particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito
comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto
alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il
reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
9.
Va
indicato che per l’anno 2019, l’esecutivo cantonale ha fissato le basi
di calcolo nel Decreto esecutivo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal del 19 dicembre 2018 secondo cui il periodo fiscale per l’accertamento
del reddito disponibile di riferimento è la classificazione dell’imposta
cantonale per l’anno 2016. Il premio medio di riferimento per gli adulti
assomma a CHF 5'766 mentre per i giovani adulti è di CHF 4'594. La costante per
il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza figli è del 3.6 e
per un’unità con figli è del 4.5. Per i proprietari o usufruttuari di sostanza
immobiliare, ai fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai
sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato
nella tassazione di riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è
maggiorato con la percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di
stima.
10.
In
concreto la Cassa ha proceduto alla determinazione del reddito al di fuori
della tassazione applicabile (tranne che per la sostanza come prevede il
regolamento LCAMal) alla luce della morte del marito della ricorrente avvenuta
il 28 novembre 2018. Per determinare il reddito su cui fondare il calcolo la
Cassa ha acquisito i dati necessari e ha potuto fare capo, da ultimo, alla
decisione di tassazione della signora RI 1 riferita al periodo successivo la
scomparsa del marito.
Va
ancora evidenziato come, per stabilire il reddito determinante in base al quale
stabilire il sussistere o meno del diritto alla riduzione del premio, la Cassa
non può, come d’altronde il giudice, ritenere debiti o spese quali quelle
indicate dall’assicurata, ossia le spese funerarie o per l’intervento
chirurgico agli occhi subìto dal marito (computo della franchigia legale) ed
ancora la retta del ricovero per diversi mesi per un importo superiore ai CHF
28'000 non coperti interamente dalla rendita AVS del defunto marito della
ricorrente. Queste spese non sono previste dalle norme legali e, come detto, la
lista delle spese deducibili è determinata dal legislatore e non può essere
ampliata dall’amministrazione o dal giudice.
Nel
caso in esame l’amministrazione ha ritenuto l’importo della rendita AVS della
ricorrente (CHF 2'050 mensili) cui ha cumulato il reddito della sostanza per
CHF 11'855 e la quota della sostanza per CHF 19'025. Da questi importi è stato
dedotto l’importo degli interessi passivi e il premio medio dell’assicurazione
malattia.
Il
calcolo eseguito dalla Cassa è fondato su valori corretti dedotti
dall’amministrazione dalla documentazione prodotta e acquisita. Il valore della
rendita pensionistica (CHF 2'050 mensili), l’importo del reddito della sostanza
(valore locativo e redditi da titoli e capitale) è correttamente fissato in CHF
11'855 e la quota della sostanza per CHF 19'025. Pure correttamente sono
stabiliti gli interessi passivi versati. Il calcolo eseguito dalla Cassa del
reddito massimo sussidiabile è pure giusto:
3,6
x 50% del limite Laps per l’Unità di riferimento considerata
E
quindi:
3.6
x 17'411
= 31'393,80
In
concreto per conseguire il diritto al sussidio nell’anno d’interesse
l’assicurata avrebbe dovuto poter contare su di un reddito inferiore ai CHF
31'393,80. In concreto il reddito a disposizione è invece di CHF 49'051 e
quindi superiore.
9.
Da
quanto precede emerge che la decisione della Cassa qui impugnata è corretta e
il ricorso deve essere di conseguenza respinto senza carico di tasse e spese
alla ricorrente e senza attribuzione di ripetibili all’amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti