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Decisione

36.2020.2

Richiesta di versamento di ulteriori indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia. Petizione respinta. Attrice non è stata in grado di comprovare secondo il principio della verosimiglianza preponderante di essere ancora incapace al lavoro

9 novembre 2020Italiano57 min

loro rapporti non sono tuttavia sufficienti a comprovare il persistere dell’inabilità

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2020.2

cs

Lugano

9 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 16 gennaio 2020 / 24 febbraio

2020 di

AT 1

rappr. da: RA 2

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, nata nel 1960, da

ultimo, fino al 15 febbraio 2019 (doc. VII, pag. 3), attiva quale aiuto

domestico nella misura del 50%, è assicurata contro la perdita di guadagno in

caso di malattia presso CV 1 (di seguito: CV 1), per il tramite della propria

datrice di lavoro, __________ di __________.

1.2. Il 13 febbraio 2019 è stata

notificata all’assicuratore un’incapacità lavorativa totale sulla base di

certificati medici emessi dal curante, dr. med. __________, chirurgia FMH (cfr.

doc. G, pag. 2).

L’assicuratore ha

inizialmente versato le prestazioni pattuite.

1.3. Il 5 novembre 2019 CV 1, dopo

aver sottoposto l’assicurata alle visite del dr. med. __________, specialista

di chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva e del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha deciso di interrompere il versamento delle

prestazioni con effetto al 30 novembre 2019, ritenuto che l’interessata avrebbe

potuto riprendere la sua precedente attività al 100% dal 1° dicembre 2019 (doc.

C).

1.4. AT 1, dapprima rappresentata

dalla __________ (doc. I) ed in seguito, dopo l’ingiunzione del 10 febbraio

2020 del giudice delegato che ha evidenziato come la __________ e per essa

l’avv. __________ non fossero legittimati ad esercitare la rappresentanza

dinanzi a un tribunale svizzero (cfr. art. 68 cpv. 2 lett. a CPC), dall’avv. RA

2 (doc. VII), ha inoltrato una petizione al TCA, con la quale chiede di essere

riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 100% dal 12 febbraio 2019 e

sino a recupero della capacità lavorativa e che la convenuta sia condannata a

corrisponderle indennità giornaliere di fr. 57 al giorno dal 1° dicembre 2019

sino al recupero della capacità lavorativa, ma al massimo per 452 giorni. A

sostegno della sua inabilità lavorativa l’interessata produce numerosa

documentazione medica ed evidenzia che i nuovi referti sono stati sottoposti

dall’assicuratore al dr. med. __________ che tuttavia non ha mai visitato

l’attrice. Ella chiede pertanto l’allestimento di una perizia giudiziaria

indipendente per stabilire la reale situazione a livello lombare e per

pronunciarsi sul carattere invalidante delle malattie certificate dagli specialisti

coinvolti, compreso l’aspetto psichico. Infine l’interessata richiama, per

quanto necessario, l’incarto AI (doc. I, pag. 5).

1.5. Con osservazioni del 13 marzo

2020 e del 27 aprile 2020 l’assicuratore ha chiesto la reiezione della

petizione (doc. IX e XIV).

1.6. Il 25 giugno 2020 le parti

sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:

" (…)

La sig.ra AT 1 precisa che i suoi compiti presso la datrice di

lavoro comprendevano la complessiva gestione della casa ciò che comportava le pulizie,

la biancheria, la spesa.

A questa attività comporta impegno fisico notevole, uso della

forza, fare i letti, per la spesa, portare cesti della biancheria.

La sig.ra AT 1 precisa che dopo aver dato le dimissioni dal posto

di lavoro, alla luce delle proprie condizioni di salute non ha cercato

ulteriori posti di lavoro e non si è annunciata alla disoccupazione.

La signora precisa che la dimissione è stata dettata

dall’impossibilità fisica di andare avanti col lavoro e se le fosse fisicamente

possibile lavorerebbe come ha fatto sin dal 1994 e fino al 2019. Questo per

raggiungere l’età pensionabile AVS.

Il giudice evidenzia come negli atti medici prodotti da parte

attrice sia il solo dott. __________ che indica la sua incapacità lavorativa in

maniera completa con i suoi certificati mentre gli altri medici intervenuti per

le cure non si sono espressi su questi aspetti, in particolare dott. __________,

dott. __________, dott. __________, dott. __________ (il quale in un

certificato del 14.11.2019 fa riferimento alla necessità di valutare

ulteriormente la capacità lavorativa che in quel momento non era garantita), il

dott. __________. Il dott. __________, la dr.ssa __________.

La sig.ra AT 1 precisa di essere ancora in cura presso questi

medici, di assumere diversi medicamenti che prendeva già prima durante lo

svolgimento dell’attività lavorativa e con i quali ha “convissuto”.

Sono prodotti in questa sede (plico di 2 fogli) costituiti dalla

carta di malattia allestita da CV 1 il 18.4.2019 e un’attestazione certificato

dott. __________ 15.6.20 che attesta ulteriormente l’inabilità lavorativa. È

prodotto ulteriormente un plico di documenti costituito da un rapporto 5.6.20

dal dott. __________, un certificato 17.6.20 del dott. __________ (che non si

esprime e non quantifica l’incapacità lavorativa), un rapporto del

fisioterapista __________ 12.6.20 ed una serie di diagrammi allestiti dal dott.

__________ (ORL che attestano l’incipiente sordità della signora AT 1), da ultimo

è prodotto un certificato del cardiologo dott. __________ e meglio un e-mail

del dott. __________ alla sig.ra AT 1 che attesta la visita del 24.6.20 a __________

presso lo studio e preannuncia la necessità di disporre di tutti gli atti per

poter tirare delle conclusioni.

Le parti danno atto che è l’incidenza sulla capacità lavorativa

delle varie patologie e non vederle concordi, in particolare come ribadisce

l’avv. RA 2 d’avviso del dott. __________ la signora AT 1 avrebbe ritrovato una

capacità lavorativa dopo un periodo transitorio di un mese.

La pretesa esatta calcolata da parte dell’attrice è di fr.

25’764.-- (57 franchi al giorno x 452 indennità).

In questa sede, prima della postulazione delle prove, parte

attrice formula una proposta transattiva a parte convenuta consistente della

metà dell’importo di petizione senza richiesta da ripetibili, siccome __________.

Questa cifra sarebbe richiesta senza interessi moratori.

Parte attrice oltre alla documentazione prodotta postula

l’erezione di una perizia medica di natura giudiziaria che consideri l’insieme

delle patologie sofferte dalla sig.ra AT 1 e l’incidenza sulla capacità

lavorativa e che valuti la portata delle stesse.

Parte convenuta chiede invece che sia acquisita agli atti la

documentazione attinente alla/alle domande di AI siccome, come precisa parte

attrice, una prima domanda è stata respinta per ragioni prettamente giuridiche

e non attinenti all’invalidità, mentre la seconda domanda è pendente

attualmente davanti all’autorità amministrativa.

Le parti concordano con la possibilità per il Tribunale, laddove

ne ricorressero gli estremi, di procedere mediante interpellazione dei medici

curanti che si sono alternati per aiutare la signora.” (doc. XIX)

1.7. Il 27 luglio 2020 il TCA ha

interpellato il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica (doc. XXI), il

quale, dopo un sollecito (doc. XXII), in data 18 settembre 2020 ha risposto

alle domande (doc. XXIII).

1.8. L’attrice, dopo aver chiesto

(doc. XXV) ed ottenuto (doc. XXVI), una proroga, oltre a produrre i certificati

di malattia del dr. med. __________ (doc. R6), ha contestato le conclusioni del

dr. med. __________ ed ha reiterato la richiesta di allestire una perizia

medica (doc. XXIX). La convenuta si è da parte sua confermata nelle precedenti

prese di posizione (doc. XXVII).

1.9. Il 9 ottobre 2020 il TCA ha

informato le parti di non volere assumere ulteriori prove ed ha concesso loro

un termine scadente il 23 ottobre 2020 per produrre le conclusioni finali (doc.

XXX).

1.10. L’attrice si è espressa il 22

ottobre 2020 (doc. XXXI), la convenuta, dopo una breve proroga (doc. XXXIII),

il 26 ottobre 2020 (doc. XXXIV). Le parti hanno rinunciato alle arringhe

finali. Le conclusioni sono state trasmesse alle rispettive controparti il 27

ottobre 2020 (doc. XXXV e XXXVI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se AT 1 ha diritto ad indennità giornaliere dal 1° dicembre

2019.

2.2. Per quanto

concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge

da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua

colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il

datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa

un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto

di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle

condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis

einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag.

111-115).

La durata del pagamento del

salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui

criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von

Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria,

l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del

rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der

Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il

regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione

minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;

cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede

la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante

accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un

ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza

cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.).

Si tratta, di regola, di un

regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro

durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione

mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro

procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art.

324a CO).

La deroga al regime di base

deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che

concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.3. In

concreto l’attrice è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di

malattia per il tramite della propria datrice di lavoro secondo l’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia n. __________ che

prevede il pagamento dell’80% del reddito soggetto all’AVS (doc. B, pag. 2).

Secondo

le condizioni contrattuali (CC), edizione __________, applicabili in concreto

(doc. B), l’assicurazione protegge il contraente e i suoi collaboratori dalle

conseguenze economiche dell’incapacità lavorativa in seguito a malattia e

gravidanza. Il contratto di assicurazione e le condizioni contrattuali generali

costituiscono il contenuto del contratto, il quale è soggetto alla LCA (cfr.

art. __________ CC).

Per

l’art. __________ __________ CC l’evento assicurato è l’incapacità lavorativa

in seguito a una malattia definita in percentuale della capacità lavorativa

totale. Il grado di incapacità lavorativa deve essere di almeno il 25%.

È

considerata una malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica

che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura

medica oppure provochi un’incapacità lavorativa (art. __________ CC).

È

considerata incapacità lavorativa qualsiasi incapacità, totale o parziale, di compiere

un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In

caso di incapacità lavorativa di lunga durata sono

prese in considerazione anche le attività ragionevolmente esigibili in un’altra

professione o campo di attività. Sono considerate tali le attività che, in base

all’esperienza, sono realmente accessibili sul mercato del lavoro per la

persona assicurata tenendo conto della sua formazione, della sua attitudine

psichica ed intellettuale (art. __________ CC).

Secondo

l’art. __________ CC l’assicuratore versa un’indennità giornaliera al

verificarsi dell’evento assicurato, dopo la scadenza del periodo di attesa che

decorre con il verificarsi dell’incapacità lavorativa derivante da malattia,

per un massimo di 730 giorni. Il periodo di attesa concordato contrattualmente

viene dedotto dalla durata massima delle prestazioni.

L’art.

__________ CC prevede che le prestazioni vengano erogate solo in caso di

incapacità lavorativa di almeno 25%.

Ai

sensi dell’art. __________ CC a ogni nuova malattia, le prestazioni vengono

erogate solo allo scadere del periodo di attesa concordato.

In

caso di ricadute viene computato un periodo di attesa già preso in

considerazione per la stessa malattia e la durata massima delle prestazioni

viene ridotta del numero di indennità giornaliere già percepite. Due malattie

sono considerate le stesse se i sintomi constatati corrispondono nei loro

aspetti essenziali (art. __________ CC).

Per

ricaduta si intende un’incapacità lavorativa dovuta a una malattia che in

precedenza ha portato al versamento di indennità giornaliere per un’incapacità

lavorativa risultante dal contratto. Ciò vale quando fra la riacquisizione

della capacità lavorativa e la nuova incapacità lavorativa riconducibile alla

stessa malattia sono trascorsi meno di 365 giorni (art. __________ CC). Se sono

trascorsi più di 365 giorni, si tratta di una nuova malattia. La capacità

lavorativa è considerata riacquisita se un’incapacità parziale residua non

raggiunge il grado che giustifica le prestazioni (cfr. art. __________ CC).

Secondo

l’art. __________ CC se un’incapacità lavorativa è riconducibile a più

malattie, queste vengono valutate separatamente ai fini del calcolo delle

prestazioni. Per ogni malattia viene determinata in che misura un’incapacità

lavorativa verificatasi è riconducibile ad essa. Per ogni malattia viene anche

calcolato un proprio periodo di attesa. I diritti alle prestazioni calcolati in

tal modo vengono cumulati. Tuttavia, indipendentemente dalla somma calcolata,

viene versata al massimo l’indennità giornaliera totale.

Se

la persona assicurata è in grado di svolgere un’attività ragionevolmente

esigibile in un’altra professione o settore di attività, l’assicuratore può

richiedere, in caso di incapacità lavorativa di lunga durata, che la persona

assicurata adegui la sua attività attuale o accetti un’altra attività. A tal

fine, l’assicuratore deve presentare una richiesta scritta alla persona

assicurata e fissarle un termine appropriato ai fini del riorientamento

professionale (art. __________ CC). Se la persona assicurata lascia scadere

volontariamente tale termine, l’assicuratore può sospendere le sue prestazioni

(art. __________ CC).

2.4. Va ancora

evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di

malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di

un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio 2020

destinata a pubblicazione, consid. 5.2.3 e seguenti; sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2).

L’assicurazione di somme

garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione

del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è

dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza

4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di

assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere

in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e

3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).

L’assicurazione contro i

danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la

misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico

effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2).

La questione di sapere se

si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa

mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni

generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione

dei contratti (sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 destinata a

pubblicazione, consid. 5.2.3 e seguenti; sui criteri di distinzione fra queste

due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998

dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006

del 19 aprile 2007).

2.5.

2.5.1. Circa

l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11

settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha

stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi

dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)

devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di

parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti

dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior

parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali

(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte,

si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità

giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una

rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi

su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in

psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha

visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità

lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione,

ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere

apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su

mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare

e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti)

giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si

sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della

verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile

al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd,

secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il

valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi

inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando

che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma

di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto,

come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di

parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi

esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è

fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo

di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue considerazioni,

l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il

Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che

la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a

domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore

probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per

contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di

parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140

III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168

cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali

figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione

sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso

che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne

unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina

considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale

come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg.

CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale,

considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il

legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai

sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel

i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.

168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la

giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la

DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la

giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù

della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma

costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132

III 83).

Le allegazioni che si fondano

su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente

motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare

in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve

piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta.

Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad

indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC,

dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso,

se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una

mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata

dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia

di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha

ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio

cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che

la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la

capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è

quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima

istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti

a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

2.5.2. Va

ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al

consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico,

laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera

specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una

critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit

l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept

pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le

raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en

mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette

expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli

du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un

rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié

une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute

d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des

discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du

recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier

ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.

Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans

cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation

motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le

Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque

ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24

juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de

l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve

de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office

de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de

refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré

était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a

pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________

avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

2.5.3. Inoltre, per

quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare

riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla

sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

Quest’ultimo caso tratta una

fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte

di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento

dell’importo di fr. 84'747.60 oltre interessi all’attore ritenendo, in

sostanza, che l’incapacità lavorativa dell’assicurato era stata correttamente

attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza

probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dell’assicuratore poiché

rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato

l’assicurato. L’incapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che

l’interessato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso

l’AI.

Il Tribunale federale ha

respinto il ricorso inoltrato dall’assicuratore.

Quest’ultimo rimproverava

innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le

conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle

considerazioni del medico curante. Secondo l’assicuratore se il Tribunale non

avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto

sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.

L’Alta Corte (consid. 3.2) ha

rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito

garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova

deriva parimenti dall’art. 8 CC e dall’art. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte

ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere

l’assunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere

proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura

applicabile.

Gli art. 8 CC e 152 CC non

regolano l’apprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere

ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione.

Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine

all’istruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una

decisione e che in applicazione dell’apprezzamento anticipato delle prove che

sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a

cambiare la sua opinione.

Il Tribunale federale al

consid. 3.3 ha poi evidenziato che secondo il Tribunale cantonale l’incapacità

lavorativa era stata attestata sia dal medico curante che dal suo psichiatra

curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di posizione del

medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico fiduciario si era

inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte cantonale ha

rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto l’assicurato e dunque

una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla perizia giudiziaria, essa

avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di salute in quel momento

senza potersi determinare sul passato. Il perito, inoltre, avrebbe dovuto

fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.

Al consid. 3.3.1 l’Alta Corte

ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che l’art. 247 cpv. 2

lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti d’ufficio. Esso l’ha citata al

consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che

la massima inquisitoria sociale non permette di estendere l’assunzione delle

prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al

giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio

dell’apprezzamento anticipato delle prove.

Il TF, al consid. 3.3.2, ha

ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che

l’ha prodotta. In applicazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC devono essere comprovate

solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale contestazione deve

essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo scopo, ossia permettere

alla controparte di comprendere quali allegazioni deve comprovare. Il grado di

precisione di un’allegazione incide sul grado di motivazione che deve rivestire

la sua contestazione. Più le affermazioni di una parte sono dettagliate, più

elevate sono le esigenze quanto alla precisione della loro contestazione. Una

reiezione in blocco delle argomentazioni non è sufficiente. Il fardello della

contestazione non comporta tuttavia un’inversione dell’onere della prova.

Il Tribunale federale al

consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che

l’assicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio

medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la

percentuale e la durata dell’incapacità lavorativa, ve ne sono due che sono

maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18

marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia

dell’assicuratore, descrive la malattia di cui è affetto l’assicurato, le

cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con

il proprio collega, l’evoluzione della patologia e la prognosi, riservata

perché doveva essere discussa con lo psichiatra.

Da parte sua l’assicuratore

contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario.

Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono

state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove

il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base

degli atti, che l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa al

50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo

stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è

limitato ad affermare “Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA” ed

infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato

che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dell’assicurato e del 12 ottobre

2015 del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di

modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.

In queste condizioni, rileva

il Tribunale federale, non può essere esatto dall’assicurato di dimostrare la

sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere,

in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.

Il TF rileva tuttavia che la

perizia è stata richiesta dall’assicuratore per completare i suoi mezzi di

prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento

anticipato arbitrario delle prove. Secondo l’Alta Corte non vi era alcunché di

insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo

stato di salute passato dell’assicurato, poiché il perito avrebbe dovuto

fondarsi sulle informazioni dei medici curanti.

Neppure la mancata audizione

del medico fiduciario è arbitraria.

Infatti la sua opinione non si

fondava su una visita dell’assicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti

dei medici curanti.

Il Tribunale federale ha poi

apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dell’assicurato sulla

base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le

allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova

della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso

quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni

manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le

indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo

psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di aver seguito l’assicurato

in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in ragione di

una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo l’anamnesi del paziente, in

seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nell’ambito del suo lavoro.

L’ulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016 conferma

quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che

l’assicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso

l’assicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere

nell’arbitrio, alla correttezza dell’incapacità al lavoro allegata.

Cfr. anche STF 4A_544/2019 del

26 maggio 2020.

Per un caso in cui il

Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali cfr. la sentenza 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in

particolare consid. 3.1.

2.6. Va ancora rammentato che affinché un rapporto medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.7.

In concreto dalla documentazione medica prodotta dall’attrice emerge che il

26 aprile 2019 ed il 3 maggio 2019 il dr. med. __________, specialista di

chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva, ha visitato l’assicurata su

richiesta della convenuta (doc. G).

Nel

rapporto del 13 settembre 2019 lo specialista rileva di aver effettuato una RM

della colonna cervicale il 29 aprile 2019 e, dopo aver riassunto i numerosi

atti medici, aver riportato le dichiarazioni dell’assicurata (compresa

l’anamnesi), aver descritto i reperti oggettivabili, ha posto la diagnosi

definitiva di polimorbidità con disturbi cardiaci, disturbi della colonna

cervico-toraco-lombare, disturbi della mano destra con lieve tunnel carpale,

disturbi del piede sinistro (fascite plantare e artrosi naviculo-cuneiforme),

disturbi ginecologici (diagnosi non conosciuta) e un disturbo d’adattamento

psichico.

Nelle

conclusioni il dr. med. __________ ha stabilito che “oggettivamente vi è la

presenza di una lieve toraco-lombalgia, non segni radicolari né per la colonna

cervicale né per la colonna toraco-lombosacrale. I disturbi cardiaci sono stati

accertati con un’ecocardiografia transtoracale che non ha fatto vedere una

patologia significativa (stato dopo impiantazione di due stent nel 2015). Anche

l’esame neurologico con ENG ha fatto vedere unicamente un tunnel carpale di

molto leggera entità. L’esame del piede ha fatto vedere una fascite plantare

sinistra e un’artrosi naviculo-cuneiforme. L’ortopedico ha parlato di una

discreta fascite plantare e un’artrosi naviculo-cuneiforme e ha proposto un

plantare anatomico. Per l’affezione ginecologica non c’è nella documentazione

una diagnosi chiara. Previsto un intervento il 08.05.2019. Esiste una certa

sintomatologia per un disturbo di adattamento dopo autolicenziamento per

soggettivamente sovraccarico al posto di lavoro come collaboratrice domestica”.

Lo

specialista ha concluso che “su base del nostro esame del 26.04.2019 e del

03.05.2019 la paziente è da tenere abile come aiuto domestico in misura del 50%

dal 01.09.2019 e 100% dal 01.10.2019” ed ha consigliato “di far vedere

la paziente immediatamente dal dottor __________ (…) per una visita

psicologica/psichiatrica”, aggiungendo che se lo specialista “non trova

nessuna patologia che porta ad una incapacità lavorativa vale il nostro

giudizio, cioè una capacità lavorativa del 100% come aiuto domestico dal

01.10.2019” (doc. G).

Il

16 ottobre 2019 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

visitato l’attrice. Nel referto del 18 ottobre 2019, riassunta l’anamensi, i

dati sociali, l’evoluzione dei disturbi psichici e gli atti, descritta la vita

quotidiana ed i disturbi soggettivi, esaminato lo status psichico, lo

specialista non ha posto alcuna diagnosi con o senza influsso sulla capacità

lavorativa, evidenziando che “è riconoscibile dal colloquio uno stato

biosociale di disagio. L’assicurata stessa ha affermato di essere stata lei

stessa per anni l’unica persona che portava un salario a casa. Questo perché il

marito da circa 20 anni sarebbe completamente invalido. Ha affermato di non

fare praticamente nulla in casa, tuttavia è in grado di gestire la sua

quotidianità. Si reca dal fisioterapista e dal medico spesso con i mezzi

pubblici, senza chiedere aiuto ad altri” e che “in ambito psichiatrico,

siamo confrontati con un corollario di sintomi generici, non oggettivabili, non

definibili in base ad una classificazione internazionale riconosciuta”

(doc. H).

Da

parte sua l’assicurata ha trasmesso all’assicuratore un referto del 25 novembre

2019 del dr. med. __________, FMH malattie orecchio, naso, gola, che ha

rilevato la persistente tendenza all’ostruzione respiratoria nasale bilaterale

nell’ambito di una sublussazione anteriore a sinistra del setto evidenziabile

in rinoscopia anteriore ed endoscopica con sperone osteocartilagineo aggettante

la cavità destra più posteriormente. Lo specialista ha evidenziato come non vi

è più arrossamento delle mucose ai turbinati dopo una terapia regolare

praticata con Dymista e Rhinovent spray durante mesi. Epimesofaringe nei limiti

così come l’ostoscopia caratterizzata da condotti pervii e membrane timpaniche

calme su casse arieggiate. Audiologicamente lo specialista ha confermato

un’anacusia a sinistra in esiti da meningite nel 2003, ipoacusia altofrequente

a destra con raggiungimento del 100% di comprensione verbale sugli 80 dB

(allegato doc. L). Egli non si è espresso circa la presenza di un’incapacità

lavorativa.

L’attrice

ha inoltre prodotto un referto del 19 novembre 2019 del dr. med. __________,

FMH e FEBU in urologia, che ha visitato l’interessata per un controllo

urologico in paziente affetta da incontinenza mista e da dolori intermittenti

ai fianchi. Lo specialista ha affermato che l’indagine clinica e quella

ecografica non hanno rilevato alcun reperto patologico in una paziente che

vuota correttamente la vescica ma è insoddisfatta della sua qualità di vita

minzionale (allegato doc. L). Anche in questo caso non è stata accertata

un’incapacità lavorativa.

L’interessata

ha allegato anche un certificato del 13 novembre 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH dermatologia e venereologia, specialista FMH allergologia e

immunologia clinica, che ha attestato che l’interessata è in sua cura dall’8

ottobre 2019 per una forte rosacea indotta principalmente da un forte stress

psicosociale e da un’applicazione di corticosteroidi al volto. Inoltre soffre

di disturbi a livello gastrico in presenza di Helicobacter, battere che è in

fase di eradicazione mediante antibiotici combinati. La manifestazione della

rosacea è legata allo stato psicofisico dei pazienti. Un forte stress

psicosociale con destabilizzazione dell’equilibrio

neuroendocrinopsicoimmunologico può portare ad un aggravamento della situazione

cutanea (allegato doc. L). Nessuna incapacità lavorativa è stata accertata.

L’attrice

ha poi trasmesso un ulteriore referto del dr. med. __________, del 6 novembre

2019, con la diagnosi di forte rosacea al volto, in parte cortico indotta,

sintomatologia depressiva e infestazione con Helicobacter pylori, eradicazione

in corso, efficacia dell’eradicazione non ancora controllata (allegato doc. L).

Non viene attestata alcuna incapacità lavorativa.

Agli

atti vi sono inoltre le “carte maladie” sottoscritte dal dr. med. __________,

chirurgia FMH, e generici certificati medici del medesimo specialista che

attesta regolarmente una totale incapacità lavorativa dell’attrice (doc. M e D2).

L’interessata

ha prodotto anche un referto del 5 dicembre 2019 del dr. med. __________, FMH

gastroenterologia, che ha posto la diagnosi di dispepsia di origine non chiara

e asportazione di 2 piccoli polipi del colon discendente distale ed ha

precisato che per quel che concerne le vie digestive il tutto risulta macroscopicamente

nella norma (doc. O).

L’attrice

ha poi allegato un referto dell’11 dicembre 2019 della dr.ssa med. __________,

FMH chirurgia generale e traumatologia, la quale ha evidenziato come a livello

della gastroscopia l’esame è risultato normale ed anche il test su Helicobacter

pylori è risultato negativo. Ella ha aggiunto che uno dei due polipi asportati

all’istologia è di tipo adenomatoso e quindi consiglia una nuova colonscopia di

controllo fra circa tre anni e a livello dello stomaco i disturbi non hanno un

vero correlato fisico patologico e i disturbi sono spiegabili piuttosto dallo

stress psicosomatico vissuto dalla paziente negli ultimi mesi (doc. P).

L’interessata

ha prodotto anche un referto dei dr. med. __________, capoclinica e __________,

primario presso l’ambulatorio di __________ __________ di __________, del 20

dicembre 2019, che hanno posto la diagnosi di incontinenza urodinamica da

sforzo di grado severo e consigliano calo ponderale ed eventuale trattamento

riabilitativo del pavimento pelvico (doc. Q).

Agli

atti vi è poi un referto del 29 maggio 2019 del dr. med. __________, che rileva

di aver valutato l’attrice per una manifestazione di pirosi endonasale con

attacchi di starnuti e colata secretoria nonché tendenza all’epifora mattutina.

Lo specialista evidenzia di aver impostato una terapia anti-irritativa

decongestionante con Rhinovent e Dymista spray durante un mese ottenendo un

netto miglioramento della situazione. Persiste una sensibilizzazione endonasale

con attacchi di starnuti e rinorrea nettamente diminuiti. Per questo motivo ha

consigliato all’attrice di completare la terapia in una cura di 4 mesi (D1).

L’attrice

ha inoltre allegato un referto del 17 luglio 2019 del dr. med. __________, FMH

chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, posta la diagnosi di fascite

plantare a sinistra, lombalgie e sciatalgie a sinistra con spondiloartrosi

L5-S1 bilaterale e L5-S1 soprattutto a destra, compressione del tunnel carpale

bilaterale, soprattutto a sinistra, ha chiesto al dr. med. __________ di

convocare l’interessata ed ha confermato l’incapacità lavorativa come aiuto

domiciliare (allegato doc. D1).

Ella

ha prodotto anche un referto del 12 settembre 2019 del dr. med. __________, __________,

il quale posta la diagnosi di sindrome lomboradicolare stenosi centrale L4-L5 e

spondilartrosi bilaterale L4-5 e L5-S1 e la diagnosi di compressione tunnel

carpale bilaterale, soprattutto a sinistra e fascite plantare sinistra, ha

affermato che la paziente riferisce di un dolore costante con limitazioni

durante semplici attività quotidiane, che l’esame eseguito mostra chiari segni

per spondilartrosi evocabili alla compressione e che ha consigliato un

trattamento con infiltrazione presso l’__________. Il 23 ottobre 2019 il

medesimo specialista ha evidenziato come il trattamento eseguito ha mostrato

una significativa riduzione del dolore per un periodo abbastanza lungo. Il 14

novembre 2019 il medico ha affermato che “in base alle consultazioni

eseguite e ai trattamenti infiltrativi non siamo riusciti ad ottenere un

miglioramento soddisfacente dei sintomi che a detta della paziente continuano

ad essere forti e invalidanti. La deambulazione è limitata a pochi metri e

qualsiasi sforzo causa dolori. La paziente deve nuovamente essere valutata

sulla sua capacità lavorativa che al momento non è garantita” (allegato

doc. D1).

Vi

è inoltre un referto dell’11 novembre 2019 del dr. med. __________, FMH

chirurgia, che descrive lo stato psichico e fisico dell’attrice concludendo che

“lo stress emotivo comporta di conseguenza una lunga incapacità lavorativa.

A causa della limitazione fisica residua e continua presenza dello stress

psichico” (allegato doc. D1) e ricalca il contenuto del certificato del 5

giugno 2020 prodotto in sede di udienza (doc. XIX/1).

Il

3 giugno 2020 l’attrice ha prodotto ulteriori attestati del curante, dr. med. __________,

che certifica, genericamente, una completa inabilità lavorativa (doc. R-R5),

aggiornati in sede di udienza (doc. XIX/8-XIX/9).

Ella

ha allegato un certificato del 15 giugno 2020 del dr. med. __________ che

sottolinea come l’interessata “è in mia cura per malattie varie, ortopediche

e cardiache, evolutive in peggioramento a partire dal 12.02.2019, e per questi

problemi riceve medicamenti e cure fisioterapiche di mantenimento, che finora

non hanno portato a nessuna guarigione. Pertanto la signora AT 1 non lavora più

già a partire dal 12 febbraio 2019, non essendo in grado di svolgere neppure

lavori leggeri” (doc. XIX/1), un certificato del dr. med. __________, del

17 giugno 2020, il quale conferma “che la paziente è in trattamento per

problematica lombare e ulteriori valutazioni sono in corso per sintomatologia

persistente senza beneficio con le cure eseguite” (doc. XIX/2), un rapporto

fisioterapico del centro fisioterapico __________ del 12 giugno 2020 dove viene

descritta la terapia eseguita a causa di “cervico/lombalgia e sciatalgia su

colonna spondiloartrosica con compressione della cavità a livello L4-L5 e

compressione sul lato destro a livello di L5-S1, presenta forti contratture

muscolari del tratto cervico-brachiale (trapezii, scaleni) e della musc.

para-vertebrale con sintomatologia dolorosa, esacerbata alla pressione, del

tratto lombo-sacrale, in iper/lordosi” (doc. XIX/3). Il terapista sostiene

che “i risultati raggiunti sono ancora parzialmente soddisfacenti, in quanto

dopo l’applicazione si ha una riduzione della sintomatologia dolorosa che

successivamente si ripresenta dopo poco tempo. Concludendo, il paziente

necessita di periodico trattamento al fine di permettere il contenimento dei

sintomi e contrastare un eventuale peggioramento” (doc. XIX/3), un elenco

della terapia cardiologica assunta (doc. XIX/4), un documento con l’esito

dell’esame del 4 giugno 2020 effettuato presso il dr. med. __________ (doc.

XIX/5) ed uno scritto del dr. med. __________, FMH in cardiologia, il quale il

25 giugno 2020 ha affermato che il 24 giugno 2020 ha visitato l’attrice e non è

in possesso di tutti gli atti per poter tirare le conclusioni necessarie e

definitive (doc. XIX/6).

Alla

luce della documentazione medica prodotta, il 27 luglio 2020 il TCA ha

interpellato il dr. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica,

affermando:

" (…)

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una

vertenza tra AT 1, da ultimo attiva come aiuto domiciliare, che in data 25

giugno 2020 ha sottoscritto lo svincolo dal segreto professionale, qui allegato

in copia (doc. XX), e CV 1, nell’ambito di una richiesta di versamento di

indennità giornaliere a causa di malattia.

Dagli atti in nostro possesso emerge che il 18 dicembre 2019

l’assicuratore ha scritto a AT 1, informandola che Lei, quale medico consulente

di CV 1, dopo aver esaminato la documentazione medica prodotta dall’interessata

(il 15 novembre 2019) non ha rilevato alcun elemento per invalidare lo scritto

del 5 novembre 2019 con il quale CV 1 ha in sostanza ritenuto AT 1 abile al

lavoro al 100% dal 1° dicembre 2019.

La Sua presa di posizione non è stata prodotta al Tribunale.

Questa Corte rileva che nella documentazione trasmessa da AT 1 e

verosimilmente a Lei sottopostale, vi è un referto, qui allegato, del 17 luglio

2019 del dr. med. __________, il quale nel descrivere l’esame MRI della colonna

lombare ha affermato che “mostra bene una spondilartrosi con delle faccette

ipertrofiche a livello L4-L5 con compressione della cavità e a livello L5-S1

una compressione sul lato destro”. Lo specialista ha pure affermato che “per

il momento rimane l’inabilità lavorativa come aiuto domiciliare”. Vi è poi

un referto del 12 settembre 2019 del dr. med. __________ che, sulla base della

diagnosi di sindrome lomboradicolare bilaterale, stenosi centrale L4-5 e

spondilartrosi bilaterale L4-5 e L5-S1 ha indicato che l’interessata “riferisce

di un dolore persistente con limitazioni durante semplici attività lavorative”.

Da parte sua il dr. med. __________, su incarico

dell’assicuratore, ha visitato AT 1 in data 26 aprile e 3 maggio 2019 e sulla

base di una RM della colonna cervicale del 29 aprile 2019, nel referto redatto

in data 13 settembre 2019, ossia dopo l’esame da parte del dr. med. __________,

ma che si fonda su atti relativi ad un periodo precedente (cfr. pag. 2-4 del

referto), ha posto la diagnosi, tra l’altro, di disturbi della colonna

cervico-toraco-lombare, rilevando “non segni radicolari né per la colonna

cervicale né per la colonna toraco-lombosacrale”. Il dr. med. __________ ha

accertato, tra l’altro, una deambulazione fluida e una muscolatura

paravertebrale toraco-lombare non contratta e non dolente.

Ai fini del giudizio, alla luce segnatamente dei referti del 13

settembre 2019 del dr. med. __________, del 17 luglio 2019 del dr. med. __________,

del 12 settembre e del 23 ottobre 2019 del dr. med. __________, nonché del

rapporto fisioterapico del 12 giugno 2020 del terapista __________, le

chiediamo quanto segue:

1. Voglia produrre la Sua presa di posizione, cui accenna CV 1

nello scritto del 18 dicembre 2019, sulla documentazione prodotta da AT 1,

indicando se ha visitato l’assicurata;

2. Il dr. med. __________, e con lui il dr. med. __________, sulla

base di una RMI della colonna lombare, hanno posto una diagnosi diversa

rispetto al dr. med. __________ che si era fondato su una RMI della colonna

cervicale.

La diagnosi posta dai dr. med. __________ e __________ ed il contenuto

dei loro referti (cfr. anche scritto del 12 giugno 2020 del terapista __________),

comportano una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a quanto

stabilito dal dr. med. __________?

2.1. In caso di risposta affermativa, qual è la capacità

lavorativa di AT 1 dal 1° dicembre 2019 nella sua attività abituale di aiuto

domestico?

2.2. In caso di risposta negativa, per quale motivo la nuova

diagnosi e quanto contenuto nelle prese di posizione dei dr. med. __________ e __________

non modificano la valutazione della capacità lavorativa (voglia motivare la

risposta)?

3. Eventuali osservazioni.” (doc. XXI)

Con

risposta del 18 settembre 2020 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

1. Voglia produrre

la Sua presa di posizione, cui accenna CV 1 nello scritto del 18 dicembre 2019,

sulla documentazione prodotta da AT 1, indicando se ha visitato l’assicurata.

L’attività di consulenza svolta presso CV 1 comporta una

discussione dei casi, sulla base della documentazione a disposizione, con la o le

persone competenti del rispettivo incarto.

La discussione della pratica della signora AT 1 è avvenuta in data

10.12.2019.

La discussione non comporta a priori la stesura di una traccia

scritta da parte mia.

La redazione di una valutazione/presa di posizione avviene, se del

caso, in un secondo tempo se richiesto ai fini della trattazione amministrativa

della pratica.

Nel caso specifico della signora AT 1, non ho visitato la paziente

e non mi è stata richiesta una presa di posizione specifica a parte.

2. (…)

Nel rapporto del 13.9.2019 il dr. med. __________ ritiene, tra le

altre, anche la diagnosi di una cervico-toraco-lombalgia cronica.

Nei rapporti del 17.7.2019 il dr. med. __________, così come in

quelli del 12.9.2019 e 23.10.2019 il dr. med. __________, introducono delle

nozioni morfologiche descrittive (stenosi centrale L4/L5, spondilartrosi

bilaterale L4/L5 e L5/S1) ben correlabili nel contesto di disturbi cronici

della colonna lombare. Da ritenersi tuttavia anche l’assenza di discopatie e di

osteocondrosi con il mantenimento di un buon allineamento vertebrale alla

risonanza magnetica effettuata il 16.7.2019 (vedi rapporto dr. med. __________

del 12.9.2019).

Sotto questo aspetto le diagnosi riportate nei rapporti del dr.

med. __________ e dr. med. __________ non comportano nuovi sostanziali elementi

di giudizio.

Nel rapporto del 17.7.2019 il dr. med__________ riporta una

sciatalgia a sinistra, nei rapporti del 12.9.2019 e 23.10.2019 il dr. med. __________

ritiene una componente (lombo-)radicolare bilaterale.

All’esame clinico descritto nel rapporto del 12.7.2019, il dr.

med. __________ fa tuttavia chiaramente stato dell’assenza bilaterale di segni

di Lasègue nella loro variante diretta e inversa, di uno slump test negativo,

della presenza di rilfessi osteotendinei simmetrici e normo-vivi, così come

della presenza di una forza muscolare normale agli arti inferiori.

La nozione di una componente radicolare / sciatalgica non trova

quindi conferma nella descrizione del quadro clinico oggettivabile.

Il quadro clinico descritto dal dr. med. __________ nel rapporto

del 12.9.2019 correla pienamente con quello ritenuto dal dr. med. __________

nel rapporto del 13.9.2019: forza degli arti inferiori conservata (M5)

bilateralmente, riflessi osteotendinei evocabili e simmetrici, assenza di segni

di Lasègue, punti di Valleix non dolenti, in posizione seduta inclinazione del

tronco fino a contatto delle mani con la punta dei piedi (slump test).

Sostanzialmente quindi l’assenza di segni radicolari.

Complessivamente: i reperti effettivamente oggettivabili ritenuti

nei rapporti del dr. med. __________ del 17.7.2019, così come del dr. med. __________

del 12.9.2019 e del 23.10.2019, non comportano nuovi elementi di giudizio

clinici atti a invalidare le considerazioni espresse dal dr. med. __________

nel rapporto del 13.9.2019.

3. Eventuali

osservazioni

L’assenza di miglioramenti soddisfacenti in seguito alle misure

terapeutiche infiltrative adottate con persistenza di sintomi “a detta della

paziente” forti e invalidanti (vedi rapporto dr. med. __________ del

14.11.2019), così come l’assenza di riscontri duraturi con le misure

fisioterapiche adottate, peraltro apparentemente solo passive (vedi rapporto

signor __________ del 12 giugno 2020), risultano essere potenzialmente

evocatori della presenza di altri fattori, non primariamente somatici, con

influenza sull’elaborazione dei disturbi.” (doc. XXIII)

Il

23 settembre 2020 l’attrice ha prodotto le attestazioni del medico curante, dr.

med. __________, chirurgia FMH, che certifica genericamente una completa

incapacità lavorativa dell’assicurata dal 12 febbraio 2019 al 16 settembre 2020

e un attestato del 31 agosto 2020 del medesimo sanitario che afferma che

l’attrice è inabile al 100% a tempo indeterminato e si trova in cura per

malattia cronica evolutiva (doc. R6 e allegato).

2.8. L’assicurato che chiede il versamento d’indennità giornaliere

deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il

principio della verosimiglianza preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1;

sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3).

La

posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene

contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta

tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della

capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,

l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare

dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato

si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle

allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza

4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III

321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).

2.9. Nel

caso di specie questo Tribunale, per i motivi che seguono, non ha alcun motivo

per scostarsi dalle conclusioni della convenuta, secondo cui l’attrice dal 1°

dicembre 2019 è completamente abile al lavoro nella sua precedente attività di

aiuto domestico, e che si è fondata sulle valutazioni del 13 settembre 2019 del

dr. med. __________, specialista di chirurgia, traumatologia e chirurgia

ricostruttiva, e del 16 ottobre 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia (doc. H).

Il referto del dr. med. __________,

specialista di chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva, di 8 pagine,

fa seguito alle visite del 26 aprile 2019 e del 3 maggio 2019 e ad una RM della

colonna vertebrale eseguita in data 29 aprile 2019. Lo specialista, riassunti i

numerosi atti medici, riportate le dichiarazioni dell’assicurata (compresa

l’anamnesi), descritti i reperti oggettivabili, ha posto la diagnosi definitiva

di polimorbidità con disturbi cardiaci, disturbi della colonna

cervico-toraco-lombare, disturbi della mano destra con lieve tunnel carpale,

disturbi del piede sinistro (fascite plantare e artrosi naviculo-cuneiforme),

disturbi ginecologici (diagnosi non conosciuta) e un disturbo d’adattamento

psichico ed ha stabilito che dal 1° settembre 2019 l’interessata avrebbe potuto

riprendere la propria attività in misura completa.

Il referto, privo di contraddizioni e che presenta tutti i requisiti affinché

possa essere riconosciuto a un apprezzamento medico piena forza probante, non è stato adeguatamente contestato dall’attrice come esige la

giurisprudenza esposta in precedenza.

L’interessata, infatti, ha

prodotto numerosa documentazione medica di specialisti, segnatamente del dr.

med. __________, del dr. med. __________, del dr. med. __________, del dr. med.

__________, della dr.ssa med. __________, dei dr. med. __________ e __________

e del dr. med. __________, i quali tuttavia non hanno attestato alcuna incapacità

lavorativa dell’interessata per le patologie di loro competenza (cfr. consid.

2.7). Essi si sono limitati a descrivere genericamente la situazione

valetudinaria della loro paziente, rilevando, in alcuni casi, anche un

miglioramento delle affezioni di cui quest’ultima si lamentava (ad esempio: dr.

med. __________: per quel che concerne le vie digestive il tutto risulta

macroscopicamente nella norma; dr. med. __________: alcun reperto patologico in

una paziente che vuota correttamente la vescica ma è insoddisfatta della sua

qualità di vita minzionale; dr.ssa med. __________: a livello della

gastroscopia l’esame è risultato normale ed anche il test su Helicobacter

pylori è risultato negativo; dr. med. __________: ha impostato una terapia

anti-irritativa decongestionante durante un mese ottenendo un netto

miglioramento della situazione [cfr. consid. 2.7]).

Tali certificazioni non sono

pertanto di nessun aiuto all’attrice.

Neppure i numerosi attestati

del curante, dr. med. __________, chirurgia FMH, sono atti a comprovare, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, un’incapacità lavorativa

dell’assicurata. Le sue prese di posizione (in particolare doc. M, D2,

R-R5, R6, XIX/8-XIX/9), generiche, si esauriscono in una semplice attestazione

di un’inabilità lavorativa al 100%, senza alcuna motivazione, senza porre

alcuna diagnosi fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente, senza alcuna anamnesi e descrizione della

patologia e non sono manifestamente sufficienti per certificare oggettivamente

la presenza di un’inabilità lavorativa.

Nel

referto, maggiormente motivato, dell’11 novembre 2019 (allegato doc. D1),

simile a quello del 5 giugno 2020 (doc. XIX/1), il curante descrive lo stato psichico

e fisico dell’attrice, elencando minuziosamente gli effetti, in generale, del

cortisolo, aumentato nel corso degli anni, e conclude che “lo stress emotivo

comporta di conseguenza una lunga incapacità lavorativa. A causa della

limitazione fisica residua e continua presenza dello stress psichico”

(allegato doc. D1).

Tali

considerazioni, unitamente a quelle contenute nel rapporto del 15 giugno 2020

dove il dr. med. __________ afferma apoditticamente che l’interessata “è in

mia cura per malattie varie, ortopediche e cardiache, evolutive in

peggioramento a partire dal 12.02.2019, e per questi problemi riceve

medicamenti e cure fisioterapiche di mantenimento, che finora non hanno portato

a nessuna guarigione. Pertanto la signora AT 1 non lavora più già a partire dal

12 febbraio 2019, non essendo in grado di svolgere neppure lavori leggeri”

(doc. XIX/1), si esauriscono tuttavia in un mero esercizio descrittivo dello

stato di salute dell’interessata, senza che vengano apportati elementi medici

oggettivi (anamnesi approfondite, esami medici) a sostegno della conclusione

secondo cui l’interessata sarebbe ancora incapace al lavoro.

Le

generiche considerazioni del curante, che non si confronta con le motivate

valutazioni dei medici incaricati dall’assicuratore, i quali sono giunti a

conclusioni contrarie, non permettono pertanto di giungere al risultato

auspicato dall’attrice.

Solo

il dr. med. __________, nel referto, di una pagina, del 17 luglio 2019

(allegato doc. D1: “per il momento rimane l’inabilità lavorativa come aiuto

domiciliare”) ed in parte il dr. med. __________ il 14 novembre 2019

(allegato doc. D1: “la paziente deve nuovamente essere valutata sulla sua

capacità lavorativa che al momento non è garantita”), hanno preso

posizione, seppur succintamente, circa l’incapacità lavorativa dell’attrice.

Fatti

I

loro rapporti non sono tuttavia sufficienti a comprovare il persistere dell’inabilità

lavorativa dal 1° dicembre 2019.

Infatti, interpellato dal TCA in

seguito alle apparenti divergenze circa le diagnosi poste dal dr. med __________

da una parte e dal dr. med. __________ e __________ dall’altra,

il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, già contattato

dall’assicuratore per esaminare i referti dei due specialisti, ha spiegato che

la presenza della stenosi centrale L4/L5 e della spondilartrosi bilaterale

L4/L5 e L5/S1 sono nozioni morfologiche descrittive ben correlabili nel

contesto dei disturbi cronici della colonna lombare come diagnosticati dal dr.

med. __________ (doc. XXIII).

Del

resto nel rapporto del 12 settembre 2019 il dr. med. __________ fa stato di un’assenza

di discopatie e di osteocondrosi, con il mantenimento di un buon allineamento

vertebrale alla risonanza magnetica effettuata il 16.7.2019.

Il

dr. med. __________ rileva inoltre correttamente come all’esame clinico

descritto nel rapporto del 12 settembre 2019, il dr. med. __________ fa

chiaramente stato dell’assenza bilaterale di segni di Lasègue nella loro

variante diretta e inversa, di uno slump test negativo, della presenza di

riflessi osteotendinei simmetrici e normo-vivi, così come di una forza muscolare

normale agli arti inferiori e di conseguenza la nozione di una componente

radicolare/sciatalgica non trova conferma nella descrizione del quadro

oggettivabile.

Il

quadro clinico descritto il 12 settembre 2019 dal dr. med. __________ correla

perfettamente con quello del dr. med. __________: forza degli arti inferiori

conservata bilateralmente, riflessi osteotendinei evocabili e simmetrici,

assenza di segni di Lasègue, punti di Valleix non dolenti, in posizione seduta

inclinazione del tronco fino a contatto delle mani con la punta dei piedi

(slump test).

Non

vi sono pertanto motivi per scostarsi dalle valutazioni del medico incaricato

dall’assicuratore.

Quanto

alla circostanza che il dr. med. __________ non ha visitato l’attrice, ma si è

espresso unicamente sulla base degli atti medici, va rammentato che di norma una perizia basata sui soli

atti (“Aktengutachten”) senza visitare l’assicurato, esplica validamente

i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la

fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la

valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo

piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza

8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre

2009 consid. 5.4).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso concreto, laddove il dr. med. __________ non è

stato chiamato ad esprimersi nell’ambito di una perizia ma è stato interpellato

dapprima dall’assicuratore ed in seguito dal TCA per prendere posizione circa le

valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________.

Il

dr. med. __________, come anche altri medici che hanno visitato l’attrice,

fanno del resto risalire le lamentele dell’attrice a fattori extrasomatici ed

alla possibile presenza di una patologia psichica (doc. XXIII: “[…] L’assenza

di miglioramenti soddisfacenti in seguito alle misure terapeutiche infiltrative

adottate con persistenza di sintomi “a detta della paziente” forti e

invalidanti (vedi rapporto dr. med. __________ del 14.11.2019), così come

l’assenza di riscontri duraturi con le misure fisioterapiche adottate, peraltro

apparentemente solo passive (vedi rapporto signor __________ del 12 giugno

2020), risultano essere potenzialmente evocatori della presenza di altri

fattori, non primariamente somatici, con influenza sull’elaborazione dei

disturbi”). Il dr. med. __________ il 13 novembre 2019 evidenzia come la

manifestazione della rosacea è legata allo stato psicofisico dei pazienti e

come un forte stress psicosociale con destabilizzazione dell’equilibrio

neuroendocrinopsicoimmunologico può portare ad un aggravamento della situazione

cutanea (allegato doc. L), mentre la dr.ssa med. __________ rileva che i

disturbi non hanno un vero correlato fisico patologico e sono spiegabili

piuttosto dallo stress psicosomatico vissuto dalla paziente negli ultimi mesi

(doc. P).

Correttamente

la convenuta ha fatto allestire un referto psichiatrico ad opera del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, il quale tuttavia, dopo una visita in data 16

ottobre 2019 ed un accurato esame della documentazione medica, il 18 ottobre

2019 ha concluso che non vi è alcuna diagnosi a livello psichiatrico e di

conseguenza alcuna incapacità lavorativa (doc. H). Lo specialista ha

evidenziato invece che è riconoscibile uno stato biosociale di disagio e che in

ambito psichiatrico si è confrontati con un corollario di sintomi generici, non

oggettivabili, non definibili in base ad una classificazione internazionale

Considerandi

riconosciuta (doc. H).

Il

referto, approfondito e privo di contraddizioni, non è stato contestato

adeguatamente dall’attrice tramite motivazioni appropriate, segnatamente

tramite l’eventuale produzione di un attestato in senso contrario di uno

psichiatra.

Solo

il curante, dr. med. __________, non specialista nell’ambito qui in

discussione, ha genericamente affermato, senza del resto porre alcuna diagnosi

con criteri scientificamente riconosciuti, che l’interessata presenta uno stress

psichico e che lo stress emotivo comporta una lunga incapacità lavorativa. Ciò,

manifestamente, non è sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni del dr.

med. __________.

L’assicurata non è dunque

stata in grado di comprovare, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, di essere stata incapace al lavoro anche dopo il 30 novembre

2019.

(cfr. anche sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 4.6).

Alla luce di quanto sopra

esposto, questo TCA deve concludere che l’attrice dal 1° dicembre 2019 è abile

al lavoro al 100% nella precedente attività di aiuto domestico e pertanto non

ha diritto ad ulteriori prestazioni.

2.10

Le parti hanno

chiesto l’assunzione di ulteriori prove.

L’attrice

ha domandato l’allestimento di una perizia e, come la convenuta, ha richiamato l’incarto

AI (doc. I e XIX).

Questo

Tribunale alla luce della documentazione prodotta nelle more processuali ed

acquisita dal TCA, nonché delle motivazioni esposte nei precedenti considerandi,

non ritiene necessario assumere ulteriori prove, come già comunicato alle parti

in data 9 ottobre 2020 (doc. XXX).

Gli

atti figuranti nel fascicolo processuale sono sufficienti per decidere nel

merito della vertenza.

L’allestimento di una

perizia giudiziaria è superflua alla luce del contenuto degli atti medici.

L’unica patologia che secondo la documentazione prodotta dall’attrice avrebbe

un’incidenza sulla capacità lavorativa è quella ortopedico-reumatologica (cfr. in

particolare il certificato del 17 luglio 2019 del dr. med. __________).

Tuttavia, come spiegato al

consid. 2.9, gli atti e le valutazioni dei medici prodotti dalle parti ed

acquisiti dal TCA permettono di stabilire i fatti senza la necessità di

ulteriori accertamenti specialistici e di concludere che l’attrice dal 1°

dicembre 2019 è completamente abile al lavoro. Per lo stesso motivo non è

necessario richiamare l’incarto AI, la cui prima domanda è del resto stata

respinta per ragioni giuridiche non attinenti all’invalidità (cfr. doc. XIX,

pag. 3).

Quanto al contratto di lavoro

cui accenna l’attrice a pag. 12 della petizione, non essendone in discussione

il contenuto, non vi è alcun motivo per richiederlo.

Ne segue che la vertenza

può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori prove.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.11

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.

95.

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.

95.

CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010

del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza

4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del

17.

agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109

del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente

a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).

2.12

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà a CV 1 fr. 2'600 (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti