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Decisione

36.2020.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2020Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I

loro rapporti non sono tuttavia sufficienti a comprovare il persistere dell’inabilità

lavorativa dal 1° dicembre 2019.

Infatti, interpellato dal TCA in

seguito alle apparenti divergenze circa le diagnosi poste dal dr. med __________

da una parte e dal dr. med. __________ e __________ dall’altra,

il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, già contattato

dall’assicuratore per esaminare i referti dei due specialisti, ha spiegato che

la presenza della stenosi centrale L4/L5 e della spondilartrosi bilaterale

L4/L5 e L5/S1 sono nozioni morfologiche descrittive ben correlabili nel

contesto dei disturbi cronici della colonna lombare come diagnosticati dal dr.

med. __________ (doc. XXIII).

Del

resto nel rapporto del 12 settembre 2019 il dr. med. __________ fa stato di un’assenza

di discopatie e di osteocondrosi, con il mantenimento di un buon allineamento

vertebrale alla risonanza magnetica effettuata il 16.7.2019.

Il

dr. med. __________ rileva inoltre correttamente come all’esame clinico

descritto nel rapporto del 12 settembre 2019, il dr. med. __________ fa

chiaramente stato dell’assenza bilaterale di segni di Lasègue nella loro

variante diretta e inversa, di uno slump test negativo, della presenza di

riflessi osteotendinei simmetrici e normo-vivi, così come di una forza muscolare

normale agli arti inferiori e di conseguenza la nozione di una componente

radicolare/sciatalgica non trova conferma nella descrizione del quadro

oggettivabile.

Il

quadro clinico descritto il 12 settembre 2019 dal dr. med. __________ correla

perfettamente con quello del dr. med. __________: forza degli arti inferiori

conservata bilateralmente, riflessi osteotendinei evocabili e simmetrici,

assenza di segni di Lasègue, punti di Valleix non dolenti, in posizione seduta

inclinazione del tronco fino a contatto delle mani con la punta dei piedi

(slump test).

Non

vi sono pertanto motivi per scostarsi dalle valutazioni del medico incaricato

dall’assicuratore.

Quanto

alla circostanza che il dr. med. __________ non ha visitato l’attrice, ma si è

espresso unicamente sulla base degli atti medici, va rammentato che di norma una perizia basata sui soli

atti (“Aktengutachten”) senza visitare l’assicurato, esplica validamente

i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la

fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la

valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo

piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza

8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre

2009 consid. 5.4).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso concreto, laddove il dr. med. __________ non è

stato chiamato ad esprimersi nell’ambito di una perizia ma è stato interpellato

dapprima dall’assicuratore ed in seguito dal TCA per prendere posizione circa le

valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________.

Il

dr. med. __________, come anche altri medici che hanno visitato l’attrice,

fanno del resto risalire le lamentele dell’attrice a fattori extrasomatici ed

alla possibile presenza di una patologia psichica (doc. XXIII: “[…] L’assenza

di miglioramenti soddisfacenti in seguito alle misure terapeutiche infiltrative

adottate con persistenza di sintomi “a detta della paziente” forti e

invalidanti (vedi rapporto dr. med. __________ del 14.11.2019), così come

l’assenza di riscontri duraturi con le misure fisioterapiche adottate, peraltro

apparentemente solo passive (vedi rapporto signor __________ del 12 giugno

2020), risultano essere potenzialmente evocatori della presenza di altri

fattori, non primariamente somatici, con influenza sull’elaborazione dei

disturbi”). Il dr. med. __________ il 13 novembre 2019 evidenzia come la

manifestazione della rosacea è legata allo stato psicofisico dei pazienti e

come un forte stress psicosociale con destabilizzazione dell’equilibrio

neuroendocrinopsicoimmunologico può portare ad un aggravamento della situazione

cutanea (allegato doc. L), mentre la dr.ssa med. __________ rileva che i

disturbi non hanno un vero correlato fisico patologico e sono spiegabili

piuttosto dallo stress psicosomatico vissuto dalla paziente negli ultimi mesi

(doc. P).

Correttamente

la convenuta ha fatto allestire un referto psichiatrico ad opera del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, il quale tuttavia, dopo una visita in data 16

ottobre 2019 ed un accurato esame della documentazione medica, il 18 ottobre

2019 ha concluso che non vi è alcuna diagnosi a livello psichiatrico e di

conseguenza alcuna incapacità lavorativa (doc. H). Lo specialista ha

evidenziato invece che è riconoscibile uno stato biosociale di disagio e che in

ambito psichiatrico si è confrontati con un corollario di sintomi generici, non

oggettivabili, non definibili in base ad una classificazione internazionale

Considerandi

riconosciuta (doc. H).

Il

referto, approfondito e privo di contraddizioni, non è stato contestato

adeguatamente dall’attrice tramite motivazioni appropriate, segnatamente

tramite l’eventuale produzione di un attestato in senso contrario di uno

psichiatra.

Solo

il curante, dr. med. __________, non specialista nell’ambito qui in

discussione, ha genericamente affermato, senza del resto porre alcuna diagnosi

con criteri scientificamente riconosciuti, che l’interessata presenta uno stress

psichico e che lo stress emotivo comporta una lunga incapacità lavorativa. Ciò,

manifestamente, non è sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni del dr.

med. __________.

L’assicurata non è dunque

stata in grado di comprovare, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, di essere stata incapace al lavoro anche dopo il 30 novembre

2019.

(cfr. anche sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 4.6).

Alla luce di quanto sopra

esposto, questo TCA deve concludere che l’attrice dal 1° dicembre 2019 è abile

al lavoro al 100% nella precedente attività di aiuto domestico e pertanto non

ha diritto ad ulteriori prestazioni.

2.10

Le parti hanno

chiesto l’assunzione di ulteriori prove.

L’attrice

ha domandato l’allestimento di una perizia e, come la convenuta, ha richiamato l’incarto

AI (doc. I e XIX).

Questo

Tribunale alla luce della documentazione prodotta nelle more processuali ed

acquisita dal TCA, nonché delle motivazioni esposte nei precedenti considerandi,

non ritiene necessario assumere ulteriori prove, come già comunicato alle parti

in data 9 ottobre 2020 (doc. XXX).

Gli

atti figuranti nel fascicolo processuale sono sufficienti per decidere nel

merito della vertenza.

L’allestimento di una

perizia giudiziaria è superflua alla luce del contenuto degli atti medici.

L’unica patologia che secondo la documentazione prodotta dall’attrice avrebbe

un’incidenza sulla capacità lavorativa è quella ortopedico-reumatologica (cfr. in

particolare il certificato del 17 luglio 2019 del dr. med. __________).

Tuttavia, come spiegato al

consid. 2.9, gli atti e le valutazioni dei medici prodotti dalle parti ed

acquisiti dal TCA permettono di stabilire i fatti senza la necessità di

ulteriori accertamenti specialistici e di concludere che l’attrice dal 1°

dicembre 2019 è completamente abile al lavoro. Per lo stesso motivo non è

necessario richiamare l’incarto AI, la cui prima domanda è del resto stata

respinta per ragioni giuridiche non attinenti all’invalidità (cfr. doc. XIX,

pag. 3).

Quanto al contratto di lavoro

cui accenna l’attrice a pag. 12 della petizione, non essendone in discussione

il contenuto, non vi è alcun motivo per richiederlo.

Ne segue che la vertenza

può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori prove.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.

-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.11

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.

95.

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.

95.

CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010

del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza

4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del

17.

agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109

del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente

a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).

2.12

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà a CV 1 fr. 2'600 (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti