36.2020.2
Richiesta di versamento di ulteriori indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia. Petizione respinta. Attrice non è stata in grado di comprovare secondo il principio della verosimiglianza preponderante di essere ancora incapace al lavoro
9 novembre 2020Italiano57 min
loro rapporti non sono tuttavia sufficienti a comprovare il persistere dell’inabilità
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2020.2
cs
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 16 gennaio 2020 / 24 febbraio
2020 di
AT 1
rappr. da: RA 2
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nata nel 1960, da
ultimo, fino al 15 febbraio 2019 (doc. VII, pag. 3), attiva quale aiuto
domestico nella misura del 50%, è assicurata contro la perdita di guadagno in
caso di malattia presso CV 1 (di seguito: CV 1), per il tramite della propria
datrice di lavoro, __________ di __________.
1.2. Il 13 febbraio 2019 è stata
notificata all’assicuratore un’incapacità lavorativa totale sulla base di
certificati medici emessi dal curante, dr. med. __________, chirurgia FMH (cfr.
doc. G, pag. 2).
L’assicuratore ha
inizialmente versato le prestazioni pattuite.
1.3. Il 5 novembre 2019 CV 1, dopo
aver sottoposto l’assicurata alle visite del dr. med. __________, specialista
di chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva e del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha deciso di interrompere il versamento delle
prestazioni con effetto al 30 novembre 2019, ritenuto che l’interessata avrebbe
potuto riprendere la sua precedente attività al 100% dal 1° dicembre 2019 (doc.
C).
1.4. AT 1, dapprima rappresentata
dalla __________ (doc. I) ed in seguito, dopo l’ingiunzione del 10 febbraio
2020 del giudice delegato che ha evidenziato come la __________ e per essa
l’avv. __________ non fossero legittimati ad esercitare la rappresentanza
dinanzi a un tribunale svizzero (cfr. art. 68 cpv. 2 lett. a CPC), dall’avv. RA
2 (doc. VII), ha inoltrato una petizione al TCA, con la quale chiede di essere
riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 100% dal 12 febbraio 2019 e
sino a recupero della capacità lavorativa e che la convenuta sia condannata a
corrisponderle indennità giornaliere di fr. 57 al giorno dal 1° dicembre 2019
sino al recupero della capacità lavorativa, ma al massimo per 452 giorni. A
sostegno della sua inabilità lavorativa l’interessata produce numerosa
documentazione medica ed evidenzia che i nuovi referti sono stati sottoposti
dall’assicuratore al dr. med. __________ che tuttavia non ha mai visitato
l’attrice. Ella chiede pertanto l’allestimento di una perizia giudiziaria
indipendente per stabilire la reale situazione a livello lombare e per
pronunciarsi sul carattere invalidante delle malattie certificate dagli specialisti
coinvolti, compreso l’aspetto psichico. Infine l’interessata richiama, per
quanto necessario, l’incarto AI (doc. I, pag. 5).
1.5. Con osservazioni del 13 marzo
2020 e del 27 aprile 2020 l’assicuratore ha chiesto la reiezione della
petizione (doc. IX e XIV).
1.6. Il 25 giugno 2020 le parti
sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:
" (…)
La sig.ra AT 1 precisa che i suoi compiti presso la datrice di
lavoro comprendevano la complessiva gestione della casa ciò che comportava le pulizie,
la biancheria, la spesa.
A questa attività comporta impegno fisico notevole, uso della
forza, fare i letti, per la spesa, portare cesti della biancheria.
La sig.ra AT 1 precisa che dopo aver dato le dimissioni dal posto
di lavoro, alla luce delle proprie condizioni di salute non ha cercato
ulteriori posti di lavoro e non si è annunciata alla disoccupazione.
La signora precisa che la dimissione è stata dettata
dall’impossibilità fisica di andare avanti col lavoro e se le fosse fisicamente
possibile lavorerebbe come ha fatto sin dal 1994 e fino al 2019. Questo per
raggiungere l’età pensionabile AVS.
Il giudice evidenzia come negli atti medici prodotti da parte
attrice sia il solo dott. __________ che indica la sua incapacità lavorativa in
maniera completa con i suoi certificati mentre gli altri medici intervenuti per
le cure non si sono espressi su questi aspetti, in particolare dott. __________,
dott. __________, dott. __________, dott. __________ (il quale in un
certificato del 14.11.2019 fa riferimento alla necessità di valutare
ulteriormente la capacità lavorativa che in quel momento non era garantita), il
dott. __________. Il dott. __________, la dr.ssa __________.
La sig.ra AT 1 precisa di essere ancora in cura presso questi
medici, di assumere diversi medicamenti che prendeva già prima durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa e con i quali ha “convissuto”.
Sono prodotti in questa sede (plico di 2 fogli) costituiti dalla
carta di malattia allestita da CV 1 il 18.4.2019 e un’attestazione certificato
dott. __________ 15.6.20 che attesta ulteriormente l’inabilità lavorativa. È
prodotto ulteriormente un plico di documenti costituito da un rapporto 5.6.20
dal dott. __________, un certificato 17.6.20 del dott. __________ (che non si
esprime e non quantifica l’incapacità lavorativa), un rapporto del
fisioterapista __________ 12.6.20 ed una serie di diagrammi allestiti dal dott.
__________ (ORL che attestano l’incipiente sordità della signora AT 1), da ultimo
è prodotto un certificato del cardiologo dott. __________ e meglio un e-mail
del dott. __________ alla sig.ra AT 1 che attesta la visita del 24.6.20 a __________
presso lo studio e preannuncia la necessità di disporre di tutti gli atti per
poter tirare delle conclusioni.
Le parti danno atto che è l’incidenza sulla capacità lavorativa
delle varie patologie e non vederle concordi, in particolare come ribadisce
l’avv. RA 2 d’avviso del dott. __________ la signora AT 1 avrebbe ritrovato una
capacità lavorativa dopo un periodo transitorio di un mese.
La pretesa esatta calcolata da parte dell’attrice è di fr.
25’764.-- (57 franchi al giorno x 452 indennità).
In questa sede, prima della postulazione delle prove, parte
attrice formula una proposta transattiva a parte convenuta consistente della
metà dell’importo di petizione senza richiesta da ripetibili, siccome __________.
Questa cifra sarebbe richiesta senza interessi moratori.
Parte attrice oltre alla documentazione prodotta postula
l’erezione di una perizia medica di natura giudiziaria che consideri l’insieme
delle patologie sofferte dalla sig.ra AT 1 e l’incidenza sulla capacità
lavorativa e che valuti la portata delle stesse.
Parte convenuta chiede invece che sia acquisita agli atti la
documentazione attinente alla/alle domande di AI siccome, come precisa parte
attrice, una prima domanda è stata respinta per ragioni prettamente giuridiche
e non attinenti all’invalidità, mentre la seconda domanda è pendente
attualmente davanti all’autorità amministrativa.
Le parti concordano con la possibilità per il Tribunale, laddove
ne ricorressero gli estremi, di procedere mediante interpellazione dei medici
curanti che si sono alternati per aiutare la signora.” (doc. XIX)
1.7. Il 27 luglio 2020 il TCA ha
interpellato il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica (doc. XXI), il
quale, dopo un sollecito (doc. XXII), in data 18 settembre 2020 ha risposto
alle domande (doc. XXIII).
1.8. L’attrice, dopo aver chiesto
(doc. XXV) ed ottenuto (doc. XXVI), una proroga, oltre a produrre i certificati
di malattia del dr. med. __________ (doc. R6), ha contestato le conclusioni del
dr. med. __________ ed ha reiterato la richiesta di allestire una perizia
medica (doc. XXIX). La convenuta si è da parte sua confermata nelle precedenti
prese di posizione (doc. XXVII).
1.9. Il 9 ottobre 2020 il TCA ha
informato le parti di non volere assumere ulteriori prove ed ha concesso loro
un termine scadente il 23 ottobre 2020 per produrre le conclusioni finali (doc.
XXX).
1.10. L’attrice si è espressa il 22
ottobre 2020 (doc. XXXI), la convenuta, dopo una breve proroga (doc. XXXIII),
il 26 ottobre 2020 (doc. XXXIV). Le parti hanno rinunciato alle arringhe
finali. Le conclusioni sono state trasmesse alle rispettive controparti il 27
ottobre 2020 (doc. XXXV e XXXVI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se AT 1 ha diritto ad indennità giornaliere dal 1° dicembre
2019.
2.2. Per quanto
concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge
da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua
colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il
datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa
un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto
di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle
condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis
einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag.
111-115).
La durata del pagamento del
salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui
criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von
Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il
regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione
minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;
cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede
la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.).
Si tratta, di regola, di un
regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro
durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione
mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro
procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art.
324a CO).
La deroga al regime di base
deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.3. In
concreto l’attrice è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di
malattia per il tramite della propria datrice di lavoro secondo l’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia n. __________ che
prevede il pagamento dell’80% del reddito soggetto all’AVS (doc. B, pag. 2).
Secondo
le condizioni contrattuali (CC), edizione __________, applicabili in concreto
(doc. B), l’assicurazione protegge il contraente e i suoi collaboratori dalle
conseguenze economiche dell’incapacità lavorativa in seguito a malattia e
gravidanza. Il contratto di assicurazione e le condizioni contrattuali generali
costituiscono il contenuto del contratto, il quale è soggetto alla LCA (cfr.
art. __________ CC).
Per
l’art. __________ __________ CC l’evento assicurato è l’incapacità lavorativa
in seguito a una malattia definita in percentuale della capacità lavorativa
totale. Il grado di incapacità lavorativa deve essere di almeno il 25%.
È
considerata una malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica
che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità lavorativa (art. __________ CC).
È
considerata incapacità lavorativa qualsiasi incapacità, totale o parziale, di compiere
un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In
caso di incapacità lavorativa di lunga durata sono
prese in considerazione anche le attività ragionevolmente esigibili in un’altra
professione o campo di attività. Sono considerate tali le attività che, in base
all’esperienza, sono realmente accessibili sul mercato del lavoro per la
persona assicurata tenendo conto della sua formazione, della sua attitudine
psichica ed intellettuale (art. __________ CC).
Secondo
l’art. __________ CC l’assicuratore versa un’indennità giornaliera al
verificarsi dell’evento assicurato, dopo la scadenza del periodo di attesa che
decorre con il verificarsi dell’incapacità lavorativa derivante da malattia,
per un massimo di 730 giorni. Il periodo di attesa concordato contrattualmente
viene dedotto dalla durata massima delle prestazioni.
L’art.
__________ CC prevede che le prestazioni vengano erogate solo in caso di
incapacità lavorativa di almeno 25%.
Ai
sensi dell’art. __________ CC a ogni nuova malattia, le prestazioni vengono
erogate solo allo scadere del periodo di attesa concordato.
In
caso di ricadute viene computato un periodo di attesa già preso in
considerazione per la stessa malattia e la durata massima delle prestazioni
viene ridotta del numero di indennità giornaliere già percepite. Due malattie
sono considerate le stesse se i sintomi constatati corrispondono nei loro
aspetti essenziali (art. __________ CC).
Per
ricaduta si intende un’incapacità lavorativa dovuta a una malattia che in
precedenza ha portato al versamento di indennità giornaliere per un’incapacità
lavorativa risultante dal contratto. Ciò vale quando fra la riacquisizione
della capacità lavorativa e la nuova incapacità lavorativa riconducibile alla
stessa malattia sono trascorsi meno di 365 giorni (art. __________ CC). Se sono
trascorsi più di 365 giorni, si tratta di una nuova malattia. La capacità
lavorativa è considerata riacquisita se un’incapacità parziale residua non
raggiunge il grado che giustifica le prestazioni (cfr. art. __________ CC).
Secondo
l’art. __________ CC se un’incapacità lavorativa è riconducibile a più
malattie, queste vengono valutate separatamente ai fini del calcolo delle
prestazioni. Per ogni malattia viene determinata in che misura un’incapacità
lavorativa verificatasi è riconducibile ad essa. Per ogni malattia viene anche
calcolato un proprio periodo di attesa. I diritti alle prestazioni calcolati in
tal modo vengono cumulati. Tuttavia, indipendentemente dalla somma calcolata,
viene versata al massimo l’indennità giornaliera totale.
Se
la persona assicurata è in grado di svolgere un’attività ragionevolmente
esigibile in un’altra professione o settore di attività, l’assicuratore può
richiedere, in caso di incapacità lavorativa di lunga durata, che la persona
assicurata adegui la sua attività attuale o accetti un’altra attività. A tal
fine, l’assicuratore deve presentare una richiesta scritta alla persona
assicurata e fissarle un termine appropriato ai fini del riorientamento
professionale (art. __________ CC). Se la persona assicurata lascia scadere
volontariamente tale termine, l’assicuratore può sospendere le sue prestazioni
(art. __________ CC).
2.4. Va ancora
evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di
malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di
un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio 2020
destinata a pubblicazione, consid. 5.2.3 e seguenti; sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
L’assicurazione di somme
garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione
del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è
dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza
4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di
assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere
in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e
3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione contro i
danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la
misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere se
si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa
mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni
generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione
dei contratti (sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 destinata a
pubblicazione, consid. 5.2.3 e seguenti; sui criteri di distinzione fra queste
due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998
dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006
del 19 aprile 2007).
2.5.
2.5.1. Circa
l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11
settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha
stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi
dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)
devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di
parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti
dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior
parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali
(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso evaso dall’Alta Corte,
si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità
giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una
rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi
su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in
psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha
visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità
lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione,
ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere
apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su
mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare
e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti)
giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si
sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della
verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile
al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd,
secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il
valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi
inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando
che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma
di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto,
come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di
parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi
esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è
fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo
di prova ai sensi del Codice di procedura civile.
Nelle sue considerazioni,
l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il
Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che
la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a
domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore
probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per
contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di
parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140
III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168
cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali
figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione
sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso
che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne
unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina
considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale
come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg.
CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale,
considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il
legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai
sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel
i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.
168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).
Di conseguenza, la
giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la
DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la
giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù
della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma
costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132
III 83).
Le allegazioni che si fondano
su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente
motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare
in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve
piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta.
Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad
indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC,
dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso,
se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una
mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata
dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia
di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha
ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio
cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che
la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la
capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è
quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima
istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti
a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).
2.5.2. Va
ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al
consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico,
laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera
specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una
critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit
l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept
pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le
raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en
mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette
expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli
du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un
rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié
une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute
d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des
discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du
recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier
ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.
Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans
cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation
motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le
Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque
ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24
juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de
l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve
de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de
refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré
était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a
pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________
avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).
2.5.3. Inoltre, per
quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare
riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla
sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
Quest’ultimo caso tratta una
fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte
di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento
dell’importo di fr. 84'747.60 oltre interessi all’attore ritenendo, in
sostanza, che l’incapacità lavorativa dell’assicurato era stata correttamente
attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza
probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dell’assicuratore poiché
rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato
l’assicurato. L’incapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che
l’interessato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso
l’AI.
Il Tribunale federale ha
respinto il ricorso inoltrato dall’assicuratore.
Quest’ultimo rimproverava
innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le
conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle
considerazioni del medico curante. Secondo l’assicuratore se il Tribunale non
avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto
sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.
L’Alta Corte (consid. 3.2) ha
rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito
garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova
deriva parimenti dall’art. 8 CC e dall’art. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte
ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere
l’assunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere
proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura
applicabile.
Gli art. 8 CC e 152 CC non
regolano l’apprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere
ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione.
Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine
all’istruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una
decisione e che in applicazione dell’apprezzamento anticipato delle prove che
sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a
cambiare la sua opinione.
Il Tribunale federale al
consid. 3.3 ha poi evidenziato che secondo il Tribunale cantonale l’incapacità
lavorativa era stata attestata sia dal medico curante che dal suo psichiatra
curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di posizione del
medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico fiduciario si era
inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte cantonale ha
rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto l’assicurato e dunque
una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla perizia giudiziaria, essa
avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di salute in quel momento
senza potersi determinare sul passato. Il perito, inoltre, avrebbe dovuto
fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.
Al consid. 3.3.1 l’Alta Corte
ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che l’art. 247 cpv. 2
lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti d’ufficio. Esso l’ha citata al
consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che
la massima inquisitoria sociale non permette di estendere l’assunzione delle
prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al
giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio
dell’apprezzamento anticipato delle prove.
Il TF, al consid. 3.3.2, ha
ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che
l’ha prodotta. In applicazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC devono essere comprovate
solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale contestazione deve
essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo scopo, ossia permettere
alla controparte di comprendere quali allegazioni deve comprovare. Il grado di
precisione di un’allegazione incide sul grado di motivazione che deve rivestire
la sua contestazione. Più le affermazioni di una parte sono dettagliate, più
elevate sono le esigenze quanto alla precisione della loro contestazione. Una
reiezione in blocco delle argomentazioni non è sufficiente. Il fardello della
contestazione non comporta tuttavia un’inversione dell’onere della prova.
Il Tribunale federale al
consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che
l’assicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio
medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la
percentuale e la durata dell’incapacità lavorativa, ve ne sono due che sono
maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18
marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia
dell’assicuratore, descrive la malattia di cui è affetto l’assicurato, le
cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con
il proprio collega, l’evoluzione della patologia e la prognosi, riservata
perché doveva essere discussa con lo psichiatra.
Da parte sua l’assicuratore
contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario.
Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono
state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove
il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base
degli atti, che l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa al
50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo
stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è
limitato ad affermare “Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA” ed
infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato
che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dell’assicurato e del 12 ottobre
2015 del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di
modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.
In queste condizioni, rileva
il Tribunale federale, non può essere esatto dall’assicurato di dimostrare la
sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere,
in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.
Il TF rileva tuttavia che la
perizia è stata richiesta dall’assicuratore per completare i suoi mezzi di
prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento
anticipato arbitrario delle prove. Secondo l’Alta Corte non vi era alcunché di
insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo
stato di salute passato dell’assicurato, poiché il perito avrebbe dovuto
fondarsi sulle informazioni dei medici curanti.
Neppure la mancata audizione
del medico fiduciario è arbitraria.
Infatti la sua opinione non si
fondava su una visita dell’assicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti
dei medici curanti.
Il Tribunale federale ha poi
apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dell’assicurato sulla
base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le
allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova
della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso
quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni
manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le
indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo
psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di aver seguito l’assicurato
in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in ragione di
una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo l’anamnesi del paziente, in
seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nell’ambito del suo lavoro.
L’ulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016 conferma
quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che
l’assicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso
l’assicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere
nell’arbitrio, alla correttezza dell’incapacità al lavoro allegata.
Cfr. anche STF 4A_544/2019 del
26 maggio 2020.
Per un caso in cui il
Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali cfr. la sentenza 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in
particolare consid. 3.1.
2.6. Va ancora rammentato che affinché un rapporto medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.7.
In concreto dalla documentazione medica prodotta dall’attrice emerge che il
26 aprile 2019 ed il 3 maggio 2019 il dr. med. __________, specialista di
chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva, ha visitato l’assicurata su
richiesta della convenuta (doc. G).
Nel
rapporto del 13 settembre 2019 lo specialista rileva di aver effettuato una RM
della colonna cervicale il 29 aprile 2019 e, dopo aver riassunto i numerosi
atti medici, aver riportato le dichiarazioni dell’assicurata (compresa
l’anamnesi), aver descritto i reperti oggettivabili, ha posto la diagnosi
definitiva di polimorbidità con disturbi cardiaci, disturbi della colonna
cervico-toraco-lombare, disturbi della mano destra con lieve tunnel carpale,
disturbi del piede sinistro (fascite plantare e artrosi naviculo-cuneiforme),
disturbi ginecologici (diagnosi non conosciuta) e un disturbo d’adattamento
psichico.
Nelle
conclusioni il dr. med. __________ ha stabilito che “oggettivamente vi è la
presenza di una lieve toraco-lombalgia, non segni radicolari né per la colonna
cervicale né per la colonna toraco-lombosacrale. I disturbi cardiaci sono stati
accertati con un’ecocardiografia transtoracale che non ha fatto vedere una
patologia significativa (stato dopo impiantazione di due stent nel 2015). Anche
l’esame neurologico con ENG ha fatto vedere unicamente un tunnel carpale di
molto leggera entità. L’esame del piede ha fatto vedere una fascite plantare
sinistra e un’artrosi naviculo-cuneiforme. L’ortopedico ha parlato di una
discreta fascite plantare e un’artrosi naviculo-cuneiforme e ha proposto un
plantare anatomico. Per l’affezione ginecologica non c’è nella documentazione
una diagnosi chiara. Previsto un intervento il 08.05.2019. Esiste una certa
sintomatologia per un disturbo di adattamento dopo autolicenziamento per
soggettivamente sovraccarico al posto di lavoro come collaboratrice domestica”.
Lo
specialista ha concluso che “su base del nostro esame del 26.04.2019 e del
03.05.2019 la paziente è da tenere abile come aiuto domestico in misura del 50%
dal 01.09.2019 e 100% dal 01.10.2019” ed ha consigliato “di far vedere
la paziente immediatamente dal dottor __________ (…) per una visita
psicologica/psichiatrica”, aggiungendo che se lo specialista “non trova
nessuna patologia che porta ad una incapacità lavorativa vale il nostro
giudizio, cioè una capacità lavorativa del 100% come aiuto domestico dal
01.10.2019” (doc. G).
Il
16 ottobre 2019 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
visitato l’attrice. Nel referto del 18 ottobre 2019, riassunta l’anamensi, i
dati sociali, l’evoluzione dei disturbi psichici e gli atti, descritta la vita
quotidiana ed i disturbi soggettivi, esaminato lo status psichico, lo
specialista non ha posto alcuna diagnosi con o senza influsso sulla capacità
lavorativa, evidenziando che “è riconoscibile dal colloquio uno stato
biosociale di disagio. L’assicurata stessa ha affermato di essere stata lei
stessa per anni l’unica persona che portava un salario a casa. Questo perché il
marito da circa 20 anni sarebbe completamente invalido. Ha affermato di non
fare praticamente nulla in casa, tuttavia è in grado di gestire la sua
quotidianità. Si reca dal fisioterapista e dal medico spesso con i mezzi
pubblici, senza chiedere aiuto ad altri” e che “in ambito psichiatrico,
siamo confrontati con un corollario di sintomi generici, non oggettivabili, non
definibili in base ad una classificazione internazionale riconosciuta”
(doc. H).
Da
parte sua l’assicurata ha trasmesso all’assicuratore un referto del 25 novembre
2019 del dr. med. __________, FMH malattie orecchio, naso, gola, che ha
rilevato la persistente tendenza all’ostruzione respiratoria nasale bilaterale
nell’ambito di una sublussazione anteriore a sinistra del setto evidenziabile
in rinoscopia anteriore ed endoscopica con sperone osteocartilagineo aggettante
la cavità destra più posteriormente. Lo specialista ha evidenziato come non vi
è più arrossamento delle mucose ai turbinati dopo una terapia regolare
praticata con Dymista e Rhinovent spray durante mesi. Epimesofaringe nei limiti
così come l’ostoscopia caratterizzata da condotti pervii e membrane timpaniche
calme su casse arieggiate. Audiologicamente lo specialista ha confermato
un’anacusia a sinistra in esiti da meningite nel 2003, ipoacusia altofrequente
a destra con raggiungimento del 100% di comprensione verbale sugli 80 dB
(allegato doc. L). Egli non si è espresso circa la presenza di un’incapacità
lavorativa.
L’attrice
ha inoltre prodotto un referto del 19 novembre 2019 del dr. med. __________,
FMH e FEBU in urologia, che ha visitato l’interessata per un controllo
urologico in paziente affetta da incontinenza mista e da dolori intermittenti
ai fianchi. Lo specialista ha affermato che l’indagine clinica e quella
ecografica non hanno rilevato alcun reperto patologico in una paziente che
vuota correttamente la vescica ma è insoddisfatta della sua qualità di vita
minzionale (allegato doc. L). Anche in questo caso non è stata accertata
un’incapacità lavorativa.
L’interessata
ha allegato anche un certificato del 13 novembre 2019 del dr. med. __________,
specialista FMH dermatologia e venereologia, specialista FMH allergologia e
immunologia clinica, che ha attestato che l’interessata è in sua cura dall’8
ottobre 2019 per una forte rosacea indotta principalmente da un forte stress
psicosociale e da un’applicazione di corticosteroidi al volto. Inoltre soffre
di disturbi a livello gastrico in presenza di Helicobacter, battere che è in
fase di eradicazione mediante antibiotici combinati. La manifestazione della
rosacea è legata allo stato psicofisico dei pazienti. Un forte stress
psicosociale con destabilizzazione dell’equilibrio
neuroendocrinopsicoimmunologico può portare ad un aggravamento della situazione
cutanea (allegato doc. L). Nessuna incapacità lavorativa è stata accertata.
L’attrice
ha poi trasmesso un ulteriore referto del dr. med. __________, del 6 novembre
2019, con la diagnosi di forte rosacea al volto, in parte cortico indotta,
sintomatologia depressiva e infestazione con Helicobacter pylori, eradicazione
in corso, efficacia dell’eradicazione non ancora controllata (allegato doc. L).
Non viene attestata alcuna incapacità lavorativa.
Agli
atti vi sono inoltre le “carte maladie” sottoscritte dal dr. med. __________,
chirurgia FMH, e generici certificati medici del medesimo specialista che
attesta regolarmente una totale incapacità lavorativa dell’attrice (doc. M e D2).
L’interessata
ha prodotto anche un referto del 5 dicembre 2019 del dr. med. __________, FMH
gastroenterologia, che ha posto la diagnosi di dispepsia di origine non chiara
e asportazione di 2 piccoli polipi del colon discendente distale ed ha
precisato che per quel che concerne le vie digestive il tutto risulta macroscopicamente
nella norma (doc. O).
L’attrice
ha poi allegato un referto dell’11 dicembre 2019 della dr.ssa med. __________,
FMH chirurgia generale e traumatologia, la quale ha evidenziato come a livello
della gastroscopia l’esame è risultato normale ed anche il test su Helicobacter
pylori è risultato negativo. Ella ha aggiunto che uno dei due polipi asportati
all’istologia è di tipo adenomatoso e quindi consiglia una nuova colonscopia di
controllo fra circa tre anni e a livello dello stomaco i disturbi non hanno un
vero correlato fisico patologico e i disturbi sono spiegabili piuttosto dallo
stress psicosomatico vissuto dalla paziente negli ultimi mesi (doc. P).
L’interessata
ha prodotto anche un referto dei dr. med. __________, capoclinica e __________,
primario presso l’ambulatorio di __________ __________ di __________, del 20
dicembre 2019, che hanno posto la diagnosi di incontinenza urodinamica da
sforzo di grado severo e consigliano calo ponderale ed eventuale trattamento
riabilitativo del pavimento pelvico (doc. Q).
Agli
atti vi è poi un referto del 29 maggio 2019 del dr. med. __________, che rileva
di aver valutato l’attrice per una manifestazione di pirosi endonasale con
attacchi di starnuti e colata secretoria nonché tendenza all’epifora mattutina.
Lo specialista evidenzia di aver impostato una terapia anti-irritativa
decongestionante con Rhinovent e Dymista spray durante un mese ottenendo un
netto miglioramento della situazione. Persiste una sensibilizzazione endonasale
con attacchi di starnuti e rinorrea nettamente diminuiti. Per questo motivo ha
consigliato all’attrice di completare la terapia in una cura di 4 mesi (D1).
L’attrice
ha inoltre allegato un referto del 17 luglio 2019 del dr. med. __________, FMH
chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, posta la diagnosi di fascite
plantare a sinistra, lombalgie e sciatalgie a sinistra con spondiloartrosi
L5-S1 bilaterale e L5-S1 soprattutto a destra, compressione del tunnel carpale
bilaterale, soprattutto a sinistra, ha chiesto al dr. med. __________ di
convocare l’interessata ed ha confermato l’incapacità lavorativa come aiuto
domiciliare (allegato doc. D1).
Ella
ha prodotto anche un referto del 12 settembre 2019 del dr. med. __________, __________,
il quale posta la diagnosi di sindrome lomboradicolare stenosi centrale L4-L5 e
spondilartrosi bilaterale L4-5 e L5-S1 e la diagnosi di compressione tunnel
carpale bilaterale, soprattutto a sinistra e fascite plantare sinistra, ha
affermato che la paziente riferisce di un dolore costante con limitazioni
durante semplici attività quotidiane, che l’esame eseguito mostra chiari segni
per spondilartrosi evocabili alla compressione e che ha consigliato un
trattamento con infiltrazione presso l’__________. Il 23 ottobre 2019 il
medesimo specialista ha evidenziato come il trattamento eseguito ha mostrato
una significativa riduzione del dolore per un periodo abbastanza lungo. Il 14
novembre 2019 il medico ha affermato che “in base alle consultazioni
eseguite e ai trattamenti infiltrativi non siamo riusciti ad ottenere un
miglioramento soddisfacente dei sintomi che a detta della paziente continuano
ad essere forti e invalidanti. La deambulazione è limitata a pochi metri e
qualsiasi sforzo causa dolori. La paziente deve nuovamente essere valutata
sulla sua capacità lavorativa che al momento non è garantita” (allegato
doc. D1).
Vi
è inoltre un referto dell’11 novembre 2019 del dr. med. __________, FMH
chirurgia, che descrive lo stato psichico e fisico dell’attrice concludendo che
“lo stress emotivo comporta di conseguenza una lunga incapacità lavorativa.
A causa della limitazione fisica residua e continua presenza dello stress
psichico” (allegato doc. D1) e ricalca il contenuto del certificato del 5
giugno 2020 prodotto in sede di udienza (doc. XIX/1).
Il
3 giugno 2020 l’attrice ha prodotto ulteriori attestati del curante, dr. med. __________,
che certifica, genericamente, una completa inabilità lavorativa (doc. R-R5),
aggiornati in sede di udienza (doc. XIX/8-XIX/9).
Ella
ha allegato un certificato del 15 giugno 2020 del dr. med. __________ che
sottolinea come l’interessata “è in mia cura per malattie varie, ortopediche
e cardiache, evolutive in peggioramento a partire dal 12.02.2019, e per questi
problemi riceve medicamenti e cure fisioterapiche di mantenimento, che finora
non hanno portato a nessuna guarigione. Pertanto la signora AT 1 non lavora più
già a partire dal 12 febbraio 2019, non essendo in grado di svolgere neppure
lavori leggeri” (doc. XIX/1), un certificato del dr. med. __________, del
17 giugno 2020, il quale conferma “che la paziente è in trattamento per
problematica lombare e ulteriori valutazioni sono in corso per sintomatologia
persistente senza beneficio con le cure eseguite” (doc. XIX/2), un rapporto
fisioterapico del centro fisioterapico __________ del 12 giugno 2020 dove viene
descritta la terapia eseguita a causa di “cervico/lombalgia e sciatalgia su
colonna spondiloartrosica con compressione della cavità a livello L4-L5 e
compressione sul lato destro a livello di L5-S1, presenta forti contratture
muscolari del tratto cervico-brachiale (trapezii, scaleni) e della musc.
para-vertebrale con sintomatologia dolorosa, esacerbata alla pressione, del
tratto lombo-sacrale, in iper/lordosi” (doc. XIX/3). Il terapista sostiene
che “i risultati raggiunti sono ancora parzialmente soddisfacenti, in quanto
dopo l’applicazione si ha una riduzione della sintomatologia dolorosa che
successivamente si ripresenta dopo poco tempo. Concludendo, il paziente
necessita di periodico trattamento al fine di permettere il contenimento dei
sintomi e contrastare un eventuale peggioramento” (doc. XIX/3), un elenco
della terapia cardiologica assunta (doc. XIX/4), un documento con l’esito
dell’esame del 4 giugno 2020 effettuato presso il dr. med. __________ (doc.
XIX/5) ed uno scritto del dr. med. __________, FMH in cardiologia, il quale il
25 giugno 2020 ha affermato che il 24 giugno 2020 ha visitato l’attrice e non è
in possesso di tutti gli atti per poter tirare le conclusioni necessarie e
definitive (doc. XIX/6).
Alla
luce della documentazione medica prodotta, il 27 luglio 2020 il TCA ha
interpellato il dr. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica,
affermando:
" (…)
il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una
vertenza tra AT 1, da ultimo attiva come aiuto domiciliare, che in data 25
giugno 2020 ha sottoscritto lo svincolo dal segreto professionale, qui allegato
in copia (doc. XX), e CV 1, nell’ambito di una richiesta di versamento di
indennità giornaliere a causa di malattia.
Dagli atti in nostro possesso emerge che il 18 dicembre 2019
l’assicuratore ha scritto a AT 1, informandola che Lei, quale medico consulente
di CV 1, dopo aver esaminato la documentazione medica prodotta dall’interessata
(il 15 novembre 2019) non ha rilevato alcun elemento per invalidare lo scritto
del 5 novembre 2019 con il quale CV 1 ha in sostanza ritenuto AT 1 abile al
lavoro al 100% dal 1° dicembre 2019.
La Sua presa di posizione non è stata prodotta al Tribunale.
Questa Corte rileva che nella documentazione trasmessa da AT 1 e
verosimilmente a Lei sottopostale, vi è un referto, qui allegato, del 17 luglio
2019 del dr. med. __________, il quale nel descrivere l’esame MRI della colonna
lombare ha affermato che “mostra bene una spondilartrosi con delle faccette
ipertrofiche a livello L4-L5 con compressione della cavità e a livello L5-S1
una compressione sul lato destro”. Lo specialista ha pure affermato che “per
il momento rimane l’inabilità lavorativa come aiuto domiciliare”. Vi è poi
un referto del 12 settembre 2019 del dr. med. __________ che, sulla base della
diagnosi di sindrome lomboradicolare bilaterale, stenosi centrale L4-5 e
spondilartrosi bilaterale L4-5 e L5-S1 ha indicato che l’interessata “riferisce
di un dolore persistente con limitazioni durante semplici attività lavorative”.
Da parte sua il dr. med. __________, su incarico
dell’assicuratore, ha visitato AT 1 in data 26 aprile e 3 maggio 2019 e sulla
base di una RM della colonna cervicale del 29 aprile 2019, nel referto redatto
in data 13 settembre 2019, ossia dopo l’esame da parte del dr. med. __________,
ma che si fonda su atti relativi ad un periodo precedente (cfr. pag. 2-4 del
referto), ha posto la diagnosi, tra l’altro, di disturbi della colonna
cervico-toraco-lombare, rilevando “non segni radicolari né per la colonna
cervicale né per la colonna toraco-lombosacrale”. Il dr. med. __________ ha
accertato, tra l’altro, una deambulazione fluida e una muscolatura
paravertebrale toraco-lombare non contratta e non dolente.
Ai fini del giudizio, alla luce segnatamente dei referti del 13
settembre 2019 del dr. med. __________, del 17 luglio 2019 del dr. med. __________,
del 12 settembre e del 23 ottobre 2019 del dr. med. __________, nonché del
rapporto fisioterapico del 12 giugno 2020 del terapista __________, le
chiediamo quanto segue:
1. Voglia produrre la Sua presa di posizione, cui accenna CV 1
nello scritto del 18 dicembre 2019, sulla documentazione prodotta da AT 1,
indicando se ha visitato l’assicurata;
2. Il dr. med. __________, e con lui il dr. med. __________, sulla
base di una RMI della colonna lombare, hanno posto una diagnosi diversa
rispetto al dr. med. __________ che si era fondato su una RMI della colonna
cervicale.
La diagnosi posta dai dr. med. __________ e __________ ed il contenuto
dei loro referti (cfr. anche scritto del 12 giugno 2020 del terapista __________),
comportano una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a quanto
stabilito dal dr. med. __________?
2.1. In caso di risposta affermativa, qual è la capacità
lavorativa di AT 1 dal 1° dicembre 2019 nella sua attività abituale di aiuto
domestico?
2.2. In caso di risposta negativa, per quale motivo la nuova
diagnosi e quanto contenuto nelle prese di posizione dei dr. med. __________ e __________
non modificano la valutazione della capacità lavorativa (voglia motivare la
risposta)?
3. Eventuali osservazioni.” (doc. XXI)
Con
risposta del 18 settembre 2020 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
1. Voglia produrre
la Sua presa di posizione, cui accenna CV 1 nello scritto del 18 dicembre 2019,
sulla documentazione prodotta da AT 1, indicando se ha visitato l’assicurata.
L’attività di consulenza svolta presso CV 1 comporta una
discussione dei casi, sulla base della documentazione a disposizione, con la o le
persone competenti del rispettivo incarto.
La discussione della pratica della signora AT 1 è avvenuta in data
10.12.2019.
La discussione non comporta a priori la stesura di una traccia
scritta da parte mia.
La redazione di una valutazione/presa di posizione avviene, se del
caso, in un secondo tempo se richiesto ai fini della trattazione amministrativa
della pratica.
Nel caso specifico della signora AT 1, non ho visitato la paziente
e non mi è stata richiesta una presa di posizione specifica a parte.
2. (…)
Nel rapporto del 13.9.2019 il dr. med. __________ ritiene, tra le
altre, anche la diagnosi di una cervico-toraco-lombalgia cronica.
Nei rapporti del 17.7.2019 il dr. med. __________, così come in
quelli del 12.9.2019 e 23.10.2019 il dr. med. __________, introducono delle
nozioni morfologiche descrittive (stenosi centrale L4/L5, spondilartrosi
bilaterale L4/L5 e L5/S1) ben correlabili nel contesto di disturbi cronici
della colonna lombare. Da ritenersi tuttavia anche l’assenza di discopatie e di
osteocondrosi con il mantenimento di un buon allineamento vertebrale alla
risonanza magnetica effettuata il 16.7.2019 (vedi rapporto dr. med. __________
del 12.9.2019).
Sotto questo aspetto le diagnosi riportate nei rapporti del dr.
med. __________ e dr. med. __________ non comportano nuovi sostanziali elementi
di giudizio.
Nel rapporto del 17.7.2019 il dr. med__________ riporta una
sciatalgia a sinistra, nei rapporti del 12.9.2019 e 23.10.2019 il dr. med. __________
ritiene una componente (lombo-)radicolare bilaterale.
All’esame clinico descritto nel rapporto del 12.7.2019, il dr.
med. __________ fa tuttavia chiaramente stato dell’assenza bilaterale di segni
di Lasègue nella loro variante diretta e inversa, di uno slump test negativo,
della presenza di rilfessi osteotendinei simmetrici e normo-vivi, così come
della presenza di una forza muscolare normale agli arti inferiori.
La nozione di una componente radicolare / sciatalgica non trova
quindi conferma nella descrizione del quadro clinico oggettivabile.
Il quadro clinico descritto dal dr. med. __________ nel rapporto
del 12.9.2019 correla pienamente con quello ritenuto dal dr. med. __________
nel rapporto del 13.9.2019: forza degli arti inferiori conservata (M5)
bilateralmente, riflessi osteotendinei evocabili e simmetrici, assenza di segni
di Lasègue, punti di Valleix non dolenti, in posizione seduta inclinazione del
tronco fino a contatto delle mani con la punta dei piedi (slump test).
Sostanzialmente quindi l’assenza di segni radicolari.
Complessivamente: i reperti effettivamente oggettivabili ritenuti
nei rapporti del dr. med. __________ del 17.7.2019, così come del dr. med. __________
del 12.9.2019 e del 23.10.2019, non comportano nuovi elementi di giudizio
clinici atti a invalidare le considerazioni espresse dal dr. med. __________
nel rapporto del 13.9.2019.
3. Eventuali
osservazioni
L’assenza di miglioramenti soddisfacenti in seguito alle misure
terapeutiche infiltrative adottate con persistenza di sintomi “a detta della
paziente” forti e invalidanti (vedi rapporto dr. med. __________ del
14.11.2019), così come l’assenza di riscontri duraturi con le misure
fisioterapiche adottate, peraltro apparentemente solo passive (vedi rapporto
signor __________ del 12 giugno 2020), risultano essere potenzialmente
evocatori della presenza di altri fattori, non primariamente somatici, con
influenza sull’elaborazione dei disturbi.” (doc. XXIII)
Il
23 settembre 2020 l’attrice ha prodotto le attestazioni del medico curante, dr.
med. __________, chirurgia FMH, che certifica genericamente una completa
incapacità lavorativa dell’assicurata dal 12 febbraio 2019 al 16 settembre 2020
e un attestato del 31 agosto 2020 del medesimo sanitario che afferma che
l’attrice è inabile al 100% a tempo indeterminato e si trova in cura per
malattia cronica evolutiva (doc. R6 e allegato).
2.8. L’assicurato che chiede il versamento d’indennità giornaliere
deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il
principio della verosimiglianza preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1;
sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3).
La
posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene
contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta
tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della
capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,
l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare
dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato
si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle
allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza
4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III
321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
2.9. Nel
caso di specie questo Tribunale, per i motivi che seguono, non ha alcun motivo
per scostarsi dalle conclusioni della convenuta, secondo cui l’attrice dal 1°
dicembre 2019 è completamente abile al lavoro nella sua precedente attività di
aiuto domestico, e che si è fondata sulle valutazioni del 13 settembre 2019 del
dr. med. __________, specialista di chirurgia, traumatologia e chirurgia
ricostruttiva, e del 16 ottobre 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia (doc. H).
Il referto del dr. med. __________,
specialista di chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva, di 8 pagine,
fa seguito alle visite del 26 aprile 2019 e del 3 maggio 2019 e ad una RM della
colonna vertebrale eseguita in data 29 aprile 2019. Lo specialista, riassunti i
numerosi atti medici, riportate le dichiarazioni dell’assicurata (compresa
l’anamnesi), descritti i reperti oggettivabili, ha posto la diagnosi definitiva
di polimorbidità con disturbi cardiaci, disturbi della colonna
cervico-toraco-lombare, disturbi della mano destra con lieve tunnel carpale,
disturbi del piede sinistro (fascite plantare e artrosi naviculo-cuneiforme),
disturbi ginecologici (diagnosi non conosciuta) e un disturbo d’adattamento
psichico ed ha stabilito che dal 1° settembre 2019 l’interessata avrebbe potuto
riprendere la propria attività in misura completa.
Il referto, privo di contraddizioni e che presenta tutti i requisiti affinché
possa essere riconosciuto a un apprezzamento medico piena forza probante, non è stato adeguatamente contestato dall’attrice come esige la
giurisprudenza esposta in precedenza.
L’interessata, infatti, ha
prodotto numerosa documentazione medica di specialisti, segnatamente del dr.
med. __________, del dr. med. __________, del dr. med. __________, del dr. med.
__________, della dr.ssa med. __________, dei dr. med. __________ e __________
e del dr. med. __________, i quali tuttavia non hanno attestato alcuna incapacità
lavorativa dell’interessata per le patologie di loro competenza (cfr. consid.
2.7). Essi si sono limitati a descrivere genericamente la situazione
valetudinaria della loro paziente, rilevando, in alcuni casi, anche un
miglioramento delle affezioni di cui quest’ultima si lamentava (ad esempio: dr.
med. __________: per quel che concerne le vie digestive il tutto risulta
macroscopicamente nella norma; dr. med. __________: alcun reperto patologico in
una paziente che vuota correttamente la vescica ma è insoddisfatta della sua
qualità di vita minzionale; dr.ssa med. __________: a livello della
gastroscopia l’esame è risultato normale ed anche il test su Helicobacter
pylori è risultato negativo; dr. med. __________: ha impostato una terapia
anti-irritativa decongestionante durante un mese ottenendo un netto
miglioramento della situazione [cfr. consid. 2.7]).
Tali certificazioni non sono
pertanto di nessun aiuto all’attrice.
Neppure i numerosi attestati
del curante, dr. med. __________, chirurgia FMH, sono atti a comprovare, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, un’incapacità lavorativa
dell’assicurata. Le sue prese di posizione (in particolare doc. M, D2,
R-R5, R6, XIX/8-XIX/9), generiche, si esauriscono in una semplice attestazione
di un’inabilità lavorativa al 100%, senza alcuna motivazione, senza porre
alcuna diagnosi fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente, senza alcuna anamnesi e descrizione della
patologia e non sono manifestamente sufficienti per certificare oggettivamente
la presenza di un’inabilità lavorativa.
Nel
referto, maggiormente motivato, dell’11 novembre 2019 (allegato doc. D1),
simile a quello del 5 giugno 2020 (doc. XIX/1), il curante descrive lo stato psichico
e fisico dell’attrice, elencando minuziosamente gli effetti, in generale, del
cortisolo, aumentato nel corso degli anni, e conclude che “lo stress emotivo
comporta di conseguenza una lunga incapacità lavorativa. A causa della
limitazione fisica residua e continua presenza dello stress psichico”
(allegato doc. D1).
Tali
considerazioni, unitamente a quelle contenute nel rapporto del 15 giugno 2020
dove il dr. med. __________ afferma apoditticamente che l’interessata “è in
mia cura per malattie varie, ortopediche e cardiache, evolutive in
peggioramento a partire dal 12.02.2019, e per questi problemi riceve
medicamenti e cure fisioterapiche di mantenimento, che finora non hanno portato
a nessuna guarigione. Pertanto la signora AT 1 non lavora più già a partire dal
12 febbraio 2019, non essendo in grado di svolgere neppure lavori leggeri”
(doc. XIX/1), si esauriscono tuttavia in un mero esercizio descrittivo dello
stato di salute dell’interessata, senza che vengano apportati elementi medici
oggettivi (anamnesi approfondite, esami medici) a sostegno della conclusione
secondo cui l’interessata sarebbe ancora incapace al lavoro.
Le
generiche considerazioni del curante, che non si confronta con le motivate
valutazioni dei medici incaricati dall’assicuratore, i quali sono giunti a
conclusioni contrarie, non permettono pertanto di giungere al risultato
auspicato dall’attrice.
Solo
il dr. med. __________, nel referto, di una pagina, del 17 luglio 2019
(allegato doc. D1: “per il momento rimane l’inabilità lavorativa come aiuto
domiciliare”) ed in parte il dr. med. __________ il 14 novembre 2019
(allegato doc. D1: “la paziente deve nuovamente essere valutata sulla sua
capacità lavorativa che al momento non è garantita”), hanno preso
posizione, seppur succintamente, circa l’incapacità lavorativa dell’attrice.
Fatti
I
loro rapporti non sono tuttavia sufficienti a comprovare il persistere dell’inabilità
lavorativa dal 1° dicembre 2019.
Infatti, interpellato dal TCA in
seguito alle apparenti divergenze circa le diagnosi poste dal dr. med __________
da una parte e dal dr. med. __________ e __________ dall’altra,
il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, già contattato
dall’assicuratore per esaminare i referti dei due specialisti, ha spiegato che
la presenza della stenosi centrale L4/L5 e della spondilartrosi bilaterale
L4/L5 e L5/S1 sono nozioni morfologiche descrittive ben correlabili nel
contesto dei disturbi cronici della colonna lombare come diagnosticati dal dr.
med. __________ (doc. XXIII).
Del
resto nel rapporto del 12 settembre 2019 il dr. med. __________ fa stato di un’assenza
di discopatie e di osteocondrosi, con il mantenimento di un buon allineamento
vertebrale alla risonanza magnetica effettuata il 16.7.2019.
Il
dr. med. __________ rileva inoltre correttamente come all’esame clinico
descritto nel rapporto del 12 settembre 2019, il dr. med. __________ fa
chiaramente stato dell’assenza bilaterale di segni di Lasègue nella loro
variante diretta e inversa, di uno slump test negativo, della presenza di
riflessi osteotendinei simmetrici e normo-vivi, così come di una forza muscolare
normale agli arti inferiori e di conseguenza la nozione di una componente
radicolare/sciatalgica non trova conferma nella descrizione del quadro
oggettivabile.
Il
quadro clinico descritto il 12 settembre 2019 dal dr. med. __________ correla
perfettamente con quello del dr. med. __________: forza degli arti inferiori
conservata bilateralmente, riflessi osteotendinei evocabili e simmetrici,
assenza di segni di Lasègue, punti di Valleix non dolenti, in posizione seduta
inclinazione del tronco fino a contatto delle mani con la punta dei piedi
(slump test).
Non
vi sono pertanto motivi per scostarsi dalle valutazioni del medico incaricato
dall’assicuratore.
Quanto
alla circostanza che il dr. med. __________ non ha visitato l’attrice, ma si è
espresso unicamente sulla base degli atti medici, va rammentato che di norma una perizia basata sui soli
atti (“Aktengutachten”) senza visitare l’assicurato, esplica validamente
i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone di sufficienti elementi
risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la
fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la
valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo
piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza
8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre
2009 consid. 5.4).
Ciò
vale a maggior ragione nel caso concreto, laddove il dr. med. __________ non è
stato chiamato ad esprimersi nell’ambito di una perizia ma è stato interpellato
dapprima dall’assicuratore ed in seguito dal TCA per prendere posizione circa le
valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________.
Il
dr. med. __________, come anche altri medici che hanno visitato l’attrice,
fanno del resto risalire le lamentele dell’attrice a fattori extrasomatici ed
alla possibile presenza di una patologia psichica (doc. XXIII: “[…] L’assenza
di miglioramenti soddisfacenti in seguito alle misure terapeutiche infiltrative
adottate con persistenza di sintomi “a detta della paziente” forti e
invalidanti (vedi rapporto dr. med. __________ del 14.11.2019), così come
l’assenza di riscontri duraturi con le misure fisioterapiche adottate, peraltro
apparentemente solo passive (vedi rapporto signor __________ del 12 giugno
2020), risultano essere potenzialmente evocatori della presenza di altri
fattori, non primariamente somatici, con influenza sull’elaborazione dei
disturbi”). Il dr. med. __________ il 13 novembre 2019 evidenzia come la
manifestazione della rosacea è legata allo stato psicofisico dei pazienti e
come un forte stress psicosociale con destabilizzazione dell’equilibrio
neuroendocrinopsicoimmunologico può portare ad un aggravamento della situazione
cutanea (allegato doc. L), mentre la dr.ssa med. __________ rileva che i
disturbi non hanno un vero correlato fisico patologico e sono spiegabili
piuttosto dallo stress psicosomatico vissuto dalla paziente negli ultimi mesi
(doc. P).
Correttamente
la convenuta ha fatto allestire un referto psichiatrico ad opera del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, il quale tuttavia, dopo una visita in data 16
ottobre 2019 ed un accurato esame della documentazione medica, il 18 ottobre
2019 ha concluso che non vi è alcuna diagnosi a livello psichiatrico e di
conseguenza alcuna incapacità lavorativa (doc. H). Lo specialista ha
evidenziato invece che è riconoscibile uno stato biosociale di disagio e che in
ambito psichiatrico si è confrontati con un corollario di sintomi generici, non
oggettivabili, non definibili in base ad una classificazione internazionale
Considerandi
riconosciuta (doc. H).
Il
referto, approfondito e privo di contraddizioni, non è stato contestato
adeguatamente dall’attrice tramite motivazioni appropriate, segnatamente
tramite l’eventuale produzione di un attestato in senso contrario di uno
psichiatra.
Solo
il curante, dr. med. __________, non specialista nell’ambito qui in
discussione, ha genericamente affermato, senza del resto porre alcuna diagnosi
con criteri scientificamente riconosciuti, che l’interessata presenta uno stress
psichico e che lo stress emotivo comporta una lunga incapacità lavorativa. Ciò,
manifestamente, non è sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni del dr.
med. __________.
L’assicurata non è dunque
stata in grado di comprovare, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, di essere stata incapace al lavoro anche dopo il 30 novembre
2019.
(cfr. anche sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 4.6).
Alla luce di quanto sopra
esposto, questo TCA deve concludere che l’attrice dal 1° dicembre 2019 è abile
al lavoro al 100% nella precedente attività di aiuto domestico e pertanto non
ha diritto ad ulteriori prestazioni.
2.10
Le parti hanno
chiesto l’assunzione di ulteriori prove.
L’attrice
ha domandato l’allestimento di una perizia e, come la convenuta, ha richiamato l’incarto
AI (doc. I e XIX).
Questo
Tribunale alla luce della documentazione prodotta nelle more processuali ed
acquisita dal TCA, nonché delle motivazioni esposte nei precedenti considerandi,
non ritiene necessario assumere ulteriori prove, come già comunicato alle parti
in data 9 ottobre 2020 (doc. XXX).
Gli
atti figuranti nel fascicolo processuale sono sufficienti per decidere nel
merito della vertenza.
L’allestimento di una
perizia giudiziaria è superflua alla luce del contenuto degli atti medici.
L’unica patologia che secondo la documentazione prodotta dall’attrice avrebbe
un’incidenza sulla capacità lavorativa è quella ortopedico-reumatologica (cfr. in
particolare il certificato del 17 luglio 2019 del dr. med. __________).
Tuttavia, come spiegato al
consid. 2.9, gli atti e le valutazioni dei medici prodotti dalle parti ed
acquisiti dal TCA permettono di stabilire i fatti senza la necessità di
ulteriori accertamenti specialistici e di concludere che l’attrice dal 1°
dicembre 2019 è completamente abile al lavoro. Per lo stesso motivo non è
necessario richiamare l’incarto AI, la cui prima domanda è del resto stata
respinta per ragioni giuridiche non attinenti all’invalidità (cfr. doc. XIX,
pag. 3).
Quanto al contratto di lavoro
cui accenna l’attrice a pag. 12 della petizione, non essendone in discussione
il contenuto, non vi è alcun motivo per richiederlo.
Ne segue che la vertenza
può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori prove.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può
rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento
sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere
senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento
(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre
2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,
consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016
del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.
3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza
4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.11
Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore,
rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.
95.
cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor
Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.
95.
CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010
del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza
4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del
17.
agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109
del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente
a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).
2.12
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte
ha affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a
prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma
correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati
e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;
art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
AT 1 verserà a CV 1 fr. 2'600 (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti